Chi può aggredire un fondo patrimoniale?
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Ecco a cosa serve il fondo patrimoniale e da quali debiti tutela. I beni che possono essere inseriti nel fondo e i soggetti che non possono costituirlo.
La Cassazione ha più volte spiegato quali sono gli effetti del fondo patrimoniale e da cosa tutela. Nell’indicare chi può aggredire un fondo patrimoniale, la giurisprudenza ha di fatto elencato quali sono i vantaggi di tale strumento volto a salvaguardare i beni familiari da eventuali creditori.
In realtà il discorso è meno semplice di quanto possa apparire in prima battuta. Non è infatti vero che il fondo patrimoniale sia una soluzione completa ed efficace per chi ha timore di vedersi pignorare i beni, specie se per debiti già contratti. Ma di tanto parleremo meglio qui di seguito. Innanzitutto vedremo cos’è il fondo patrimoniale e a cosa serve. Poi spiegheremo, alla luce di un recente chiarimento fornito dalla Suprema Corte, chi non può fare il fondo patrimoniale e chi invece può accedere a tale forma di tutela. Ma procediamo con ordine.
Indice
* A cosa serve il fondo patrimoniale?
* La data del debito
* La natura del debito
* Da cosa tutela il fondo patrimoniale?
* Cosa significa “bisogni della famiglia”?
* Costituzione del fondo patrimoniale
* Come si costituisce il fondo patrimoniale?
A cosa serve il fondo patrimoniale?
Immagina di voler costituire una serra ove far germogliare il grano da destinare alla tua famiglia, in modo da potervi sfamare per i prossimi inverni. Realizzi così un capannone che diventa una sorta di protezione dagli estranei: al suo interno nessuno può entrare se non tu. In questo modo metti al riparo il raccolto da ladri e animali predatori. Ecco, il fondo patrimoniale funziona più o meno così: è una sorta di campana di vetro (chiaramente è solo una finzione giuridica) dentro cui metti alcuni dei tuoi più importanti beni (casa, terreni, investimenti mobiliari, ecc.) con lo scopo di destinare i loro frutti al sostentamento tuo, del tuo coniuge e/o dei tuoi figli.
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli articoli 167 e seguenti del Codice civile. Si tratta di un “vincolo di destinazione” impresso su determinati beni, mobili o immobili, finalizzato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. In sostanza, si crea un patrimonio separato, distinto da quello personale dei coniugi, che serve a garantire un sostegno economico alla famiglia.
Lo scopo del fondo non è solo quello di creare un patrimonio “vincolato”, con i cui frutti mettere al riparo i propri cari dai rischi economici del futuro. Serve anche – ed è per questa ragione che viene quasi sempre istituito – per impedire ai creditori di pignorare detti beni.
Ora, non bisogna cadere nella tentazione di credere che la casa, il campo, i titoli di investimento che hai inserito nel fondo siano intaccabili. Affinché ciò avvenga devono sussistere una serie di condizioni.
La data del debito
Innanzitutto il debito deve essere successivo alla costituzione del fondo patrimoniale. Non puoi prima obbligarti a pagare una cospicua somma di denaro (ad esempio alla banca) e poi “blindare” il tuo patrimonio per evitare di perderlo in caso di morosità. La legge tutela il tuo creditore che ha fatto affidamento proprio sulla tua solidità economica nel momento in cui ha concluso con te il contratto. Dunque, ecco il primo limite: il fondo patrimoniale non tutela mai dai debiti anteriori al suo sorgere.
Se il 1° gennaio hai ottenuto un prestito e il 1° marzo hai creato un fondo patrimoniale, quest’ultimo non ti tutela dalla finanziaria.
Attenzione però: anche se realizzi il fondo patrimoniale dopo la nascita del debito, il creditore può ugualmente renderlo inefficace se lo hai fatto per renderti “nullatenente”. Facciamo un esempio.
Ipotizziamo che Gennaro chieda, a un amico, un prestito di 200mila euro. Quest’ultimo, ingenuamente, glielo concede senza iscrivere ipoteca sulla sua casa. Gennaro, dopo un paio di mesi, va dal notaio e inserisce l’abitazione nel fondo patrimoniale; dopodiché smette di pagare le rate all’amico. Ebbene, in questo caso il creditore ha 5 anni di tempo per far revocare dal giudice il fondo patrimoniale se Gennaro non ha altri beni su cui egli si possa soddisfare tramite il pignoramento.
Dunque, anche il fondo patrimoniale costituito dopo la nascita del debito potrebbe non tutelare se il creditore, nei successivi 5 anni, esercita la cosiddetta “azione revocatoria”.
