Investigatore privato_Assegno di mantenimento: quando spetta al marito?
La legge non pone distinzioni legate al sesso, dunque il mantenimento potrà spettare al marito a cui la separazione non sia addebitabile e che non abbia adeguati redditi propri Quando si parla di assegno di mantenimento a carico dell’ex coniuge, si suole pensare alla debenza del marito nei confronti della moglie, trattandosi probabilmente di ciò che si verifica più spesso. Tuttavia, a prescindere da quale sia la situazione maggiormente diffusa nella pratica, è bene entrare nell’ottica che, in presenza delle condizioni previste dalla legge, è ben possibile che si verifichi la situazione inversa, ovvero quella dell’ex moglie tenuta a versare il mantenimento a colui che fu suo marito. La legge, infatti, non prevede alcuna distinzione legata al sesso, attribuendo valenza a diversi e specifici parametri necessari per verificare a chi spetta versare l’assegno. Di conseguenza, il mantenimento spetta al marito negli stessi casi in cui spetta alla moglie, ovvero se sussistono i requisiti valutati dalla legge (e dalla giurisprudenza) come idonei a far gravare l’esborso sull’uno o sull’altro coniuge. Assegno di mantenimento In prima battuta, è necessario effettuare una precisazione: per assegno di mantenimento si intende quella contribuzione economica fissata a seguito della separazione personale dei coniugi, mentre cosa diversa è l’assegno fissato in sede di divorzio con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Norme differenti, infatti, si occupano di questo tipo di esborsi, anche se recentemente sulla disciplina dell’assegno di mantenimento ha influito l’orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla Corte di Cassazione alcuni anni fa, poi avvalorato dalla pronuncia delle Sezioni unite n. 18287/2018 proprio in materia di assegno divorzile. In sostanza, la giurisprudenza ha ritenuto privo di pregio il criterio, precedentemente valutato, che per la spettanza e quantificazione dell’assegno attribuiva rilievo al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, valorizzando al suo posto la funzione assistenziale dell’assegno, anche alla luce dei diversi parametri fissati dall’art. 5 della L. n. 898/1970 e dei quali deve tener conto il giudice. Inadeguatezza reddituale A differenza di quanto previsto per l’assegno divorzile, sono nettamente meno, invece, i parametri fissati dalla legge per concedere il mantenimento a seguito di separazione. In tal caso, la norma di riferimento è l’art. 156 c.c. a norma del quale “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”. Il coniuge, dunque potenzialmente anche il marito, per poter beneficiare dell’assegno non dovrà essersi vista addebitata la separazione e dovrà, inoltre, trovarsi nella condizione di non avere adeguati redditi propri, ovvero essere economicamente debole rispetto al partner il quale, a sua volta, dovrà essere nelle condizioni economiche di poter provvedere all’esborso. A tal fine, è necessario un giudizio di adeguatezza che richiede il confronto tra la situazione reddituale delle parti al fine di valutarne l’eventuale squilibrio. I differenti parametri per il mantenimento, meno stringenti di quelli per l’assegno divorzile, si giustificano in relazione alla circostanza che la separazione personale, a differenza dello scioglimento con cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale: rimane il dovere di assistenza materiale, mentre sono sospesi gli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione. Le possibilità lavorative del richiedente Il giudizio di adeguatezza postula un confronto tra le parti, affinché sia possibile individuare il coniuge economicamente più debole, privo di redditi propri (non necessariamente legati al lavoro, ma anche, ad esempio a proprietà di immobili o partecipazioni societarie, ecc.) a cui spetta l’assegno di mantenimento Anche le possibilità lavorative del coniuge richiedente vengono di solito considerate, e non di rado l’esborso viene riconosciuto a chi dei due sia disoccupato, ma non solo in quanto tale: il solo non avere un impiego non garantisce in automatico la spettanza dell’esborso, dovendosi valutare la concreta possibilità di svolgere un’attività lavorativa e dunque di ottenere una collocazione sul mercato del lavoro in base alla propria qualifica professionale e al contesto in cui vive. Secondo la Cassazione, infatti, in tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica: con l’avvertenza, però, che l’attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (cfr., ex multis, Cass. n. 789/2017). La Suprema Corte, ad esempio, ha confermato la non spettanza del mantenimento al marito del quale erano state accertate l’esperienza professionale pluriennale e la capacità di svolgere attività lavorativa (cfr. Cass. Ord. 15166/2018), nonché in caso di immotivato rifiuto di offerte lavorative nonostante l’attitudine al proficuo lavoro (cfr. Cass. ord. 5817/2018). Tenore di vita e novità dalle Sezioni Unite La valutazione legata al mantenimento del tenore di vita, a differenza di quanto accaduto per l’assegno di divorzio, è rimasta in ambito di assegno di mantenimento. Tuttavia, va segnalato come in diverse occasioni la Corte di Cassazione abbia richiamato ed esteso analogicamente all’assegno di mantenimento le innovazioni riguardanti l’assegno divorzile. Lo dimostra la recente ordinanza n. 26084/2019, che ha riguardato proprio la vicenda di un assegno di mantenimento riconosciuto a favore dell’ex marito. Questi, innanzi alla Corte di Cassazione aveva chiesto una rideterminazione in aumento stante l’alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e la rilevante consistenza del patrimonio della moglie. Gli Ermellini, quanto alla misura dell’esborso, hanno ritenuto la decisione impugnata conforme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non è finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione
Investigatore privato_Il convivente di fatto ha diritto al mantenimento?
