lavoratore non e¡¯?obbligato ad impedire il furto, ma solo a segnalarlo. Ecco cosa dice la giurisprudenza. Chiedi una consulenza Agenzia IDFOX Investigazioni dal 1991 Tel.02344223 – mail: max@idfox.it
Quali sono gli obblighi di un lavoratore che dovesse vedere un proprio collega rubare” La questione ?stata sollevata in varie sedi, in quanto alcuni hanno sostenuto che in tali circostanze il dipendente debba intervenire per impedire al collega l’azione criminosa, diversamente si renderebbe responsabile anche egli dell’illecita sottrazione. Altri hanno invece sostenuto che nessun obbligo vige in capo al lavoratore, il quale ben pu?ignorare l’azione del collega disonesto e disinteressarsi della stessa.
La verita? come spesso accade, ?nel mezzo. Il lavoratore onesto non deve impedire l’evento delittuoso, ma non pu?neanche ignorarlo. Il dipendente che dovesse accorgersi di un collega che ruba, ha l’obbligo di riferirlo immediatamente ai superiori gerarchici. Infatti, il suo silenzio sarebbe considerato accondiscendenza e, quindi, in un certo senso, complicite? E l’omerta¡¯?puo?comportare il licenziamento.
Con il suddetto tempestivo adempimento, invece, il dipendente onesto sar?salvo da qualsiasi contestazione. In capo al lavoratore non puo?infatti esistere l’obbligo di impedire l’azione criminosa di un collega, ma esclusivamente quella di segnalare l’evento ed attenersi alle eventuali indicazioni che gli dovessero essere fornite.
La giurisprudenza
Ci?che pu?essere punito, finanche con il licenziamento, ?quindi esclusivamente un comportamento accondiscendente, ma non l’omesso intervento finalizzato ad impedire l’evento furto.
Sul punto vi e¡¯ ? uniformita? di vedute sia dei giudici di merito sia di legittimita? con una giurisprudenza consolidata che assolve il lavoratore dall’obbligo di impedire al proprio collega di rubare. Come detto, per? il dipendente che dovesse avere conoscenza di un tale comportamento ?tenuto a riferirlo al suo datore di lavoro (cfr. Cassazione sentenza 8407/2018, Cassazione sentenza 16095/2013, Cassazione 21633/2013).