Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Si può pagare l’assegno di mantenimento in un’unica soluzione

Una tantum dopo la separazione: come funziona e che valore ha. Nel momento in cui una coppia divorzia, si può pagare l’assegno di mantenimento in un’unica soluzione. Tale previsione, che può essere disposta solo se c’è l’accordo di entrambi i coniugi, viene detta una tantum. In questo modo, il coniuge obbligato si libera dall’obbligo di versare mensilmente gli alimenti. Non è una sorta di “risarcimento”, come qualcuno lo vorrebbe vedere, né di buonuscita come ironicamente si dice: è solo il modo per tacitare ogni pretesa economica dell’ex attraverso la corresponsione di un’unica (e più elevata) somma, determinata à forfait e in anticipo o, eventualmente, tramite beni mobili o immobili (ad esempio, l’intestazione di una casa). A quanto ammonta l’assegno una tantum? È conveniente un accordo di questo tipo? Se si concorda di pagare l’assegno di mantenimento in un’unica soluzione sarebbe poi possibile una successiva richiesta di integrazione o modifica degli accordi di divorzio presentata dall’ex? Sul punto, sarà bene fare alcune precisazioni. Differenza tra mantenimento, assegno divorzile ed alimenti Anche se, nella terminologia comune, si parla spesso di «alimenti» o di «mantenimento» indistintamente, se si vuole utilizzare una terminologia più corretta è bene conoscere la distinzione tra tali concetti. Lo faremo qui di seguito. Le somme che il coniuge deve versare all’ex all’indomani della separazione vanno sotto il nome di assegno di mantenimento. Il mantenimento permane fino al divorzio. Quando poi la coppia divorzia, l’assegno di mantenimento viene sostituito dal cosiddetto assegno di divorzio (o «assegno divorzile»). Tuttavia, i criteri di riconoscimento e calcolo di quest’ultimo sono pressoché gli stessi dell’assegno di mantenimento, così come identico è il funzionamento. Si tratta quindi, più che altro, di una differenza terminologica. Gli alimenti sono cosa completamente differente. Si parla di «alimenti» con riferimento alle somme che i familiari più stretti devono versare a chi si trova in condizioni economiche talmente disagiate da mettere a repentaglio la sua stessa integrità fisica. L’ipotesi tipica è quella del disabile che non riesca a lavorare. Obbligati a versare gli alimenti sono innanzitutto il coniuge e i figli del bisognoso. Poi, via via, vengono individuati i parenti di grado più lontano (nipoti, genitori, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle). Gli alimenti poi si differenziano dal mantenimento per l’ammontare: essi infatti sono rivolti a garantire solo la sopravvivenza e quindi rappresentano una somma minima. Come funziona l’assegno di mantenimento? Nel momento in cui una coppia si separa o divorzia, il coniuge più benestante deve provvedere al mantenimento dell’ex nei limiti delle proprie capacità economiche e comunque entro il limite massimo necessario a garantire a quest’ultimo la sola autosufficienza economica, indipendentemente dal tenore di vita che questi era solito godere durante il matrimonio. Quindi, a prescindere dal reddito di cui è titolare il coniuge obbligato a versare l’assegno, l’ammontare dello stesso deve essere rivolto soltanto a consentire l’indipendenza sul piano economico, ossia un tenore di vita dignitoso, non necessariamente agiato. Chi chiede l’assegno di mantenimento o l’assegno di divorzio deve dimostrare di trovarsi in condizioni di difficoltà economica non per propria colpa. Il che è incompatibile con la condizione di una persona giovane, ancora capace di lavorare, soprattutto se con un titolo professionale o comunque una formazione e specializzazione che gli consentono di immettersi nel mercato del lavoro. Di solito, l’assegno di mantenimento viene riconosciuto a chi non può più lavorare per sopraggiunti limiti di età (ad esempio, 45-50 anni), perché disabile, perché privo di istruzione e sempre che dia prova di aver fatto di tutto per cercare un’occupazione. E, non in ultimo, l’assegno spetta alla donna che ha rinunciato alla carriera pur di badare alla casa e alla famiglia, consentendo così al marito di concentrarsi sul proprio lavoro incrementando la propria ricchezza. Chi decide l’assegno di mantenimento? A decidere l’ammontare dell’assegno di mantenimento o di divorzio è l’accordo tra i coniugi o, in mancanza, il giudice su ricorso del richiedente. Nel primo caso, si procede a una separazione o divorzio consensuale; nel secondo, invece, si dà luogo a una procedura di tipo “giudiziale”, in una normale causa nel corso della quale ciascuna delle parti dovrà dimostrare le proprie condizioni economiche e necessità, i costi che deve sostenere, l’indisponibilità di altri redditi, ecc. Come funziona il mantenimento in un’unica soluzione Tanto l’assegno di mantenimento quanto quello divorzile possono essere versati, su accordo di entrambe le parti, in un’unica soluzione, ossia tramite il cosiddetto assegno una tantum. Questo però si atteggia in modo diverso a seconda che venga privato all’atto della separazione o del divorzio. Distinguiamo le due ipotesi. Cos’è il mantenimento in un’unica soluzione? I diritti del coniuge più debole economicamente possono essere liquidati, per espressa previsione di legge, non solo attraverso il pagamento di un assegno periodico, ma anche attraverso la corresponsione di una somma in un’unica soluzione o, eventualmente, tramite la cessione di cespiti mobiliari o immobiliari (ad esempio, l’intestazione di una casa). È ciò che si chiama una tantum. In buona sostanza, se c’è l’accordo tra le parti, il coniuge beneficiario del mantenimento può accontentarsi di un unico versamento: immediato o dilazionato in due o più tranche. Tale pagamento non consentirà di chiedere poi il mantenimento mensile, salvo quanto diremo a breve. È chiaro quindi che la corresponsione dell’assegno una tantum presuppone una procedura di tipo consensuale, non potendo mai intervenire in una separazione o divorzio giudiziale, neanche su richiesta della parte al giudice. Il giudice infatti, in presenza di una causa, può solo fissare l’assegno mensile. A quanto ammonta l’assegno una tantum? La legge non dice a quanto debba ammontare l’assegno una tantum: tutto è rimesso alla libera trattativa tra le parti. Ciò non toglie che il giudice, chiamato ad omologare l’accordo di separazione o divorzio, possa valutare la congruità della somma ed eventualmente (anche se poco probabile) modificarla. Assegno una tantum con la separazione A differenza di quanto accade per l’assegno divorzile, nella separazione dei coniugi non è prevista la corresponsione dell’assegno di mantenimento in un’unica soluzione. Tuttavia, la giurisprudenza ritiene ammissibile l’assegno di mantenimento una tantum in base ad

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Il Coniuge Tradito Ha Diritto al Risarcimento Danni?

