Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_truffa in danno di istituto di assicurazione
Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 11 persone (delle quali 4 destinatarie della misura coercitiva carceraria, 4 della misura degli arresti domiciliari, una dell’obbligo di dimora e due della sospensione dall’esercizio della professione di consulente per infortunistica stradale) emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica, in quanto gravemente indiziate, allo stato delle indagini, di “associazione per delinquere” finalizzata alla “truffa in danno di istituto di assicurazione”, nonché di “falsità materiale ed ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”. L’attività di indagine ha consentito di disvelare l’esistenza di tre distinti gruppi criminali, operanti prevalentemente nel Capoluogo avellinese, dediti all’organizzazione di una notevole quantità di falsi sinistri stradali, con il concorso di diversi complici, di varia estrazione sociale e professionale. L’organizzazione risulta aver precostituito 74 falsi sinistri stradali, per un potenziale danno economico alle compagnie assicurative coinvolte pari a circa 600.000 euro (di cui oltre 270.000 circa già liquidati a favore delle false vittime degli incidenti). Le indagini hanno, altresì, consentito di ricostruire l’articolata compagine organizzativa, fatta, appunto, di distinti gruppi criminali, operanti in ambiti diversi, acquisendo indizi di reità nei confronti di 267 persone, ciascuna delle quali con compiti ben precisi. Il protocollo operativo dei gruppi era, tuttavia, simile: i falsi sinistri erano inscenati in aree prive di sistemi di videosorveglianza e le lesioni, procurate al fine di supportare le richieste risarcitorie, andavano dalle ipotesi più lievi delle ecchimosi o delle abrasioni fino a quelle più gravi della rottura dei denti o delle lesioni agli arti. A tal fine, gli indiziati assoldavano soprattutto persone in precarie condizioni economiche, in alcuni casi anche minorenni o soggetti affetti da gravi patologie. Questi ultimi acconsentivano a subire lesioni di particolare gravità, con la promessa che il risarcimento assicurativo sarebbe stato tanto più consistente quanto più gravi fossero state le lesioni. I sodalizi si avvalevano, per la compiuta istruzione delle pratiche risarcitorie, di 17 medici (indagati per aver rilasciato attestazioni false circa le lesioni subite dalle vittime), di 3 avvocati (due dei quali destinatari della misura restrittiva degli arresti domiciliari) e di 2 titolari di studi di infortunistica stradale (destinatari del provvedimento di inibizione all’esercizio dell’attività professionale). Nel medesimo contesto operativo, sono state effettuate perquisizioni, con la presenza del Pubblico Ministero, presso i domicili e gli studi legali riconducibili a due avvocati indagati e si è data esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni mobili ed immobili (per la somma concorrente di euro 273.000) nei confronti di 10 degli indagati, ritenuti i promotori e gli organizzatori dei sodalizi. L’indagine in questione si inserisce in un più articolato programma investigativo, elaborato da questo Ufficio in collaborazione con le Forze di Polizia, volto a contrastare il dilagante fenomeno delle frodi assicurative, con le connesse ripercussioni sugli assicurati onesti.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Truffa alle assicurazioni a Palermo, due condanne e 14 assoluzioni
Due condanne e quattordici assoluzioni. Queste le sentenze del tribunale di Palermo al termine del processo ad una presunta organizzazione specializzata alle truffe alle assicurazioni per fatti che risalgono tra il 2010 ed il 2013. Le due condanne Le accuse sono cadute per tutti gli imputati tranne per Nicola Pedona, condannato a due anni e un mese e per Fabrizio Costa al quale è stata inflitta una pena di un anno e dieci mesi di reclusione. Caduta l’aggravante dell’associazione a delinquere Tra assoluzioni, nel merito e per prescrizioni, per tutti gli imputati è caduta l’aggravante dell’associazione a delinquere. Lo ha stabilito la sentenza emessa dalla quinta sezione penale del tribunale presieduta dal giudice Sergio Ziino con a latere, Giangaspare Camerini e Daniela Vascellaro. La tesi dell’accusa Secondo i pubblici ministeri Bernardo Petralia e Anna Battaglia, che si erano occupati dell’inchiesta, i sedici imputati in giudizio avrebbero messo in piedi una serie di raggiri ai danni delle compagnie assicurative. La ricostruzione delle indagini Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini avrebbero simulato il furto di un’auto denunciandolo la sparizione della vettura dell’assicuratore. Dopo aver incassato la somma di denaro a titolo di indennizzo, senza quindi segnalare il ritrovamento