Investigatore privato_Non commette stalking la suocera spiona

Per la Cassazione, il reato di atti persecutori non è integrato dalla condotta della suocera spiona e offensiva se la nuora prova solo fastidio o irritazione Non basta la sensazione di fastidio o di mera insofferenza a realizzare l’evento necessario a integrare il reato di atti persecutori contemplato dall’art. 612 bis c.p. A precisarlo la Cassazione con la sentenza n. 2555/2021, emessa a chiusura della vicenda che si va a illustrare. Il difensore di due anziani ricorre in Tribunale per chiedere il riesame dell’ordinanza con cui il G.i.p ha disposto nei confronti dei suoi assistiti la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, per il reato di atti persecutori. Il Tribunale però rigetta l’istanza.   Insofferenza e fastidio non bastano per ritenere integrato il reato di stalking   L’avvocato della coppia non si arrende e ricorre in Cassazione in quanto il Tribunale, nel rigettare l’istanza di riesame, non ha motivato per quale ragione la condotta dell’anziana donna, accusata di pronunciare frasi ingiuriose nei confronti della nuora, residente al piano inferiore e di tentare di spiarla dalle finestre, è stata ritenuta capace d’ingenerare uno degli eventi contemplati dall’art. 612 bis c.p., che disciplina il reato di stalking, soprattutto alla luce dell’età avanzata e della disabilità dell’uomo. Il mero fastidio o l’insofferenza per detti comportamenti infatti non paiono sufficienti a integrare gli eventi previsti dal reato di atti persecutori, che richiede, per la sua configurabilità, la causazione di un “un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.”   Quando è integrato il reato di atti persecutori   La Corte di Cassazione si pronuncia sul ricorso del difensore degli anziani suoceri accogliendolo, perché fondato, disponendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per un nuovo esame. Prima di dare la propria motivazione però ripercorre la vicenda, che ha inizio quando il figlio dei due anziani e la moglie si separano. Evento a cui segue il divieto di avvicinamento dell’uomo alla ex moglie e alle figlie. Situazione che indispettisce i due anziani genitori. La suocera, che abita nello stesso stabile della nuora, al piano superiore, ritenendo la ex nuora responsabile dei problemi giudiziari de figlio, inizia infatti a pronunciare frasi ingiuriose e minacciose nei suoi confronti e tenta di spiare i suoi movimenti dalla finestra. Per la Cassazione il Tribunale però è incorso in evidenti errori di valutazione. Non ha infatti approfondito abbastanza la portata minacciosa e persecutoria delle frasi che la nuora ha udito dal proprio appartamento e che sarebbero state pronunciate dalla suocera, forse solo per sfogarsi. Il Tribunale inoltre non ha appurato se le condotte attribuite agli anziani abbiano effettivamente e concretamente prodotto ansia o paura nella persona offesa in misura tale da modificare le sue abitudini. La Cassazione ricorda infatti che il reato di atti persecutori è integrato quando cagiona alla persona offesa un grave e duraturo stato di ansia o di paura che deve essere ancorato a “elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.” La Corte precisa inoltre come la prova nel nesso di causa tra atti persecutori e ansia o paura non è dimostrato dall’evento. Occorre provare specificamente e concretamente sia la condotta dell’agente che i mutamenti che questa ha prodotto nella vita della vittima. Nel caso di specie non c’è stato nessun approfondimento sullo stato psicologico della ex nuora, considerato sussistente in re ipsa, solo sulla base dell’astratta idoneità delle condotte a provocare l’evento. Nessuna prova è stata fornita infatti sul suo stato d’ansia, precisando che non occorre dimostrare uno spato patologico, è infatti sufficiente provare che gli atti persecutori hanno avuto un effetto destabilizzante sulla serenità e sull’equilibrio psicologico della vittima. Conseguenze che in questo caso non si sono prodotte, visto che la nuora di fatto ha provato solo irritazione e insofferenza. Il turbamento in sostanza, ai fini del reato di cui all’art. 612 bis c.p., deve essere grave e perdurante, ossia rilevante, non bastando la mera irritazione o un senso di fastidio a integrare l’evento tipico degli atti persecutori.

Investigatore privato_Marito o moglie che si fingono single su Facebook: conseguenze

