Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Che fare se l’altro automobilista non si fa più vivo dopo un incidente?

Come comportarsi se uno dei due automobilisti prima si dichiara collaborativo e si offre di risarcire il danno ma poi scappa e non si fa più vivo?

Che fare se l’altro automobilista non risponde? Come ottenere il risarcimento del danno in questi casi in cui, per fiducia e magari per una certa dose di ingenuità, non si è firmato un Cid? A quale assicurazione rivolgersi e come fare per dimostrare le proprie ragioni? Ecco alcuni chiarimenti pratici.

Il Cid è necessario?

Per ottenere il risarcimento conseguente a un incidente stradale non è necessario firmare il Cid. Il modulo di constatazione amichevole serve solo ad accelerare i tempi di liquidazione del risarcimento, normalmente di 60 giorni per i danni al veicolo e di 90 giorni per quelli ai conducenti e passeggeri, che diventano quindi rispettivamente di 45 e 60 giorni.

Il Cid vincola le parti: ragion per cui l’automobilista che lo firma non può poi fornire una versione diversa dei fatti. L’assicurazione tuttavia non è obbligata a dare per certa la versione dei fatti esposta nel Cid (diversamente, sarebbe facile compiere truffe ai suoi danni).

È legittimo escludere l’assicurazione in caso di incidente?

La legge non impone alle parti coinvolte in un incidente di coinvolgere le rispettive assicurazioni. Queste ben possono accordarsi tra loro per la quantificazione e successiva liquidazione del sinistro. Devono chiaramente trovare un’intesa, in assenza della quale ciascuna può rivolgersi alla propria compagnia per esporre le proprie ragioni.

È anche vero che, se il Codice civile impone di effettuare la denuncia di sinistro entro 3 giorni dall’incidente (salvo che la polizza indichi un termine superiore), è altresì principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui un’eventuale tardiva denuncia non pregiudica la possibilità di ottenere il risarcimento a meno che ciò non sia avvenuto dolosamente e l’assicurazione dimostri di averne subìto un danno.

A chi presentare la richiesta di risarcimento del danno?

La richiesta di risarcimento del danno va presentata presso la propria assicurazione che incaricherà un perito al fine di verificare i danni alle auto e un altro (un medico legale) per accertare le eventuali lesioni fisiche.

Che fare se l’altro automobilista non si fa più vivo?

È bene precisare che il comportamento dell’automobilista che, dopo l’incidente non si ferma, costituisce un illecito: amministrativo se non ci sono feriti (punito con una sanzione da 296 a 1.184 euro) e penale invece se ci sono feriti (in tal caso, scatta il reato di fuga, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni).

Alla fuga è equiparato il comportamento di chi si ferma solo pochi minuti e poi va via senza attendere la polizia.

Diversa è l’ipotesi dell’automobilista che, si ferma, offre la propria disponibilità alla liquidazione del risarcimento “in proprio” (senza cioè coinvolgere le assicurazioni), pur senza la compilazione del Cid. In tale ipotesi, se questi non si fa più vivo e non risponde al telefono, come ci si deve comportare? È sufficiente recarsi alla propria assicurazione, come anticipato anche dopo i 3 giorni necessari alla denuncia di sinistro, e presentare la richiesta di risarcimento, esponendo tutto il fatto e la descrizione dell’incidente.

L’assicurazione effettuerà ugualmente le proprie indagini e poi liquiderà il risarcimento al proprio assicurato. Di tanto sarà informata l’assicurazione della controparte che, nel caso in cui riconosca la responsabilità del proprio assicurato di almeno il 51%, gli aumenterà la classe di merito “bonus/malus” e quindi il premio della polizza.

Dunque, è bene sapere che, anche in caso di mancata collaborazione da parte dell’altro automobilista, si può autonomamente procedere con la richiesta di risarcimento e ottenere l’indennizzo dovuto.

Che fare se non si hanno prove dell’incidente stradale?

L’assenza di testimoni per dimostrare le proprie ragioni non è ostativa all’ottenimento di un risarcimento. Le responsabilità possono essere ricostruite ex post anche attraverso le cosiddette presunzioni, ossia indizi. Si tratta, ad esempio, della documentazione fotografica, della segnaletica, delle perizie che verificano i punti di contatto tra le auto e l’entità dei danni (dai quali si possono desumere una serie di elementi come la velocità o il mancato rispetto della precedenza).

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