della vettura, l’avrebbero rivenduta ad altri falsificandone i documenti. Una cinquantina gli episodi contestati tra il 2010 e il 2013 Gli episodi contestati sarebbero stati una cinquantina in un periodo compreso tra il 2010 e il 2013. A capo del gruppo per la pubblica accusa ci sarebbe stato Salvatore Mendola, difeso dagli avvocati Antonio Gargano e Raffaele Bonsignore, per il quale era stata chiesta una condanna a nove anni e sei mesi di reclusione. I legali di Mendola hanno dimostrato come non sia stato provato nel corso del dibattimento da parte dell’accusa che vi fosse un accordo stabile e duraturo tra gli imputati, quindi uno dei requisiti su ci si basa l’associazione per delinquere e che “a differenza di quanto enunciato anche nel capo di imputazione in cui si afferma che gli imputati sono legati tra loro da rapporti di parentela, conoscenza diretta ed abituale, frequentazione, non ha neppure provato reciproci, stabili e duraturi rapporti tra gli stessi”. Salvatore Mendola lo scorso aprile è finito ai domiciliari in quanto coinvolto, assieme al figlio Francesco e altri sei indagati, in un’inchiesta della finanza su presunte truffe assicurative. Le assoluzioni Assolto nel merito Angelo Donzelli, difeso dall’avvocato Cinzia Pecoraro. Scagionati anche Vincenzo Teresi, Vito Riccobono, Filippo e Francesco Mendola, Mario La Vardera, Domenica Gambino, Fabrizio Alfano, Vincenzo Meglienti, Benedetto Gambino, Serena Bonfardino, Carmelo Cangemi e Fabrizio Sciascia. Gli imputati sono stati difesi, tra gli altri, dagli avvocati Salvino Pantuso, Vincenzo Giambruno, Giuseppe Serio e Laila Trumbadore, Carmelo Ferrara, Giovanni Infranca, Melchiorre Piscitello, Loredana Alicata, Giuseppe Di Cesare e Giuliana Vitello.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Truffa assicurazioni: in 8 nei guai
Vittima inconsapevole un centenario calabrese. Coinvolti un direttore delle Poste e un dipendente di banca. Sequestrati beni per 650mila euro Militari della Compagnia di Martina Franca hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, una delle quali in carcere e sette ai domiciliari, nei confronti di 8 persone responsabili di una truffa in danno di un uomo centenario residente in Calabria. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Taranto, rappresenta l’epilogo di indagini coordinate efficacemente dalla Procura della Repubblica jonica sul conto di una persona residente in provincia di Bari. Quest’ultima, producendo falsa documentazione, avrebbe aperto un conto corrente presso un Ufficio Postale della provincia di Taranto a nome della vittima centenaria, ignara di ciò, utilizzando sue firme falsificate che sarebbero state apposte su una serie di atti al fine di poter riscuotere illecitamente polizze assicurative sulla vita a lei intestate per un valore di 650 mila euro. L’importo di tali polizze sarebbe poi stato subito suddiviso e veicolato su altri conti correnti intestati a persone pluripregiudicate, originarie della provincia barese, le quali, a loro volta, avrebbero effettuato ulteriori bonifici bancari in favore di ulteriori soggetti, anche su conti accesi presso istituti di paesi esteri. Tale illecita attività sarebbe stata posta in essere grazie anche al coinvolgimento del direttore del predetto Ufficio Postale nonché di un dipendente bancario dell’istituto di credito presso il quale erano state poste in essere le polizze assicurative. Il provvedimento giudiziario adottato ha disposto altresì il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie facenti capo alle suindicate persone, fino alla concorrenza dell’importo di 650 mila euro. Si procede per le ipotesi di reato di truffa, ricettazione, riciclaggio e auto-riciclaggio nell’ambito del procedimento penale che pende nella fase delle indagini preliminari. Per il principio di presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte ad indagini sarà definitivamente accertata solo dove interverrà sentenza irrevocabile di condanna. L’operazione, resa possibile grazie all’incisivo impulso della Procura di Taranto nonché al proficuo scambio informativo con gli organi collaterali di diversi paesi esteri, attuato tramite il II Reparto del Comando Generale, testimonia il costante impegno della Fiamme Gialle tarantine nel salvaguardare la sicurezza economico-finanziaria dei cittadini ed in particolare di quelli più vulnerabili, spesso facili prede di persone senza scrupoli.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Strage di pompieri a Quargnento, il concordato chiude il processo: 27 anni a Vincenti, un mese in meno alla moglie
