Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Danni ai congiunti della vittima primaria: quale scenario futuro

Il documento elaborato da un gruppo di giuristi sui lavori dell’Osservatorio del Tribunale di Milano sulla nuova tabella a punti per il danno da perdita parentale

Sappiamo che, con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, con le pronunce più recenti (n. 10579/2021, in particolare) la Cassazione Civile, Sez. III, abbandona l’orientamento che insigniva le Tabelle del Tribunale di Milano di una vocazione nazionale.

Quella che segue è l’interessantissima lettera inviata in data 11 maggio 2022 dalla “Scuola di Formazione Giuridica ed Economica San Carlo” ai Presidenti del Tribunale di Milano e di Roma e al Presidente della Sez. III della Cassazione Civile, sottoscritta da autorevoli giuristi – si leggono in principio le firme dei prestigiosi Prof. Pigi Monateri ed Avv. Renato Ambrosio – in gran parte dell’area di Torino.

Buona lettura.

“Torino, 11 maggio 2022

C.A. Egr. Sig. Presidente del Tribunale di Milano

C.A. Egr. Sig. Presidente del Tribunale di Roma

C.A. Egr. Sig. Presidente della Terza Sez. Civile della S.C. di Cassazione Civile

Oggetto: c.d. nuove tabelle di liquidazione del danno ai congiunti della vittima primaria, Tribunale di Milano (necessità di una pausa di riflessione prima della loro “approvazione”).

Inviamo la presente comunicazione in qualità di operatori del diritto impegnati nella tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, avvocati che in giudizio assistono le vittime degli illeciti.

E ci rivolgiamo alle posizioni di vertice di codesto Tribunale di Milano estendendola per conoscenza anche al Presidente della III Sez. Civile della S.C., estremamente preoccupati della affermata imminente approvazione di nuove tabelle di liquidazione del danno ai congiunti della vittima primaria.

Infatti, stando alle notizie di stampa pubblicate su Il Sole 24 Ore sia il mese scorso che in quello presente sembrerebbe che i lavori della terza commissione interna all’Osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano stiano mettendo a punto le modifiche a tale tabella adottando sì il sistema c.d. “a punti” raccomandato dalle recenti sentenze della Corte di cassazione, ma con modalità e sostanza che appaiono in contrasto con i valori disposti dagli artt. 24 Cost, 6 CEDU e 47 CFUE e che infatti sono state oggetto di aspre critiche, così come è stato oggetto di forte censura il c.d. gruppo di lavoro per quella che è stata descritta una mancanza di trasparenza e di metodo.

È evidente che tale tabella una volta approvata potrà avere ruolo centrale in molti giudizi nel panorama nazionale, ed è nostro preciso intento richiamare l’attenzione degli Egregi Sigg.Giudici sui seguenti punti:

  – non è tollerabile l’affermazione già palesatasi in precedenza secondo cui il quantum da risarcirsi alle vittime di una persona che ha perso la vita per illecito di terzo sia stretto tra esigenze di tutela e soddisfazione della vittima e “tenuta del sistema assicurativo”: osserviamo infatti che il diritto alla salute e alla vita sono costituzionalmente protetti “in un contesto istituzionale contraddistinto dalla centralità dei diritti dell’uomo” (SS.UU Civ. sent. n. 28180/20) ma tenuta del sistema assicurativo non lo è. Osserviamo inoltre che il sistema assicurativo, ancorché obbligatorio per l’assicurato, genera lucro a favore dell’impresa che non è obbligata affatto a permanere nel mercato qualora non lo ritenga di proprio interesse. Se invece rimane nel mercato in quanto interessata ai gains che ottiene non acquisisce perciò soltanto -anzi non lo acquisisce per nulla- la veste di soggetto portatore di diritti costituzionali di pari rango del congiunto che piange il familiare ucciso: si tratta semplicemente di soggetto che svolge un’iniziativa privata economica libera e che consapevolmente decide di occupare e/o mantenere una porzione del mercato…e che può abbandonarlo se non lo desidera più. Mentre il congiunto della vittima morta per illecito è costretto ad essere parte del sistema. Dunque appare del tutto improvvido portare -come si potrebbe dire- in compensazione le due diverse posizioni nei calcoli di quanto debba essere risarcito qualora intervenga la morte a causa di un illecito: l’interesse principale del mondo assicurativo (fare ricavi e utili) deve restare fuori dalle dinamiche elaborative della tabella.

