Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Si può sospendere un lavoratore assente, senza retribuzione?

Il datore può, in alternativa al licenziamento, congelare il rapporto di lavoro senza pagare lo stipendio al dipendente per costringerlo a dimettersi? Ipotizziamo il caso di un dipendente che non si presenti sul posto di lavoro senza inviare certificato medico o altre giustificazioni. Il datore di lavoro, come noto, potrebbe attivare la sanzione disciplinare che porterebbe, nei casi più gravi, al licenziamento. Ma non è costretto a farlo. Del resto, come noto, il licenziamento pone non solo il rischio di una contestazione da parte del dipendente ma anche l’obbligo di corrispondere il ticket Naspi allo Stato. Di qui la domanda: si può sospendere un lavoratore assente, senza retribuzione? In altri termini, in caso di assenza ingiustificata del dipendente, può il datore di lavoro limitarsi alla contestazione dell’infrazione, senza dare seguito al licenziamento, mantenendo il rapporto di lavoro “congelato” fino a quando il lavoratore non decida se rientrare al lavoro o formalizzare le dimissioni? Sospensione del lavoratore senza retribuzione: quando? Tra le sanzioni disciplinari che il datore di lavoro può adottare nei confronti del dipendente colpevole di illeciti disciplinari – tra cui, appunto, l’assenza ingiustificata – vi sono l’ammonizione verbale (che non implica alcun procedimento di contestazione preventivo), l’ammonizione scritta, la multa (con trattenuta in busta paga fino a massimo 4 ore di retribuzione base), il trasferimento e la sospensione. In ultimo vi è la sanzione più grave, il licenziamento. La sospensione disciplinare dal servizio comporta necessariamente l’interruzione della corresponsione della retribuzione per l’intera sua durata, che non può comunque eccedere i 10 giorni previsti dalla legge, salvo diversa previsione contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro. Differenza tra sospensione dal lavoro e sospensione cautelare La sospensione disciplinare non va confusa con la «sospensione cautelare». La sospensione cautelare non è infatti una sanzione disciplinare ma un provvedimento che viene emesso in via provvisoria e come forma di autotutela da parte del datore di lavoro, nel momento stesso in cui viene contestato l’addebito al lavoratore. Questi viene così “sospeso” in via cautelare dalla sua attività quando l’illecito contestatogli è incompatibile con la sua presenza sul luogo di lavoro. La sospensione cautelare non è un provvedimento disciplinare e non comporta la sospensione della retribuzione, salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla disciplina legale o negoziale del rapporto. In quest’ultimo caso, la durata della sospensione non retribuita dipende dall’esito del procedimento disciplinare:   – se si conclude con una sanzione conservativa, la sospensione della retribuzione non può superare i 10 giorni (e, quindi, i giorni eccedenti devono essere retribuiti), perché non può avere effetti più ampi della sospensione disciplinare;   – se si conclude con il licenziamento, la sospensione può protrarsi senza retribuzione per tutto il tempo necessario alla verifica ed il rapporto deve considerarsi risolto retroattivamente, a far data dal momento della sospensione stessa. Il datore di lavoro può congelare il rapporto di lavoro sospendendo la retribuzione? La sanzione disciplinare che può scattare in caso di assenza ingiustificata deve essere proporzionata alla violazione commessa dal dipendente. E pertanto può spingersi sino al licenziamento solo nei casi più gravi, quando ad esempio la stessa è volontaria, o si protrae per più giorni e il dipendente non risponde ai richiami scritti del datore o quando la sua mansione è particolarmente delicata e necessaria. Ciò non toglie però che il datore possa adottare un provvedimento meno severo come appunto la sospensione. Difatti, in caso di assenza ingiustificata, il datore può limitarsi a non corrispondere la retribuzione, a termini dell’articolo 1460 del Codice civile, secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive (tra i quali è compreso il contratto di lavoro subordinato), ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere alla propria prestazione se l’altro non adempie alla sua o non offre di adempiere contemporaneamente la propria prestazione, salvo che il rifiuto sia contrario alla buona fede. È ciò che tecnicamente si chiama eccezione di inadempimento. La Cassazione, nel riconoscere l’operatività dell’eccezione di inadempimento nell’ambito del rapporto di lavoro, ha escluso che il datore possa reagire alla inadempienza del lavoratore soltanto con sanzioni disciplinari o, al limite, con il licenziamento; ciò che deve essere qui confermato, tenuto conto che il recesso per giustificato motivo o per giusta causa costituisce una facoltà dell’azienda, la quale tuttavia, ove per qualsivoglia motivo non ritenga di ricorrervi, quand’anche ne sussistano i presupposti, non per questo può ritenersi incondizionatamente tenuta a pagare lo stipendio, particolarmente laddove l’inadempimento del lavoratore sia di gravità tale da far venir meno l’equilibrio tra le due prestazioni. In sintesi si può dire che, oltre alle tradizionali sanzioni disciplinari, in presenza di una assenza ingiustificata, il datore di lavoro può congelare il rapporto di lavoro del dipendente ossia, pur senza licenziarlo, non pagargli lo stipendio in attesa che questi decida se dimettersi o ritornare sul posto di lavoro.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Concorso di colpa del danneggiato inciampato per marciapiede rotto

