investigatore privato Milano, agenzia investigativa Milano, investigazioni aziendali Milano, infedeltà’ coniugale Milano, concorrenza sleale Milano, Richiedi un preventivo all’Agenzia Investigativa dal 1991, IDFOX Investigazioni Tel.02344123

investigatore privato Milano, agenzia investigativa Milano, investigazioni aziendali Milano, infedeltà’ coniugale Milano, concorrenza sleale Milano, Richiedi un preventivo all’Agenzia Investigativa dal 1991, IDFOX Investigazioni Tel.02344123 L’investigatore privato ha facoltà di intraprendere indagini per conto di privati, enti pubblici, aziende e avvocati, al fine di ricercare elementi di prova, utili in sede di processo sia civile che penale. Ogni investigatore privato e ogni agenzia ha, poi, le sue specializzazioni e metodologie. investigatore privato milano, prezzo e tariffe Investigazioni private, prezzo e tariffe Concorrenza sleale, prezzo e tariffe Infedeltà Coniugale, prezzo e tariffe Agenzia Investigativa, prezzo e tariffe Agenzia Investigativa milano, prezzo e tariffe bonifiche telefoniche, prezzo e tariffe, Indagini privato milano, prezzo e tariffe, assenteismo dipendenti, prezzo e tariffe, investigazioni bancarie, prezzo e tariffe, investigazioni estero, prezzo e tariffe, investigazioniprivate milano persone scomparse, prezzo e tariffe, indagini coniugali, prezzo e tariffe, indagini commerciali/tariffe, prezzo e tariffe, Investigazioni aziendali, prezzo e tariffe, nvestigazioni aziendali, prezzo e tariffe, agenziainvestigativ a milano, prezzo e tariffe, tradimento coniugale, prezzo e tariffe, indagini private, prezzo e tariffe,

investigatore privato Milano, agenzia investigativa Milano, investigazioni aziendali Milano, infedeltà’ coniugale Milano, concorrenza sleale Milano, Richiedi un preventivo all’Agenzia Investigativa dal 1991, IDFOX Investigazioni Tel.02344123

investigatore privato Milano, agenzia investigativa Milano, investigazioni aziendali Milano, infedeltà’ coniugale Milano, concorrenza sleale Milano, Richiedi un preventivo all’Agenzia Investigativa dal 1991, IDFOX Investigazioni Tel.02344123 L’investigatore privato ha facoltà di intraprendere indagini per conto di privati, enti pubblici, aziende e avvocati, al fine di ricercare elementi di prova, utili in sede di processo sia civile che penale. Ogni investigatore privato e ogni agenzia ha, poi, le sue specializzazioni e metodologie.

Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Richiedi una consulenza all’agenzia investigativa IDFOX Srl per indagini /investigazioni aziendali, tel.02344223.

Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Richiedi una consulenza all’agenzia investigativa IDFOX Srl per indagini /investigazioni aziendali, tel.02344223. Con l’ordinanza numero 30079 del 21 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha quindi confermato la validità del licenziamento del lavoratore e la proporzionalità del massimo provvedimento disciplinare.   I diritti del lavoratore e gli obblighi del datore di lavoro in relazione agli elementi di fatto che hanno giustificato il controllo La storia Un’azienda incarica un’agenzia investigativa di controllare un proprio dipendente – anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici – per verificare la correttezza del suo operato lavorativo. Nel corso dell’indagine emerge che il lavoratore attesta falsamente l’orario degli interventi programmati fuori sede; si dedica – durante l’orario di lavoro – ad attività personali percependo comunque, e quindi indebitamente, la relativa retribuzione; utilizza abitualmente il mezzo aziendale per scopi del tutto personali. Il lavoratore viene quindi licenziato, e la congruità del provvedimento viene confermata sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello. La Corte territoriale ha ritenuto legittimi i controlli difensivi volti ad accertare il compimento di atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione. L’incarico all’agenzia investigativa è stato conferito a seguito di una denuncia per fatti riguardanti il personale adibito allo svolgimento dell’attività eseguita proprio ed anche dall’interessato. La denuncia, pertanto, era specifica e riguardava pure il lavoratore in questione. L’uomo è in ogni caso ricorso per Cassazione. La Cassazione I Giudici hanno confermato, per l’ennesima volta, che il controllo delle agenzie investigative può avere ad oggetto il compimento di atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale, e quindi non la prestazione lavorativa bensì attività fraudolente od illeciti penalmente rilevanti. Quanto precede perché la finalità ultima dell’investigazione non è l’accertamento della qualità o quantità della prestazione lavorativa, bensì la tutela del patrimonio aziendale, costituito non solo dal complesso di beni aziendali, ma anche dalla propria immagine esterna, così come accreditata presso il pubblico, tanto da consentire la difesa dalla lesione all’immagine e al patrimonio reputazionale dell’azienda, non meno rilevanti dell’elemento materiale che compone la medesima (cfr. Cassazione 23985/2024). A maggior ragione allorquando il lavoro deve essere eseguito al di fuori dei locali aziendali, ossia in luoghi in cui è più facile la lesione dell’interesse all’esatta esecuzione della prestazione lavorativa e dell’immagine dell’impresa, all’insaputa dell’imprenditore (cfr. Cassazione 22051/2024 e 27610/2024). L’esito Con l’ordinanza numero 30079 del 21 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha quindi confermato la validità del licenziamento e la proporzionalità del massimo provvedimento disciplinare rispetto alle violazioni contestate. Il punto di vista di entrambe le parti I controlli difensivi in senso stretto sono diretti ad accertare specificatamente condotte illecite ascrivibili – in base a concreti indizi – a singoli dipendenti, anche se questo si verifica durante la prestazione lavorativa. Tali controlli sono eseguibili addirittura con l’ausilio di strumentazione tecnologica (telecamere occulte, gps, ecc.), e poiché non hanno ad oggetto la normale attività del lavoratore si pongono all’esterno del perimento applicativo dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. Il controllo, però, deve essere mirato ed attuato successivamente all’insorgere del fondato sospetto che sia in corso, oppure vi sia stato, un atto illecito. Solo da quel momento il datore di lavoro può provvedere alla raccolta di informazioni utilizzabili. E questo proprio per evitare controlli esplorativi, che rischierebbero di ledere la riservatezza dei lavoratori. Il datore di lavoro, quindi, avrà l’onere di allegare prima e provare poi le specifiche circostanze che lo hanno indotto ad attivare il controllo. Il Giudice dovrà valutare se gli indizi fossero concreti, materiali e riconoscibili circa la commissione di comportamenti illeciti, e non l’espressione di un puro convincimento soggettivo (cfr. Cassazione 18168/2023). Il lavoratore, a sua tutela, potrà verificare (ovvero chiedere al Giudice) che sia stato rispettato l’obbligo di cui all’articolo 8 del Regolamento numero 60/2008, così come modificato dal d. lgs. 101/2018, e più in generale che le parti abbiano rispettato tutti gli accorgimenti richiamati negli articoli precedenti e seguenti il citato regolamento.  

