Investigatore Privato_ Attraversamento carreggiata e colpa del pedone
Quali sono le regole da rispettare in assenza di strisce pedonali? Quando il conducente non ha colpe? Quando si verifica un sinistro stradale e c’è di mezzo un pedone, purtroppo è quasi sempre questi ad avere la peggio. Da tanto può sembrare naturale attribuire la colpa al conducente che, a bordo del proprio veicolo, avrebbe dovuto prestare attenzione a non investire la persona a piedi. Dal punto di vista giuridico, però, esistono circostanze al ricorrere delle quali il pedone potrebbe essere colpevole del sinistro più del conducente stesso, nonostante nell’impatto abbia avuto la peggio. Con questo articolo vedremo quando, in caso di incidente, il pedone non ha sempre ragione. Il pedone, in quanto utente della strada, è tenuto a rispettare le regole imposte dalla legge esattamente come la persona che si trova alla guida di un veicolo. In altre parole, il pedone non è esonerato dal rispetto delle norme previste dal Codice della strada. Ecco perché, in caso di incidente, potrebbe accadere che la colpa sia da attribuire, in tutto o in parte, a chi si trovava a piedi. È il classico caso del pedone che attraversa fuori dalle strisce pedonali, magari in piena curva. Attraversamento stradale: regole per i pedoni Prima di vedere quando il pedone non ha ragione, occorre esporre brevemente le principali regole riguardanti l’attraversamento stradale dei pedoni. Secondo il Codice della strada, i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali (cioè, le strisce pedonali disegnate sull’asfalto), dei sottopassaggi oppure dei sovrapassaggi. Quando non esistono strisce pedonali, sottopassaggi o sovrapassaggi, oppure distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono in ogni caso dare la precedenza ai conducenti. Solo in caso di piazze e slarghi, i pedoni devono effettuare l’attraversamento sulle strisce pedonali, anche se distanti oltre cento metri. Se le strisce sono totalmente assenti, allora l’attraversamento è consentito, ma sempre adottando ogni tipo di precauzione. Responsabilità del pedone in caso di sinistro Quando il pedone è responsabile del sinistro causato dal suo attraversamento della carreggiata? Bisogna distinguere a seconda delle seguenti situazioni: se il pedone è investito mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali; se il pedone è investito fuori dalle strisce pedonali. Pedone investito sulle strisce pedonali Se il pedone è investito mentre attraversa la carreggiata sulle strisce pedonali, la responsabilità è del conducente del veicolo, salvo verificare un eventuale concorso di colpa del pedone nell’ipotesi in cui abbia attraversato in maniera imprudente, ad esempio gettandosi sulle strisce proprio nel momento in cui l’automobilista stava transitando. Se ad essere investito è il pedone che attraversa la strada sulle strisce pedonali, ma in presenza di un contestuale divieto, allora la responsabilità potrà essere attribuita al pedone. Ad esempio, non ci potrà essere responsabilità del conducente del veicolo se il pedone attraversa sulle strisce quando il semaforo è per lui rosso. È sempre onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa ed ha avuto conseguenze dirette nel determinare il sinistro. Pedone investito fuori dalle strisce pedonali Nel caso di pedone investito durante l’attraversamento fuori dalle strisce pedonali, la responsabilità dovrà essere valutata a seconda della dinamica del sinistro: se il pedone attraversava la strada in un punto di massima visibilità e in apparente sicurezza, la responsabilità sarà del conducente del veicolo; in caso contrario, la responsabilità dell’evento potrà anche essere attribuita esclusivamente al pedone. Secondo la giurisprudenza, ad esempio, è responsabile il pedone che attraversa una strada a scorrimento veloce di notte in un luogo in cui è vietato l’attraversamento pedonale. In generale, tra i parametri presi in considerazione dai giudici per misurare la colpa del pedone ci sono la sua distanza dalle strisce, la velocità di marcia e, in generale, la visibilità da parte del conducente. Attraversare a pochi metri dalle strisce pedonali è una condotta ritenuta prevedibile che non esonera il conducente dall’usare la normale diligenza nella guida. Quando il pedone ha torto: esempi Secondo la giurisprudenza, è responsabile del sinistro (almeno all’80%) il pedone che attraversa la strada senza guardare perché intento a parlare al cellulare. Sono completamente responsabili del sinistro stradale i pedoni che attraversano la strada di notte, sotto la pioggia, con abiti scuri e in evidente stato di ubriachezza. Come anticipato nei paragrafi precedenti, se il pedone attraversa all’improvviso, fuori dalle strisce, la responsabilità del conducente è in genere ridimensionata. Secondo i giudici, il conducente si salva del tutto se riesce a dimostrare che il comportamento del pedone è stato così inatteso e repentino da non consentirgli di adottare la manovra che avrebbe potuto impedirne l’investimento. È il caso del pedone che attraversa l’incrocio di corsa con il semaforo rosso
Investigatore privato_Cognome del padre ai figli: è costituzionale?
