A stabilire cosa si deve fare in caso di incidente sono una serie di leggi e norme sparse. In parte sono contenute nel codice delle assicurazioni, in altra parte nel codice penale ed in quello civile. Ragion per cui, non essendoci un testo unico, sarà bene spiegare, in modo pratico e schematico, cosa fare dopo un incidente, chi chiamare in caso di feriti, come comportarsi per avere il risarcimento dall’assicurazione, come provare di avere ragione e altre questioni pratiche che normalmente si pongono subito dopo un sinistro stradale e nel corso della successiva pratica di infortunistica stradale.
Per sapere cosa si deve fare in caso di incidente dobbiamo partire proprio dall’immediatezza del fatto ossia la scena dello scontro.
Come comportarsi subito dopo un incidente stradale?
Il comportamento da tenere subito dopo un incidente e le responsabilità in caso di fuga variano a seconda che vi siano o meno feriti.
In entrambi i casi, sarà necessario fermarsi per fornire all’altro conducente i propri dati personali, il numero della patente e gli estremi della propria polizza Rc-auto. Sarà opportuno effettuare delle fotografie alla strada e alle auto, avendo cura di inquadrare la scena dell’incidente sotto più prospettive e focalizzando l’obiettivo della macchina fotografica (o dello smartphone) sui punti di contatto e sui danni riportati dalle rispettive auto.
Si dovrà poi chiamare la polizia municipale o la polizia stradale. Il loro intervento è doveroso in presenza di feriti; è meno probabile quando l’incidente è minimo e non vi sono danni a persone.
In assenza di polizia, i conducenti dovranno preferibilmente redigere il Cid, anche detto «modulo di constatazione amichevole di sinistro». Non si tratta però di un obbligo giuridico, ma di un adempimento che serve ad accelerare le pratiche del sinistro. Difatti, in assenza di Cid, l’assicurazione ha 60 giorni per presentare l’offerta di risarcimento per il danno alle auto e 90 giorni per il danno alle persone; invece, con il Cid, i giorni sono rispettivamente 45 e 60.
Se gli automobilisti non hanno con sé il Cid possono ben compilare un foglio in modo autonomo, indicando le rispettive generalità, polizze e numero patente, la descrizione del sinistro, del luogo e dell’orario in cui questo si è verificato, l’indicazione della responsabilità, dei danni riportati a persone e/o a cose, la data e la firma.
Il Cid o il documento stilato dalle parti dovrà poi essere presentato all’assicurazione per effettuare la cosiddetta «denuncia di sinistro» (di cui parleremo a breve).
Quanto alle auto che intralciano la strada, laddove si tratti di un sinistro che non ha procurato danni gravi a cose e/o a persone, sarà bene sgombrare la carreggiata. Diversamente, le auto vanno lasciate dove si trovano sino all’intervento della polizia, avendo cura di posizionare il triangolo rosso a catarifrangenti ai margini della carreggiata, a non meno di 50 metri dal luogo del sinistro (la distanza sarà maggiore in caso di strade ove la velocità di percorrenza può essere elevata).
Cosa succede se una persona non si ferma dopo un incidente?
L’obbligo di fermarsi per scambiare i propri dati comporta una responsabilità: amministrativa in caso di incidente senza feriti, penale se invece ci sono feriti.
Nel caso di incidente senza feriti, chi scappa è soggetto a una sanzione amministrativa da 296 a 1.184 euro. Se però il danno procurato all’altra auto è grave può scattare anche l’obbligo di sottoporre a revisione l’auto e la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.
Nel caso di incidente con feriti, chi scappa può essere denunciato per il reato di fuga e rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni.
L’illecito penale scatta anche nei confronti di chi, ritenendo che l’altro conducente non si sia fatto nulla, si allontana col consenso di quest’ultimo. L’obbligo di fermarsi, infatti, è rivolto a consentire l’arrivo delle autorità per la redazione del verbale.
Se le ferite sono gravi, c’è anche l’obbligo di prestare soccorso che non richiede certo di improvvisarsi medici ed eseguire manovre, ma di chiamare le autorità preposte come, ad esempio, l’ambulanza, il 118, la polizia, i carabinieri, ecc. In base al codice della strada, chiunque non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è responsabile del reato di omissione di soccorso ed è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.
Come ottenere il risarcimento se l’altra auto scappa?
Se l’altra auto scappa è possibile fare domanda di risarcimento al Fondo di Garanzia Vittime della Strada gestito da Consap. Per accedere al risarcimento del Fondo non è necessario sporgere la denuncia contro l’altro conducente, ma bisogna essere in grado di dimostrare che, alla luce della dinamica e dell’entità del sinistro, del luogo e delle circostanze concrete, è stato impossibile prendere il numero della targa dell’altro conducente.
Il Fondo risarcisce tutti i danni alle persone coinvolte. Invece, i danni alle auto vengono risarciti dal Fondo solo a patto che vi siano stati danni gravi alla persona e con una franchigia di 500,00 euro.