Tradimento virtuale: false informazioni nello stato del profilo possono fondare l’addebito della separazione perché ledono l’obbligo di fedeltà coniugale.   Chissà perché nei weekend o durante le vacanze natalizie ed estive molti uomini e donne spariscono dai social? Eppure, durante la settimana e nelle giornate lavorative sono molto attivi nel postare, commentare, “cuorare” e chattare. Poi, succede qualcosa che li riporta all’ordine: la presenza del coniuge. L’ambiente casalingo, con il partner vicino e tutta la famiglia intorno, non favorisce le comunicazioni a distanza, specialmente quando esse avvengono in modalità virtuale e magari celandosi dietro un’identità che non corrisponde affatto alla vita reale. Sappiamo bene, o dovremmo esserne consapevoli, che nel mondo virtuale il più delle volte non è vero ciò che appare; però molti, troppi, tengono così tanto alla loro immagine social da esagerare nei ritocchi e nelle alterazioni, per allargare la cerchia delle conoscenze e poi, magari, chissà.Così spuntano soluzioni ingegnose. Qualcuno mette nel profilo foto di persone più belle e prestanti di lui, altri forniscono informazioni false nella propria descrittiva. Come gli sposati che si definiscono “single” o al massimo “impegnati”: è un modo semplice e forse ingenuo per cercare di intrattenere relazioni più facili, con persone disponibili ad instaurare un contatto con chi è libero da legami sentimentali e che non vogliono certo chi è già “occupato” in una relazione stabile. Ma questi metodi nella maggior parte dei casi non funzionano. Specialmente, le donne si accorgono al volo di chi si mostra diversamente da come è e, dunque, il falso profilo non è utile agli scopi che l’uomo intende raggiungere. A volte, poi, le bugie dalle gambe corte si ritorcono contro chi le ha create. E allora può anche succedere l’irreparabile. Oggi, vediamo in particolare quali sono le conseguenze per un marito che si finge single su Facebook: il risultato sarà sorprendente, perché una nuovissima sentenza di un tribunale calabrese ha fondato l’addebito della separazione coniugale proprio su questa circostanza; condita da qualche cosa in più, ma l’elemento centrale è stato proprio quello: infatti, non c’era una relazione extraconiugale e tutto si esauriva nel magico mondo virtuale. L’uomo sposato che si finge single   La vicenda esaminata dal tribunale di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, riguarda una moglie che ha chiesto la separazione coniugale, l’affidamento dei figli e il mantenimento. Dopo i primi anni di matrimonio, svolti in modo armonioso e pacifico, si era accorta che il marito passava parecchio tempo al cellulare e, spesso, restava fuori casa anche di notte. Insospettita, la donna aveva sbirciato sul suo profilo, notando che il marito aveva indicato come stato nel profilo Facebook quello di “single” e nella descrizione degli orientamenti riportava “mi piacciono le donne”. Il rapporto si era incrinato e la convivenza coniugale era stata interrotta: l’uomo era andato via di casa. Nel giudizio di separazione, il marito si è difeso affermando di non essere venuto meno ai doveri coniugali e di non aver mai tradito la moglie; anzi, attribuiva a lei il distacco affettivo e un atteggiamento ostile e offensivo nei suoi confronti. Dopo aver sentito numerosi testimoni (tra cui i figli, i familiari della moglie e alcuni conoscenti), il giudice ha deciso che la separazione era addebitabile al marito. La violazione dei doveri coniugali era stata la causa del fallimento del matrimonio.   Fedeltà coniugale: cosa significa   In particolare, il tribunale ha ritenuto che l’intollerabilità nella prosecuzione della convivenza fosse dovuta alla violazione dell’obbligo di fedeltà. È stato questo il motivo precipuo di addebito della separazione. Ma dove e in cosa è stata ravvisata l’infedeltà? La sentenza svolge un ampio ragionamento e, innanzitutto, richiama un principio espresso dalla Cassazione secondo cui, nel giudizio di separazione per colpa, «non rilevano esclusivamente le relazioni extraconiugali in senso stretto ma anche quei comportamenti univocamente a ciò indirizzati che possano giustificare da soli la lesione della dignità e dell’onore dell’altro coniuge». Insomma, basta provarci con un’altra per mancare di rispetto al partner. E la cosa è molto grave.   Infedeltà apparente   A tal proposito, secondo un’altra sentenza della Suprema Corte, non è necessario che vi sia un adulterio ma è sufficiente instaurare – anche in modo “platonico” e via internet – una «relazione di un coniuge con estranei», da cui derivino «plausibili sospetti di infedeltà» che comunque «in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata la relazione e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, comporti offesa all’onore e alla dignità dell’altro coniuge». In altre parole, ciò che conta è l’aver instaurato una relazione fuori del matrimonio, anche se l’infedeltà non si è consumata. L’essenziale è che un rapporto pur solo sentimentale si sia manifestato all’esterno e sia apparso, nell’ambiente frequentato dalla coppia, un possibile legame con un partner diverso.   Tradire la fiducia del partner   Le conseguenze sono drastiche: l’obbligo di fedeltà inteso in questo senso – prosegue il tribunale reggino – «deve intendersi caratterizzato non soltanto dall’astensione da relazioni sessuali extraconiugali ma anche quale impegno di non tradire la fiducia reciproca». Così ragionando «la nozione di fedeltà coniugale si avvicina a quella di lealtà»: diventa allora molto più ampia di quanto comunemente si intende ed infatti impone, come sottolinea la Corte di Cassazione, «la capacità di sacrificare le proprie scelte personali a quelle imposte dal legame di coppia».   Qualificarsi single su Facebook mentre si è sposati: cosa comporta   Tornando alla vicenda specifica, il giudice del tribunale di Palmi ha escluso che l’uso intenso del telefono e del tablet da parte del marito potesse ledere gli obblighi di fedeltà matrimoniale. Ha invece ritenuto «significativa» la circostanza – accertata durante il giudizio – del profilo Facebook in cui l’uomo si definiva single. Questo elemento è stato uno dei pilastri fondanti della dichiarazione di addebito della separazione al fedifrago virtuale. «Ovviamente queste indicazioni non sono prova di un rapporto extraconiugale» – precisa il giudice – ma comunque pesano parecchio: la sentenza dice che esse «costituiscono un atteggiamento lesivo della dignità del partner proprio nella misura in cui, pubblicamente e sin troppo palesemente, rappresentano ai

