Agenzia investigativa_Agenzia di trasporti assume investigatori

L’azienda di trasporti avrebbe pagato un’agenzia investigativa per seguire i sindacalisti   Tper, l’azienda di mobilità e trasporti partecipata col comune di Bologna, avrebbe pagato un’agenzia di investigazioni privata per pedinare due sindacalisti mentre usavano i permessi sindacali, e sulla base dei dati forniti da questa avrebbe avviato un procedimento disciplinare. Per questo Usb (Unione Sindacale di Base) ha dissotterrato l’ascia di guerra nei confronti di Tper. Al centro della nuova polemica il provvedimento comminato a due sindacalisti che, a detta del sindacato, sono: «Da sempre attivi, con il massimo impegno, nella nostra organizzazione sindacale a tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori». Secondo la sigla sindacale, che raccoglie le istanze dei lavoratori delle biglietterie, il comportamento dell’azienda sarebbe motivato dalla volontà di arginare le lotte sindacali che vanno avanti da diversi mesi. Ancora nessuna replica dall’azienda, mentre i lavoratori si sono mobilitati con un presidio nel pomeriggio di fronte alla sede Tper. Motivo del contendere è l’assegnazione di Tper degli appalti delle biglietterie, giudicata poco chiara e priva di garanzie per i lavoratori dall’organizzazione sindacale. Per questo l’azienda avrebbe mosso ai due dipendenti: «una accusa che ha come obiettivo la lesione della loro reputazione e della reputazione della nostra organizzazione sindacale, un vero e proprio attacco antisindacale a chi sta dimostrando con i fatti di non cedere a logiche aziendali, di non accettare ingiustizie e intimidazioni», spiegano da Usb. Con l’aggravante, aggiungono dal Sindacato, di essersi servita di un’agenzia investigativa per monitorare l’attività lavorativa ed extralavorativa dei due sindacalisti, atto giudicato particolarmente ostile e grave nei confronti del diritto del lavoro da Usb che tuona: «la legge e il contratto collettivo autoferrotranvieri non prevedono che l’attività sindacale si svolga secondo le quantità orarie e i ritmi dell’attività lavorativa stabiliti dall’azienda, proprio per garantire la libertà e l’indipendenza dell’azione sindacale che può e deve svolgersi secondo le modalità e i tempi stabiliti dall’organizzazione sindacale».

Investigatore privato_cos’è il Body shaming

Il body shaming è una pratica deplorevole che si sta purtroppo diffondendo   Il body shaming è il comportamento posto in essere da chi deride o offende una persona per il suo aspetto fisico. Oggetto del dileggio può essere una qualsiasi caratteristica fisica che l’autore dell’offesa non considera in linea con i rigidi canoni estetici imposti dalla società in cui vive. Ad esempio, l’altezza, la presenza di peluria o acne, il peso, ma anche il colore dei capelli, la presenza o meno di tatuaggi e così via. Significato in italiano Si tratta di un neologismo diffuso in Italia nella sua formulazione in lingua inglese, ma che letteralmente significa (e può essere tradotto) derisione o umiliazione del corpo. Vittime di body shaming Vittima di body shaming può essere chiunque abbia una caratteristica che l’autore del comportamento considera tale da formare oggetto di derisione, a prescindere dal sesso e dall’età. Di conseguenza, tale prassi deplorevole può colpire sia le donne che gli uomini, sia i giovani che gli anziani. Le donne, ad esempio, sono spesso prese di mira per il peso, gli uomini per la muscolatura, gli adolescenti per acne o peluria e così via.

