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Cosa dice la Cassazione sul lavoro in malattia?

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È legale un licenziamento durante malattia? Quali attività invalidano il certificato medico? Come si prova l’abuso di malattia?

Ecco una raccolta delle principali sentenze della Cassazione sul lavoro in malattia, che riconoscono la legittimità del licenziamento del lavoratore sorpreso, durante l’assenza, a svolgere altre attività. Attività che, per compromettere la fiducia del datore di lavoro e giustificare il recesso dal contratto per “giusta causa” devono essere tali da pregiudicare o semplicemente rallentare la guarigione.

 

Come ha più volte detto la Cassazione sul lavoro in malattia, tali attività non sono astrattamente illecite a meno che non siano contrastanti con il certificato medico, così ingenerando la certezza della falsità della malattia stessa o comunque si pongano in condizioni di incompatibilità con un rapido recupero delle energie e della salute. Difatti dovere del dipendente è rientrare quanto prima al lavoro, senza compromettere la degenza.

Indice

* Istruttore di palestra durante la malattia

* Legittimo il licenziamento per chi lavora in un negozio

* Inesistenza della malattia e falsità del certificato medico

* L’attività che compromette la ripresa è un illecito grave

* Simulazione, rischia il posto anche chi è rientrato al lavoro

* La malattia impedisce le normali prestazioni

* Il lavoratore assente in malattia può essere licenziato solo se simula la patologia o rallenta la guarigione

* Escluso il licenziamento per il lavoratore che assiste ad una partita di calcio mentre si trova in malattia

* Presupposti del licenziamento del lavoratore in malattia che si dedichi ad altre attività della vita quotidiana

* Il datore di lavoro deve provare che il dipendente svolgeva altra attività durante la malattia

 

Istruttore di palestra durante la malattia

In tema di rapporto di lavoro, la violazione dei doveri generali di correttezza e di buona fede sussiste quando lo svolgimento di un’altra attività durante la malattia – valutato in relazione alla natura e alle caratteristiche della malattia, nonché alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto – sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il pronto rientro al lavoro. La valutazione deve essere compiuta ex ante, ossia con riferimento al momento in cui quell’attività viene svolta, sicché ai fini di questa potenzialità, la tempestiva ripresa del lavoro in concreto resta irrilevante. È, dunque, legittimo il licenziamento per giusta causa inflitto al dipendente addetto allo scarico dei bagagli filmato dall’investigatore privato ingaggiato dal datore mentre svolge l’attività di istruttore di kick boxing, nonostante si trovi in malattia e i certificati medici mostrino un progressivo peggioramento per le condizioni del suo arto superiore destro.

Cassazione civile, sez. lavoro, sent. 5002 del 26/2/2024

Legittimo il licenziamento per chi lavora in un negozio

È legittimo il licenziamento del lavoratore che, pur essendo in malattia, viene trovato ad aiutare per ben due giorni nel negozio della moglie, risultando decisiva la circostanza che il suo impegno era astrattamente idoneo a ritardare la sua ripresa fisica e quindi a posticiparne il rientro in azienda.

Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 2516 del 26/1/2024

Inesistenza della malattia e falsità del certificato medico

Lo svolgimento di un’altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la stessa, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio del lavoratore.

Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 12994 del 12/5/2023

L’attività che compromette la ripresa è un illecito grave

In via generale, svolgere in costanza di malattia un’attività lavorativa o extralavorativa anche solo potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio è un illecito comunemente considerato grave, e potenzialmente risolutorio. È implicito negli obblighi di diligenza e fedeltà posti dagli articoli 2104 e 2105 del Codice civile, alla luce del principio generale di buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del Codice civile, che il dipendente malato debba astenersi da attività che anche solo potenzialmente rischino di impedirne o ritardarne la guarigione.

Tribunale di Roma, sentenza 7552 del 13/7/2023

Simulazione, rischia il posto anche chi è rientrato al lavoro

Lo svolgimento di un’altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia di per sé sufficiente a fare presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una fraudolenta simulazione, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia.

Tribunale di Tivoli, sentenza 2386 del 10/5/2023

La malattia impedisce le normali prestazioni

La patologia impeditiva considerata dall’articolo 2110 del Codice civile, che, in deroga ai principi generali, riversa entro certi limiti sul datore di lavoro il rischio della temporanea impossibilità lavorativa, va intesa non come uno stato che comporti l’impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività, ma come uno stato impeditivo delle normali prestazioni lavorative del dipendente. Ne consegue che, nel caso di un lavoratore assente per malattia che sia stato sorpreso nello svolgimento di altre attività, spetta a questi – secondo il principio sulla distribuzione dell’onere della prova – dimostrare la compatibilità di tali attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa, la mancanza di elementi idonei a far presumere l’inesistenza della malattia e quindi, una sua fraudolenta simulazione, e l’inidoneità delle stesse attività a pregiudicare il recupero delle normali energie psico-fisiche del lavoratore.

Tribunale di Cosenza, sen tenza 5475 del 9/5/2023

Il lavoratore assente in malattia può essere licenziato solo se simula la patologia o rallenta la guarigione

In tema di licenziamento individuale per giusta causa del dipendente assente in malattia, solo la simulazione della patologia o il rallentamento o l’arresto del processo di guarigione sono violazioni talmente gravi rispetto agli obblighi gravanti sul lavoratore, da giustificare il recesso datoriale.

Tribunale Vicenza sez. I, 03/04/2023, n.172

Escluso il licenziamento per il lavoratore che assiste ad una partita di calcio mentre si trova in malattia

Non esiste un obbligo di riposo assoluto in pendenza di malattia, se non previsto da prescrizione medica. È stata confermata l’illegittimità del licenziamento intimato a un lavoratore che, nel corso del periodo di malattia, era stato visto assistere ad una partita di calcio, durante un orario in cui egli non era reperibile per la visita fiscale. Non sussiste grave inadempimento poiché il fatto di recarsi ad una partita non implica necessariamente un aggravamento della malattia lamentata dal lavoratore.

Tribunale Arezzo, 07/03/2023, n.64

Presupposti del licenziamento del lavoratore in malattia che si dedichi ad altre attività della vita quotidiana

Il licenziamento irrogato al lavoratore che durante l’assenza per malattia si sia dedicato al compimento di altre attività è illegittimo, ogniqualvolta si riscontri – con onere della prova a carico del datore di lavoro – che tali attività non fossero in contrasto con la patologia di cui lo stesso è affetto e che esse non siano tali da compromettere, rallentare o mettere in pericolo il processo di guarigione.

Corte appello Palermo sez. lav., 25/10/2022, n.1025

Il datore di lavoro deve provare che il dipendente svolgeva altra attività durante la malattia

In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l’assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo, atteso che l’art. 5 della L. n. 604 del 1966 pone a carico del datore di lavoro l’onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l’illecito disciplinare contestato.

Cassazione civile sez. lav., 26/04/2022, n.13063

 

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