Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Dove si apre la successione?

Perché è importante comprendere in quale luogo si apre la successione: la competenza territoriale del giudice.   Con il termine successione si indica generalmente il passaggio di titolarità in uno o più rapporti giuridici tra un soggetto (detto autore o dante causa) in favore di un altro (denominato successore o avente causa). La successione può avvenire per varie cause: ad esempio la vendita, la donazione o la successione per causa di morte. Quest’ultima è il fenomeno che si viene a verificare quando un soggetto decede e, al suo posto, i beni passano agli eredi. È interessante comprendere dove si apre la successione in quanto da ciò dipendono alcune importanti conseguenze come, ad esempio, la competenza del tribunale nel caso in cui dovessero insorgere liti tra gli eredi del cosiddetto de cuius. Cosa si intende per de cuius? Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino de cuius che in sostanza significa «colui della cui eredità si tratta». Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è “ereditando”, che ugualmente indica il de cuius. Ma procediamo con ordine e vediamo innanzitutto dove si apre la successione. Luogo di apertura della successione Quando si parla di apertura della successione si intende l’esatto momento in cui il de cuius muore. È in questo momento che si verifica infatti il passaggio di proprietà dei suoi beni in favore degli eredi. In realtà, il passaggio sarà ufficializzato solo con la loro accettazione dell’eredità (che può avvenire entro 10 anni), ma tale accettazione ha valore retroattivo, per cui esplica effetti a partire dall’esatto momento del decesso del precedente titolare, in modo che vi sia continuità nella proprietà del bene. La successione si apre nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. Il domicilio deve essere inteso quale luogo nel quale il defunto aveva stabilito il centro principale dei propri affari e interessi. Il luogo di apertura della successione determina il foro competente per le cause ereditarie e per i procedimenti successori. Come chiarito dalla Cassazione, «la determinazione della competenza per territorio nelle cause ereditarie va stabilita con riferimento al luogo di apertura della successione, in cui il de cuius aveva al momento della morte l’ultimo domicilio, intendendosi con tale locuzione la relazione tra la persona ed il luogo che essa ha scelto come centro dei propri affari ed interessi, prescindendosi dalla dimora o dalla presenza effettiva del de cuius in detto luogo». Perché è importante sapere dove si apre la successione? Il luogo di apertura della successione non rileva solo ai fini della competenza territoriale del giudice in caso di controversie. Essa determina anche:   – la cancelleria del tribunale competente a ricevere la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario (art. 484 c.c.) o la rinunzia alla stessa (art. 519 c.c.);   – il tribunale competente alla nomina di curatore nel caso di eredità beneficiata quando l’erede rilasci i beni ai creditori (art. 508 c.c.) o di eredità giacente (art. 528 c.c.);   – il tribunale competente ad ordinare la pubblicazione di un testamento olografo (art. 620 c.c.) o segreto (art. 621 c.c.);   – l’accettazione o la rinunzia alla nomina di esecutore testamentario (art. 702 c.c.);   – il tribunale competente ad autorizzare il chiamato alla vendita di beni facenti parte dell’eredità (art. 747 c.p.c.);   – il tribunale il cui presidente può disporre cauzioni a carico dell’erede o del legatario nei casi di legge (art. 751 c.p.c.) o surrogarsi al terzo o all’onerato che non abbia provveduto a determinare il beneficiario di disposizione a titolo particolare rimessa al suo arbitrio (art. 631 cod.civ.). Dove si fanno le cause tra eredi? Come detto, il luogo di apertura della successione rileva soprattutto per stabilire il giudice competente in caso di controversie e giudizi tra gli eredi. In particolare, il giudice del luogo dell’aperta successione è competente per tutte le cause fra coeredi, ivi comprese non solo quelle aventi ad oggetto diritti caduti in successione, ma anche le altre attinenti alla qualità di erede, tali cioè che la legittimazione attiva o passiva dei contendenti discenda necessariamente, e non occasionalmente, dalla sussistenza di tale qualità.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Niente mantenimento per la figlia maggiorenne

La mancanza di un progetto formativo o lavorativo da parte della figlia maggiorenne, rende immotivato il rifiuto delle due offerte lavorative procuratele dal padre, è colpa sua se la stessa a ventidue anni non è ancora autonoma Non spetta l’assegno alla figlia maggiorenne senza progetti e volontà La Cassazione rigetta il ricorso dei figli maggiorenni che si oppongono alla revoca dell’assegno di mantenimento del padre. La figlia femmina in particolare non ha dimostrato negli ultimi anni di avere una progettualità lavorativa o formativa. Sono quindi immotivati i rifiuti alle due offerte lavorative procuratele dal padre. Questi i concetti ribaditi nell’ordinanza n. 16771/2022 della Cassazione, che tira l’ennesima tirata di orecchie ai figli che non studiano e non lavorano. La vicenda processuale In un procedimento di divorzio i due figli della coppia chiedono che il giudice disponga l’aumento del contributo mensile dovuto dal padre per il loro mantenimento da 300 euro a 800 euro. Il Tribunale però, accogliendo la domanda del padre, revoca completamente il suo obbligo di contribuzione. In sede di reclamo la misura in favore dei figli viene ripristinata nella misura stabilita in sede di divorzio. La Corte prende questa decisione perché rileva che la figlia di 22 anni ha abbandonato l’università dopo un anno senza dare un esame, ha rifiutato due offerte di lavoro procuratele dal padre e ha dimostrato, in diverse occasioni, di essere indecisa sul futuro e poco costante. Per quanto riguarda il figlio invece, da poco maggiorenne, il quadro lascia aperta la strada a una progettualità. Assegno più alto se le condizioni economiche del padre sono migliorate I figli nel ricorrere in Cassazione sollevano le lamentele che si vanno a illustrare.   – La figlia rileva il travisamento dei fatti che emerge dal provvedimento impugnato, ribadendo prima di tutto la mala applicazione dei criteri che la Cassazione stessa detta in materia di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Nega la propria assenza di volontà nell’intraprendere un percorso formativo, per cui il giudice ha mal interpretato le ragioni del rifiuto delle offerte lavorative procuratele dal padre.   – Con il secondo i ricorrenti lamentano motivazione apparente del provvedimento.   – Con il terzo contestano il mancato accoglimento della domanda di aumento del contributo in loro favore, stante il venir meno di ogni rapporto con il padre e il miglioramento delle condizioni economiche di quest’ultimo per una sopravvenuta eredità. Il mantenimento per i figli non è una misura assistenziale perpetua La Cassazione rigetta il ricorso principale, così motivando la sua decisione. Il primo motivo è inammissibile perché la critica sollevata è astratta e assai generica. Non si precisa nel motivo per quali ragioni la Corte avrebbe violato i principi giurisprudenziali in materia di mantenimento dei figli maggiorenni e non è neppure indicato il fatto che, se non omesso, avrebbe condotto all’accoglimento del reclamo. Il secondo invece è manifestamente infondato perché la Corte ha spiegato nel dettaglio le ragioni per le quali non dovevano essere accolti i rilievi dei figli. E’ infatti emerso dalle prove raccolte che il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica delle figlia era imputabile direttamente alle scelte della stessa. La giovane ha rifiutato senza motivo diverse offerte lavorative. Non sono emerse inoltre neppure inclinazioni o aspirazioni lavorative tali da ritenere che la stessa stesse seguendo una strada formativa alternativa. Come precisato dalla Corte, il mantenimento per i figli non ha una funzione assistenziale illimitata nel tempo e nel contenuto nei riguardi dei figli maggiorenni e disoccupati. L’obbligo di corresponsione viene meno poi se il mancato raggiungimento dell’autonomia economica è frutto della mancanza di impegno verso un progetto formativo preciso. Respinto infine anche il terzo motivo, anche perché, la difficoltà dei rapporti intercorrenti tra padre e figli non ha determinato una perdita di interesse dell’uomo. La Corte ha inoltre accertato la contrazione in realtà dei redditi del padre a causa di sopravvenute problematiche di salute.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Concorrenza sleale

La concorrenza sleale è disciplinata dal codice civile, dalla legge n. 287/1990 e da norme speciali. La norma che definisce ed elenca gli atti di concorrenza sleale è l’art. 2598 c.c. a cui consegue l’applicazione di sanzioni e il risarcimento del danno Concorrenza sleale: cos’è La concorrenza sleale si identifica in condotte, previste dal codice civile e da legge speciali, che vengono messe in atto da un imprenditore ai danni di uno o più imprenditori che operano nel suo stesso settore. In passato più che punire le condotte di concorrenza sleale, ci si preoccupava di tutelare i segni distintivi dell’imprenditore come la ditta e l’insegna. La concorrenza sleale è stata tutelata per la prima volta in ambito internazionale dall’art. 10 bis della Convenzione d’unione di Parigi nel 1883. Concorrenza sleale Codice civile A livello interno invece, la prima disciplina in un certo senso organica, della materia, è stata quella che il legislatore ha introdotto nel Codice civile. Il titolo X del Libro V del Codice civile infatti, al capo I contempla la disciplina della concorrenza sleale, contenuta nello specifico negli artt. 2595-2600. Ad occuparsi, seppur in via indiretta, della concorrenza però è anche l’art. 41 della Costituzione, il quale sancisce la libertà dell’iniziativa economica privata, disponendo tuttavia che la stessa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, alla sicurezza, all’ambiente e alla dignità umana. Spetta alla legge il compito di determinare i controlli e i programmi più opportuni affinché sia l’attività economica pubblica che quella privata sia indirizzata e coordinata per finalità sociali e ambientali. Limiti alla concorrenza: ratio   La concorrenza, quando esercitata nel rispetto delle regole, è positiva per l’economia. Essa rappresenta un importante stimolo per la crescita di qualsiasi impresa. Essa infatti, come dispone l’art. 2595 c.c. “deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell’economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge.” Per “legge” deve intendersi ovviamente non solo il Codice civile, ma anche