Al convivente di fatto non è riconosciuto l’assegno di mantenimento, ma questi, se si trova in stato di necessità, può ricevere l’assegno alimentare dall’ex Le convivenze di fatto sono una pratica che si sta largamente diffondendo: sono sempre più numerose, infatti, le coppie che decidono di non formalizzare la propria unione con un matrimonio. Ma cosa accade se la relazione giunge al termine? In questa sede ci concentriamo in particolare sul sostegno che ci si potrebbe trovare a dover comunque fornire all’ex, precisando sin da subito che per l’ex convivente la legge non prevede la corresponsione di un assegno di mantenimento paragonabile a quello a cui, a determinate condizioni, ha diritto l’ex coniuge. L’assegno alimentare per il convivente Tuttavia, se il convivente si trova in uno stato di bisogno e non è in grado, da solo, di provvedere al proprio mantenimento e alle necessità primarie della vita (quali, ad esempio, il vitto, il vestiario e le spese sanitarie), l’ex partner potrebbe essere tenuto a corrispondergli un assegno alimentare. A prevederlo è l’articolo 1, comma 65, della legge n. 76/2016, il quale stabilisce che “In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”. La durata degli alimenti all’ex La legge si preoccupa anche di delimitare il periodo durante il quale si è tenuti a corrispondere gli alimenti, affermando che lo stesso è stabilito in misura proporzionale alla durata della convivenza. A quanto ammonta l’assegno alimentare Per quanto riguarda la misura dell’assegno alimentare, questa è determinata sulla base dei criteri dettati in via generale per gli alimenti dall’articolo 438 del codice civile. In particolare, bisogna tenere conto dell’effettivo bisogno dell’ex, delle sue condizioni economiche e della sua posizione sociale, avendo cura di non superare quanto risulti necessario per la vita di chi lo riceve. Il convivente paga gli alimenti, ma solo se non lo fanno altri Infine, va precisato che il convivente è tenuto a corrispondere gli alimenti solo se mancano o non sono in grado di farlo altri parenti o affini dell’ex, ovverosia: i figli, i genitori, il coniuge, le nuore, i generi, i suoceri. Sull’ex convivente, però, l’obbligo scatta in via prioritaria rispetto a eventuali fratelli o sorelle del bisognoso.
