Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Il terzo ha l’onere di provare l’effettivo accadimento del sinistro
Per la Suprema Corte di Cassazione il terzo trasportato che agisce in giudizio per il risarcimento del danno “deve sia fornire la prova dell’effettivo accadimento del sinistro sia del nesso di causalità tra l’incidente ed i danni da risarcire.” Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il Tribunale di Napoli aveva rigettato l’appello proposto da un genitore, esercente la potestà sulla figlia minore, nei confronti di una compagnia di assicurazioni, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli che non aveva accolto la domanda avanzata da quest’ultima di “condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni riportati dalla minore, che viaggiava come trasportata sul motoveicolo …., in occasione di un sinistro stradale”. Anche per il Tribunale di Napoli la domanda era infatti da respingersi per “carenza probatoria in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria”. Sia il genitore che la figlia, nelle more divenuta maggiorenne, hanno quindi proposto ricorso per Cassazione deducendo che il “Tribunale sarebbe incorso in errore gravando l’attrice dell’onere della prova sulla responsabilità del conducente del veicolo” e che “ vi sarebbe altresì un vizio di motivazione, atteso che questa sarebbe affetta da numerose illogicità, incongruenze e contraddizioni, consistenti in particolare nella lacunosa considerazione delle testimonianze”. La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile in quanto, per il Tribunale, le testimonianze che erano state assunte non avevano comprovato l’effettivo accadimento del sinistro. Alcune di esse si erano infatti dimostrate lacunose ed imprecise, altre invece inattendibili posto che i testi “non avevano assistito all’incidente”. La Corte di Cassazione, nella motivazione della sentenza, ha precisato inoltre che “il Tribunale non ha affatto inteso sostenere che incombesse all’attrice dare la prova di questa dinamica e delle cause dell’incidente, ma si è avvalso del contenuto della testimonianza al fine di esprimere e motivare le proprie perplessità circa l’attendibilità del testimone”. Piuttosto, “in ossequio al disposto dell’art. 2697 c.c. spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio per il risarcimento del danno, non solo provare quest’ultimo, ma anche fornire la prova dell’effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l’incidente e i danni da risarcire”. Per la Corte di Cassazione, pertanto, il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda attorea in quanto “mancante la prova non tanto della dinamica del sinistro al fine di individuare la responsabilità del sinistro (come sostenuto in ricorso)”, quanto piuttosto del fatto che lo stesso si fosse realmente verificato e che le lesioni riportate dalla minire fossero effettivamente riconducibili ad un incidente stradale. Si tratta dell’ennesima decisione che afferma l’inderogabile necessità che il danneggiato adempia l’onere di provare che l’incidente si è realmente verificato, in una prospettiva che, in realtà, va inquadrata, non solo nell’ottica processuale di una corretta applicazione dell’art. 2697 c.c., ma anche in quella del contrasto alle frodi nel settore R.C. auto perseguito dalla più recente legislazione, non ultima la norma dell’art. 135 del Codice delle assicurazioni private. Cass. civ., sez. III, 13 ottobre 2016, n. 20654
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_WhatsApp, stop al partner infedele: il trucco per leggere le chat
WhatsApp, stop al partner infedele: il trucco per leggere le chat Tecnoandroid WhatsApp all’interno di una relazione stabile di coppia può essere di strategica importanza. La chat, oltre ad essere un punto di riferimento per la quotidianità di un legame affettivo, in alcune circostanze può garantire informazioni molto importanti. Proprio attraverso WhatsApp da tempo emergono gran parte degli episodi di infedeltà. WhatsApp, il nuovo trucco per scoprire l’infedeltà del partner E’ prassi comune che, dinanzi a sospetto di tradimento da parte del proprio partner, gli utenti si affidino proprio a WhatsApp per ricevere maggiori informazioni. La lettura dei messaggi può essere la prova decisiva per decretare o meno l’atto di infedeltà del proprio lui o della propria lei. La maggior parte delle persone sceglie di leggere, a tal proposito, direttamente le conversazioni dallo smartphone del partner. Il sistema della lettura diretta, seppur molto semplice da attuare, non sempre è redditizio. Chi ha qualcosa da nascondere infatti potrebbe aver tempo per eliminare ogni genere di contenuto sospetto. Gli iscritti a WhatsApp, a tal proposito, possono mettere in atto un secondo metodo, molto più valido in termini di risultati. Questo metodo prevede l’ausilio di una piattaforma come WhatsApp Web. Gli utenti della chat di messaggistica, a tal proposito, hanno la possibilità di effettuare una copia delle conversazioni dello smartphone su un pc. La sincronizzazione delle chat avviene per mezzo di una funzione del menù Impostazioni. Stando a questa funzione, per leggere tutte le chat del partner, sarà necessario aver accesso allo smartphone altrui anche per pochi secondi e avere un pc a propria disposizione. Le conversazioni con questo metodo saranno anche aggiornate in tempo reale.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Illudere l’amante di essere single: è reato?