la normativa comunitaria e la legge n. 287/1990, che contiene nello specifico le norme per la tutela della concorrenza e del mercato, che ha anche istituito anche l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato a cui sono stati riconosciuti ampi poteri investigativi e di indagine. Patto limitativo della concorrenza I limiti alla concorrenza, oltreché dalla legge, possono essere imposti da un accordo. A disporlo è l’art. 2596 c.c, che si occupa dei limiti contrattuali della concorrenza. Limiti alla concorrenza che la legge prevede siano provati per iscritto e che sono validi a condizione che siano limitati a una certa zona o per una determinata attività e comunque per una durata che non può superare i 5 anni. Detto limite temporale è così importante che se anche le parti dovessero accordarsi per una durata superiore, il patto sarebbe comunque valido per la durata di 5 anni. Patto di non concorrenza del lavoratore subordinato A disciplinare limiti ulteriori alla concorrenza è anche quella che regola il lavoro subordinato. In questo caso il patto limitativo non interviene tra due operatori economici, ma tra il datore di lavoro e il proprio dipendente. La norma di riferimento per la regolazione di questo patto è l’art. 2125 c.c. Essa dispone in sostanza che il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro per il tempo successivo alla cessazione del contratto richiede la forma scritta a pena di nullità dello stesso. Esso è parimenti nullo se non prevede un corrispettivo per il lavoratore e se non prevede dei limiti in relazione all’oggetto, alla durata e al luogo. La durata riveste anche in questo caso una particolare importanza. Lo si comprende perché il terzo comma dell’articolo dispone che se la durata del vincolo viene concordata per una durata superiore di 3 anni nei confronti dei dipendenti con carica dirigenziale e di 5 negli altri casi, la durata è comunque ridotta a questi termini di durata. Presupposti di applicazione Fatta questa premessa sull’evoluzione della disciplina e sulle varie limitazioni della concorrenza, passiamo all’analisi della disciplina che riguarda la concorrenza sleale in senso stretto. La disciplina in tema di concorrenza sleale trova applicazione al ricorrere di determinati requisiti:   – innanzitutto è necessario che sia il soggetto che pone in essere l’atto di concorrenza che quello che lo subisce siano imprenditori;   – in secondo luogo occorre che tali soggetti si trovino in un rapporto di concorrenza economica. Secondo l’opinione dominante la concorrenza può essere anche solo potenziale e non deve riguardante necessariamente la stessa categoria di consumatori. Essa inoltre può riguardare anche operatori posti su livelli economici diversi. Il primo requisito, ovverosia quello soggettivo, non emerge però espressamente dal dato letterale, ma lo si ricava in via indiretta dal secondo requisito. Se, infatti, il soggetto che subisce l’atto di concorrenza deve essere un imprenditore, lo stesso non potrebbe dirsi per il soggetto che lo pone in essere, se non considerando la necessità che tra i due soggetti vi sia una concorrenza, cosa che può verificarsi solo tra imprenditori. Violazione della correttezza professionale Ne consegue che si ha concorrenza sleale quando la competizione tra imprenditori non si svolge nel rispetto dei principi della correttezza professionale. Quando tali principi non vengono rispettati, il comportamento può essere sanzionato come sleale. Lo stesso quindi deve essere interrotto, i suoi effetti devono essere eliminati e, se sussistono dolo o colpa anche presunta, si deve provvedere al risarcimento del danno cagionato. Esempi di concorrenza sleale Sono esempi di violazione di principi di correttezza professionale, oltre a quelli indicati nello specifico dal Codice civile, che integrano atti di concorrenza sleale, anche quelli che si vanno a illustrare. Boicottaggio economico: consiste nell’isolare economicamente un determinato soggetto attraverso un accordo che coinvolge più soggetti. Tipico è l’esempio dell’accordo collettivo finalizzato a impedire a un soggetto di commerciare i suoi prodotti. Il nostro ordinamento considera il boicottaggio un reato ai sensi dell’art. 507 c.p che viene punito con la pena della reclusione fino a tre anni, che arrivano a sei se concorrono violenza e minacce.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Licenziamento legittimo per chi usa la 104 per esigenze private

L’assistenza al disabile comprende le attività di assistenza diretta allo stesso e il disbrigo delle pratiche amministrative e burocratiche che da solo non può svolgere, da queste esula quindi il disbrigo di faccende personali Legittimo il licenziamento per abuso dei permessi 104 La Cassazione con l’ordinanza n. 16973/2022 ribadisce un importante concetto in materia di permessi 104. Il lavoratore che beneficia dei permessi della 104 per assistere, in questo caso, la madre disabile, abusa di tale diritto con conseguenze rilevanti dal punto di vista disciplinare idonee a incrinare la fiducia che deve sussistere tra datore e dipendente, se lo utilizza per attività che esulano dall’assistenza del familiare bisognoso. La vicenda processuale Il Tribunale ritiene legittimo il licenziamento irrogato da una s.p.a a un suo dipendente per abuso dei permessi previsti dalla 104 per assistere il familiare disabile. La Corte ribalta la decisione ritenendolo