La natura del debito
Sembrerebbe, da quanto appena detto, che il fondo patrimoniale possa offrire protezione da tutti i debiti sorti successivamente alla sua costituzione, a condizione che, nei 5 anni successivi, i creditori non abbiano prima intrapreso l’azione revocatoria. E invece non è neanche così. La questione è più complessa.
Ci sono “debiti e debiti”. Alcuni infatti non sono protetti dal fondo neanche se contratti molti anni dopo dalla sua realizzazione. Un esempio sono i debiti con il fisco per l’omesso pagamento delle imposte sul reddito (Irpef).
La regola è la seguente: il fondo patrimoniale tutela solo dai debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni familiari.
Questo significa che, se dopo 20 anni dalla costituzione del fondo, smetti di pagare il condominio, l’amministratore può farti pignorare la casa inserita nel fondo patrimoniale: ciò perché le quote condominiali sono strettamente collegate all’abitazione, che è destinata a realizzare un bisogno familiare. Dunque, il condominio non trova alcun limite nel fondo patrimoniale.
Pensa anche alla retta dell’università privata di tua figlia o al corso di formazione professionale di tuo figlio: anche le relative scuole possono pignorarti i beni che hai inserito nel fondo patrimoniale.
La Cassazione ha infine precisato che i debiti col fisco, in quanto collegati spesso al reddito dei contribuenti, non sono protetti dal fondo.
Da cosa tutela il fondo patrimoniale?
A questo punto viene spontaneo chiedersi: se è vero che il fondo non tutela dai debiti anteriori ad esso, da quelli posteriori dei primi cinque anni e da quelli anche successivi se contratti per bisogni familiari, a cosa serve il fondo patrimoniale? Con lapidarie parole, la Corte di Cassazione ha precisato che il fondo protegge solo dalle obbligazioni sorte per scopi voluttuari o per attività speculative (come ad esempio l’acquisto di un’auto di lusso, un viaggio vacanza, un gioiello, ecc.).
Cerchiamo di chiarire meglio questi aspetti e di fare qualche esempio.
Cosa significa “bisogni della famiglia”?
Comprenderai bene che, per capire da cosa tutela il fondo patrimoniale, è necessario avere ben chiaro il concetto di bisogni della famiglia: difatti i creditori delle obbligazioni nate per tale scopo possono sempre pignorare i beni inseriti nel fondo patrimoniale.
La giurisprudenza ha chiarito che i bisogni della famiglia non si limitano alle necessità primarie (cibo, vestiario, alloggio), ma comprendono anche le spese necessarie a mantenere il tenore di vita della famiglia, come ad esempio quelle per l’istruzione e l’educazione dei figli, per cure mediche e per l’acquisto di beni durevoli (elettrodomestici, mobili).
Ecco alcuni esempi di debiti da cui il fondo patrimoniale non protegge:
* debiti contratti da un coniuge per l’acquisto di beni personali (gioielli, oggetti di lusso);
* debiti derivanti da attività speculative come il gioco d’azzardo, gli investimenti rischiosi, ecc.;
* debiti contratti da un coniuge per un’attività imprenditoriale svolta in modo occasionale e non per procurarsi il reddito con cui mandare avanti la famiglia.
Esaminiamo ora invece alcuni esempi di debiti da cui il fondo patrimoniale protegge:
* per l’acquisto della casa familiare;
* per le spese mediche di un familiare;
* per l’iscrizione dei figli a scuola o all’università;
* per l’acquisto di un’auto utilizzata per le esigenze della famiglia;
* debiti condominiali;
* debiti per l’affitto;
* debiti con l’Agenzia delle Entrate;
* debiti con l’Inps;
* bollo auto.
Costituzione del fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale può essere costituito solo:
* dai coniugi, con un atto pubblico o con una convenzione matrimoniale;
* dalle parti di un’unione civile;
* da un terzo, per atto pubblico o testamento, in favore dei coniugi.
Tale fondo può, quindi, costituirsi solo a beneficio di tutti i componenti della famiglia nucleare fondata sul matrimonio o sull’unione civile (Cass. sent. n. 27792/2024). La famiglia nucleare è composta esclusivamente dai genitori e dai figli.
I beni conferiti nel fondo possono appartenere ai coniugi o al terzo che lo costituisce. Tipicamente, si tratta di:
* beni immobili;
* beni mobili registrati (ad esempio, autoveicoli e motocicli);
* titoli di credito.
Come si costituisce il fondo patrimoniale?
Per costituire un fondo patrimoniale è sufficiente recarsi dal notaio. È infatti necessario l’atto pubblico.
È sempre possibile “aggiornare” il fondo, includendovi dei beni ulteriori anche successivamente alla sua costituzione in modo da ampliarlo.
Il bene inserito nel fondo patrimoniale rimane di proprietà di colui che ne risulta intestatario.
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