Investigatore privato_Separazione casa coniugale cointestata

Casa coniugale: che fine fa quando la coppia è sposata in regime di separazione o di comunione dei beni, che succede se ci sono figli o se i figli sono già autonomi.   In caso di separazione, la casa coniugale cointestata subisce una sorte diversa a seconda che la coppia abbia o meno figli non ancora autosufficienti dal punto di vista economico. Per chiarire come stanno le cose, dobbiamo partire innanzitutto dal cosiddetto “diritto di abitazione” che il giudice può attribuire al genitore con cui va a vivere stabilmente la prole: un diritto che spetta anche a chi non è proprietario dell’immobile. In assenza invece di figli, bisognerà applicare le norme sulla divisione della comunione. In particolare, qui di seguito vedremo che fine fa la casa cointestata in caso di separazione tra marito e moglie. Ma procediamo con ordine.   Assegnazione casa coniugale cointestata con figli minorenni.   Se la coppia che si separa ha figli minorenni, il giudice assegna la casa coniugale al genitore con cui i bambini vanno a vivere, anche se questi non ne è il proprietario o ne è proprietario solo di una semplice quota. Per casa coniugale si intende quella ove la famiglia risiede e dimora abitualmente. Non può pertanto trattarsi della seconda casa o della casa vacanze. Marco è proprietario esclusivo di una casa in cui vive con la moglie e con i suoi due bambini. La coppia si separa. Il giudice affida i figli alla madre e attribuisce a quest’ultima il conseguente diritto di abitare nella casa coniugale fino a quando i figli rimarranno a vivere con lei o non saranno indipendenti economicamente. Il diritto di abitazione permane fino a quando i figli andranno a vivere da soli o non saranno in grado di pagare l’affitto per staccarsi dalla madre. In quel momento, cesserà il diritto di abitazione e l’immobile tornerà al suo proprietario. Se invece l’immobile è cointestato, allora bisognerà procedere alla divisione del bene tra i due comproprietari. Lo scioglimento della comunione infatti si realizza già a partire dalla separazione, senza necessità di attendere il divorzio. Non sempre, però, la divisione in natura è possibile: non è tecnicamente realizzabile una scissione in due di un piccolo appartamento. Pertanto, tutte le volte in cui non si riesca a realizzare, da un immobile, la divisione in due unità abitative distinte, bisognerà adottare una soluzione diversa. A quel punto, i coniugi potranno decidere di assegnare il bene a uno dei due, con obbligo per questi di attribuire all’altro la metà del valore del bene in denaro. Marco acquista il 50% della casa cointestata con la moglie versando a quest’ultima la metà del valore di mercato. In alternativa, la coppia può decidere di vendere l’immobile, spartendo il ricavato per quote uguali. Se i due non trovano un accordo, sarà il giudice a disporre la divisione della comunione. E, in tal caso, la soluzione più adottata è proprio quella della vendita giudiziaria del bene, con divisione del prezzo di aggiudicazione.   Assegnazione casa coniugale cointestata con figli maggiorenni   Le regole appena viste per i figli minorenni valgono anche in presenza di figli portatori di handicap o maggiorenni non ancora autosufficienti. Anche in tal caso, infatti, il giudice (in assenza di diverso accordo tra i coniugi) assegna la casa al genitore con cui vanno a vivere i figli. Tuttavia, nel momento in cui i figli acquistano l’indipendenza economica o si sposano o comunque vanno a vivere da soli, il diritto di abitazione cessa definitivamente. Sicché, l’immobile di proprietà esclusiva torna nella disponibilità materiale del suo proprietario, mentre quello cointestato dovrà essere diviso. Si applicano anche qui le regole descritte nel precedente paragrafo: se non è tecnicamente possibile la divisione del bene in due unità distinte, si procede alla vendita (con o senza il giudice) e alla conseguente spartizione del ricavato tra i due comproprietari.   Che fine fa la casa cointestata in assenza di figli?   Non resta che analizzare l’ultima ipotesi: quella cioè della casa cointestata in una coppia senza figli o con figli già adulti. Qui, il giudice della separazione non potrà mai assegnare l’immobile all’uno o all’altro coniuge: come infatti abbiamo anticipato, un provvedimento di tale tipo si giustifica solo se ci sono figli minorenni, portatori di handicap o maggiorenni non ancora autosufficienti. A questo punto, bisognerà distinguere tra due ipotesi. Se la coppia è sposata in regime di comunione dei beni, la comproprietà sul bene si scioglie al momento della separazione (senza che sia necessario attendere il divorzio). In questa circostanza, i coniugi saranno chiamati a scegliere tra l’attribuzione esclusiva del bene a uno dei due, che dovrà liquidare all’altro la metà del controvalore, o la vendita con divisione al 50% del ricavato. Tutto ciò sempre che non sia possibile una divisione in natura dell’immobile. Viceversa, potrebbe succedere – anche se è un’ipotesi più rara – che la coppia, in regime di separazione dei beni, abbia deciso di acquistare un immobile con cointestazione dello stesso ad entrambi i coniugi. In tal caso, la separazione o il divorzio non comportano lo scioglimento della comunione sul bene. Dunque, anche una volta che la coppia si sia separata, resta la comproprietà sull’immobile. Comproprietà che andrà divisa secondo le regole che abbiamo elencato poc’anzi, optando o per la divisione in natura, o per la vendita del 50% di un coniuge all’altro, o per la vendita dell’intero bene a terzi.  

Investigatore Privato_Denuncia di sinistro: la raccomandata è obbligatoria?

Denuncia di sinistro: come deve essere fatta? La diffida è necessaria o basta la semplice denuncia verbale? Il termine entro cui presentare la denuncia all’assicurazione.   Il codice delle assicurazioni, nel disciplinare la procedura di risarcimento del danno a seguito di incidente stradale, impone al danneggiato di presentare – entro tre giorni dall’accaduto – una richiesta espressa alla propria compagnia, indicando il luogo, la data e le modalità del sinistro, le generalità degli aventi diritto. È dal ricevimento di tale richiesta che decorrono i sessanta giorni (in caso di danni solo a cose) o i novanta giorni (in caso di feriti) entro cui la compagnia deve presentare l’offerta di indennizzo. Il più delle volte però l’assicurato, quando non si vale dell’ausilio di un avvocato, si limita a recarsi presso il proprio assicuratore per formulare verbalmente la denuncia di sinistro. Di tale attività quindi non resta alcuna traccia, né l’interessato potrebbe dimostrare di aver rispettato il termine dei tre giorni. Solo di rado si deposita il Cid firmato dai soggetti coinvolti nello scontro. Ci si è allora chiesto se, per ottenere il risarcimento per l’incidente stradale e quindi ai fini dell’invio della denuncia di sinistro, la raccomandata è obbligatoria. Cosa succede, in altre parole, se l’assicurato non ha la prova di aver spedito la lettera di diffida alla propria compagnia, limitandosi a un’esposizione orale dei fatti? E quali sono le conseguenze di una denuncia di sinistro presentata dopo tre giorni dal fatto o se non c’è modo di dimostrare il rispetto di tale termine? La questione è stata oggetto di una recente decisione della Cassazione. L’ordinanza in commento offre una serie di spunti interessanti. Ecco cosa hanno detto i giudici supremi in merito.   Denuncia di sinistro: entro quanto tempo?   La legge stabilisce che la denuncia di sinistro debba essere fatta entro tre giorni dall’incidente. La richiesta va ovviamente presentata dall’assicurato che può anche rivolgersi alla propria compagnia tutte le volte in cui il sinistro abbia visto coinvolte non più di due auto. In alternativa potrebbe presentare l’istanza anche alla compagnia della parte responsabile. Tuttavia il mancato rispetto del termine dei tre giorni, in assenza di malafede e di un danno per l’assicurazione, non comporta la perdita del risarcimento. In altri termini, anche presentando all’assicurazione la richiesta dal quarto giorno in poi si ha diritto all’indennizzo. Raccomandata per denuncia sinistro: è necessaria?   Secondo la Cassazione, il danneggiato può anche fare a meno di spedire all’assicurazione la raccomandata con la richiesta di risarcimento. Non almeno quando la compagnia è venuta comunque a sapere del sinistro e della relativa pretesa di ristoro in altro modo, ad esempio per le vie informali con una richiesta verbale da parte del danneggiato o quando la compagnia stessa è citata nel giudizio penale come responsabile civile. L’importante, per far scattare i termini per ottenere l’indennizzo (che come detto sono di 60 o 90 giorni a seconda che il sinistro sia senza o con feriti), è che all’assicurazione siano stati forniti tutti i dati e gli elementi affinché questa possa decidere se formulare un’offerta risarcitoria, giungendo così a un accordo che eviti la causa, oppure se rigettare la richiesta del danneggiato. Come già detto in passato sempre dalla Cassazione, l’onere imposto al danneggiato di avvisare la compagnia può essere soddisfatto con atti equipollenti rispetto alla raccomandata: atti che consentano all’assicurazione di valutare l’opportunità di un accordo, evitando controversie inutili, con conseguente dispendio economico (come quando sia intercorsa corrispondenza fra le parti e siano state, poi, condotte trattative di liquidazione del danno, o sia stata pagata una provvisoriale). L’importante è che risulti che l’assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito e abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste  

