Mantenimento alla ex se non si prova che ha rifiutato lavori stabili

Per la Cassazione, il marito deve il mantenimento alla moglie se non prova che la stessa non è autosufficiente perché ha rifiutato delle offerte lavorative La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19020/2020 rigetta il ricorso di un marito che non vuole più corrispondere il contributo al mantenimento alla moglie. Del resto, chiariscono gli Ermellini, l’uomo non è riuscito a provare che la donna, come dallo stesso sostenuto, è andata a convivere stabilmente con un altro uomo e ha rifiutato incarichi lavorativi in grado di renderla autonoma dal punto di vista economico. Vicenda complessa che vede contrapporsi due coniugi e che ha inizio quando il Tribunale, modificando in parte il decreto di omologa della separazione di due coniugi, revoca il contributo al mantenimento per la moglie, riduce a 150 euro la quota dovuta dal marito per il canone di locazione dell’immobile in cui la donna risiede con il figlio e aumenta a 450 euro l’assegno dovuto in favore di quest’ultimo. Il provvedimento viene reclamato dal marito che, a sostegno delle proprie richieste, adduce il miglioramento delle condizioni economiche della moglie, la maggiore età del figlio e l’assenza di nuove esigenze, facendo altresì presente che a lui nel frattempo è nata anche una figlia. La Corte d’Appello accoglie l’istanza relativa all’assegno per il figlio, perché maggiorenne e perché dal 30 agosto 2014 vive con il padre, data in cui pertanto cessa l’obbligo di corrispondere la somma stabilita dal Tribunale. Per quanto riguarda il contributo al pagamento del canone di locazione, la Corte stabilisce che è dovuto fino al 30 agosto 2014, giorno del trasferimento del figlio dal padre, visto che non è stato dimostrato un miglioramento delle condizioni economiche della moglie. La donna si è trasferita al Nord da febbraio a luglio 2012 per motivi di lavoro, ma non è stato provato che sia andata a convivere stabilmente né che abbia rifiutato offerte lavorative tali da migliorare la sua condizione economica. La Corte rigetta il reclamo incidentale della moglie finalizzato ad ottenere l’aumento del contributo per il pagamento del canone di locazione, ma accoglie quello con cui ha chiesto il mantenimento per se stessa, quantificato in 200 euro mensili. Il marito ricorre in Cassazione sollevando due motivi di doglianza.  Nel primo denuncia l’omessa pronuncia della Corte sulla domanda con cui ha chiesto di porre a carico della moglie il contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne non autosufficiente a partire dal 30 agosto 2014.  Nel secondo motivo fa presente invece di aver presentato sia al giudice di primo che di secondo grado le istanze necessarie per ottenere l’esibizione di documenti idonei a dimostrare il rifiuto della moglie a certi incarichi lavorativi. Istanze a cui la Corte d’Appello ha fornito una motivazione apparente, per cui non si può ritenere non provato un fatto se non è stata data la possibilità di provarlo. Mantenimento se il marito non prova che la ex ha ottenuto un lavoro stabile La Cassazione con l’ordinanza n. 19020/2020 rigetta il ricorso. Per la Corte il primo motivo è infondato perché il ricorrente ha richiesto il contributo al mantenimento per il figlio convivente e non autosufficiente solo nelle note conclusive, punto sul quale non c’è stato quindi alcun contraddittorio tra le parti. Inammissibile invece la seconda censura in quanto la Corte d’Appello, al termine di una valutazione complessiva delle emergenze istruttorie, ha ritenuto non provata la sopravvenuta stabilità economica della moglie addotta dal marito, in quanto “le dedotte occasioni di lavoro non avevano questa caratteristica, sia per la collocazione geografica che per il carattere episodico.”

