Investigatore Privato_Matrimonio finito: c’è addebito per tradimento?

Avere un amante non è sempre fonte di responsabilità e addebito in caso di separazione e successivo divorzio.   Tradire è vietato. Lo sanno tutti. Non costituisce un reato, solo un illecito civile, un atto cioè contrario al matrimonio. Resta il fatto che non si può avere un rapporto extraconiugale. Sotto un profilo processuale, chi tradisce subisce il cosiddetto addebito: viene cioè ritenuto responsabile per la fine del matrimonio. Come detto, la conseguenza dell’addebito è la perdita del diritto – se mai potenzialmente esercitabile per insufficienza del reddito – all’assegno di mantenimento. A ciò si aggiunge che chi subisce l’addebito non può rivendicare diritti di successione sull’eredità dell’ex coniuge qualora questi dovesse morire subito dopo la separazione.   Quando non c’è addebito per il tradimento   Il tradimento è causa di addebito solo se si accerta che da esso è dipesa la crisi coniugale. In altri termini, la coppia deve essersi lasciata proprio a seguito della scoperta della relazione adulterina. A questa scoperta non deve essere conseguito il perdono. Al limite è possibile il tentativo di riavvicinamento tuttavia poi fallito. In tali casi, quindi, chi ha avuto l’amante non può chiedere il mantenimento. Quando però si dimostra che il matrimonio era già irrimediabilmente incrinato, il successivo tradimento non diventa più causa della rottura ma una conseguenza di uno stato già in atto. E dunque, in tal caso, non può esserci addebito. Così, ad esempio, se marito e moglie sono già ai ferri corti perché il primo picchia la donna, non sarà la scoperta dell’amante di quest’ultima a determinare l’addebito a suo carico, bensì proprio le precedenti e ripetute violenze. Insomma, i ruoli si invertono e l’addebito viene pronunciato nei confronti del marito, benché tradito. Né potrebbe essere diversamente: se il matrimonio è già finito non può esserci addebito per il tradimento successivo. Questo significa che è del tutto lecito tradire quando si ha la prova che la coppia ha deciso di separarsi o comunque, se anche non se l’è ancora detto in faccia, la strada è ormai segnata.   Non sempre dimostrare il tradimento è utile   La battaglia dell’addebito ha senso solo se chi tradisce è anche il coniuge più povero, quello cioè che può rivendicare il mantenimento, perché solo con la prova della relazione extraconiugale questi perderebbe il diritto all’assegno. Viceversa, se si tratta del coniuge benestante, l’accertamento dell’infedeltà non determina alcuna conseguenza pratica: con o senza tale dimostrazione infatti questi dovrà comunque versare gli alimenti all’ex. Vuoi sapere di più su come si svolge il lavoro di investigatore privato milano ? Visita la pagina.

Investigatore Privato_Mantenimento: si può richiedere in anticipo?

