Cos’è l’affectio coniugalis?
Matrimonio, separazione, divorzio, addebito e simulazione: definizione di affectio coniugalis.
Il gergo legale, specie quello usato dai giudici, fa spesso ricorso a termini latini: gli antichi brocardi sono a volte la perfetta sintesi di concetti che, nella lingua attuale, vengono espressi con lunghi giri di parole. Uno di questi è, ad esempio, affectio coniugalis, che si sente di frequente quando si trattano questioni legate al matrimonio, alla separazione, all’addebito e al rilascio dei permessi di soggiorno. Ma cos’è l’affectio coniugalis?
Si tratta di un termine latino che si traduce letteralmente in “affetto coniugale“. Nell’ambito del diritto di famiglia italiano, questo concetto rappresenta un elemento fondante il matrimonio: ne è la base, pur non essendo espressamente definito dalla legge.
Indice
* Significato di affectio coniugalis
* Importanza dell’affectio coniugalis
* Presunzione e crisi coniugale
* Difficoltà di valutazione
Significato di affectio coniugalis
L’affectio coniugalis non è solo amore, ma un intreccio di sentimenti e doveri che legano i coniugi e che li spingono a un sacrificio reciproco in funzione di un obiettivo comune: la famiglia.
L’affectio coniugalis racchiude in sé una serie di doveri e diritti reciproci, che scaturiscono dal vincolo matrimoniale. Si tratta di un legame di comunione di vita, materiale e spirituale, basato su:
* amore: affetto, sentimento e intimità tra i coniugi;
* assistenza morale e materiale: sostegno reciproco, sia a livello emotivo che economico;
* fedeltà: esclusività del rapporto sentimentale e sessuale;
* collaborazione: cooperazione nella gestione della vita familiare e coniugale. La cooperazione si estrinseca non esclusivamente con l’attività lavorativa ma anche con la cura per il ménage domestico e l’assistenza per i figli;
* coabitazione: condivisione della stessa abitazione.
Importanza dell’affectio coniugalis
L’affectio coniugalis è un elemento essenziale per la sussistenza di un matrimonio valido. La sua presenza è presunta al momento della celebrazione delle nozze, ma può venire meno nel corso del tempo.
Difatti, condizione essenziale e determinante per comprendere quando il matrimonio entra in crisi – ed è quindi possibile chiedere la separazione – è proprio il venir meno dell’affectio coniugalis.
Nel caso in cui la crisi coniugale e la rottura dell’affectio coniugalis siano imputabili a uno solo dei coniugi, può essere pronunciato l’addebito della separazione a carico del coniuge responsabile.
In particolare, quando un comportamento che viola i doveri del matrimonio (ad esempio l’abbandono del tetto familiare) determina la rottura di tale affectio, il coniuge responsabile subisce l’addebito e non può pretendere di conseguenza l’assegno di mantenimento. Viceversa, se dovesse risultare che la comunione morale e materiale tra i coniugi era cessata già prima della condotta colpevole (si pensi a un tradimento consumato quando già il matrimonio è in crisi), non si avrà una pronuncia di addebito.
Quindi, il venir meno dell’affectio coniugalis è il discrimine per capire se e quali condotte possono comportare l’addebito nella separazione.
Non è tutto. La presenza di una effettiva affectio coniugalis è anche la dimostrazione di un’unione matrimoniale reale e non simulata, come invece spesso succede nel momento in cui uno straniero contrae matrimonio solo per ottenere il permesso di soggiorno. Non è tanto la convivenza tra i coniugi a rilevare in tali casi, ma l’esistenza di un concreto e sincero legame d’amore e di affetto (Cass. sentenza n. 13189/2024).
In casi estremi, la mancanza dell’affectio coniugalis sin dall’origine del matrimonio può essere considerata motivo di nullità dello stesso.
Presunzione e crisi coniugale
All’atto del matrimonio si presume che sussista l’affectio coniugalis.
Invece, la crisi coniugale, caratterizzata da una rottura del legame di coppia, determina il venir meno dell’affectio coniugalis e quindi anche di tutti i doveri connessi al matrimonio, quale la coabitazione, la fedeltà e la cooperazione.
Difficoltà di valutazione
L’affectio coniugalis, essendo un concetto astratto e soprattutto molto intimo, è soggetto a valutazione da parte del giudice in base alle circostanze specifiche di ogni caso. Non esiste un unico elemento che possa dimostrare in modo oggettivo la sua presenza o mancanza.