Si può ottenere un risarcimento danni in caso di infedeltà coniugale?   Una sentenza della Corte di Cassazione stabilisce che il coniuge tradito pubblicamente dal proprio partner (moglie o marito), può richiedere il risarcimento del danno subito nel caso in cui nella causa di separazione non sia stato pronunciato l’addebito della separazione. La sentenza n. 18853 del 15 settembre 2011 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione Sezione I Civile ha sancito il principio di risarcibilità dei danni che derivano dall’infedeltà coniugale. L’infedeltà coniugale o tradimento del coniuge rappresenta in Italia una delle cause più frequenti di crisi coniugali e di richiesta di separazione. La sentenza ha confermato un orientamento giurisprudenziale che era già osservato negli ultimi anni, affermando che il coniuge tradito ha diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’infedeltà coniugale anche nel caso in cui all’altro coniuge non sia stata addebitata la separazione. Nelle cause di separazione coniugale, infatti, il Giudice è tenuto a verificare, caso per caso se il tradimento o infedeltà coniugale sia la causa che ha originato la crisi coniugale o se invece non sia solo la conseguenza di una crisi matrimoniale già in atto. Con la sentenza n. 18853 del 15/09/2011 la Suprema Corte afferma che i doveri coniugali derivanti dal matrimonio non sono solo morali, ma hanno natura giuridica e che la loro violazione quando è palese può dar luogo ad un illecito civile e comportare quindi anche il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 del Codice Civile. La sentenza in esame non ha solo sancito quanto precedentemente affermato anche con la sentenza del 10 Maggio 2005 n.9801, ma vi ha aggiunto un quid novi, un qualcosa di nuovo: – La violazione dei doveri coniugali può determinare una sanzione a natura risarcitoria indipendentemente dall’eventuale richiesta di addebito in sede di separazione dei coniugi. – La mancanza di addebito, anche nel caso di separazione consensuale, non è preclusiva di separata azione civile per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri discendenti dall’art. 143 del Codice Civile (“Infedeltà coniugale”) e riguardanti diritti costituzionalmente garantiti. – Qualora ne sussistano i presupposti, l’azione per far valere l’illecito civile deve ritenersi del tutto autonoma rispetto agli strumenti previsti dal diritto di famiglia.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Quando il testamento non è valido per incapacità

L’incapacità di intendere e volere è causa di nullità del testamento solo se si esclude totalmente la coscienza del testatore di comprendere il significato dei propri atti. Di solito, si fa testamento quando si è molto anziani o malati, situazioni queste che implicano già di per sé una ridotta lucidità. Ma ciò non basta per far dichiarare nullo il testamento se il soggetto non è già stato interdetto dal tribunale. Ad esempio, una demenza senile, i primi sintomi del Parkinson, la diagnosi precoce di un tumore non sono sufficienti per poter chiedere al giudice, in un momento successivo, l’annullamento del testamento. Ed allora, ci si chiederà: quando il testamento non è valido per incapacità? La risposta viene offerta da numerose sentenze che hanno affrontato il tema. Ecco alcuni importanti chiarimenti pratici. Chi non può fare testamento? Non possono fare testamento gli incapaci. Tali sono: – i minorenni; – gli interdetti per infermità di mente; – coloro che, sebbene non interdetti, sono, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fanno testamento. In tali casi, il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. Incapacità del testatore: quando il testamento è nullo? In presenza di un soggetto interdetto, ossia già dichiarato incapace dal giudice, non si pongono dubbi: il testamento è già, a monte, invalido. I problemi sorgono per coloro che, pur non essendo stati privati della capacità d’intendere e volere da un provvedimento giudiziario, si siano però trovati, al momento della redazione del testamento, in una situazione di assenza o di ridotta capacità per una infermità momentanea (si pensi a un soggetto sotto psicofarmaci o ubriaco) o definitiva (si pensi alla presenza di una grave forma di demenza senile). Ebbene, secondo i giudici, l’esistenza di una semplice alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius non basta a rendere invalido il testamento. Serve piuttosto la prova di una infermità (transitoria o permanente) che abbia determinato, nel testatore, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, una privazione assoluta della coscienza dei propri atti (ossia della capacità di comprenderne il significato) o della capacità di autodeterminarsi (ossia della capacità di scelta). Come dimostrare che il testatore era incapace? Spetta al giudice, attraverso una perizia eseguita ex post sulla base delle cartelle cliniche e delle testimonianze, accertare se il testatore versasse effettivamente in condizioni intellettive tali da dover far escludere la permanenza di qualsiasi facoltà di discernimento o della possibilità di potersi determinare liberamente e autonomamente nelle proprie scelte. In tale prospettiva, come detto sopra, non ogni anomalia o alterazione delle facoltà intellettuali implica incapacità di testare, ma occorre, a tale effetto, che l’anomalia incida totalmente sulla coscienza dei propri atti ovvero di quell’attitudine ad autodeterminarsi. E tale condizione non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma richiede che, a causa dell’infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi. A chi spetta dimostrare l’incapacità del testatore? Poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l’eccezione, spetta a chi impugna il testamento provare l’incapacità del de cuius, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo. Il giudice può trarre la prova dell’incapacità del testatore dalle sue condizioni mentali in epoca anteriore o posteriore al testamento, sulla base di una presunzione, potendo l’incapacità essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova. Dunque, quanto alla ripartizione dell’onere della prova, chi deduce l’invalidità del testamento deve dimostrare che il testamento venne redatto in una condizione di permanente e stabile demenza poiché, in questo caso, l’incapacità di testare si presume e spetta a chi intenda avvalersene dimostrare che lo stesso fu redatto in un momento di lucido intervallo. Qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell’incapacità deve essere data da chi impugna il testamento. Testamento pubblico e incapacità d’intendere e volere Non si deve cadere nell’errore di ritenere impugnabile per incapacità d’intendere e volere solo il testamento olografo, ossia quello fatto direttamente dal testatore, senza l’assistenza del pubblico ufficiale. Anche il testamento pubblico, ossia quello alla presenza del notaio, può essere annullato per vizio di mente. E ciò perché lo stato di sanità mentale del testatore, seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore medesimo, può essere contestato da chi ne abbia interesse con qualsiasi mezzo di prova. L’atto pubblico fa piena prova solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Il notaio non è un medico in grado di accertare le condizioni mentali del proprio cliente; quindi, in assenza di evidenti sintomi di incapacità, deve procedere alla redazione del testamento che potrebbe però poi essere impugnato per difetto di capacità. Attenzione: per chiedere l’annullamento del testamento notarile per incapacità d’intendere e volere non c’è bisogno di procedere con la cosiddetta querela di falso, la procedura cioè rivolta a togliere la validità agli atti pubblici. E ciò proprio perché il notaio non è chiamato ad accertare la capacità del testatore.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Rinuncia all’eredità: si può revocare