Quando fingere di avere uno stato diverso da quello proprio (celibe o nubile) è reato di sostituzione di persona. Non è solo un tipico cliché delle commedie all’italiana quello dell’uomo sposato che finge di essere single pur di ottenere le grazie di una giovane bella e avvenente. L’episodio è talmente frequente da aver interessato finanche le aule di tribunale. Tuttavia, dinanzi a una donna ferita nei sentimenti per aver creduto a un fedifrago bugiardo, c’è da chiedersi quali implicazioni legali possa avere un comportamento del genere. Carpire la fiducia di un’altra persona, prenderla in giro per sfruttarne “i favori” può comportare una denuncia penale? Per quanto ad alcuni possa apparire solo immorale il fatto di fingere pur di corteggiare una donna, tale condotta è vietata dalla legge. Detto in altre parole, illudere l’amante di essere single è reato. Di che tipo di reato parliamo? Quello di sostituzione persona previsto dall’articolo 494 del Codice penale. Contrariamente a quanto potrebbe far intendere la terminologia usata dal legislatore, il reato di sostituzione di persona non scatta solo quando si assume un nome non proprio o l’immagine di un’altra persona senza l’altrui consenso, ma anche quando si assumono titoli o qualità che non si hanno. Ma cosa si rischia concretamente? Vediamolo partendo dal dato letterale della norma. Cosa si rischia a fingersi single? Una persona che dice di essere single quando invece non lo è, indipendentemente dal fatto che abbia usato o meno raggiri per farlo credere, rischia la reclusione fino a un anno. Si tratta di un reato che, per la sua gravità, è procedibile anche d’ufficio ossia anche senza la querela della vittima e su semplice iniziativa delle autorità: l’articolo 494 infatti mira a tutelare interessi pubblici, ossia che le persone non si spaccino per altre o non si attribuiscano degli stati o delle qualità a cui la legge ricollega degli effetti giuridici. Il fatto di dire una bugia sul proprio conto è reato – dice la norma – quando rivolto a procurare a sé o ad altri un vantaggio o ad arrecare un danno ad altri. Il danno può consistere nel carpire il consenso a una relazione, anche se a distanza: non rileva l’assenza di contatto fisico o la mancata consumazione del rapporto stesso per far scattare la responsabilità penale. Basta il semplice pericolo che ciò possa verificarsi. Ragion per cui, se la vittima era in grado di conoscere la verità – ad esempio consultando le foto del profilo social del mentitore – il reato potrebbe non sussistere. Come evitare la condanna per aver mentito sul fatto di essere sposati Esiste una norma, l’articolo 131-bis del Codice penale, che consente l’assoluzione per tutti quei reati ritenuti “tenui” ossia che non hanno prodotto particolari danni nella vittima. In tali ipotesi, se anche non si subisce la sanzione penale, si è comunque costretti a risarcire i danni alla vittima e si mantiene la “macchia” sulla fedina penale. Tuttavia, per legge, tale beneficio non spetta per tutti i reati “continuati”, quando cioè la condotta viene ripetuta nel tempo. Dunque, per l’assoluzione, è necessario che la menzogna sia stata scoperta subito o comunque non si sia protratta a lungo. Fingersi single per chiedere denaro La Cassazione si è occupata anche del caso di una persona che si era finta single per allacciare una relazione con la vittima e trarne denaro. In questo caso, il fine del profitto è più che evidente. Secondo i giudici supremi, integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull’attribuzione all’agente di un falso nome e di una falsa identità, allo scopo di ottenere vantaggi economici dall’instaurarsi di una relazione di vicinanza sentimentale con la vittima, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito (nella specie, l’imputata si era finta single, pur avendo un compagno e dei figli, e così era riuscita ad avvicinare un uomo, facendogli credere fosse nato un legame e ottenendone in cambio regali e denaro).
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Quali diritti e doveri hanno i conviventi verso i figli?
Rapporti coi figli nel caso di coppia di fatto: riconoscimento, affidamento, mantenimento, collocazione e assegnazione della casa familiare. I rapporti esistenti tra genitori non alterano i loro diritti e doveri verso i figli. Sicché, anche alle coppie di fatto si applicano le stesse norme previste per le coppie sposate o separate. Dunque, per stabilire quali diritti e doveri hanno i conviventi verso i figli bisogna far riferimento a una qualsiasi coppia di genitori. A scanso di equivoci, qui di seguito, forniremo alcuni chiarimenti pratici. Dovere di riconoscimento Forse, l’unica particolarità che distingue i conviventi dalle coppie unite in matrimonio sta nell’obbligo di riconoscimento che spetta al padre naturale dopo la nascita del figlio. Il riconoscimento, che avviene presso l’anagrafe del Comune di nascita, serve ad ufficializzare il rapporto di genitorialità che, senza tale dichiarazione, non potrebbe sussistere come invece per le coppie sposate. Difatti, il padre della coppia sposata è tenuto solo a dichiarare la venuta al mondo del bambino il quale, a seguito di ciò, si considera automaticamente suo figlio proprio in ragione del rapporto di coniugio che lo lega alla madre. Il genitore naturale è obbligato a riconoscere il figlio. Se non vi provvede, può imporglielo la compagna o il figlio stesso attraverso un’azione giudiziaria e il test del Dna. Il padre naturale che non ha riconosciuto il figlio è tenuto a risarcirgli il danno patrimoniale e morale. Obblighi dei genitori conviventi verso i figli Come le coppie sposate, anche i genitori naturali assumono nei confronti dei figli tutti i doveri di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. Ai doveri dei genitori naturali corrispondono anche i relativi diritti, come ad esempio quello di visita in caso di separazione e il diritto a ricevere gli alimenti dal figlio nel caso in cui il genitore dovesse versare in una situazione di grave difficoltà economica. I figli delle coppie di fatto sono eredi legittimari: hanno quindi sempre diritto a una quota del patrimonio dei genitori e non possono essere diseredati. Obbligo di mantenimento durante la convivenza Entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento del figlio in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo e ciascuno ha il dovere di fare tutto il possibile perché il figlio abbia quanto gli occorre anche nel caso in cui l’altro genitore si renda inadempiente. