Chi sono gli eredi legittimari? Richiedi una consulenza Agenzia Investigativa IDFOX Milano  -Since 1991 – Costi, Prezzi, Tariffe.

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Muore la moglie, lasciando il marito, designato in testamento come erede universale, e tre figli maggiorenni. Quali sono le quote per gli eredi?

La legge italiana (cioè l’articolo 536 del Codice civile) stabilisce a favore di alcuni determinati soggetti (chiamati legittimari) il diritto intangibile ad ereditare una quota del patrimonio del defunto (si tratta di una norma inderogabile).

I legittimari, sempre ai sensi dell’articolo 536 del Codice civile, sono:

* il coniuge superstite;

* i figli (e i loro discendenti);

* gli ascendenti (i quali però non hanno diritto ad alcuna quota se il defunto lascia dei figli come dispone l’articolo 538 del Codice civile).

Nel suo caso specifico, quindi, eredi legittimari della moglie defunta sono il marito e i tre figli.

Al marito e ai tre figli spetta, per legge, inderogabilmente una quota del patrimonio del defunto.

Secondo quanto dispone l’articolo 542, 2° comma, del Codice civile:

* quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio (da dividersi tra loro in parti uguali), mentre al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto.

Questo vuol dire che nel caso da lei prospettato:

* al marito superstite spetta per legge un quarto del patrimonio del defunto;

* ai tre figli spetta la metà del patrimonio del defunto da dividersi in parti uguali e, quindi, un sesto per ciascuno;

* l’ultimo quarto del patrimonio del defunto costituisce la cosiddetta quota disponibile che il testatore, cioè chi ha scritto il testamento, può liberamente decidere di attribuire a chiunque desideri (nel suo caso, avendo la moglie istituito erede universale il marito, la quota disponibile, cioè un quarto del patrimonio, è devoluta per volontà testamentaria – in mancanza di una diversa volontà espressa nel testamento stesso – al marito e si andrà a sommare alla quota legittima che gli spetta per legge).

Riassumendo:

* al marito andrà un quarto del patrimonio ereditario (come quota legittima direttamente attribuita dalla legge) a cui, sulla base della ricostruzione della volontà contenuta nel testamento della moglie, si aggiungerà un altro quarto come quota disponibile e quindi, in totale, metà del patrimonio;

* ai tre figli spetta per legge metà del patrimonio (come quota legittima direttamente attribuita dalla legge) da dividersi tra loro in parti uguali e, cioè, un sesto ciascuno.

Quando un erede legittimario viene totalmente pretermesso (cioè non gli sono attribuite nel testamento le quote di legittima che gli spettano per legge) per recuperare quanto gli è dovuto deve agire con la cosiddetta azione di riduzione (articoli 553 e seguenti del Codice civile) chiedendo all’autorità giudiziaria di reintegrare la quota di legittima che gli spetta (azione che va intrapresa entro dieci anni dalla morte della persona della cui eredità si tratta, ma alla quale l’erede legittimario può rinunciare dopo la morte del parente sulla cui eredità vantava tale diritto).

 

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