Singolare e non condivisibile sentenza del Giudice di Pace di Rodi G.co (FG) che ha riconosciuto un concorso di colpa del danneggiato ritenendo che chi scende dal marciapiede debba adottare un’attenzione particolare Chi scende dal marciapiede deve adottare un’attenzione particolare, verificando dove pone il piede anche per la presenza dell’erba. Così il Giudice di pace di Rodi G.co riconoscendo un concorso di colpa del danneggiato nella misura del 70%. I fatti Nel centro abitato di un comune garganico, una persona, mentre stava per scendere dal marciapiede, cadeva a terra a causa della presenza di una crepatura, non segnata né visibile, essendo ricoperta di erba, né prevedibile. A causa della caduta l’utente riportava lesioni. Attenzione particolare nello scendere da un marciapiede Attenzione particolare nello scendere da un marciapiede, controllando la presenza di pericoli sotto l’erba, secondo il Giudice di Pace di Rodi G.co. Il Giudice di Pace di Rodi G.co (FG) ha riconosciuto un concorso di colpa del danneggiato, nella misura del 70%, ritenendo che chi scende dal marciapiede debba adottare un’attenzione particolare, verificando dove pone il piede anche per la presenza dell’erba. Secondo il giudice onorario, quindi, una persona che scende da un marciapiede dovrebbe adottare una diligenza superiore rispetto a quella normalmente richiesta, pur in presenza di una situazione di pericolo occulto. Il giudice non togato ha ritenuto che il pedone aveva l’obbligo di verificare dove poneva il piede anche per la presenza dell’erba. In pratica, seguendo il citato ragionamento, l’utente che scende da un marciapiede dovrebbe controllare se sotto l’erba sono presenti crepature. Diligenza superiore a quella del bonus pater familias La non condivisibile e singolare sentenza del Giudice di Pace pugliese impone all’utente della strada l’adozione di una diligenza superiore rispetto a quella media del bonus pater familias, superando il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, che ritiene responsabile la pubblica amministrazione in presenza di una situazione di pericolo occulto, non segnalata, non visibile e non prevedibile. Il giudice non togato, però, non ha spiegato per quale motivo chi scende dal marciapiede, nonostante la presenza di un pericolo occulto, dovrebbe avere “un’attenzione particolare”, verificando addirittura la parte sottostante all’erba. La parola, adesso, passerà al Giudice d’appello.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Installazione di eco-compattatori presso le strutture commerciali

Con l’installazione di eco-compattatori presso le strutture commerciali si introduce un nuovo canale di raccolta vicino al consumatore, garantendo la tracciabilità dei materiali raccolti Packaging, l’accordo triennale Si torna a parlare di packaging perché dal gennaio 2023 sull’etichetta dei cibi dovrà essere indicato il tipo di riciclo dell’involucro. Comieco, Ace e Federdistribuzione siglano un accordo per estendere la raccolta differenziata degli imballaggi poliaccoppiati per liquidi nei punti vendita della grande distribuzione. Come chiarisce un comunicato Comieco che insieme ad ACE Italia (The Alliance for Beverage Cartons and the Environment), Federdistribuzione ha siglato un accordo triennale, per promuovere un nuovo sistema di raccolta differenziata e di avvio al riciclo degli imballaggi compositi a prevalenza carta per liquidi alimentari (utilizzati per contenere il latte, l’acqua, succhi di frutta e bevande non gasate, ma anche altri alimenti), attraverso il posizionamento di eco-compattatori automatizzati presso punti vendita della Distribuzione Moderna. Packaging, obiettivi comunitari In linea con gli obiettivi comunitari di riduzione dei rifiuti avviati a discarica e di circolarità della filiera agroalimentare, l’accordo prevede di potenziare quantitativamente e qualitativamente la raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi in poliaccoppiato per liquidi. Comieco, Federdistribuzione e ACE collaboreranno a far conoscere il progetto presso i consumatori per assicurarsi una partecipazione diffusa sul territorio e mettere in evidenza la valenza ambientale dell’iniziativa. Packaging, il progetto L’accodo stabilisce che, previa intesa con il Comune, Comieco fornisca in comodato d’uso gratuito alle imprese aderenti a Federdistribuzione che parteciperanno al progetto gli appositi eco-compattatori automatizzati, presso cui i consumatori potranno conferire i propri contenitori per liquidi post-consumo. Il Consorzio curerà anche la logistica dei contenitori raccolti verso gli impianti di trattamento, garantendone la piena tracciabilità e il riciclo. L’iniziativa si propone di avvicinare i consumatori alla cultura della raccolta differenziata di questi imballaggi, attraverso una modalità di conferimento semplice e immediata, che si affiancherà ai sistemi locali di raccolta differenziata tradizionali già diffusi sul territorio. Sempre in relazione all’accordo, Federdistribuzione si impegna a promuovere il progetto presso le imprese associate per la messa a disposizione di spazi idonei nelle strutture commerciali in cui installare e collegare gli eco-compattatori forniti da Comieco, collaborando nella gestione operativa secondo modalità concordate con il Consorzio.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Quando si rivaluta l’assegno di mantenimento?

Adeguamento dell’importo degli alimenti all’inflazione: la svalutazione monetaria viene calcolata secondo gli indici Istat ma è necessario che sia indicata nella sentenza di separazione o divorzio.  Non è detto che l’assegno di mantenimento all’ex coniuge duri in eterno, potendo la sua sopravvivenza dipendere da una serie di eventi come, ad esempio, il mutamento delle condizioni economiche di uno dei due coniugi o la stessa morte. Ma poiché in genere si tratta di un’obbligazione destinata a durare nel tempo, è normale chiedersi quando si rivaluta l’assegno di mantenimento. Esiste un metodo di aggiornamento automatico dell’importo all’inflazione secondo gli indici Istat (così come previsto, ad esempio, in tema di locazione) e come fare, in caso contrario, a ottenere un incremento dell’importo quando il costo della vita cresce? Cerchiamo di spiegare come e quando si rivaluta l’assegno di mantenimento. Rivalutazione assegno di mantenimento: quando? Partiamo subito col dire che il problema della rivalutazione degli alimenti al costo della vita riguarda principalmente l’assegno divorzile, quello cioè conseguente al divorzio. Invece l’assegno di mantenimento, quello cioè conseguente alla separazione, è destinato a durare poco tempo, troppo poco per potersi porre la questione di un’eventuale svalutazione. Ricordiamo infatti che le parti possono chiedere il divorzio già dopo soli sei mesi se hanno intrapreso una procedura di separazione consensuale o, al massimo, entro un anno in caso di separazione giudiziale. Resta chiaramente ferma la possibilità, per gli ex coniugi, di rimanere separati per sempre, senza cioè procedere col divorzio: si tratta di una scelta libera che l’ordinamento non può loro imporre. Peraltro, in alcune situazioni, la condizione di separazione conviene a quella del divorzio, mantenendo i diritti ereditari, e quindi anche la pensione di reversibilità, l’uno sull’altro. Sul punto consigliamo di leggere l’articolo Conviene divorziare o restare separati? Come viene rivalutato l’assegno di mantenimento o di divorzio? La legge prevede solo indirettamente la possibilità di una rivalutazione automatica