Come si calcola il danno differenziale: il vademecum della Cassazione Richiedi una consulenza  all’agenzia IDFOX Srl- Since 1991- Tel.02344223

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I criteri di liquidazione del danno iatrogeno differenziale subito dalla vittima che abbia ricevuto un indennizzo dall’INAIL (Cass. n. 26117/2021)

Nel caso di infortunio, il lavoratore viene indennizzato dall’assicuratore sociale (INAIL). Cosa accade nell’ipotesi in cui, a causa dell’imperizia medica, i postumi invalidanti che derivano dall’infortunio vengano aggravati?

Si parla, a tal proposito, di danno iatrogeno, ossia un pregiudizio che consiste nell’aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati in capo alla vittima, ma in misura minore.

Il danneggiato, seppur indennizzato dall’INAIL, ha diritto di agire anche contro il responsabile dell’aggravamento. Come si calcola il risarcimento in considerazione del fatto che il lavoratore ha ricevuto un indennizzo?

La Corte di Cassazione con la sentenza  27 settembre 2021, n. 26117 (testo in calce) offre un vero e proprio vademecum sulle modalità di calcolo del danno iatrogeno differenziale.

Il calcolo nel caso del danno iatrogeno differenziale

Conclusioni: i principi di diritto

La vicenda

Un lavoratore subiva delle lesioni personali a causa di un infortunio in itinere in conseguenza di un sinistro stradale senza responsabilità di terzi. Dopo il ricovero in ospedale, le sue condizioni si aggravavano a causa dell’imperizia dei sanitari. L’uomo guariva, ma riportava dei postumi più gravi di quelli derivanti dall’incidente. Per questo motivo, evocava in giudizio l’azienda sanitaria al fine di ottenere il risarcimento del danno.

L’azienda sanitaria rilevava come il danneggiato avesse ottenuto un indennizzo dall’INAIL – sotto forma di rendita – e, quindi, chiedeva che dal credito risarcitorio riconosciuto all’attore fosse decurtato l’indennizzo in virtù del principio della compensatio lucri cum damno. Il tribunale accoglieva la domanda attorea e riconosceva un’invalidità complessiva pari al 20% di cui 12 punti di invalidità permanente derivante dall’incidente e 8 punti causati dall’errore dei sanitari. In relazione al quantum, il giudice quantificava il danno relativamente ad un’invalidità del 20% facendo riferimento alle tabelle di Milano. Da tale importo (circa 65 mila euro) sottraeva l’aliquota relativa al danno biologico erogata dall’INAIL (circa 31 mila euro) ottenendo una differenza di circa 33 mila euro. Il danno spettante all’attore era quantificato nella misura dell’8% di 33 mila euro, ossia quasi 3 mila euro.

La decisione veniva appellata dal danneggiato il quale lamentava la decurtazione dell’indennizzo ricevuto dall’INAIL dal risarcimento del danno. La corte d’appello accoglieva il gravame ritenendo che la vittima avesse diritto ad ottenere per intero il corrispettivo relativo agli 8 punti di danno iatrogeno accertati dal CTU (pari a circa 19 mila euro).

Si giunge così in Cassazione.

Le questioni da risolvere

La Suprema Corte riassume i due interrogativi a cui occorre fornire risposta:

  1. come si liquida il danno differenziale, ossia il credito risarcitorio vantato dalla vittima di un fatto illecito che per il medesimo abbia già percepito un indennizzo dall’INAIL;
  2. se i criteri per la liquidazione del danno differenziale subiscono delle modifiche nell’ipotesi in cui il fatto illecito abbia soltanto aggravato un danno che si sarebbe comunque verificato ma in misura minore (danno iatrogeno).

Premessa: il danno differenziale e il criterio per poste di danno

La Corte afferma che i pagamenti effettuati dall’assicuratore sociale (INAIL) riducono il credito risarcitorio della vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, se l’indennizzo ha lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (Cass. S.U. 12566/2018).

