Cosa rischia la madre che ostacola i rapporti tra figlio e padre? Richiedi una consulenza Agenzia Investigazioni Private dal 1991 IDFOX Srl, Tel.02344223 Ostacolare il rapporto tra figlio e padre dopo la separazione può avere gravi conseguenze legali per la madre, da sanzioni pecuniarie alla decadenza dalla responsabilità genitoriale.

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Ostacolare il rapporto tra figlio e padre dopo la separazione può avere gravi conseguenze legali per la madre, da sanzioni pecuniarie alla decadenza dalla responsabilità genitoriale.

La separazione dei genitori è un momento difficile, soprattutto per i figli. La legge tutela il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche dopo la separazione. Ma cosa rischia la madre che ostacola i rapporti tra figlio e padre? Le conseguenze possono essere serie, sia sul piano sanzionatorio che in termini di collocazione e affidamento della prole, con possibile revoca delle precedenti statuizioni del giudice (almeno nei casi più gravi).

Questo articolo analizza la normativa e la giurisprudenza in materia, spiegando quali sono i rischi per la madre che impedisce al padre di vedere i figli.

Indice

* Il diritto del minore alla bigenitorialità

* L’ostacolo alla bigenitorialità

* Cosa rischia la madre che impedisce al padre di vedere il figlio?

o Conseguenze civili

o Conseguenze penali

o Danno al minore

* Giurisprudenza rilevante

* Obbligo di agevolare il rapporto con l’altro genitore

* Cosa fare se la madre non mi fa vedere mio figlio?

Il diritto del minore alla bigenitorialità

La legge italiana riconosce al minore il diritto alla bigenitorialità, ossia alla presenza costante e significativa con entrambi i genitori, indipendentemente dalla loro separazione. E ciò vale sia per le coppie sposate che per quelle di fatto.

Tale diritto è sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dall’articolo 337 ter del Codice civile, ma si trova implicitamente riconosciuto anche dalla nostra Costituzione che riconosce il ruolo fondamentale che ha la famiglia nella crescita e formazione dell’individuo.

L’ostacolo alla bigenitorialità

Ostacolare il rapporto tra figlio e padre significa far di tutto, in modo diretto o indiretto, per impedire o limitare il diritto di visita e di frequentazione del padre. Questo avviene, di solito, in diversi modi:

* rifiutarsi di far incontrare il padre e il figlio;

* organizzare incontri solo in presenza della madre;

* denigrare il padre davanti al figlio in modo da influenzarlo nel giudizio e far sì che sia quest’ultimo a rifiutarsi a vedere l’altro genitore;

* trasferirsi lontano senza consentire al padre di mantenere un rapporto con il figlio;

* trovare, in occasione della visita del padre, delle giustificazioni (feste, impegni lavorativi, ecc.) in modo da impedire il contatto tra quest’ultimo e il figlio.

Cosa rischia la madre che impedisce al padre di vedere il figlio?

La madre che ostacola i rapporti tra il figlio e il padre può incorrere in diverse conseguenze legali, sia di natura civile che penale.

Conseguenze civili

Come anticipato sopra, secondo l’art. 337-ter del Codice civile, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi. Pertanto, la madre che impedisce o ostacola tali rapporti viola un diritto fondamentale del minore.

In caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice può adottare i seguenti provvedimenti:

* ammonimento del genitore inadempiente: il magistrato può formalmente richiamare la madre, invitandola a cessare le condotte ostative;

* modifica delle condizioni di affidamento: nei casi più gravi, il giudice può disporre l’affidamento esclusivo al padre, se ritiene che ciò sia nell’interesse del minore oppure la collocazione prevalente presso il padre medesimo. Tuttavia ciò non può pregiudicare il minore, sicché non vi si può far ricorso se quest’ultimo dovesse coltivare rapporti non sereni con tale genitore. In pratica, il tribunale può confermare la madre come collocataria solo quando ciò rappresenti il «male minore» per il ragazzo;

* percorso guidato con i servizi sociali per recuperare, agli occhi del figlio che non vuole più vedere il padre, la relazione con quest’ultimo in modo da superare ogni ostacolo all’esercizio del diritto-dovere di visita;

* risarcimento, a carico della madre, per i danni causati al minore e/o all’altro genitore;

* sanzione amministrativa pecuniaria: il giudice può imporre una sanzione pecuniaria da 75 a 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Con l’entrata in vigore della riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), l’articolo 473-bis 38 del Codice di procedura civile ha introdotto la possibilità di depositare un ricorso nei casi in cui sorgano controversie in ordine all’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento. A seguito di ciò il giudice – per prima cosa – tenta di conciliare le parti, e, se non vi riesce, determina le modalità cui le parti devono attenersi, con riguardo all’interesse superiore del minore. In particolare, il ricorso alla forza pubblica è previsto solo se assolutamente indispensabile, con l’ausilio di personale specializzato e l’adozione di tutte le possibili cautele.