Investigatore Privato_Non si allontanano i bambini dai nonni

La Cassazione afferma l’importanza del rapporto nonni-nipoti, sanzionando con la perdita della responsabilità genitoriale chi ostacola tale rapporto   La Cassazione in diverse e anche recenti pronunce, accogliendo le istanze del legislatore interno, comunitario e internazionale, afferma il diritto dei nonni e dei nipoti ad avere un rapporto stabile e duraturo, aprendo le porte alla perdita della responsabilità genitoriale nei confronti di quei genitori che, spesso per rivendicazioni, impediscono ai figli di conservare affetti così importati per la loro crescita. Solo l’interesse del minore prevale sul diritto dei nonni ad avere rapporti con il nipote, se questi si rivelano inadeguati o addirittura dannosi per il suo sviluppo. Di seguito una breve rassegna delle sentenze più significative della Cassazione, in cui afferma importanti principi di natura sostanziale e procedimentale in materia. Rapporto nonni-nipoti nel codice civile A sancire il diritto dei nonni e dei nipoti ad avere un rapporto che sia degno di essere definito tale è l’art. 317 bis del codice civile, che prevede il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti. Un diritto che il nonno può tutelare ricorrendo, se necessario al giudice del luogo in cui il minore ha la residenza, affinché adotti i provvedimenti necessari. La norma rinvia poi all’art. 336 c.c., che nel procedimento giudiziale che si instaura su ricorso dell’ascendente, come previsto dall’art. 317 bis c.c, prevede l’ascolto del minore che abbia compiuto i 12 anni di età o anche più piccolo se ritenuto capace di discernimento. Nonni e nipoti quindi possono dire la loro se i genitori del bambino dovessero tentare di ostacolare un rapporto così importante per la crescita del loro figlio. I nipoti vanno ascoltati quando c’è di mezzo il rapporto con i nonni Ascolto del minore, che è stato stato valorizzato dalla recente sentenza n. 16410/2020 emessa nel corso di una causa instaurata dai nonni di una bambina, che hanno reclamato il diritto di poterla vedere ed avere contatti con lei. Richieste che però il tribunale dei minori ha respinto, ritenendo i nonni non adeguati dal punto di vista educativo ed affettivo. Decisione a cui gli ascendenti si sono opposti, lamentando il mancato ascolto della bambina in giudizio, escluso dal tribunale per la sua età di soli 9 anni e per il fatto che la decisione è stata assunta valutando gli atteggiamenti negativi e ostili degli stessi nei confronti della madre della bimba. La Cassazione adita dai nonni però ha chiarito che, alla luce dei principi sanciti dall’art. 8 CEDU, dall’art. 24, comma 2, della Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost che sanciscono “un vero e proprio diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, secondo l’art. 317-bis c.c.; a esso (diritto) corrisponde uno speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell’art. 315-bis c.c.” Non solo, la Corte ha anche modo di precisare che “i provvedimenti che incidono sul diritto degli ascendenti a instaurare e a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell’art. 317-bis c.c”, hanno l’attitudine a dirimere conflitti tra posizioni soggettive diverse “nei quali il minore è da considerare -parte-. (…) Tale concetto si concretizza e si esprime non nella necessità di una partecipazione formale (implicata dalla nozione di parte in senso proprio), ma nel diritto del minore di essere ascoltato ai fini del merito, in quanto parte sostanziale: soggetto portatore di interessi comunque diversi (quando non in certi casi anche contrapposti) da quelli dei genitori.” Il minore quindi, parte in senso sostanziale del procedimento che lo riguarda, deve essere ascoltato. Il mancato ascolto viola il diritto al contraddittorio e all’ascolto, se questo viene escluso senza una motivazione valida sulla sua capacità di discernimento. Va salvaguardato anche il rapporto con il nonno o la nonna “acquisiti” A tutela di nonni e nipoti è anche intervenuta la sentenza n. 19780/2018 della Cassazione, con la quale ha chiarito che: “Alla luce dei principi desumibili dall’art. 8 della CEDU, dall’art. 24, comma 2, della Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317-bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell’art. 315-bis c.c., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico”. Anche i nonni acquisiti quindi hanno il diritto di agire in giudizio per tutelare il diritto a conservare con i nipoti un legame stabile e duraturo. Decade dalla responsabilità genitoriale chi allontana i nipoti dai nonni Il rapporto nonni-nipoti è talmente riconosciuto e tutelato dal legislatore nazionale e sovranaziononale che, come ha avuto modo di chiarire la Cassazione n. 5097/2014 non “appare contestabile che l’impedimento da parte di un genitore all’esercizio del diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti del ramo genitoriale del genitore scomparso costituisca, almeno in astratto, una condotta pregiudizievole per il figlio secondo la previsione dell’articolo 330 c.c. e ss.” Articolo che prevede la decadenza dalla responsabilità genitoriale ogniqualvolta il genitore violi o trascuri i doveri ad essa inerenti o abusa dei suoi poteri con grave pregiudizio per il figlio. Nel caso di specie la Cassazione ha dovuto pronunciarsi su una vicenda che vedeva contrapporsi il padre di un bambino, orfano di madre e i nonni e una zia materna, che rivendicavano il rapporto con il figlio della congiunta defunta, ostacolato dal genitore sopravvissuto. Una situazione in cui, come hanno chiarito gli Ermellini “e’ in gioco una parte importante dei rapporti affettivi e educativi del minore in quanto la contrapposizione del padre ai congiunti del

Investigatore privato_Assegno ridotto per la moglie, anche se deve pagare l’affitto

Confermata dalla Cassazione la riduzione dell’assegno a moglie e figli, non rileva che la donna debba pagare un affitto, ma la differenza di reddito tra le parti   Con l’ordinanza n. 19078/2020 la Cassazione rigetta il ricorso di una moglie, che si è vista ridurre l’assegno di mantenimento per sé e per i figli. Le censure sollevate dalla donna tendono a rimettere in discussione valutazioni che la Corte ha già compiuto. A rilevare nel caso di specie non è il fatto che la donna sia costretta a pagare un canone locatizio, ma la differenza reddituale tra i due coniugi. Decisione che mette la parola fine alla controversia insorta tra due coniugi quando la Corte d’Appello, in parziale accoglimento dell’impugnazione di un marito, pone a carico dello stesso l’obbligo di corrispondere alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della stessa e dei figli, un assegno mensile di 600 euro rispetto agli 850 stabiliti dal Tribunale. Condizione reddituale e patrimoniale di vantaggio La moglie però, poco incline ad accettare la decisione, decide di ricorrere in Cassazione per i seguenti motivi: Nel primo si lamenta di come la Corte abbia preso erroneamente in considerazione la detrazione di 290 euro relativa alla cessione di 1/5 dello stipendio in favore di una S.p.a, visto che l’ex non ha dimostrato che il finanziamento è stato contratto per soddisfare esigenze familiari.  Con il secondo lamenta l’omessa valutazione da parte della Corte delle contestazioni sull’omessa prova della diminuzione reddituale del marito, sulla mancata verifica della consistenza patrimoniale di quest’ultimo e sull’omessa valutazione della disparità economica esistente, visto che lei non beneficia dell’alloggio familiare. La donna fa presente che il marito, dipendente pubblico, svolgeva il proprio lavoro anche nei giorni festivi, faceva straordinari, turni e lavorava anche di notte, ma tutto questo non compariva in busta paga.  Con il terzo infine si duole che la Corte non abbia tenuto conto del fatto che alla donna e ai figli non sia stato assegnato l’alloggio familiare e che comunque l’assegno di mantenimento è un onere deducibile dal marito, per cui lo stesso risparmia sulle imposte dovute. La Corte ha trascurato inoltre che il marito è titolare di un alloggio Ater a canone agevolato, mentre la moglie è costretta a sopportate la spesa di un canone locatizio. Ridotto l’assegno di mantenimento anche se c’è l’affitto La Cassazione, con l’ordinanza n. 19078/2020 rigetta il ricorso della moglie per le ragioni che si vanno a illustrare: Il primo motivo è infondato perché la Corte, contrariamente a quanto sostenuto dalla moglie, non è incorsa nel vizio di extrapetizione, in quanto nel valutare l’entità reddituale del marito, ha considerato una detrazione che è emersa dalle buste paga prodotte in giudizio. Il secondo e il terzo motivo invece, che la Corte esamina congiuntamente, sono in parte infondati e in parte inammissibili. La ricorrente infatti censura la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove effettuate dalla Corte d’Appello. Questo in riferimento al mancato accertamento dell’effettiva consistenza patrimoniale e reddituale del marito e alla mancata comparazione delle situazioni reddituali e patrimoniali. In realtà, rileva la Cassazione “La Corte territoriale con idonea motivazione ha esaminato i fatti allegati dall’appellante a sostegno della richiesta di revoca o riduzione del contributo al mantenimento in favore della ex moglie e dei figli e le contrarie deduzioni dell’appellata e ha ridotto l’assegno di mantenimento previo scrutinio delle risultanze processuali ritenute di rilevanza, in particolare dando per presupposta la disparità economica tra gli ex coniugi, accertando, su base documentale (buste paga del … che è dipendente pubblico), la situazione reddituale dell’obbligato e, di conseguenza, rimodulando l’entità dell’assegno.” Le contestazioni relative alla veridicità dei dati riportati nelle buste paga criticano valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità. Non è decisiva poi la questione del canone di locazione che la ricorrente è costretta a pagare e che la porrebbe in uno stato di svantaggio rispetto al marito. Il vizio di omesso esame di un fatto storico può essere dedotto solo se risulta decisivo, ovvero se lo stesso è in grado di condurre a un diverso esito della controversia, per cui “l’omesso esame di elementi istruttori (in tesi il contratto di locazione, che viene in ogni caso menzionato nella sentenza impugnata nell’illustrazione del decisum di primo grado) non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie la differenza di reddito tra le parti), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.”