illegittimo, anche se ritiene raggiunta la prova in relazione all’abuso dei permessi in riferimento a 4 giornate in particolare. La condotta del dipendente tuttavia non viene ritenuta dalla Corte di gravità tale da incrinare il rapporto fiduciario con la società datrice. Per la Corte infatti l’utilizzo di 4 ore e mezzo su 32 di permessi 104, per il disbrigo di esigenze private, anche se condotta con rilievo disciplinare, non è così grave da dover considerare legittimo il licenziamento. Detto questo la Corte dichiara risolto il rapporto e condanna la società a pagare al dipendente 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale. L’assistenza al disabile va interpretata in senso ampio Il dipendente però ricorre in Cassazione sollevando i seguenti motivi:   – con il primo rileva che la Corte erra nel ritenere che tutto il tempo del permesso debba essere occupato nel diretto accudimento del disabile. L’attività di assistenza deve infatti intendersi in senso più ampio;   – con il secondo invece ritiene che il fatto contestato debba ritenersi insussistente dal punto di vista materiale e in relazione all’inesistente gravità. Non è assistenza sbrigare le proprie faccende personali La Cassazione però non è in linea con la teoria interpretativa del ricorrente. Gli Ermellini ricordano che secondo l’orientamento della Corte di legittimità “il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che non si avvalga del permesso previsto dal citato art. 33, in coerenza con la funzione dello stesso, ossia l’assistenza del familiare disabile, integra un abuso del diritto in quanto priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente (oltre ad integrare, nei confronti dell’Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un’indebita percezione dell’indennità ed uno sviamento dell’intervento assistenziale). Questa Corte ha precisato come il permesso di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, sia riconosciuto al lavoratore in ragione dell’assistenza al disabile e in relazione causale diretta con essa, senza che il dato testuale e la “ratio” della norma ne consentano l’utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per detta assistenza; ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari.” Sicuramente l’assistenza al disabile comprende anche il disbrigo di pratiche amministrative e burocratiche per lo stesso. Nel caso di specie però è stato accertato che il dipendente ha fruito di quattro ore e mezzo di permessi riconosciuti per assister la madre, per attività non ricollegabili in modo assoluto alle necessità della disabile.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Quarantena Covid: non viola la libertà personale

la Consulta ha già ammesso in passato che in presenza di malattie contagiose i soggetti possono essere isolati nelle loro abitazioni, in questi casi nessuna violazione della libertà personale, solo della libertà di circolazione Quarantena obbligatoria Covid non viola la libertà personale La Consulta, con la sentenza n. 127/2022 risponde in via definitiva al Tribunale penale di Reggio Calabria sulla illegittimità costituzionale delle norme punitive nei confronti dei soggetti che, in quarantena, lasciano la propria abitazione. Per la Corte esse non violano la libertà personale, ma solo quella di circolazione, come spiegato più diffusamente nella motivazione. Illegittime le sanzioni per chi lascia la dimora se in quarantena  Il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato questioni di legittimità costituzionale su alcune disposizioni del decreto legge n. 33 del 2020, che contiene misure per limitare la diffusione del Covid-19. In particolare, ad essere censurate le norme contenenti sanzioni penali nei confronti di chi, risultato positivo al Covid e sottoposto alla quarantena obbligatoria, lasci la propria dimora o abitazione. Per il Tribunale la quarantena obbligatoria incide non sulla libertà di circolazione dei cittadini (articolo 16 della Costituzione) ma sulla libertà personale (articolo 13 della Costituzione), pertanto, i relativi provvedimenti devono essere adottati dall’autorità giudiziaria Come anticipato dall’Ufficio comunicazione e stampa, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni. La quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali, così come regolate dalle disposizioni impugnate, “incidono sulla sola libertà di circolazione. Per la Consulta esse “non comportano alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall’essere positive al virus trasmissibile ad altri per via aerea”. La Corte, ricorda che, con la sentenza n. 68 del 1964, aveva già rilevato che “i motivi di sanità che permettono alla legge, ai sensi dell’art. 16 Cost., di limitare in via generale la libertà di circolazione delle persone possono giungere fino alla necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose.” Fatte queste e altre precisazioni, la Corte Costituzionale ritiene non fondata la questione di legittimità sollevata in quanto: “l’obbligo, per chi è sottoposto a quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria, in quanto risultato positivo al virus COVID-19, di non uscire dalla propria abitazione o dimora, non restringe la libertà personale, anzitutto perché esso non viene direttamente accompagnato da alcuna forma di coercizione fisica, né in fase iniziale, né durante la protrazione di esso per il corso della malattia.”