Separazione personale dei coniugi: cosa sono i provvedimenti urgenti del giudice? Come si accede al fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno?   Il mantenimento simboleggia l‘obbligo di assistenza che ancora permane in capo ai coniuge nonostante la separazione. Il punto è che la persona che sarebbe obbligata a versarlo potrebbe dimostrarsi contraria a riguardo, opponendosi in tribunale oppure rifiutandosi, nonostante l’obbligo impostogli dal giudice, di adempiere. In casi del genere, il coniuge beneficiario dell’assegno potrebbe trovarsi in gravi difficoltà economiche. Come fare in questi casi? È possibile chiedere un anticipo sul diritto al mantenimento?   Provvedimenti urgenti del giudice: cosa sono?   La causa civile che conduce alla separazione dei coniugi potrebbe essere particolarmente lunga nell’ipotesi in cui le parti in giudizio siano agguerrite. In casi del genere il presidente del tribunale, effettuato il tentativo di conciliazione, emana un’ordinanza in cui sono contenuti i provvedimenti urgenti e provvisori per i coniugi e per la prole. In altre parole, in attesa del prosieguo della causa, il giudice adotta alcuni provvedimenti in grado di tutelare le parti coinvolte nel processo. Tra i provvedimenti urgenti, oltre all’autorizzazione a vivere separati, all’affidamento e al mantenimento della prole, v’è anche il mantenimento al coniuge economicamente più debole, in attesa della decisione finale che stabilirà definitivamente le condizioni della separazione.   Il fondo di solidarietà per i coniugi in stato di bisogno   I provvedimenti urgenti e provvisori del giudice non mettono al riparo dall’inadempimento del coniuge condannato a pagare il mantenimento. In un’ipotesi del genere, il coniuge beneficiario potrà sì procedere ad esecuzione forzata (in quanto l’ordinanza è idoneo titolo esecutivo), ma i risultati potrebbero essere vani se l’obbligato, oltre a non pagare, risulta formalmente nullatenente. In casi del genere, il beneficiario del mantenimento può invocare la tutela offerta dal fondo di solidarietà per i coniugi in stato di bisogno. Si tratta in pratica di un anticipo dell’assegno di mantenimento versato direttamente dallo Stato, il quale poi provvederà a rivalersi sul soggetto inadempiente. Vediamo come funziona l’accesso al fondo di solidarietà per i coniugi in stato di bisogno.   Fondo solidarietà: come chiedere l’anticipo del mantenimento?   Il fondo di solidarietà per i coniugi è stato istituito nel 2016 a tutela del coniuge separato che, a causa dell’inadempimento della persona obbligata a versare il mantenimento, si trovi in un grave stato di bisogno economico. Per la precisione, il coniuge in stato di bisogno può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti appena elencati, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito della richiesta, valuta l’ammissibilità dell’istanza e la trasmette al ministero della Giustizia ai fini della corresponsione del mantenimento. Il ministero della Giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell’istanza al ministero della Giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile.   Fondo di solidarietà: come accedere?   Può accedere al fondo di solidarietà esclusivamente il coniuge separato che:  sia convivente con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave; non abbia ricevuto l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto;  abbia un Isee inferiore o uguale a tremila euro; abbia infruttuosamente esperito le procedure di recupero del credito nei confronti del coniuge inadempiente.   L’istanza deve in ogni caso contenere, a pena di inammissibilità, un’autocertificazione ove sono indicati:  copia documento identità;;  copia codice fiscale;  l’indicazione degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;  l’indicazione della misura dell’inadempimento del coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento;  l’indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione che il datore dei lavoro si e reso inadempiente all’obbligo di versamento diretto a favore del richiedente;  l’Isee uguale o inferiore a tremila euro;  l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all’istanza. Infine, occorre allegare:  dichiarazione in cui si afferma di versare in una condizione di disoccupazione e di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.  copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente;  visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti la non titolarità di beni immobili;  originale del titolo che fonda il diritto all’assegno di mantenimento (ad esempio, l’ordinanza che contiene i provvedimenti urgenti e provvisori). Vuoi sapere di più su come si svolge il lavoro di investigatore privato milano ? Visita la pagina.

Investigatore Privato_Licenziamento in tronco per motivi disciplinari: i casi più frequenti e la procedura. Licenziamento per giusta causa e Naspi.