Investigatore Privato_L’ex moglie è depressa: ha diritto all’assegno divorzile

Per la Cassazione, lo stato d’ansia e la sindrome depressiva condizionano la ricerca di un nuovo lavoro che garantisca un reddito.   Profondamente depressa, in uno stato d’ansia tale da non riuscire più a trovare un’occupazione e, quindi, un modo per sopravvivere. Così, l’ex moglie che si trova in questa situazione ha diritto all’assegno divorzile. Lo ha stabilito la Cassazione con un’ordinanza depositata oggi In questo modo, i giudici hanno respinto la richiesta di un uomo che pretendeva di revocare il contributo erogato ogni mese all’ex coniuge, vittima di una forte sindrome depressiva. Secondo la Suprema Corte, non è vero che lo stato ansioso non può variare la situazione economica di una persona che, oltretutto, dimostra una diminuzione del reddito percepito con il divorzio: la crisi depressiva – ritengono gli Ermellini – può condizionare pesantemente la ricerca di un nuovo lavoro e, pertanto, è in grado di impedire la possibilità di procurare a sé stessa un reddito adeguato al proprio sostentamento. Significa, conclude l’ordinanza, che l’ex marito è tenuto a garantire all’ex moglie l’assegno divorzile di fronte ad una forte sindrome depressiva.

Investigatore Privato_Divorzio breve: tempi e procedimenti

Divorzio breve: tempi e procedimenti Tecnicamente, il divorzio è un procedimento che decreta lo scioglimento definitivo del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Più semplicemente, il divorzio segna la fine dell’unione coniugale e consente di riacquistare lo stato libero, ossia la possibilità di sposarsi nuovamente con il rito civile. Quindi, una volta pronunciata la separazione giudiziale con sentenza passata in giudicato o è stata omologata la separazione consensuale si può chiedere il divorzio. Cosa vuol dire divorzio breve? Tale espressione fa riferimento principalmente alle tempistiche che devono intercorrere tra la separazione e il divorzio. In passato, per divorziare dovevano passare tre anni consecutivi. Oggi, invece, i tempi si sono notevolmente ridotti, in particolare occorrono: 12 mesi: in caso di separazione giudiziale; 6 mesi: in caso di separazione consensuale (o se da giudiziale si è trasformata in consensuale) oppure se i coniugi si sono separati in Comune o con la negoziazione assistita. I suddetti termini iniziano a decorrere – in caso di separazione giudiziale o consensuale – dalla data della prima udienza in cui le parti sono comparse dinanzi al presidente del tribunale per il tentativo di conciliazione. Se invece la separazione è avvenuta in Comune o con la negoziazione assistita, il termine di 6 mesi decorre, rispettivamente, dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso dinanzi all’ufficiale di Stato civile e dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto con l’assistenza degli avvocati. modalità con cui chiedere il divorzio. Possiamo distinguere:  il divorzio consensuale: se tutti e due i