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Incidente mortale: quando non c’è il risarcimento

Secondo la Cassazione, nulla si può pretendere se a causare il sinistro è il comportamento della vittima al volante.  Non sempre la famiglia di chi rimane vittima di un incidente mortale ha diritto al risarcimento. Può capitare anche che quando il decesso dell’automobilista avviene a causa di un sistema di protezione stradale in condizioni inadeguate non ci sia la possibilità di ottenere l’indennizzo. Il motivo lo ha spiegato la Cassazione in una recente sentenza in cui ricorda un fattore fondamentale: quando si verifica un sinistro, occorre andare a monte dei motivi che lo hanno provocato e non partire dalle conseguenze. In sostanza, la Suprema Corte ha spiegato, in caso di incidente mortale, quando non c’è il risarcimento. Quei motivi a monte a cui fanno riferimento i giudici si possono riassumere in uno solo: l’atteggiamento del conducente al volante della sua auto. Di fronte a una condotta imprudente, sostiene la Cassazione, c’è poco da pretendere. Vediamo perché. Le regole di comportamento del conducente Una condotta sbagliata al volante, dunque, può far passare il conducente dalla parte del torto anche in caso di incidente mortale e di decesso provocato da un fattore esterno. Il Codice della strada impone una serie di regole di comportamento che vanno sempre e comunque rispettate. Altrimenti, come sostiene la Cassazione nella sentenza in commento, c’è poco da pretendere. L’articolo 141 del Codice, ad esempio, stabilisce che «è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione». Non solo: l’automobilista è tenuto a conservare sempre il controllo del veicolo che sta guidando. Ecco perché è sempre necessario moderare la velocità. Ma non è solo il «piede pesante» sull’acceleratore quello che, in caso di incidente mortale, può negare il diritto al risarcimento. Il Codice obbliga anche ad allacciare sempre le cinture di sicurezza, ancor prima di avviare l’auto. Cinture che devono essere indossate anche dal passeggero e da chi occupa i sedili dietro. E ancora: la sicurezza di tutti richiede, ad esempio, di non utilizzare i cellulari alla guida se non con auricolare o viva voce in modo da tenere sempre le mani sul volante; di non mettersi a messaggiare con il telefonino anche quando si è in coda; di non bere alcolici (o, almeno, di non esagerare per restare sotto la soglia consentita) prima di mettersi alla guida; di fermarsi ogni tanto durante i viaggi lunghi per non sottovalutare la stanchezza; di controllare che l’auto sia sempre in perfette condizioni di sicurezza (freni, pneumatici, luci, ecc.). E così via. Sembrano delle cose scontate, delle regole più dettate dal buon senso che dal Codice della strada. Eppure, sono le norme più disattese dagli automobilisti e, quindi, alla base della maggior parte degli incidenti stradali. Anche mortali. Quando è negato il risarcimento in caso di incidente mortale Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che non si ha diritto al risarcimento quando l’incidente mortale è stato causato dalla mancata prudenza del conducente, anche se il decesso è avvenuto per un fattore esterno a lui non imputabile. La Suprema Corte, in sostanza, sottolinea la differenza tra la causa e la conseguenza del sinistro. Ed è la prima alla base del negato risarcimento. La vicenda di cui si sono occupati gli Ermellini riguarda il caso di un automobilista deceduto dopo che la sua auto era finita fuori strada e trafitta da un guard-rail divelto. La famiglia della vittima avrebbe voluto un risarcimento puntando il dito sull’Anas, proprietario della strada: a sentire i parenti, il loro congiunto «aveva perso il controllo del veicolo a causa di un dislivello esistente sul manto stradale ed era deceduto a causa del forte impatto dell’auto con un guard-rail che si era imprevedibilmente divelto per effetto dell’urto e si era infilato nell’abitacolo». La Cassazione, invece, decide che il dito debba essere puntato altrove, cioè proprio sull’automobilista. E il ragionamento è semplice: se il conducente avesse rispettato il Codice della strada, l’incidente non sarebbe accaduto. Se fosse stato rispettato il limite di velocità, quel dislivello non avrebbe provocato l’incidente, dato che – come detto in precedenza – il Codice impone all’automobilista di conservare sempre il controllo del veicolo che sta guidando. Il guard-rail divelto, dunque, è stata la conseguenza del sinistro e non la causa, imputabile – secondo i giudici di legittimità – all’atteggiamento tenuto al volante dalla vittima e del mancato rispetto delle primordiali norme di sicurezza: oltre alla velocità eccessiva (come risulta dal verbale dei Carabinieri intervenuti sul posto), gli pneumatici erano in condizioni precarie e la cintura non era stata allacciata.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Eredità con debiti: bisogna restituire le donazioni in vita?