Come si fa la revoca della rinuncia all’eredità, quali le condizioni e i termini, e quando è conveniente farla. Come noto, chi accetta l’eredità non può poi revocare tale scelta. Non può cioè tornare sui suoi passi neanche se dovesse accorgersi, a un più approfondito esame, dell’esistenza di debiti del de cuius di cui non aveva conoscenza. Al contrario, la rinuncia all’eredità si può revocare. Detto in parole povere, chi ha rifiutato la qualità di erede può cambiare idea e acquisire la quota del patrimonio del defunto che gli sarebbe spettata. Tuttavia, ai fini della revoca della rinuncia all’eredità è necessario che sussistano determinate condizioni. Di tanto parleremo meglio qui di seguito. Cos’è la rinuncia all’eredità? Fino a quando il chiamato all’eredità non dichiara se accettare la qualità di erede, questi non subentra nelle posizioni giuridiche del defunto. Quindi, non è proprietario dei suoi beni ma non succede neanche nei relativi debiti. L’accettazione va fatta dinanzi al notaio o al cancelliere del tribunale del luogo ove si è aperta la successione. Attenzione però: l’accettazione può avvenire anche senza una dichiarazione espressa se il chiamato pone un comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare (come l’utilizzo o la vendita dei beni del defunto, l’accatastamento in proprio favore di un immobile, la riscossione dei canoni di locazione a questi dovuti, ecc.). In tali situazioni, si verifica ciò che la legge chiama accettazione tacita dell’eredità. A voler essere precisi, non bisognerebbe neanche parlare di rinuncia all’eredità visto che tale acquisto non si è ancora verificato nel suo patrimonio: egli, infatti, compie un atto di rifiuto mediante il quale respinge la possibilità di acquistare l’eredità e quindi abdica alla qualità di chiamato all’eredità. La rinuncia non sarebbe riferibile all’eredità, che non è ancora entrata nel patrimonio del chiamato, ma al diritto di accettare l’eredità stessa; diritto che è sorto con l’apertura della successione. Si può revocare la rinuncia all’eredità? Come abbiamo detto in partenza, la rinuncia all’eredità può essere revocata. Con la revoca, quindi, il chiamato diventa erede. In pratica, la rinuncia produce lo stesso effetto dell’accettazione dell’eredità, con conseguente acquisizione della quota del patrimonio del defunto con effetto retroattivo (a partire dall’apertura della successione, ossia dal decesso). La revoca della rinuncia all’eredità è prevista espressamente dall’articolo 525 del Codice civile a norma del quale «fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità». La revoca della rinuncia all’eredità implica non solo l’acquisizione del patrimonio attivo del defunto ma anche di quello passivo, ossia dei debiti. La responsabilità per le obbligazioni del defunto è “pro quota”: in buona sostanza, ciascun erede è tenuto a corrispondere solo una parte dei debiti del defunto, quella corrispondente alla sua quota. Solo con riferimento ai debiti tributari relativi a Irpef e imposta di successione si verifica una solidarietà passiva: in altri termini, l’Agenzia delle Entrate può chiedere l’integrale pagamento a ciascun singolo erede, indipendentemente dalla sua quota. Come si fa la revoca della rinuncia all’eredità? La revoca potrà rivestire la stessa forma disposta dalla legge per l’accettazione, ossia può essere: – espressa, con dichiarazione rilasciata al notaio o al cancelliere del tribunale; – tacita ossia con un comportamento concludente del tutto simile a quello di chi accetta l’eredità in modo tacito. Invero si discute se l’accettazione successiva possa avvenire tacitamente, atteso che la rinuncia è un atto formale e, quindi, è inammissibile una revoca tacita della rinuncia. Esistono dei precedenti della Cassazione secondo cui la revoca della rinuncia può essere solo espressa: «In tema di rinunzia all’eredità, la quale determina la perdita del diritto all’eredità ove ne sopraggiunga l’acquisto da parte degli altri chiamati, l’atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni). Pertanto non è ammissibile una revoca tacita della rinunzia». Tuttavia, si ammette la possibilità che l’accettazione successiva avvenga anche in maniera tacita, in quanto in tal caso la revoca della rinuncia non viene concepita come atto a sé stante, ma quale effetto dell’accettazione. Quando è possibile la revoca della rinuncia all’eredità? La revoca della rinuncia all’eredità è subordinata a due condizioni: – non deve essere caduto in prescrizione il diritto di accettare l’eredità, il che significa che non devono essere decorsi 10 anni dall’apertura della successione; – la quota che sarebbe spettata all’erede rinunciatario non deve essere stata, nel frattempo, acquisita da un altro chiamato all’eredità (ad esempio il figlio). Ragion per cui la revoca della rinuncia all’eredità non è possibile nel momento in cui tutto il patrimonio è stato ormai diviso tra gli eredi. La quota del rinunziante non deve quindi essere stata già acquistata da altri chiamati. Tale acquisto può avvenire sia per un atto di accettazione (espressa o tacita) che automaticamente nelle ipotesi di accrescimento. Quando conviene revocare la rinuncia all’eredità? Spesso avviene che, al momento dell’apertura della successione, sussistano ancora dei debiti del defunto ma che gli stessi siano in via di prescrizione. Il chiamato all’eredità potrebbe allora rifiutare la successione al fine di far desistere i creditori dall’intraprendere le azioni di recupero; quindi attendere – con il consenso degli altri coeredi – il decorso di quel termine necessario a far prescrivere i diritti dei creditori per poi revocare la rinuncia e quindi acquisire il patrimonio del defunto libero da pesi.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Successione testamentaria: come si fa?