coniugi si accordano sul mantenimento, sull’assegnazione della casa familiare, sull’affidamento dei figli minori, ecc. La procedura prevede il deposito di un ricorso congiunto in tribunale. I coniugi verranno poi convocati in udienza per il tentativo di conciliazione che, se fallisce, porterà il giudice a omologare l’accordo;  il divorzio giudiziale: nel caso in cui i coniugi non riescano a trovare un’intesa, uno dei due può depositare il ricorso in tribunale e chiedere il divorzio. In pratica, si tratta di una vera e propria causa, dai tempi abbastanza lunghi, in cui il giudice è chiamato ad accertare che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere mantenuta o ricostituita. Tuttavia, i coniugi hanno facoltà di non andare dal giudice, ma di optare per la negoziazione assistita da avvocati o per una dichiarazione in Comune davanti all’ufficiale di Stato civile. Lo strumento della negoziazione prevede che i coniugi, con l’assistenza di un avvocato per parte, raggiungano un accordo per regolamentare i loro rapporti. L’accordo va trasmesso al pubblico ministero, il quale può concedere il nulla osta oppure rigettarlo se rileva delle irregolarità. In quest’ultimo caso, le parti possono trovare un’intesa o procedere in tribunale. Se invece si vuole andare ancora più spediti e risparmiare un po’ di soldi, allora c’è un’altra possibilità: il divorzio davanti all’ufficiale di Stato civile. In questo caso, non sono necessari gli avvocati, ma è sufficiente che i coniugi dichiarino al sindaco la volontà di divorziare. Entro trenta giorni, gli stessi saranno riconvocati per confermare la loro volontà. Attenzione però: tali procedure alternative, seppur veloci ed economiche, sono riservate esclusivamente alle coppie sposate che non abbiano figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap ovvero economicamente non autosufficienti. Inoltre, il divorzio dinanzi all’ufficiale di Stato civile è ammesso a condizione che la dichiarazione non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Divorzio breve: quali conseguenze? Una volta pronunciato il divorzio, come già detto, cessano gli effetti del matrimonio e gli ex coniugi riacquistano lo stato libero. Quanto ai figli, i genitori devono provvedere al loro mantenimento, alla loro educazione e alla loro istruzione in base al proprio reddito. Inoltre, l’ex moglie perde il diritto di utilizzare il cognome del marito. Tuttavia, se dimostra che tale utilizzo è legato ad un interesse meritevole di tutela per sé o per i figli, allora può essere autorizzata dal giudice a continuare a usarlo (pensa, ad esempio, all’ex moglie pediatra che è conosciuta nell’ambiente professionale con il cognome del marito). Ma non è tutto. All’ex coniuge economicamente più debole può essere riconosciuto l’assegno divorzile, una quota del Tfr e la pensione di reversibilità dell’altro. Tutti questi diritti si perdono qualora il beneficiario contragga un altro matrimonio o raggiunga l’indipendenza economica.  