  – Ciò ci conduce anche a commentare quella che pare essere una scarsa rappresentatività numerica all’interno del gruppo di lavoro che sta lavorando all’elaborazione di detta tabella di rappresentanti dei danneggiati rispetto ai rappresentanti degli assicuratori dei danneggianti. Invero, se per costituzione e legge i magistrati che fanno parte di tale consesso non possono che essere imparziali ed equidistanti dagli interessi in gioco, non altrettanto è possibile dire né pretendere per avvocati e medici legali. Tuttavia ci pare di capire che il numero di coloro che rappresentano esclusivamente le vittime sia inferiore al numero di coloro che rappresentano esclusivamente, o preponderantemente, i danneggianti e i loro assicuratori. Ciò pone chiaramente il lavoro del gruppo milanese sin qui compiuto in una condizione di asimmetria che riteniamo debba essere obbligatoriamente emendata in futuro in senso quantitativo (rendere sicuramente paritario il fronte vittime con il fronte assicurativo, quantomeno) il che passerebbe prima per una doverosa esplicitazione degli interessi in gioco mediante una chiara e formale dichiarazione del settore nei cui favore si opera (es.: vittime di sinistri stradali/società assicuratrici dell’RCA), essendo a tutti chiaro che l’importanza delle tabelle milanesi sia tale per cui l’interesse del mondo assicurativo industriale1 è certamente rappresentato all’interno di tale consesso ancorché probabilmente ancora senza quella che dovrebbe essere una chiara e trasparente dichiarazione2. Le considerazioni che precedono influiscono pertanto sulla validità delle proposte della c.d. nuova tabella dovendosi peraltro già rilevare, non senza preoccupazione, una tendenza fortemente penalizzante per le vittime con le precedenti due tabelle, con sostanziale riduzione degli importi risarciti, proposte dall’Osservatorio milanese nel 2018, relative ai casi di premorienza ed ai “danni terminali”, peraltro criticate anche sul piano tecnico-scientifico dalla medicina legale.

3. Parimenti da censurare è l’utilizzo come criterio di riferimento nella c.d. nuova tabella della “media”, tratta, in relazione ad alcune fattispecie, dai risarcimenti liquidati negli anni passati: infatti in questo modo i valori risarcitori per il futuro vengono irrimediabilmente abbassati e dunque resi meno tutelanti dalla mancata considerazione: 1) dell’aumento negli anni dei valori ritenuti risarcibili (le tabelle del 2021 contengono valori più alti del 2011, anno in cui inizia il “monitoraggio”, peraltro avente ad oggetto nel suo complesso un numero ristretto di sentenze afflitte dalle medesime critiche che seguono) nonché 2) dagli errori professionali e dalle underperformances dei colleghi che abbiano rappresentato le vittime-attori di quei passati processi. Ad esempio l’omessa deduzione di capitoli di prova, l’omessa produzione di documentazione sanitaria rilevante, l’omessa allegazione circostante atti a consentire un risarcimento pieno secondo le allora vigenti tabelle del tribunale diMilano avranno senz’altro condotto il tribunale in quella specifica fattispecie a liquidare meno di quanto le tabelle stesse prevedessero come massimo. Chi deve fare le spese di tale errore o underperformances professionale? Di certo non la platea delle persone oggi fisicamente integre e vive per la cui morte si terranno nei prossimi mesi e anni contenziosi avanti i tribunali! Analogamente tale procedura soffre inoltre 3) degli errori professionali o underperformances dei magistrati di primo e di secondo grado milanesi

1 Il fatto che a dare continuamente notizia dell’avvenuta ancorché non vera approvazione definitiva delle tabelle sia il quotidiano edito da Confindustria segna e conferma inequivocabilmente la questione.

2 Con questo intendiamo dire che è possibile che fra i membri dell’osservatorio/gruppo di lavoro siedano giuristi peraltro di indiscussa capacità professionale che fungono da portavoce degli interessi commerciali delle imprese assicuratrici, con il rischio di essere scambiati per portatori di opinioni neutre anziché di precise istanze imprenditoriali di parte certamente finalizzate a ridurre il più possibile l’area del risarcito.