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. Diritti e obblighi verso i figli della coppia di conviventi in caso di separazione Il rapporto che si instaura tra genitore e figlio nell’ambito della famiglia di fatto ha i medesimi caratteri e contenuti morali e materiali del legame tra genitore e figlio nella famiglia fondata sul matrimonio. Ne consegue che, in caso di rottura della convivenza tra i genitori, i rapporti tra genitori e figli, dovranno regolarsi in termini identici, sia per l’affidamento che per il mantenimento. Se non c’è accordo tra i genitori, bisogna ricorrere al giudice il quale prenderà posizione su quattro aspetti: – l’affidamento del figlio; – la collocazione del figlio; – l’assegnazione della casa familiare; – l’assegno di mantenimento per il figlio. Quanto all’affidamento, questo è di norma congiunto (spetta cioè ad entrambi i genitori) salvo particolari e gravi incapacità di uno dei due genitori (nel qual caso si provvede all’affidamento esclusivo) o di entrambi (nel qual caso si procede all’assegnazione a una casa famiglia e all’adozione). L’affidamento consiste nel potere di partecipare alle scelte più importanti per l’educazione, la crescita, l’istruzione e la salute dei propri figli. Ragion per cui tutte le principali scelte, in caso di affidamento condiviso, dovranno essere concordate tra padre e madre. L’affidamento vale solo per i figli minorenni, essendo i maggiorenni capaci d’intendere e volere e quindi responsabili in proprio. Quanto alla collocazione, ossia alla residenza del minore, questa viene scelta secondo il suo esclusivo interesse presso quella di uno solo dei genitori, con diritto dell’altro di farvi visita a giorni alterni tutte le settimane, secondo il calendario concordato dai genitori o, in assenza di intesa, fissato dal giudice. È dovere del genitore non collocatario andare a trovare il figlio con continuità. L’assegnazione della casa familiare segue la collocazione del figlio: significa che il giudice attribuisce il diritto di abitazione nell’appartamento ove prima viveva la famiglia al genitore presso cui il figlio va a vivere. Infine, c’è il mantenimento costituito da un obbligo di contribuzione forfettario alle spese ordinarie e alla partecipazione, di volta in volta, alle spese straordinarie (quelle urgenti e necessarie non devono essere pre-concordate tra i coniugi). Ciascun genitore, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Ovviamente, l’accordo raggiunto e liberamente sottoscritto dai genitori può prevedere una ripartizione nel concorso degli oneri anche non proporzionale tra gli stessi ma comunque non deve essere contrario all’interesse dei figli. Il giudice, difatti, prende atto degli accordi intervenuti tra i genitori se non contrari all’interesse dei figli. Un accordo intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi non richiede che sia omologato o controllato dal giudice in via preventiva. Tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l’adempimento di un obbligo di legge, il suo contenuto deve sempre rispondere all’interesse morale e materiale della prole. Come funziona il mantenimento del figlio? Se i genitori non trovano un accordo sull’assegno di mantenimento da versare in favore del figlio minorenne, portatore di handicap o maggiorenne non ancora autosufficiente, il giudice, ove necessario, al fine di realizzare il principio di proporzionalità può determinare un assegno periodico a carico di un genitore e a favore dei figli prendendo in considerazione: – le attuali esigenze del figlio; – il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; – i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Quali diritti non hanno le coppie di fatto?
Diritti dei conviventi: il compagno o la compagna non hanno diritto al mantenimento in caso di cessazione della convivenza e non sono eredi legittimari. Quali diritti non hanno le coppie di fatto? Nonostante il progressivo allargamento, operato dalla giurisprudenza, delle tutele previste per le coppie unite in matrimonio anche alle coppie di fatto, restano ancora delle profonde differenze tra chi si sposa e chi invece convive. Prima tra tutte il fatto che, in caso di separazione, al partner non è dovuto alcun mantenimento (salvo gli alimenti in caso di grave difficoltà economica tale da comprometterne la sopravvivenza), né l’obbligo di fedeltà. Ed ancora il convivente non è considerato erede legittimario: a questi quindi non va, di diritto, alcuna quota di patrimonio del defunto. Cerchiamo, più nel dettaglio, di elencare quali diritti non hanno le coppie di fatto partendo proprio dalle tutele che la legge riconosce loro in modo poi da ricavare l’elenco per esclusione. Ma procediamo con ordine. Cos’è la coppia di fatto? La coppia di fatto è quella che convive stabilmente e che pertanto forma ciò che si definisce, in gergo tecnico, una convivenza more uxorio, ossia basata sugli stessi obblighi morali del matrimonio (stabilità, assistenza reciproca, contribuzione ai bisogni della famiglia). La disciplina della famiglia di fatto è contenuta nella legge 20 maggio 2016 n.76, che definisce conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. La coppia di conviventi non deve essere necessariamente di sesso diverso, ben potendo essere rappresentata da omosessuali. Tuttavia, le coppie gay hanno anche un’altra e più incisiva forma di tutela: quella costituita dalla realizzazione di un’unione civile che garantisce loro gran parte dei diritti di una coppia sposata. La coppia di conviventi può raggiungere tre diversi stadi di maturazione. C’è la coppia di conviventi pura e semplice, dove i due si limitano a vivere sotto lo stesso tetto. C’è poi quella che formalizza la propria situazione al Comune, registrandosi all’anagrafe come un unico nucleo familiare (i due conviventi dovranno dichiarare all’ufficio anagrafe di costituire una coppia di fatto e di coabitare nella stessa casa). Infine, c’è la coppia di fatto che ha stipulato un contratto di convivenza, regolando così liberamente alcuni aspetti della loro unione e dell’eventuale separazione. I diritti delle coppie di fatto I conviventi di fatto, che hanno formalizzato la loro unione all’anagrafe del Comune, costituendo così un unico nucleo familiare, hanno una serie di diritti che vengono riconosciuti tipicamente alle coppie sposate. Ad esempio, hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari. Diritto agli alimenti Se la convivenza cessa, nessuno dei due partner può chiedere all’altro il mantenimento come invece avviene nelle coppie sposate. Tuttavia, è diritto del convivente chiedere all’ex gli alimenti, una somma cioè appena sufficiente a sopravvivere nel caso questi, per una grave impossibilità (ad esempio, malattia) non sia in grado di procurarsi il necessario. In particolare, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti non durano in eterno ma sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e in proporzione alle capacità economiche dell’ex. Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati, l’obbligo alimentare del convivente è adempiuto solo se non ci sono figli, nipoti, genitori. Il diritto agli alimenti in favore del convivente comporta che una pretesa alimentare del convivente more uxorio è possibile solo per quelle convivenze cessate a partire dal 5 giugno 2016, data a partire dalla quale è stata prevista tale possibilità. Diritto di abitare la casa comune Come noto, se muore uno dei due coniugi, l’altro ha diritto di abitare la casa comune fino alla propria morte. Questo diritto è limitato nel caso di conviventi. In particolare, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Tale diritto viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Se la coppia viveva invece in affitto, nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto. Graduatorie nell’assegnazione di case popolari Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto. In caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 sexies e 609 octies del Codice penale, commessi all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Pedone investito: le dichiarazioni al Pronto soccorso fanno prova?
