Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_I soldi della polizza vita sono pignorabili?

Il divieto di pignoramento delle somme dovute dall’assicurazione non vale per qualsiasi polizza. Il caso delle polizze united linked e di quelle con scopo investimento.

Nel tentativo di sottrarre i propri beni ai creditori, ci si chiede spesso se le polizze vita possano essere un valido sistema per fare un investimento e, nello stesso tempo, evitare possibili aggressioni delle somme in esse riversate. In altri termini, i soldi della polizza vita sono pignorabili? Come si vedrà a breve, la giurisprudenza, riconoscendo il generale principio di impignorabilità delle polizze vita, ha poi operato alcune distinzioni come nel caso delle polizze united linked. Ma procediamo con ordine.

I soldi investiti in una polizza vita sono pignorabili?

A norma dell’articolo 1923 del Codice civile, non possono essere sottoposte a pignoramento (il Codice parla di «azione esecutiva», ma il concetto è lo stesso) le somme dovute dall’assicurazione al contraente o al beneficiario.

Interpretando tale norma, la Corte di Cassazione ha affermato che le polizze vita, per poter essere considerate non pignorabili, devono avere finalità previdenziali. Al contrario, possono essere pignorate le polizze che hanno carattere speculativo (di tanto parleremo meglio qui di seguito). Proprio così si evita che il debitore possa utilizzare la polizza solo allo scopo di sottrarre i propri soldi alle azioni esecutive dei creditori.

Il divieto di pignorabilità e sequestrabilità delle somme dovute dall’assicuratore in forza di un contratto di assicurazione sulla vita si riferisce non soltanto alla somma assicurata (ossia ai singoli premi versati dal contraente all’assicurazione) ma anche a quella proveniente dal riscatto della polizza stessa.

Il divieto di pignoramento delle polizze vita opera, naturalmente, fino a che le somme suddette si trovano presso l’assicuratore e non sono state ancora pagate: la norma si riferisce, infatti alle «somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario». Dopo il loro pagamento, gli importi incassati dagli aventi diritto si confondono con il loro patrimonio e ne seguono le sorti nei confronti di una eventuale azione esecutiva o cautelare.

Questo significa che, una volta che l’assicurazione ha versato il risarcimento della polizza al relativo beneficiario e questi abbia ricevuto l’importo sul proprio conto corrente, il creditore può pignorare la giacenza sul conto indipendentemente dal fatto che si tratti di somme derivanti da polizze vita.

Quando i soldi di una polizza vita sono pignorabili?

Secondo l’orientamento più recente della giurisprudenza, se la polizza vita non ha natura previdenziale ma scopo speculativo, essa può essere soggetta a pignoramento e a sequestro sia preventivo che conservativo sul presupposto che essa costituisca un investimento finanziario, non meritevole delle garanzie riservate dalla legge alle polizze vita tradizionali. Pertanto, non si può applicare l’art. 1923 del Codice civile sul divieto di azione esecutiva o cautelare.

Ad esempio, elementi che inducono a ritenere il carattere non previdenziale della polizza possono essere:

  – la possibilità di richiedere in qualsiasi momento il riscatto;

  – la corresponsione del premio in unica soluzione, anziché con versamenti frazionati nel tempo;

  – la durata fissa del contratto;

  – la redditività determinata esclusivamente dal rendimento finanziario del valore di riferimento.

Polizze United linked: sono pignorabili?

Secondo la giurisprudenza, in materia di polizze “united linked” va esclusa la pignorabilità di capitali e rendite di quei contratti in cui sia presente una “non irrilevante” componente assicurativa. Spetta al giudice stabilire caso per caso.

Secondo il tribunale di Brescia, i crediti derivanti da polizze assicurative miste quali le cosiddette polizze unit linked non sono assoggettabili ad azioni esecutive, nella fase di accumulo del montante. In un contratto di assicurazione sulla vita cosiddetto multiramo, caratterizzato dalla combinazione di tre prodotti, il prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit-linked, caratterizzato dal fatto che il rendimento dipende dall’andamento dell’investimento sottostante in quote OICR o fondi interni, rientra a pieno titolo nella nozione di contratto assicurativo sulla vita, anche alla luce delle norme europee (Reg. n. 1286/2014 e Direttiva 2016/97) e, pertanto, non può essere sottoposto ad esecuzione (nel caso di specie, il tribunale ha accolto l’opposizione alla procedura esecutiva presso terzi, relativamente al pignoramento di crediti derivanti dalla sottoscrizione di polizze unit-linked).

In tema di impignorabilità e insequestrabilità delle polizze “vita”, il tribunale di Parma ha dichiarato che le polizze “index linked” sono assoggettabili a pignoramento in quanto la causa giuridica di tali polizze non è assicurativa, di garanzia, ma trattasi, in maniera prevalente, di prodotti finanziari a tutti gli effetti che possono essere riscattati in qualsiasi momento e nulla garantiscono per l’assicurato, nemmeno il recupero del valore investito, contrariamente a quanto si verifica per le polizze vita tradizionali.

Postaprevidenza valore è pignorabile?

Esiste poi “Postaprevidenza valore“, un fondo pensione istituito da Poste Vita Spa come piano individuale pensionistico di tipo assicurativo, iscritto al numero 5003 dell’albo dei fondi pensione, tenuto dalla Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione). In questo caso,trova applicazione l’articolo 11, comma 10, del Dlgs 252/2005, secondo il quale sono intangibili le posizioni individuali nella fase di accumulo, mentre le prestazioni pensionistiche in capitale, o in rendita, nonché le anticipazioni per spese sanitarie, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico dei regimi di previdenza obbligatoria, vale a dire, come ha precisato la Covip con risposta del settembre 2010, «nell’ammontare massimo di un quinto della prestazione, valutato al netto delle ritenute fiscali». Restano invece cedibili, sequestrabili e pignorabili senza vincoli i riscatti e le altre tipologie di anticipazioni.

Come fare a capire se una polizza vita è pignorabile?

Per stabilire se una polizza vita è pignorabile bisogna rifarsi alla funzione di questa. La questione è stata chiarita dal tribunale di Milano in modo molto pratico: la legge vieta il pignoramento delle somme dovute dall’assicuratore in forza di assicurazione sulla vita. Tali polizze, infatti, sono funzionali al conseguimento dello scopo di previdenza e tale finalità può dirsi raggiunta solo nel caso in cui il contratto abbia raggiunto il suo scopo tipico, ossia la reintegrazione del danno provocato dall’evento morte e/o sopravvivenza attraverso la prestazione dell’assicuratore preventivamente stimata, idonea a soddisfare l’interesse leso da tale evento, e non anche quello in cui l’assicurato recuperi al suo patrimonio somme che, pur realizzando lo scopo di “risparmio”, non integrano altresì gli estremi della funzione “previdenziale”.

Ne consegue che, in tale ipotesi, seppur venga a realizzarsi la funzione di risparmio, totalizzando il beneficiario risorse monetarie recuperate dai premi versati, non si raggiunge il fine previdenziale e, in siffatta ipotesi, viene meno la ragione di ritenere impignorabili e/o insequestrabili tali somme.

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