che abbiano avuto in gestione tali casi: se questi ultimi hanno in quei casi passati liquidato meno di quanto si sarebbe dovuto ma, per una qualunque ragione, quelle sentenze non sono state impugnate dalla parte attrice3, tali sentenze fanno e hanno fatto media influendo negativamente ed indebitamente su quelli che sono i valori che per il futuro dovranno indicare i riferimenti per la liquidazione. D’altronde può anche essere successo che una sentenza che in secondo grado ha liquidato meno di quanto dovuto sia poi stata impugnata in sede di legittimità e sia poi ritornata presso la corte territoriale per una nuova quantificazione: nell’ipotesi in cui ciò si sia verificato, la media aritmetica fra i due risultati è certamente inferiore al valore corretto definitivo che il distretto milanese ha poi deciso di affidare a quel caso con la sola sentenza ‘buona’ che è la ultima in ordine di tempo, e l’operazione di mediare fra tutti i casi disponibili ha trascurato quest’ultimo passaggio andando a valorizzare pure il precedente riformato, abbattendo anche in questo caso illogicamente i futuri ratei compensativi per i casi a venire!

4. Al contrario, poiché nella quasi totalità dei casi i tribunali non oltrepassano mai i limiti massimi, questo procedimento che si innesta sui valori medi degli ultimi anni sarà sempre di più destinato ad abbassare costantemente la curva dei valori massimi dal momento che mancheranno sempre quegli elementi compensativi verso l’altro che potremmo chiamare fuori dal coro, oltre i massimi, talmente alti da bilanciare il progressivo abbattimento dovuto alle ragioni poco sopraindicate. Basti pensare all’esperienza scolastica pregressa: era sufficiente un voto 4 per abbattere irrimediabilmente la media fino a fine semestre. Dopo tre voti 8 conseguiti uno dietro l’altro, lo studente che prende anche un (solo) voto 4 deve poi prendere due voti 10 per ritornare a tale media dell’8 – un’impresa già davvero difficile per un singolo studente, ma impossibile nel novero di migliaia di singoli diversi operatori del diritto attoreo ciascuno dotato di individualità e debolezze. Deve quindi obbligatoriamente essere introdotto un correttivo che tenga conto, innalzandone sostanziosamente i valori, dell’intrinseca debolezza del sistema a media valori passati.

Fatte queste premesse di metodo non possiamo poi non osservare negativamente nel merito da quanto appare dalla consultazione di queste proposte di tabella che:

3. Diamo per scontato che vi sia piena comprensione da parte vostra dell’ostacolo all’accesso alla giustizia nell’impugnare la sentenza solo sul quantum dopo l’enorme sofferenza l’uccisione di congiunto.

  – Parrebbe che i valori massimi previsti per il futuro dalla c.d. nuova tabella milanese non sarebbero altro che i valori medi tratti dal monitoraggio delle sentenze che hanno applicato la tabella milanese attuale: ciò si traduce in una clamorosa, immotivata ed inaccettabile riduzione degli standard compensativi per perdita della vita del congiunto.

  – Operando una comparazione tra la tabella di Roma e la proposta di nuova tabella di Milano risulterebbe che i parametri uniformi di base – quelli retti sulle sole circostanze”anagrafiche” oggettive (dunque a prescindere da ogni personalizzazione) – in quest’ultima tabella conducano a liquidazioni incommensurabilmente inferiori rispetto alla prima. Tutti sappiamo quanto in sede di trattative stragiudiziali vi sia la tendenza delle imprese assicuratrici a livellare la loro disponibilità conciliativa sui parametri di base; tale impostazione non è estranea a taluni magistrati.

  – Questa prospettiva già di per sé negativa si aggrava ulteriormente in relazione a congiunti quali i fratelli ancora una volta penalizzati nella proposta di tabella milanese ultima che non è andata a rimediare all’errore commesso nel 2009 di non “aggiornare”i valori al modello delle Sezioni Unite del 2008 (danno morale da lutto + danno parentale) come invece operato per congiunti quali genitori, figli, coniugi. Il divario tra congiunti distanzia la proposta di nuova tabella milanese in approvazione dai valori monetari di base riconosciuti dalla tabella romana, di per sé già abbisognevole di riforma sul quantum, aggravando ancor di più il contenzioso.

  – Sembra inoltre che venga previsto un sistema di cosiddetto “cap” oltre il quale pur sussistendone i presupposti, il magistrato non possa o non debba andare nella liquidazione del danno, dovendo anzi ridimensionare i punti attribuiti dalla stessa tabella, pertanto con una paradossale livella con riferimento ai casi da ritenersi più gravi. Ciò – aggravato anche dalla pretesa, per quanto consta non supportata dal”monitoraggio”, di includere la “agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria” – oltreché apparire evidentemente illogico appare essere anche contrario alle spinte giurisprudenziali verso la onnicomprensività e la completezza del danno risarcito nonché alla funzione di deterrenza (si pensi all’approvazione in sede di legittimità del principio del danno-punizione) ormai propria delle responsabilità civile. E allora se il giudice ritiene che soltanto una certa cifra sia idonea a compensare il danno subito e che dunque solo quella somma sia quella completa ed onnicomprensiva, è evidente che anche un solo un centesimo di euro in meno faccia crollare tale costruzione.