Qual è il valore probatorio di ciò che la vittima del sinistro ha dichiarato al medico ospedaliero ed è riportato nel certificato? L’assicurazione può contestarlo? Stavi attraversando la strada quando una macchina che non ti ha visto ti ha investito. A causa del violento urto sei caduto a terra, confuso e dolorante. Nel timore di aver riportato lesioni, anche non apparenti, sei stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale più vicino. Qui, il medico ti ha visitato e ha raccolto le tue dichiarazioni sulla dinamica dell’accaduto. Poi, ti ha rilasciato il referto con la diagnosi e la prognosi di guarigione. Forte di questa documentazione, hai chiesto il risarcimento dei danni, ma la compagnia assicuratrice del veicolo investitore si oppone alla tua domanda, perché ritiene che la dinamica di verificazione del sinistro sia incompatibile con quanto hai dichiarato. Così vuoi sapere se, nel caso di pedone investito, le dichiarazioni al Pronto soccorso fanno prova. Prova di un incidente stradale La prova della verificazione di un incidente stradale e delle sue modalità di accadimento può essere ottenuta in diversi modi. A livello pratico, hanno valore soprattutto: – i documenti, come i filmati estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, o le “dashcam” collocate a bordo dei veicoli coinvolti; – i rilievi svolti dalle forze dell’ordine intervenute sul luogo del sinistro e gli eventuali verbali di contravvenzione elevati a carico dei conducenti; – le testimonianze rese da chi ha assistito alla scena; – le perizie e le consulenze tecniche cinematiche svolte da ingegneri o altri esperti di infortunistica stradale per calcolare la posizione, i movimenti e la velocità dei mezzi; – le fatture rilasciate da meccanici e carrozzieri che hanno provveduto alla riparazione dei veicoli incidentati; – i certificati medici, compresi i referti rilasciati dal Pronto soccorso che ha curato le vittime dell’incidente e descrivono gli esami compiuti, le lesioni riscontrate e le altre patologie riportate, con la terapia prescritta e i giorni di guarigione. Tutti questi elementi possono essere utilizzati nella causa civile risarcitoria per stabilire il grado di responsabilità nella verificazione del sinistro e per la quantificazione dei danni a persone e cose. Il valore probatorio del certificato di Pronto soccorso La giurisprudenza riconosce al certificato rilasciato dal Pronto soccorso un elevato valore probatorio. La Corte di Cassazione sottolinea che il medico del Pronto soccorso è un pubblico ufficiale adibito ad una «speciale funzione certificatrice» e il certificato da egli compilato è un «atto pubblico fidefacente». Ciò significa che quanto riportato dal medico nel certificato è ritenuto vero fino a querela di falso, in quanto, a norma dell’art. 2700 del Codice civile, attesta fatti constatati e percepiti direttamente dal pubblico ufficiale che lo ha redatto. Perciò, l’obiettività delle lesioni refertate dai sanitari curanti del Pronto soccorso potrà ben difficilmente essere contestata. Quanto valgono le dichiarazioni del paziente al Pronto soccorso? Un discorso diverso, però, va fatto per le dichiarazioni rese al Pronto soccorso dalla persona investita. Esse non hanno lo stesso valore di prova piena riconosciuto alle attestazioni del medico, anche se hanno una certa rilevanza per il fatto di essere state rilasciate nell’immediatezza dell’incidente o comunque poco dopo, cioè appena il paziente è arrivato in ospedale. Inoltre, la loro veridicità storica – cioè il fatto che sono state rese con quelle parole e in quel momento – è comprovata dal fatto che il medico le ha inserite nel suo certificato. Tuttavia, una descrizione generica dell’accaduto – ad esempio l’espressione, frequentemente utilizzata: «il paziente riferisce incidente stradale» – è del tutto insufficiente a dimostrare la dinamica di verificazione e dunque non può valere a fondare la domanda risarcitoria se non è assistita da altri elementi che la corroborano. Una recente sentenza della Corte d’Appello di Napoli ha disconosciuto le dichiarazioni al Pronto soccorso della vittima di un investimento perché erano risultate incompatibili con la dinamica accertata. In particolare, la donna investita presentava una ferita da taglio al viso che era difficilmente spiegabile con l’investimento descritto, anche se un testimone aveva parlato di cocci di vetro a terra nel punto di caduta. Inoltre i testimoni avevano riferito di uno sbalzo del pedone investito, che era stato proiettato nell’aria per un metro e mezzo e poi era caduto violentemente al suolo, ma queste circostanze non trovavano alcun riscontro nella documentazione medica, che aveva refertato lesioni modeste. I giudici napoletani osservano che «un violento impatto avrebbe dovuto produrre lesioni contusive di un certo rilievo, che non sarebbero sfuggite all’attenzione dei sanitari». Perciò il risarcimento è stato negato.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Incidente stradale con ferito lieve: cosa fare e cosa non fare
Come comportarsi subito dopo il sinistro: le responsabilità penali per il reato di fuga e omissione di soccorso, la richiesta di risarcimento e le perizie. Si tende a sottovalutare l’importanza di una leggera botta al braccio o di un contraccolpo alla cervice della testa. Ma, anche se lievi, le lesioni fisiche patite da chi è coinvolto in un sinistro cambiano radicalmente obblighi e, soprattutto, responsabilità degli altri automobilisti che, da amministrative, diventano penali. Ecco dunque cosa fare e cosa non fare in caso di incidente stradale con ferito lieve. Gli obblighi sono chiaramente indicati nell’articolo 189 del Codice della strada che qui di seguito Fermarsi e fornire i dati della propria assicurazione Dopo un incidente bisogna sempre fermarsi al fine di fornire, all’altro automobilista, indipendentemente dall’ammissione di responsabilità, i dati della propria patente e assicurazione. Tuttavia, se non ci sono feriti, la violazione di tale obbligo implica una semplice sanzione amministrativa da 296 a 1.184 euro. Se però