Differenza fra frode civile e frode penale. IDFOX Investigazioni Private Since 1991. Può integrare il reato di truffa la vendita di una cosa altrui effettuata senza rendere nota tale circostanza all’acquirente?

Differenza fra frode civile e frode penale. IDFOX Investigazioni Private Since 1991. Può integrare il reato di truffa la vendita di una cosa altrui effettuata senza rendere nota tale circostanza all’acquirente?

Un tempo la distinzione tra la frode civile e quella penale era fondata tutta sull’assunto per cui, mentre per la sussistenza della frode civile, bastava l’inganno della vittima, prodotto con qualsiasi mezzo e quindi anche con la menzogna, per la frode penale (altrimenti detta truffa) occorresse qualcosa in più, ossia una messa in scena destinata a convalidare i fatti falsamente affermati. Oggi, ormai, la distinzione ha perduto credito, atteso che la concezione dei rapporti sociali che sta alla sua base confonde la libertà dei traffici con la libertà dell’altrui buona fede. Si tratta di un problema assai rilevante, peraltro attuale, posto che spesso capita di imbattersi in soggetti che, simulando di essere proprietari di un bene, ne pongono in vendita l’oggetto. Diventa pertanto indispensabile comprendere la differenza tra la frode civile e la frode penale.

Indice

* In cosa consiste la vendita di cosa altrui?

* Quando la vendita di cosa altrui integra il reato di truffa?

* Quando ricorre la truffa contrattuale?

In cosa consiste la vendita di cosa altrui?

La vendita di cosa altrui ammessa dal codice civile con effetti obbligatori richiede che l’altruità venga dichiarata e resa nota dal venditore all’altro contraente. La legge stabilisce che la vendita di cosa altrui non autorizza ad arrogarsi fraudolentemente la titolarità del diritto di proprietà della cosa. La mala fede infatti, da intendersi in senso letterale quale stipulazione di una vendita di cosa propria nella consapevolezza della sua altruità, integra un aggravamento del giudizio di responsabilità precontrattuale e determina l’estensione del danno a ciò che, pur legato da nesso causale tra condotta ed evento, non poteva prevedersi al momento della stipulazione, potendo, la mala fede appunto, essere qualificata anche in termini di dolo precontrattuale omissivo e comportando conseguentemente la possibilità d’invocare anche l’annullamento del contratto.

 

Quando la vendita di cosa altrui integra il reato di truffa?

Ciò che imprime alla inadempienza sopra descritta il carattere di reità è il dolo iniziale, ossia la consapevolezza e la volontà di tacere la circostanza dell’appartenenza ad altri, influendo così sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti, determinandolo quindi alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri, e, quindi, falsandone il processo volitivo. In questo consiste quindi la intima natura ingannatoria. L’inganno è volto a indurre la persona offesa a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato.

Quando ricorre la truffa contrattuale?

La truffa contrattuale ricorre in tutti i casi nei quali l’agente ponga in essere artifici e raggiri, aventi a oggetto anche aspetti negoziali collaterali, accessori o esecutivi del contratto, risultati rilevanti al fine della conclusione del negozio giuridico, traendo perciò in inganno il soggetto passivo che è indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato. A nulla rilevando lo squilibrio oggettivo delle controprestazioni. Di conseguenza, tacere o dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l’altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto non può che far rientrare il fatto nell’alveo della fattispecie incriminatrice di truffa.

Fonte Internet

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