Causa vinta ma la controparte non paga: cosa fare? Richiedi un preventivo all’agenzia Investigazioni patrimoniali  per recupero crediti presso terzi  Aziendali  del 1991, tel. 02344223.

Causa vinta ma la controparte non paga: cosa fare? Richiedi un preventivo all’agenzia Investigazioni patrimoniali  per recupero crediti presso terzi  Aziendali  del 1991, tel. 02344223. Inizia il processo, finisce la causa, la vinciamo ma rimaniamo a bocca asciutta perché controparte non paga. Che fare? Come avere quello che ci spetta? Subiamo un torto e facciamo causa a chi ci ha danneggiati. E fin qui nulla di strano. Vinciamo la causa e il giudice condanna la controparte a pagare i danni. E anche qui ordinaria amministrazione. Passa il tempo ma nessun pagamento viene effettuato. A questo punto qualcosa non torna ma, purtroppo, è una eventualità da considerare, soprattutto se si tratta di denaro. Come può fare il creditore, con in mano una sentenza di condanna, per ottenere quanto gli spetta? Cosa fare se la causa è vinta ma la controparte non paga? Indice * L’appello sospende la condanna di primo grado? * Causa vinta: che fare se controparte non paga? * Causa vinta: quanto dura la condanna? L’appello sospende la condanna di primo grado? Se chi ha perso la causa impugna, facendo appello, la sentenza di primo grado, ciò non significa che la sua esecutività sia sospesa. In altre parole, anche se è stata proposta una impugnazione, la condanna continua ad essere vincolante; quindi, il debitore deve pagare comunque. L’unica eccezione a questa regola si verifica nel caso in cui il giudice di appello (il tribunale per i provvedimenti del giudice di pace o la corte d’appello per quelli del tribunale), alla prima udienza, sospenda l’esecutività della sentenza impugnata. Ma questo si verifica solo raramente. Tutto ciò per dire che non è l’appello che deve far temere il creditore di non ottenere quanto gli spetta. Dipende, invece, dalla solvibilità del debitore, cioè dalla sua capacità e possibilità di pagare. In soldoni: se controparte non ha nulla di intestato – in pratica se percepisce solo il minimo vitale – meglio mettersi l’anima in pace:  recuperare il dovuto sarà praticamente impossibile. Causa vinta: che fare se controparte non paga? Se la somma da recuperare è modesta, il creditore può procedere con il pignoramento dei beni mobili oppure quello dei crediti presso terzi: si tratta di procedure rapide e che non comportano un grande esborso di denaro ma che, contemporaneamente, non garantiscono certezza circa il loro esito. E infatti: * * il pignoramento di beni mobili può essere attivato solo se: * il debitore possegga, presso la propria residenza, oggetti di valore; * e se vi sia qualcuno disposto ad acquistarli ad un’asta pubblica; * il pignoramento dei crediti presso terzi può essere attivato solo se: * il debitore percepisca una pensione o comunque reddito di lavoro autonomo, * oppure sia intestatario di un conto corrente e se il creditore sappia presso quale banca. Se mancano questi presupposti, il pignoramento si tradurrà in un nulla di fatto: tempo e soldi sprecati. Altro elemento da considerare: il pignoramento dei mobili implica che l’ufficiale giudiziario vada a casa del debitore al fine di cercare e pignorare i beni la cui vendita è più facile e immediata (per esempio, gli oggetti di valore), escludendo i beni non pignorabili come la fede, gli oggetti sacri e i beni necessari per condurre la normale vita quotidiana (letti, tavolo da pranzo, frigorifero, ecc…; si legga Il pignoramento dei beni mobili del debitore: cosa non può prendere l’ufficiale giudiziario). Ora, in questo modo, se l’ufficiale giudiziario che non trova presso il debitore beni mobili da poter pignorare, gli chiede formalmente se abbia altri beni o redditi, verbalizzando la risposta. Il creditore, quindi, ne verrà a conoscenza e potrà decidere di spostare il pignoramento verso altri beni di più sicura riscossione, magari incaricando un’agenzia investigativa per sapere dove il debitore ha un conto corrente in attivo o dove questi lavora. Chiaramente le spese aumentano. Si legga, per approfondimento Se il creditore non trova beni da pignorare. Se invece la somma da recuperare è alta, il creditore può optare per il pignoramento di eventuali immobili del debitore, chiedendo al tribunale di venderli all’asta. I tempi si allungano e anche i costi sono considerevoli ma le possibilità di ottenere risultati certi sono sicuramente maggiori. Se la controparte debitrice è sposata in regime di comunione dei beni, in assenza di beni da pignorare intestati al debitore, si può aggredire il 50% del valore dei beni del marito o della moglie. Se la controparte è una società, valgono le soluzioni di cui si è detto finora, oltre alla possibilità di chiedere che la società in questione venga dichiarata fallita. Per crediti di lavoro dipendente, la via del fallimento (oggi, liquidazione giudiziale) potrebbe essere utile anche per ottenere l’intervento del fondo di garanzia dell’Inps (per quanto riguarda il tfr e le ultime tre mensilità). Mentre, in tutti gli altri casi, l’apertura di un fallimento potrebbe anche peggiorare il problema, dato che la procedura è lunga e complessa e se il debitore ha uno patrimonio scarso e molti debiti, le possibilità di ottenere un pagamento sfumano inesorabilmente. Certo, potrebbe anche succedere che il semplice deposito dell’istanza di fallimento riesca a sbloccare la situazione, costringendo il debitore a pagare se non vuole andare incontro a conseguenza ancora peggiori. Ma se così non fosse, i tempi diventerebbero davvero biblici. Causa vinta: quanto dura la condanna? Alla luce di quando detto, viene spontaneo chiedersi: per quanto si può utilizzare le sentenze di condanna? Hanno una data di scadenza? La risposta è sì: si prescrivono (scadono) in 10 anni, a meno che durante questo tempo intervengono atti interruttivi della prescrizione come lettere di diffida, solleciti di pagamento, ecc. Se così è, il termine inizia a decorrere da capo. Quindi, la sentenza potrebbe valere anche contro gli eredi del debitore: si legga, in merito, La prescrizione della condanna in sentenza: per quanto tempo si può agire contro il debitore?   Fonte Intrnet