Investigatore Privato_Tassa successione libretto postale

Quando muore una persona gli eredi devono gestire il patrimonio mobiliare lasciato in eredità. Il libretto postale è, senza dubbio, lo strumento più utilizzato dagli italiani per gestire i propri risparmi. I motivi di questo legame che unisce gli italiani al libretto postale sono molteplici: la libertà totale di prendere i soldi a proprio piacimento, senza alcun vincolo; la garanzia dello Stato italiano tramite la Cassa depositi e prestiti; la capillare diffusione degli uffici postali in tutta Italia, etc. Al pari di ogni altro strumento finanziario, anche il libretto postale può passare agli eredi in caso di morte del titolare e di apertura della relativa successione. Come si fa la successione di un libretto postale? Occorre pagare la tassa di successione per il libretto postale? Come vedremo, in caso di morte del titolare, gli eredi potranno subentrare nella titolarità del libretto postale presentando una serie di documenti alle Poste Italiane. Che cos’è il libretto postale? Il libretto postale è, dal punto di vista tecnico, un conto deposito che ciascun risparmiatore italiano può aprire presso le Poste Italiane. Il libretto postale è, dunque, uno strumento finanziario che consente al risparmiatore di accantonare delle somme di denaro risparmiate e di vedersi riconosciuto un determinato tasso di interesse da parte delle Poste Italiane. Il libretto postale è, come dicevamo, uno strumento finanziario al quale gli italiani sono particolarmente affezionati per una molteplicità di motivi. Innanzitutto, i libretti postali sono garantiti dallo Stato tramite la Cassa depositi e prestiti. Inoltre, il libretto postale, salvo casi particolari, non prevede l’obbligo di vincolare il denaro per un determinato periodo di tempo e garantisce dunque al risparmiatore la piena libertà di ritirare i soldi all’occorrenza. Non ultimo, gli uffici delle Poste Italiane si trovano anche nella più remota frazione del territorio nazionale, anche laddove spesso non c’è nessuna banca, ed è dunque, agevole trovare sempre uno sportello postale aperto per operare sul proprio libretto postale. Libretto postale: la morte dell’intestatario In caso di morte del soggetto titolare del libretto postale bisogna distinguere due diverse fattispecie. Se il libretto postale è intestato solo al defunto si dovranno seguire le ordinarie regole della successione ereditaria e, quindi, la titolarità del libretto postale passerà agli eredi. Se, al contrario, il libretto postale è cointestato, vale a dire è intestato a una pluralità di persone, la morte di uno dei cointestatari determina l’estinzione del libretto stesso. Il decesso di uno degli intestatari del libretto deve essere comunicato in forma scritta a Poste Italiane da parte degli altri cointestatari. In questo caso, il regolamento relativo alla sottoscrizione dei libretti postali prevede che, in caso di morte dell’intestatario o di uno dei cointestatari, per il periodo necessario ad espletare la pratica di successione ereditaria, il libretto postale resta bloccato. Il blocco del libretto consente alle Poste di verificare la reale legittimazione degli eredi. Inoltre, il blocco del libretto fa sì che gli altri cointestatari non possano operare sul libretto stesso. In ogni caso, in questo periodo, gli altri cointestatari possono chiedere alle Poste la liquidazione della loro quota. Successione nel libretto postale: i documenti da presentare Gli eredi del soggetto titolare del libretto postale, per succedere nella titolarità del libretto stesso al de cuius, devono presentare a Poste Italiane una serie di documenti, tra cui:  estratto dell’atto di morte: si tratta del documento rilasciato dall’Anagrafe del Comune presso il quale il de cuius è morto;  atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: questo atto contiene i dati del defunto e degli eredi;  documenti di identità del soggetto richiedente;  documento d’identità e codice fiscale di tutti gli eredi della persona deceduta;  dichiarazione di successione recante la dichiarazione per ricevuta dell’Agenzia delle Entrate. Successione libretto postale: l’imposta ereditaria Oltre ai documenti che abbiamo già illustrato, coloro che intendono succedere nella titolarità di un libretto postale ad un titolare deceduto, devono presentare a Poste Italiane anche la certificazione di avvenuto pagamento dell’imposta ereditaria, detta comunemente tassa di successione. La tassa di successione è un’imposta che si paga allo Stato e che va da un minimo del 4% fino ad un massimo dell’8% del patrimonio del defunto, sulla base del legame di parentela che lega il defunto agli eredi. In caso di successione del libretto postale, gli eredi pagheranno la tassa di successione anche sulle somme accantonate dal de cuius all’interno del libretto postale le quali fanno parte, in ogni caso, dell’asse ereditario sul quale andrà a calcolarsi l’imposta da pagare allo Stato. L’avvenuto pagamento di questa tassa è condizione per succedere nel libretto.