  Come si divide l’eredità del defunto se c’è un testamento: la nullità, le contestazioni e le lesioni delle quote di legittima. Quando si parla di successione testamentaria ci si riferisce alla spartizione dell’eredità del defunto attuata secondo le ultime volontà da questi espresse nel testamento. Come si fa la successione testamentaria? C’è una prima parte che compete al testatore nel momento in cui redige il testamento: questi infatti è tenuto a rispettare determinate forme e requisiti per rendere valido il testamento stesso e far sì che esso non possa essere contestato. C’è poi una successiva fase che coinvolge invece gli eredi nel momento in cui si apre la successione ossia dopo la morte del testatore. In questa guida, di carattere schematico, proveremo a spiegare come si fa la successione testamentaria, quali sono i passaggi e gli adempimenti che le parti in gioco devono rispettare per procedere alla corretta spartizione del patrimonio. Cos’è la successione testamentaria? La successione testamentaria è la procedura rivolta a ripartire il patrimonio del defunto secondo le quote da questi indicate nel proprio testamento. Essa quindi presuppone l’esistenza di un testamento valido, sia esso un testamento olografo o fatto tramite il notaio (di tanto parleremo meglio a breve). La successione testamentaria si contrappone perciò alla successione legittima, che è invece quella che si verifica in assenza di testamento o con un testamento invalido: in tal caso, infatti, il patrimonio del defunto viene diviso tra i suoi familiari secondo porzioni prestabilite dal Codice civile. Se il testamento dispone per una parte soltanto delle sostanze del defunto, per le restanti si applica la successione per legge. Si ha così una successione mista. Attraverso il testamento, il testatore può istituire eredi alcuni soggetti che per legge non lo sarebbero (ad esempio, amici o onlus) o prevedere quote diverse rispetto a quelle sancite dalla legge salvo riservare una quota minima (cosiddetta “legittima”) al coniuge e ai figli (o, in assenza dei figli, ai genitori). Come si fa il testamento? Ci sono tre modi per fare un testamento. Il primo è il testamento olografo, quello cioè redatto dallo stesso testatore con carta e penna, datato e firmato. Non può essere scritto al computer o fatto tramite una registrazione vocale o video. Il testamento viene da lui custodito personalmente. Potrebbe però essere affidato anche a terzi (in tal caso, però, non è possibile fare fotocopie ma bisognerà creare tanti originali identici per quante sono le persone a cui si vuol dare il proprio testamento). Il testamento olografo può anche essere custodito presso un notaio. Il secondo modo per fare testamento è il testamento pubblico. In questo caso, l’atto viene dettato a un notaio che lo redige, lo firma e lo custodisce. Seppur più costosa, questa forma di testamento non crea i tipici problemi del testamento olografo: non ci potranno infatti essere contestazioni in merito all’autenticità della firma o della scrittura, né tentativi di distruzione o alterazione ad opera di terzi. Infine, meno usato, è il testamento segreto, che è quello redatto anche tramite il computer o da un terzo e poi sottoscritto dal testatore e infine custodito dal notaio. Cosa scrivere in un testamento? Nel testamento, il suo autore può limitarsi a indicare le quote spettanti ai singoli eredi o ripartire tutti i beni specificando a chi questi debbano essere assegnati. Il testatore deve in ogni caso sapere che alcuni parenti prossimi, ossia il coniuge e i figli o, in assenza dei figli, i genitori, sono tutelati dalla legge. Questi soggetti sono chiamati legittimari: ad essi è riservata una quota minima dell’eredità, a prescindere dalla volontà del testatore stesso. Essi non possono quindi essere diseredati o ricevere meno di quanto la legge riserva loro. Ma per calcolare se un legittimario è stato leso o meno bisogna anche considerare le donazioni che questi ha ricevuto dal testatore quando era ancora in vita. Il testatore può anche nominare un esecutore testamentario che gestisca la successione, o un tutore a soggetti minorenni. Il testamento può contenere anche o solo disposizioni non patrimoniali. Come si apre la successione? La legge dice che chi è in possesso di una copia del testamento deve consegnarla al notaio affinché lo pubblichi, ossia ne dia lettura e lo registri. Gli eredi potrebbero anche non ricorrere al notaio se hanno già trovato un accordo sulla spartizione dei beni del defunto e tra loro non insorgono contestazioni. Tuttavia, la presenza del notaio sarà necessaria in presenza di eventuali immobili affinché il cambio di proprietà sia trascritto nei pubblici registri. Si potrebbe anche procedere alla voltura catastale senza ricorrere al notaio (recandosi personalmente presso il Catasto) ma a patto che il bene non debba poi essere venduto o donato. Difatti, qualora si dovesse profilare la necessità di un trasferimento della titolarità dell’immobile, bisognerà ricorrere al notaio affinché trascriva prima il passaggio di proprietà dal defunto all’erede e poi da quest’ultimo al terzo cessionario. Quando si apre la successione? Formalmente, la successione si apre nel momento della morte del testatore. È da questo momento infatti che retroagiscono tutti gli effetti conseguenti al passaggio di proprietà dei suoi beni, anche se l’accettazione dell’eredità dovesse intervenire dopo molto tempo. Dove si fa l’apertura della successione? La successione si apre nel luogo di ultima residenza del defunto. È questo che segna la competenza territoriale del tribunale nel caso in cui dovessero insorgere contestazioni tra gli eredi. Quali sono le pratiche della successione? Entro un anno dall’apertura della successione gli eredi devono presentare all’Agenzia delle Entrate la cosiddetta dichiarazione di successione. Questa serve a liquidare le imposte sull’eredità. A presentarla può essere anche un solo erede, senza bisogno del consenso degli altri. Successivamente, bisogna procedere ad accettare l’eredità. L’accettazione ha effetto retroattivo e ha effetto dal momento dell’apertura della successione, sicché ci sarà una continuità tra la proprietà del defunto e quella dell’erede. Chi accetta l’eredità risponde anche dei debiti del defunto, tranne le sanzioni amministrative, fiscali, penali, le multe stradali, gli obblighi alimentari, i debiti di gioco. Qui si profilano una serie di ipotesi. Si può