all’inflazione dell’assegno divorzile o di quello di mantenimento. L’articolo 5 comma 7 della legge sul divorzio (la legge n. 898/1970) stabilisce solo il potere del giudice di disporre «l’obbligo, per un coniuge, di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive». Ma la formulazione della norma è tanto ampia da consentire al magistrato di prevedere delle forme di adeguamento automatico al costo della vita. Dunque, il tribunale nella sentenza di divorzio deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. In questo modo, si tiene conto della svalutazione monetaria, per mantenere all’assegno, nel tempo, un valore il più possibile coerente con il costo della vita, senza imporre un criterio fisso per l’adeguamento. Il parametro utilizzato correntemente è l’indice Istat relativo al costo della vita. Se la sentenza non prevede alcun criterio di adeguamento si ritiene applicabile tale indice. Il giudice può prevedere la rivalutazione automatica dell’assegno di mantenimento o dell’assegno divorzile anche se la parte non glielo chiede espressamente e senza obbligo di motivazione, in misura almeno pari agli indici Istat, fatti salvi i casi di palese iniquità in cui il tribunale può escludere la rivalutazione con motivata decisione. Considerato che il reddito si deve valutare in relazione al suo potere d’acquisto nel momento in cui viene percepito, per valutare la sussistenza dei presupposti per la revisione dell’assegno di divorzio è corretto rivalutare il reddito percepito dal coniuge obbligato al momento della sentenza di divorzio per poterlo comparare con quello attuale, tenuto conto altresì che l’assegno è soggetto a rivalutazione. Cosa succede se il tribunale non prevede la rivalutazione dell’assegno di mantenimento? Se il giudice dimentica di indicare, nella sentenza di separazione o divorzio, un criterio di adeguamento degli alimenti al costo della vita è da escludere che il coniuge percettore possa ugualmente pretendere le maggiorazioni. A tal fine, dovrà nuovamente rivolgersi al giudice affinché proceda alla correzione della sentenza. Mantenimento: sono dovuti gli interessi? Secondo la Cassazione, la condanna al pagamento dell’assegno di divorzio fa sorgere in capo all’avente diritto un credito che produce interessi corrispettivi. Ciò ovviamente succede solo nei casi in cui il coniuge tenuto al versamento degli alimenti è in ritardo rispetto alla scadenza stabilita dal giudice nella sentenza di separazione o divorzio.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Si può pignorare l’assegno di mantenimento?

Differenza tra alimenti e mantenimento: limiti entro cui si può pignorare l’assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge.    Con una storica sentenza di due anni fa, la Cassazione ha detto che l’assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge dopo la separazione o il divorzio non ha natura alimentare e, pertanto, può essere compensato con eventuali crediti vantati dallo stesso coniuge obbligato nei confronti dell’ex. La questione ha fatto subito sorgere una domanda: si può pignorare l’assegno di mantenimento? Cerchiamo di fare il punto della situazione per comprendere cosa dice la legge in merito ed, eventualmente, entro che limiti si può pignorare l’assegno di mantenimento. Si possono pignorare gli alimenti? L’articolo 545 del Codice civile stabilisce testualmente che «non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti», e sempre previa l’autorizzazione del giudice. Ma che significa questa frase? Per comprenderla bisogna sapere che gli «alimenti» sono tecnicamente una cosa ben diversa dal «mantenimento» dovuto all’ex coniuge in caso di separazione o divorzio. Cerchiamo di spiegarci meglio. Tutte le volte in cui una persona si trova in condizioni di estremo bisogno economico, tanto che la sua stessa sopravvivenza è a rischio (si pensi a un disabile che non può più lavorare), i suoi familiari più stretti (coniuge, figli, nipoti, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) e, in subordine, eventuali donatari hanno l’obbligo di sostenerlo. Il che significa non già mantenerlo ma dargli lo stretto necessario affinché non abbia a subire un grave pregiudizio fisico. Questo sostentamento, che è rapportato alle possibilità economiche del soggetto obbligato, va appunto sotto il nome di alimenti. L’assegno di mantenimento è dunque cosa assai diversa: si tratta infatti della somma che, in caso di cessazione del matrimonio, il coniuge con il reddito più alto deve versare all’ex se questi non è autosufficiente. Il mantenimento è un importo di norma più elevato degli alimenti perché non mira a garantire solo la sopravvivenza ma anche un tenore di vita decoroso. Ebbene, l’articolo 545 del Codice civile stabilisce che solo gli alimenti, e non già il mantenimento, sono impignorabili. Eccezionalmente, si possono pignorare gli alimenti solo quando il creditore agisce, a sua volta, per un credito derivante da altri alimenti. Si pensi, ad esempio, a una donna che, non potendo lavorare, riceve dal figlio mensilmente gli alimenti. La stessa donna però è debitrice nei confronti del fratello che qualche anno fa le aveva regalato una casa e che ora, anch’egli in condizioni di incapacità economica assoluta, le chiede gli alimenti per sopravvivere. Dunque, il fratello può pignorare alla donna gli alimenti che quest’ultima riceve dal figlio: si tratta infatti di due crediti aventi natura alimentare. Non potrebbe invece pignorarli la finanziaria per il mancato pagamento delle rate, trattandosi di un credito di natura diversa. La misura del pignoramento viene però decisa dal giudice. Si possono compensare gli alimenti? Così come non si possono pignorare, gli alimenti non si possono neanche compensare con altri crediti vantati dal debitore nei confronti del soggetto sostenuto. Lo dice espressamente l’articolo 447 del Codice civile. In pratica, chi versa gli alimenti ma vanta un credito nei confronti del soggetto beneficiario degli alimenti stessi non può decurtare dalla somma da lui dovuta quella invece a lui spettante. Potrebbe farlo solo se si tratta di due crediti di natura alimentare. Si può pignorare il mantenimento del coniuge? Nessuna norma del Codice civile stabilisce se l’assegno di mantenimento è impignorabile come invece viene detto a chiare lettere per gli alimenti. Qualche giudice ha ritenuto di poter applicare, in via analoga, la stessa disciplina degli alimenti anche al mantenimento, sulla base della finalità cui quest’ultimo era diretto: dare un sostegno economico al coniuge meno abbiente e molto spesso