Il licenziamento per giusta causa è quello che scatta per i comportamenti più gravi posti dal dipendente. È quindi una forma di licenziamento disciplinare. Affinché esso sia valido, è necessario che la condotta contestata al lavoratore sia tanto grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neanche per un solo giorno. Difatti, la caratteristica del licenziamento per giusta causa è l’assenza di un preavviso come invece previsto per tutti gli altri casi di licenziamento. Esso avviene, quindi, in tronco ossia con effetto immediato. Questa è la differenza sostanziale tra “licenziamento per giusta causa” e “licenziamento per giustificato motivo soggettivo”: entrambi sono forme di licenziamento disciplinare, traggono cioè giustificazione da un comportamento colpevole o doloso del lavoratore, ma il primo viene intimato per i casi più gravi mentre il secondo – che invece prevede il rispetto del periodo di preavviso – per quelli meno gravi.   Licenziamento per giusta causa: quando?   La giurisprudenza ha individuato una serie di indici che il datore di lavoro deve valutare prima di stabilire se la condotta contestata al dipendente possa dar luogo o meno al licenziamento per giusta causa. Eccoli: natura e qualità del rapporto, posizione professionale e responsabilità del lavoratore nel servizio svolto, in quanto potenziale modello diseducativo o comunque disincentivante per gli altri lavoratori (soprattutto se sottordinati): tanto più è apicale la posizione ricoperta o comunque riveste un ruolo di responsabilità e di esempio per gli altri, tanto maggiore rigore potrà essere adottato nella valutazione della condotta illecita; grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nell’organizzazione imprenditoriale: tanto più delicata è la funzione assegnata al dipendente (si pensi al cassiere), tanto più severa sarà la valutazione della sua violazione; particolari circostanze e condizioni in cui il fatto è posto in essere, modi, effetti, motivi e intensità dell’elemento intenzionale e di quello colposo; intensità dell’elemento intenzionale ossia il grado di volontà nel compimento dell’azione illecita; danno arrecato all’azienda; precedenti sanzioni disciplinari per lo stesso o altri comportamenti.   Licenziamento per giusta causa: procedura   Innanzitutto, l’azienda deve inviare una lettera di contestazione scritta al dipendente in cui gli rappresenta la condotta incriminata e gli dà cinque giorni di tempo per presentare difese scritte. Nello stesso termine, il dipendente può chiedere di essere ascoltato personalmente dal datore di lavoro, eventualmente assistito da un sindacalista (è esclusa invece la presenza del suo avvocato). La lettera di contestazione deve essere tempestiva rispetto al fatto (non deve cioè decorrere troppo tempo), specifica e dettagliata (in modo da dare al dipendente la possibilità di difendersi puntualmente) e immodificabile (sarebbe illecito il licenziamento irrogato poi per ragioni diverse rispetto a quelle evidenziate nella lettera). All’esito della valutazione delle difese addotte dal dipendente, l’azienda comunica a questi – sempre in forma scritta e tempestiva – la decisione finale e, quindi, l’eventuale licenziamento.   Licenziamento per giusta causa e Naspi Al lavoratore licenziato per giusta causa spetta l’assegno di disoccupazione ossia la Naspi. Il chiarimento è stato fornito dall’Inps. Non rileva quindi che la risoluzione del rapporto di lavoro sia stata dovuta a colpa o a intenzionalità del dipendente stesso.   Licenziamento per giusta causa illegittimo Se il datore di lavoro valuta con eccessivo rigore la condotta del dipendente, intimando il licenziamento per giusta causa quando invece avrebbe dovuto adottare una sanzione disciplinare meno severa, non c’è possibilità di ottenere la reintegra sul posto ma solo il risarcimento del danno. Le cose vanno diversamente invece se la condotta contestata al dipendente è inesistente e mai stata commessa: in questo caso, spetta la reintegra ossia la “restituzione” del posto di lavoro. Vuoi sapere di più su come si svolge il lavoro di investigatore privato milano ? Visita la pagina.

Investigatore Privato_ Separazione e divorzio con addebito per l’astensione dai rapporti sessuali.