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Coabitazione; ripresa delle relazioni materiali e spirituali; prova in giudizio della riconciliazione.

Riconciliazione: è necessario ricostruire il consorzio famigliare Ai fini della riconciliazione dei coniugi non è sufficiente un mero ripristino della situazione antecedente alla separazione, ma è necessario ricostituire il consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzano in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione. Tribunale Vicenza sez. II, 14/07/2021, n.1476 Coabitazione: è sufficiente a provare la riconciliazione dei coniugi separati? La sola coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra i coniugi separati, occorrendo che risulti il ripristino della comunione di vita e di intenti che costituisce il fondamento del vincolo coniugale. Tribunale Venezia sez. II, 23/06/2021, n.1298 Ripristino della convivenza a scopo sperimentale e provvisorio In tema di riconciliazione tra coniugi separati, alla luce degli effetti da essa derivanti, non è sufficiente che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, che costituiscono il nucleo del vincolo coniugale. Conseguentemente, l’accertamento di elementi che depongano in senso contrario alla ricostituzione dell’affectio familiare (a titolo esemplificativo: marito che dorme sul divano; assenza di rapporti fisici; relazione extraconiugale intrattenuta dall’ex marito durante la ripresa della convivenza) impedisce la produzione degli effetti che la legge riconnette alla riconciliazione. Cassazione civile sez. I, 21/05/2021, n.14037 Ripresa dei rapporti materiali e spirituali Non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, considerati gli effetti da essa derivanti, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale (confermata la decisione di merito secondo cui le circostanze accertate – pagamento dell’assegno, marito che dorme sul divano, assenza di rapporti fisici, relazione extraconiugale intrattenuta dall’ex marito durante la ripresa della convivenza – deponessero per la mancata ricostruzione della comunione spirituale e materiale). Cassazione civile sez. I, 21/05/2021, n.14037 Riconciliazione coniugi: in cosa consiste? La riconciliazione non consiste nel mero ripristino della situazione quo ante, ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tribunale Vicenza sez. II, 01/10/2020, n.1598 Rapporti caratteristici della vita coniugale In tema di separazione dei coniugi, non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, per gli effetti che ne derivano, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale. Tribunale Imperia sez. I, 17/07/2020, n.369 La riconciliazione dei coniugi È improcedibile la domanda di scioglimento del matrimonio se i coniugi dopo la separazione sono tornati a vivere insieme per anni, pur avendo altre soluzioni abitative. L’eccezione di sopravvenuta riconciliazione non può essere rilevata d’ufficio, non investendo profili di ordine pubblico, ma aspetti strettamente attinenti al rapporto tra coniugi, in ordine ai quali è onere della parte convenuta eccepire e provare tempestivamente l’avvenuta riconciliazione. Deve inoltre escludersi che il procedimento di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, il cui thema decidendum è rappresentato dall’esistenza di rilevanti mutamenti di fatto delle condizioni poste a base della decisione, comporti anche un accertamento con efficacia di giudicato sull’assenza dell’avvenuta riconciliazione dei coniugi, ove la questione non sia stata posta da alcuna delle parti processuali. Cassazione civile sez. I, 16/06/2020, n.11636 Modifica delle condizioni di separazione dei coniugi Deve escludersi che il procedimento di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, il cui “thema decidendum” è rappresentato dall’esistenza di rilevanti mutamenti di fatto delle condizioni poste a base della decisione, comporti anche un accertamento con efficacia di giudicato sull’assenza dell’avvenuta riconciliazione dei coniugi, ove la questione non sia stata posta da alcuna delle parti processuali. Cassazione civile sez. I, 16/06/2020, n.11636 Riconciliazione dei coniugi dopo la separazione: l’onere della prova La parte che ha interesse a far accertare l’avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha l’onere di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice di merito è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali. Il relativo apprezzamento, effettuato seguendo i criteri appena riportati, non può essere oggetto di sindacato di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva. Cassazione civile sez. VI, 26/07/2019, n.20323 Incontri occasionali: non è configurabile la riconciliazione In forza dell’art. 157 c.c., gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale. Cassazione civile sez. VI, 26/07/2019, n.20323 Coabitazione: prova la riconciliazione dei coniugi? La mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra i coniugi separati, essendo necessario il ripristino della comunione di vita e d’intenti che costituisce il fondamento del vincolo coniugale. Cassazione civile sez. VI, 05/02/2016, n.2360 Riconciliazione dei coniugi: presupposti, requisiti, effetti Ritenuta l’essenziale rilevanza, fattuale ed effettuale, sul piano personale e patrimoniale, nei rapporti “inter partes” e nei confronti dei terzi, della cd. riconciliazione fra coniugi in crisi, in rotta o già in conflitto giudiziario vero e proprio; ma ritenuto, altresì, che il giudice, prescindendo da irrilevanti riserve mentali, non può accedere alla sfera intima ed insondabile dei sentimenti, dovendo egli affidarsi, pertanto, alla condotta dei coniugi, l’elemento oggettivo del ripristino della loro coabitazione è potenzialmente a fondare il suo positivo convincimento in

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Mantenimento figli maggiorenni senza lavoro