La madre di una delle tre vittime della cascina fatta esplodere per riscuotere l’assicurazione: “Fatta giustizia ma mio figlio non tornerà” La Corte d’Appello di Torino ha accolto la richiesta di concordato per il patteggiamento e ha condannato a 27 anni Gianni Vincenti e a 26 anni e 11 mesi Antonella Patrucco, accusati di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte dei tre vigili del fuoco, Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonio Candido, uccisi nell’esplosione della loro cascina a Quargnento nell’Alessandrino, il 5 novembre del 2019. Gli avvocati della coppia, Gianluca Orlando e Fulvio Violo per Vincenti, Caterina Brambilla e Giacomo Gardella per Patrucco, avevano fatto richiesta di procedere ad un concordato per riunire tutte le imputazioni a loro carico e che prevedeva oltre al patteggiamento la rinuncia al ricorso in Cassazione. I coniugi erano stati condannati a 30 anni in primo grado dalla Corte d’Assise di Alessandria. Gli imputati Nei loro confronti poi erano state emesse altre due condanne per reati minori: quattro anni ad entrambi per truffa all’assicurazione, crollo e lesioni per i tre soccorritori rimasti feriti, sei mesi a Vincenti per calunnia nei confronti di un vicino di casa e un anno e tre mesi per un’altra truffa assicurativa la cui sentenza era arrivata ad aprile. “Questa sentenza ci fa giustizia. Ma è sempre poco perché nessuno sentenza potrà darci indietro i nostri figli”. Così Maria Stella Ielo, madre di Antonio ‘Nino’ Candido, uno dei tre vigili del fuoco morti nella strage di Quargnento, dopo la sentenza della Corte d’Appello di Torino. Le vittime Secondo la Maria Stella Ielo la coppia sapeva che ci sarebbe stata una seconda esplosione nella loro cascina “ma non hanno fatto nulla per proteggere i nostri figli”. “Sarebbe bastata una telefonata e non saremmo qua – dice la madre di Candido – Le nostre vite sono state distrutte e i sogni dei nostri figli sono stati infranti. Sicuramente anche le vite dei Vincenti sono cambiate, però non è certo colpa nostra”. La sentenza mette la parola fine a una vicenda cominciata tre anni e mezzo fa. È da poco passata la mezzanotte a Quargnento, piccolo comune dell’Alessandrino, quando nella notte tra il 4 e 5 novembre 2019, all’interno di una cascina disabitata, si verifica un’esplosione. I vicini chiamano i vigili del fuoco che poco dopo arrivano sul posto con i carabinieri. Il peggio però si verifica un’ora e mezza più tardi, all’1.32: una deflagrazione più devastante fa crollare gran parte della struttura. Sotto le macerie perdono la vita tre vigili del fuoco, Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo. Il caposquadra dei pompieri, Giuliano Dodero e un altro vigile restano feriti insieme a un carabiniere. Immediate scattano le indagini sulla tragedia, gli investigatori sentono decine di testimoni, tra cui il proprietario della cascina, Giovanni Vincenti, che prima indirizza i sospetti su un vicino di casa, poi, il giorno dei funerali di Stato delle vittime, incastrato dal ritrovamento, nella sua camera da letto, del libretto di istruzioni dei due timer usati per innescare l’esplosione, ammette le sue responsabilità raccontando di averlo fatto per riscuotere i soldi dell’assicurazione. Qualche mese dopo, a febbraio 2020, la procura chiede l’arresto anche per la moglie di Vincenti, Antonella Patrucco, misura che arriva il 24 giugno 2020 dopo che la Cassazione respinge l’impugnazione dei legali della donna. Un mese dopo la coppia viene condannata in abbreviato a quattro anni per truffa all’assicurazione, crollo e lesioni, sentenza che arriva dopo che il processo a carico dei due era stato diviso in due tronconi, quello per reati minori e quello per la morte dei tre vigili del fuoco per la quale Vincenti e Patrucco rispondono di omicidio volontario. L’11 settembre dello stesso anno in Corte d’assise ad Alessandria comincia il processo per l’accusa più grave che, saltando tutta la parte dibattimentale, si conclude l’8 febbraio 2021 con la condanna dei coniugi Vincenti, lui detenuto in carcere ad Ivrea, lei a Vercelli, a trent’anni di reclusione. Il mese successivo, la Corte d’appello di Torino conferma per i due la condanna a quattro anni per i reati minori. A Vincenti viene riconosciuto anche la calunnia nei confronti del vicino di casa che gli costa sei mesi di reclusione in più. Oggi, dunque, con la sentenza della Corte d’assise d’appello di Torino si è messa la parola fine: i giudici, accettando la richiesta di concordato presentata dai legali dei due imputati hanno riformulato la sentenza di primo grado condannando Vincenti a 27 anni e Patrucco a 26 anni e 11 mesi. Nel verdetto sono riuniti anche i reati minori. I due imputati inoltre hanno rinunciato al ricorso in Cassazione. “La sanzione finale è sicuramente rapportata alla gravità dei fatti”. Lo sostiene Fulvio Violo, avvocato di Giovanni Vincenti: “Il concordato – aggiunge – ha la valenza di cercare di rapportare la sanzione alla gravità del fatto. Purtroppo questo è stato un tragico equivoco, perché a monte non c’era alcuna intenzione di ledere ad alcuno: è degenerato, quindi giustamente Vincenti e Patrucco si sono assunti le loro responsabilità fino in fondo e penso che a questo punto possano essere soddisfatti tutti” “La mia assistita – ha spiegato Giacomo Gardella, legale di Antonella Patrucco – continua a ribadire che non aveva assolutamente consapevolezza, se non in maniera generica, di quelle che erano le intenzioni del marito, ma non c’era in ogni caso anche da parte di lui l’intenzione di fare male ad alcuno. La scelta del concordato è stata dolorosa come dolorosa è tutta l’intera vicenda”.