Investigatore Privato_I genitori devono controllare pc e smartphone dei figli adolescenti

Filtri di controllo su pc e smartphone I contenuti di Pc e smartphone devono essere monitorati da entrambi i genitori. E’ necessario preservare la loro educazione evitando di esporli a contenuti poco adatti alla loro età. Per quanto riguarda i computer invece è necessario che vengano installati gli appositi filtri “parental control” per scongiurare che i minori, soprattutto se già vittime di reati informatici, possano tenere condotte errate dettate da ingenuità e imprudenza. Questo in sostanza quanto deciso dal Tribunale di Parma, con la sentenza n. 698/2020, che ammette esplicitamente i dispositivi di controllo parentale sui dispositivi elettronici più utilizzati dai giovani, soprattutto se dimostrano tutta la loro ingenuità e desiderio di trasgressione, tipico dell’età adolescenziale e non riescono a dissociarsi da condotte sbagliate. Importante salvaguardare la figura paterna La decisione sul controllo dei dispositivi elettronici è solo uno dei punti trattati dal Tribunale di Parma, chiamato a decidere, nell’ambito di una causa di divorzio, anche la collocazione dei figli presso i genitori, residenti in due città diverse e distanti. Il giudice, dopo attente valutazioni, assunte anche grazie al supporto di un consulente, conclude per la collocazione prevalente dei minori presso la madre. Durante l’estate invece, al termine delle lezioni scolastiche sino all’inizio del successivo anno scolastico, i figli saranno collocati presso la residenza del padre, stante l’importanza di salvaguardare la presenza della figura paterna in termini di continuità e presenza. Decisione più che ragionevole, visto che i ragazzi “sono entrati nella delicata fase adolescenziale e necessitano della presenza costante e del controllo di un genitore. Peraltro, la (…) dovrà implementare le modalità di supervisione e controllo per contenere le pulsioni trasgressive della prole, in pieno ingresso in età adolescenziale. Dalla CTU emerge che, mentre L. è ancora in bilico tra l’età infantile e l’ingresso nel turbolento mondo dell’adolescenza, il fratello T. è già entrato a contatto con le dinamiche di trasgressione e di polemica contro il mondo degli adulti. L’episodio dei selfie fa ipotizzare che il ragazzo nutra dei bisogni trasgressivi e che possa aver condiviso con i coetanei degli argomenti su problematiche relative all’identità di genere. Sul profilo della maturità psicologica, i ragazzi appaiono molto responsabili nel campo dello studio, ma forse un po’ ingenui nella valutazione dei comportamenti altrui. In particolare, T. sembrerebbe non essere stato in grado di avvertire la non idoneità del relazionarsi con ragazzi con caratteristiche antisociali, come quelli che hanno spedito il materiale pedopornografico.” Figli adolescenti alle prese con filmati pedopornografici Dalla sentenza emerge infatti che uno dei gemelli, con altri compagni di classe, è stato vittima di un reato informato messo in atto da terzi tramite WhatsApp. La madre ha segnalato di avere attivato da tempo la protezione parental control e quindi di avere adottato le precauzioni necessarie per tutelare i figli dai pericoli della rete. Controllo che tuttavia si rivela più difficile sull’applicazione Whatsapp. Dalla relazione del perito emerge, in merito all’episodio suddetto, che i genitori hanno vissuto con dolore e stupore la visione dei filmati presenti nei cellulari dei gemelli, tanto che la madre, dopo averlo appreso lo ha segnato ai Carabinieri, informando di tale iniziativa sia il Ctu che l’ex marito. Nello specifico i suddetti filmati dal contenuto pedopornografico sono stati inviati da un Gruppo di WhatsApp a cui erano iscritti più di 100 utenti. I gemelli a loro discolpa hanno dichiarato di non essere interessati a quei video e di essere rimasti sorpresi dal fatto che proprio in un chat creata tra amici abbiano ricevuto quel tipo di materiale. A entrambi i genitori il compito di controllare pc e smartphone Per il padre la madre non è in grado di contenere a sufficienza e di dare regole ferme soprattutto ai due figli adolescenti, il Tribunale ritiene al contrario che, stante l’età dei gemelli “I contenuti presenti sui telefoni cellulari dei minori andranno costantemente supervisionati da entrambi i genitori, evitando la comparsa di materiali non adatti all’età ed alla formazione educativa dei minori. La stessa regola vale per l’utilizzo eventuale del computer, al quale andranno applicati i necessari dispositivi di filtro.”  

Investigatore Privato_Conto corrente cointestato: che succede se un intestatario muore