il danno procurato all’altra auto è grave può scattare anche l’obbligo di sottoporre a revisione l’auto e la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi. Posizionare il triangolo rosso Bisogna lasciare le auto dove si trovano, posizionando il relativo triangolo fluorescente in modo da avvisare le auto provenienti nella stessa direzione di marcia del pericolo imminente. In particolare, il segnale va posto ad almeno 50 metri dal veicolo o da eventuali carichi dispersi sulla carreggiata, in modo che esso sia visibile da almeno 100 metri dagli automobilisti che sopraggiungono. Attendere la polizia Anche in presenza di un ferito lieve, i conducenti devono poi attendere l’arrivo della polizia affinché possa redigere il verbale ed effettuare i relativi accertamenti sulle responsabilità. Non è consentito allontanarsi, neanche per pochi minuti, dal luogo del sinistro. E ciò anche se sussiste l’autorizzazione dell’altro conducente, a meno che non sia questo stesso a voler andare via. Chi se ne va dal luogo del sinistro senza attendere l’arrivo degli agenti commette il reato di fuga. La pena è piuttosto severa: si rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni. Si è responsabili penalmente anche quando si minimizza l’accaduto e, ritenendo che l’altro conducente non si è fatto nulla, ci si allontana col consenso di quest’ultimo. L’obbligo di fermarsi, infatti, è necessario non tanto quando c’è un soggetto con necessità di soccorso, ma per il semplice fatto che bisogna attendere le autorità che dovranno redigere il verbale. Compilazione del Cid Indipendentemente dall’arrivo della polizia, le parti possono redigere il Cid, ossia il modulo di constatazione amichevole. Lo si fa solo se c’è accordo sulle responsabilità. La compilazione di tale documento non è obbligatoria ma serve ad accelerare le pratiche del risarcimento, riducendole da 90 a 60 giorni per i danni fisici e da 60 a 45 giorni per i danni al veicolo. Se le parti non hanno il Cid possono sostituirlo con un documento dalle stesse compilato in quello stesso momento, in cui descrivono il sinistro (eventualmente accompagnato da un disegno con l’indicazione della posizione delle auto prima e dopo lo scontro), indicano il luogo e l’ora in cui lo stesso si è verificato, riportano il nome di eventuali testimoni e chiaramente dichiarano le relative responsabilità. Richiesta di intervento dei soccorsi Se l’altro conducente dovesse riportare ferite non lievi, bisogna chiamare i soccorsi o eventualmente trasportarlo in ospedale. La violazione di questo secondo obbligo può comportare una differente responsabilità penale: quella per il reato di omissione di soccorso, punita però solo se il conducente in questione si trova in una condizione di bisogno effettivo. In tal caso, la pena è la reclusione da un anno a tre anni. È inoltre prevista la sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni. Denuncia di sinistro Dopo che la polizia ha redatto il verbale, gli automobilisti possono allontanarsi dal luogo del sinistro. Nei tre giorni successivi, ciascuno di questi deve fare la dichiarazione di sinistro alla propria assicurazione (la polizza però può accordare un termine superiore). Se è stato compilato il Cid, quest’ultimo costituisce “denuncia di sinistro”. Il mancato rispetto del termine non implica in automatico la decadenza dal risarcimento del danno: l’assicurazione può tutt’al più rivalersi contro il proprio cliente che abbia ritardato la comunicazione solo se dimostra che questi ha agito in malafede e che dall’omissione ne è derivato per essa un danno. Con la denuncia di sinistro, l’automobilista presenta anche la richiesta di risarcimento sia per i danni fisici che al mezzo. La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata alla propria assicurazione: questa è tenuta a risarcire il danneggiato e a rivalersi poi contro quella del colpevole. Se l’altro conducente non era assicurato, il danneggiato deve invece rivolgere la richiesta di risarcimento al Fondo di garanzia vittime della strada. Conferimento dell’incarico all’avvocato Il danneggiato può gestire da solo la pratica di infortunistica stradale. Tuttavia, si è soliti incaricare un avvocato il quale viene poi pagato dall’assicurazione stessa. Il legale saprà consigliare al meglio il danneggiato spiegandogli tutti i passaggi che deve seguire per ottenere il giusto risarcimento che gli spetta. Conservazione dei documenti, fatture e certificati medici Una volta presentata la richiesta di risarcimento all’assicurazione bisogna poi documentare i danni subiti. Il che significa conservare tutte le fatture per spese eventualmente anticipate, il referto del pronto soccorso e tutti i successivi certificati medici. Il conducente danneggiato non ha l’obbligo di farsi riparare subito l’auto per poi ottenere il rimborso, ma dovrà comunque farsi rilasciare un dettagliato preventivo da parte dell’officina. Le perizie Nel momento in cui l’assicurazione istruisce la pratica di risarcimento, nomina un liquidatore che valuta le prove offerte dal proprio assicurato. Viene poi nominato un perito che valuta i danni al mezzo e un altro che esegue una perizia medico-legale sul conducente valutando i danni da questi subiti. Prima della perizia, però, sarà bene avere la certezza di essere completamente guariti in modo da non lasciare fuori dal
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Responsabilità caduta supermercato: ultime sentenze
