È reato costringere qualcuno a non presentare querela? Investigatore Privato Milano

 

 

 

È reato costringere qualcuno a non presentare querela?

Il danno ad altri cagionato, che deve avere necessariamente una connotazione patrimoniale, può anche comprendere la desistenza dall’esercizio di una tempestiva azione giudiziaria per tutelare un diritto o un interesse

Spesso, quando si sente parlare di estorsione, altrimenti detto pizzo, la nostra mente viene indirizzata alle ipotesi correnti nella cronaca giudiziaria, ossia la mazzetta pagata dal commerciante al fine di poter esercitare la propria attività, o la somma versata al posteggiatore abusivo in occasione di un normale parcheggio. Sono numerose, però, purtroppo, le ipotesi di estorsione ricomprese nell’ambito dell’articolo 629 del codice penale. Essa viene integrata anche tutte le volte in cui un soggetto, con violenza o minaccia, costringe taluno a fare o a omettere qualche cosa al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Una di queste, non meno grave di quelle sopra descritte, comprende anche la desistenza dal tempestivo esercizio di un’azione giudiziaria finalizzata a tutelare un diritto o un interesse, posto che il patrimonio va inteso come un insieme non di beni materiali, ma di rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico, unificati dalla legge in ragione dell’appartenenza al medesimo soggetto. Per entrare più nello specifico, ipotizziamo il caso di un soggetto che rivolga minacce alla persona offesa per costringerla a non sporgere querela per la truffa subìta e quindi a rinunciare all’esercizio del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto per effetto degli artifici e raggiri posti in essere in suo danno. Anche in una ipotesi come questa è possibile configurare il reato in discussione e quindi anche rintracciare il danno nel delitto di estorsione. Di qui l’interrogativo se è reato costringere qualcuno a non presentare querela.

 

 

Indice

* In cosa consiste la minaccia nel reato di estorsione?

* Costringere a non presentare querela costituisce anche il reato di violenza privata?

* Per aversi estorsione è necessario incutere timore alla persona minacciata?

In cosa consiste la minaccia nel reato di estorsione?

La minaccia idonea a configurare il delitto di estorsione ben può assumere forme diverse. Il reato infatti si consuma anche quando essa ha come fine ultimo quello di paralizzare la legittima tutela di diritti e interessi altrui, onde trarre, dalla inazione o dalla rinunzia conseguenti alla coartazione, la consolidazione proprio di quel profitto che una tempestiva azione giudiziaria avrebbe potuto impedire. Nel caso di prima, per esempio, l’ingiusto profitto può essere rintracciato proprio nel vantaggio dell’impunità scaturente dalla minaccia strumentale alla coazione dell’altrui volontà e nell’acquisizione definitiva nella sfera giuridica dei soggetti agenti della somma ottenuta con l’inganno dalla persona offesa, individuando l’altrui danno nella rinuncia, da parte di questi, a un diritto matrimonialmente esistente, rappresentato dalla possibilità di sporgere querela

Costringere a non presentare querela costituisce anche il reato di violenza privata?

No, nel caso di specie, no, per un motivo abbastanza semplice.

L’articolo 629 del codice penale, che disciplina il delitto di estorsione, ingloba completamente la fattispecie prevista dall’art. 610 del medesimo codice, riguardante il reato di violenza privata, in quanto alla medesima condotta di costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare od omettere qualche cosa, si aggiunge l’evento ulteriore di “procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”, dovendosi ricomprendere nel concetto di ingiusto profitto anche le conseguenze favorevoli che comporta per l’agente la desistenza dall’esercizio di una tempestiva azione giudiziaria da parte della persona offesa per la legittima tutela dei propri diritti e interessi, che consente di consolidare il profitto del reato precedentemente commesso ai danni della stessa persona offesa , nonché l’impunità.

Ne consegue che qualsiasi situazione che possa incidere negativamente sull’assetto economico di un individuo è destinata a rientrare nel concetto di danno di cui all’articolo 629 del codice penale.

Per aversi estorsione è necessario incutere timore alla persona minacciata?

È da ritenere del tutto irrilevante la circostanza che la persona offesa non si sia sentita intimidita dalla minaccia. La mancanza di intimidazione, insomma, non rende meno grave la condotta tenuta dal responsabile della estorsione.

 

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