Per un conto corrente cointestato si profilano due scenari differenti se uno degli intestatari muore. Cosa cambia e come muoversi nei due casi. ll conto corrente, bancario o postale che sia, solitamente è intestato ad una persona che è quindi il titolare del rapporto e ha piena libertà di agire sullo stesso. Ci sono però anche i casi in cui il conto corrente è cointestato, ossia quando è sottoscritto da due o più persone, non necessariamente legate da vincoli di parentela.   Conto corrente cointestato: cos’è e chi può averlo Un conto corrente può essere cointestato ad esempio a marito e moglie, ma anche a genitore e figlio o semplicemente a due amici, così come i titolari possono essere soci in affari. Cointestare un conto corrente prevede una serie di vantaggi, ma comporta anche alcuni rischi, motivo per cui è bene sapere come comportarsi quando ci si trova in determinate situazioni. Una delle domande più ricorrenti è indubbiamente la seguente: cosa accadere al conto corrente cointestato in caso di morte di uno degli intestatari?   Conto corrente cointestato: firma congiunta o disgiunta. Le differenze Prima di rispondere a questo interrogativo bisogna fare una distinzione tra due tipologie di conto corrente cointestato: a firma disgiunta e a firma congiunta. Nel primo caso, ossia quello della firma disgiunta, a ciascun intestatario del conto corrente è riconosciuta facoltà di agire liberamente. Ogni titolare del rapporto potrà quindi versare o prelevare denaro e disporre bonifici in favore di terzi senza l’autorizzazione degli altri intestatari. In caso di conto corrente cointestato con firma congiunta, la libertà di azione è ben diversa, perché per qualsiasi operazione è necessaria la firma di tutti i titolari del rapporto. Per poter operare dunque bisognerà avere il consenso di ciascun intestatario del conto e anche in caso di diniego di uno solo di loro non si potrà attivare alcuna movimentazione.   Conto corrente cointestato: che succede se un intestatario muore? Prima di vedere cosa accade quando muore uno degli intestatari di un conto cointestato, è bene ricordare che, salvo indicazioni differenti, le somme presenti sul conto sono solitamente divise in parti uguali. In caso di due intestatari ad esempio la liquidità disponibile sarà di proprietà di ognuno al 50%, se invece gli intestatari sono 3 la giacenza sarà riconosciuta per un terzo a ciascuno e così via. Quando uno dei cointestatari del rapporto bancario o postale viene a mancare, si profilano due scenari differenti a seconda che il conto corrente cointestato sia a firma disgiunta o congiunta. Conto corrente cointestato: caso morte con firma disgiunta Prendendo come esempio un conto intestato a due persone con firma disgiunta, in caso di morte di uno dei due titolari del rapporto, il superstite potrà disporre liberamente del 50% delle somme disponibili. In pratica metà della giacenza potrà essere prelevata dall’intestatario rimasto in vista, mentre l’altra metà passerà in successione e sarà bloccata fino a quando non sarà riconosciuta la facoltà di agire sul conto corrente agli eredi. Questi ultimi dovranno presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione che andrà poi consegnata alla banca e quest’ultima provvederà a liquidare la quota spettante a ciascun erede. Conto corrente cointestato: caso morte con firma congiunta Diversa la situazione che si crea in presenza di un conto cointestato a firma congiunta, perchè in tal caso l’intestatario superstite perderà qualsiasi potere di azione sul conto corrente. La banca di solito procede al blocco del rapporto in attesa che venga espletata la procedura di successione. Una volta individuati i legittimi eredi, questi subentrano nella gestione del conto corrente e ciò permette poi al cointestatario di avere nuovamente accesso allo stesso.  

Investigatore Privato_Se la madre ostacola il riconoscimento senza motivo il cognome è del padre