La Corte Costituzionale comunica di dover trattare una questione di costituzionalità relativa al cognome materno La Corte Costituzionale con un comunicato del 14 gennaio 2021 informa che è stata sollevata innanzi alla stessa, dal Tribunale di Bolzano, questione di costituzionalità avente ad oggetto la formulazione dell’art. 262 c.c primo comma, che così dispone: “Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.” La norma, così come formulata, non permette infatti ai genitori di dare al figlio nato al di fuori del matrimonio, anche se riconosciuto, il solo cognome materno, se non nell’unico caso contemplato dalla norma. La questione è di tale interesse e rilevanza che la Consulta, attraverso il suo Ufficio stampa, fa sapere di aver deciso di sollevare la questione davanti a se stesso, perché stabilire se sia costituzionalmente legittimo o meno assegnare al figlio naturale il solo cognome paterno è pregiudiziale per risolvere la questione che è stata sollevata dal Tribunale di Bolzano. Per le motivazioni si dovrà attendere qualche settimana, ma è evidente la portata della tanto attesa pronuncia di costituzionalità su un tema così delicato, soprattutto in un momento in cui tanto si sta facendo per contrastare qualsiasi forma di discriminazione di genere. Il cognome paterno non è obbligatorio In Italia come sappiamo la legge preferisce il cognome del padre a quello della madre, anche nel caso in cui infatti al figlio vengono dati entrambi i cognomi, quello del padre viene prima di quello della madre. La ragione è da ricercare nella volontà di attribuire un riconoscimento formale alla paternità, visto che la maternità è sempre sicura. In realtà non esiste però una regola che impone di dare il cognome paterno ai figli. L’art. 6 del c.c. che disciplina il diritto al nome dispone infatti che: “Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.” Il testo della norma non prevede che il cognome debba essere quello paterno. Ne consegue che i figli potrebbero portare benissimo anche il cognome della madre. Come affermato del resto di recente dal Tribunale di Napoli nel decreto del 27 marzo del 2020 l’identità personale si realizza e si attua anche affermando il diritto del figlio a essere individuato con il cognome di entrambi i genitori, alla luce del riconoscimento dell’importanza paritaria di queste figure nel processo che porta alla costruzione della sua identità. Ai figli si può dare “anche” il cognome materno Una questione, quella del cognome dei figli, sulla quale la Corte Costituzionale si è già espressa con la sentenza n. 61/2006 in cui ha chiarito che: “l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna.” Concetti che sono stati ripresi nella sentenza n. 286/2016, con la quale ha dichiarato incostituzionali le norme che disciplinano il cognome, nella parte in cui non consentono ai genitori di comune accordo, alla nascita di un figlio, di attribuire allo stesso anche il cognome materno. Ai figli si può dare solo il cognome materno? Riepilogando, quando nasce un figlio è prassi attribuirgli solo il cognome del padre, se però entrambi sono d’accordo allora il cognome della madre può essere aggiunto a quello del padre. La madre quindi non ha mai diritto di dare il proprio cognome in via esclusiva? Si, può dare il proprio cognome in via esclusiva ai figli nati al di fuori del matrimonio (altrimenti interverrebbe la presunzione di paternità) se è il genitore che lo riconosce per prima. Cosa dice la normativa internazionale Una magra consolazione visto che a livello internazionale sono numerose le normative che vietano ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere e invitano gli Stati ad eliminare tutti gli ostacoli che impediscono la realizzazione della piena parità. Si ricorda a questo proposito che l’art. 16 della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna adottata dall’Assemblea delle Nazioni unite e ratificata tra l’altro in Italia con la legge del 14 marzo del 1985, n. 132 dispone che “Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio e ai rapporti familiari e in particolare assicurano, sulla base della parità dell’uomo e della donna gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compreso il diritto alla scelta del cognome, di una professione e di un impiego”.
Investigatore privato_Assegno di divorzio all’over50 che non cerca lavoro
Per la Cassazione, ha diritto all’assegno divorzile la ex moglie di 53 anni che difficilmente può trovare lavoro, anche se può contare su amici e parenti Spetta l’assegno divorzile alla ex moglie, anche se la stessa non si presenta a colloqui di lavoro e non si reca al centro per l’impiego. Il fatto che la stessa non si attivi non giustifica il mancato riconoscimento dell’assegno divorzile. La donna, di 53 anni e senza esperienze lavorative pregresse è in effetti difficilmente ricollocabile nel mondo del lavoro, anche se il trasferimento in Francia fa supporre che grazie a parenti e amici potrebbe trovare qualche occupazione saltuaria. Queste le considerazioni contenute nell’ordinanza n. 289/2021 della Cassazione, a cui ha fatto ricorso un ex marito contro la sentenza con cui il giudice di secondo grado ha accolto in parte il suo appello avverso la sentenza di scioglimento del matrimonio del Tribunale, riducendo l’assegno divorzile per la ex moglie da 400 a 300 euro. Assegno divorzile non dovuto se la moglie non vuole lavorare Non soddisfatto dell’esito del giudizio d’appello l’uomo, come anticipato, ricorre anche in Cassazione, sollevando i seguenti motivi di ricorso. Con il primo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, che si riferisce alla piena capacità lavorativa della moglie, la quale ha sempre manifestato la propria indisponibilità a trovare un impiego, non presentandosi al centro per l’impiego e rifiutando di effettuare dei colloqui di lavoro. Il marito ritiene quindi di essere obbligato al mantenimento del figlio, non a quello della moglie. Con il secondo censura la sentenza d’appello nella parte in cui ritiene erronea la compensazione parziale delle spese al 50% effettuata dal giudice di prime cure, perché non ha motivato le ragioni di tali conferma, limitandosi a sostenere la soccombenza dell’uomo in relazione alle domande di tipo economico. Difficile trovare lavoro a 53 anni, sì all’assegno di divorzio La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 289/2021 dichiara il ricorso inammissibile, stante l’inammissibilità dei due motivi sollevati. In relazione al primo motivo di ricorso la Cassazione chiarisce che, contrariamente a quanto sostenuto dal marito, esso non solo non è decisivo, ma non è stato neppure omesso. La Corte d’Appello ha infatti motivato il riconoscimento dell’assegno alla ex spiegando che “pur non essendo realistico pensare che oggi, a 53 anni possa utilmente e proficuamente inserirsi nel mondo del lavoro, non vantando neppure alcuna specifica esperienza pregressa, tuttavia occorre anche valutare la circostanza che la stessa si sia trasferita spontaneamente a Parigi, dove, pur potendo contare sugli aiuti di amici e parenti, è lecito supporre che svolga anche saltuarie attività lavorative per provvedere al proprio sostentamento.” Il ricorrente non ha spiegato inoltre per quale ragione, la mancata presentazione della donna a un colloquio in un hotel e all’incontro del centro per l’impiego, devono ritenersi decisivi per dimostrare la capacità lavorativa della ex moglie. Non si coglie alcun collegamento tra questa e l’asserita capacità lavorativa della stessa. Inammissibile anche il secondo motivo. La valutazione sulle proporzioni della reciproca soccombenza e la ripartizione delle spese è una scelta discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, in quanto lo stesso non è obbligato a rispettare la proporzione tra domanda accolta ed entità delle spese.