Separazione e divorzio con addebito solo se l’astensione dai rapporti sessuali è continua e senza giusta causa.   Se è vero che il matrimonio può essere annullato quando non viene “consumato”, i rapporti sessuali non devono limitarsi alla sola “prima notte di nozze”. Certo, fare l’amore non è un obbligo: i coniugi possono astenersi dal concedersi momenti di intimità se entrambi lo vogliono. Ma che succede se ciò dipende dalla volontà di uno solo? La scusa del mal di testa o del mal di schiena non può reggere in eterno. Ed allora, fermo restando che non si può obbligare neanche il proprio coniuge ad avere rapporti sessuali, poiché diversamente si configurerebbe il reato di violenza sessuale, è normale comunque chiedersi se si può divorziare dal partner per mancanza di passione. Cosa dice la legge a riguardo? Cerchiamo di fare il punto della situazione.   Matrimonio e rapporti sessuali   Il Codice civile elenca i doveri dei coniugi, ma tra questi non è indicato, in modo espresso, quello di fare sesso. Tuttavia, la giurisprudenza lo ha ritenuto incluso nel dovere di reciproca assistenza morale. Così qualificato, esso rientrerebbe quindi, a pieno titolo, tra i diritti dei coniugi. Un diritto però che non può essere imposto perché, dall’altro lato, resta sempre la libertà di autodeterminazione che, specie se ha ad oggetto una prestazione fisica, non può essere oggetto di coercizione. Risultato: non si può imporre alla moglie o al marito di fare l’amore. Neanche se l’imposizione è posta sotto forma di ricatto psicologico (“Se non lo facciamo, vado con un altro uomo”, “Se non stai con me, potrei trovare interesse in altre donne”, “Se non facciamo l’amore ti lascio”, ecc.). Diversamente, si verrebbe incriminati per violenza sessuale, reato che ben può sussistere anche tra moglie e marito. Ed allora, che fare se il coniuge si sottrae alle “coccole”? La strada per chi non intende sopportare questa assenza è una sola: la separazione. Anzi, la separazione con addebito. Il tutto, ovviamente, tramite l’intervento del tribunale. Ma ciò solo se l’astensione dai rapporti sessuali è totale, continua e priva di giusta causa.   Violenza sessuale tra coniugi: è possibile?   Non meravigli il fatto che, secondo la giurisprudenza, anche tra coniugi è possibile che si configuri il reato di violenza sessuale. Come abbiamo detto sopra, per configurare tale illecito penale non è necessaria la coercizione fisica, ben potendosi verificare anche in presenza di minacce psicologiche, ritorsioni e via dicendo. Come chiarito a più riprese dalla Cassazione, il reato di violenza sessuale è configurabile anche se la moglie accetta rapporti sessuali col marito perché rassegnata a non reagire a causa di violenze e minacce. Il mancato esplicito dissenso, infatti, non elimina il reato, in quanto in tale ipotesi la donna subisce comunque violenze fisiche o psicologiche che ne riducono l’autodeterminazione. Se così dovessero stare le cose, allora le sorti nell’eventuale giudizio di separazione o divorzio si invertirebbero e, a chiedere l’addebito, sarà il coniuge violentato.   Si può divorziare dal partner per mancanza di passione?   Una cosa però è la totale astinenza dai rapporti sessuali, un’altra l’assenza di passione. La giurisprudenza, nel richiedere un comportamento attivo nei rapporti di coppia (a pena solo dell’addebito), non pretende che tale comportamento debba rivestire determinati connotati o un grado minimo di coinvolgimento emotivo. Il che significa che un partner statico non può essere accusato di nulla. Non si può quindi domandare la separazione e il divorzio con addebito nei confronti di chi non è passionale. Ma lo si può comunque chiedere senza addebito. Il fatto di non essere più innamorati del marito o della moglie – a prescindere dalle ragioni, che possono risiedere nei suoi comportamenti a letto che fuori – non è considerabile una colpa. Sicché, il coniuge che non prova alcuna soddisfazione a causa dell’atteggiamento passivo e statico dell’altro può ugualmente rivolgersi al giudice, senza peraltro dover motivare la sua intenzione di far cessare il matrimonio. In buona sostanza, è possibile divorziare per mancanza di passionalità, fermo restando però che se il coniuge dal quale si chiede la separazione dovesse avere un reddito più basso, bisognerà comunque versargli l’assegno di mantenimento. Vuoi sapere di più su come si svolge il lavoro di investigatore privato milano ? Visita la pagina.

