Concorrenza sleale – Secondo l’art. 2598 comma 1, n. 3 del codice civile commette atti di concorrenza sleale. La concorrenza sleale dell’ex dipendente Concorrenza Sleale, Diritto industriale.

 

Concorrenza sleale – Secondo l’art. 2598 comma 1, n. 3 del codice civile commette atti di concorrenza sleale.

La concorrenza sleale dell’ex dipendente

Concorrenza Sleale, Diritto industriale.

In generale è lecito che un ex dipendente svolga attività in concorrenza con la precedente azienda per cui lavorava, venendo assunto da un’azienda concorrente o iniziando un’attività concorrenziale in proprio. Ma vi sono dei limiti allo svolgimento di un’attività lavorativa da parte dell’ex dipendente, superati i quali tale l’attività diventa illecita, in quanto concorrenza sleale fonte di responsabilità dell’ex dipendente. Le ipotesi di concorrenza sleale sono elencate dall’art. 2598 c.c. Il caso più comune è lo sviamento di clientela da parte dell’ex dipendente. Affinché tale comportamento sia illecito occorre che l’ex dipendente si accaparri la clientela dell’ex datore di lavoro sfruttando informazioni riservate. Nei confronti di atti di concorrenza sleale da parte dell’ex dipendente è possibile difendersi ottenendo la cessazione della condotta in via cautelare, e/o il risarcimento del danno.

 

In ambito economico produttivo la concorrenza sleale dipendenti, soci e imprese è una pratica illecita che viene utilizzata per ottenere un vantaggio competitivo sui competitors o per arrecare loro un danno.

 

 

  1. Quando l’ex dipendente commette un atto di concorrenza sleale?

Nella dinamica concorrenziale che caratterizza il mercato del lavoro, è fisiologico – e lecito, sotto il profilo giuridico – che un soggetto che ha prestato attività lavorativa come dipendente di un’azienda, una volta cessato il proprio rapporto di lavoro con la stessa  al termine della durata del rapporto di lavoro svolga la propria attività lavorativa nello stesso ambito in cui lavorava in precedenza nella precedente azienda, sfruttando le competenze, conoscenze ed abilità maturate nel periodo in cui lavorava.

È quindi lecito, in via generale, che l’ex dipendente continui a svolgere la propria attività in concorrenza con la precedente azienda per cui lavorava, venendo assunto quindi da un’azienda concorrente o iniziando un’attività concorrenziale.

 

Ma vi sono dei limiti allo svolgimento di un’attività lavorativa da parte dell’ex dipendente, superati i quali non si tratta di un’attività lecita bensì illecita, in quanto concorrenza sleale, in quanto tale fonte di responsabilità dell’ex dipendente.

 

Pertanto,  l’esercizio di attività lavorativa in concorrenza da parte di un ex dipendente è sempre illecita: si tratta delle ipotesi in cui l’ex dipendente aveva sottoscritto con l’azienda un patto di non concorrenza, impegnandosi a non svolgere attività concorrenziale per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. È questo sicuramente lo strumento più efficace con cui un’azienda può tutelarsi, per evitare che il proprio know-how possa essere sfruttato illecitamente da un ex dipendente.

 

La concorrenza sleale e dell’ex dipendente

Al di fuori di questa ipotesi in cui sia stato sottoscritto con il dipendente un patto di non concorrenza, quando l’ex dipendente il quale costituisca o lavori in un’altra azienda in concorrenza economica con quella presso cui lavorava in precedenza – cioè decida di intraprendere un’autonoma attività imprenditoriale della stessa natura, dello stesso genere o comunque nello stesso settore di quella svolta dall’ex datore di lavoro – compie un atto di concorrenza sleale?

La giurisprudenza stabilisce che una volta terminato il contratto di lavoro, viene meno anche l’obbligo di fedeltà e correttezza nei confronti del datore di lavoro; in cui il dipendente è tenuto ai sensi dell’art. 2105 c.c.; in altri termini, l’utilizzo delle conoscenze e dei rapporti commerciali da parte di un ex dipendente, non vincolato da un legittimo patto di non concorrenza è lecito. Pertanto, l’ex dipendente è in linea di principio libero di esercitare attività in concorrenza con l’ex datore di lavoro, purché tale attività non costituisca un caso di concorrenza sleale.

 

La concorrenza sleale è disciplinata dall’art. 2598 del Codice Civile, il quale stabilisce che compie atti di concorrenza sleale chiunque:

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