Investigatore privato_Padre assolto se non mantiene i figli solo in parte
Per la Cassazione va assolto il padre che versa solo una parte del mantenimento nei periodi in cui i figli sono con lui perché provvede a tutte le loro esigenze Deve essere assolto per particolare tenuità del fatto il padre che, in un periodo di tempo limitato versa solo una parte del mantenimento, perché nei periodi in cui i figli stanno con lui, si occupa di tutte le loro esigenze. Queste le conclusioni contenute nella sentenza della Cassazione n. 893/2021, innanzi alla quale viene impugnata la sentenza con cui la Corte di Appello conferma la penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio contemplato dall’art. 570 bis c.p. Responsabilità che però il giudice del gravame ritiene meno grave, tanto che elimina dalla pena congiunta condizionalmente sospesa di un mese e 15 giorni di reclusione e 150 euro di multa, la frazione detentiva. Ricordiamo brevemente che l’art. 570 bis c.p. punisce il “coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.” L’omesso versamento parziale rende il fatto di particolare tenuità L’imputato non ritenendo giusta la sentenza emessa nei suoi confronti decide di ricorrere in Cassazione sollevando i seguenti motivi. Per l’imputato la sentenza ha violato l’art. 570 bis c.p. perché non è vero che non ha integralmente adempiuto ai propri obblighi di mantenimento. Vero che in alcuni casi ha versato somme inferiori, ma di contro ha anche dimostrato con documenti i propri adempimenti. Non solo, quando non ha potuto adempiere completamente si è adoperato per soddisfare le esigenze dei suoi figli quando erano con lui. Con il secondo invece contesta la mancata applicazione dell’art 131 bis c.p,. che prevede l’esclusione della punibilità quando il fatto commesso è di particolare tenuità. Non punibilità che gli è stata negato dalla Corte perché ha erroneamente valutato la condotta dell’uomo come abituale, senza considerare non solo che ha versato il mantenimento in parte, ma anche che quando i figli erano con lui provvedeva direttamente a tutte le loro necessità. Con il terzo infine contesta il riconoscimento del danno morale alla parte civile costituita stante la mancata spiegazione delle ragioni dello stesso, visto che l’assegno di mantenimento è stato versato da marzo 2014 a maggio 2015. Va assolto il padre che versa una parte del mantenimento La Cassazione con la sentenza n. 893/2021 accoglie il ricorso dell’imputato perché fondato. Gli Ermellini chiariscono che nel caso di specie l’imputato è stato considerato responsabile del reato di cui all’art. 570 bis c.p. perché avrebbe omesso di versare metà dell’importo dell’assegno di mantenimento per i figli di 300 euro e le spese straordinarie dall’11 di marzo 2014 al 15 maggio 2015. In appello l’imputato ha fatto presente però che a parte l’assegno di dicembre, che poi è stato versato a rate, ha sempre provveduto al versamento degli assegni nel periodo oggetto di contestazione, dimezzandoli solo nel periodo estivo, quando i figli erano con lui e provvedeva direttamente lui a tutte le loro necessità. La sentenza della Corte quindi non è censurabile per quanto riguarda la corretta applicazione dell’art. 570 c.p, stante l’ammissione da parte dell’imputato del versamento parziale del mantenimento. Il provvedimento tuttavia è criticabile per quanto riguarda la seconda doglianza sollevata dall’imputato e che fa riferimento all’art. 131 bis c.p., che esclude la punibilità se i fatti sono di particolare tenuità. In effetti nel caso di specie i giudici d’appello non hanno motivato le ragioni per le quali tale norma non dovesse essere applicata al caso di specie, escludendo dal novero delle sue valutazione, fatti che avrebbero ben potuto condurre alla sua applicazione, con conseguente esclusione della punibilità dell’imputato, ovvero che: l’inadempimento si riferisce a un arco temporale limitato; il mantenimento è stato sempre versato, anche se in parte; quando i figli erano con il padre provvedeva lui direttamente a tutte le loro necessità; non è stata verificata l’incidenza sulla ripartizione delle spese straordinarie. La sentenza va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello e il terzo motivo deve essere dichiarato assorbito dall’accoglimento del secondo. Scarica pdf Cassazione n. 893/202
Investigatore privato_Addebito della separazione al padre che si disinteressa della figlia malata