Il dovere di mantenimento da parte dei genitori cessa se il giovane adulto e munito di un valido titolo di studio non si impegna attivamente per cercare lavoro. I genitori fanno grossi sforzi per sostenere la crescita dei loro figli, dall’infanzia all’adolescenza e spesso anche oltre. Quando i ragazzi sono già maggiorenni e intendono proseguire gli studi, oppure non trovano un lavoro (e talvolta non si danno neanche da fare per cercarlo), mamma e papà, di solito, continuano a sacrificarsi per mantenerli. Intanto però le spese aumentano, perché le esigenze di un giovane adulto sono maggiori di quelle di un bambino. E i costi sono notevoli, soprattutto quando si tratta di studenti universitari fuori sede. Ma quando l’obiettivo è raggiunto, e il neo-dottore ha finalmente conquistato il “pezzo di carta” che dovrebbe dargli un proficuo accesso al mondo del lavoro, bisogna mantenere un figlio laureato? Obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni L’obbligo di mantenimento dei figli da parte dei genitori è imposto dall’art. 30 della Costituzione, che sancisce: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio». Il Codice civile specifica che: «Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni». Il contributo economico da fornire ai figli compete ad entrambi in genitori, «in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo». Questo obbligo di mantenimento dei figli vale, senza eccezioni, dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età. Per i figli divenuti maggiorenni, una norma dettata in tema di separazioni dei coniugi dispone che: «Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico» (che dovrà essere versato direttamente a loro, anziché all’ex coniuge, come avviene nel caso dei figli ancora minorenni). La contribuzione dei genitori, quindi, diventa eventuale e dipende dal raggiungimento o meno dell’indipendenza economica dei giovani: solo ai figli maggiorenni portatori di handicap grave il mantenimento spetta sempre, come ai minorenni. Tutto ciò significa che l’obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni non è automatico, ma deve essere stabilito di volta in volta in base alle situazioni concrete, tranne che nel caso dei disabili. Mantenimento figli maggiorenni: fino a quando? Su queste colonne ci siamo già occupati del caso del mantenimento del figlio che non lavora e non studia, e a tal proposito ha fatto scalpore una recente sentenza della Cassazione che ha eliminato l’assegno di mantenimento mensile versato ad una ragazza, ormai trentenne, che aveva interrotto gli studi ed aveva rifiutato numerose offerte di lavoro (che, oltretutto, le aveva procurato il padre). Ma stavolta le cose sono diverse: qui abbiamo la situazione di un figlio ormai già diventato adulto, che ha completato i propri studi universitari, magari da tempo, e nonostante ciò chiede di essere ancora mantenuto dai genitori. È un “bamboccione”, oppure non è colpa sua se non ha ancora trovato un lavoro stabile, e dunque ha ancora diritto ad essere sostenuto economicamente? Ebbene, non esiste un’età predeterminata oltre la quale l’obbligo di mantenimento dei figli da parte dei genitori cessa. Solo per i figli affetti da handicap grave e riconosciuto nelle forme di legge il mantenimento da parte dei genitori perdura quando la menomazione di cui sono portatori ha ridotto la loro autonomia personale e rende necessario «un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale». Mantenimento figli adulti: può essere revocato? La prosecuzione del mantenimento di un figlio che ha raggiunto la maggiore età non è per sempre. Il mantenimento dei figli adulti viene meno non solo quando essi hanno raggiunto l’autosufficienza economica, ma anche quando non l’hanno conseguita per cattiva volontà e scarso impegno nella ricerca di un’occupazione lavorativa adeguata e stabile. È un’applicazione del principio che la giurisprudenza definisce «autoresponsabilità»: questo criterio – come afferma la Corte di Cassazione – «impone al figlio di non abusare del diritto ad essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura». Tenuto conto delle attuali difficoltà occupazionali e di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, la giurisprudenza più recente colloca tra i 30 ed i 35 anni l’età massima oltre la quale un figlio non deve più essere mantenuto e perciò l’assegno che gli veniva precedentemente riconosciuto può essere revocato. D’altronde è proprio questa l’età necessaria per il completamento di cicli di studi anche post-universitari complessi, come le specializzazioni in medicina o nelle professioni legali. Mantenimento di un figlio laureato: quando cessa? In applicazione dei criteri che abbiamo esposto, una nuova ordinanza della Corte di Cassazione ha revocato l’assegno di mantenimento di un figlio laureato che non aveva dimostrato «di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni». Nel caso deciso dai giudici di piazza Cavour, era emerso che il giovane laureato non si era preoccupato di inviare il suo curriculum alle aziende e non aveva partecipato a concorsi, selezioni o colloqui utili per cercare lavoro: insomma, non aveva fatto nulla per rendersi economicamente indipendente e pertanto aveva violato il principio di autoresponsabilità. Questa decisione della Suprema Corte non è isolata: puoi leggere altre pronunce simili nella rassegna “Mantenimento figli maggiorenni: ultime sentenze“.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Le tre tasse che gli italiani non vogliono pagare