Danno cagionato da cose in custodia; responsabilità oggettiva e caso fortuito; diritto del danneggiato; risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale; presenza di verdura sul pavimento del supermercato; pavimento bagnato e scivoloso. In quali casi sussiste la responsabilità del supermercato? Quando si configura la condotta colposa del personale? In caso di caduta del cliente nel supermercato è sempre escluso il concorso di responsabilità del danneggiato? Per conoscere le risposte a queste e a tante altre domande, leggi le ultime sentenze. Caduta supermercato: riparto dell’onere probatorio L’honus probandi posto a carico dell’attore-danneggiato nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., deve fornire la dimostrazione del fatto costitutivo della responsabilità oggettiva (composto da fatto lesivo, danno ingiusto e rapporto di causalità) cioè provare che il danno derivi da fatto della cosa in custodia o, in altri termini, che la cosa, per le sue caratteristiche, abbia assunto il ruolo di condicio necessaria al prodursi del danno, senza necessità di provare altresì la condotta omissiva del custode, produttrice del danno, mentre il convenuto dovrebbe fornire la prova liberatoria del fortuito, accertando volta a volta che la cosa fosse uno strumento nelle mani del danneggiato, così che il fattore esterno abbia interrotto il legame cosa-custode (nella specie: una cliente era caduta all’interno di un supermercato aveva urtato contro un pan-cale di legno mal posizionato ed era caduta a terra). Tribunale Arezzo, 08/10/2020, n.449 Acini d’uva sul pavimento di un supermercato L’art. 2051 c.c. non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l’evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall’ordinaria diligenza del custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur avendo accertato che la ricorrente era caduta a causa di alcuni acini d’uva presenti sul pavimento di un supermercato, aveva escluso la responsabilità del gestore ritenendo, da un lato, che la condotta della danneggiata, consistita nel non prestare attenzione alla presenza dell’insidia, fosse stata gravemente imprudente, e perciò sufficiente da sola ad integrare il caso fortuito e, dall’altro, che sarebbe stato, invece, impossibile per il personale addetto rimuovere oggetti di dimensioni tanto piccole, sparsi verosimilmente da qualche cliente poco prima dell’infortunio). Cassazione civile sez. VI, 16/05/2017, n.12027 Ostacolo a terra tra i banchi di un supermercato La presenza di un ostacolo a terra (cartone) tra i banchi di un supermercato non costituisce un fattore di rischio anomalo per l’ambiente, nel caso in cui l’oggetto in questione sia chiaramente visibile. Lo stesso rischio è infatti correlato ad attività non impedibili quali il momentaneo abbandono del carrello o della borsa della spesa da parte dei clienti o il deposito di merce fuori scaffale da parte della gestione. In caso di caduta non opera quindi il meccanismo responsabilitario di cui all’art. 2051 c.c. Tribunale Genova, 12/04/2013 Responsabilità del supermercato: quando si configura? Sussiste la responsabilità del supermercato, ai sensi dell’art. 2051 c.c., in relazione alla caduta sul pavimento bagnato del reparto frutta e verdura, nella quale sia incorsa parte attrice, e alle conseguenze invalidanti dalla medesima subite. In tema di danni da cosa in custodia, non assume alcuna rilevanza il comportamento del custode essendo, il fondamento della responsabilità, il rischio gravante sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. Nel caso di specie non risulta dedotto né provato, da parte del convenuto, alcun caso fortuito idoneo a interrompere la serie causale che ha determinato il verificarsi dell’evento lesivo, essendo provato per testimoni e accertato con consulenza tecnica il nesso di causalità tra il pavimento in custodia del convenuto e le lesioni subite da parte attrice. Ne deriva l’affermazione del diritto del danneggiato a veder risarcito il danno patrimoniale e non, dovendosi ricomprendere quest’ultimo quale categoria generale e unitaria, non suddivisibile in sottocategorie, comprensiva del danno all’integrità psicofisica e di tutti i pregiudizi non direttamente incidenti su fonti di reddito del soggetto leso o comunque non connotati da rilevanza economica ma comunque idonei ad alterare capacità, abitudini e aspetti relazionali dello stesso costringendolo a scelte di vita diverse. Tribunale Trento, 01/08/2012, n.726 Caduta sul pavimento bagnato e scivoloso Ai fini dell’affermazione della responsabilità oggettiva per cose in custodia ex art. 2051 c.c. della società gestrice di ipermercato per la caduta di un cliente sul pavimento bagnato e scivoloso prossimo al banco verdure, è sufficiente il nesso di causalità tra la cosa e l’evento lesivo, senza che abbia rilevanza l’eventuale comportamento colposo del danneggiante. E’ da escludersi un concorso di responsabilità del danneggiato, perché poteva ragionevolmente attendersi che – in condizioni di normalità – il pavimento avrebbe dovuto essere asciutto, anche perché il supermercato è un luogo di grande afflusso di clienti. Tribunale Savona, 04/07/2012 Supermercato: caduta causata da una foglia di insalata In caso di caduta occorsa presso le casse di un supermercato a causa di una foglia di insalata, seguita da altra caduta nel tentativo di lasciare il posto, non potendo discernere quale delle due abbia cagionato il danno, ritenuto che la prima costituisca l’antecedente eziologico necessario alla causazione del secondo, avendo avuto quest’ultimo un’efficacia causale tale da costituire ulteriore contributo nel produrre il pregiudizio, entrambe le cadute devono ritenersi concorrenti nella misura del 50% ciascuna nella produzione del danno. Tribunale Trieste, 12/08/2011, n.942 Responsabilità per danni da cose in custodia Ai fini della configurabilità della fattispecie oggettiva di cui all’art. 2051 c.c. (responsabilità per danni da cose in custodia), non è indispensabile che il bene custodito abbia un’intrinseca pericolosità; ne consegue che, ai sensi del citato articolo, tutte le cose possono costituire causa di danno, quale che sia la loro struttura o qualità, siano esse inerti o in movimento. Anche una foglia d’insalata, pur non avendo un’autonoma pericolosità, può essere conseguentemente ritenuta idonea a produrre un danno, ove la sua presenza (nel caso in esame poiché aveva reso scivoloso il pavimento di un supermercato e provocato la caduta del cliente) dia luogo a un evento dannoso. Corte appello Firenze sez. II, 25/05/2010, n.851 Risarcimento del danno morale
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Datore di lavoro può far pedinare dipendente?