Confermato dalla Cassazione l’addebito della separazione al padre che si disinteressa della figlia autistica e non se ne vuole occupare Per la Cassazione, che si pronuncia con l’ordinanza n. 27235/2020 su una situazione familiare complessa e delicata, è corretto addebitare la separazione al marito e padre che si disinteressa completamente della malattia da cui è affetta la minore e che va via di casa dopo un litigio con il suocero perché in disaccordo sulle cure della minore. Gli Ermellini ricordano infatti che l’abbandono del tetto coniugale è motivo sufficiente per l’addebito perché rende impossibile la convivenza. Per comprendere però al meglio le ragioni che hanno portato la Cassazione a concludere in questi termini analizziamo la vicenda sin dall’inizio. La Corte di appello conferma la separazione coniugale con addebito al marito, assegna la casa alla moglie, affida la minore alla madre in via esclusiva e stabilisce il diritto di visita del padre previo consulto con la terapeuta che ha in cura la ragazza. Per quanto riguarda gli aspetti economici fissa in 400 euro l’assegno per la moglie e in 650 euro quello per la figlia, a cui va aggiunto il 5% delle spese straordinarie per la minore. La Corte conferma le conclusioni del Tribunale sull’addebito perché dalle prove è emerso che il padre, durante la convivenza matrimoniale, si è sempre disinteressato della figlia, affetta da autismo, abbandonando per questo il tetto coniugale dopo un litigio insorto con il suocero sulle cure per la minore. La Corte conferma anche l’affidamento esclusivo della figlia alla madre, perché la minore è bisognosa di cure e assistenza continue, problematiche verso le quali il padre non ha mai dimostrato alcun coinvolgimento. Confermati anche gli emolumenti economici visto che la minore ha continuamente bisogno di cure e assistenza e percepisce un’indennità di accompagnamento destinata alle stesse di soli 460.000 euro. Il matrimonio è naufragato per colpa dei suoceri L’uomo però non si arrende e si rivolge alla Corte di Cassazione facendo valere 5 motivi di doglianza: Con il primo contesta l’addebito della separazione con il secondo fa presente che la frattura matrimoniale è insorta a causa delle ingerenze dei suoceri con il terzo contesta l’affidamento esclusivo della minore alla madre con il quarto contesta l’affidamento esclusivo della minore alla madre perché fondato solo sul disinteresse che lo stesso avrebbe dimostrato nei confronti della minore con il quinto contesta l’entità degli obblighi economici nei confronti della moglie e della figlia, determinata a causa dell’omesso esame di un fatto decisivo. Addebito per il padre che si disinteressa della malattia della figlia La Corte però con l’ordinanza n. 27235/2020 respinge il ricorso del padre, ribadendo in merito al primo punto che “il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa per sé sufficiente di addebito della separazione.” La Corte d’Appello nel confermare l’addebito ha tenuto conto soprattutto del disinteresse mostrato dal padre per la malattia della figlia. L’uomo ha infatti proposto il ricovero della stessa in un centro esterno, rifiutandosi di aiutare la moglie nelle cure, a cui quindi sono state delegate tutte le funzioni di assistenza della minore. Situazione sfociata, a causa di un diverbio con il suocero, nell’abbandono del tetto coniugale. Inammissibile il secondo motivo con cui il ricorrente rimette in discussione la decisione dei giudici di merito. Nessun fatto storico è stato omesso ai fini del decidere sulle cause che hanno portato alla frattura del matrimonio e riconducibili alla condotta del marito. Parimenti inammissibili anche il terzo e il quarto motivo, entrambi sull’affidamento esclusivo della minore, deciso dalla Corte dopo le prove testimoniali e le relazioni dei servizi sociali. Richieste sull’affidamento che in ogni caso devono considerarsi inammissibili per carenza d’interesse dovuto al raggiungimento della maggiore età del minore nelle more del giudizio di legittimità avente ad oggetto l’affidamento dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Inammissibile infine anche il quinto motivo perché finalizzato anch’esso a un riesame della documentazione già esaminata in sede di merito sulle condizioni economico patrimoniali dei coniugi. L’uomo inoltre lamenta lacune nella documentazione bancaria della moglie, senza però allegare fatti specifici e documentali e provati il cui esame sarebbe stato omesso ai fini del decidere.