Indagini investigative sul lavoratore: quando sono legittime? Richiedi un preventivo all’agenzia Investigazioni Aziendali  del 1991, tel. 02344223.

    Indagini investigative sul lavoratore: quando sono legittime? Richiedi un preventivo all’agenzia Investigazioni Aziendali  del 1991, tel. 02344223. Il datore di lavoro può ingaggiare un investigatore privato per controllare un dipendente solo se ha un fondato sospetto di illeciti. La Cassazione chiarisce i limiti. Il rapporto di lavoro si fonda sulla fiducia reciproca tra datore e dipendente. Qualora emergano dubbi su atti illeciti da parte di quest’ultimo, il primo può far ricorso alle sanzioni disciplinari. È fondamentale, però, che il datore si procuri le prove concrete di tali comportamenti poiché, in caso di contestazione, saranno necessarie davanti al giudice. Da qui la frequente necessità di avvalersi di investigatori privati. Si pone quindi la questione: quando sono legittime le indagini investigative sul lavoratore? La legge, e in particolare lo Statuto dei Lavoratori, tutela la privacy dei dipendenti vietando strumenti di controllo a distanza della prestazione lavorativa se non quando è in gioco la sicurezza del lavoro o la tutela del patrimonio aziendale. I controlli, da effettuare previo accordo con i sindacati aziendali o, in assenza di questi, su autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, devono essere resi manifesti: in altri termini i lavoratori devono essere al corrente dell’esistenza di telecamere, GPS, verifiche sulle email. Tuttavia la giurisprudenza ha ammesso i cosiddetti “controlli difensivi”, eseguiti cioè senza alcun preavviso e di nascosto, ma solo in presenza di “fondati sospetti”. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30079/2024 ha fatto chiarezza sui limiti che incontra il datore di lavoro nell’esercizio di tale potere. Indice * Il caso * Quali altri controlli può eseguire il datore? * Quali illeciti giustificano le indagini? * Il fondato sospetto * Il controllo “ex post” * Cosa succede se il datore di lavoro non prova il fondato sospetto? * Quali strumenti può usare l’investigatore privato? Il caso Un’azienda aveva incaricato un investigatore privato di monitorare un dipendente sospettato di utilizzare l’auto aziendale per scopi personali, attestare falsi interventi e dedicarsi ad attività diverse durante l’orario di lavoro. Le indagini, condotte con strumenti tecnologici, hanno confermato i sospetti e l’azienda ha licenziato il lavoratore per giusta causa. La Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento, ribadendo che il datore di lavoro può ricorrere a indagini investigative solo in presenza di forti sospetti di illeciti. Inoltre, ha l’onere di provare le circostanze che lo hanno indotto ad attivare detto controllo. Quali altri controlli può eseguire il datore? La materia dei cosiddetti controlli difensivi non tocca solo le indagini con gli investigatori privati. La Suprema Corte infatti ha più volge sdoganato l’uso delle telecamere nascoste anche sul luogo di lavoro, seppure non concordate coi sindacati e in assenza dei cartelli di avviso, a condizione che le stesse vengano attivate dopo l’acquisizione di fondati sospetti di illeciti. Quali illeciti giustificano le indagini? Le indagini investigative possono riguardare atti illeciti del lavoratore che non si limitano al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale, ma che possono configurare reati o attività fraudolente. Ad esempio: * furto; * false malattie; * indebito uso dei permessi lavorativi; * divulgazione di segreti aziendali; * reati che possano danneggiare l’immagine dell’azienda; * concorrenza sleale; * abuso di beni aziendali (come l’auto). Il fondato sospetto Come anticipato, per attivare i controlli difensivi e poter poi utilizzare le prove così acquisite in un eventuale processo, il datore di lavoro deve avere un fondato sospetto che il dipendente stia commettendo un illecito. Non basta un semplice dubbio o una generica diffidenza. Il sospetto deve essere basato su elementi concreti e oggettivi, come: * segnalazioni di altri dipendenti; * anomalie nei registri o nei documenti; * assenze ingiustificate o ritardi ripetuti; * comportamenti sospetti. Il controllo “ex post” Il controllo deve essere “mirato” e “attuato ex post“, cioè dopo che è sorto il sospetto di illecito. Il datore di lavoro non può “spiare” preventivamente i dipendenti, ma può raccogliere informazioni solo a seguito di un comportamento ambiguo. Cosa succede se il datore di lavoro non prova il fondato sospetto? Se il datore di lavoro non riesce a provare il fondato sospetto, le prove raccolte con le indagini investigative non possono essere utilizzate e il licenziamento potrebbe essere illegittimo. Quali strumenti può usare l’investigatore privato? L’investigatore privato può usare diversi strumenti come: * pedinamenti; * appostamenti; * intercettazioni ambientali come foto o video (purché non nei luoghi di privata dimora e altri ad essi assimilati come il giardino o il cortile condominiale); * controllo dei social network. Fonte Internet  

