Incidente stradale: quando la colpa è 50 e 50%? Richiedi una consulenza Agenzia Investigazioni Private dal 1991 IDFOX Srl, Tel.02344223 Come viene stabilito il concorso di colpa paritario e quando invece la responsabilità è tutta o in maggior parte dell’altro conducente?

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Come viene stabilito il concorso di colpa paritario e quando invece la responsabilità è tutta o in maggior parte dell’altro conducente?

Anche se le norme del Codice della strada sono a tutti note, non sono altrettanto conosciute le regole in base alle quali i giudici decidono la responsabilità in caso di sinistro e quindi la misura del risarcimento. In particolare ci si chiede, in caso di incidente stradale, quando la colpa è 50% e 50% a testa.

Indice

* La regola del concorso di colpa

* Quando la colpa è al 50% e al 50%?

* Come viene stabilito il concorso di colpa?

* Quando la responsabilità è tutta dell’altro conducente?

* Giurisprudenza

* Cosa comporta il concorso di colpa?

La regola del concorso di colpa

Non tutti sanno che, in caso di scontro tra due veicoli, la legge prevede una presunzione di concorso di colpa paritario tra i conducenti. Lo prevede espressamente l’articolo 2054, comma 2, del Codice civile.

Ciò significa che, fino a prova contraria, si presume che entrambi i conducenti abbiano contribuito in egual misura a causare il sinistro, e quindi la responsabilità è ripartita al 50% tra di loro.

Quando la colpa è al 50% e al 50%?

La presunzione di pari responsabilità si applica quando non è possibile accertare, con certezza, le cause e le modalità del sinistro o quando non si riesce a determinare in che misura ciascun conducente abbia contribuito all’evento (Cass. sent n. 31142/2022 e n. 13540/2023).

In tali casi, il giudice, non potendo attribuire la colpa esclusiva a uno dei conducenti, applica la presunzione legale di concorso paritario.

Quindi la presunzione di concorso di colpa paritario può essere superata se uno dei conducenti coinvolti dimostra che la responsabilità del sinistro è attribuibile, in misura esclusiva o comunque maggiore della propria, all’altro.

Come viene stabilito il concorso di colpa?

Il concorso di colpa viene stabilito attraverso l’analisi delle prove disponibili, come testimonianze, i rilievi delle forze dell’ordine, le perizie tecniche cinematiche e altri elementi che possano chiarire la dinamica dell’incidente (ad esempio, le immagini e i video estrapolati dalle telecamere di sorveglianza).

Esaminando queste prove il giudice valuta se entrambi i conducenti hanno violato norme del Codice della Strada o le regole di comune prudenza. Così, in base a tale valutazione, il magistrato può:

* confermare il concorso di colpa al 50% se emerge che entrambi i conducenti hanno avuto comportamenti colposi che hanno contribuito in egual misura al sinistro, o se non è possibile determinare le specifiche responsabilità (Trib. Roma, sent. n. 17673/2021);

* graduare il concorso di colpa in misura diversa se le prove indicano che le responsabilità non sono equamente ripartite. In tali ipotesi, il giudice può attribuire una percentuale di colpa diversa a ciascun conducente (ad esempio, il 70% a uno e il 30% all’altro).

Quando la responsabilità è tutta dell’altro conducente?

La responsabilità esclusiva di uno dei conducenti viene riconosciuta quando l’altro riesce a fornire la cosiddetta «prova liberatoria» prevista dall’articolo 2054, comma 1, del Codice civile, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e di aver rispettato tutte le norme di circolazione e di prudenza (Cass. sent. n. 15736/2022, n. 13540/2023, n. 8500/2020).

In particolare, per superare la presunzione di concorso di colpa, il conducente deve provare:

* l’assenza di propria colpa, dimostrando di aver adottato una condotta conforme alle norme del Codice della Strada e alle regole di comune prudenza (Cass. sent. n. 8500/2020);

* la colpa esclusiva dell’altro conducente, provando che il sinistro è stato causato unicamente da una violazione o negligenza dell’altro conducente.

Se queste prove vengono fornite, il giudice può attribuire la responsabilità esclusiva all’altro conducente, esonerando il primo dalla presunzione di concorso di colpa.

Giurisprudenza

La Cassazione ha più volte confermato i principi appena sanciti. Di recente, l’ordinanza n. 29927/2024, ha ribadito che non basta appurare la colpa grave in capo a uno dei due conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente stradale per sollevare l’altro dall’onere di vincere la presunzione di pari responsabilità prevista dall’articolo 2054, secondo comma, del codice civile: l’accertamento compiuto a carico dell’uno esonera il secondo soltanto quando la condotta del primo è tale da rendere impossibile qualunque manovra del veicolo antagonista per evitare la collisione fra i mezzi.

La Corte ha detto testualmente: «L’accertamento in concreto d’una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l’altro dall’onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all’art. 2054, comma secondo, Cc, solo in un caso: quando la colpa concreta dell’uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell’altro. È pertanto falsamente applicato l’articolo 2054, comma secondo, Cod. civ., se il giudice attribuisca l’intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l’altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione».

Insomma sbaglia chi crede che per superare presunzione di colpa “50 e 50”, o “fifty-fifty” che dir si voglia basta accertare la condotta colposa di un conducente senza che sia esattamente nota quella dell’antagonista: il fatto che sia appurata la colpa grave del primo non libera di per sé l’altro.

Cosa comporta il concorso di colpa?

Con il concorso di colpa si hanno i seguenti effetti:

* il risarcimento viene attribuito a entrambi gli automobilisti ma in misura pari alla metà dei danni subiti;

* nessuno dei due conducenti subisce penalizzazioni nella classe di merito assicurativa. Il cosiddetto “malus” infatti scatta con una colpa di almeno il 51%.

 

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