Investigatore privato_Nessun reato per il marito che usa le mail della moglie in tribunale
Per la Cassazione, l’intercettazione delle email della moglie con un programma installato per controllare la figlia e la loro produzione in giudizio non costituiscono reato La Cassazione con la sentenza n. 30735/2020 esclude la configurazione dei reati di cui agli articoli 616 c.p. commi 1 e 4, 617 bis c.p e 617 quater c.p., di cui è stato accusato un marito che ha usato kaylogger, installato anni prima per controllare la figlia, per intercettare la corrispondenza elettronica della moglie e produrla poi nel giudizio di separazione. Il primo reato infatti si applica alla corrispondenza statica e gli altri due richiedono che l’intercettazione avvenga all’insaputa del soggetto, ipotesi da escludere nel caso di specie, visto che marito e moglie si erano accordati da tempo per l’installazione del programma per controllare la figlia. La Cassazione ha quindi ribaltato la decisione dei giudici di merito, che di comune accordo avevano condannato l’imputato in primo e secondo grado, per i seguenti reati: violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza ai sensi dell’art 616 c.p. commi 1 e 4 che così dispongono: 1. Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. 4. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per “corrispondenza” si intende quella epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza”; installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, contemplato dall’art. 617 bis c.p. che punisce “Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni”; intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche ai sensi dell’art. 617-quater c.p che punisce “Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.” L’imputato è stato infatti accusato di aver installato un programma, con il quale è riuscito fraudolentemente a intercettare messaggi, foto e email inviate alla moglie e di aver utilizzato le comunicazioni email in particolare nel giudizio di separazione. Kaylogger installato per controllare la figlia Il marito contesta la decisione di condanna della Corte di Appello e ricorre quindi in Cassazione sollevando 5 motivi di doglianza, dei quali appaiono particolarmente rilevanti i primi tre. Con il primo lamenta la mancata applicazione, in relazione al reato di violazione della corrispondenza, della causa di giustificazione contemplata dall’art. 51 c.p. perché commesso per l’esigenza di difendersi nella causa di separazione, invocando a tale riguardo il GDPR, che “prevede che il divieto di trattamento dei dati personali stabilito dell’art. 9, par. 1, dello stesso regolamento non si applichi ove il trattamento sia necessario per accertare, esercitare, difendere un diritto in sede giudiziaria.” Con il secondo lamenta la sussistenza dei reati di cui all’art. 616 c.p.p. commi 1 e 4, artt. 617-bis e 617-quater c.p. a lui ascritti, in quanto la consulenza del Pm “non era stata in grado di stabilire a quanto tempo prima risalisse la installazione e da quanto tempo venisse attuata l’illecita captazione” per cui l’installazione del programma informatico poteva essere avvenuta anche prima della crisi coniugale al solo scopo di controllare e tutelare la figlia minorenne. Con il terzo motivo lamenta il mancato assorbimento dei reati di cui agli artt. 616 e 617-bis c.p. nel delitto previsto dall’art. 617-quater c.p. sostenendo che “poiché la corrispondenza informatica è tale se viene inoltrata e ricevuta per mezzo di un sistema informatico, la Corte di appello ha violato l’art. 15 c.p. poiché il bene giuridico tutelato dagli artt. 616, 617-bis e 617-quater c.p. era il medesimo ed identico era l’oggetto delle varie norme, che regolavano la stessa materia.” Nessun reato se le email intercettate vengono prodotte in giudizio La Cassazione con la sentenza n. 30735/2020 annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di cui all’art. 616 c.p. perché il fatto non sussiste e la annulla senza rinvio relativamente agli altri reati perché estinti per prescrizione. Il ricorso del ricorrente, a giudizio della Cassazione, è infatti fondato. Prima di tutto la Corte precisa come in effetti il delitto di divulgazione di corrispondenza di cui all’art. 616 c.p., commi 1 e 4 non sussiste, perché nell’art. 616 c.p. il termine corrispondenza fa riferimento alla “comunicazione umana nel suo profilo ‘statico’ e cioè il pensiero già comunicato o da comunicare fissato su supporto fisico o altrimenti rappresentato in forma materiale, come si ricava anche in questo caso dai termini impiegati per descrivere le altre condotte tipizzate alternativamente a quella di illecita cognizione (sottrarre, distrarre, sopprimere e distruggere).” Non si configura neppure il reato contemplato dall’art. 617-quater c.p., comma 2 “che punisce la divulgazione del contenuto della comunicazione intercettata, poiché a tal fine è necessario che la divulgazione del contenuto della comunicazione intercettata avvenga mediante – qualsiasi mezzo d’informazione al pubblico-, mentre nel caso di specie la divulgazione è avvenuta mediante la produzione delle e-mail in un giudizio di separazione personale dei coniugi pendente tra l’imputato e la persona offesa, modalità che è inidonea a rivelare il contenuto della comunicazione alla generalità dei terzi.” Fondato anche il secondo motivo di ricorso, perché i reati contemplati dagli artt. 617-bis e 617-quater c.p. “richiedono entrambi che le condotte in essi descritte siano attuate ‘fraudolentemente’, ossia con modalità tali da rendere non percettibile o riconoscibili le condotte stesse, che avvengono all’insaputa del soggetto che è parte della comunicazione; se l’agente ha reso manifesta la volontà di installare
Investigatore privato_Cassazione: è reato di maltrattamenti insultare la moglie