Investigatore privato Milano costi tariffe, Agenzia Investigativa Milano, Detective Privato Milano, Private Investigator in Milan,   Investigatore privato a Milano: costi e tariffe. In linea generale la tariffa oraria a Milano applicata ad una investigazione privata parte da un costo minimo di € 40,00 oltre iva.  A livello di tariffe, per un servizio concreto  ed efficace non si può scendere al di sotto di un minimo di 600 euro al giorno. Richiedi un preventivo all’agenzia Investigazioni Private dal 1991, IDFOX Srl , Tel.02344223.

Investigatore privato Milano costi tariffe, Agenzia Investigativa Milano, Detective Privato Milano, Private Investigator in Milan,   Investigatore privato a Milano: costi e tariffe. In linea generale la tariffa oraria a Milano applicata ad una investigazione privata parte da un costo minimo di € 40,00 oltre iva.  A livello di tariffe, per un servizio concreto  ed efficace non si può scendere al di sotto di un minimo di 600 euro al giorno. Richiedi un preventivo all’agenzia Investigazioni Private dal 1991, IDFOX Srl , Tel.02344223.  Cosa può o non può fare l’investigatore privato? L’attività di investigazioni private ed aziendali,  pedinamento ecc. può essere condotta dagli investigatori privati specializzati, autorizzati e competenti. Per Indagini aziendali, private, commerciali e tecniche  forensi chiama l’agenzia Investigazioni Private dal 1991, IDFOX Srl , Tel.02344223.  Gli investigatori privati di oggi sono per la maggior parte laureati, spesso in discipline come il diritto, la criminologia o la psicologia.  Con l’ entrata in vigore la nuova legge forense e ci si chiede se, alla stregua delle nuove norme, sussista o no incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività dell’investigatore privato titolare di licenza prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S. e/o 222 disp. att. c.p.p. Attività investigativa: quali sono gli obblighi e i limiti imposti dalla normativa Privacy? L’Investigatore Privato durante l’attività investigativa si trova a dover rispettare la normativa Privacy. Come l’introduzione di questa normativa ha cambiato la professione e qual è oggi il rapporto fra investigatore e GDPR?  Vista l’attività peculiare dell’Investigatore Privato, incaricato di trovare informazioni non facilmente reperibili senza un’accurata indagine, è fuori discussione che la normativa Privacy abbia avuto un forte impatto su chi svolge questa professione. Quali sono dunque i limiti e gli obblighi a cui l’investigatore è sottoposto e quali le caratteristiche che questo ruolo richiede?  Chi è l’Investigatore Privato oggi in Italia? L’Investigatore Privato è un soggetto che, in presenza di determinati requisiti previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e dal Decreto Ministeriale 269/2010, richiede ed ottiene la licenza dal Prefetto territorialmente competente al luogo di stabilimento della sede dell’Agenzia. Quali sono i requisiti che deve possedere colui che aspira a svolgere questa professione? Il TULPS, con il combinato disposto degli artt. 11 e 134, prevede che l’aspirante investigatore non abbia riportato condanne per delitti non colposi, non abbia avuto a suo carico misure di prevenzione e sia di buona condotta morale. Il D.M. 269/2010, inoltre, prevede che l’istante debba possedere una laurea almeno triennale nelle aree di: giurisprudenza, economia e commercio, scienze delle investigazioni, scienze politiche, psicologia con indirizzo giuridico, o titoli equipollenti. Deve aver svolto attività operativa per almeno tre anni presso un Investigatore Privato munito di licenza da almeno 5 anni. Deve superare un corso di perfezionamento universitario in materia di investigazioni e informazioni private. In caso di ex appartenenti alla Forze di Polizia, non sarà necessario il corso di perfezionamento universitario e l’attività operativa presso un Investigatore licenziato. Affrontiamo subito il punto dolente per l’attività investigativa privata, qual è il rapporto tra l’investigatore e la normativa Privacy? E’ evidente che la normativa Privacy ha un forte impatto sull’attività dell’Investigatore che, per sua natura professionale, viene chiamato proprio per acquisire informazioni sulle persone che, evidentemente, non hanno nessun interesse a renderle note. Chiaramente i due contrapposti interessi rende necessaria una normativa che bilanci le due situazioni giuridiche, consentendo l’esercizio di entrambi i diritti, quello della legittima conoscenza e quello della riservatezza. L’investigatore Privato tratta, quasi esclusivamente, dati personali intesi come qualsiasi informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile, con la naturale conseguenza che solo nella normativa Privacy, che disciplina il trattamento dei dati, vanno trovati gli strumenti che rendano lecita l’attività.  Quali sono i limiti, in concreto, che la normativa impone all’attività dell’Investigatore Privato? L’investigatore Privato è tenuto a un obbligo di riservatezza che tuteli il committente, e nel caso violi questo obbligo, quali conseguenze potrebbe avere? Con la riforma del “Giusto processo” intervenuta nel 2000, è stato riconosciuto all’Investigatore Privato Autorizzato (autorizzato dal Prefetto a svolgere indagini difensive nel processo penale) il diritto di opporre il segreto professionale dinnanzi all’Autorità Giudiziaria, così come previsto all’art. 200 cpp e successivamente, nell’anno 2009, esteso anche al processo civile con la modifica dell’art. 249 cpc. Questo importante riconoscimento ha, come conseguenza, sottoposto l’Investigatore all’eventuale applicazione dell’art. 622 cp, che punisce con la reclusione colui che, senza giustificato motivo, rivela circostanze e fatti acquisiti nell’ambito della sua professione.  Oltre alle norme citate, a tutela della riservatezza di terzi, interviene anche la normativa Privacy, che punisce la divulgazione o comunicazione di dati a soggetti non legittimi destinatari.  Quindi, tornando alla sua domanda, credo che i cittadini si possano sentire tutelati nel confidare le proprie intimità e fornire i propri dati personali ad investigatori Privati muniti di licenza, che sono garanzia di riservatezza professionale.   Come precedentemente accennato, la normativa Privacy consente e riconosce l’attività dell’Investigatore privato rispettoso delle regole citate. Un investigatore privato è un professionista che ha il compito di scoprire e carpire informazioni e prove, attraverso lo svolgimento di indagini, per conto di committenti, per corroborare o confutare la tesi da questi sostenute. La sua figura lavorativa può essere molto utile nella risoluzione di questioni personali, legali e finanziarie. Il fulcro dell’attività riguarda la ricerca approfondita, l’individuazione, la raccolta e la rielaborazione delle informazioni allo scopo di raggiungere il risultato voluto dal cliente.  Come diventare un investigatore privato  Fino a qualche anno fa la normativa in materia era contenuta nel T.U.L.P.S. (Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza) del 1931, nella versione originaria, ma da alcuni anni sono entrate in vigore nuove disposizioni che disciplinano la figura. I nuovi requisiti prevedono, per poter esercitare la professione investigativa, l’obbligatorio ottenimento di una licenza professionale rilasciata dalle autorità competenti. Sono previste per legge quattro figure differenti: Investigatore privato titolare; Investigatore privato dipendente; Informatore commerciale titolare; Informatore commerciale dipendente. L’investigatore privato titolare di istituto deve possedere una laurea in uno degli ordinamenti universitari previsti dalla legge o deve avere svolto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un