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Frode assicurativa in concorso, assolto un commerciante cosentino
Quattro i reati di truffa assicurativa contestati tra agosto e settembre 2019. Ecco la sentenza del gup del tribunale di Milano Il GUP del Tribunale di Milano ha assolto dall’accusa di frode assicurativa in concorso un cosentino, mentre per gli altri si procederà al giudizio. Si chiude così una vicenda di cronaca che ha visto imputato, con l’accusa di essere uno degli autori facente parte di un gruppo di persone dedite alle truffe assicurative, un commerciante di Cosenza. Quattro i reati contestati secondo l’accusa avvenuti tutti in Cosenza e nell’hinterland, tra agosto e settembre 2019. A tutti gli imputati era contestato di avere messo in atto un sistema di truffa perpetrato attraverso la denuncia di numerosi sinistri mai avvenuti e recanti a supporto documentazione falsa, nonché l’utilizzo di artifici finalizzati all’aggravamento di lesioni e quindi a maggiorare artificiosamente l’indennizzo richiesto in danno delle assicurazioni. L’assicurazione aveva anche nominato un investigatore, il quale aveva fornito alla compagnia assicurativa una copiosa documentazione di riscontro dalla quale poi è partita la querela ed il procedimento penale. L’imputato, incensurato, si era sin dall’inizio professato innocente. Lo stesso aveva fornito agli investigatori della Compagnia assicurativa anche la propria versione dei fatti, oltre che certificazione medica, ritenuta dalla Procura contraddittoria e non veritiera, da qui l’imputazione. Secondo gli Uffici di Procura, gli indizi erano rappresentati oltre che da divergenti dichiarazioni tra gli indagati sugli stessi fatti anche da divergenze sul traffico satellitare rispetto alle dinamiche denunciate dei sinistri nelle richieste di risarcimento formulate all’assicurazione. Altri indizi venivano rinvenuti in scatti fotografici pubblicati su Facebook dai quali emergevano, secondo l’accusa, una serie di indizi a carico dell’imputato. L’avvocato Andrea Trevisan del foro di Cosenza, che ha assistito il commerciante, che ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato, ha sempre sostenuto che gli indizi a carico di G. A. fossero assolutamente non idonei a formulare una sentenza di condanna anche a seguito delle investigazioni difensive svolte e si è detto soddisfatto per la decisione del GUP che ha fatto proprie le argomentazioni prospettate dalla difesa ed ha assolto l’imputato per tutti e quattro i reati allo stesso contestati: in particolare il Gup ha assolto l’imputato con la formula “per non aver commesso il fatto” per reati contestati nel settembre del 2019 e “perché il fatto non sussiste” per il reato contestato nell’agosto del 2019.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Truffa alle assicurazioni con i falsi incidenti: 8 condanne
Il giudice ha inflitto pene tra i 2 anni e 2 mesi ed 1 anno nei confronti degli imputati Otto condanne. Sono quelle pronunciate dal giudice Alessandro De Santis nei confronti di altrettanti imputati accusati di truffa ai danni delle assicurazioni auto. Il giudice ha inflitto 1 anno per Vincenzo Capobianco, 22enne di Santa Maria Capua Vetere; 2 anni e due mesi per Alessio Fusco, 22enne di Capua; 1 anno e 6 mesi per Crescenzo Bello, 43enne di Sant’Arpino; 1 anno e 6 mesi per Pasquale Caserta, 22enne di Capua; 1 anno e 6 mesi per Giuseppe Monte, 26enne di Grazzanise; 1 anno e 6 mesi per David Lazlo Suciu; 2 anni per Alberto Grimaldi, 22enne di Capua; 2 anni per Carlo Cantelli, 56enne di Casal di Principe. Per tutti – ade eccezione di Fusco, Grimaldi e Cantelli – il giudice ha disposto la sospensione della pena. Disposto il risarcimento dei danni nei confronti delle assicurazioni truffate, Axa e Generali, quest’ultima costituitasi parte civile con l’avvocato Lucia Piscitelli. Nel collegio difensivo gli avvocati Massimiliano Di Fuccia, Mirella Baldascino, Olimpia Rubino e Gianfranco Carbone. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, le finte vittime degli incidenti stradali si procuravano ferite, facendosi picchiare anche con mazze di ferro, e subito dopo si recavano al pronto soccorso per farsi refertare e consegnare successivamente l’intero incartamento ai legali, i quali inviano le richieste di danno alla compagnia assicurativa.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Pedoni investiti sulle strisce, ma erano truffe ai danni di Itas assicurazioni