Gli insulti quotidiani alla moglie sono espressione della continuità e ripetitività delle condotte necessarie a integrare il reato di maltrattamenti La Cassazione con la sentenza n. 34351/2020 interviene in uno spiacevole giudizio per il reato di maltrattamenti e conferma che ad integrare questo reato bastano gli insulti e le offese quotidiane rivolte alla moglie, perchè dimostrano la ripetitività e ossessività delle condotte. Giudizio che ha inizio con la dichiarazione di responsabilità dell’imputato per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi previsto dall’art. 572 c.p. (per aver sottoposto la moglie e la figlia a continue percosse e violenze) e per quello di violenza sessuale nei confronti della moglie, costretta a subire atti sessuali contro la sua volontà. La Corte di appello però lo assolve dal reato di maltrattamenti nei confronti della figlia e riconosce l’attenuante di cui all’ultimo comma dell’art 609 bis c.p. (pena diminuita in misura non eccedente i due terzi nei casi di minore gravità) per il reato di violenza sessuale commesso ai danni della moglie. La Cassazione con una sentenza del 2018 emessa in sede rescindente, aveva annullato la prima sentenza della Corte di Appello del 2017, che confermava la condanna del Tribunale limitatamente alla condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia. Per la Cassazione la Corte d’appello non aveva motivato a sufficienza l’aspetto della ripetività ed ossessività degli atti necessari per la sussistenza del delitto di maltrattamenti e le ragioni per le quali non aveva concesso l’attenuante di cui all’art. 609 bis ultimo comma c.p., visto che nella motivazione non erano stati valutati i mezzi, le modalità esecutive e di coercizione della persona offesa. Dichiarazioni contraddittorie L’imputato impugna la sentenza emessa in fase rescissoria, contestando al giudice di non aver preso nella dovuta considerazione le dichiarazioni rese dalla moglie alla Polizia intervenuta nell’abitazione familiare dopo una segnalazione della stessa nel settembre del 2013. In quell’occasione infatti la moglie dichiarava che, dopo gli episodi di violenza e di maltrattamenti denunciati “che pure l’avevano indotta a lasciare l’abitazione rifugiandosi dal fratello per un mese, il marito non aveva più reiterato le condotte denunciate nei suoi confronti. Le dichiarazioni spontaneamente rese in quell’occasione, in un ambiente scevro da condizionamenti, divergono da quelle rese successivamente nel corso del procedimento.” Il marito ricorda inoltre come davanti al Tribunale dei Minori la stessa aveva dichiarato di avere un po’ esagerato, ma la Corte d’Appello anziché valutare poco attendibile la persona offesa e contraddittorie le diverse versioni della vicenda fornite dalla stessa, le aveva interpretate come il tentativo della donna di voler tenere unita la famiglia. Gli insulti quotidiani integrano il reato di maltrattamenti La Corte di Cassazione, in totale disaccordo con l’imputato, respinge il ricorso, precisando prima di tutto che non era compito della Corte d’Appello in sede rescissoria valutare o meno l’attendibilità del racconto della persona offesa, ma valutare la ripetitività e abitualità dei comportamenti messi in atto dal marito nei confronti della moglie. Caratteristiche che emergono chiaramente dalle prove e che sono sufficienti a considerare come integrato il reato di maltrattamenti. Risulta infatti che l’uomo metteva in atto costanti prevaricazioni, consistenti in “continui insulti (sei una scrofa, come sei brutta, copriti, fai schifo, sei grassa, dovrei cambiare le porte perché non ci entri più, tra dieci anni ti cambio con una più giovane e più bella) pronunciati nella quotidianità della vita e non solo nel corso di litigi, nel far mancare alla persona offesa i mezzi finanziari necessari per l’acquisto di beni di prima necessità, cui si sono accompagnate le sporadiche condotte violente riferite ed accertate.”
Investigatore privato_Erede vs terzo beneficiario: accesso alla documentazione completa
Erede vs terzo beneficiario: accesso alla documentazione completa, non è questione di privacy! Il signor G. scopre che la signora D.D., di cui era erede legittimo, aveva sottoscritto una polizza vita, versando un premio di € 76.500,00, cifra superiore al valore dei beni caduti in successione, designando come beneficiario un soggetto terzo, il quale aveva poi incassato il premio. Richiedeva, quindi, alla società di assicurazioni I.S.V. copia del contratto di assicurazione nella sua interezza nonché copia delle successive dichiarazioni di nomina dei beneficiari. Il materiale richiesto gli perveniva ma oscurato nelle sezioni relative ai dati del terzo beneficiario. Adito il Tribunale di Marsala ed ottenuto decreto ingiuntivo per la consegna della documentazione completa, si incardinava l’opposizione della compagnia ingiunta e si instaurava la causa di merito. La decisione Le due tesi contrapposte possono così riassumersi. La società assicuratrice argomentava che il terzo beneficiario acquistasse un diritto proprio ai sensi dell’art. 1920 co. 3 c.c., il cui relativo credito non andava ricompreso nel patrimonio ereditario; per di più, ai sensi della normativa sulla privacy, l’accesso agli atti sarebbe stato permesso solo a chi fosse stato portatore di un interesse proprio, esclusivamente in relazione ai dati personali concernenti persone decedute e non a ulteriori terzi. L’ingiungente, invece, affermava che la questione non vertesse sul diritto di accesso agli atti ai sensi dell’articolo 15 Gdpr bensì fosse a tutti gli effetti un’azione contrattuale ai sensi dell’articolo 1888 co. 2 c.c., per cui parte ingiunta era meramente inadempiente in ambito contrattuale. Il commento La sentenza resa dal Tribunale di Marsala si riferisce ad una problematica decisamente comune. L’erede ed il terzo beneficiario hanno interessi ovviamente contrapposti. L’uno ha necessità di conoscere il nominativo dell’altro per poter poi agire in riduzione. L’altro, invece, dopo aver incassato il premio, desidera rimanere sconosciuto per non essere chiamato in giudizio. Tra i due interessi si frappone l’operato della compagnia assicurativa. Infatti è la compagnia assicurativa a ricevere le istanze dell’erede ed a doverle riscontrare. Nel farlo dovrà oscurare i dati del terzo beneficiario oppure meno? L’erede, in quanto successore universale del defunto, ha la possibilità di tutelare i propri diritti (e, quindi, anche ricevere copia del contratto di assicurazione) facendo valere i propri diritti fondati sul titolo negoziale. Applicando, quindi, le relative norme (articolo 1888 c.c., 1375 c.c. e 1175 c.c.), l’erede ha nel suo patrimonio giuridico il diritto di avere copia del contratto di assicurazione senza che i riferimenti del terzo beneficiario debbano essere oscurati. D’altro canto, se nonostante ciò, l’erede presenta istanza di accesso ai dati in forza degli artt. 15 e ss. Gdpr, la compagnia assicuratrice dovrà rendere solo i dati dell’interessato e non del terzo beneficiario. Applicando questi concetti, il Tribunale di Marsala, in persona della dott.ssa Francesca Bellafiore, nel distinguendo nettamente i due ambiti, quello contrattuale da quello della privacy, ha stabilito che l’erede aveva esercitato non il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 Gdpr bensì di diritto alla consegna del contratto ai sensi, tra l’altro, dell’art. 1888 co. 2 c.c., secondo cui “l’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza” … “diritto che spetta all’assicurato/contraente senza limiti quanto ai dati del terzo beneficiario”.
