Incinta: i diritti della donna non sposata se l’uomo scappa
Diritti della donna e dei figli nati da un rapporto di fatto non basato sul matrimonio: cosa rischia l’uomo che scappa senza mantenere la propria famiglia?
La legge tutela tutti i figli minori, a prescindere dal rapporto in cui sono stati concepiti: matrimonio, convivenza registrata in Comune, convivenza di fatto, mero incontro occasionale, ecc. Diversi invece sono i diritti dei partner, i quali sono ampiamente tutelati nel caso di matrimonio e in maniera minore nell’ipotesi di convivenza. Con il presente articolo ci concentreremo su un aspetto particolare: vedremo cioè quali sono i diritti della donna incinta non sposata se l’uomo scappa.
Indice
* Donna incinta non sposata: ha diritto al mantenimento?
* Uomo scappa lasciando la donna incinta: c’è reato?
* I figli abbandonati possono chiedere il risarcimento?
* La responsabilità da illecito endo familiare
Donna incinta non sposata: ha diritto al mantenimento?
Alla donna rimasta incinta da una relazione non sfociata in matrimonio spetta solo il mantenimento per il minore, secondo le misure che stabilisce il giudice, su richiesta delle parti.
Nessun contributo economico, pertanto, le è dovuto a titolo personale, essendo il cosiddetto assegno di mantenimento un sostegno destinato solo alle coppie sposate e poi separate; in particolare, il mantenimento compete a quello dei due coniugi che non è in grado, da solo, di mantenersi secondo il tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Al padre del bambino non è consentito, quindi, sottrarsi all’obbligo di versare il mantenimento del (solo) figlio fino alla sua indipendenza economica, neanche se a consentirglielo è la stessa donna.
Tanto è vero che, se egli viene meno a tal dovere e a quello del riconoscimento della prole come propria, i figli, una volta raggiunta la maggiore età, potrebbero agire contro di lui – con una azione civile – per il risarcimento del danno (come meglio diremo nel prosieguo).
In sede giudiziale il magistrato stabilisce anche se disporre, come la regola vuole, l’affidamento condiviso (con pari diritti, doveri e poteri di indirizzo ed educazione dei genitori sui figli) o quello esclusivo (solo nei casi eccezionali di grave inadeguatezza di uno dei due genitori).
Uomo scappa lasciando la donna incinta: c’è reato?
L’azione penale, invece, è riservata solo alla madre, in qualità di rappresentante del figlio, se l’ex partner non le eroga il mantenimento per la prole: si parla, a riguardo, del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
In particolare, il padre deve contribuire con un assegno mensile al pagamento delle spese ordinarie e al 50% di quelle straordinarie.
La misura di tale contribuzione, tuttavia, non è predeterminata dalla legge, ma viene stabilita, in base alle effettive possibilità delle parti giudicate dal giudice.
I figli abbandonati possono chiedere il risarcimento?
Alcuni giudici hanno anche riconosciuto il risarcimento al figlio per la totale assenza del padre, per non essersi cioè occupato della prole anche da un punto di vista affettivo (si pensi al padre che non rispetti le visite dei bambini e non va a trovarli periodicamente).
Pertanto, l’uomo che abbia messo incinta la donna non può scomparire perché, se anche dovesse farlo col consenso della madre, dovrebbe poi risponderne nei confronti dei figli.
In una nota sentenza, la Cassazione [1] ha condannato un padre che, dopo essere stato oggetto di un procedimento per accertamento della paternità, era stato completamente assente, durante tutto il tempo precedente, coi figli.
Solo grazie alla pronuncia di un Tribunale, fratello e sorella sono riusciti a vedere certificato il riconoscimento della paternità del proprio papà biologico che, per anni, aveva evitato loro e la loro madre, rifuggendo completamente dalle proprie responsabilità.
Ai figli è stato riconosciuto anche il diritto al “risarcimento del danno non patrimoniale”. L’uomo è stato condannato a versare 150mila euro a ciascuno di essi.
La sentenza evidenzia l’obbligo della “protezione della filiazione”, ossia “il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto”, obbligo “connesso alla procreazione”.
Ciò significa, per il figlio, “condividere, fin dalla nascita, con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e nello sviluppo dell’equilibrio psico-fisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente della procreazione”.
Secondo la magistratura, dunque, c’è un perfetto automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale. Che non può essere eliminata neanche con il consenso della madre, abbandonata da un uomo senza midollo.
La responsabilità da illecito endo familiare
La responsabilità da “illecito endo familiare” scatta già solo per la procreazione a cui non segua il riconoscimento della paternità e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore: mantenimento e affetto innanzitutto.
Detto ancor più chiaramente, “il presupposto della responsabilità, e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, è individuato nella consapevolezza del concepimento”, consapevolezza che non si concretizza semplicemente con “la certezza assoluta derivante dalla prova ematologica”, ma anche con altri rilevanti dati di fatto, come, ad esempio, la “coincidenza temporale” relativa alla “esistenza di una relazione a carattere affettivo e sessuale tra la madre” dei due ragazzi e l’uomo.
Per la Corte di Cassazione [2], il protratto abbandono della prole da parte del genitore ha natura di illecito permanente, fonte di un danno anche di tipo non patrimoniale e più precisamente psicologico-esistenziale, che investe direttamente la progressiva formazione della personalità del danneggiato, condizionando lo sviluppo delle sue capacità di comprensione e autodifesa.
Secondo la giurisprudenza [3], la responsabilità del genitore che scappa via dalla famiglia sorge anche nei confronti dei figli adottivi, i quali hanno lo stesso diritto di quelli biologici a vedersi riconosciuto il risarcimento del danno.