Il datore di lavoro può far pedinare i dipendenti dai detective di un’agenzia investigativa per vedere dove vanno e cosa fanno durante le ore di permesso? Molti datori di lavoro sospettano che i propri dipendenti abusino della fiducia loro concessa, specialmente quando sono in malattia oppure usufruiscono di vari tipi di permessi, orari o giornalieri: da quelli concessi ai sensi della legge 104 per assistere un familiare disabile a quelli spettanti ai rappresentanti sindacali. Così alcune aziende fanno pedinare i lavoratori da un investigatore privato per vedere dove vanno e cosa fanno durante le ore di malattia o di permesso. Talvolta, il detective scopre che qualcuno approfitta delle “ore libere” come se fossero una pausa ricreativa, o magari le usa per dedicarsi ad attività che non hanno nulla a che vedere con le finalità per cui erano state messe a disposizione, ed anche retribuite. In questi casi, c’è una violazione del patto di fedeltà che lega il dipendente al datore, e anche un danno economico per quest’ultimo: così la sanzione disciplinare è severa e può arrivare fino al licenziamento in tronco. Ma si può licenziare un lavoratore con le prove dell’investigatore privato? Che valore hanno le sue dichiarazioni, le foto che ha scattato, i documenti che ha raccolto, le informazioni che ha acquisito? Il lavoratore licenziato può contestare tutto ciò? Vediamo. Quando si può far pedinare un lavoratore dall’investigatore privato? I poteri di vigilanza e di controllo del datore di lavoro sull’operato dei propri dipendenti si estendono anche al di fuori dei luoghi di lavoro e degli orari di servizio. La giurisprudenza ammette da anni che è lecito ricorrere ad agenzie investigative private, non solo quando sono state già raccolte evidenti prove di infedeltà compiute dai dipendenti, ma anche quando c’è un semplice sospetto della loro commissione. L’importante è che lo “spionaggio” del datore di lavoro non si traduca mai in una verifica sull’espletamento delle prestazioni lavorative: la legge vieta l’impiego di guardie giurate o di altro personale di vigilanza, come gli investigatori privati, nei luoghi di lavoro, tranne che per la tutela del patrimonio aziendale. All’esterno, invece, tutto cambia: il datore di lavoro può far sorvegliare e pedinare i dipendenti da detective di sua fiducia (ma non quando il lavoratore è in missione, perché tale periodo è considerato come svolgimento degli incarichi affidati e, pertanto, è equiparato alle normali prestazioni lavorative interne). In estrema sintesi, non si può spiare ciò che fanno i dipendenti in azienda, ma fuori sì. Di solito, il pedinamento di un lavoratore dall’investigatore privato viene disposto dal datore di lavoro per controllare se quel dipendente è veramente in malattia oppure se sta utilizzando il permesso per le finalità consentite dalla legge e non per altri scopi che non hanno nulla a che fare con ciò. Cosa può fare l’investigatore privato durante i pedinamenti? L’investigatore privato durante i pedinamenti dei lavoratori di cui lo ha incaricato il datore di lavoro, può scattare foto e registrare video, purché ciò avvenga in luoghi pubblici o aperti al pubblico (come bar, negozi, cinema e ristoranti) e non in luoghi di privata dimora. Può anche utilizzare strumenti di rilevamento della posizione di persone e autoveicoli (come il localizzatore satellitare Gps), raccogliere informazioni sui luoghi frequentati dalla persona pedinata e redigere annotazioni e relazioni di servizio (dette anche report investigativi) per documentare la propria attività nei confronti di chi gli ha commissionato l’incarico. In ogni caso, però, il pedinamento non deve essere mai invasivo della libertà personale e dei luoghi privati o risultare molesto, altrimenti costituirebbe reato, come ha affermato in varie occasioni la Corte di Cassazione. In proposito, leggi “Investigazioni: quando il pedinamento è reato“. Che valore hanno le prove raccolte dall’investigatore privato ai fini del licenziamento? Una volta chiarito che l‘investigatore privato può controllare un dipendente, purché ciò avvenga alle condizioni ed entro i limiti che abbiamo detto, resta da vedere che valore hanno le prove raccolte dal detective o dall’agenzia investigativa ai fini del licenziamento intimato al lavoratore infedele. In concreto, potrà trattarsi di prove documentali (ad esempio, le fotografie scattate e le localizzazioni Gps) e di testimonianze rese nella causa di lavoro, instaurata con l’opposizione del lavoratore al licenziamento. La tematica della prova dell’attività investigativa compiuta da un detective privato incaricato dal datore di lavoro è stata affrontata in una recente ordinanza della Cassazione, che ha ritenuto legittimo il licenziamento adottato nei confronti di alcuni lavoratori portuali i quali, durante le ore di permesso sindacale loro concesse, in quanto rappresentanti della sicurezza aziendale, avevano svolto attività incompatibili con tale incarico. L’investigatore privato aveva reso la sua rituale testimonianza nel processo, confermando, nel contraddittorio con i lavoratori licenziati, tutte