Investigatore Privato_Separazione: chi paga le spese della casa

Quali costi deve sostenere l’assegnatario della casa coniugale? Tu e tuo marito vi siete separati. È stata una scelta difficile, ma necessaria per il bene dei vostri due bambini. Il giudice ha disposto l’affidamento condiviso dei figli e ti ha assegnato l’appartamento di proprietà di tuo marito. Ma in caso di separazione chi paga le spese della casa? Devi sapere che quando una coppia si separa, in presenza di minori il giudice assegna la casa coniugale al genitore collocatario, cioè a quello che vive con i figli, anche se non è proprietario dell’immobile. Tuttavia, non vengono chiarite quali spese sono a carico dell’assegnatario e quali, invece, spettano al proprietario. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza in questo articolo. Separazione: cos’è e come si fa? Prima di addentrarci nell’argomento, cerchiamo di chiarire qualche punto. Innanzitutto, va detto che la separazione è un rimedio temporaneo alla crisi coniugale, durante la quale si è ancora marito e moglie, pur essendo autorizzati dal giudice a vivere in due abitazioni differenti. In questa fase permangono alcuni doveri matrimoniali, come ad esempio quello di prestare assistenza al coniuge in difficoltà oppure quello di mantenere, educare ed istruire i figli. Per separarsi, la coppia può scegliere la strada: consensuale: se vi è un accordo sulle condizioni di separazione (cioè sull’affidamento dei figli, sul mantenimento, sulla divisione delle spese straordinarie, ecc.). In tal caso è possibile depositare un ricorso congiunto in tribunale (che poi verrà omologato dal giudice). In alternativa, le parti possono scegliere la negoziazione assistita da un avvocato oppure effettuare una dichiarazione dinanzi all’ufficiale dello Stato civile; giudiziale: a cui si ricorre quando i coniugi non riescono a raggiungere un’intesa. Pertanto, ciascuno può depositare un ricorso in tribunale quando la prosecuzione della convivenza è diventata intollerabile o arreca un grave pregiudizio alla prole. Si tratta, tuttavia, di un procedimento molto più lungo e costoso (anche se in qualsiasi momento può trasformarsi in consensuale). Separazione: quali sono le conseguenze? Con la pronuncia della separazione personale, per i coniugi si verificano i seguenti effetti:  cessazione dell’obbligo di coabitazione e di fedeltà;  chi è economicamente più debole ha diritto a ricevere dall’altro il mantenimento, solitamente tramite un assegno mensile;  permane il dovere di mantenere, educare, istruire ed assistere moralmente i figli;  fino al divorzio non vengono meno i diritti successori di un coniuge nei confronti dell’altro, a meno che non sia intervenuta una pronuncia di addebito (ossia l’attribuzione della colpa per la fine del matrimonio);  in caso di morte del coniuge, il superstite ha diritto a percepire la pensione di reversibilità e il trattamento di fine rapporto (Tfr);  si scioglie la comunione legale se è stata scelta come regime patrimoniale della famiglia;  la moglie perde l’uso del cognome del marito, a meno che non sia autorizzata dal tribunale. Separazione: a chi spetta la casa coniugale? Tra gli aspetti da disciplinare durante la separazione c’è anche l’assegnazione della casa coniugale, intesa come un vero e proprio centro di aggregazione della famiglia. Per tale ragione, in presenza di figli minori, il giudice assegna l’immobile al genitore che convive con i figli (il cosiddetto coniuge collocatario). La ragione di una simile decisione è abbastanza intuitiva: si vuole evitare che i bambini subiscano ulteriori traumi oltre la separazione dei genitori. Lasciare la casa dove hanno sempre vissuto e trasferirsi altrove è uno di questi. Il coniuge al quale è assegnata la casa familiare, non essendone il proprietario, ha solo un diritto di godimento dell’immobile che perdura fino a quando i figli non raggiungono l’indipendenza economica. Se, invece, non ci sono figli, allora la casa spetterà al coniuge proprietario oppure, in caso di comproprietà, le parti potrebbero decidere di comune accordo di vendere l’immobile e dividere il ricavato al 50%. Separazione: chi paga le spese della casa? Il coniuge a cui è stata assegnata la casa coniugale deve contribuire alle spese connesse all’utilizzo dell’immobile. Per quanto riguarda l’Imu (imposta municipale sugli immobili), questa è a carico dell’assegnatario. Va precisato, però, che dal 2014 tale tassa non è più dovuta sull’abitazione principale (a meno che non sia qualificata come immobile di lusso). La Tasi (cioè l’imposta sui servizi indivisibili) va ripartita tra proprietario e assegnatario. Tuttavia, in base ad una recente circolare del Mef del 2020, quest’altra tassa è stata accorpata all’Imu e quindi non va pagata. La Tari (la tassa sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti) è a carico dell’assegnatario dell’immobile, il quale deve anche sostenere le spese condominiali ordinarie (ad esempio la pulizia delle scale dello stabile) e quelle relative alle utenze e alla manutenzione (sempre ordinaria). Infine, restano di competenza esclusiva del proprietario dell’immobile le spese condominiali straordinarie (tipo il rifacimento della facciata esterna del palazzo) e quelle relative alla manutenzione straordinaria (come, ad esempio, la riparazione dell’impianto di riscaldamento). Separazione: l’assegnazione della casa può essere revocata? Una volta disposta l’assegnazione della casa coniugale, il provvedimento può essere sempre revocato quando:  l’assegnatario non abita più nell’immobile, convive con un’altra persona oppure contrae un altro matrimonio;  i figli raggiungono la maggiore età e l’autosufficienza economica;  muore il coniuge assegnatario. Se si verifica uno dei suddetti casi, il proprietario della casa può chiedere la modifica delle condizioni di separazione allo stesso tribunale, il quale poi decide in base all’interesse superiore dei figli minori (se presenti). Qualora il coniuge non intenda andar via da casa dopo la revoca, sarà necessario notificargli un atto di precetto per rilascio dell’immobile.