Una volta scaricato il modulo per la richiesta di risarcimento dal relativo sito, il Fondo di Garanzia nomina un’assicurazione sul luogo di residenza del danneggiato per la verifica dei danni e la materiale liquidazione del danno. Tutta la procedura è descritta sul sito di Consap, Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
La denuncia di sinistro
Ciascun automobilista è chiamato a comunicare il sinistro, alla propria assicurazione, entro tre giorni da quando questo si è verificato, salvo un maggior termine indicato nella propria polizza. Tuttavia, il mancato rispetto di tale termine non determina la perdita del diritto al risarcimento a meno che l’omissione sia dolosa e l’assicurazione dimostri che, da essa, ne ha subìto un danno.
Per la denuncia di sinistro sarà bene presentarsi personalmente alla propria compagnia e depositare il Cid laddove redatto oppure una propria dichiarazione in cui si fornisce la propria versione dello scontro.
Nella denuncia di sinistro bisognerà indicare tutte le prove a proprio favore, compresi i nomi di eventuali passeggeri e/o testimoni.
La denuncia di sinistro deve contenere anche la richiesta di risarcimento se il conducente ritiene di essere nel giusto. Dunque, il conducente danneggiato viene risarcito dalla propria assicurazione e non da quella del responsabile: una procedura questa studiata per accelerare la liquidazione dell’indennizzo.
Il risarcimento del danno a passeggeri
I passeggeri presenti nelle due auto saranno sempre risarciti, indipendentemente dall’eventuale responsabilità del conducente nel cui veicolo si trovavano. A tal fine dovranno fare domanda all’assicurazione di quest’ultimo dimostrando i danni patiti e di essere stati a bordo del veicolo al momento dello scontro.
L’indagine dell’assicurazione e le perizie
Una volta presentata la denuncia di sinistro bisognerà attendere che l’assicurazione nomini un proprio fiduciario che valuti i danni alle auto e attesti eventuali responsabilità.
Il Cid non vincola l’assicurazione che ben potrebbe discostarsi dal suo contenuto (diversamente si incentiverebbero frodi assicurative). Esso tuttavia vincola le parti: ragion per cui l’automobilista che lo firma non può poi fornire una versione diversa dei fatti.
Il perito si mette in contatto con le parti per fissare una data in cui verificare i veicoli danneggiati. Le parti possono presentarsi anche con un proprio meccanico di fiducia al fine di controllare le operazioni.
Se ci sono stati feriti, l’assicurazione nomina un medico legale al quale bisognerà presentare tutta la documentazione attestante i postumi. A tal fine, sarà bene che il danneggiato conservi tutti i certificati medici, da quelli del pronto soccorso a quelli del medico curante. Il risarcimento verrà riconosciuto solo una volta che il proprio medico abbia emesso il certificato di avvenuta guarigione che quindi bisognerà chiedergli espressamente non appena si è completamente guariti.
L’assicurazione però è tenuta a risarcire anche eventuali conseguenze alla salute manifestatesi dopo il risarcimento che, in precedenza, non potevano essere previste.
Ai fini della richiesta di risarcimento bisognerà consegnare all’assicurazione tutti i documenti, fatture, scontrini e preventivi che attestino i danni, sia al mezzo che alla persona, affinché la compagnia formuli l’offerta di risarcimento.
L’aumento della classe di merito
L’assicurazione, a seguito delle verifiche sulle responsabilità del sinistro, applica l’aumento di due classi di merito al conducente a cui sia riconosciuto più del 50% di responsabilità (quindi anche in caso di concorso di colpa).
L’offerta di risarcimento da parte dell’assicurazione
Se l’assicurazione ritiene che il proprio cliente ha ragione, gli presenta un’offerta di risarcimento entro 60 giorni per i danni all’auto ed entro 90 giorni per i danni alla persona (che diventano rispettivamente 45 o 60 giorni se c’è il Cid).
I termini si sospendono durante l’esecuzione delle perizie.
Se il danneggiato ritiene di accettare l’offerta, firmerà l’accettazione e fornirà il proprio indirizzo per l’invio dell’assegno o l’Iban per il bonifico. Diversamente questi può rifiutare l’offerta e avviare una causa, per il tramite del proprio avvocato, per ottenere dal giudice il risarcimento effettivo.
L’assicurazione è comunque tenuta a liquidare un risarcimento non superiore al valore dell’auto al momento del sinistro, anche se il danno è maggiore.
Quanto invece ai danni fisici, questi si comporranno del lucro cessante (derivante dall’impossibilità di lavorare), il danno emergente (costituito dalla spese mediche), il danno morale (la sofferenza patita per lo scontro), il danno biologico (la diminuzione delle funzioni fisiche, sia in caso di invalidità temporanea che definitiva), il danno da “fermo tecnico” (per l’impossibilità di usare l’auto fino a quando questa rimane in officina).
Tutti i danni devono essere dimostrati dal danneggiato.
Per i danni fisici inferiori al 9%, è necessario esibire una indagine strumentale (ad esempio i “raggi X”, l’ecografia, la risonanza magnetica, ecc.) oppure un certificato medico che attesti la lesione.