Quanto costa un investigatore privato? Scopri tariffe e prezzi. Agenzia Investigativa Costi. Richiedi una consulenza Agenzia Investigazioni Private dal 1991 IDFOX Srl, Tel.02344223

Quanto costa un investigatore privato? Scopri tariffe e prezzi. Agenzia Investigativa Costi. Richiedi una consulenza Agenzia Investigazioni Private dal 1991 IDFOX Srl, Tel.02344223 Investigatore Privato Costi | Prezzi Tariffe. Investigatore-privato-costi.  La tariffa oraria applicata ad una investigazione privata ha un costo che varia da € 40.00 a € 120.00 (IVA e spese escluse) e viene stabilita nella fase della sottoscrizione del mandato. In linea generale la tariffa oraria applicata ad una investigazione privata ha un costo che varia da € 40.00 a € 120 oltre iva. A livello di tariffe , per un servizio concreta  non si può scendere al di sotto di un minimo di 600 euro. I detective privati generalmente propongono tariffe giornaliere tra 600 e 1.500 euro , oppure tariffe orarie di circa 40 € all’ora per agente operativo. Per tutto il mese di novembre e dicembre 2024, viene applicato uno sconto del 10% sulle predette tariffe,

Annullamento matrimonio dopo divorzio. Richiedi una consulenza Agenzia Investigazioni Private dal 1991 IDFOX Srl, Tel.02344223 Cosa significa far annullare il matrimonio e cosa accade se l’annullamento avviene dopo il divorzio? Quali sono i motivi validi per cui è possibile ottenere l’annullamento e quali conseguenze implica?