Agenzia Investigativa_La C.T.U. non è qualificabile come “fatto storico”

E’ un atto processuale, che ha funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti acquisiti e che, in certi casi, assurge a vera e propria fonte di prova   La consulenza tecnica è un atto processuale, il dato istruttorio da cui ricavare il “fatto storico” il cui esame è stato omesso dal giudice del merito e che la parte è tenuta ad indicare sufficientemente, ma non si identifica con quest’ultimo. La C.T.U. è un atto processuale, che ha funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti ed elementi acquisiti e che assurge in certi casi a vera e propria fonte di prova. L’omesso esame degli esiti della consulenza tecnica non integra quindi il vizio di cui all’art. 360, primo comma n. 5 c.p.c. (omesso esame di un fatto decisivo del giudizio): la C.T.U. costituisce infatti l’elemento istruttorio, il “dato” da cui poter trarre il “fatto storico” rilevato e/o accertato dal consulente ed eventualmente omesso dal giudice, ma non si identifica con quest’ultimo. Lo ha chiarito la Sesta Sezione – 3 Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12387 del 24 giugno 2020 Vuoi sapere di più su come si svolge il lavoro di investigatore privato milano ? Visita la pagina.

Investigatore Privato_Pedone investito: non basta la visita del Ctu ad escludere le lesioni

Per la Cassazione l’esame obiettivo va affiancato a quello clinico e ai dati strumentali.   L’accertamento del danno alla persona va condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, ma i referti degli esami strumentali non sono l’unico mezzo utilizzabile, ponendosi in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all’esame obiettivo (criterio visivo) e all’esame clinico. Pertanto, in tema di risarcimento del danno da “micropermanente”, il solo esame obiettivo del CTU non può ritenersi sufficiente a determinare l’insussistenza di postumi invalidanti permanenti, soprattutto se appare documentata una frattura per cui sono le stesse tabelle del D.M. 3 luglio 2003 a prevedere un danno biologico. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 13292/2020  accogliendo il ricorso promosso da una signora che avevano riportato lesioni personali dopo essere stata investita da un’autovettura che si muoveva in retromarcia.   Insufficiente il solo criterio visivo in presenza di una frattura documentata   In primo grado, la responsabile civile e l’assicurazione venivano condannate a risarcire quasi 7.600 euro, importo che, in appello, il Tribunale riduceva a poco più di 2.300 euro. Il risarcimento veniva limitato ai postumi di natura temporanea, mentre veniva escluso il risarcimento per i postumi permanenti, per come richiesti dalle tabelle delle micropermanenti di cui D.M. 3/7/03. Nello specifico, il Tribunale evidenziava come la CTU non avesse rilevato nulla in ordine ad esiti permanenti in quanto dall’esame obiettivo risultava “non dolente la palpopressione del bacino, completo l’accosciamento, nella norma dell’età i movimenti”. In base alle risultanze dell’esame, inoltre, residuavano postumi permanenti, rappresentati da “esiti di frattura branca ischio pubica di destra che configuravano una percentuale di danno biologico pari al 3,5%. Vuoi sapere di più su come si svolge il lavoro di investigatore privato milano ? Visita la pagina.