Investigatore Privato_L’illegittimità del decreto con cui il questore revoca la licenza di porto di fucile;

L’accertamento medico Deve considerarsi illegittimo il provvedimento di revoca o diniego del porto d’armi che sia motivato avendo riguardo ad un unico accertamento medico, tenuto altresì conto, nella specie, dell’occasionalità del controllo medico, effettuato peraltro nell’immediatezza di un’aggressione. T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 03/09/2012, n.557 Episodi di violenza fra coniugi È illegittimo il provvedimento che, nel disporre la revoca del porto d’arma a carico di una guardia particolare giurata, fonda tale determinazione su elementi che non hanno alcuna idoneità a confermare l’inaffidabilità del ricorrente, e cioè una penosa conflittualità familiare la posizione di contrasto con la moglie, che peraltro non ha mai dato occasione ad episodi di violenza fra i coniugi. T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 04/01/2012, n.3 Revoca della licenza di porto d’armi: l’illegittimità È illegittima la revoca della licenza di porto d’armi, rispetto alla quale la p.a., ai sensi dell’art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990, non abbia esplicitato le ragioni di pubblico interesse ovvero il mutamento della situazione di fatto o la nuova valutazione dell’interesse pubblico originario da cui sia scaturito il mutato orientamento: conseguentemente, risulta illegittimo il mancato rinnovo immotivato (tanto più perché assunto a conclusione di un procedimento carente del necessario preavviso di rigetto, ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, introdotto dall’art. 6, l. n. 15 del 2005) circa le ragioni della nuova valutazione, contrastante con quella degli anni precedenti (a maggior ragione, trattandosi di un maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo, potenzialmente in perenne situazione rischiosa), circa le nuove evenienze, oggettive e soggettive, determinanti il mutamento della decisione dell’amministrazione rispetto a quelle adottate nei precedenti rinnovi. T.A.R. Parma, (Emilia-Romagna) sez. I, 12/07/2011, n.254 L’omessa denuncia del fucile del padre È illegittimo il decreto con cui il questore revoca la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo al titolare di una licenza che, dopo aver denunciato un furto con scasso subito presso la sua dimora, sia stato trovato in possesso di un fucile a retrocarica non denunziato a seguito della scomparsa del proprio genitore che lo aveva regolarmente denunciato; tale singolo episodio non appare, infatti, da solo idoneo a far sorgere dubbi sulla buona condotta del soggetto o, addirittura, far sospettare che esso usi le armi in modo improprio o pericoloso, se non si accompagna ad altre valutazioni di carattere generale (ad esempio, reiterazione di fatti consimili, episodi che denotino cattive attitudini, frequentazioni di compagnie discutibili). T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 09/10/2019, n.595 La prognosi del potenziale abuso dell’arma È illegittimo il provvedimento recante revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia sulla base del mero riferimento a un fatto – acquisto non autorizzato di fuochi d’artificio – in sé privo della prognosi di potenziale abuso dell’arma autorizzata, laddove la predetta valutazione è necessario che sia compiuta prima dell’adozione della determinazione riduttiva, comprendendola in una valutazione complessiva della personalità del titolare del porto d’armi e della sua affidabilità. T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 24/09/2018, n.484 La revoca di licenza di porto di fucile per uso caccia E’ illegittimo il provvedimento questorile con cui è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia sul presupposto dell’emissione, da parte del GIP, del decreto penale per il reato di tentato furto di generi alimentari all’interno di un supermercato, reato aggravato dall’esposizione dei prodotti alla pubblica fede, trattandosi di un reato di per sé non significativo del pericolo di abuso delle armi. T.A.R. Trento, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 10/11/2017, n.302 La valutazione per la revoca della licenza da guardia giurata Anche in seguito alla sentenza della Corte costituzionale 25 luglio 1996 n. 311, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 138, comma 1, n. 5), T.U.L.P.S. nella parte in cui stabilisce che la condotta delle guardie particolari giurate deve essere “ottima” anziché “buona”, è necessario che il provvedimento con cui viene disposta la revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto di pistola – che costituisce la misura sanzionatoria ben più grave della semplice sospensione – si fondi su una valutazione del comportamento complessivo del soggetto interessato, con riferimento non solo all’episodio che ne ha occasionato l’adozione ma anche ai precedenti atti come il recente rinnovo della nomina nonché alla reale consistenza degli episodi; ne deriva l’illegittimità di detta misura sanzionatoria, fondata su di un singolo episodio, per manifesta sproporzione rispetto all’altra misura possibile della sospensione. (Nel caso di specie, l’Amministrazione ha disposto illegittimamente la revoca del decreto di nomina a guardia giurata e della licenza di porto d’armi, nonostante l’assoluzione del soggetto interessato per non aver commesso il fatto, senza adeguata istruttoria e motivazione nonché in violazione delle garanzie partecipative). T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 02/11/2016, n.10785 Esposti presentati dalla moglie del ricorrente E’ illegittimo il provvedimento di revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia fondato unicamente su esposti presentati dalla moglie del ricorrente dalla quale questo è separato e che è palesemente animata da sentimenti di ripicca, nei suoi confronti, per rivendicazioni di carattere economico, che non ha mai alluso al possibile abuso delle armi da parte dell’ex coniuge, a carico della quale emergono con evidenza momenti di squilibrio confermati dal fatto che la Procura della Repubblica, interessata dai suoi esposti, ha chiesto l’archiviazione nei confronti del ricorrente per inattendibilità della persona asseritamente offesa. T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 22/01/2014, n.129 Revoca licenza di porto di fucile per uso sportivo È illegittimo il provvedimento del Questore recante revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo (tiro a volo) e motivato con esclusivo riferimento ad un reato commesso dal titolare della licenza tredici anni prima e da tempo dichiarato estinto, atteso che il richiamato effetto preclusivo, vincolante ed automatico, proprio della condanna penale per furto aggravato, viene parzialmente meno una volta intervenuta la riabilitazione ovvero l’estinzione ex art. 445, c.p.p.; Più precisamente, viene meno l’automatismo e la condanna, per quanto remota e superata dalla riabilitazione, perde non la sua rilevanza in senso assoluto, ma l’automatismo preclusivo, con la necessità per

Investigatore Privato_Cassazione: è estorsione minacciare i familiari del debitore