Tredici imputati, quasi tutti napoletani, sono accusati di aver denunciato incidenti mai accaduti e per farsi liquidare dalla compagnia trentina avrebbero utilizzato anche falsi referti medici TRENTO. Nel vasto “campionario” delle truffe ai danni delle assicurazioni, c’è chi si era specializzato in falsi investimenti di pedoni sulle strisce. Ma i furbetti della frode – 13 persone quasi tutte residenti in provincia di Napoli – sono stati smascherati. Qualcuno è uscito dal procedimento penale patteggiando la pena, la maggioranza ha preferito affrontare il processo in Tribunale a Trento. Le accuse contestate sono fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e falsità materiale commessa dal privato. Il capo di imputazione elenca 4 diversi episodi di quella che secondo la procura era una frode ai danni di Itas Mutua Assicurazioni (ma nel fascicolo sono elencate molti altri episodi commessi dagli stessi soggetti ai danni di altre compagnie assicurative in altre regioni). «In concorso tra loro – ha scritto il pm – denunciavano un sinistro stradale inesistente asseritamente avvenuto mediante investimento su strisce pedonali in Torre del Greco alle 14 del 27 settembre 2013 predisponendo tre falsi referti dell’Ospedale civile di Bosco Trecase (Napoli) con la data del 27 settembre 2013 e la falsa firma del medico dottor (omissis), con l’aggravante di aver conseguito l’intento mediante emissione di sentenza di condanna di Itas al risarcimento». Investimenti pedonali sulle strisce fasulli ai danni di Itas sarebbero stati commessi in almeno altre tre occasioni. Il capo di imputazione cita l’investimento inesistente, asseritamente avvenuto il 5 agosto 2011 alle ore 11 a Pollena Trocchia (Napoli): l’investimento del 17 marzo 2013 accaduto a San Sebastiano al Vesuvio; infine un altro investimento considerato fasullo sarebbe accaduto il 30 aprile 2013 in un attraversamento pedonale a Torre del Greco. Per ogni sinistro i truffatori si facevano liquidare come risarcimento cifre rilevanti. Per frenare il malcostume degli incidenti falsi o gonfiati l’anno scorso Itas e procura della Repubblica di Trento hanno siglato un accordo «L’obiettivo della compagnia assicurativa – scriveva in una nota Itas Mutua – è agevolare lo scambio di informazioni su episodi e circostanze di rilievo penale per intervenire in modo efficace e tempestivo». Per tutte le compagnie assicurative le frodi sono un cancro: Itas, nel 2021 ha presentato su tutto il territorio nazionale in totale 62 denunce. All’Unità antifrode sinistri di Itas è affidato il compito di contrastare il fenomeno delle frodi assicurative. Le tipologie sono diverse: sinistri stradali simulati, incendi dolosi, infortuni avvenuti con dinamiche diverse da quelle denunciate. Per gli incidenti stradali simulati Itas dispone di strumenti statistici e tecnici. Chi ha inventato un sinistro e gli è andata bene spesso si fa ingolosire e ci riprova. In questo caso l’archivio antifrode nazionale può fornire dati importanti per capire se ci sono anomalie. Inoltre c’è l’esperienza dei liquidatori che vedono migliaia di sinistri e hanno l’occhio allenato per capire se la dinamica denunciata è compatibile con i danni riportati dal veicolo. Inoltre ci sono i periti che in base ai danni alle lamiere sono in grado di ricostruire come sono andate le cose.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Assegno di mantenimento: cene e viaggi non provano la convivenza
Il principio affermato dalla Cassazione sulla revoca dell’assegno divorzile al coniuge richiedente può essere applicato anche nella separazione ma la coppia formata con il nuovo compagno deve progettare una nuova famiglia Assegno di mantenimento e nuova convivenza La Cassazione con l’ordinanza n. 18862/2022 ribalta decisione della Corte di Appello, che in sede di reclamo ha accolto l’istanza di un marito, che non vuole pagare il mantenimento alla moglie da cui si è separato. Vero che la donna ha un nuovo compagno che le paga viaggi, cene e l’ha aiutata a saldare il perito che ha fatto la stima della casa, questi però sono dati che non provano la volontà della coppia di progettare la formazione di una nuova famiglia insieme. La vicenda processuale Pronunciata la separazione il Tribunale pone a carico dell’uomo un assegno mensile di 800 euro per la figlia e 200 euro per la moglie, che però contesta e che il tribunale respinge. L’uomo agisce quindi in sede di reclamo per la revoca delle disposizioni relative al contributo