Investigatore Privato_Legittimo il licenziamento del dipendente che non rende

Per la Cassazione è legittimo licenziare un dipendente che per mancanza di diligenza e scarso impegno commette errori rilevanti nell’eseguire la sua mansione principale   Con la sentenza 13625/2020 la Cassazione Sezione Lavoro dichiara legittimo il licenziamento intimato dalla società datrice a un suo dipendente, responsabile di svariate inadempienze e incurie nell’espletamento di un compito centrale delle sue mansioni dopo un periodo di formazione progressiva. Integra giustificato motivo soggettivo infatti l’inadempimento del lavoratore riconducibile a trascuratezza e incuria, perché si ripercuote inevitabilmente sul suo rendimento lavorativo. Ma come sono arrivati gli Ermellini a una simile conclusione? La vicenda ha inizio quando la Corte d’Appello, riformando la decisione di primo grado, dichiara legittimo il licenziamento intimato dalla S.r.l datrice a un dipendente per giustificato motivo soggettivo, disponendo la restituzione dell’indennità versata in esecuzione della sentenza di primo grado. Per il giudice di seconde devono essere valorizzate le plurime inadempienze e trascuratezze del lavoratore in relazione alla redazione del piano finanziario, competenza attribuita fin dal momento dell’assunzione e in base a una formazione progressiva, tanto che nel tempo è diventata la sua mansione principale. Da qui l’individuazione del giustificato motivo soggettivo di licenziamento trattandosi di “inadempimento e neghittosità rilevanti sotto il profilo di una affidabile resa lavorativa, in quanto determinate da mancanza di diligenza e impegno professionale.”   Il licenziamento non è giustificato: la redazione del piano è mansione nuova   Il dipendente però, insoddisfatto delle conclusioni della Corte, ricorre in Cassazione affidandosi a quattro motivi di doglianza.  Con il primo motivo evidenzia come la redazione e revisione del piano finanziario aziendale non possano essere poste alla base del licenziamento perché mansioni nuove a partire dal marzo del 2009. Con il secondo contesta l’omessa motivazione sulla mancanza di diligenza e impegno professionale alla luce della comunicazione del datore di lavoro risalente al settembre 2009 “che individua la redazione del piano finanziario quale obiettivo rilevante ai fini della retribuzione variabile.” Con il terzo deduce la violazione di alcuni articoli del CCNL terziario per sproporzione e inadeguatezza della sanzione irrogata. Con il quarto infine contesta il mancato riconoscimento del danno biologico subito per le condotte vessatorie di un superiore.   Legittimo il licenziamento del dipendente inefficiente   La Cassazione dopo aver valutato attentamente le ragioni del ricorso del dipendente lo rigetta per i motivi che si vanno a illustrare. Il primo motivo del ricorso non può essere accolto perché le circostanze che hanno indotto il giudice di seconde cure a ritenere legittimo il licenziamento stante l’affidamento esclusivo del piano finanziario al dipendente sin dal suo ingresso in azienda costituiscono una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità.   Da respingere anche il secondo motivo. La Corte all’esito dell’istruttoria ha infatti rilevato: Il periodo di affiancamento di cui il dipendente ha goduto per ben sette mesi; Le singole inesattezze commesse dal dipendente nella redazione del piano, soffermandosi in particolare sull’incidenza degli interessi passivi con le banche e “l’andamento dei rapporti di leasing, che avevano evidenziato gravi errori o connotati irrealistici nelle previsioni fondate sui dati trasmessi dagli uffici.”   Inammissibile il terzo motivo di ricorso perché anche in questo caso il dipendente chiede alla Corte di esprimere un giudizio sull’apprezzamento compiuto dai giudici in ordine alla proporzionalità della sanzione, valutazione che esula dal controllo di legittimità.   Infondato infine il quarto motivo di ricorso. La Corte d’Appello fin dall’inizio ha escluso la sussistenza di condotte vessatorie sistematiche perpetrate in danno del dipendente da un superiore trattandosi “al più di isolato e circoscritto dissidio sorto solo durante uno stato avanzato del lavoro e, in ragione dei pochi elementi a disposizione, privo di apprezzabile continuità.” Conclusione che non può essere riesaminata senza invadere illegittimamente il campo delle indagini fattuali, precluso alla corte di legittimità. Vuoi sapere di più su come si svolge il lavoro di investigatore privato milano ? Visita la pagina.