Investigatore Privato_Obbligo del figlio nei confronti dei genitori anziani e malati

I figli hanno il dovere di assistere il genitore di una certa età ed affetto da patologie invalidanti?   Da qualche tempo, i tuoi genitori non sono più gli stessi. Sono molto invecchiati e non riescono più ad essere autonomi come una volta. Le loro condizioni di salute poi non sono delle migliori. Tua madre soffre di pressione alta ed artrosi, mentre tuo padre ha problemi di cuore. Per tale ragione, non sei tranquilla nel sapere che vivono da soli. Loro, però, non vogliono nessuna forma di aiuto. In questo articolo parleremo dell’obbligo del figlio nei confronti dei genitori anziani e malati. Devi sapere che un figlio deve prestare assistenza al madre ed al padre se gli stessi risultano incapaci o versano in stato di bisogno. Un assunto che non appare poi così pacifico, considerati i contrasti che spesso caratterizzano i rapporti tra fratelli e sorelle. Se anche tu vivi una situazione del genere e non sai come comportarti, ti consiglio di proseguire nella lettura.   Obbligo del figlio nei confronti dei genitori anziani e malati   Quando il padre e la madre versano in stato di bisogno, per ragioni economiche o di salute, i figli (anche se adottivi) devono intervenire corrispondendo loro gli alimenti, ossia una somma di denaro necessaria per il sostentamento (pensa, ad esempio, alle spese per le medicine, al vitto, all’alloggio). Il Codice civile, infatti, prevede che l’obbligo di contribuzione grava sul coniuge o, in sua assenza, sui familiari tra cui in primis i figli in base alle proprie capacità economiche. Gli alimenti, quindi, non sono altro che una misura assistenziale proporzionata in relazione al bisogno di chi li richiede ed alle concrete capacità reddituali del soggetto obbligato. Tuttavia, il figlio può scegliere, in via alternativa, di corrispondere al genitore un assegno periodico oppure di accoglierlo presso la propria abitazione. Il dovere di assistenza, però, non si arresta al livello economico. Sebbene non ci sia una regola scritta che imponga al figliolo di assistere moralmente il genitore, tuttavia lasciare un padre malato ed anziano a sé stesso potrebbe configurare un’ipotesi di abbandono di persone incapaci penalmente sanzionata dal Codice penale. Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, il dovere giuridico e morale ravvisabile in capo al figlio trova fondamento nella Costituzione che riconosce la famiglia come società naturale e come formazione sociale ove i singoli svolgono la loro personalità. Infine, va precisato che gli obblighi appena descritti scattano solo nel momento in cui ci siano urgenti necessità ed un pericolo per la vita del genitore anziano. Ne consegue, quindi, che non si può costringere un figlio a prendersi cura del padre o della madre (ad esempio, fare loro la spesa, accompagnarli alle visite mediche, ecc.) se gli stessi sono in salute e possono cavarsela benissimo da soli.   Che fare se i figli si disinteressano dei genitori?   Come ti ho già anticipato poc’anzi, il figlio che non vuole proprio saperne dei genitori anziani e malati commette il reato di abbandono di persone incapaci, punito dal Codice penale con la reclusione fino a cinque anni. Per la configurabilità del reato, tuttavia, occorre che il genitore non sia in grado di provvedere a sé stesso, perché ad esempio affetto da una patologia invalidante, e che da tale abbandono derivi una situazione di pericolo, anche solo potenziale, per la sua vita o la sua incolumità. Ti faccio un esempio. Tizio ha 85 anni ed è affetto da una grave forma di demenza senile. Nonostante la malattia degenerativa, l’uomo viene lasciato a casa da solo e nessuno dei suoi figli si occupa di lui. Nell’esempio che ti ho riportato, sono evidenti i pericoli a cui è esposto Tizio: dal dimenticarsi di mangiare agli infortuni che potrebbero capitare in casa. Se poi il figlio non corrisponde al genitore gli alimenti, nonostante l’evidente stato di bisogno, commette il reato di violazione dei mezzi di assistenza familiare, sanzionato con la reclusione fino a un anno e la multa fino ad euro 1.032. Che fare quindi? In entrambi i casi, è possibile presentare una denuncia alle autorità territorialmente competenti (polizia, carabinieri o Procura della Repubblica). Nel caso in cui i figli non riescano a mettersi d’accordo sugli alimenti da corrispondere ai propri genitori, non resta che ricorrere al giudice, il quale decide la misura dell’assegno e le modalità di ripartizione.   Come comportarsi se i genitori rifiutano l’assistenza dei figli?   I genitori di una certa età rifiutano spesso l’aiuto da parte dei figli, sostenendo che possono cavarsela benissimo da soli. In casi del genere, sono in molti a credere di rispettare la volontà del padre o della madre facendo firmare loro una carta in cui dichiarano di non aver bisogno di nessun aiuto e di essere perfettamente autonomi. Tale documento, però, non esonera da eventuale responsabilità penale per il reato di abbandono di persona incapace. È compito del figlio, infatti, individuare la forma di protezione più adeguata alla specifica situazione (ad esempio, assicurare la presenza di un’infermiera oppure una badante) e se la situazione diventa ingestibile, perché il genitore insiste nel voler fare tutto da solo nonostante le patologie di cui è affetto, allora non resta che rivolgersi al giudice tutelare per chiedere che venga nominato un amministratore di sostegno oppure un tutore.  

Investigastore Privato_Cosa fare se l’ex non paga il mantenimento?