mensile dovuto a moglie e figlia. Ricorso che questa volta viene accolto con la revoca totale del contributo di 200 euro per la moglie e la riduzione a 400 euro di quanto dovuto mensilmente per la figlia. Revoca disposta in ragione della nuova relazione sentimentale intrapresa con un altro uomo, con il quale ha instaurato una comunione di vita materiale e spirituale, tali da poterli considerare una coppia di fatto anche in assenza di una convivenza continuativa. Il nuovo compagno della donna si è sobbarcato infatti spese importati, come il costo di 5000 euro per il tecnico incaricato di periziare la casa coniugale ai fini della vendita, quelle per viaggi, gite e cene con la donna, che non avrebbe certo potuto permettersi se fosse stata in difficoltà economiche. Situazione che ha condotto la Corte a ritenere applicabile anche a questo caso di separazione il principio affermato dalla Cassazione che riguarda però l’assegno divorzile, ossia che l’ex coniuge non ha diritto alla misura se si forma una nuova famiglia di fatto con un’altra persona, senza la necessità di una coabitazione continuativa a tale fine, essendo sufficiente una comunità di affetti e interessi economici. Non basta un nuovo rapporto serve un progetto di vita comune La donna non si arrende però alla pronuncia della Corte e ricorre in Cassazione, contestando in particolare, con il quarto motivo che l’orientamento giurisprudenziale applicato dalla Corte di Appello e applicato all’assegno divorzile richiede in realtà, ai fini della revoca, non solo la presenza di un nuovo compagno, ma l’instaurazione con lo stesso di un progetto di vista comune e un rapporto consolidato e protratto, tale da incidere positivamente sulle condizioni economiche della richiedente. Cene, viaggi e aiuti economici non provano la convivenza di fatto La Cassazione accoglie sia il secondo motivo con cui è stata contestata la diminuzione dell’importo del mantenimento per la figlia, che il quarto motivo, rigettando gli altri. In effetti, rilevano gli Ermellini, per la revoca dell’assegno divorzile in favore del coniuge richiedente, la nuova convivenza non esclude automaticamente la misura. La nuova relazione deve presentare i caratteri della stabilità e della continuatività, anche in assenza di una coabitazione ma anche “l’elaborazione di un diverso progetto di vita, caratterizzato dalla condivisione di nuovi bisogni, interessi, abitudini, attività e relazioni sociali, tali da comportare il superamento del modello familiare cui era improntata la pregressa esperienza coniugale, e con esso del tenore di vita precedentemente goduto.” Solo così si crea la comunione spirituale e materiale di vita che richiede l’assunzione di doveri reciproci di assistenza morale e materiale, che permette identificare il nuovo nucleo come una famiglia di fatto. Ipotesi che nel caso di specie non è riscontrabile in quanto la donna e il nuovo compagno hanno due distinte residenze. La Corte non ha approfondito inoltre l’effettiva sostanza del rapporto, in merito alla volontà di dare vita a una comunione di vita stabile tale e a nuovo nucleo familiare. La Corte di è limitata a dedurre i dati suddetti solo da viaggi frequenti, cene e dall’aiuto economico dato per il pagamento della perizia, senza preoccuparsi di indagare se tale aiuto fosse da ricondurre alla volontà di mantenere la donna in senso ampio, né di capire quale fosse l’apporto economico della stessa, di tipo personale o economico a fronte di queste erogazioni di denaro.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Assegno divorzile e convivenze: l’evoluzione della Cassazione
In recenti ordinanze sopravvive un avventuroso collegamento dell’assegno divorzile con la stabilità delle convivenze e il contributo dei nuovi partner Assegno divorzile e nuovi legami Sono frequentissimi, e in numero crescente, gli interventi della Cassazione sulle problematiche connesse con l’assegno divorzile. Mettendo da parte le questioni relative all’ an e al quantum, pure oggetto di ampio dibattito, riveste crescente interesse il tema della eventuale perdita del diritto a ricevere l’assegno divorzile, che qui si tenterà di analizzare nel suo sviluppo logico attraverso alcune delle numerose pronunce anche prescindendo, qua e là, dalla successione temporale. Il tutto nasce dal comma 10 dell’articolo 5 della legge 898/1970, che mette fine a tale diritto con il passaggio a nuove nozze. Di conseguenza, anche se certamente vi concorrono altre motivazioni, in un consistente numero di casi il beneficiario, pur in presenza di un nuovo importante legame affettivo, ha preferito la convivenza a un secondo matrimonio. Qualcosa di analogo era stato osservato per le vedove di guerra, che intendevano evitare la perdita della pensione. Valenza della coabitazione D’altra