La Corte d’Appello di Palermo attribuisce al figlio minore il solo cognome del padre anziché il doppio cognome In un caso di boicottaggio materno del riconoscimento paterno la CA di Palermo modifica la scelta del primo grado del doppio cognome attribuendo al bimbo solo il cognome del padre come più aderente alle consuetudini. Riconoscimento paterno e cognome del figlio La storia iniziale è di un genere sempre più frequente nella nostra società. Se un tempo era largamente prevalente la situazione in cui una ragazza rimasta incinta veniva abbandonata dall’uomo, il quale faceva tutto il possibile per non riconoscere il figlio da lui concepito, è al momento tutt’altro che rara quella opposta, in cui è la donna che, posto fine al legame sentimentale, vuole tenere il figlio per sé impedendo al padre perfino di riconoscerlo. Esattamente quanto avvenuto in un piccolo centro del palermitano, nel momento in cui, terminata la relazione, la madre ha tagliato fuori il padre della gravidanza, neppure comunicandogli l’avvenuta nascita del bambino. Questi tuttavia, appena avuta la notizia, cercava in tutti i modi di poter svolgere le funzioni paterne previo riconoscimento del figlio. Ottenuto questo risultato, non senza difficoltà e resistenze (era impossibile contattare la madre, perfino per via telematica, e alla fine è stata necessaria una lettera di diffida), si poneva il problema del cognome. La madre, infatti, al momento della nascita gli aveva dato solamente il suo. Si rivolgeva allora il padre al tribunale di Palermo chiedendo prioritariamente la sostituzione del proprio cognome a quello materno e, in subordine, che il proprio cognome venisse aggiunto. La madre chiedeva in tesi il rigetto dell’istanza “perché il padre aveva tardato il riconoscimento” e in ipotesi si dichiarava disponibile ad accettare l’aggiunta del cognome paterno. Il tribunale accoglieva l’ipotesi subordinata della madre, dichiarando che a causa dell’elevata conflittualità tra i genitori appariva più opportuna una soluzione di compromesso. Ricorreva allora il padre in Corte d’appello, riproponendo la propria istanza e motivandola con la maggiore “normalità” della soluzione proposta, che avrebbe permesso al bambino nel tempo di sentirsi perfettamente uguale agli altri.   Interesse del minore evitare danno all’identità personale Comunque, con queste premesse la CA (relatrice un giudice donna) sorprendentemente la accoglie, sposando integralmente la motivazione che la accompagnava, che anzi rafforza, anzitutto sottolineando che il ritardo nel riconoscimento era stato causato dalle resistenze materne, e poi ribadendo che non esistono per il giudice altri criteri che l’interesse del minore, ” con esclusione di qualsiasi automaticità in relazione alla prima attribuzione, non essendo configurabile una regola di prevalenza del criterio cronologico o del patronimico (Cass. n. 18161/2019).” D’altra parte, “l’interesse del minore è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta, per cui la scelta del giudice – ampiamente discrezionale – deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all’ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento (Cass. n. 12640/2015)” . Pertanto, vista la tenera età del bambino e la mancanza di particolari motivi di rilevanza a favore della identificazione materna, conviene seguire la tradizione ed evitare la scelta del doppio cognome, che nella società non è affatto comune, trattandosi anche per il bambino di essere inserito in un piccolo centro dove non è possibile passare inosservati. La decisione della CA di Palermo va dunque ad aggiungersi ad una più generale tendenza, che sembra potersi constatare, di effettiva parificazione dei ruoli e della rilevanza della maternità e della paternità.  