Prima di arrivare a prendere provvedimenti, il magistrato può comunque demandare ai Servizi sociali o a consulenti approfondimenti sul nucleo familiare.

L’articolo successivo (473-bis 39) stabilisce che le gravi inadempienze di un genitore possono portare a una modifica delle decisioni in vigore. Tra le sanzioni previste vi sono l’ammonimento del genitore inadempiente e l’imposizione di una “multa” per ogni violazione futura.

Inoltre, secondo l’articolo 473-bis 6, quando, nel corso di un procedimento, emerga che un genitore ostacola i rapporti con l’altro, o che un minore si rifiuti di vedere il padre o la madre, i termini processuali sono abbreviati.

Conseguenze penali

La condotta della madre che porti con sé il figlio lontano dal padre, come ad esempio all’estero o in una città lontana, impedendo ogni visita di quest’ultimo, può integrare il reato di sottrazione di minore. In particolare l’art. 574 cod. pen. sanziona la condotta di un genitore che, contro la volontà dell’altro, sottragga a quest’ultimo il figlio per un periodo di tempo significativo, impedendo l’altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore dall’ambiente di abituale dimora.

Danno al minore

Ostacolare i rapporti tra il figlio e il padre può causare un danno esistenziale al minore, compromettendo il suo diritto a una crescita equilibrata e serena. La giurisprudenza ha riconosciuto che il disinteresse o l’ostruzionismo di un genitore può determinare un vulnus ai diritti del figlio, con conseguente responsabilità al risarcimento del danno: risarcimento che può essere richiesto dal giovane anche una volta divenuto maggiorenne.

Giurisprudenza rilevante

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 29690 del 19 novembre 2024, ha accolto il ricorso di un padre che si lamentava dell’atteggiamento dell’ex moglie rispetto al suo rapporto con il figlio, ostacolandone gli incontri.

Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 237/2015, ha statuito che la madre che ostacola la relazione tra i figli e il padre può subire la sospensione degli incontri e l’affidamento dei minori ai servizi sociali.

Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 899/2016, ha fornito la seguente decisione: la madre che, pur stimolando i figli a incontrare il padre, avalla i loro timori e non comunica adeguatamente con l’altro genitore, esacerbando la distanza tra i figli e il padre, con conseguente pregiudizio per i minori, può essere comunque sanzionata.

La Cassazione civile, con sentenza n. 6503/2023, ha confermato l’affidamento esclusivo al padre a causa degli atteggiamenti ostruzionistici della madre, che ostacolava le visite e denigrava il padre.

Sempre la Suprema Corte, con sentenza n. 142/2023, ha ribadito che la violazione del diritto alla bigenitorialità non impone necessariamente la decadenza dalla responsabilità genitoriale, ma richiede una valutazione attenta dell’interesse del minore.

Obbligo di agevolare il rapporto con l’altro genitore

Il genitore affidatario ha l’obbligo di agevolare il rapporto tra il figlio e l’altro genitore superando eventuali riluttanze di quest’ultimo. Tanto il padre quanto la madre hanno l’obbligo di far sì che il figlio coltivi un’immagine quanto più serena dell’altro genitore, senza alimentare sentimenti di odio o di indifferenza.

La Cassazione ha affermato che il comportamento del genitore che ostacola tali rapporti è contrario all’interesse del minore e può giustificare provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.

È fondamentale che entrambi i genitori collaborino per garantire al figlio una crescita serena, rispettando il suo diritto alla bigenitorialità.

Cosa fare se la madre non mi fa vedere mio figlio?

Se la madre ti impedisce di vedere tuo figlio, puoi rivolgerti a un avvocato per tutelare i tuoi diritti. Il legale potrà chiedere al giudice di modificare le condizioni di affidamento o di condannare la madre al risarcimento del danno; potrà disporre poi l’intervento dei servizi sociali per riabilitare la tua figura agli occhi del figlio.

Non puoi tuttavia registrare di nascosto gli incontri tra madre e figlio per procurarti le prove del comportamento manipolativo della prima: diversamente commetteresti reato e la documentazione così acquisita non potrebbe essere assunta al processo.

Se il figlio è maggiore di 12 anni, il giudice deve ascoltarlo e tenere conto della sua opinione.

 

 

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