Integra reato di estorsione minacciare o usare violenza nei confronti dei familiari del debitore   La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24617/2020 precisa che integra reato di estorsione e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone, la condotta di chi usa violenza o minaccia i parenti del debitore, estranei al rapporto. Il ricorso in Cassazione viene presentato perché la Corte d’Appello di Napoli, riformando la sentenza del Tribunale, ha riqualificato i fatti contestati all’imputato ai sensi dell’art. 393 c.p, ha inquadrato la sua condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti per mancanza di querela. Per dovere di completezza si ricorda che l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni può essere esercitato sia con violenza sulle cose (art. 392 c.p) che sulle persone (393 c.p). Al fine di integrare quest’ultima fattispecie è necessario che chi si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, potendo ricorrere al Giudice, lo faccia al fine di esercitare un preteso diritto, usando violenza o minaccia nei confronti delle persone. Reato di estorsione A ricorre in Cassazione è il Procuratore Generale presso la suddetta Corte d’Appello. Per lui la condotta contestata all’imputato non è da inquadrare come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone, ma come estorsione ai sensi dell’art. 629 c.p, in virtù del quale “1. Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. 2. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente.” Usare violenza o minacciare i familiari del debitore integra il reato di estorsione Per la Cassazione, che si pronuncia con sentenza n. 24617/2020 il ricorso è fondato. Dopo avere chiarito quali sono gli elementi che caratterizzano il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone, gli Ermellini ribadiscono che “integra sempre gli estremi dell’estorsione, la condotta consistente in minacce o violenza all’indirizzo di prossimi congiunti del debitore, senz’altro estranei al rapporto obbligatorio inter partes asseritamente azionato dall’agente, la cui pretesa di rivalersi in danno di terzi non sarebbe giudizialmente coltivabile.” Gli Ermellini rilevano infatti che la Corte d’Appello, anche se ne da ha dato atto nella sentenza e anche se il fatto è stato provato in modo incontrovertibile, non ha considerato che “la pretesa azionata dall’imputato riguardava l’entità dei compensi per prestazioni professionali reclamati dall’avv. (omissis) e rispetto a tale rapporto obbligatorio la moglie ed il figlio del (omissis) (pure destinatari delle condotte illecite in contestazione) erano del tutto estranei; la richiesta di ottenere, per la predetta causale, vantaggio patrimoniali diretti a discapito della moglie e del figlio del (omissis), terzi estranei, non sarebbe stata, pertanto, in alcun modo coltivabile in giudizio. Di qui, l’integrazione del reato di estorsione.” La Cassazione stabilisce pertanto che la sentenza deve essere annullata in relazione alla sospensione condizionale della pena e che il giudizio debba essere rinviato ad altra sezione della Corte d’Appello decidente, che dovrà conformarsi al seguente principio di diritto: “integra il reato di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario con violenza o minaccia alle persone, la condotta di chi reclami la soddisfazione di un presunto diritto ponendo in essere condotte violente o minacciose in danno (anche) di soggetti terzi, estranei al rapporto obbligatorio dal quale scaturisce, nella prospettiva dell’agente, il diritto vantato”.

Investigatore Privato_Diffamazione aggravata a mezzo Facebook

Diffamazione aggravata a mezzo Facebook Facebook è mezzo idoneo a offendere la reputazione altrui e ad integrare il reato di diffamazione aggravata. Ecco cosa dice la giurisprudenza Il reato di diffamazione aggravata Il reato di diffamazione aggravata è contemplato dall’art 595 c.p comma 3. Prima però di vedere la forma aggravata di questo illecito penale chiariamo subito che il reato di diffamazione si configura quando chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione. La pena base prevista in questo caso è la reclusione fino a 1 anno o la multa fino a 1032,00 euro. Nel caso invece in cui, come previsto dal comma 3 dell’art 595 c.p. “l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni o della multa non inferiore a 516 euro. E’ sufficiente raffrontare la pena della reclusione base prevista dal comma 1 con quella contemplata dal comma 3 per comprendere che la gravità della diffamazione dipende dal mezzo utilizzato. E’ indubbio infatti che diffamare una persona a una festa a cui partecipa un numero limitato di persone, è ben diverso dal commettere la stessa azione a mezzo stampa o pubblicando un post su Facebook, il social network più diffuso e usato al mondo con oltre due miliardi di utenti attivi. Facebook e diffamazione aggravata: la posizione della Cassazione Del resto come chiarito dalla Cassazione nella sentenza n. 30737/2019: la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “Facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere “col mezzo della stampa”, non essendo i social network destinati ad un’attività di informazione professionale diretta al pubblico. La esposizione della propria idea in siffatti contesti, quindi, lungi dall’essere cautelata da una sorta di immunità da web, è, piuttosto, ‘aggravata’ per la capacità amplificativa del mezzo adoperato. Questo si risolve in una sostanziale cassa di risonanza che si differenzia dalla stampa per essere tendenzialmente più circoscritta, ma non per questo è dotata di minore potenzialità negativa, anche perché, a differenza di quella, non è oggetto di controlli specifici ed al contempo è considerata quasi come un luogo, virtuale, in cui poter dire tutto ciò che si pensa. Accusare l’ex di non provvedere al figlio su Facebook lede la sua reputazione La premessa sul reato di diffamazione aggravata è indispensabile per comprendere la recente sentenza n. 574/2019 del Tribunale di Campobasso, che ha ritenuto responsabile del reato di diffamazione aggravata una donna, che con un post pubblicato su Facebook, ha accusato l’ex, peraltro in modo non corrispondente alla realtà, di non provvedere economicamente ai bisogni primari del figlio, facendolo apparire così, agli occhi degli utenti del social network, come un padre del tutto incurante e disinteressato alle necessità del minore. A colpire gli utenti del social, che hanno iniziato immediatamente a commentare, è stata soprattutto la frase “non passi un euro a tuo figlio”, considerata dal padre del bambino, come lesiva della sua reputazione, tanto che, sporgendo querela nei confronti della ex, ha avviato il procedimento penale a carico di quest’ultima. Al giudice la donna ha dichiarato di aver detto la verità, il padre si è difeso affermando di aver saltato solo 5 mensilità dell’assegno di mantenimento e di essersi rivolto al Tribunale per chiedere l’affidamento esclusivo del figlio. Sulla decisione finale del Tribunale ha pesato anche il paragone che la donna ha evidenziato nei post tra il padre del bambino e il suo nuovo compagno, esaltato per il “ruolo paterno” che riveste nei confronti di un figlio non suo. Il giudicante ha pertanto ritenuto che fare affermazioni non coincidenti con la realtà dei fatti su una piattaforma pubblica come Facebook, sicuramente ha recato un pregiudizio alla persona offesa “minandone la considerazione sociale, con una condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone.” Su Facebook la diffamazione è aggravata anche se non si fanno nomi Interessante anche il caso di cui si è occupata la Cassazione nella sentenza n. 17944/2019. L’imputato in questa vicenda è stato accusato del reato di diffamazione aggravata di cui all’art. 593 comma 3 c.p. per aver pubblicato su Facebook un’intervista legata ad un suo precedente articolo pubblicato anch’esso sul social network, con il quale avrebbe offeso l’onore ed il decoro di due soggetti – definendoli dei “lenoni”, affermando che gli stessi occupano le attuali posizioni non per meriti professionali, ma sol per aver procacciato, “ai potenti di turno”, “signorine più o meno compiacenti”- Accuse da cui l’imputato si è difeso sostenendo di non aver “indicato i nomi dei querelanti nell’ambito dell’intervista rilasciata.” Peccato che per la Cassazione questo elemento di difesa non abbia rivestito alcun valore. La stessa ha affermato infatti che non osta all’integrazione del reato di “diffamazione l’assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, se lo stesso sia ugualmente individuabile sia pure da parte di un numero limitato di persone, e che, qualora l’espressione lesiva dell’altrui reputazione sia riferibile, ancorché in assenza di indicazioni nominative, a persone individuabili e individuate per la loro attività, esse possono ragionevolmente sentirsi destinatarie di detta espressione, con conseguente configurabilità del reato di cui all’art. 595 cod. pen.” Accusare il capo su Facebook di atteggiamenti autoritari è diffamazione aggravata Attenzione infine anche ai commenti negativi nei confronti dei superiori pubblicati su Facebook. Il caso che ha dovuto affrontare la Cassazione nella sentenza n. 49506/2017 riguarda infatti un operaio, accusato di diffamazione aggravata ai sensi dell’art 590 comma 3, per aver offeso la reputazione del proprio capo area “mediante la diffusione, via internet, attraverso il social network “Facebook”, di messaggi, contenenti riferimenti ad atteggiamenti autoritari del medesimo, nei confronti degli operai dell’area lavorativa.” Il ricorrente si è difeso evidenziando