disoccupato. Senonché, nel 2020, la Cassazione ha detto il contrario, stabilendo che il mantenimento dovuto all’ex coniuge non ha natura alimentare. Il che significa quindi che non è solo soggetto a compensazione ma anche a pignoramento. Ecco le esatte parole usate dalla Corte: «L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, trovando fondamento nel diritto all’assistenza materiale derivante dal vincolo coniugale e non (come invece il mantenimento dei figli economicamente non indipendenti) nello stato di bisogno, non ha natura alimentare». Questo lascia intendere che le norme relative agli alimenti non si applicano al mantenimento, non almeno a quello dovuto all’ex coniuge. Valgono invece per il mantenimento dovuto ai figli: per questi ultimi infatti la somma corrisposta dal genitore non collocatario ha la funzione di garantire la sopravvivenza e il sostentamento: essa ha quindi natura alimentare. Risultato: l’assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge può essere pignorato; non può esserlo invece quello dovuto ai figli. Da chi può essere pignorato l’assegno di mantenimento? Non avendo natura alimentare, l’assegno di mantenimento può essere pignorato da qualsiasi creditore, non solo quello che vanta crediti alimentari. Così potrebbe pignorarlo, ad esempio, una finanziaria, il condominio, il locatore, ecc. Chiunque insomma può notificare un atto di pignoramento al coniuge che versa il mantenimento ordinandogli di bloccare i pagamenti in attesa che sia il giudice a definire l’ammontare delle quote mensili da trattenere e versare al creditore. Qual è il limite di pignoramento dell’assegno di mantenimento? Anche se in teoria, in assenza di limiti imposti dalla legge, l’assegno di mantenimento potrebbe essere pignorato per intero, nei fatti poi è sempre il giudice dell’esecuzione a stabilire un ammontare massimo oltre il quale non andare: ciò al fine di garantire una vita dignitosa al suo beneficiario. Se infatti è vero che il mantenimento serve per garantire l’autosufficienza a chi non è in grado di procurarsela, e che il nostro ordinamento è sempre improntato a tutelare la dignità umana, anche in caso di debiti, il tribunale può fissare un limite al pignoramento del mantenuto in modo che la residua parte garantisca al beneficiario le esigenze primarie della persona (la spesa per il cibo, il vestiario, le medicine, i trasporti). Dunque, se anche non esiste – come per lo stipendio, che è pignorabile entro massimo un quinto – un tetto oltre il quale il mantenimento non può

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Garanzia assicurativa R. C. Auto ed uso del veicolo assicurato diverso dalla circolazione stradale

Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 788/221, pubblicata il 15.6.2021, ha deciso la controversia insorta tra un assicurato ed il suo assicuratore in merito all’oggetto della garanzia assicurativa r. c. auto. Il fatto all’origine della lite riguardava un “autocarro adibito ad uso speciale di ‘furgone rosticceria’”, il cui proprietario aveva stipulato due distinti contratti assicurativi, diretti l’uno a coprire i rischi inerenti alla propria responsabilità civile per l’esercizio dell’attività commerciale esercitata per mezzo dell’autocarro e l’altra quello relativo alla “r.c. auto” del medesimo, e cioè ai danni causati dalla sua circolazione stradale. Era accaduto che l’autocarro in questione, mentre “era parcheggiato nella piazza” di un centro urbano ed al suo interno si trovavano l’assicurato ed “altre persone intente a vendere al pubblico polli allo spiedo”, aveva “preso fuoco, cagionando un terribile incendio, domato solo dopo diverse ore”, provocando “la morte di tre persone, il ferimento di molte altre e pesanti danni materiali alle auto ed ai beni circostanti”. La sentenza di primo grado del processo penale, “passata in giudicato in ordine all’accertamento dei fatti”, aveva accertato che l’incendio era stato causato “dalla manomissione e dalla modifica dell’impianto GPL di alimentazione del forno” effettuata dall’assicurato stesso. In conseguenza, questi aveva attivato la garanzia inerente alla “polizza per responsabilità civile verso terzi”, ma l’assicuratore aveva esaurito il massimale contrattualmente pattuito senza riuscire a soddisfare tutte le richieste dei vari danneggiati, ragion per cui l’assicurato gli aveva domandato “di indennizzare i residui danni subiti dai terzi in forza della diversa ed ulteriore polizza stipulata per responsabilità civile automobilistica”. A fronte del rifiuto oppostogli dall’assicuratore, che riteneva i danni succitati non coperti da tale specifica garanzia, l’assicurato aveva proposto domanda giudiziale di esecuzione del suddetto contratto assicurativo. Il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo che i danni cagionati dall’incendio succitato fossero estranei all’oggetto dell’assicurazione dei rischi inerenti alla r.c. auto. A tal fine il Giudice reggiano ha anzitutto osservato che il danno era stato causato dallo “svolgimento di attività commerciale di vendita che nulla ha a che vedere con la circolazione oggetto del rischio assicurato”. Infatti, per quanto la giurisprudenza di legittimità abbia precisato che “il concetto di circolazione stradale oggetto del rischio assicurativo può includere anche la posizione di arresto del veicolo (cfr. Cass. n. 3257/2016 e Cass. Sez. Un. n. 8620/2015)”, questa afferma che “l’assicurazione RCA opera solo se il sinistro può essere eziologicamente ricollegabile alla circolazione, mentre non opera laddove il sinistro sia intervenuto per causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, di per sé sufficiente a determinarlo e pertanto idonea ad interrompere il nesso della sua derivazione causale dalla circolazione (cfr. Cass. n. 2092/2012 e Cass. n. 3108/2010)”. Nel caso concreto, l’incendio si era “verificato non già in una fase di stasi propedeutica alla ripresa della circolazione, e cioè in quella situazione di circolazione statica che secondo la giurisprudenza legittima l’operatività della RCA, ma piuttosto in una fase di sosta, in area preclusa al traffico, non funzionale ad una ripartenza e connaturata invece allo svolgimento” della suddetta attività commerciale, quale era in atto quando scoppiò l’incendio stesso. Quindi, il Tribunale ha escluso che il sinistro avvenuto a causa dell’incendio rientrasse nell’oggetto dell’assicurazione r.c. auto. Ma ha aggiunto che la sua causa era stata ravvisata, da una sentenza penale passata in giudicato, nella “radicale manomissione dell’impianto di GPL ad opera