Dipendenti assenteisti: è lecito ricorrere agli investigatori privati? Richiedi una consulenza Investigatore Privato a Milano – Agenzia IDFOX dal 1991 – Tel.02344223

Dipendenti assenteisti: è lecito ricorrere agli investigatori privati?

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|In Assenteismo professionale cattivo rapporto con dipendenti e collaboratori.

Molto spesso il datore di lavoro o il direttore del personale si trovano a dover affrontare casi di presunto assenteismo doloso: dipendenti che simulano lo stato di malattia per ottenere periodi di assenza retribuita. In tali situazioni è possibile ricorrere ad un’agenzia investigativa per accertare la natura fraudolenta dell’assenza da parte del lavoratore.

La Corte di Cassazione ha più volte precisato che l’uso degli investigatori privati da parte del datore di lavoro è lecito, laddove il controllo non sia finalizzato a verificare le modalità di esecuzione dell’attività lavorativa, ma le reali cause dell’assenza del dipendente. Le prove raccolte dagli investigatori sono utilizzabili per procedere al licenziamento per giusta causa e sono producibili in sede di Giudizio.

Riassumiamo brevemente alcune delle più recenti sentenze in merito.

E’ lecita l’attività degli investigatori privati diretta ad accertare il mancato svolgimento dell’attività lavorativa da parte del dipendente

Corte di Cassazione, sentenza n° 8373/2018

La sentenza 8373/2018 rigetta il ricorso di un dipendente che, licenziato per giusta causa, contestava la legittimità dei controlli da parte del datore di lavoro avvalendosi di un’agenzia investigativa. Secondo la Suprema Corte, l’attività degli investigatori rientra tra i poteri di controllo del datore in quanto esercitata in luoghi pubblici e non finalizzata ad accertare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, bensì mirata ad accertare le sospette condotte illecite da parte del dipendente. La liceità delle indagini investigative è infatti considerata lecita quando utilizzata al fine di contestare condotte che minacciano il patrimonio aziendale.

Ammissibili testimonianza e relazione dell’investigatore

Corte di Cassazione, sentenza n° 8709/2016

La sentenza n. 8709 del 3 maggio 2016 riguarda un caso di licenziamento per giusta causa comminato dal datore di lavoro, ad un dipendente che svolgeva una condotta di natura frodatoria in costanza di malattia grazie alle prove raccolte da un’agenzia investigativa. Nel caso di specie la Corte di Cassazione ribadisce che nel nostro ordinamento è ammissibile la testimonianza e la relazione dell’agente investigativo che verta non sulla malattia, ma sull’attività svolta (alla luce del sole) dal lavoratore in malattia.

Il datore di lavoro può incaricare un’agenzia investigativa per accertare e smentire la patologia

Corte di Cassazione, sentenza n° 17113/2016

I datori di lavoro possono contestare i certificati sanitari prodotti dai lavoratori anche basandosi su elementi di fatto dai quali emerge che la patologia è inesistente. Nel caso di specie, i giudici hanno esaminato il ricorso di un uomo, che nel 2012 è stato licenziato da un’azienda gelese in ragione di una “simulazione fraudolenta del suo stato di malattia” testimoniata dal compimento, da parte del lavoratore stesso, di numerose azioni e movimenti incompatibili con la dichiarata lombalgia. La Suprema Corte ha ribadito che il datore di lavoro può legittimamente verificare le condotte dei propri dipendenti ricorrendo ad agenzie investigative, estranee allo svolgimento dell’attività lavorativa, se c’è il sospetto che tali condotte possano influenzare in maniera negativa l’adempimento della prestazione dedotta in contratto.

Al lavoratore in malattia precluso lo svolgimento di qualsiasi attività, lavorativa e/o domestica/ricreativa che possa ritardarne il decorso.

Corte di Cassazione, sentenza n° 13676/2016

La Suprema Corte ha statuito che durante la malattia, il lavoratore che compie attività che ne pregiudicano la guarigione, induce il datore a dubitare seriamente della correttezza dei rapporti futuri dello stesso con l’azienda e giustifica il recesso, essendo precluso, al lavoratore in malattia, lo svolgimento di qualsiasi attività che possa ritardarne il decorso, sia essa lavorativa e/o domestica/ricreativa, sia nell’interesse dello stesso lavoratore ammalato, che deve salvaguardarsi e osservare specifiche cautele volte a favorire il più sollecito recupero delle proprie energie psico-fisiche; sia nell’interesse del datore di lavoro, stante l’esigenza di quest’ultimo di riavere al servizio attivo il dipendente, nel più breve tempo possibile.

La relazione investigativa dà prova dello svolgimento costante e non episodico di altra attività lavorativa.

Corte di Cassazione, sentenza n° 586/2016

Dalla relazione investigativa prodotta in giudizio, e dalla relativa deposizione testimoniale, “era emersa la prova dello svolgimento costante e non episodico di attività lavorativa”. La Suprema Corte aggiunge infine che, in ogni caso, è onere del lavoratore dimostrare la compatibilità dell’attività lavorativa svolta in favore di terzi, nel caso di specie presso l’esercizio commerciale della moglie, con l’infermità determinante l’assenza dal lavoro e col recupero delle normali energie psicofisiche.

 

Prima di agire, conosci.

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Le Investigazioni private contro l’assenteismo lavorativo – Kriteria Investigazioni

29 Gennaio 2019

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