Investigatore Privato_Assegno di mantenimento ridotto se c’è il reddito di cittadinanza

Assegno di mantenimento ridotto se c’è il reddito di cittadinanza Il riconoscimento del reddito di cittadinanza costituisce giustificato motivo per la revisione dell’assegno di mantenimento. Ecco cosa dice la giurisprudenza Cos’è il reddito di cittadinanza Il reddito di cittadinanza è una misura di sostegno varata per sostenere le condizioni economiche dei soggetti più deboli ma si sta rivelando, (senz’altro oltre le intenzioni del legislatore), elemento idoneo a produrre conseguenze sulla disciplina dell’assegno di mantenimento e di divorzio. Già con sentenza del 18 febbraio 2020, il Tribunale di Frosinone negava alla ex moglie l’invocato assegno divorzile, considerato il diritto di lei a percepire il reddito di cittadinanza in misura adeguata al proprio mantenimento. Con provvedimento del 6.05.2020, lo stesso Tribunale (giudice relatore ed estensore dott.ssa Roberta Bisogno), ritiene che la percezione del reddito di cittadinanza, intervenuta successivamente alla separazione consensuale omologata, costituisca giustificato motivo sopravvenuto per la modifica delle condizioni economiche ivi stabilite. La vicenda: richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento Con ricorso depositato nel 2018, F.M. adiva il Tribunale affinché, ai sensi dell’art. 156 comma 6 c.c., ordinasse al terzo INPS, debitore del coniuge, di corrisponderle direttamente l’assegno mensile di mantenimento stabilito nell’accordo di separazione omologato nel 2009, stante il reiterato mancato pagamento da parte del marito. Allegava, inoltre, che il suo status economico non era affatto mutato dalla separazione essendo ancora inoccupata e priva di redditi di sorta. Il resistente contestava la richiesta di versamento diretto ed avanzava domanda riconvenzionale di modifica delle condizioni di separazione in relazione alla misura dell’assegno di mantenimento, di cui chiedeva la riduzione. A sostegno, deduceva che la moglie, giusta il quadro personale ed economico descritto, fosse in possesso di tutti i requisiti per richiedere ed ottenere il reddito di cittadinanza istituito dalla neonata Legge n. 26 del 29 marzo 2019, la quale, attribuendole il diritto ad un introito non esistente né prevedibile al momento della separazione, costituiva giustificato motivo sopravvenuto a rivedere le determinazioni di ordine economico assunte in quella sede. L’istruttoria accertava che, in effetti, la ricorrente era in possesso dei requisiti per accedere al reddito di cittadinanza e che, successivamente alla proposizione del giudizio, le era stato concesso nella misura di circa 450/500 euro mensili. La decisione: la percezione del reddito di cittadinanza costituisce fatto nuovo Il Tribunale accoglie la domanda riconvenzionale del marito e riduce l’assegno di mantenimento. In primis, il giudice ricorda che “la revisione delle disposizioni recanti il regime post coniugale postula, ai sensi dell’art. 9 comma 1 L. 898/70, la sussistenza di giustificati motivi sopravvenuti”. Quindi, allega che, ai fini della revisione dell’assegno, “è necessaria la duplice condizione della sussistenza di una modificazione delle condizioni economiche degli ex coniugi e dell’idoneità di tale modificazione ad alterare il pregresso assetto realizzato dal precedente provvedimento sull’assegno (in termini Cass. 8754/01; Cass. 19065/07; Cass. 9056/99) e che soltanto dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze, può essere presa in considerazione la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno e/o dei criteri per la sua determinazione di cui all’art. 5 L. 898/70”. Ciò premesso, il Tribunale ritiene che sia effettivamente emersa, in corso di giudizio, la sopravvenienza di una entrata reddituale in favore della ricorrente, essendole stato riconosciuto il diritto alla percezione del reddito di cittadinanza, con corresponsione in suo favore dell’importo mensile di circa euro 450,00/500,00, per un periodo di apprezzabile durata e con possibilità di proroga, tale da far considerare sufficientemente stabile il beneficio economico ricevuto. Ritiene, inoltre, che ciò vada ad alterare l’equilibrio economico creato dai coniugi con l’accordo di separazione per cui la condizione relativa al mantenimento può essere senz’altro revisionata. Conclude, pertanto, per la riduzione dell’assegno di mantenimento considerato il divario comunque esistente tra i redditi dei coniugi, della impossibilità di lei di inserirsi nel mondo del lavoro data la sua età e della sua mancanza di specializzazione professionale. Il riconoscimento del reddito di cittadinanza legittima la riduzione dell’assegno L’assegno divorzile e/o l’assegno di mantenimento possono essere oggetto di modifica laddove, dopo il provvedimento di cui si domanda la revisione, sopravvengano mutamenti delle condizioni economiche degli ex coniugi. Un risalente e granitico orientamento di legittimità ritiene, però, che tali sopravvenienze non siano sufficienti a legittimare la revisione dell’assegno: è, infatti, necessario che esse siano anche idonee a modificare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il provvedimento attributivo dell’assegno (Cass. 20.01.2020 n. 1119; Cass. 23.04.19 n. 11177; Cass. 13.01.17 n. 787, Cass. 30.09.16 n. 19605; Cass. 8.05.13 n. 10720; Cass. 08.05.08 n. 11487; Cass. 01.08.03 n. 11720). Non possono, dunque, essere presi in considerazione circostanze e fatti già valutati in precedenza ma solo nuove sopravvenienze e, perdipiù, di rilevanza tale che alterino l’equilibrio economico raggiunto tra gli ex con la precedente statuizione, sia essa concordata consensualmente o accertata giudizialmente. Solo ove ricorrano entrambe tali indefettibili presupposti, può sorgere l’interesse ad agire per la domanda di azzeramento, riduzione, o aumento dell’assegno di mantenimento/divorzile già disposto o per il suo riconoscimento, quando non richiesto o negato in precedenza. La casistica dei “giustificati motivi” Sostanzialmente, la casistica dei “giustificati motivi” si rinviene in un peggioramento o in un miglioramento delle condizioni economiche dell’uno o dell’altro coniugi. La riduzione dell’assegno di mantenimento fissato in sede di separazione e/o divorzile è stata affermata, tra le altre, per il sopravvenire delle seguenti circostanze in capo all’obbligato: la sensibile diminuzione del reddito (Cass. 13.01.17 n. 787; Cass. 9.02.15 n. 2435); la perdita del lavoro dipendente e/o dell’attività professionale o imprenditoriale produttiva di reddito (Cass. 14.10.14 n. 21670; Cass. 10.08.03 n. 11720; Trib. Modena, 20.01.12); la riduzione, stabile e continuata, dell’orario di lavoro, anche volontaria (Cass. 11.03.06 n. 5378); il pensionamento, laddove l’importo percepito sia inferiore a quello precedente (Cass. 15.04.11 n. 8754); la scelta volontaria di pensionamento o di dimissioni dal lavoro (Cass. 15.04.07 n. 17041); la formazione di una nuova famiglia e la nascita di nuova prole (solo quando venga accertata in concreto l’incidenza negativa sulla posizione economica dell’onerato, Cass. 13.01.17 n. 789); l’insorgere di gravi motivi di saluti che comportino un sensibile aumento delle spese sanitarie ed una