dell’assicurato”, osservando che “ciò che in tutta evidenza integra un’ipotesi di caso fortuito, addebitabile peraltro all’assicurato, che interrompe il nesso causale con la circolazione stradale e che dunque esclude l’operatività della polizza RCA alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale di legittimità sopra richiamato”. Rilievo questo che, in realtà, appare ultroneo, poiché, se il sinistro è estraneo all’oggetto della garanzia assicurativa, è irrilevante stabilirne la causa ovvero se questa debba o meno farsi risalire al fortuito. Ma il Giudice emiliano adduce, poi, un ulteriore argomento a sostegno della tesi anzidetta, osservando che questa “risulta poi coerente anche con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE”, rispondendo così all’esigenza di “garantire l’uniforme applicazione in tutto il territorio dell’Unione delle norme poste dalla direttiva UE 2009/103 a tutela delle persone coinvolte nei sinistri stradali”, secondo il principio della prevalenza “del diritto dell’Unione” rispetto a quello interno dei singoli Stati membri in questa specifica materia, come affermato da svariate pronunce: “(sentenza del 4 settembre 2014, Vnuk, C-162/13, punti 41 e 42; sentenza del 28 novembre 2017, C-514/16, Rodrigues De Andrade, punti 28 e 29; sentenza del 20 dicembre 2017, Núñez Torreiro, C-334/16, punto 24; sentenza del 20 giugno 2019, Línea Directa Aseguradora SA, C-100/18, punto 32)”. Rileva, quindi, il Tribunale che “la decisione C-514/16 (in particolare punti 34, 38 e 40) pare decisiva ai fini dell’esclusione dell’operatività dell’assicurazione RCA nel caso per cui è processo, in quanto… chiarisce che “rientra nella nozione di ‘circolazione dei veicoli’, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, qualunque uso di un veicolo in quanto mezzo di trasporto”, ma che “è importante determinare se, nel momento in cui si è verificato l’incidente in cui tale veicolo è stato coinvolto, detto veicolo fosse usato principalmente come mezzo di trasporto, nel qual caso tale uso può rientrare nella nozione di ‘circolazione dei veicoli’, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva, o in quanto macchina da lavoro, nel qual caso l’uso in questione non può rientrare nella suddetta nozione””. Da questa premessa la sentenza in esame trae la conclusione per cui “il sinistro per cui qui si discute si è verificato allorquando il mezzo era utilizzato come ‘macchina da lavoro’ e non già come ‘mezzo di trasporto’”, al che consegue la definitiva conferma della “inoperatività della polizza RCA”. In proposito deve richiamarsi il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8620/2015, secondo il quale “nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’art. 2054 c.c., è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_La responsabilità nei tamponamenti a catena

Sinistro in cui sono coinvolti più veicoli nella stessa corsia di marcia: come funziona la responsabilità, chi paga i danni e come fornire la prova liberatoria? I sinistri stradali sono all’ordine del giorno e, purtroppo, a volte si concludono anche con esiti fatali per le persone che vi rimangono coinvolte. Buona parte di questi incidenti avviene perché non si rispettano le regole della normale prudenza previste dal Codice della strada, come ad esempio quella che impone di mantenere la distanza con il veicolo che precede il proprio. Con questo articolo ci occuperemo in modo specifico della responsabilità nei tamponamenti a catena. Nel dettaglio, analizzeremo le due ipotesi classiche di questo particolare tipo di sinistro: il tamponamento a catena tra veicoli fermi e quelli tra veicoli in movimento. A proposito di quest’ultima tipologia di incidente, si registra un’interessante pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui non si applica la pari responsabilità tra conducenti se l’ultimo veicolo ha una velocità eccessiva. Se l’argomento ti interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme come funziona la responsabilità nei tamponamenti a catena. Tamponamento a catena: cos’è? Per tamponamento a catena si intende un sinistro stradale che coinvolge contemporaneamente più veicoli, tutti aventi medesima direzione e corsia di marcia, nel quale è avvenuto un danneggiamento della parte anteriore di un mezzo contro quella posteriore del veicolo che precede. Tamponamento a catena: chi è responsabile? È diffusa l’idea secondo cui, nel caso di tamponamento a catena, l’ultimo veicolo “paga per tutti”. E, in effetti, ciò è quasi sempre vero: se l’impatto tra veicoli in colonna è causato dalla spinta che l’ultimo arrivato ha dato al veicolo che lo precedeva, collidendo con quest’ultimo, la responsabilità sarà proprio di chi ha innescato la reazione a catena. In effetti, questa responsabilità deriva dall’aver violato un preciso obbligo di legge: quello di conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo della vettura. Pertanto, la responsabilità dei tamponamenti a catena è di colui che tampona per inosservanza delle distanze di sicurezza prescritte che avrebbero consentito un adeguato spazio di frenata e manovra. In realtà, nel caso del tamponamento a catena, occorre distinguere l’attribuzione della responsabilità in base alla dinamica al momento del sinistro, cioè se questo è avvenuto con veicoli in colonna fermi oppure se il tamponamento a catena si è verificato quando i mezzi erano in movimento. Tamponamento a catena tra veicoli fermi: chi paga? Quando il tamponamento a catena riguarda veicoli incolonnati, cioè veicoli fermi (ad esempio perché in coda dinanzi a un semaforo rosso, bloccati nel traffico, ecc.), la responsabilità dell’incidente è attribuita unicamente al conducente dell’ultimo veicolo, così come appena spiegato nel paragrafo precedente. Tutti gli altri conducenti e/o proprietari dei veicoli saranno quindi risarciti dall’assicurazione del veicolo che per prima ha tamponato, innescando la catena di sinistri. Tamponamento a catena tra veicoli in movimento: chi paga? Quando il tamponamento a catena coinvolge veicoli in movimento, cioè veicoli in marcia (quelli che, ad esempio, avvengono in autostrada tra vetture che procedono lentamente), si applica il principio di pari responsabilità previsto dal Codice civile. Secondo la legge, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Alla luce di questo principio devono ritenersi responsabili, in eguale misura, entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), a causa dell’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo che gli precede, cioè che gli sta davanti. Tuttavia, secondo