dichiarazioni rese all’investigatore privato ingaggiato dalla compagnia assicuratrice sono mezzi di prova. Richiedi una consulenza Investigatore Privato a Milano – Agenzia IDFOX dal 1991 – Tel.02344223

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Posto che l’attività di investigazione preventiva prevista dall’art. 391-nonies c.p.p. è facoltativa, gli Ermellini precisano che il conferimento dell’incarico di analizzare la dinamica del sinistro da parte della compagnia assicuratrice dell’investigatore privato non soggiace a tale regime.

La Redazione

(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 53770/18; depositata il 30 novembre)

Così la sentenza n. 53770/18, depositata il 30 novembre, con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano aveva condannato i ricorrenti per concorso in danneggiamento fraudolento. In particolare, la difesa chiede l’annullamento della sentenza di condanna per illogicità della motivazione in relazione al fatto che la decisione si fondava sull’utilizzo di dichiarazioni rese dagli imputati agli investigatori privati incaricati dalla compagni di assicurazione di verificare la dinamica del sinistro, investigazioni che peraltro non sarebbero utilizzabili nel processo.

Dichiarazioni rese all’investigatore privato. La Corte precisa che nel caso di specie l’attività di accertamento posta in essere dalla compagnia di assicurazioni non può essere qualificata come investigazione difensiva preventiva ex art. 391-nonies c.p.p. ma deve essere considerata mero approfondimento tecnico teso alla ricostruzione della dinamica del sinistro denunciato. Peraltro l’accertamento si è svolto prima dell’iscrizione della notizia di reato e dunque le dichiarazioni rese dagli imputati in quella sede non richiedevano par

(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 53770/18; depositata il 30 novembre)

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 8 giugno – 30 novembre 20178, n. 53770

Presidente Davigo – Relatore De Crescienzo

Ritenuto in fatto

C.G. e B.C. , tramite il difensore ricorrono per Cassazione avverso la sentenza 30.5.2017 con la quale la Corte d’Appello di Milano li ha condannati alla pena di mesi sette di reclusione ciascuno per la violazione degli artt. 110, 81 cpv., 642 cod. pen..

La difesa chiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

1) ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e/o per mancanza, contradditorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie rese dagli imputati ed eteroaccusatorie dell’imputato in procedimento connesso S. . La difesa lamenta che l’affermazione della penale responsabilità si fonda sull’utilizzo delle dichiarazione rese dagli imputati agli investigatori privati incaricati dalla Compagnia di Assicurazioni di verificare la dinamica del sinistro.

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