Investigatore Privato_Scioglimento del matrimonio ed esenzione fiscale

Esenzione fiscale per sentenze ecclesiastiche   Il chiarimento (richiesto da un ministero) riguarda, a proposito dello scioglimento del matrimonio e il regime di esenzione fiscale, l’applicazione dell’imposta di registro ai provvedimenti di delibazione delle sentenze ecclesiastiche che ne dichiarano la nullità. Il dubbio si genera dal fatto che le sentenze ecclesiastiche non producono effetti nell’ordinamento italiano se non a seguito del giudizio di delibazione che dà efficacia esecutiva alla decisione ecclesiastica anche nel nostro ordinamento. La risposta data evidenzia un campo di applicazione ampio dell’esenzione fiscale per lo scioglimento del matrimonio. Il testo spiega che anche la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio determinando, nell’ordinamento statuale italiano, la cessazione degli effetti civili prodotti dalla trascrizione nei registri di stato civile del matrimonio concordatario, potrebbe rientrare tra “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio” esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, ai sensi dell’ articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74″.   Casi di applicazione dell’esenzione fiscale   Per la legge del 1987 possono considerarsi nel campo di applicazione dell’esenzione fiscale atti, documenti e provvedimenti che i coniugi utilizzano per regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili che ne derivano. Quindi la generica espressione “cessazione degli effetti civili del matrimonio” fa in modo che la norma sia applicabile in sede di Corte d’Appello, alla delibazione della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio canonico, sia alla pronuncia di nullità del matrimonio civile e di nullità del matrimonio contratto in forma canonica e trascritto dell’autorità giudiziaria ordinaria. La ratio è togliere ai coniugi il peso dell’imposizione fiscale per evitare che il superamento della crisi che stanno vivendo sia ancora più difficile. Quindi, come chiarisce la norma “Potrebbe non assicurare una parità di trattamento un eventuale trattamento fiscale della sentenza di delibazione diverso rispetto a quello della sentenza pronunciata all’esito del giudizio di separazione o divorzio; ciò anche alla luce dell’interpretazione promossa dalla Corte Costituzionale, secondo cui la ratio della norma è rinvenibile nella tutela economico-patrimoniale alla famiglia nel momento in cui il vincolo si scioglie o si attenua”. In ultimo afferma l’Agenzia, l’esenzione fiscale per lo scioglimento del matrimonio, si applica anche nel caso di atti relativi al procedimento di separazione personale; alle obbligazioni assunte negli stessi procedimenti; ai provvedimenti di condanna al pagamento di assegni di mantenimento a favore dei figli. Vuoi sapere di più su come si svolge il lavoro di investigatore privato milano ? Visita la pagina.

Investigatore Privato_Furto di identità online: Cos’è e come evitarlo

Social network, forum, blog e tante altre piattaforme virtuali offrono l’opportunità di entrare in contatto con nuove persone e ritrovare vecchi amici e parenti. Tuttavia, sul web potresti correre alcuni rischi. Ad esempio, potresti incontrare qualcuno con intenzioni illecite o cadere vittima di un furto d’identità. Ma cos’è e quando si verifica il furto di identità? Talvolta, persone non autorizzate entrano in possesso di informazioni personali, come il numero della carta d’identità, del bancomat, della carta di credito, ecc. L’intento è sostituirsi in tutto o in parte alla vittima e compiere a suo nome azioni illecite oppure il fine può essere quello di ottenere credito ricorrendo a false credenziali. A seguire ti spiegherò quali sono i dati necessari per realizzare il furto d’identità e quali accorgimenti puoi adottare per proteggerti.   Furto di identità: i dati e le vittime   Quali sono i dati necessari per realizzare il furto d’identità? Occorrono: nome, cognome, indirizzo; codice fiscale; luogo e data di nascita; numero di telefono di casa; numero della carta di credito; estremi del conto corrente. Le vittime del furto di identità possono essere tanto i privati cittadini, quanto le aziende e le altre organizzazioni. In quest’ultimo caso, ai truffatori basta ottenere l’accesso ai pubblici registri o cambiare il nome dei titolari dell’azienda ed i loro indirizzi.   Come proteggersi dai furti di identità?   Ecco alcune regole da seguire per prevenire il furto di identità:   Sii prudente e cauto di fronte a richieste di sconosciuti. Evita di rispondere ad e-mail che chiedono di rivelare password o numeri di account, codici PIN o altre informazioni personali; Non inviare mai denaro o dati personali ai soggetti che non conosci e di cui non ti fidi; Non rispondere mai ad un numero fornito via mail oppure su un link allegato; Non fornire dati o dettagli personali quando ricevi una telefonata dalla banca o da qualsiasi altra organizzazione; Se un tuo contatto email, un amico o un parente, dichiara di essere rimasto bloccato in vacanza e ti richiede l’invio di denaro, contatta direttamente la persona al suo numero telefonico o tramite altri mezzi per verificare la veridicità della richiesta che hai ricevuto; Effettua controlli periodici sulla tua carta di credito e/o sui movimenti bancari così scovare eventuali operazioni sospette; Attenzione ai link che ricevi nei messaggi da altri utenti sui social network; Diffida di quegli applicativi in grado di accedere ai tuoi dati personali e agli indirizzi delle tue mailing list; Prima di gettare nell’immondizia i documenti contenenti le tue informazioni personali strappali o rendili illeggibili. Vuoi sapere di più su come si svolge il lavoro di investigatore privato milano ? Visita la pagina.