Accise sui carburanti, tassa di soggiorno, canone tv. Ma anche Iva, bollo auto e Irpef. Le imposte più odiate dai contribuenti. E perché sono così antipatiche. Inutile negarlo: uno degli esercizi più difficili da fare per qualsiasi cittadino è quello che consiste nel pagare le tasse. Si ha l’idea che lo Stato prenda una parte dei nostri soldi con qualsiasi scusa, e forse è così. Si versano tasse e imposte per lavorare, per avere una casa o un’auto (il carburante è una delle miniere d’oro per lo Stato), per comprare qualsiasi cosa (attraverso l’Iva), per guardare la televisione o per non guardarla, dato che il canone Rai si paga per il solo fatto di avere un apparecchio in casa. Perfino quando si ha un colpo di fortuna e si vince una lotteria il Fisco stappa la bottiglia insieme a chi ha fatto centro. «A tutto c’è un limite», pensa inutilmente il contribuente, visto che non spetta a lui porre alcuna soglia. Nel suo mondo perfetto, però, il cittadino sogna di togliere dall’elenco alcune voci particolarmente antipatiche. E da un recente sondaggio, vengono fuori le tre tasse che gli italiani non vogliono pagare. Non che le altre le versino volentieri, intendiamoci. A ben guardare il risultato di uno studio fatto da Krls Network of Business Ethics per Contribuenti.it Associazione Contribuenti Italiani-Aps, condotto attraverso lo Sportello del Contribuente, per eliminare le tre tasse che occupano il podio delle più odiate dagli italiani ha il suo perché. Uno può pensare che sia logico pagare per avere le vie della città illuminate, le strade asfaltate, l’assistenza sanitaria, la scuola per i nostri figli, una rete decente di trasporto pubblico, un’amministrazione efficiente. Ma è normale pagare le accise su benzina ed energia per mantenere quello che non esiste più? È forse logico pagare ad un Comune una tassa di soggiorno quando la Costituzione riconosce la libera circolazione all’interno del territorio nazionale? Se poi pensiamo al canone tv, l’assurdità potrebbe toccare i livelli più alti. Ecco, allora, le tre tasse che gli italiani non vogliono pagare. E perché, a pensarci bene, questo giudizio non è del tutto sbagliato. La tassa più odiata degli italiani: le accise Non poteva non essere la prima delle tre tasse che gli italiani non vogliono pagare: le accise sui carburanti è qualcosa che ai contribuenti proprio non va giù. E non è difficile capire perché. Stiamo parlando di un’imposta sulla fabbricazione e sulla vendita di prodotti di consumo. Questo significa «accisa». La più diffusa (e la più odiata) è quella sul prezzo dei carburanti, che si paga in quasi tutti i Paesi del mondo non produttori di petrolio. In Italia, è stata introdotta gradualmente da quasi un secolo per far fronte a certe emergenze dovute soprattutto a calamità naturali o ad eventi militari. Nel 1995, le 19 accise attualmente esistenti sui carburanti in Italia sono state raggruppate in un’unica imposta che finanzia il bilancio dello Stato e che, quindi, non ha più alcun legame con le motivazioni originali delle accise stesse. Per capirci, ogni volta che facciamo anche un solo litro di benzina o di gasolio oppure quando viene introdotto del Gpl nella bombola dell’auto, il conducente paga teoricamente per continuare a finanziare:   – la guerra in Etiopia del 1935-1936;   – la crisi di Suez del 1956;   – la ricostruzione dopo il disastro del Vajont del 1963;   – la ricostruzione dopo l’alluvione di Firenze del 1966;   – la ricostruzione dopo il terremoto del Belice del 1968;   – la ricostruzione dopo il terremoto del Friuli del 1976;   – la ricostruzione dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980;   – la missione Onu durante la guerra del Libano del 1982;   – la missione Onu durante la guerra in Bosnia del 1995   – il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 2004;   – l’acquisto di autobus ecologici del 2005;   – l’emergenza terremoto in Abruzzo del 2009;   – il finanziamento alla cultura erogato nel 2011;   – la gestione degli immigrati dopo la crisi libica del 2011;   – l’emergenza alluvione in Liguria e Toscana del novembre 2011;   – il decreto Salva Italia del dicembre 2011;   – l’emergenza terremoti in Emilia del 2012;   – il finanziamento del bonus gestori e la riduzione delle tasse ai terremotati dell’Abruzzo;   – le spese del decreto Fare del 2014. Un elenco, insomma, che si commenta da solo e che colloca l’accisa sul primo gradino del podio delle tasse che gli italiani non vogliono pagare. Anche perché queste 19 voci pesano complessivamente quasi il 40% sul prezzo finale del pieno di benzina e del gasolio. Se poi ci mettiamo il 22% di Iva, significa che del costo di un litro di carburante, lo Stato si porta a casa più della metà. La seconda tassa più odiata dagli italiani: il soggiorno Dice l’articolo 16 della Costituzione italiana: «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche». Certo, bisognerebbe vedere che cosa si intende esattamente non tanto per «circolare» quanto per «soggiornare liberamente» quando un turista italiano va in una struttura alberghiera di una qualsiasi località del nostro Paese e deve pagare una tassa per, appunto, «soggiornarci liberamente». Partendo da questa riflessione, la tassa di soggiorno è la seconda delle tre tasse che gli italiani non vogliono pagare. Si tratta di soldi che vanno dritti nelle casse dei Comuni: sono gli Enti locali a stabilire l’importo della tassa e ad incassarla tramite l’albergatore. Viene richiesta per ogni notte di permanenza presso hotel, bed and breakfast, villaggi turistici, ecc. e va da un minimo di 1 euro ad un massimo di 5 euro. Ogni Comune è libero di applicarla o meno. Il principio che «giustifica» il pagamento della tassa di soggiorno è che il turista beneficia dei servizi messi a disposizione dal Comune che lo ospita. Il ragionamento che

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Modifica dell’assegno di mantenimento