Quando l’assicuratore sociale paga l’indennizzo, il credito risarcitorio si trasferisce ope legis dal danneggiato all’assicuratore. È un’ipotesi di surrogazione, in cui si verifica una modifica del rapporto obbligatorio dal lato attivo. Quindi, il danneggiato (creditore), in seguito al pagamento dell’indennizzo, perde la titolarità attiva dell’obbligazione per la parte indennizzata. In altre parole, il danneggiato – non essendo più creditore – non può pretendere il risarcimento dal responsabile. Il credito risarcitorio residuo che il danneggiato (creditore) vanta nei confronti del responsabile è il danno differenziale, che va calcolato per voci o poste di danno.

In buona sostanza:

* bisogna sottrarre dal credito risarcitorio – vantato dal danneggiato – l’indennizzo INAIL solo quando l’uno e l’altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici.

Se per una voce di danno l’indennizzo dell’assicuratore sociale eccede il credito civilistico:

* “per quel danno la vittima nulla potrà pretendere dal responsabile;

* il responsabile non potrà pretendere che l’eventuale eccedenza dell’indennizzo rispetto al danno da lui causato sia riportata a defalco di altri crediti risarcitori della vittima” (Cass. Ord. 25618/2018; Cass. 27669/2017; Cass. Ord. 17407/2016; Cass. 13222/2015).

La circostanza che l’INAIL non abbia esercitato il proprio diritto di surrogazione è irrilevante e non incide sulla posizione del danneggiato. Infatti, è il pagamento dell’indennizzo che fa perdere al danneggiato il credito risarcitorio, non il fatto che il terzo pagatore (l’INAIL in questo caso) si sia surrogato nel suo diritto chiedendo al responsabile la rifusione dell’indennizzo pagato al danneggiato.

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Infortunio sul lavoro: cosa comprende l’indennizzo INAIL

Nel caso di infortunio sul lavoro a cui non consegua la morte, l’INAIL esegue in favore della vittima quattro prestazioni principali:

  1. corrisponde una somma a titolo di risarcimento del danno biologico permanente (art. 13 d.lgs. 38/2000); la corresponsione avviene in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16% ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
  2. eroga una somma a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro; tale danno è presunto nel caso di invalidità superiori al 16% e viene indennizzato tramite una maggiorazione della rendita corrisposta per il danno biologico permanente (art. 13 c. 2, lett. (b) d.lgs. 38/2000);
  3. eroga un’indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68 D.P.R. 1124/1965);
  4. si fa carico delle spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (art. 66 D.P.R. 1124/1965).

Da quanto sopra emerge che l’INAIL non indennizza:

* il danno morale, ossia il pregiudizio non patrimoniale non avente fondamento medico-legale,

* il danno biologico temporaneo,

* non effettua la “personalizzazione” in relazione alla specificità del caso concreto.

Il meccanismo di calcolo del danno differenziale nelle ipotesi ordinarie

Per comprendere come effettuare il calcolo del danno differenziale – ossia il credito risarcitorio residuo che il danneggiato (creditore) vanta nei confronti del responsabile – occorre distinguere diverse ipotesi.

1) Se l’INAIL ha corrisposto al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo:

* va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente,

* al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. 9112/2019; Cass. 13222/2015).

2) Se l’INAIL ha costituito in favore del danneggiato una rendita, è necessario:

  1. a) determinare la quota destinata al ristoro del danno biologico,
  2. b) e separarla da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa.

La quota relativa al danno biologico (sub a) va detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale; la quota per l’incapacità lavorativa (sub b) va sottratta dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente.

La rendita matura di mese in mese, quindi, il diffalco con riferimento al danno biologico deve avvenire:

* sommando e rivalutando i ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;

* capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite INAIL, di cui al D.M. 22 novembre 2016 (Cass. Ord. 25618/2018; Cass. 5607/2017; Cass. Ord. 26913/2016; Cass. Ord. 17407/2016);

Ambedue le operazioni vanno effettuate sulla quota-parte della rendita relativa al danno che si intende liquidare; in altre parole, la quota-parte destinata all’indennizzo del danno biologico o quella destinata all’indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare l’uno o l’altro.