Se una persona fa una donazione di una casa, quando lui dovesse morire, il donatario erediterà anche i debiti?  La questione merita una più attenta riflessione perché sono stati confusi concetti tra loro differenti: quello della donazione e quello del legato. Facciamo un po’ di chiarezza sul punto. Quando bisogna restituire le donazioni in vita? Le donazioni fatte da una persona quando era ancora in vita possono essere contestate dagli eredi, dopo la sua morte e non oltre 10 anni da essa, solo se questi ha lasciato ai familiari più stretti una quota inferiore di quella loro riservata dalla legge (la cosiddetta «quota di legittima»). Gli eredi che possono contestare la donazione sono chiamati «eredi legittimari» e sono unicamente il coniuge e i figli (o, in assenza dei figli, i genitori). Se, dunque, uno degli eredi legittimari dovesse accorgersi che, alla divisione del patrimonio ereditario, la sua quota di legittima è stata lesa potrebbe mettere in discussione il testamento e le donazioni fatte dal defunto quando ancora era in vita. Sicché, il beneficiario della donazione dovrà restituire il bene che aveva ricevuto a suo tempo dal defunto. Tale azione può, come detto, essere esercitata non già quando il donante è ancora in vita ma solo dopo la sua morte ed entro massimo 10 anni dall’apertura della successione. L’erede legittimario che assuma di essere stato leso dovrà però considerare le eventuali donazioni che anch’egli abbia ricevuto dal defunto prima che questi morisse, perché anche queste concorrono al calcolo della quota di legittima spettategli. Chi risponde dei debiti del defunto? A rispondere dei debiti del defunto sono solo i suoi eredi, ossia coloro che, chiamati alla successione, fanno la cosiddetta «accettazione dell’eredità». Prima dell’accettazione dell’eredità nessun familiare può essere oggetto delle pretese dei creditori del defunto. Dall’erede bisogna distinguere la figura del legatario: colui cioè che non subentra in una quota dell’intero patrimonio del defunto ma che, col testamento, riceve solo uno specifico bene da questi. I legatari non rispondono dei debiti del defunto, benché abbiano comunque preso parte, in qualche modo, alla spartizione del relativo patrimonio. Ne rispondono solo se i creditori non siano riusciti a far valere le proprie pretese nei confronti degli eredi e pur sempre nei limiti del valore del bene ricevuto in legato. Chi riceve una donazione risponde dei debiti del defunto? Chi riceve una donazione non può mai rispondere dei debiti del defunto, in alcun caso. In questo è possibile ravvisare la profonda differenza tra l’istituzione di un erede o di un legatario da un lato e il beneficiario della donazione dall’altro. Vero però è che se il donante ha eseguito la donazione in vita per sfuggire ai creditori ed evitare che questi potessero pignorare il bene in questione, tale trasferimento può essere revocato dai creditori stessi entro 5 cinque anni dalla trascrizione del rogito nei pubblici registri immobiliari. È la cosiddetta azione revocatoria. Ma una volta decorsi i cinque anni, la donazione si “solidifica”: diventa cioè definitiva e non comporta alcun rischio per il donatario. Cosa rischia il donatario alla morte del donante? Il donatario, alla morte del donante, rischia solo di subire l’azione di riduzione (o «lesione della legittima») intrapresa dagli eredi legittimari del defunto (coniuge, figli o genitori) nel caso in cui questi non abbia rispettato le relative quote di legittima. Ma non può mai subire un’azione di rivalsa da parte dei creditori o degli stessi eredi che, proprio in virtù di tale veste, si siano trovati a dover far fronte alle pretese dei creditori del defunto.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Multa passaggio semaforo rosso: non vale se il rilevamento avviene di notte

L’art 169 del Regolemento del Codice della Strada vieta di tenere accesi i semafori dalle 23.00 alle 7.00 fatte salve particolari condizioni di circolazione, spetta quindi alla PA provare le ragioni per cui i semafori erano accesi La PA deve provare le ragioni per l’accensione notturna dei semafori L’art. 169 del Regolamento del Codice della Strada dispone: “1. Il funzionamento degli impianti semaforici a tempi fissi è vietato dalle ore 23.00 alle ore 7.00; è consentito per quelli comandati automaticamente dai veicoli, per quelli “a richiesta” azionati dai pedoni e per quelli coordinati o a più programmi, in cui sia previsto uno specifico programma notturno con durata ridotta del ciclo semaforico. 2. Allorché si verificano particolari condizioni di circolazione, con flussi di traffico elevati, o presenza di sensi unici alternati, o lavori in corso e simili, è consentito il funzionamento degli impianti semaforici anche tra le ore 23.00 e le ore 7.00.” Alla luce di detta norma, se al conducente viene contestato il passaggio con il semaforo rosso proprio nelle ore notturne, poiché il funzionamento del semaforo è precluso, spetta al PA dimostrare la sussistenza di un programma apposito di accensione e le condizioni che lo giustificano. Queste le precisazioni che hanno condotto il GdP di Pinerolo ad accogliere il ricorso di un automobilista (rappresentato dalla Globoconsumatori) e all’annullamento dei verbali notificati con la sentenza del 2 maggio 2022 . Multe per passaggio con semaforo rosso Un automobilista ricorre al Giudice di Pace di Pinerolo per contestare diversi verbali con i quali la PA competente gli contesta la violazione dell’art. 146 del Codice della Strada, che punisce il passaggio in presenza della luce semaforica rossa. Nel ricorso il ricorrente fa presente che i rilevamenti sono stati effettuati nelle ore notturne, per cui il Comune era tenuto a dimostrare le ragioni per le quali i semafori fossero attivi anche in quelle ore, visto che l’art. 169 del Regolamento del Codice della Strada preclude l’accensione notturna dei semafori. Semafori spenti di notte: alla PA provare se e perché erano accesi Il Giudice di Pace accoglie il ricorso e annulla i verbali impugnati. La PA infatti non è riuscita a dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria relativa alla sanzione irrogata, ossia l’infrazione e la