Gli strumenti per difendersi dal coniuge che non corrisponde l’assegno.   Ti sei separata da tuo marito dopo dieci anni di matrimonio. Hai lottato tanto per ricucire il rapporto, soprattutto per il bene di vostro figlio. Lui, però, non vuole più saperne di te, anzi alcuni amici in comune ti hanno riferito di averlo già visto in compagnia di un’altra donna. Per giunta, non ti corrisponde più l’assegno da diversi mesi. Ma cosa fare se l’ex non paga il mantenimento? Devi sapere che la legge prevede diversi strumenti di tutela sia in ambito civile che penale. Ad esempio, è possibile avviare il pignoramento dei beni, richiedere il ritiro del passaporto e perfino presentare una denuncia alle autorità per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Se anche tu stai vivendo una situazione simile, allora ti invito a proseguire la lettura di questo articolo. Quando si ha diritto al mantenimento?   Prima di scendere nel dettaglio ed analizzare gli strumenti di tutela previsti dalla legge, cerchiamo di capire insieme quando si ha diritto all’assegno di mantenimento. In termini generali, il mantenimento non è altro che un contributo economico a cadenza periodica (solitamente mensile) riconosciuto durante la crisi del matrimonio:  al coniuge economicamente più debole. Durante la fase della separazione, infatti, si è ancora sposati e non viene meno l’obbligo di assistenza materiale reciproca. Per avere diritto all’assegno, però, il beneficiario non deve aver subito l’addebito (cioè la colpa per la fine del matrimonio) e non deve avere redditi propri (pensa, ad esempio, alla moglie che non lavora); ai figli, indipendentemente dal fatto che siano nati da un rapporto coniugale o di convivenza. In ogni caso, l’obbligo scatta nei confronti del genitore affidatario non collocatario (ossia che non convive con la prole) e va determinato dal giudice tenendo conto dei redditi di entrambi i coniugi, delle esigenze del minore e del suo tenore di vita goduto prima della separazione. Tale misura perdura fino al raggiungimento di una indipendenza economica del figlio. Cosa fare se l’ex non paga il mantenimento?   A questo punto, passiamo all’aspetto pratico e vediamo cosa fare se l’ex non paga il mantenimento. Sul lato civile, il primo passo da compiere è quello di inviare una lettera di diffida al coniuge inadempiente, tramite raccomandata a/r o pec, avendo cura di indicare l’importo esatto, il termine entro il quale corrispondere gli arretrati (solitamente 15 giorni) e l’avviso che, in caso di mancato pagamento, si procederà per vie legali. In assenza di riscontro, gli strumenti da esperire sono i seguenti:  atto di precetto: il provvedimento del giudice con cui si riconosce il diritto all’assegno di mantenimento è un titolo esecutivo. In altre parole, è possibile notificare al coniuge inadempiente un’intimazione al pagamento di quanto dovuto. Se quest’ultimo fa orecchie da mercante e non rispetta i suoi doveri entro il termine di 10 giorni, allora si può procedere con il pignoramento dei beni mobili, immobili o presso terzi (ad esempio, si può pignorare lo stipendio o il conto corrente); sequestro: qualora vi sia fondato timore che il coniuge obbligato non abbia i mezzi necessari per corrispondere il mantenimento, si può chiedere al giudice di sequestrare una parte dei suoi beni mobili o immobili;  ordine di pagamento diretto: in pratica, il giudice ordina al terzo (ad esempio, il datore di lavoro del coniuge) di versare l’importo direttamente al beneficiario (detraendo la somma necessaria dallo stipendio) nel limite previsto dalla legge. In caso contrario, il coniuge creditore può agire nei confronti del terzo per ottenere il pagamento dell’importo;  ritiro del passaporto: per evitare che il coniuge inadempiente possa scappare all’estero e sottrarsi ai suoi doveri nei confronti dei figli;  iscrizione di ipoteca giudiziale. In questo modo, il coniuge beneficiario avrà diritto a rivalersi sul ricavato della vendita dell’immobile nella misura corrispondente alle somme arretrate;  richiesta di affidamento esclusivo dei figli minori se il genitore obbligato al mantenimento manifesti un totale disinteresse dal punto di vista affettivo ed economico. Sul lato penale, invece, è possibile presentare una denuncia per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare qualora il mancato versamento dell’assegno sia reiterato e volontario.   L’assegno di mantenimento è soggetto a revisione?   Da un’altra prospettiva, può capitare che il coniuge obbligato al mantenimento si trovi in serie difficoltà economiche al punto da non riuscire a corrispondere l’assegno. In casi del genere, l’unica soluzione possibile è quella di rivolgersi al giudice per chiedere una revisione del “quantum” cioè dell’importo. Attenzione: la revisione è ammessa solamente qualora sopraggiungano circostanze serie, tali da giustificare una riduzione della somma stabilita in sede di separazione. Pensa, ad esempio, al marito che perde il lavoro o che mette al mondo un altro figlio. Per ottenere un provvedimento di revisione, però, è necessario dimostrare il peggioramento della propria condizione economica.  