Investigatore Privato_Chi tradisce il coniuge cosa rischia?
Il tradimento è causa di addebito ma non influisce sull’affidamento e sulla collocazione dei figli. Ci si separa più per la scoperta di un tradimento che per incompatibilità caratteriale. E così, l’infedeltà gioca un ruolo chiave nel successivo processo. Chi tradisce il coniuge cosa rischia? Il problema si pone soprattutto quando c’è da decidere sulle questioni che, normalmente, assumono maggiore rilievo nella causa di divorzio: l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa, la determinazione dell’assegno di mantenimento. In questa breve guida faremo il punto della situazione, tenendo conto delle più recenti sentenze della giurisprudenza. Quando c’è tradimento? Il tradimento consiste non solo nel rapporto carnale con una persona diversa dal coniuge ma anche nel rapporto platonico quando, da questo, risulta un coinvolgimento sentimentale o anche solo un’attrazione fisica. Potrebbe essere tale lo scambio di messaggi in una chat su Internet. Dunque, affinché si verifichino le conseguenze di cui a breve parleremo, non è necessario fornire al giudice la prova di una relazione fisica (stabile oppure occasionale che sia) con l’amante; bastano anche i comportamenti che, in pubblico, possano dare adito ad equivoci e maldicenze (si pensi all’uomo che va in giro a braccetto con la segretaria, incurante del fatto che lo vedano anche persone conosciute). Il tradimento rileva poi solo tra le coppie sposate. Non c’è alcuna conseguenza in caso di tradimento tra coppie di conviventi. Conseguenze del tradimento Il giudice, verificate nel corso del processo le prove del tradimento, dichiara il cosiddetto addebito, ossia attribuisce la causa della fine del matrimonio al coniuge fedifrago. Tuttavia, il tradimento non è né un reato, né un illecito amministrativo. L’ordinamento non fa scaturire quindi alcuna sanzione alla violazione dell’obbligo di fedeltà tra marito e moglie. Sono previste solo due conseguenze dall’addebito ossia in capo a chi tradisce il coniuge: la perdita del diritto a chiedere il mantenimento al coniuge tradito (se mai ne dovessero sussistere i presupposti); la perdita dei diritti sull’eredità del coniuge tradito (che spetta unicamente nel caso in cui uno dei due coniugi muoia prima del divorzio. Il divorzio cancella definitivamente ogni diritto successorio). Ne consegue pertanto che: se a tradire dovesse essere la moglie e questa dovesse avere un reddito inferiore all’ex marito, non potrebbe mai chiedergli l’assegno di mantenimento (quello cioè successivo alla separazione) o l’assegno divorzile (quello cioè successivo al divorzio); se a tradire dovesse essere il marito e questi dovesse avere un reddito superiore all’ex moglie, per quest’ultima sarebbe del tutto irrilevante far dichiarare l’addebito a carico dell’uomo. Infatti, con o senza addebito, la donna avrebbe ugualmente diritto al mantenimento. Tutt’al più, il marito, in caso di morte prematura della moglie, non potrebbe avanzare pretese di successione; se i coniugi hanno lo stesso reddito, l’accertamento dell’addebito per causa del tradimento sarebbe ininfluente in quanto, anche in tale ipotesi, non essendoci una differenza di potere economico tra i due, non è dovuto l’assegno di mantenimento. Tali conseguenze derivano da un’importante considerazione: l’assegno di mantenimento non è una sanzione per aver violato le regole del matrimonio ma una conseguenza della disparità di reddito tra i due ex coniugi. Con o senza addebito, quindi il mantenimento scatta tutte le volte in cui lo stipendio di un coniuge è nettamente superiore rispetto a quello dell’altro. Quando il tradimento non determina conseguenze Il tradimento non ha conseguenze – e non comporta quindi l’addebito – quando risulta che il matrimonio fosse, già da prima, agli sgoccioli per altre cause. Difatti, in tale ipotesi, non è l’infedeltà il motivo di cessazione della convivenza. Si pensi ad una donna che tradisca il marito dopo che questi è andato via di casa senza una ragione o perché viene puntualmente picchiata e umiliata dall’uomo. In tali casi, non c’è quindi alcun addebito. Conseguenze del tradimento sull’affidamento dei figli L’affidamento dei figli è del tutto sconnesso dall’accertamento di un tradimento a carico di uno dei due coniugi. L’addebito per infedeltà non fa venir meno il rapporto coi figli. Questo significa che: se il giudice intende collocare i figli a vivere presso la madre, potrà farlo anche se risulta che questa ha tradito il marito; il giudice disporrà l’affidamento condiviso dei minori in capo a entrambi i coniugi, con diritto di visita del padre, anche se il tradimento fatto da quest’ultimo dovesse essere stato la causa esclusiva della cessazione del matrimonio. Conseguenze del tradimento sull’assegnazione