le circostanze già elencate nel report investigativo che aveva consegnato alla società datrice di lavoro. La relazione scritta e la deposizione testimoniale hanno documentato per filo e per segno tutti i movimenti compiuti da quei dipendenti mentre fruivano dei permessi. Risultava in modo chiaro che costoro avevano utilizzato quelle ore per fini privati: il detective ha attestato davanti al giudice che andavano al passeggio, al bar, a fare shopping e a sbrigare commissioni. Il tutto si era svolto nell’arco di più di tre mesi consecutivi. I lavoratori licenziati avevano contestato che gli elementi raccolti e descritti dall’investigatore privato non erano «realmente rappresentativi dell’attività espletata dal lavoratore», ma la doglianza non ha convinto i giudici della Suprema Corte: è vero che nel licenziamento disciplinare – detto anche licenziamento per “giusta causa” – la prova del comportamento scorretto del dipendente grava sul datore di lavoro, ma se egli fornisce elementi positivi in tal senso tocca al lavoratore contestare tale ricostruzione e dimostrare che le ore di permesso erano state fruite per le attività accordate dalla legge e non per altri scopi.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Testamento olografo tramite video
Testamento olografo tramite video pubblicato su una piattaforma online: che validità ha? Semmai volessi fare testamento ma, per rendere indelebili le tue volontà ed evitarne la dispersione o l’alterazione, volessi realizzare un file video per poi pubblicarlo su una piattaforma online, che valore avrebbe? Si può fare testamento su YouTube? La questione del testamento tramite tecnologie digitali è al centro di numerosi dibattiti. La legge ha cercato di rimanere al passo con le mutate tecnologie informatiche. Lo ha fatto dando prima valore legale alla firma digitale, strumento che, come noto, garantisce l’identità del sottoscrittore del documento digitale al pari di come potrebbe essere l’autentica notarile. Poi, è intervenuta la Pec, la cosiddetta «posta elettronica certificata» che invece è un’e-mail che, oltre a fornire la data certa dell’invio del documento e del ricevimento da parte del suo destinatario, attesta anche l’esatto contenuto del messaggio. Tuttavia, nessuna delle norme che consentono di adattare le nuove tecnologie ai documenti giuridici ha mai previsto un testamento realizzato tramite computer. Cerchiamo allora di comprendere se si può fare un testamento su YouTube. Si può fare un testamento in casa? La legge prevede la possibilità di realizzare un testamento “casalingo”, senza cioè bisogno del notaio. È il cosiddetto testamento olografo, che non necessità di null’altro se non la scrittura del foglio a mano del suo autore, la chiarezza del contenuto, la data e la firma al termine del documento. Il testamento viene di norma custodito dallo stesso testatore o da un terzo da questi designato (anche un notaio). Sono possibili anche più copie, ma tutte devono essere in realtà degli originali, ossia dei documenti non fotocopiati ma scritti ex novo, datati e firmati, del medesimo contenuto. Che valore ha un testamento al computer? Proprio perché il testamento olografo deve essere fatto in casa, non è possibile redigere lo stesso tramite ricorso a un computer e una stampante, neanche se il foglio dovesse poi essere sottoscritto a mano e la firma autenticata dal notaio. Questo perché la concezione del testamento olografo, secondo l’intenzione del legislatore, è ancora quella di garantire la sua forma documentale, realizzata di pugno dal suo autore. Del resto, è la grafia la massima espressione dell’autenticità dello scritto: essa garantisce la possibilità di risalire inequivocabilmente al suo autore grazie a una perizia calligrafica, impedendo falsificazioni e alterazioni. Ragion per cui un testamento olografo senza l’«olografia», ossia la scrittura di pugno del suo autore, è nullo. Che valore ha un testamento video? Proprio per quanto si è appena detto, la legge non consente di realizzare neanche un testamento tramite video, per quanto non possano esservi incertezze sull’identità dell’autore e il file sia più difficilmente alterabile rispetto alla firma posta a tergo di una stampa fatta tramite computer. Si può fare testamento su YouTube? A migliorare le cose non basta neanche il fatto che il file video venga caricato su una piattaforma online come YouTube con tanto di certificazione, da parte della stessa, della data di creazione e dell’autore del file. Quindi, comunicare le proprie ultime volontà con un video su YouTube visibile a tutti – quindi indicizzato – o anche non “in elenco” (e quindi visibile solo a chi conosce l’url), non consente di ritenere di essere in presenza di un testamento olografo. Sarà quindi rimesso alla spontanea volontà degli eredi la volontà se dare attuazione o meno alla volontà espressa nel video. Ma, poiché la stessa non ha valore, qualora dovessero sorgere contestazioni tra gli eredi, si applicheranno le norme relative alla successione legittima, quella cioè che si applica in assenza di testamento o con testamento nullo o annullato.