Investigazioni Private_Spese straordinarie figli necessarie e non necessarie

La disciplina delle spese straordinarie per i figli alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale, l’elemento fondamentale della necessarietà o non necessarietà   Sulla ripartizione delle spese straordinarie la maggior parte dei tribunali, insieme all’obbligo di corrispondere un assegno periodico a titolo di mantenimento ordinario dei figli, stabilisce una percentuale variabile per far fronte alle spese di carattere straordinario. Sono considerate spese ordinarie, quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana dei figli, ricomprese nell’assegno periodico fisso mensile per il mantenimento. Sono invece, straordinarie, quelle spese necessarie a far fronte ad eventi imprevedibili, saltuari o eccezionali. Si tratta di esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo. In virtù del fatto che le decisioni di maggior interesse per i figli debbono essere assunte di “comune accordo” tra i genitori, anche le spese straordinarie di base devono essere preventivamente concordate tra i coniugi. Quindi, ad eccezione delle spese mediche indifferibili ed urgenti che possono essere sostenute in assenza di comune accordo dando comunque titolo a conseguire il rimborso pro quota, per le altre spese straordinarie, inerenti questioni di maggiore interesse per i figli, il genitore che ne chieda il rimborso o il pagamento anticipato, deve consultare preventivamente l’altro; la mancanza di qualsiasi accordo, esclude il rimborso. In passato alcuni Tribunali disponevano l’inclusione delle spese straordinarie in via forfetaria, nell’assegno di mantenimento posto a carico del genitore non collocatario. Sul punto è poi intervenuta una pronunzia della Corte di Cassazione dell’8 giugno 2012 n. 9372, la quale ha sancito che: «…la soluzione di includere le spese straordinarie, in via forfettaria, nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 155 codice civile e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, poiché si introduce, nell’individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia’. Correttamente la Suprema Corte ha sottolineato come l’imprevedibilità o eccezionalità della spesa rende di fatto non quantificabili e determinabili in anticipo le voci rientranti in tale categoria. Sulle singole spese Le spese scolastiche rientrano in quelle di natura ordinaria (libri di testo, cancelleria, vestiario necessario per l’attività sportiva scolastica). Sulle spese per il vitto scolastico (la c.d. mensa) vi sono diverse pronunzie contrastanti da parte dei singoli Tribunali. La questione proprio a causa di tali divergenze interpretative è stata più volte portata all’attenzione delle Suprema Corte. Ove i minori non consumino il pasto presso l’abitazione del genitore collocatario ciò rappresenta e determina una forma di risparmio in capo dal genitore collocatario il quale, non essendo tenuto a fornire il pasto ai figli potrà utilizzare quanto usualmente necessario per acquistare il cibo destinato al pranzo per coprire i costi della mensa scolastica. Le spese scolastiche ed educative sono considerate ‘spese ordinarie’, anche se parametrate nell’arco di un anno e non di carattere giornaliero, vale a dire quelle effettuate per l’acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell’abbigliamento per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola, della quota di iscrizione alle gite scolastiche. I viaggi studio all’estero e le ripetizioni scolastiche e gli sport sono di solito considerati come appartenenti alla categoria delle ‘spese straordinarie“. Le spese relative alla formazione universitaria, esse vengono qualificate dalla giurisprudenza prevalente come ‘spese ordinarie‘, tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell’assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo. In relazione alle spese sanitarie, esse, a seconda della loro tipologia, vengono talvolta ricomprese nelle ‘spese ordinarie’ ed altre volte qualificate come ‘spese straordinarie’. Ad esempio rientrano tra le ordinarie, le visite pediatriche, l’acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo di routine. Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile deve considerarsi ‘spesa ordinaria’ essendo finalizzata a soddisfare i prevedibili i bisogni quotidiani del minore in relazione alla specificità della sua condizione. Invece, vengono considerate come ‘spese ‘straordinarie’ in quanto imprevedibili quelle relative ad un improvviso intervento chirurgico, ai trattamenti psicoterapeutici, ai cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale ed, infine, quanto speso per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l’apparecchio ortodontico. L’Ordine degli Avvocati di Roma ed il Tribunale di Roma nel 2014 hanno sottoscritto un protocollo di intesa sulle spese straordinarie. Il principio cardine al quale si ispira il protocollo è costituito dalla precisazione che alcune voci di spesa sono considerate straordinarie non solo perché imprevedibili nell’an ma anche perché, anche ove riferite ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ove riguardino esigenze episodiche o saltuarie. Come precedentemente accennato vi sono talune voci di spesa straordinarie che sono considerate obbligatorie perché sono la conseguenza di scelte già concordate dai coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti e importanti da non consentire il preventivo accordo. Per quanto riguarda le spese ludiche e di svago del minore, si tratta di esborsi che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Basti citare ad esempio l’acquisto di un computer o quello di un motorino, qualificate come ‘spese straordinarie’, od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida. Per tali spese e’ necessaria una puntualizzazione. Si tratta infatti di spese saltuarie ma spesso prevedibili se riferite a specifici contesti sociali e culturali. Il che significa che da un lato la spesa potrebbe essere considerata come ordinaria in quanto prevedibile e quindi ricompresa nell’assegno ordinario. Se aderiamo a questa tesi c’è però da sottolineare che la voce di spesa al momento dell’accordo o della sentenza che ha determinato l’assegno di mantenimento ordinario potrebbe non essere stata prefigurata dalle parti come una spesa ipoteticamente da sostenere in futuro in quanto troppo lontana nel tempo. A quel punto, quando si rende necessario sostenere tale spesa c’è da chiedersi se nonostante il carattere dell’astratta prevedibilità la stessa per la sua rilevanza e saltuarietà non debba