Investigatore Privato_Whatsapp e condivisione dati Facebook: facciamo chiarezza

C’è tempo fino all’8 di febbraio per accettare le nuove condizioni privacy di Whatsapp che prevedono la condivisione dei dati con Facebook   Tutti coloro che finora hanno letto il pop-up con cui WhatsApp dal 6 gennaio sta informando gli utenti che hanno tempo fino all’8 di febbraio 2021 per accettare i nuovi termini della privacy policy lo hanno interpretato come un vero e proprio ultimatum. Il messaggio in app in sostanza chiede il consenso agli utenti di poter condividere i dati di Whatsapp con Facebook, che ricordiamo, dal 2014 è proprietaria anche dell’applicazione di messaggistica istantanea più famosa al mondo con più di due miliardi di utenti. Il messaggio non lascia spazio a dubbi: “Toccando accetto, accetti i nuovi termini e l’informativa sulla privacy, che entreranno in vigore l’8 febbraio 2021. Dopo questa data dovrai accettare questi aggiornamenti per continuare a utilizzare Whatsapp.” Chi accetta può quindi continuare quindi ad utilizzare la app, ma i suoi dati saranno condivisi con Facebook, Chi invece deciderà di non accettare sarà costretto a dire addio a Whatsapp o a chiudere Facebook, se vuole proteggere i suoi dati dalla condivisione. Dati che, in caso di accettazione verranno raccolti su Whatsapp e trasferiti poi a Facebook e alle aziende controllate per profilare al meglio gli utenti. Una miniera d’oro per chi si occupa di pubblicità online. Europei protetti dal GDPR Importante però tranquillizzare gli utenti italiani, visto che, come chiarito in un tweet da Niamh Sweenwy, Direttore della Policy di Whatsapp per l’area Europea, questa novità non toccherà per il momento gli utenti europei perché grazie al GDPR Whatsapp non condivide dati con Facebook per permettere a quest’ultima di utilizzarli per migliorare i suoi prodotti e le proprie pubblicità.   Attenzione però, perché potrebbe essere solo una questione di tempo. Come si legge chiaramente sul sito di Whatsapp, nella pagina delle Faq su Sicurezza e Privacy “Oggi, Facebook non usa le informazioni del tuo account Whatsapp per migliorare le tue esperienze con i prodotti Facebook o per fornirti esperienze pubblicitarie più pertinenti su Facebook. Questo è il frutto di colloqui con la commissione per la protezione dei dati irlandese o IDPC (Irish Data Protection Commission) e le altre autorità europee per la protezione dei dati. (…) Qualora in futuro decidessimo di condividere tali dati con le aziende di Facebook per questo scopo, lo faremo solo dopo aver raggiunto un accordo con la Commissione per la protezione dei dati irlandese o IDPC (Irish Data Protection Commission) su un meccanismo che in futuro consenta tale utilizzo.” Un’informativa che per l’Avv. Di Malta, esperto in privacy e GDPR, non è così trasparente come alcune testate hanno evidenziato “in realtà si tratta del minimo sindacale e che, anzi, siamo ben lontani dallo spiegare agli utenti cosa accadrà esattamente delle loro informazioni. Una cosa è certa, quella sottile barriera che separava WhatsApp a Facebook è destinata a cadere consentendo a Zuckerberg di monetizzare quanto speso per l’acquisto della nota app di messaggistica. I dati verranno usati per fini non chiari ed inviati in un luogo non sicuro, e questo, oltre a destare seri dubbi di legittimità, è un grosso rischio per la sicurezza dei cittadini europei”. L’esperto ricorda che “Facebook è difatti, come noto, stata dichiarata dalla Corte di Giustizia Europea (con sentenza Schrems II) non capace di garantire la tutela dei diritti degli utenti europei.”   Informazioni condivise in Europa Tornando però alle informazioni degli utenti, sul sito di Whatsapp si può comprendere quali sono “al momento” le informazioni che la app condivide con il noto social network nell’area europea: Numero di telefono verificato al momento dell’iscrizione su Whatsapp; identificativo del dispositivo o account; versione del sistema operativo; versione dell’applicazione; prefisso internazionale del cellulare; informazioni di utilizzo della app; funzioni utilizzate e frequenza di utilizzo; informazioni necessarie a promuovere la sicurezza, l’integrità e la protezione nelle aziende di Facebook e verificare se è necessario proteggere l’utente o proteggersi dall’utente. Informazioni non condivise in Europa Ne consegue che ci sono dei dati che Whatsapp e Facebook non condividono nell’area europea e che invece si scambiano nell’ambito dei territori extra UE. Si tratta in particolare dei dati che fanno riferimento allo stato dell’utente come la sua presenza online, quando ha effettuato l’ultimo accesso o quando ha aggiornato per l’ultima volta il suo stato. Dati da cui si ricavano le abitudini dell’utente, ma anche gli eventuali cambiamenti della sua condizione. Informazioni preziosissime per chi opera nell’advertising online.

Investigatore Privato_Tradimento: cose da fare e non fare quando lo scopri

Come tutelarsi in caso di infedeltà e non commettere un reato: tutti i comportamenti consentiti e quelli non consentiti dalla legge in materia di coppie.   Se lei dovesse scoprire che la state tradendo o, al contrario, voi doveste accorgervi che lei ha un altro cosa potreste fare senza violare la legge? È molto facile farsi prendere dalla collera in casi del genere – e se dico “collera” uso un eufemismo – ma è altrettanto facile oltrepassare la soglia della legalità. Così, non poche volte, la rivelazione di un tradimento ha portato alla commissione di reati veri e propri. Non parlo chiaramente solo del delitto passionale, che comunque non verrebbe punito meno gravemente di quello comune solo perché dettato dalla gelosia. Come vedremo a breve, anche nelle tradizionali sceneggiate è facile violare il Codice penale. Ecco allora 10 cose da fare e non fare quando scopri un tradimento.   Prendere il cellulare del partner   Partiamo dalle prove. Non si può strappare di mano il cellulare al proprio partner, neanche se avete il fondato sospetto che stia scrivendo alla propria o al proprio amante o che vi siano chat compromettenti. Un comportamento del genere integra il reato di violenza privata. Peraltro, anche una volta che avrete in mano l’altrui smartphone, tutto ciò che leggerete sarà aria fritta: si tratta infatti di un dato acquisito in violazione dell’altrui privacy e della segretezza della corrispondenza che, come noto, è tutelata dalla Costituzione. Tali prove quindi non potranno essere utilizzate in un eventuale processo. Vi toglierete sì il dubbio sul tradimento ma, se vorrete chiedere la separazione dal coniuge con addebito della responsabilità a suo carico, non avrete modo per dimostrare la relativa colpa.   Leggere le email o il suo account social   Non potete entrare nell’account email o social del vostro partner, neanche se vi ha dato in passato la password. Si tratterebbe di un accesso abusivo che vi macchierebbe la fedina penale. Questo perché, le precedenti autorizzazioni ad entrare nell’altrui posta non consentono di usare le credenziali di accesso per scopi diversi da quelli inizialmente concordati. Anche in questo caso, quindi, le prove acquisite contro l’altrui privacy sono illegittime e non possono essere usate contro di lui o di lei.   Registrazioni, fotografie e confessioni   Già, ma allora viene da chiedersi, come fare a dimostrare un tradimento davanti a un giudice? Escludiamo dal campo che si possano lasciare registratori accesi in casa perché anche questi sono vietati dalla legge e potrebbero essere oggetto di denuncia penale. Le registrazioni sono consentite solo se anche voi siete presenti alla conversazione. Quindi, si dovrebbe trattare di una confessione: il vostro lui o la vostra lei vi dichiara che vi ha tradito e voi lo registrate a sua insaputa in modo da incastrarlo in caso di processo. Ma potete anche ingaggiare un detective privato che lo pedini e lo fotografi ovunque va. Questo comportamento è del tutto lecito. Sbattere fuori di casa il partner è reato Per quanto sia la cosa più spontanea e naturale che viene di fare, chi scopre che il proprio partner con cui convive lo ha tradito, non può sbatterlo fuori di casa. Questo perché si tratterebbe di uno spossessamento vietato sia dalla legge civile che da quella penale. In pratica, commettereste un reato. Se proprio non volete più vederlo in faccia, dovreste andare via di casa, anche se vostra, per poi intimargli di fare le valigie ed andare via nel più breve tempo possibile. Chi infatti convive con un’altra persona, seppur non in casa propria, vanta un diritto abitativo all’interno di tale dimora che, per quanto precario, non può essere interrotto di punto in bianco. Bisogna quindi dargli il tempo sufficiente a trovare un’altra sistemazione. Chi viene costretto ad andare a dormire in albergo, senza poter riprendere in mano la propria roba, può sporgere querela.   Lanciare piatti e bicchieri in faccia è reato   La sceneggiata da telefilm è anch’essa molto ricorrente. Ma se l’uomo non può mai picchiare la donna, neanche la donna può fare altrettanto. Non può tirargli schiaffi, graffiarlo e soprattutto non può gettargli bicchieri e piatti addosso. In tal caso, risponderebbe di un reato. La vittima di tali comportamenti può quindi riprendere tutta la scena per poi denunciare l’altro alla polizia o ai carabinieri.   Insulti vietati   Quando ci si lascia per un tradimento i due ex se le dicono di santa ragione. Eppure gli insulti sono vietati dalla legge. Dire «Sei una putt…» o «Sei uno sporco maiale» può costituire ingiuria che, anche se non è più un reato, può essere comunque sanzionata civilmente. E non solo. È assolutamente vietato rivelare il fatto ai propri amici con modalità tali da infangare l’altrui reputazione. Anche se ciò costituisce un legittimo sfogo. In questo caso, si risponderebbe del ben più grave reato di diffamazione.   La vendetta nei confronti dell’amante   Attenti a come vi comportate infine con l’amante. Se anche ne conoscente l’identità, non potete scrivergli e offenderlo o tantomeno minacciarlo. Comportamenti di questo tipo vi esporrebbero a una sicura querela. E se poi lo fate più di una volta potreste essere denunciati per stalking e, in quel caso, il mal d’amore sarà il problema minore. Questa è la legge.

