Delega in mediazione: serve la procura notarile? Chiedi una consulenza Agenzia IDFOX Investigazioni dal 1991 – Tel.02344223 – mail: max@idfox.it Procura speciale sostanziale per la sostituzione alla procedura di mediazione: che forma deve avere?

Delega in mediazione: serve la procura notarile? Chiedi una consulenza Agenzia IDFOX Investigazioni dal 1991 – Tel.02344223 – mail: max@idfox.it

Procura speciale sostanziale per la sostituzione alla procedura di mediazione: che forma deve avere?

Come noto, per determinate controversie, condizione necessaria per procedere innanzi al giudice è l’esperimento del cosiddetto “tentativo di mediazione obbligatoria”. Affinché questa tuttavia non si risolva in un mero adempimento burocratico e formale, la legge richiede la partecipazione personale delle parti, assistite dai rispettivi avvocati, al fine di consentire loro di tentare un’effettiva conciliazione. Ma la parte che non può partecipare per valide ragioni può sempre conferire delega a un rappresentante, anche allo stesso avvocato che la rappresenterà nel successivo giudizio. La delega deve motivare le ragioni dell’assenza. Circa poi la forma che essa deve avere ci si chiede se per la delega in mediazione serve la procura notarile. Sul punto, si registrano diversità di vedute.

Qui di seguito faremo una panoramica di quali sono le posizioni sposate dalla giurisprudenza, tra chi sostiene che per farsi sostituire in mediazione sia sufficiente una scrittura privata e chi invece ritiene indispensabile l’autentica delle firme. Ma procediamo con ordine.

Indice

* Sostituzione in mediazione: come deve essere la procura

* Quando non è necessaria la procura notarile in mediazione

* Quando è necessaria la procura notarile in mediazione

Sostituzione in mediazione: come deve essere la procura

Come chiarito più volte dalla Cassazione (sent. n. 8473 del 27.03.2019), la parte che voglia delegare un rappresentante a partecipare alla mediazione al proprio posto, deve conferirgli una procura speciale sostanziale. L’autentica della firma non rientra nei poteri dell’avvocato: quest’ultimo, infatti, può autenticare la sottoscrizione del cliente solo sugli atti processuali.

Quando non è necessaria la procura notarile in mediazione

Per la Corte d’appello di Napoli non è necessaria la procura notarile per la procedura di mediazione, a meno che non si tratti di atto che vada trascritto (C. App. Napoli, sez. VII, sent., 8 maggio 2024, n. 1994).

La pronuncia in commento stabilisce che, nella procedura di mediazione, la parte può farsi rappresentare anche dal proprio avvocato purché munito di delega sostanziale, non necessariamente notarile; inoltre, il mediatore deve verbalizzare adeguatamente la parte relativa alle convocazioni e una inefficienza organizzativa dell’organismo non può essere addebitata alla parte istante.

Non è la prima volta che la Corte d’Appello partenopea esprime tale principio. Nella sentenza n. 1994/2024 ha infatti ribadito che «non è necessaria la procura notarile per la procedura di mediazione, a meno che non si tratti di atto che vada trascritto».

La Suprema Corte, nella nota sentenza n. 8473/2019, ha ben chiarito che la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, anche nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione purché dotato di apposita procura sostanziale, in cui gli venga conferito il potere di negoziare e di disporre dei diritti sostanziali, e che abbia lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione.

La giurisprudenza di merito ha affrontato la questione con orientamenti, secondo la sentenza qui in commento, non coerenti. Le sentenze più corrette, secondo la Corte d’Appello, hanno infatti ricordato che sul tema la norma cardine è costituita dall’art. 1392 cod. civ., che impone che la procura, a pena di inefficacia, debba avere la stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere. Di conseguenza, secondo la Corte d’Appello di Napoli non è necessaria una procura in forma notarile per la delega per la partecipazione in mediazione, a meno che l’atto da concludere (per esempio uno scioglimento di comunione ereditaria con trasferimento di immobili) necessiti della stessa forma.

In sostanza, la procura può essere con firma autenticata o no, ma ciò dipende dal tipo di atto alla cui stipula è finalizzata.

Quando è necessaria la procura notarile in mediazione

Di contrario avviso è la Cassazione, sent. n. 8473/2019, secondo cui la procura conferita per il procedimento di mediazione debba essere autenticata da un notaio.

Dello stesso parere è il Tribunale di Salerno, sent. del 15.01.2020, secondo cui la parte che non voglia o non possa partecipare alla mediazione può farsi liberamente sostituire da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale autenticata da notaio, non rientrando nei poteri di autentica dell’avvocato, neppure se il potere è conferito allo stesso professionista. Ragione per cui, la sostituzione della parte nel procedimento di mediazione non può ritenersi validamente effettuata se manca una procura speciale sostanziale autenticata che conferisca al proprio procuratore il potere di disporre rispetto alla controversia. Con la conseguenza che ove l’avvio del procedimento sia stato posto dal giudice o sia previsto ex lege a carico della stessa parte, l’invalidità della mediazione esperita comporta l’improcedibilità del giudizio al quale afferisce.

Stessa soluzione viene sposata dal Tribunale di Vasto, sent. del 17.12.2018: «Nella mediazione obbligatoria la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile ex art. 5, commi 1-bis e 4, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nel caso in cui la parte attrice, dopo aver depositato la domanda di mediazione, non abbia partecipato agli incontri davanti al mediatore e si sia fatta rappresentare dal proprio difensore, munito di procura speciale notarile».

 

Articolo precedente
Per la Cassazione, il licenziamento è nullo se l’azienda non ha informato il lavoratore dei possibili controlli. Chiedi una consulenza Agenzia IDFOX Investigazioni dal 1991 – Tel.02344223 – mail: max@idfox.it
Articolo successivo
Mantenimento e assegno divorzile: deroghe alla sospensione feriale. Chiedi una consulenza Agenzia IDFOX Investigazioni dal 1991 – Tel.02344223 – mail: max@idfox.it
Menu