Investigatore privato_Unione civile: quale cognome

Le coppie dello stesso sesso che hanno scelto di unirsi civilmente davanti all’ufficiale di stato civile possono decidere di adottare un cognome comune   Innanzitutto, ricordiamo che l’unione civile è la modalità con la quale, dal 2016, le coppie omosessuali possono formalizzare il proprio rapporto dinanzi allo Stato italiano, così acquisendo alcuni dei diritti e dei doveri che derivano dal matrimonio. In particolare, sui fidanzati dello stesso sesso che hanno dato vita a un’unione civile gravano gli obblighi reciproci:  all’assistenza morale e materiale, alla contribuzione ai bisogni comuni della famiglia, alla coabitazione. Gli stessi, unendosi, acquistano, tra gli altri, i diritti successori, al ricongiungimento familiare, a essere informati sullo stato di salute l’uno dell’altro, alla pensione di reversibilità. La scelta del cognome Con specifico riferimento al cognome, i partner possono stabilire un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi e dichiarandolo all’ufficiale dello stato civile. Sempre previa dichiarazione, a ciascuna parte è data la possibilità di anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome. A dirlo, è l’articolo 1, comma 10, della legge Cirinnà (n. 76/2016). Ad esempio, quindi, se si uniscono civilmente i signori Marco Bianchi e Paolo Rossi e questi scelgono come cognome comune Rossi, il signor Bianchi potrà decidere di chiamarsi Marco Bianchi Rossi o Marco Rossi Bianchi. Subito dopo l’emanazione della legge sulle unioni civili sembrava che il cognome comune scelto dalla coppia dovesse essere inserito anche nei documenti anagrafici delle parti, con tutte le conseguenze che ne derivavano dal punto di vista amministrativo. Tuttavia, il decreto legislativo numero 5/2017, considerato costituzionalmente legittimo dalla Consulta con la sentenza numero 212/2018, nel modificare il regolamento anagrafico della popolazione residente (di cui al dpr numero 223/1989) ha specificato che la scelta del cognome comune in sede di costituzione di un’unione civile non modifica la scheda personale anagrafica di ciascun componente della coppia. Insomma: il cognome comune assume valore solo nell’uso.

Investigatore Privato_Multe stradali anche dalla polizia penitenziaria

Grazie ad un accordo con Poste Italiane Spa il personale della Polizia penitenziaria potrà assolvere pienamente alle funzioni e ai servizi della polizia stradale La polizia penitenziaria pronta a multare gli automobilisti proprio come la Stradale, grazie ad una piattaforma tecnologica per la gestione e la notifica delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni di norme del Codice della strada. Tutto ciò sarà possibile grazie ad un accordo con Poste Italiane Spa che «permetterà al personale della Polizia Penitenziaria di assolvere pienamente alle funzioni e ai servizi di polizia stradale». L’accordo con Poste Italiane Spa È stato il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ad aderire al Servizio Integrato Notifiche – SIN ATTI proposto da Poste Italiane. Adesso si tratta di gestire la postalizzazione, la notifica e gli incassi derivanti dagli atti notificati. Inoltre fra i servizi integrati erogati dalla piattaforma sono previsti: la gestione della flotta-auto, il collegamento alle banche dati e le visure sui trasgressori; la gestione dei punti-patente, le contravvenzioni all’estero e la conservazione a norma delle cartoline degli Avvisi di Ricevimento (AR) per 5 anni, come previsto dalla legge. Il servizio di polizia stradale del Corpo di Polizia Penitenziaria Come chiarisce la nota del ministero della Giustizia, il servizio di polizia stradale del Corpo di Polizia Penitenziaria esiste sin dal gennaio 2008, al momento dell’istituzione con Provvedimento del Capo DAP, ed è attivo dal 2011, ma sprovvisto di un assetto gestionale per farlo funzionare. Ora, grazie all’accordo e con il supporto di Poste Italiane ciò sarà possibile, restituendo alla Polizia Penitenziaria un profilo dinamico in un servizio così importante.