Investigatore Privato_Se il figlio lavora ha diritto al mantenimento?

I genitori sono obbligati a mantenere i propri figli maggiorenni fino alla loro indipendenza economica.   Tuo figlio di 27 anni ha completato brillantemente il suo percorso di studi. Tuttavia, vive ancora a casa anche se percepisce una retribuzione mensile. Tuo marito si lamenta e vorrebbe che il ragazzo andasse a vivere altrove una volta per tutte, ma tu non sei d’accordo. Dopotutto, c’è la crisi economica e il suo stipendio non è poi così alto. Ma se il figlio lavora ha diritto al mantenimento? Secondo la legge, i genitori devono provvedere alla prole fino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Cosa non facile visti i tempi che corrono. Pertanto, la giurisprudenza ha fatto luce sulla questione, chiarendo che il figliolo deve attivarsi per trovare un’occupazione stabile che gli consenta di mantenersi autonomamente in attesa di un lavoro che soddisfi le sue aspirazioni. L’argomento ti interessa? Allora ti consiglio di continuare la lettura di questo articolo.   Quando il figlio ha diritto al mantenimento?   Sgombriamo il campo da ogni possibile equivoco: mamma e papà hanno l’obbligo di mantenere, educare ed istruire i figli fin dalla loro nascita. Si tratta di un principio sacrosanto e riguarda tutti i genitori, da quelli sposati a quelli separati. Ma fino a quando perdura questo dovere? Detto in altri termini, quando i genitori potranno smettere di occuparsi della prole dal punto di vista economico? Secondo la legge, nel momento in cui i figli sono in grado di mantenersi da soli anche se hanno ormai superato la soglia dei 18 anni. Ciò vuol dire che devono avere un lavoro stabile ed uno stipendio che consenta loro di vivere una vita dignitosa. Fino ad allora, quindi, bisogna farsi il segno della croce e provvedere alle loro esigenze. In alcuni casi, il genitore è tenuto anche a corrispondere direttamente al figlio un assegno di mantenimento, a condizione che l’assenza di autosufficienza economica non sia colposa oppure imputabile alla sua negligenza.   Se il figlio è laureato ha diritto al mantenimento?   L’obbligo di mantenimento sussiste anche nei confronti del figlio maggiorenne laureato non ancora autosufficiente. Attenzione però: questo non vuol dire che gli studenti devono parcheggiarsi all’università per vivere sulle spalle dei genitori. In passato, infatti, si riteneva che il ragazzo maggiorenne doveva essere mantenuto fino quando non avesse percepito un reddito corrispondente alla professionalità acquisita e non avesse trovato un’occupazione rispondente alle competenze tecniche e professionali raggiunte. Ora, non è più così. La società è cambiata e la crisi del mercato del lavoro impone a tutti i figli, indipendentemente dal titolo di studio raggiunto, di attivarsi per trovare subito un’occupazione che offra loro la possibilità di rendersi autonomi e di staccarsi da mamma e papà. Ciò in quanto, una volta raggiunta la maggiore età, una persona si presume idonea a produrre reddito. In pratica, vige il principio di autoresponsabilità, teso ad evitare una sorta di «parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani». Secondo la giurisprudenza, inoltre, il figlio maggiorenne che ha completato il percorso di studi e ha raggiunto la soglia dei 30-35 anni, per ottenere ancora il mantenimento da parte dei genitori deve dimostrare che il suo stato di disoccupazione dipenda da fattori a lui non imputabili e di aver curato la sua formazione professionale.   Se il figlio lavora ha diritto al mantenimento?   Il figlio maggiorenne che lavora non ha diritto al mantenimento. Deve trattarsi, però, di un rapporto di lavoro stabile che consenta al ragazzo un’indipendenza economica. Di conseguenza, un contratto di lavoro precario oppure di apprendistato non è ritenuto sufficiente a garantire un’autonomia. Stesso discorso se il figlio è risultato vincitore di una borsa di studio di dottorato per la durata di tre anni. È chiaro che se il ragazzo è un buono a nulla, ossia una persona che non vuole proprio saperne di trovare un’occupazione e che passa tutto il giorno a zonzo per strada oppure a rifiutare ogni forma di impiego, allora non avrà diritto neppure ad un euro. In casi del genere, infatti, la mancanza di un’attività lavorativa dipende unicamente dalla scarsa volontà. Che succede, invece, nell’ipotesi in cui un figlio abbandoni un posto di lavoro senza una ragiona valida? Ha diritto al mantenimento? La risposta è negativa. Ti faccio un esempio. Tizio ha 30 anni e, fino a poco tempo fa, viveva ancora con i suoi genitori. Un giorno, però, viene assunto come benzinaio presso una stazione di servizio della sua città. Non è il lavoro dei suoi sogni, ma percepisce comunque uno stipendio mensile di 1.200 euro. Dopo qualche tempo, si trasferisce in un piccolo appartamento. Passano i mesi e Tizio, stanco della solita vita, decide di lasciare il posto di lavoro per trovarne uno migliore. Nell’esempio che ti ho riportato, Tizio non può chiedere il mantenimento in quanto ha abbandonato un’occupazione stabile di sua spontanea volontà. L’unica cosa che può ottenere dai genitori, qualora si trovi in stato di bisogno, sono gli alimenti, cioè una piccola somma di denaro necessaria per il vitto e l’alloggio.   Analizziamo un’altra ipotesi con un esempio.   Mevia e Sempronio sono separati. Quest’ultimo corrisponde, su disposizione del giudice, un assegno di mantenimento mensile al figlio di 25 anni perché disoccupato. Tuttavia, Sempronio scopre che il ragazzo lavora da circa due anni come operaio presso un’industria tessile. In questo secondo esempio, Sempronio non può interrompere la corresponsione del contributo autonomamente, ma deve rivolgersi al giudice per chiedere la revoca dell’obbligo di versare il mantenimento al figlio e la sua condanna alla restituzione degli arretrati versati a partire dal giorno in cui questi ha raggiunto l’autosufficienza economica.