regolarità del procedimento di irrogazione della sanzione. Il ricorrente ha infatti eccepito che i rilevamenti sono stati effettuati durante le ore notturne e precisamente tra le ore 23.00 e le ore 7.00 , orario durante i quali il funzionamento del semaforo è vietata dall’art. 169 del Regolamento al Codice della Strada, a meno che non sussistano le condizioni particolari, indicate dalla norma. Ha ragione il ricorrente quando afferma che la PA doveva dimostrar la presenza delle condizioni che la legittimavano a tenere accesi i semafori. La giurisprudenza infatti “è concorde nell’affermare che affinché l’accertamento possa considerarsi legittimo spetta alla PA l’onere di provare la ricorrenza delle condizioni indicate dai commi 1 e 2 dell’art. 169 Regolamento CDS, prova in difetto della quale la contestazione è illegittima ed il verbale non può che essere annullato” Nel caso di specie non solo la PA non ha assolto al proprio onere probatorio, ma la stessa non ha neppure preso posizione sull’eccezione sollevata dal ricorrente, per cui il ricorso non può che essere accolto.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Il segreto professionale dell’investigatore privato

Obblighi, facoltà, limiti e orientamento giurisprudenziale della Cassazione sul segreto professionale dell’investigatore privato Segreto professionale: definizione L’argomento del segreto professionale è da sempre controverso, dibattuto e spesso sottovalutato, nonostante sia un diritto/dovere ben delineato. È necessario, innanzitutto, definire il segreto professionale. Questo è un obbligo normativo a carico di alcune figure professionali alle quali è fatto divieto di rivelare o comunicare informazioni di cui siano a conoscenza per motivi di lavoro, e per le quali è imposto uno specifico obbligo di segretezza. Cos’è la segretezza?  È qualcosa di precluso alla conoscenza altrui dove, l’oggetto del segreto che non si intende riferire, accomunabile all’istituto del segreto professionale, può riguardare un fatto appreso o l’identità di un persona informata sui fatti. Il segreto professionale è pertanto un ambito qualificante e riguardante solo alcuni soggetti, tra i quali gli investigatori privati autorizzati, che possono riservarsi la facoltà di non riferire a domande poste in sede processuale ed extra processuale che tendono a far rivelare circostanze e/o persone delle quali si è appresa notizia nell’esercizio della propria attività. Segreto professionale: facoltà e limiti Spetterà poi all’investigatore privato valutare se avvalersi o meno del segreto professionale, considerando che:   – il segreto professionale è un obbligo la cui violazione senza giusta causa è punita dall’art. 622 c.p.;   – l’investigatore privato autorizzato ha facoltà di non denunciare reati dei quali abbia avuto notizia nel corso delle propria attività (art. 334 bis c.p.p.);   – il Giudice ha comunque facoltà di procedere ad accertamenti qualora abbia motivo di dubitare della dichiarazione resa dall’investigatore privato (co. 2 art. 200 c.p.p.). Con riferimento all’ultimo punto appena descritto è doveroso precisare che il segreto professionale non può essere utilizzato per nascondere la illecita modalità di acquisizione di un’informazione. Vale a dire che non è possibile celare nel segreto professionale la fonte che ha riferito una notizia confidenziale, se per acquisire quella determinata informazione è stato commesso un illecito. Il comma 1, lettera b, dell’articolo 200 c.p.p. prevede che l’investigatore privato autorizzato non possa essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragione della propria professione. Ma il problema si pone nel necessario bilanciamento tra il rispetto del segreto professionale, la tutela del diritto di difesa e il dovere civile di contribuire e collaborare all’amministrazione della giustizia nel far emergere la verità dei fatti. Segreto professionale e divieto di testimoniare Questo vuol dire che il riconoscimento del segreto professionale non determina il divieto di testimoniare, bensì ne stabilisce i limiti proprio nel bilanciamento degli interessi di tipo privatistico e pubblicistico di cui sopra, prevedendo una facoltà di astensione che non è generale ma trova la sua specifica nel singolo fatto e fonte. In ambito civile è da considerarsi invece l’articolo 249 c.p.c. il quale afferma che “si applicano all’audizione dei testimoni le disposizioni degli articolo 200, 201, 202 codice di procedura penale relative alla facoltà di astensione dei testimoni”. La facoltà di astensione viene quindi attuata mediante una dichiarazione resa verbalmente in udienza quando il giudice ammonisce i testimoni ex art. 251 e, in ogni caso, non oltre l’inizio dell’esame testimoniale. Il suggerimento potrebbe essere di anticipare questa fase e scrivere nella relazione investigativa, in premessa o nella descrizione dell’esito d’indagine, una dicitura specifica che richiami il segreto professionale. La Cassazione sul segreto professionale dell’investigatore In materia di segreto professionale riconosciuto all’investigatore privato in sede civile si è espressa anche la Corte di Cassazione occupandosi di un caso in cui un investigatore privato, rifiutatosi (in fase civile) di riferire il nominativo della propria fonte, si era ritrovato imputato in un processo penale per falsa testimonianza (ex art. 372 c.p.). I Giudici della Suprema Corte hanno assolto l’investigatore ritenendo la scelta non punibile secondo l’art. 384 c.p., 2° comma, ai sensi del quale “la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione”. La Cassazione ha quindi stabilito che l’investigatore non è punibile, perché “non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere” (cfr. Cass. pen. sentenza n. 7387/2005). Questa sentenza ha definitivamente sancito che gli investigatori privati possono esercitare il segreto professionale anche dinanzi al Giudice del Tribunale civile. Dal 2005 ad oggi non è mai più stato messo in discussione, in sede civile o penale, il diritto/dovere dell’investigatore privato di avvalersi del segreto professionale.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Un investigatore privato può utilizzare il GPS?