5. Vogliamo citare due recenti casi a conforto di un profondo ripensamento del percorso sin qui intrapreso:

1. Il Tribunale di Genova con sent. 19.1.2022 all’RG n. 3038/2018 ha liquidato il massimo della c.d. tabella milanese attualmente vigente a favore del fratello per il decesso del congiunto basandosi esclusivamente su prove di natura presuntiva dunque senza procedere all’escussione dei testi. È evidente che questo ponga una questione molto forte: è credibile l’ipotesi che il tribunale di Genova avrebbe liquidato di più della somma indicata come attuale “massimo”dalle vigenti tabelle milanesi se tale somma fosse stata più alta nelle tabelle. Oppure, in alternativa che tribunale di Genova avrebbe liquidato di più di tale massimo se avesse proceduto a sentire testi e a recepire l’intima convinzione del magistrato giudicante la lucida e profonda sofferenza del congiunto, quel dolore che di certo non può certamente recepito dalla mera lettura delle allegazioni, seppur non contestate.

2. Il Tribunale di Milano con sent. n. 2149/2020all’RGn.47332/2015 ha liquidato oltre le proprie tabelle in un caso di lunga temporanea con una personalizzazione che anziché fermarsi ai limiti del +29% o +33% è diventata del + 94%: “…si reputa che la voce di danno non patrimoniale così liquidato(i.e.: il massimo delle tabelle) non possa integralmente ristorare il pregiudizio morale…Il peculiare senso di prostrazione non può infatti essere ritenuto riparato in virtù dei soli valori, pur massimi, della Tabella di Milano…poiché gli stessi sono stati individuati per fungere da parametro di liquidazione per comuni lesioni colpose derivanti da fatto illecito. Infatti il patimento…derivante dall’irrefrenabile pulsione per il gioco d’azzardo e per le gravissime conseguenze pregiudizievoli che ciò ha comportato per la sua vita e per quella della sua famiglia, nonché la grave sofferenza e la disperazione, in particolare successiva alla sospensione della terapia farmacologica e alla presa di coscienza delle condotte incontrollate, tenute per oltre cinque anni consecutivi e tenuto conto della portata degli effetti collaterali, tali da rendere la vita vissuta…come quella di un altro, legittimano il riconoscimento di una ulteriore somma, pressoché pari a quella riconosciuta a titolo di danno da invalidità temporanea. A titolo di danno non patrimoniale si reputa pertanto congruo liquidare, all’attualità, la somma di complessivi euro 200.000,00” (L.B. vs. Pfizer, confermato da Corte appello Milano con sent. n.1353/2021 all’RG n. 1368/2020). Il Giudice deve pertanto essere lasciato libero di andare oltre i massimi individuati con criteri di pienezza ed equità e scevri da contaminazioni da parte del mondo assicurativo, ogni qualvolta la fattispecie concreta lo induca a farlo.

Il rischio che vediamo concretissimo qualora le nuove tabelle di Milano dovessero essere pubblicate con tali peculiarità e comunque con un contenuto liquidativo reale in ribasso rispetto agli attuali valori, anziché in rialzo, è la moltiplicazione massiccia e ferrea del contenzioso con effetti nefasti a danno di tutti gli attori del processo ma ovviamente in primis delle vittime, costrette dopo il lutto sofferto ad una ulteriore serie di angherie e patimenti da lite giudiziaria (esistenza della quale la stessa giurisprudenza definisce, pur con riferimento alle condotte di malafede processuale, come autonome fonti di danni risarcibili ai sensi dell’articolo 96 cpc).

Riteniamo che le tabelle di Milano possano svolgere e continuare a svolgere quel ruolo di ispirazione o di ispirazione condivisa a livello nazionale solo se, discostatesi dai parziali risultati anticipati nelle ultime settimane. recepiranno oltre al metodo “romano” approvato dalla Cassazione anche una reale sostanza di quantum compensativo incrementale rispetto all’attuale e idoneo a coprire tutti i danni patiti ed esercitare quella funzione deterrente alla commissione di ulteriori illeciti che appare elemento basilare della responsabilità civile.

Molti distinti saluti.”

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