Annullamento matrimonio dopo divorzio. Richiedi una consulenza Agenzia Investigazioni Private dal 1991 IDFOX Srl, Tel.02344223 Cosa significa far annullare il matrimonio e cosa accade se l’annullamento avviene dopo il divorzio? Quali sono i motivi validi per cui è possibile ottenere l’annullamento e quali conseguenze implica? Sposarsi o non sposarsi non è importante, in ogni caso ti pentirai…diceva qualcuno! Ebbene, quando si decide di fare il grande passo verso l’altare, i coniugi sanno che in seguito al matrimonio saranno obbligati a rispettare determinati doveri quali la coabitazione, la fedeltà, l’assistenza, la collaborazione ecc. Tuttavia, in compenso, ai doveri si accompagneranno anche una serie di diritti, quali quello di essere sostenuto, di ottenere la collaborazione del coniuge nelle vicende della vita ecc. Ma cosa accade se la vita matrimoniale proprio non funziona? Quali strade sono previste se la rottura della coppia è irreversibile? Oltre al divorzio è previsto, in determinati casi, l’annullamento del matrimonio. Ma è possibile l’annullamento del matrimonio dopo il divorzio? Non di rado e per i motivi più svariati può arrivare la rottura della coppia che nel peggiore dei casi si tramuta in un allontanamento irreversibile, il quale porterà al tanto temuto ‘divorzio’. Potrai dirti ‘divorziato’, appunto, quando, in seguito ad una più o meno lunga battaglia, il Tribunale avrà emesso la sentenza di divorzio; da quel momento avrai smesso di avere obblighi coniugali verso la tua ormai ex moglie e lei non ne avrà più nei tuoi riguardi. Dopo la tempesta tornerà il sereno e, se non ne siete usciti troppo scottati, sarete di nuovo liberi di creare una nuova famiglia. A volte, però, a causa della gravità dei motivi che hanno portato al fallimento delle nozze, ottenere la sentenza di divorzio non basta. Potrebbero infatti sussistere i presupposti per cui il matrimonio debba considerarsi, addirittura, come mai celebrato, mai esistito! Ottenuto l’annullamento del matrimonio da parte del Tribunale, potrai ritenere di essere praticamente tornato al punto di partenza, tanto che sarai considerato addirittura celibe/nubile. In questo articolo vedremo insieme cos’è l’annullamento del matrimonio, quali sono i presupposti per ottenere l’annullamento e quali sono le peculiarità dell’annullamento matrimonio dopo il divorzio. Indice * Cos’è l’annullamento del matrimonio? * Quali sono le cause di annullamento del matrimonio civile? * Quali sono le cause di annullamento del matrimonio religioso? * Si può chiedere l’annullamento del matrimonio dopo aver ottenuto il divorzio? * Quando, nonostante l’annullamento del matrimonio, è dovuto il mantenimento? o Annullamento del matrimonio civile o Annullamento del matrimonio religioso * Cosa accade alla sentenza di divorzio dopo la dichiarazione di annullamento? * Se il giudice non riconosce l’annullamento pronunciato a livello ecclesiastico? Cos’è l’annullamento del matrimonio? L’annullamento del matrimonio ha come effetto lo scioglimento del vincolo matrimoniale; pertanto se ottieni l’annullamento del matrimonio sarà come se non fossi mai stato sposato e puoi ritenerti celibe/nubile a tutti gli effetti. La domanda di annullamento del matrimonio è indipendente da eventuali procedimenti di separazione o divorzio, pertanto può essere presentata -indifferentemente- prima, dopo o durante l’altro procedimento di separazione o divorzio, appunto. Anche le relative pronunce non sono legate e non si influenzano vicendevolmente. Questo significa che è possibile, ad esempio, che tu ottenga la sentenza di divorzio ma non anche quella di annullamento, oppure che, nonostante l’ottenimento della sentenza di annullamento, possa essere tenuto a corrispondere lo stesso un eventuale assegno di mantenimento. È però necessario chiarire che esistono diversi tipi di matrimonio: * il matrimonio civile, che viene celebrato presso il comune e che la Chiesa non riconosce; * il matrimonio religioso, che viene celebrato davanti al sacerdote in quanto sacramento, e che però non ha effetti per la legge. Chi si sposa soltanto in Chiesa, per lo Stato non risulta essere sposato; * il matrimonio concordatario, che viene sì celebrato davanti al sacerdote, ma che è valido anche per la legge. Il matrimonio concordatario fa sì che gli sposi risultino tali sia per la Chiesa che per lo Stato. Quali sono le cause di annullamento del matrimonio civile? L’annullamento del matrimonio civile può avvenire quando: * il matrimonio è avvenuto fra due minorenni. Questi, infatti, possono sposarsi solo se prima il Tribunale per i Minorenni li abbia autorizzati. Se non c’è l’autorizzazione, quindi, l’annullamento può essere chiesto da colui che non aveva l’età prevista dalla legge al momento della celebrazione del matrimonio; * uno dei due era già sposato; * gli sposi sono parenti, affini o adottati dagli stessi genitori; * uno dei due è stato condannato per omicidio del coniuge dell’altro [1]; * il matrimonio avviene con chi era stato dichiarato ‘interdetto’, ossia che versava in una grave situazione di difficoltà mentale per cui non era in grado di intendere e volere. Inoltre può essere chiesto l’annullamento anche nel caso in cui il Giudice dichiari interdetto uno dei due dopo la celebrazione del matrimonio; in questo caso bisognerà dimostrare che all’epoca della celebrazione non si era nel pieno delle facoltà mentali e quindi che si stava male psicologicamente e si necessitava di cure psichiatriche [2]; * uno dei due, al momento della celebrazione era incapace di intendere e di volere, perchè, ad esempio, era infermo di mente o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti [3]; * il matrimonio è stato celebrato solo perchè i coniugi (o uno dei due) stavano subendo una violenza fisica o psicologica, o erano stati minacciati di subire un danno ingiusto. Il matrimonio può essere inoltre annullato se uno dei due pensava di sposare Tizio invece ha sposato Caio (c’è stato quindi un problema sull’identità della persona), oppure pensava di sposare un soggetto che aveva determinate qualità invece ne aveva delle altre (es. pensava di sposare un medico di professione invece ha sposato un disoccupato con il vizio del gioco) [4]; * il matrimonio è stato soltanto simulato; questo significa che i due avevano deciso, ad esempio, di mettere in scena un matrimonio con la consapevolezza che sarebbe stato soltanto una finzione. E’ chiaro però che, qualora nonostante abbiano deciso di simulare il matrimonio, dopo la celebrazione delle nozze i due decidano di convivere come due sposi per così dire “veri”, allora in quel caso non si potrà pretendere che il matrimonio

Incidente stradale: quando la colpa è 50 e 50%? Richiedi una consulenza Agenzia Investigazioni Private dal 1991 IDFOX Srl, Tel.02344223 Come viene stabilito il concorso di colpa paritario e quando invece la responsabilità è tutta o in maggior parte dell’altro conducente?