Liceità dell’utilizzo del sistema GPS nel corso delle investigazioni private: irrilevanza penale e accortezze ai fini della privacy L’investigatore privato e il GPS La possibilità per un investigatore privato di indagare su una persona tramite un sistema di rilevamento GPS, al fine di “seguirla” e di ricostruirne gli spostamenti, ha avuto nel tempo notevoli mutamenti ed ancora oggi, purtroppo, è motivo di discussione. L’utilizzo di questo sistema è strettamente connesso al tema della sorveglianza elettronica e, conseguentemente, ci costringe a diversi interrogativi. Non vi è una specifica norma sul punto – ad eccezione di quanto previsto nel D.M. 269/10, con tutti i limiti esistenti in capo a un decreto ministeriale – e la giurisprudenza esistente si riferisce quasi esclusivamente all’utilizzo del GPS da parte della polizia giudiziaria. Secondo i giudici della Suprema Corte, “seguire” una persona tramite un rilevatore GPS rientra tra le attività di investigazione atipiche assimilabili al pedinamento ed è perfettamente eseguibile (cfr. Cass. n. 9416/2010; Cass. n. 9667/2009; Cass. n. 15396/2008; Cass. n. 3017/2008). Vi è pertanto un orientamento giurisprudenziale consolidato favorevole, sebbene, questo venga applicato esclusivamente al settore dell’investigazione pubblica. Irrilevanza penale In tema di investigazione privata, il D.M. n. 269/2010 definisce l’attività di indagine in ambito privato come quella attività volta alla ricerca e alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, e che possono riguardare, tra l’altro, gli ambiti familiari, matrimoniali, patrimoniali e la ricerca di persone scomparse. Tale DM, all’art. 5 comma 2, prevede espressamente che: “i soggetti autorizzati possono svolgere …. (omissis) …. attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici”. Ogni qualvolta, quindi, si colgano informazioni relative alla posizione di un veicolo posto sulla pubblica via, il pedinamento elettronico mediante l’utilizzo del GPS è pertanto perfettamente lecito. Ciò nonostante, potrebbe capitare di essere ugualmente denunciati per il reato di cui all’art. 615 bis c.p. (illecita interferenza nella vita privata). Ma perché questo avviene? Molte volte per ignoranza normativa o talvolta per semplice dispetto da parte della persona che viene a conoscenza di essere stata oggetto di controllo e pedinamento. L’articolo di legge 615 bis c.p. punisce chiunque si procuri notizie o immagini attinenti la vita privata di una persona mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora che si stiano svolgendo nei luoghi di privata dimora. Il GPS non è uno strumento utile alla captazione visiva o sonora, e l’autovettura (anche se esistono sentenze contraddittorie) non è un luogo di privata dimora, ed è quindi abbastanza semplice convenire come qualsiasi denuncia sull’utilizzo del GPS da parte dell’investigatore privato sia solo un pretesto per arrecare fastidi, un’inutile perdita di tempo ed ovviamente di denaro. Accortezze ai fini privacy Quanto precede risponde, però, solo alla frequente domanda se l’utilizzo del GPS sia lecito o meno da un punto di vista penale. Vi è però un altro aspetto da tenere in considerazione, certamente non meno importante, ed è relativo al diritto alla riservatezza della persona oggetto di indagine. I dati relativi alla localizzazione del veicolo e al tragitto dello stesso riguardano, infatti, una persona fisica identificata o identificabile, e la legittimità del trattamento di questi dati deve superare il vaglio di un bilanciamento tra il diritto di difesa e le altre fondamentali libertà individuali (quale ad esempio il diritto alla riservatezza). Il trattamento dei dati raccolti deve pertanto essere conforme al GDPR 679/2016, con particolare riferimento alla finalità, ai tempi di conservazione e alle modalità di diffusione delle informazioni raccolte. Questo aspetto – che nulla ha a che vedere con la irrilevanza penale dell’utilizzo del GPS – è spesso tralasciato. La conseguenza è che la denuncia penale viene inizialmente archiviata, ma non è inusuale che successivamente una nuova denuncia venga riproposta con successo relativamente alla violazione della tutela dei dati personali, proprio perché non sono stati presi i dovuti accorgimenti e rispettati gli adempimenti previsti dalla nuova normativa sulla privacy. L’esito finale sarà l’archiviazione della denuncia per illecita interferenza nella vita privata, cui seguirà però, una pesantissima multa per violazione del GDPR, fatta salva la possibilità che questa violazione non comporti essa stessa una responsabilità penale per inesistenza del bilanciamento dei diritti di cui sopra. Si ricorda, inoltre, che per utilizzare il GPS resta indispensabile provvedere alla compilazione del registro degli affari, acquisire un incarico scritto in cui viene appunto evidenziato il rapporto tra committente e persona oggetto di indagine, nonché la specifica del diritto da tutelare in sede giudiziaria. GPS sì ma nel rispetto della privacy In conclusione, sia da un punto di vista penale sia di privacy è assolutamente legittimo l’uso di un sistema GPS da parte di un investigatore privato per seguire gli spostamenti di una persona. È però necessario che i dati siano raccolti e trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’indagine, e con il solo fine di tutelare o difendere un diritto in sede giudiziaria.