una recente ordinanza della Corte di Cassazione, nel caso di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, non si applica il principio (appena visto) della pari responsabilità se l’ultimo veicolo procede a una velocità eccessiva. In pratica, se la vettura che si scontra per prima ha una velocità talmente elevata da spingere il veicolo colpito fino a farlo impattare a propria volta con un mezzo che si trova più avanti, allora non può parlarsi di incolonnamento di veicoli, con esclusione di ogni concorso di responsabilità. Tamponamento: come si dimostra di non avere colpe? In caso di tamponamenti a catena di veicoli in movimento è possibile fornire adeguata prova liberatoria per evitare ogni forma di responsabilità. Tale prova avrà come oggetto l’aver fatto tutto il possibile, una volta tamponati, per evitare di tamponare il veicolo davanti, rispetto al quale erano comunque rispettate le distanze di sicurezza. Si pensi, ad esempio, al caso in cui si riesca a provare che l’urto con il veicolo anteriore non sia derivato dall’eccessiva vicinanza con lo stesso ma solo ed esclusivamente dall’eccessiva velocità del veicolo proveniente da tergo, come appunto ricordato dalla Cassazione nell’ordinanza citata sopra. Ovviamente, come già ricordato, il primo veicolo della colonna (il quale viene tamponato, ma non tampona nessun altro) non ha mai alcuna responsabilità. Tamponamento a catena: c’è il risarcimento diretto? Il tamponamento a catena, coinvolgendo più veicoli, rientra tra le ipotesi che esulano dall’applicazione del risarcimento diretto, cioè dalla procedura che consente al danneggiato di chiedere l’indennizzo direttamente alla propria compagnia assicurativa, la quale poi si rivale su quella del responsabile. A seconda dei casi, quindi occorrerà rivolgersi o al veicolo direttamente tamponante (in ipotesi di veicoli in movimento) o all’ultimo veicolo, che ha dato origine all’incidente complessivo (in ipotesi di veicoli incolonnati in sosta). Il trasportato su uno dei veicoli coinvolti, tuttavia, dovrà sempre richiedere i danni alla compagnia che assicura il mezzo sul quale si trovava al momento dello scontro.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Infiltrazioni appartamenti: paga il condominio o l’assicurazione?

La compagnia assicuratrice non risarcisce i danni se l’evento non è previsto in polizza o se il condominio ha trascurato la manutenzione di grondaie e pluviali. Le infiltrazioni negli appartamenti sono un problema molto frequente. Molti condomini, per tutelarsi, stipulano una polizza assicurativa contro i danni al fabbricato e alle unità immobiliari che lo compongono. Gli eventi coperti dall’assicurazione sono molteplici, e vanno dall’incendio, che può avvenire nelle abitazioni e nei negozi, allo scoppio di tubature o di impianti di riscaldamento, che causa allagamenti e rotture; di solito è prevista anche l’eventualità del crollo dell’intero edificio. A volte, però, dopo che il danno si è verificato, la compagnia assicuratrice si “chiama fuori” e rifiuta il risarcimento, sostenendo che l’evento accaduto non è contemplato tra i rischi previsti nella polizza stipulata dal condominio. E allora è bene porsi in anticipo la domanda: in caso di infiltrazioni negli appartamenti, paga il condominio o l’assicurazione? La risposta a questa domanda non dipende solo dalle condizioni contrattuali contenute nella polizza assicurativa stipulata, ma anche dalla condotta tenuta dal condominio nella manutenzione dell’edificio. Questo può sembrare strano, perché comunemente si ritiene che, se un palazzo è assicurato contro i danni derivanti da infiltrazioni negli appartamenti, il condominio debba comunque essere “coperto” dall’assicurazione. In realtà occorre verificare, caso per caso, se il condominio ha adempiuto correttamente ai propri obblighi di custodia delle parti comuni: se non lo ha fatto, ad esempio perché ha trascurato la pulizia delle gronde e dei canali di scolo, dovrà risarcire tutti i danni ai proprietari delle unità abitative colpite dalle infiltrazioni, senza ricevere alcuna manleva della compagnia assicuratrice. L’assicurazione del condominio contro le infiltrazioni L’assicurazione condominiale per la responsabilità civile dei danni arrecati ai proprietari delle unità immobiliari o a terzi non è obbligatoria per legge; rimane sempre facoltativa, ma è opportuno stipularla se si desidera ottenere una maggior sicurezza patrimoniale. In assenza di assicurazione, infatti, il risarcimento spettante ai danneggiati viene a posto a carico di tutti i condomini, in base alle rispettive quote di proprietà espresse nelle tabelle millesimali. Il contratto di assicurazione viene stipulato, a nome del condominio, dall’amministratore, su autorizzazione dell’assemblea, che deve deliberare con una maggioranza della metà più uno degli intervenuti e di almeno 500 millesimi. Il contenuto della polizza assicurativa del condominio viene stabilito dalle parti: si può decidere per una copertura globale, o soltanto parziale, dei danni e individuare alcune specifiche tipologie di eventi, inserendo anche le infiltrazioni di acqua o di umidità negli appartamenti e negli altri locali di proprietà esclusiva (negozi, garage, box, ecc.). Nella pratica, la formula più utilizzata è l’assicurazione «globale fabbricati», che copre tutto l’edificio per i vari tipi di danni che possono verificarsi e possono colpire sia i condomini che abitano nel palazzo, sia i terzi (come i passanti per le cadute di calcinacci o i lavoratori che eseguono ristrutturazioni e riparazioni). Così come per l’assicurazione Rc auto, anche per l’assicurazione condominiale si possono prevedere delle garanzie aggiuntive per varie eventualità (guasti, assistenza tecnica, tutela legale, ecc.). Infiltrazioni negli appartamenti: la responsabilità del condominio Il condominio è responsabile, ai sensi dell’art. 2051 del Codice civile, per tutte le «cose in custodia»: si tratta delle parti di proprietà comune, e, al fine di prevenire le infiltrazioni negli appartamenti, vengono in rilievo soprattutto i tetti ed i lastrici solari di copertura dell’edificio, le grondaie ed i pluviali, le facciate esterne, gli impianti idrici e di riscaldamento centralizzato, fino al punto di diramazione nei singoli appartamenti. Si tratta di una responsabilità presunta, che può essere esclusa solo se si dimostra che vi è stato un «caso fortuito», cioè un evento anomalo, imprevedibile ed eccezionale, come un terremoto o una frana, che ha causato la rottura di tubi o guaine di protezione in modo da provocare la penetrazione