Per effetto dell’intervento dell’assicuratore sociale, non può essere ridotto il risarcimento:

* del danno biologico temporaneo,

* del danno morale

* e della “personalizzazione” del danno biologico permanente.

Infatti, tali poste di danno, come già detto, non sono risarcite dall’INAIL.

Invece, non pongono problemi per il calcolo del danno differenziale i crediti relativi all’inabilità temporanea al lavoro e per le spese mediche, perché tali pregiudizi sono integralmente ristorati dall’INAIL. Fa eccezione il caso in cui la vittima dimostri la sussistenza di pregiudizi eccedenti rispetto a quelli indennizzati dall’assicuratore sociale (si pensi alla perduta possibilità di svolgere lavoro straordinario o alle spese mediche non indennizzate dall’ente).

Il calcolo nel caso del danno iatrogeno differenziale

Nel caso di specie, occorre esaminare una situazione particolare, vale a dire quella in cui il responsabile non abbia cagionato il danno ma “solo” aggravato i postumi permanenti, i quali si sarebbero comunque prodotti seppur in forma meno grave. In buona sostanza, occorre chiarire come quantificare il credito risarcitorio spettante alla vittima di un fatto illecito che:

* abbia subito un danno alla salute (danno base) non dipendente dalla responsabilità di alcuno;

* abbia patito un aggravamento del danno per il fatto colposo dell’uomo (l’errore medico);

* abbia ricevuto dall’INAIL un indennizzo commisurato al danno complessivo (ossia il danno base compreso l’aggravamento).

Per calcolare il danno differenziale bisogna:

  1. a) stabilire la misura del danno base e l’entità dell’aggravamento
  2. b) determinare il complessivo indennizzo dovuto dall’INAIL, sommando i ratei di rendita già percepiti e capitalizzando la rendita futura, al netto dell’incremento per danno patrimoniale;
  3. c) verificare se l’indennizzo totale (sub b) sia inferiore o superiore al danno base.

Se l’indennizzo dell’assicuratore sociale:

* è inferiore al danno base, il responsabile dell’aggravamento (l’azienda sanitaria nel nostro caso) deve risarcire la vittima per intero;

* è superiore al danno base, il responsabile dell’aggravamento deve risarcire ciò che residua sottraendo dall’aggravamento la differenza tra l’indennizzo INAIL e il danno base. In altre parole, il danno differenziale si calcola seguendo la formula:

Danno Differenziale = Aggravamento – (Indennizzo INAIL – Danno Base)

I calcoli di cui sopra vanno effettuati sugli importi monetari e non sulle percentuali di invalidità.

Conclusioni: i principi di diritto

In conclusione, i supremi giudici cassano la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello, la quale provvederà a riesaminare i contrapposti appelli applicando i seguenti criteri di diritto:

  1. a) “l’indennizzo per danno biologico permanente pagato dall’Inail alla vittima di lesioni personali va detratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente, vantato dalla vittima nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione e del danno morale;
  2. b) nel caso di indennizzo sotto forma di rendita, la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell’aliquota di rendita destinata al ristoro del danno patrimoniale;
  3. c) il danno c.d. iatrogeno (e cioè l’aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore; monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all’infortunio anche in assenza dell’errore medico; detraendo il secondo importo dal primo;
  4. d) nel caso in cui la vittima di un danno iatrogeno abbia percepito un indennizzo dall’INAIL, il credito residuo della vittima nei confronti del responsabile va determinato sottraendo dal risarcimento dovuto per danno iatrogeno solo l’eventuale eccedenza dell’indennizzo INAIL rispetto al controvalore monetario del danno-base (cioè il danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell’illecito)”.

CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 26117/2021

 

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