parte, la progressiva assimilazione delle convivenze ai matrimoni, fino alla introduzione del concetto di “famiglia di fatto”, pur essendo stata pensata per una maggiore tutela dei soggetti più deboli all’interno delle coppie, ha finito per danneggiare proprio loro nella particolare fattispecie della percezione dell’assegno divorzile, come se si fosse voluto mettere fine alla possibilità di camuffamenti e sotterfugi. Una penalizzazione che è sembrata evitabile facendo a meno di coabitare ufficialmente, ovvero se il nuovo partner mantiene la residenza in altro luogo. A sua volta, tuttavia, la Suprema Corte è intervenuta precisando che per poter definire more uxorio una convivenza la condizione della coabitazione non era né necessaria né sufficiente. Una precisazione assolutamente logica. Difatti, possono aversi coppie anche coniugate che per motivi di impegni di lavoro o di comodità logistiche decidono di avere residenze diverse e di non abitare permanentemente sotto lo stesso tetto. Basti pensare a professioni come quelle che richiedono ad uno dei coniugi una grande mobilità. Allo stesso tempo è comunissima, ad esempio, la coabitazione tra studenti universitari, tra i quali, tuttavia, non esiste alcun impegno di vita. La coabitazione, pertanto, sopravvive come elemento indiziario, ma cede il ruolo di fattore determinante. Il che, d’altra parte, apre all’organo giudicante il problema dell’ancoraggio ad aspetti affidabili ai fini della classificazione del rapporto. Ambiguità risolta da Cassazione 14151/2022 che sul punto così si esprime: “In materia revoca dell’assegno divorzile disposto per la instaurazione da parte dell’ex coniuge beneficiario di una convivenza more uxorio con un terzo, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell’eventuale coabitazione di essi, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l’insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al giudizio nei modi ammessi dalla legge processuale, nonché gli ulteriori eventuali argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale”. Stabilità e famiglia di fatto Tuttavia, accanto alla problematica della natura del rapporto interno alla coppia va posta quella delle ulteriori condizioni che possono salvare l’assegno divorzile o condurre alla sua caducazione, identificate dalla Suprema Corte nella “stabilità” del rapporto e già affrontata, ad es., da Cassazione 17453/2018: “ai fini della valutazione sulla persistenza delle condizioni per l’attribuzione dell’assegno divorzile deve distinguersi tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, sulla base del carattere di stabilità, che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderlo rilevante giuridicamente…”. Tuttavia, compiuto questo importante passo avanti sul piano teorico, non sembra che si sia ancora potuti giungere a conclusioni certe e definitive. Resta, infatti, aperto un serio problema, che in qualsiasi momento può essere posto, rappresentato dalla riconoscibilità stessa della “stabilità” dell’unione. In effetti, non sono mancati i riferimenti, per replicare all’obiezione, alla legge 76 del 2013 che nel definire le unioni di fatto invoca tale concetto al comma 36 dell’art.1 : “si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”. Il problema è, purtroppo, che molto realisticamente la medesima legge ai commi 59 e seguenti del medesimo articolo disciplina la conclusione di tale rapporto e del relativo contratto, ammettendo anche il recesso unilaterale. Evidentemente considerandone la precarietà. Una connotazione che rende del tutto opinabile e inaffidabile l’attribuzione di stabilità a quel rapporto, che è una condizione essenziale per poter affermare che è stata costituita una unione di fatto. Esattamente ciò che vale anche per il soggetto separato e il suo nuovo partner. Sembra dunque di poter concludere che per poter definire un legame successivo al divorzio come unione di fatto è opportuno rinunciare al parametro della stabilità e fare appello ad altre circostanze come l’esistenza di un progetto comune di vita, ad esempio rappresentato dalla presenza di figli. O, quanto meno, ancorare oggettivamente il concetto di stabilità ad una durata minima temporale che venga indicata dalla norma stessa. La sopravvivenza della componente compensativa D’altra parte, la Suprema Corte dimostra il suo sostanziale favor per la conservazione dell’assegno enunciando a Sezioni Unite un principio di diritto che distingue tra le componenti dell’assegno e ne salva quella compensativa, sia pure sotto condizione, anche in presenza di famiglie di fatto (sentenza S.U. 32198 del 2021): “Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, ha diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Se l’ex coniuge ha una nuova relazione perde il mantenimento?