di acqua o di umidità nei locali di proprietà esclusiva. L’obbligo di custodia delle parti comuni dell’edificio comporta, per il condominio, il dovere di provvedere con regolarità alla loro manutenzione e pulizia periodica, per conservarle in buono stato d’uso e di funzionamento, evitando che possano diventare fonte di pericolo per i proprietari delle unità abitative o commerciali situate nell’edificio, compresi i box auto. Quando l’assicurazione condominiale non copre i danni da infiltrazioni Una regola fondamentale è che l’assicurazione copre soltanto gli eventi accidentali (naturali o umani) e perciò involontari, ma non quelli dovuti a dolo o colpa dell’assicurato: nel nostro caso, il condominio. Una sentenza del tribunale di Napoli Nord si è occupata del caso di infiltrazioni d’acqua che avevano colpito alcuni appartamenti di un condominio assicurato. La società assicuratrice si era opposta alla domanda risarcitoria, sostenendo che il danno si era verificato per l’incuria del condominio che aveva trascurato la manutenzione delle parti comuni e, in particolare, aveva omesso di effettuare la pulizia periodica delle grondaie. La consulenza tecnica d’ufficio (Ctu) espletata in corso di causa ha accertato che, effettivamente, le cause delle infiltrazioni riscontrate negli appartamenti erano riconducibili a:   – mancanza della «scossalina» lungo la tubazione di gronda (è una lastra, o scanalatura, che serve ad evitare il contatto delle acque piovane con il tetto e i muri esterni del fabbricato);   – mancata pulizia dei canali di gronda e dei pluviali, che non erano neppure costruiti e installati a regola d’arte;   – tubazioni dei camini non sigillate. Constatato ciò, i giudici napoletani hanno attribuito al condominio la totale responsabilità per i danni cagionati dalle infiltrazioni, sottolineando che grava proprio sul condominio, anche se assicurato, il dovere di manutenzione e vigilanza su tali componenti statiche di scolo delle acque meteoriche. Invece la responsabilità dell’assicurazione è stata esclusa in quanto la polizza stipulata copriva «i soli danni derivanti da eventi accidentali» e non anche quelli provocati da trascuratezza nella manutenzione delle cose in custodia.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_I soldi della polizza vita sono pignorabili?

Il divieto di pignoramento delle somme dovute dall’assicurazione non vale per qualsiasi polizza. Il caso delle polizze united linked e di quelle con scopo investimento. Nel tentativo di sottrarre i propri beni ai creditori, ci si chiede spesso se le polizze vita possano essere un valido sistema per fare un investimento e, nello stesso tempo, evitare possibili aggressioni delle somme in esse riversate. In altri termini, i soldi della polizza vita sono pignorabili? Come si vedrà a breve, la giurisprudenza, riconoscendo il generale principio di impignorabilità delle polizze vita, ha poi operato alcune distinzioni come nel caso delle polizze united linked. Ma procediamo con ordine. I soldi investiti in una polizza vita sono pignorabili? A norma dell’articolo 1923 del Codice civile, non possono essere sottoposte a pignoramento (il Codice parla di «azione esecutiva», ma il concetto è lo stesso) le somme dovute dall’assicurazione al contraente o al beneficiario. Interpretando tale norma, la Corte di Cassazione ha affermato che le polizze vita, per poter essere considerate non pignorabili, devono avere finalità previdenziali. Al contrario, possono essere pignorate le polizze che hanno carattere speculativo (di tanto parleremo meglio qui di seguito). Proprio così si evita che il debitore possa utilizzare la polizza solo allo scopo di sottrarre i propri soldi alle azioni esecutive dei creditori. Il divieto di pignorabilità e sequestrabilità delle somme dovute dall’assicuratore in forza di un contratto di assicurazione sulla vita si riferisce non soltanto alla somma assicurata (ossia ai singoli premi versati dal contraente all’assicurazione) ma anche a quella proveniente dal riscatto della polizza stessa. Il divieto di pignoramento delle polizze vita opera, naturalmente, fino a che le somme suddette si trovano presso l’assicuratore e non sono state ancora pagate: la norma si riferisce, infatti alle «somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario». Dopo il loro pagamento, gli importi incassati dagli aventi diritto si confondono con il loro patrimonio e ne seguono le sorti nei confronti di una eventuale azione esecutiva o cautelare. Questo significa che, una volta che l’assicurazione ha versato il risarcimento della polizza al relativo beneficiario e questi abbia ricevuto l’importo sul proprio conto corrente, il creditore può pignorare la giacenza sul conto indipendentemente dal fatto che si tratti di somme derivanti da polizze vita. Quando i soldi di una polizza vita sono pignorabili? Secondo l’orientamento più recente della giurisprudenza, se la polizza vita non ha natura previdenziale ma scopo speculativo, essa può essere soggetta a pignoramento e a sequestro sia preventivo che conservativo sul presupposto che essa costituisca un investimento finanziario, non meritevole delle garanzie riservate dalla legge alle polizze vita tradizionali. Pertanto, non si può applicare l’art. 1923 del Codice civile sul divieto di azione esecutiva o cautelare. Ad esempio, elementi che inducono a ritenere il carattere non previdenziale della polizza possono essere:   – la possibilità di richiedere in qualsiasi momento il riscatto;   – la corresponsione del premio in unica soluzione, anziché con versamenti frazionati nel tempo;   – la durata fissa del contratto;   – la redditività determinata esclusivamente dal rendimento finanziario del valore di riferimento. Polizze United linked: sono pignorabili? Secondo la giurisprudenza, in materia di polizze “united linked” va esclusa la pignorabilità di capitali e rendite di quei contratti in cui sia presente una “non irrilevante” componente assicurativa. Spetta al giudice stabilire caso per caso. Secondo il tribunale di Brescia, i crediti derivanti da polizze assicurative miste quali le cosiddette polizze unit linked non sono assoggettabili ad azioni esecutive, nella fase di accumulo del montante. In un contratto di assicurazione sulla vita cosiddetto multiramo, caratterizzato dalla combinazione di tre prodotti, il prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit-linked, caratterizzato dal fatto che il rendimento dipende dall’andamento dell’investimento sottostante in quote OICR o fondi interni, rientra a pieno titolo nella nozione di contratto