della casa Se la casa dovesse essere di proprietà di un solo coniuge (ad esempio, il marito) e i figli dovessero essere collocati presso l’altro genitore (la moglie), la casa del primo andrebbe alla seconda. Difatti, l’assegnazione del tetto coniugale segue la collocazione dei figli. Si tratta, infatti, di un provvedimento emesso per tutelare i minori e consentire loro di continuare a vivere nello stesso habitat domestico nel quale sono cresciuti fino ad allora. Dunque, il marito che dovesse scoprire il tradimento della moglie sarebbe costretto, in presenza di figli, ad andare via da casa propria per lasciare il posto all’ex coniuge con i bambini. Sembra paradossale ma è così. Conseguenze del tradimento sul diritto di visita coi figli La regola vuole che l’affidamento dei minori sia condiviso tra i due genitori e che il genitore non convivente veda i figli secondo il calendario concordato con l’ex o, in assenza di intesa, deciso dal giudice. Il fatto che il genitore non convivente abbia subito l’addebito per tradimento non elimina il suo diritto a incontrare la prole: una cosa infatti sono i rapporti con l’ex coniuge, un’altra quelli con i figli.
Investigatore Privato_Cassazione: linea dura sullo stalking
Divieto di avvicinamento e di dimora: non importa se i luoghi preclusi coincidono con il luogo di lavoro e di abitazione dello stalker. La posizione della Cassazione Se lo stalker si rivela particolarmente insistente nei confronti della sua vittima, è più che legittimo che gli venga imposto il divieto di avvicinamento o di dimora anche se questi luoghi coincidono con il luogo in cui lavora o abita. Occorre infatti e prima di tutto tutelare la persona offesa. Questo quanto emerge da due recenti sentenze della Cassazione che optano per la “linea dura” nei confronti dei responsabili del reato di stalking. Ricordiamo che le norme procedurali che contemplano le suddette misure coercitive sono l’art. 282 bis c.p.c, che disciplina il “Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e l’art. 283 c.p.p che regolamenta il “Divieto e l’obbligo di dimora.” Divieto di avvicinamento dello stalker La prima sentenza è la n. 27271/2020 della Cassazione, la quale si esprime sul provvedimento previsto dall’art. 282 ter c.p.p. con cui il giudice può disporre il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, che nel caso di specie è stata vittima del reato di stalking ai sensi dell’art 612 bis c.p. Nel ricorso in Cassazione il difensore dell’indagato fa presente che nel disporre tale misura il Tribunale ha violato la suddetta norma “trattandosi quanto al luogo per il quale è stato disposto il divieto, del luogo dell’indagato, per il quale la frequentazione è necessaria, in assenza della previsione, nel provvedimento, di modalità che consentano l’espletamento dell’esercizio del lavoro costituzionalmente tutelato. La Cassazione però ritiene infondato detto motivo di ricorso precisando che: “Sussiste, invero, nella misura del divieto di avvicinamento, la piena legittimità del provvedimento che obblighi il destinatario a mantenere una certa distanza dalla vittima, ovunque questa si trovi. Ciò nel caso, come quello al vaglio, in cui la condotta si connoti per una persistente ricerca di avvicinamento alla vittima. Tanto in ossequio all’indirizzo di questa Corte che va senz’altro condiviso, secondo cui è legittimo il provvedimento che, ex art. 282 – ter cod. proc. pen., obblighi il destinatario a mantenere una certa distanza dalla persona offesa, ovunque questa si trovi, senza specificare i luoghi oggetto del divieto, essendo tale provvedimento cautelare rivolto a tutelare il diritto della persona offesa ad esplicare la propria personalità e la propria vita di relazione in condizioni di assoluta sicurezza, a prescindere dal luogo in questa venga a trovarsi.” Divieto di dimora per lo stalker anche se non può entrare in casa propria Decisione similare è stata assunta con la sentenza n. 26222/2020. In questo caso tutto ha inizio quanto il Tribunale respinge l’appello cautelare verso l’ordinanza con cui il G.u.p si è rifiutato di sostituire la misura del divieto di dimora nei confronti del soggetto accusato di stalking. Il difensore nel ricorrere in Cassazione ritiene che il Tribunale sia andato incontro a un’errore di ultrapetizione perché nel disporre la misura del divieto di dimora, non ha tenuto conto del fatto che il suo assistito non avrebbe potuto avere accesso alla propria abitazione. La Cassazione però ritiene manifestamente infondato tale motivo di ricorso. Per gli Ermellini “Il Tribunale, infatti, non è incorso in alcuna ultrapetizione e violazione dell’art. 291 cod. proc. pen. nell’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora (…) sol perché tale inibizione impedisce al (…) di accedere alla propria abitazione (…).”