Incidente stradale: quando la colpa è 50 e 50%? Richiedi una consulenza Agenzia Investigazioni Private dal 1991 IDFOX Srl, Tel.02344223 Come viene stabilito il concorso di colpa paritario e quando invece la responsabilità è tutta o in maggior parte dell’altro conducente? Anche se le norme del Codice della strada sono a tutti note, non sono altrettanto conosciute le regole in base alle quali i giudici decidono la responsabilità in caso di sinistro e quindi la misura del risarcimento. In particolare ci si chiede, in caso di incidente stradale, quando la colpa è 50% e 50% a testa. Indice * La regola del concorso di colpa * Quando la colpa è al 50% e al 50%? * Come viene stabilito il concorso di colpa? * Quando la responsabilità è tutta dell’altro conducente? * Giurisprudenza * Cosa comporta il concorso di colpa? La regola del concorso di colpa Non tutti sanno che, in caso di scontro tra due veicoli, la legge prevede una presunzione di concorso di colpa paritario tra i conducenti. Lo prevede espressamente l’articolo 2054, comma 2, del Codice civile. Ciò significa che, fino a prova contraria, si presume che entrambi i conducenti abbiano contribuito in egual misura a causare il sinistro, e quindi la responsabilità è ripartita al 50% tra di loro. Quando la colpa è al 50% e al 50%? La presunzione di pari responsabilità si applica quando non è possibile accertare, con certezza, le cause e le modalità del sinistro o quando non si riesce a determinare in che misura ciascun conducente abbia contribuito all’evento (Cass. sent n. 31142/2022 e n. 13540/2023). In tali casi, il giudice, non potendo attribuire la colpa esclusiva a uno dei conducenti, applica la presunzione legale di concorso paritario. Quindi la presunzione di concorso di colpa paritario può essere superata se uno dei conducenti coinvolti dimostra che la responsabilità del sinistro è attribuibile, in misura esclusiva o comunque maggiore della propria, all’altro. Come viene stabilito il concorso di colpa? Il concorso di colpa viene stabilito attraverso l’analisi delle prove disponibili, come testimonianze, i rilievi delle forze dell’ordine, le perizie tecniche cinematiche e altri elementi che possano chiarire la dinamica dell’incidente (ad esempio, le immagini e i video estrapolati dalle telecamere di sorveglianza). Esaminando queste prove il giudice valuta se entrambi i conducenti hanno violato norme del Codice della Strada o le regole di comune prudenza. Così, in base a tale valutazione, il magistrato può: * confermare il concorso di colpa al 50% se emerge che entrambi i conducenti hanno avuto comportamenti colposi che hanno contribuito in egual misura al sinistro, o se non è possibile determinare le specifiche responsabilità (Trib. Roma, sent. n. 17673/2021); * graduare il concorso di colpa in misura diversa se le prove indicano che le responsabilità non sono equamente ripartite. In tali ipotesi, il giudice può attribuire una percentuale di colpa diversa a ciascun conducente (ad esempio, il 70% a uno e il 30% all’altro). Quando la responsabilità è tutta dell’altro conducente? La responsabilità esclusiva di uno dei conducenti viene riconosciuta quando l’altro riesce a fornire la cosiddetta «prova liberatoria» prevista dall’articolo 2054, comma 1, del Codice civile, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e di aver rispettato tutte le norme di circolazione e di prudenza (Cass. sent. n. 15736/2022, n. 13540/2023, n. 8500/2020). In particolare, per superare la presunzione di concorso di colpa, il conducente deve provare: * l’assenza di propria colpa, dimostrando di aver adottato una condotta conforme alle norme del Codice della Strada e alle regole di comune prudenza (Cass. sent. n. 8500/2020); * la colpa esclusiva dell’altro conducente, provando che il sinistro è stato causato unicamente da una violazione o negligenza dell’altro conducente. Se queste prove vengono fornite, il giudice può attribuire la responsabilità esclusiva all’altro conducente, esonerando il primo dalla presunzione di concorso di colpa. Giurisprudenza La Cassazione ha più volte confermato i principi appena sanciti. Di recente, l’ordinanza n. 29927/2024, ha ribadito che non basta appurare la colpa grave in capo a uno dei due conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente stradale per sollevare l’altro dall’onere di vincere la presunzione di pari responsabilità prevista dall’articolo 2054, secondo comma, del codice civile: l’accertamento compiuto a carico dell’uno esonera il secondo soltanto quando la condotta del primo è tale da rendere impossibile qualunque manovra del veicolo antagonista per evitare la collisione fra i mezzi. La Corte ha detto testualmente: «L’accertamento in concreto d’una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l’altro dall’onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all’art. 2054, comma secondo, Cc, solo in un caso: quando la colpa concreta dell’uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell’altro. È pertanto falsamente applicato l’articolo 2054, comma secondo, Cod. civ., se il giudice attribuisca l’intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l’altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione». Insomma sbaglia chi crede che per superare presunzione di colpa “50 e 50”, o “fifty-fifty” che dir si voglia basta accertare la condotta colposa di un conducente senza che sia esattamente nota quella dell’antagonista: il fatto che sia appurata la colpa grave del primo non libera di per sé l’altro. Cosa comporta il concorso di colpa? Con il concorso di colpa si hanno i seguenti effetti: * il risarcimento viene attribuito a entrambi gli automobilisti ma in misura pari alla metà dei danni subiti; * nessuno dei due conducenti subisce penalizzazioni nella classe di merito assicurativa. Il cosiddetto “malus” infatti scatta con una colpa di almeno il 51%.  

