Cosa può fare il recupero crediti? Chiedi una consulenza Agenzia IDFOX Investigazioni dal 1991 – Tel.02344223 – mail: max@idfox.it La guida sul pignoramento dei beni del debitore: gli avvisi, le notifiche, le telefonate, i poteri del call center.

Cosa può fare il recupero crediti? Chiedi una consulenza Agenzia IDFOX Investigazioni dal 1991 – Tel.02344223 – mail: max@idfox.it

La guida sul pignoramento dei beni del debitore: gli avvisi, le notifiche, le telefonate, i poteri del call center.

Quando ci si trova di fronte a lettere di diffida o telefonate insistenti da parte dei call center incaricati del recupero crediti, è normale interrogarsi sui poteri effettivi di tali società, specie in termini di pignoramento o di altre azioni come il blocco del conto corrente o la vendita all’asta della casa. Poiché è interesse degli operatori recuperare le somme nel più breve tempo possibile, proveranno a rappresentare al debitore gli scenari più allarmanti per spingerlo a saldare il debito. Tuttavia, non tutto quello che affermano corrisponde alla realtà. Esaminiamo, dunque, cosa può fare il recupero crediti e quali procedure può realmente attuare.

Indice

* Che poteri hanno le società di recupero crediti?

* Che potere ha la società che acquista il credito?

* Come faccio a sapere se il mio debito è stato venduto?

* Prima del pignoramento devo ricevere una notifica?

Che poteri hanno le società di recupero crediti?

I poteri che un soggetto ha nel recuperare il credito non dipendono dal suo oggetto sociale, ma dalla titolarità del credito stesso. Esistono infatti società che agiscono su delega del creditore e che, in quanto semplici incaricati del recupero “stragiudiziale delle somme” (ossia con mezzi di sollecito diversi dalle azioni legali), hanno poteri molto limitati e altre società invece che acquistano i crediti e che, come tali, diventano il nuovo creditore, con tutte le facoltà che sarebbero spettate al vecchio titolare del diritto.

Il più delle volte, la società di recupero crediti appartiene alla prima categoria. Si tratta cioè di operatori di call center, che ricevono un mandato a tentare il recupero bonario delle somme entro un certo termine. Alla scadenza di quest’ultimo, il mandato viene rimesso al creditore originario che deciderà se abbandonare ogni tentativo o, al contrario, procedere per le vie giudiziarie incaricando un proprio legale di fiducia.

In questi casi, il recupero crediti non può:

* richiedere decreti ingiuntivi;

* avviare azioni legali;

* intraprendere pignoramenti dei beni del debitore.

Difatti, per poter agire innanzi al Tribunale o con l’ufficiale giudiziario è necessaria la titolarità del credito.

Pertanto, il debitore che riceva una raccomandata da parte di una società di recupero crediti o una telefonata da un operatore di call center deve sapere che questa non potrà ancora agire contro di lui.

Che potere ha la società che acquista il credito?

Diverso è il caso della società cessionaria del credito. In tali ipotesi il creditore originario ha venduto il proprio credito a un terzo che, conseguentemente, ne ha acquisito tutti i relativi diritti e i poteri. In pratica, cambia la figura del creditore ma non le facoltà che questi può esercitare.

Dunque, in caso di cessione del credito, il nuovo soggetto può eseguire azioni giudiziarie e pignoramenti.

Come faccio a sapere se il mio debito è stato venduto?

Fatta la distinzione che precede, risulterà fondamentale per il debitore comprendere in quale delle due condizioni si trova. Ebbene, la cessione del credito deve essere sempre comunicata al debitore, con una semplice raccomandata. Sicché, se questi non ha mai ricevuto alcuna lettera con cui veniva informato della cessione del credito, è ragionevole presumere che il recupero crediti sia solo una società esterna che si occupa delle azioni stragiudiziali (telefonate e lettere) e non anche di quelle giudiziali (decreti ingiuntivi e pignoramento).

Prima del pignoramento devo ricevere una notifica?

Quando il creditore agisce in forza di un contratto non può avviare direttamente il pignoramento. Deve prima procurarsi ciò che tecnicamente viene definito “titolo esecutivo”: si tratta di un documento emesso da un giudice con cui viene ufficializzato il diritto di credito e l’entità.

Questo significa che il creditore deve innanzitutto presentare al giudice un ricorso per decreto ingiuntivo contro il debitore e, una volta ottenuto il provvedimento con la condanna, notificarlo al debitore nei successivi 60 giorni. La notifica viene fatta con l’ufficiale giudiziario o con le raccomandate in busta verde.

Il decreto ingiuntivo non è necessario solo in caso di:

* contratto di mutuo stipulato dinanzi a un notaio;

* crediti basati su assegni o cambiali;

* debiti derivanti dall’omesso versamento di imposte, tasse e sanzioni amministrative o penali.

Decorsi 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo senza che il debitore abbia pagato o fatto opposizione con il proprio avvocato, il creditore deve notificare un secondo atto, il cosiddetto precetto. Si tratta di un ultimo sollecito che dà al debitore altri 10 giorni di tempo per pagare.

Alla scadenza di quest’ulteriore termine, il creditore può finalmente avviare il pignoramento dei beni del debitore. Anche in questo caso però è necessario notificare un atto, con cui viene comunicato il bene pignorato (ad esempio il conto corrente, la casa, i canoni di locazione, il quinto dello stipendio o della pensione).

 

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