Investigatore Privato_Incauto acquisto

Incauto acquisto o acquisto di cose di sospetta provenienza L’incauto acquisto o acquisto di cose di sospetta provenienza è punito dall’art. 712 c.p. con l’arresto fino a 6 mesi o con ammenda non inferiore a 10 euro. Incauto acquisto: l’art. 712 c.p. L’incauto acquisto è una fattispecie di rilevanza penale che trova disciplina nel disposto dell’art. 712 del Codice Penale, il quale così recita: “Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a dieci euro. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza“. Acquisto di cose di sospetta provenienza: la condotta incriminata La norma è di apodittica chiarezza. La condotta incriminata consiste nell’acquistare un bene di cui si dubita riguardo alla provenienza. Elementi che dovrebbero allarmare l’acquirente possono essere la qualità o le condizioni con le quali il bene viene offerto, tali che dovrebbero indurre a ritenere che i beni stessi provengano da reato. Carattere distintivo rispetto alla similare figura della ricettazione risiede nell’elemento soggettivo: colpa per quanto riguarda l’incauto acquisto e dolo nella ricettazione. Nella ricettazione, infatti, c’è consapevolezza e certezza riguardo la provenienza delittuosa della cosa acquistata o venduta, mentre nella fattispecie di cui all’art. 712 c.p. elemento incriminante è il mancato accertamento della provenienza (di natura evidentemente colposa). Elemento soggettivo e pena Partiamo dal tenore letterale dell’art. 712 c.p. La norma esordisce con “chiunque”, di conseguenza non si tratta di un reato qualificato, ma può essere commesso dalla generalità dei consociati, non è necessario essere in possesso di determinate qualifiche. La condotta consiste nel procurarsi, mediante l’acquisto, cose che per le condizioni alle quali sono offerte o per la qualità delle medesime si sospetta possano provenire da reato. Elemento soggettivo è indiscutibilmente la colpa, poiché se vi fosse dolo si ravviserebbe la più grave fattispecie di ricettazione punita dall’art. 648 c.p. (“…chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro […]”). La pena prevista è l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda non inferiore a dieci euro. La Cassazione sul reato di incauto acquisto La Corte di Cassazione si è espressa più volte sulla configurabilità del reato di cui all’art. 712 c.p. Di seguito alcune delle massime più significative: Cassazione penale, sentenza n. 22478/2020 Ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all’art. 712 c.p. non è necessario che l’acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l’acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno. Cassazione penale, sentenza n. 25439/2017 In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza. (Nella fattispecie, relativa all’esposizione al pubblico, da parte dell’imputato, di merce contraffatta adagiata in terra su un lenzuolo, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, secondo cui le modalità di presentazione degli oggetti consentivano di escludere che il medesimo ignorasse la loro illecita provenienza, quantomeno a titolo di dolo eventuale). Cassazione, SS.UU., sentenza n. 22225/2012 L’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata risponde dell’illecito amministrativo previsto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 80, nella versione modificata dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, e non di ricettazione (art. 648 c.p.) o di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.), attesa la prevalenza del primo rispetto ai predetti reati alla luce del rapporto di specialità desumibile, oltre che dall’avvenuta eliminazione della clausola di riserva “salvo che il fatto non costituisca reato”, dalla precisa individuazione del soggetto agente e dell’oggetto della condotta nonchè dalla rinuncia legislativa alla formula “senza averne accertata la legittima provenienza”, il cui venir meno consente di ammettere indifferentemente dolo o colpa.