assicurativo sulla vita, anche alla luce delle norme europee (Reg. n. 1286/2014 e Direttiva 2016/97) e, pertanto, non può essere sottoposto ad esecuzione (nel caso di specie, il tribunale ha accolto l’opposizione alla procedura esecutiva presso terzi, relativamente al pignoramento di crediti derivanti dalla sottoscrizione di polizze unit-linked). In tema di impignorabilità e insequestrabilità delle polizze “vita”, il tribunale di Parma ha dichiarato che le polizze “index linked” sono assoggettabili a pignoramento in quanto la causa giuridica di tali polizze non è assicurativa, di garanzia, ma trattasi, in maniera prevalente, di prodotti finanziari a tutti gli effetti che possono essere riscattati in qualsiasi momento e nulla garantiscono per l’assicurato, nemmeno il recupero del valore investito, contrariamente a quanto si verifica per le polizze vita tradizionali. Postaprevidenza valore è pignorabile? Esiste poi “Postaprevidenza valore“, un fondo pensione istituito da Poste Vita Spa come piano individuale pensionistico di tipo assicurativo, iscritto al numero 5003 dell’albo dei fondi pensione, tenuto dalla Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione). In questo caso,trova applicazione l’articolo 11, comma 10, del Dlgs 252/2005, secondo il quale sono intangibili le posizioni individuali nella fase di accumulo, mentre le prestazioni pensionistiche in capitale, o in rendita, nonché le anticipazioni per spese sanitarie, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico dei regimi di previdenza obbligatoria, vale a dire, come ha precisato la Covip con risposta del settembre 2010, «nell’ammontare massimo di un quinto della prestazione, valutato al netto delle ritenute fiscali». Restano invece cedibili, sequestrabili e pignorabili senza vincoli i riscatti e le altre tipologie di anticipazioni. Come fare a capire se una polizza vita è pignorabile? Per stabilire se una polizza vita è pignorabile bisogna rifarsi alla funzione di questa. La questione è stata chiarita dal tribunale di Milano in modo molto pratico: la legge vieta il pignoramento delle somme dovute dall’assicuratore in forza di assicurazione sulla vita. Tali polizze, infatti, sono funzionali al conseguimento dello scopo di previdenza e tale finalità può dirsi raggiunta solo nel caso in cui il contratto abbia raggiunto il suo scopo tipico, ossia la reintegrazione del danno provocato dall’evento morte e/o sopravvivenza attraverso la prestazione dell’assicuratore preventivamente stimata, idonea a soddisfare l’interesse leso da tale evento, e non anche

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Svolta delle Sezioni Unite: la r.c. auto copre anche i sinistri che avvengono nelle aree private

Sino ad oggi la giurisprudenza era stata “univoca nell’affermare che la vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile quando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove sia consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone aventi accesso giuridicamente lecito all’area, requisito da «intendersi sussistente pur se quelle siano appartenenti a una o più categorie specifiche e anche se l’accesso in parola avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni»”. Principio questo che era stato ribadito dalle stesse Sezioni Unite (n. 8620/2015) e dalle più recenti pronunce di legittimità (n. 10717/2018). La Terza Sezione delle Sezioni Unite aveva, tuttavia, di recente, “posto la questione se l’art. 122 Cod. ass. possa e debba interpretarsi conformemente alla giurisprudenza eurounitaria, nel senso che la circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico debba intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale” e, quindi, anche su (tutte) le aree private. Con la sentenza n. 21983/2021, le Sezioni Unite, innovando il suddetto orientamento, hanno dato risposta positiva a tale quesito. Le SS.UU. hanno anzitutto confermato che “la disciplina posta all’art. 2054 c.c. e quella in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c.a. risultano imprescindibilmente connesse”, dando atto di aver già indicato, in alcuni precedenti, “nell’utilizzazione del veicolo conforme alla funzione abituale dello stesso il criterio decisivo ai fini della determinazione dell’ambito della copertura assicurativa obbligatoria per la r.c.a., pur senza ex professo esaminare il concetto di circolazione in termini di riferimento spaziale previsto per l’assicurazione obbligatoria”. Decisiva sarebbe, quindi, per stabilire i limiti di operatività della garanzia r.c. auto, “l’utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del «numero indeterminato di persone», il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro”. Tale “interpretazione estensiva nei suindicati termini della nozione di «circolazione» su «aree … equiparate» alle «strade di uso pubblico» di cui all’art. 122 Cod. ass., oltre che costituzionalmente orientata” sarebbe inoltre “conforme al diritto dell’U.E…. come interpretato dalla Corte di Giustizia ( v. Corte Giust., 4/9/2014, C- 162/13… in relazione a sinistro cagionato da trattore munito di rimorchio nel cortile di una casa colonica; Corte Giust., grande sezione, 28/11/2017, C-514/16… in relazione a sinistro cagionato da trattore fermo su pista sterrata ma con il motore acceso per azionare una pompa per lo spargimento di erbicida che provocò uno smottamento schiacciando una lavoratrice dell’azienda agricola”. E pertanto questa costituirebbe un’“interpretazione adeguatrice della norma di diritto interno a quella di diritto europeo, al fine di conseguire il risultato da quest’ultima perseguito, in adempimento dell’obbligo posto all’art. 189, comma 3, Trattato CEE, e quindi all’art. 249, comma 3, Trattato UE”. In concreo, le SS.UU. hanno accolto il ricorso proposto dai congiunti di un giovane che era stato investito dal nonno in un’area cortilizia recintata. La soluzione così adottata suscita più di qualche perplessità. Infatti, il criterio dell’utilizzazione del veicolo assicurato in conformità alla sua funzione abituale riveste un’intrinseca natura funzionale che risulta priva di significato ai fini di individuare i limiti di natura territoriale entro i quali opera la garanzia assicurativa prevista dalla r.c. auto obbligatoria. In proposito il contenuto dell’art. 122 Cod. ass. è molto chiaro quando fa riferimento alle “strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”, fisando tali limiti con riferimento alla destinazione delle aree equiparate alle strade pubbliche, e non all’uso dei veicoli che vi si trovino, che è cosa completamente diversa.