IN GIUDIZIO SI PUO’ UTILIZZARE UNA CONVERSAZIONE REGISTRATA
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 10079/2024 dichiara che la registrazione fonografica di un colloquio avvenuto tra presenti ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, anche se eseguita clandestinamente, non si collega al concetto di intercettazione ma è una forma di memorizzazione fonica di un fatto che l’autore può possedere anche a fini di prova nel processo.
Nel caso in esame l’imputato aveva dichiarato che tale utilizzo era inaccettabile ma la Corte dichiarò inammissibile il motivo dell’impugnazione e il ricorrente dovette pagare tutte le spese processuali.
La Corte Suprema di Cassazione – III Sez. Penale – Sentenza del 08.03.2024 n. 10079