Secondo la giurisprudenza, anche quando non c’è convivenza conta la stabilità del rapporto col nuovo partner e il progetto di vita intrapreso insieme. Il rifiuto a letto giustifica il tradimento? Quando una coppia di coniugi si separa e divorzia, non c’è niente di male che gli ormai ex marito e moglie prendano ciascuno la propria strada e, se vogliono, intraprendano nuovi legami sentimentali, affettivi e sessuali, più o meno occasionali, con altri partner. Questo è legittimo, perché i vincoli matrimoniali sono ormai cessati, compresi i doveri di coabitazione e di fedeltà. Ma è piuttosto antipatico, per chi è obbligato a versare l’assegno, venire a sapere che l’altro ha un nuovo compagno, un “affetto stabile” con il quale ha instaurato un rapporto profondo e magari anche una convivenza di fatto. Questa constatazione va fatta anche se formalmente i due componenti della nuova coppia non convivono insieme, ma forse se la spassano anche grazie a quel contributo economico che arriva con cadenza mensile. E allora ci si pone la domanda: se l’ex coniuge ha una nuova relazione perde il mantenimento? Vediamo. Assegno di mantenimento e assegno divorzile: differenze Va premesso che i presupposti per il riconoscimento del mantenimento sono diversi in caso di assegno stabilito a seguito della separazione coniugale o in caso di intervenuto divorzio. L’assegno divorzile si fonda sull’inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione dell’ex coniuge e sulla sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (come nel caso di malattia o età avanzata che preclude la possibilità di trovare un lavoro): per questo gli deve essere riconosciuto un contributo che – spiega la Cassazione – ha natura «assistenziale, compensativa e perequativa». L’assegno di mantenimento, invece, è basato sulla sproporzione tra le condizioni economiche dei due coniugi e sul criterio della conservazione del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale. Nuova convivenza: quando spetta ancora l’assegno divorzile? Questa differenza tra assegno di mantenimento e assegno di divorzio si ripercuote sulla nuova convivenza intrapresa dall’ex coniuge beneficiario del mantenimento: secondo la giurisprudenza prevalente e più recente, con la separazione non si perde ancora l’assegno, nonostante vi sia un nuovo compagno o compagna di vita, mentre con il divorzio il diritto a percepire l’assegno divorzile resta «definitivamente escluso». Tuttavia, una recente sentenza resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha lasciato uno spiraglio per la percezione dell’assegno divorzile anche nei casi di nuova convivenza dell’ex coniuge beneficiario con un nuovo compagno. Questo avviene quando rimane necessario tener conto del contributo fornito dall’avente diritto all’assegno alla conduzione della vita familiare – e dunque all’accrescimento del patrimonio comune – durante gli anni di matrimonio. In tali casi, nonostante la nuova convivenza e la creazione di una diversa coppia di fatto, l’assegno divorzile spetta ancora; potrà essere ridotto, in considerazione dell’eventuale apporto patrimoniale fornito dall’attuale compagno dell’ex coniuge, ma non completamente eliminato. Quando la nuova relazione fa perdere il mantenimento? Dopo aver chiarito che non sempre la nuova convivenza fa perdere il mantenimento, rimane da vedere cosa succede in caso di nuova relazione intrapresa dall’ex coniuge che, però, non si è tradotta in una convivenza stabile: come accade nel caso in cui i due nuovi partner non coabitano sotto lo stesso tetto e vivono in residenze separate, ma hanno comunque un legame intenso e una frequentazione reciproca costante. Se l’ex coniuge obbligato al versamento dell’assegno periodico scopre queste circostanze, può chiedere al giudice di revocare il mantenimento? La risposta a tale impegnativa domanda è arrivata con una nuova ordinanza della Cassazione [5], che ha deciso il caso di due ex coniugi in cui la beneficiaria dell’assegno aveva instaurato una relazione sentimentale con un nuovo compagno ma senza coabitazione. Secondo la Suprema Corte, per togliere il mantenimento non è sufficiente la nuova relazione, ma occorre verificare se essa si è tradotta o meno in un «progetto di vita in comune» tra la percettrice dell’assegno e l’attuale partner. Come si stabilisce se con la nuova relazione si ha ancora diritto al mantenimento Il Collegio rileva che è necessario compiere, innanzitutto, «un accertamento sulla stabilità della nuova relazione» intrapresa (quelle occasionali e temporanee, ovviamente, non rilevano ai fini dell’esclusione del mantenimento), ed anche «sulla consistenza e continuità dell’apporto economico fornito dal convivente al coniuge avente diritto all’assegno»: così, ad esempio, se l’ex moglie si è legata ad un uomo benestante, non dovrà essere più l’ex marito a mantenerla. Se la coppia di coniugi è soltanto separata, ma non ancora divorziata, per valutare la nuova relazione bisogna, poi, tenere conto della «fase delicata e temporanea della vita che potrebbe ancora sfociare nella riconciliazione dei coniugi» (infatti la separazione coniugale è una fase provvisoria e reversibile). Ecco perché, nel caso di assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge a seguito della separazione, la nuova relazione non è dirimente: i giudici di piazza Cavour segnalano che «la decisione di instaurare un nuovo rapporto non può considerarsi sempre espressione di una compiuta scelta esistenziale implicante una reale progettualità di vita, quale è quella propria della convivenza con un’altra persona, che fa sorgere reciproci obblighi di assistenza morale e materiale». Pertanto – spiegano gli Ermellini – il mantenimento cessa «solo ove si dimostri che il coniuge richiedente abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona avente carattere di stabilità, continuità ed effettiva progettualità di vita, potendosi in tal caso presumere che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune». Nel caso esaminato, ciò non era avvenuto, o comunque non era stato riscontrato, tant’è che la Suprema Corte ha rinviato la vicenda ai giudici di merito per un nuovo esame di tale profilo. Intanto, in definitiva, la Corte di Cassazione ha escluso «ogni automatismo tra l’instaurazione di una nuova relazione sentimentale e la perdita del diritto all’assegno».