Quando la misura dell’assegno può essere modificata, in base al cambiamento delle esigenze dei figli durante la crescita o alle variazioni reddituali dei genitori. L’obbligo di mantenimento dei figli è un dovere costante dal momento della loro nascita e sino a quando essi non raggiungono la maggiore età e non diventano autosufficienti dal punto di vista economico; ma la misura della contribuzione dovuta nei loro confronti può variare, anche molto, nel corso del tempo. Così molti genitori tenuti a versare l’assegno, nella misura stabilita dal giudice della separazione o del divorzio, si chiedono: quando cambia il mantenimento dei figli? Le variabili che incidono sul mantenimento dei figli da parte dei genitori sono sostanzialmente due: le esigenze dei figli, che evidentemente mutano in base alla loro crescita, e i redditi dei genitori, che possono non essere stabili e variare, in meglio o in peggio. Questi criteri, però, vanno contemperati fra loro, al fine di determinare la somma dovuta, tenendo presente che la revisione dell’importo non può essere arbitraria, ma deve essere stabilita dal giudice in tutti i casi di mancanza di accordo tra i genitori. Mantenimento figli: chi deve provvedere? L’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli ricade su entrambi i genitori. L’art. 30 della Costituzione stabilisce che «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio»: perciò non sussiste nessuna differenza tra figli legittimi e figli naturali, o tra genitori sposati e conviventi o non uniti in un legame. L’art. 315 bis del Codice civile specifica i diritti e i doveri dei figli verso i genitori e dispone che:   – ogni figlio «ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni».   – il figlio deve anche «contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa». Assegno di mantenimento figli: come si determina? Nelle coppie di genitori separate o divorziate, l’ammontare dell’assegno di mantenimento per i figli può essere determinato in base all’accordo raggiunto tra i genitori, oppure, in caso di disaccordo, viene quantificato dal giudice, che decide operando un raffronto tra le loro rispettive capacità economiche. In ogni caso, il giudice «adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa». L’art. 337 ter del Codice civile fissa i parametri essenziali, disponendo che «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:   – le attuali esigenze del figlio;   – il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;   – i tempi di permanenza presso ciascun genitore.   – le risorse economiche di entrambi i genitori.   – la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore». Non esiste, pertanto, una misura di contribuzione fissa e predeterminata, ma la percentuale di contribuzione di ciascun genitore varia in base a diversi fattori. Innanzitutto, si tiene conto della differenza tra il “genitore collocatario” – quello con cui i figli continuano a vivere abitualmente – e l’altro genitore, in favore del quale viene disposto il diritto di visita e di incontro nei periodi stabiliti. Di regola, è il genitore non collocatario che viene chiamato a versare l’assegno periodico di mantenimento dei figli, tenendo però conto che spesso l’altro genitore diventa assegnatario della casa coniugale, anche se non è di sua proprietà, e questo può incidere sulla quantificazione concreta della cifra. Bisogna, poi, prevedere l’eventualità di coprire le spese straordinarie, cioè quelle non definibili a priori, e stabilire la percentuale di riparto tra i due genitori. Quanto contano le capacità economiche dei genitori? Le capacità economiche dei genitori incidono moltissimo sull’entità del mantenimento dei figli. Ad esempio, se entrambi lavorano ed hanno un reddito simile, di solito l’onere del mantenimento viene fissato a carico di ciascuno nella misura del 50% delle spese ordinarie e prevedibili; se invece il genitore collocatario non lavora ed è privo di redditi propri, l’altro genitore dovrà farsi carico della totalità delle spese. Una nuova ordinanza della Corte di Cassazione ha precisato che l’obbligo di entrambi i genitori di contribuire alle spese di mantenimento dei figli sussiste «in proporzione alle proprie disponibilità economiche»; perciò il giudice, nel determinare l’importo dell’assegno per il minore, «deve considerare le «attuali esigenze del figlio», le quali non potranno peraltro non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore: ne consegue che nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori». Revisione assegno mantenimento figli: come funziona? La pronuncia della Suprema Corte – che si muove nel solco di una giurisprudenza divenuta ormai costante sul punto – apre la possibilità di una revisione dell’assegno di mantenimento dei figli in tutti i casi in cui si registrano fattori sopravvenuti rispetto a quelli considerati nella determinazione originaria della cifra. Nella vicenda decisa dai giudici di piazza Cavour, l’importo è stato elevato a 600 euro mensili a fronte dei 400 riconosciuti in precedenza. A parte l’adeguamento periodico dell’importo dell’assegno di mantenimento in base agli indici Istat per tenere conto dell’inflazione, la variazione della cifra può essere chiesta al giudice evidenziando i fatti sopravvenuti che hanno comportato:   – una modifica – migliorativa o peggiorativa – dei redditi e delle condizioni economiche generali di uno dei genitori, o di entrambi;   – il cambiamento delle esigenze dei figli che, come abbiamo visto, ai fini del mantenimento devono essere sempre rapportate a quelle «attuali». Ad esempio, un figlio divenuto adolescente ha bisogni diversi da quelli di un bambino piccolo, e ciò può richiedere un aumento delle spese di mantenimento dovute in

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Basta l’abbandono del tetto coniugale per l’addebito della separazione

Ai fini dell’addebito della separazione è sufficiente l’abbandono del tetto coniugale perché tale condotta viola il dovere di convivenza, a meno che non sia motivato dalla condotta dell’altro coniuge Addebito per il coniuge che abbandona il tetto coniugale La mancata prova del tradimento non impedisce la pronuncia di addebito della separazione se il marito ha abbandono la casa coniugale. Basta la violazione del dovere di convivenza, ai fini dell’addebito, a meno che emerga che l’allontanamento è stato causato dalla condotta dell’altro coniuge. Questo il concetto ribadito dalla Cassazione nell’ordinanza 16242/2022  che ha respinto il ricorso avanzato dal marito. La vicenda processuale La Corte d’Appello, in una causa di separazione coniugale, accoglie l’impugnazione della moglie, dichiara l’addebito della separazione al marito e ridetermina l’assegno di mantenimento in favore della donna. Dichiarazioni de relato senza valore Il marito nel ricorso in Cassazione contesta la decisione relativa all’addebito. Le testimonianze che dimostrano la sua colpa in relazione all’infedeltà sono infatti solo dichiarazioni “de relato ex parte” per cui non hanno valore di prova. Addebito per violazione del dovere di convivenza Per la Cassazione, è vero che il marito ricorrente ha riscontrato e sollevato vizi nella decisione della Corte di appello per quanto riguarda la relazione extraconiugale, che lo stesso non ritiene provata da mere testimonianze de relato ex parte. Vero però altresì che lo stesso non ha censurato la decisione in relazione all’abbandono del tetto coniugale. Esso, poiché si traduce nella violazione del dovere di convivenza, è da solo sufficiente a giustificare l’addebito della separazione. Il tutto ovviamente e a meno che non si riesca a dimostrare che l’abbandono è stato motivato dalla condotta dell’altro coniuge, oppure sia conseguenza di una intollerabilità della convivenza preesistente. Il ricorso quindi è inammissibile per gli Ermellini, perché se la sentenza è retta da ragioni distinte e autonome, ognuna delle quali sufficienti dal punto di vista logico e giuridico a giustificare la decisione, l’omessa impugnazione di una sola di esse comporta l’inammissibilità, per difetto di interesse, della censura sulle altre ragioni. La motivazione non impugnata diventa infatti autonoma e non è in grado di determinare, comunque, l’annullamento della sentenza.