Investigatore Privato_Pubblicazione foto sui social e privacy: Quali sono le regole?

L’Autorità che tutela la privacy detta le sue regole per garantire da una parte la libertà di pensiero e dall’altra la protezione dei dati.   Attenzione a quello che si pubblica sui propri profili social, da Facebook a Instagram a YouTube. Il Garante della privacy ha ricordato quando un post o una foto possono restare su una bacheca e quando, invece, devono essere rimossi. L’Autorità ha premesso che le regole che disciplinano la materia sono le stesse applicate “a finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero”. Significa, dunque, che non è richiesto il consenso della persona ritratta a sua insaputa, sempre che sussistano adeguate finalità di interesse pubblico. Tuttavia, quelle libere “manifestazioni per pensiero” non possono mettere a repentaglio la tutela dei dati personali. Occorre, dunque, stabilire il giusto equilibrio tra le due cose, valutando caso per caso sulla base della natura del contenuto e di come esso viene diffuso sui social. Ecco, dunque, la stretta del Garante in base alle segnalazioni che l’Autorità ha ricevuto.   Foto di minori: Per quanto riguarda le foto dei minori pubblicate su Facebook o su Instagram o su altre reti sociali da parte di uno dei genitori separati, il Garante ha disposto che le immagini postate da un genitore senza il consenso dell’altro devono essere rimosse. Vuol dire che se il padre separato va in vacanza con il figlio minorenne e fa delle foto al mare insieme a lui, non può pubblicarle sul suo profilo social se la madre del ragazzino non ha dato la sua autorizzazione.   Autorizzazione e foto in luoghi pubblici: Sui profili Facebook aperti, se una persona si trova ritratta in una foto o in un video a sua insaputa e non ha prestato il necessario consenso, su richiesta dell’interessato, le immagini devono essere cancellate. Per restare in ambito vacanziero, se vado in spiaggia e mi metto a scattare delle foto in cui vengono ritratti altri bagnanti che possono essere facilmente identificati, non posso pubblicarle sul mio profilo social senza la loro autorizzazione. Se lo faccio e una di queste persone mi chiede di rimuovere le immagini da Facebook o da Instagram, sono tenuto a farlo. Lo stesso può succedere in altri ambiti, come ad un concerto o durante una partita allo stadio, oppure mentre fai un giro turistico in una città d’arte.   Attività illecite ed atti giudiziari: Per quanto riguarda le foto pubblicate per denunciare un’attività illecita, come quella che, ad esempio, mostra una macchina parcheggiata in divieto di sosta, la diffusione è ammessa a condizione che le immagini siano state catturate in un luogo pubblico e che i soggetti fotografati non siano riconoscibili. Vengono valutati caso per caso i post che contengono degli atti giudiziari. Tendenzialmente, vengono ammessi quelli di interesse pubblico, purché vengano eliminati i dati non essenziali, come un numero di telefono o un indirizzo. Vuoi sapere di più su come si svolge il lavoro di investigatore privato milano ? Visita la pagina.