Investigatore Privato_Il palpeggiamento repentino del gluteo è violenza sessuale

Per la Cassazione, palpeggiare il gluteo di una minore in modo rapido senza che la vittima possa reagire o difendersi integra il reato di violenza sessuale C’è violenza sessuale anche nel palpeggiare repentinamente il gluteo di una minore, impedendole così di difendersi e di reagire. Queste in sintesi le conclusioni della Cassazione nella sentenza n. 31737/2020 che hanno messo fine a una vicenda iniziata con l’accoglimento, da parte della Corte d’Appello del gravame del Pubblico Ministero e la conseguente condanna dell’imputato per il reato di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis, ultimo comma c.p. (nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi) per aver palpeggiato in modo repentino il gluteo di un’adolescente, contro la sua volontà. Non c’è violenza sessuale se manca la finalità della libidine   L’imputato però ricorre in Cassazione, sollevando i seguenti motivi di ricorso. Con il primo deduce l’erronea applicazione della norma che contempla il reato di violenza sessuale stante l’assenza di prove sulla parte del corpo toccata, sulla finalità di libidine e a causa della mancata valutazione del contesto in cui si sono svolti i fatti. Con il secondo lamenta vizio di motivazione per errata ricostruzione della vicenda e travisamento delle dichiarazioni confuse e incoerenti del testimone. Con il terzo fa presente che il testimone non è stato in grado di indicare l’età della vittima, sulla quale quindi non vi è certezza che fosse minorenne. Il totale disinteresse della ragazza per la vicenda inoltre, dimostrata attraverso la sottrazione volontaria della stessa all’esame, costituisce un evidente impedimento all’affermazione della sua penale responsabilità.   E’ violenza sessuale anche il palpeggiamento repentino e imprevedibile   La Corte di Cassazione però con la sentenza n. 21737/2020 dichiara il ricorso inammissibile. Per prima cosa gli Ermellini esaminano il secondo motivo di doglianza relativo alla ricostruzione dei fatti perché pregiudiziale rispetto al precedente, dichiarandolo infondato. Non è vero che le dichiarazioni del teste, sentito nuovamente in appello, sono incoerenti e confuse. Al contrario, il teste narra con lucidità e coerenza che l’imputato nell’ “imboccare a piedi un porticato cittadino provenendo dall’adiacente carreggiata e passando vicino ad un gruppetto di ragazzini, palpeggiò il sedere di una di loro, che indossava pantaloncini corti, dandole una stretta al gluteo.” Il testimone narra anche di aver inseguito l’uomo, che inizialmente ha tentato di dileguarsi, poi ha tentato di corromperlo offrendogli del denaro, pregandolo di lasciarlo perdere perché c’era sua moglie, probabilmente nelle vicinanze. Il teste però non ha desistito, ha chiamato le Forse dell’ordine, che giunte sul posto hanno identificato il responsabile del gesto. Infondato pertanto anche il primo motivo, trattandosi indubbiamente, per come sono stati descritti i fatti, di un atto di violenza sessuale. Del resto la Corte ha più volte ribadito che: “ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, per attribuire rilevanza a quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, il giudice deve effettuare una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante. Per la consumazione del reato è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa (zone genitali o comunque erogene), essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all’azione dell’aggressore o che quest’ultimo consegua la soddisfazione erotica. E’ del pari consolidato il principio secondo cui l’elemento della violenza può estrinsecarsi, nel reato di violenza sessuale, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell’impossibilità di difendersi.” Non regge quindi neppure la contestazione relativa all’assenza della finalità di libidine dell’azione, perché: “non è necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell’agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell’atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito”, come concluso da una precedente Cassazione proprio in riferimento a una condotta similare di palpeggiamento. La Corte precisa infatti che “l’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è integrato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente.” Parimenti infondato infine anche il terzo motivo. Il testimone non ha esitato sulla minore età della vittima, dimostrando solo incertezza sull’età precisa della stessa, che a suo dire poteva avere al massimo 15 anni. Errata anche la doglianza con cui l’imputato è giunto erroneamente all’esclusione della propria responsabilità penale solo perché la vittima non si è sottoposta ad esame. La disposizione menzionata dall’imputato (art 526 comma 1 c.p.p) impedisce “l’utilizzabilità di dichiarazioni accusatorie rese da chi si sottrae al contro-esame della difesa”, non a “soggetti che non sono mai stati escussi nel procedimento, del quale, come nella specie deve ritenersi per la persona offesa rimasta ignota.”