Approvato il nuovo codice della strada: ecco cosa cambia Richiedi una consulenza Agenzia Investigazioni Private dal 1991 IDFOX Srl, Tel.02344223

Approvato il nuovo codice della strada: ecco cosa cambia Richiedi una consulenza Agenzia Investigazioni Private dal 1991 IDFOX Srl, Tel.02344223 Le nuove multe per eccesso di velocità, la guida sotto effetto di stupefacenti, i test salivari e il ritiro della patente: le novità della riforma. Il nuovo codice della strada è definitivamente legge. Una vera e propria rivoluzione, a tratti incostituzionale. La riforma non è retroattiva e si applicherà solo a chi violerà le nuove norme dopo che sarà trascorsa la vacatio legis, ossia dopo 15 giorni dall’imminente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Questo vale soprattutto per i neopatentatiper i quali non valgono i nuovi limiti di potenza per tre anni che invece si applicheranno a chi ancora non ha preso la licenza di guida. L’aspetto che caratterizza la riforma è la sospensione breve della patente per chi guida col cellulare e ha meno di 20 punti. Ci saranno 7 giorni di sospensione per chi ha meno di 20 punti e 15 giorni per chi ne ha meno di 10. Per chi risulta positivo ai test salivari antidroga scatta la sospensione immediata della patente e la revoca di tre anni in caso di conferma dei primi accertamenti. E a tal fine basta la semplice positività al test, a prescindere, da come è ora, dell’effettivo stato di alterazione. Aumentano enormemente le multe per eccesso di velocità. Indice * Sanzioni per l’uso del cellulare alla guida * Guida in stato di ebbrezza * Guida sotto effetto di droghe * Alcolock per i recidivi * Alcol e omicidio stradale * Velocità e Limiti * Abbandono di animali e incidenti stradali * Regolamenti per Neopatentati * L’Ergastolo della patente Sanzioni per l’uso del cellulare alla guida * * Multa da 250 a 1.000 euro. * Sospensione automatica della patente: * Una settimana se si possiedono almeno 10 punti sulla patente. * Quindici giorni se si possiedono meno di 10 punti. * Per i recidivi: * Multa fino a 1.400 euro. * Sospensione della patente fino a tre mesi. * Decurtazione di 8 a 10 punti dalla patente. Guida in stato di ebbrezza * Sanzioni per guida in stato di ebbrezza: * Con un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l: * Multa da 573 a 2.170 euro. * Sospensione della patente da tre a sei mesi. * Con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l: * Arresto fino a sei mesi. * Multa da 800 a 3.200 euro. * Sospensione della patente da sei mesi a un anno. * Con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: * Arresto da sei mesi a un anno. * Multa da 1.500 a 6.000 euro. * Sospensione della patente da uno a due anni. Guida sotto effetto di droghe * Sospensione immediata della patente alla positività del test. * Revoca della patente per tre anni in caso di conferma dei test. * Possibilità di prelievi biologici per confermare i test antidroga: * Prelievo salivare incluso tra i test. * Possibile trasferimento in strutture sanitarie per ulteriori analisi. * L’autorità può imporre la sospensione immediata della guida in attesa di conferma dei risultati. Alcolock per i recidivi * Sanzioni per guida in stato di ebbrezza con precedenti: * Per chi è già stato sanzionato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l nei due anni precedenti: * Revoca della patente. * Confisca del mezzo di trasporto. * Per chi supera nuovamente il limite di 0,8 g/l: * Indicazione sulla patente del “limite dell’uso” con obbligo di tasso alcolemico zero. * Obbligo di guidare veicoli dotati di dispositivo alcolock che impedisce l’accensione del motore se il conducente ha alcol nel sangue. Alcol e omicidio stradale * Inasprimento delle pene per incidenti mortali o con lesioni gravissime causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti: * Omicidio stradale: * Pena base: da 2 a 7 anni. * Aggravata per violazione delle norme sulla circolazione: da 8 a 12 anni. * Lesioni stradali: * Gravi: da 3 mesi a un anno. * Gravi aggravate: da 3 a 5 anni. * Gravissime: da uno a 3 anni. * Gravissime aggravate: da 4 a 7 anni. Velocità e Limiti * Sanzioni per il superamento dei limiti di velocità: * Superamento di oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h: * Multa da 173 a 694 euro. * Superamento di velocità tra 40 e 60 km/h: * Multa da 543 a 2.170 euro. * Sospensione della patente da uno a tre mesi. * Superamento di velocità superiore ai 60 km/h: * Multa da 845 a 3.382 euro. * Sospensione della patente da sei a dodici mesi. Abbandono di animali e incidenti stradali * Conseguenze per l’abbandono di un animale che provoca un incidente stradale: * Il proprietario rischia fino a 7 anni di carcere. Regolamenti per Neopatentati * Tasso Alcolico: * Per i primi tre anni dal conseguimento della patente, è richiesto un tasso alcolico pari a zero. * Limitazioni per conducenti minorenni: * Se un individuo con meno di 21 anni, senza patente, viene trovato alla guida in stato di alterazione psico-fisica a causa dell’uso di droghe: * Oltre alle sanzioni standard, non potrà ottenere la patente prima dei 24 anni. * Limiti di potenza del veicolo * Il divieto di guidare veicoli con potenza superiore è esteso a tre anni: * Fino a 75 kilowatt per tonnellata per tutti i veicoli. * Per i veicoli di categoria M1 (anche elettrici o ibridi), il limite è di 105 kilowatt per tonnellata. * Questo rappresenta un aumento dai limiti attuali di 20 e 35 kW/t nel primo anno, ma estende la restrizione per altri due anni. L’Ergastolo della patente * * Sanzione prevista per chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e commette reati gravi, come la fuga dopo un incidente. * Educazione Stradale nelle Scuole Superiori: * Implementazione di corsi di educazione stradale. * I corsi daranno diritto a un bonus di due punti aggiuntivi sulla patente. * Sanzioni per Infrazioni del Codice della Strada * Decurtazione di 20 punti per specifiche infrazioni: * Superamento dei limiti di velocità