Investigatore privato_Addebito della separazione al marito che frequenta siti di incontri
Per la Cassazione va addebitata la separazione al marito che frequenta donne su siti di incontri online a pagamento Corretta e insindacabile anche dal punto di vista della valutazione delle prove la sentenza della Corte d’Appello che ha confermato la decisione di addebito della separazione in capo al marito, responsabile di aver intrattenuto incontri online a pagamento con altre donne. Queste le conclusioni della Cassazione nell’ordinanza n. 3879/2021 che chiude la vicenda processuale che ha inizio quando il Tribunale accerta che la separazione intervenuta tra una coppia di coniugi è addebitabile al marito, obbligato altresì a corrispondere alla moglie un assegno mensile di 1000 euro. Il marito impugna la sentenza ma la Corte d’Appello la rigetta, confermando le conclusioni del giudice di primo grado. Errata valutazione delle prove prodotte in giudizio Da qui il ricorso del marito in sede di Cassazione innanzi alla quale solleva ben 5 motivi di ricorso, di cui, con i primi tre si duole della mancata ammissione di una prova testimoniale sul tema dell’addebito e delle sue condizioni economiche, per dimostrare la non addebitabilità della separazione per infedeltà anche per l’intervenuta pace con la moglie, malata oncologica che ha assistito nel periodo della malattia e con cui ha organizzato il matrimonio della figlia. Contesta poi le conclusioni dei giudici di merito sulla propria condizione patrimoniale ed economica, visto che è un pensionato con problemi di salute e sulla valutazione delle prove relative all’episodio d’infedeltà del 16 luglio 2013, che gli è costato l’addebito. Con il quarto motivo contesta l’attribuzione di valore indiziario grave preciso e concordante ad alcuni documenti prodotti dalla moglie e con il quinto l’esame superficiale dei documenti da lui prodotti perché dagli stessi emerge che le somme prese in considerazione dalla Corte anche ai fini del mantenimento della moglie, sono frutto di lasciti ereditari. Addebito della separazione al marito che incontra donne online La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3879/2021 rigetta interamente il ricorso e giudica in parte infondati e in parte inammissibili i primi tre motivi di ricorso con cui il ricorrente contesta la mancata ammissione delle prove testimoniali. Infondata la contestazione che riguarda l’addebito della separazione perché la Corte d’Appello ha esaminato dettagliatamente l’episodio del 16 luglio 2013 e la versione del marito, ritenuta inverosimile, così come gli sms e i documenti prodotti dalla moglie, che provano i pagamenti effettuati al sito d’incontri, elementi che dimostrano i fatti rilevanti e non plausibile la versione dell’uomo. Per quanto riguarda le condizioni economiche delle parti e la relativa erronea od omessa valutazione del materiale probatorio da parte della Corte d’Appello, la Cassazione precisa che la stessa ai fini del decidere ha preso in considerazione prima di tutto l’evidente disparità economica dei coniugi e come, in ogni caso, per costante giurisprudenza “sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee a provare il proprio convincimento.” Infondato il quarto motivo di ricorso in quanto il ricorrente non denuncia il vizio di sussunzione nel senso precisato, ma si limita ad assumere che i documenti non sono idonei a provare i fatti allegati dalla moglie. Inammissibile infine anche il quinto motivo perché la Cassazione può sindacare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito solo se ritiene integrato il vizio di cui al punto 5 dell’art. 360 c.p.c ossia “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e? stato oggetto di discussione tra le parti” tra l’altro non denunciato.
Investigatore privato_Assegno di divorzio alla ex che sacrifica la carriera per la famiglia
Ai fini dell’assegno divorzile, ricorda la Cassazione, è necessario considerare il sacrificio delle aspettative professionali della ex moglie per privilegiare quelle del marito Nel determinare l’entità dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie più debole economicamente si deve tenere conto anche di quanto sacrificato professionalmente dalla stessa per dedicarsi alla famiglia e alla carriera dell’ex marito e del contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e personale anche dell’altro coniuge. L’assegno divorzile ha una funzione compensativa e perequativa, espressione del superiore principio di solidarietà, per cui se lo si dimezza, è necessario fornire una motivazione logica, adeguata e coerente, che deve tenere conto di tutti gli aspetti specificati dalla giurisprudenza più recente in materia. Questa in sostanza la motivazione dell’ordinanza n. 3852/2020 della Cassazione a conclusione della vicenda processuale che si va a illustrare. Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio e pone a carico dell’ex marito l’assegno divorzile in favore della ex moglie di 2000 euro mensili. La Corte d’Appello però, in parziale accoglimento delle istanze del marito, riduce l’assegno divorzile a 1000 euro, esattamente la metà di quanto disposto dal giudice di primo grado. Raffrontando le risorse economiche e patrimoniali dei coniugi e le potenzialità lavorative della donna la Corte ritiene infatti congruo detto importo. La ex moglie vanta esperienza nel settore del commercio e dopo la separazione ha collaborato nell’attività commerciale del fratello, anche se non è stata dimostrata la misura del suo apporto e la percezione di redditi in relazione alla stessa. Divario situazioni economiche dei coniugi Contrariata dall’esito della decisione la ex moglie si rivolge alla Corte di Cassazione sollevando tre motivi di ricorso. Con il primo lamenta il percorso del ragionamento della Corte, perché non appare logico, coerente e congruo. La stessa infatti, dopo avere accertato il palese divario tra le situazioni economiche dei coniugi (lui notaio titolare di due studi e professore universitario), non ha comunque preso in considerazione l’apporto della stessa alla vita matrimoniale e al tenore di vita goduto durante il rapporto di coniugio. Con il secondo contesta sia la collaborazione nell’attività del fratello, non provata, che la nuova convivenza, così come la valutazione della Corte sulla sua possibilità lavorativa, perché in netto contrasto con i documenti prodotti. Con il terzo motivo infine ritiene che la Corte abbia errato nello stabilire la decorrenza dell’assegno divorzile dal passaggio in giudicato della sentenza, senza nulla disporre per il periodo anteriore. Assegno divorzio: rileva anche il sacrificio professionale La Corte di Cassazione, che accoglie il ricorso della moglie con l’ordinanza n. 3852/2021, ricorda, per quanto riguarda i primi due motivi che esamina congiuntamente, che la recente giurisprudenza riconosce all’assegno divorzile una funzione compensativa e perequativa. Nel determinare la misura dello stesso il giudice deve procedere a una valutazione comparativa delle situazioni economiche dei coniugi, deve tenere conto del contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e individuale da parte del coniuge che chiede l’assegno, della durata del matrimonio e dell’età dell’avente diritto. La natura perequativa e compensativa, espressione del dovere di solidarietà costituzionalmente previsto, prevede in pratica che l’assegno divorzile debba essere corrisposto al coniuge richiedente in misura tale da garantirgli “un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.” L’assegno divorzile non deve garantire lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Esso però come già precisato, deve riconoscere il contributo del coniuge più debole economicamente alla formazione del patrimonio individuale e familiare. Nella sentenza impugnata detti criteri non sono stati rispettati. La Corte infatti, pur dando atto della disparità reddituale dei coniugi, non espone un ragionamento logico e coerente capace di giustificare la riduzione dell’assegno. La Corte adduce infatti solo una “generica potenzialità lavorativa dell’ex, senza, peraltro, neppure indicare la sua età e senza tenere conto delle eventuali aspettative professionali dalla stessa sacrificate” basandosi su “una pluriennale esperienza nel commercio della stessa, non meglio specificata”, su una collaborazione con il fratello e su redditi percepiti in virtù della stessa, non provati, oltreché su una nuova convivenza stabile. La Corte in questo modo di non attribuisce il giusto peso al contributo e al sostegno dato dalla ex moglie all’ex marito nell’affermazione professionale di quest’ultimo, né del suo apporto alla formazione del patrimonio individuale del coniuge singolo e della famiglia nel suo complesso. Senza dimenticare che, se si riscontra uno squilibrio effettivo, è necessario anche accertare se questo è frutto di scelte comuni sul modo di condurre la vita familiare, sui ruoli all’interno della coppia e sulla necessità di sacrificare le aspettative lavorative di uno dei due. Decorrenza temporale assegno divorzile Assorbito il terzo motivo del ricorso, anche se la Cassazione dichiara di voler dare continuità al seguente orientamento giurisprudenziale: “in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra le parti nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l’assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, con il temperamento previsto dal comma 13 dell’art. 4 l. 848/1970, che consente al giudice di merito di anticiparne la decorrenza con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del caso concreto, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, ove non ricorra l’ipotesi derogatoria di cui all’art. 4, comma 13 citato, e pertanto la debenza dell’assegno di mantenimento disposta nel giudizio separativo trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Solo qualora nel giudizio divorzile, nella fase presidenziale o istruttoria, siano messi provvedimenti provvisori, temporanei e urgenti, questi ultimi si sostituiscono a quelli emessi nel giudizio di separazione e ciò in ragione dell’autonomia, sul piano sostanziale e processuale, tra separazione e divorzio.”
Investigatore Privato_modifica o l’eliminazione del beneficio quando il maggiorenne ha raggiunto l’indipendenza economica.
Quando i figli crescono, le condizioni stabilite nei provvedimenti di separazione coniugale o di divorzio per il loro mantenimento possono cambiare. C’è chi continua a studiare e si iscrive all’Università o a un master, chi trova un lavoro appena possibile e chi invece resta inoperoso, magari confidando proprio nell’assegno mensile. Ma i casi possibili sono numerosissimi: c’è anche chi viene assunto presso l’azienda paterna o materna e così il coniuge obbligato a pagare il mantenimento si chiede se debba continuare a farlo oppure no, visto che il figlio ha comunque raggiunto l’indipendenza economica. La domanda che ci si pone è: «L’assegno di mantenimento spetta se chi paga assume il figlio?». Il problema può essere visto dal lato del percettore del mantenimento (e del genitore con cui di solito convive e che riceve l’assegno per le spese necessarie al figlio) oppure dalla prospettiva di chi è tenuto a versarlo. Quest’ultimo potrebbe dire di adempiere per equivalente, assumendo il giovanotto in azienda quando raggiunge l’età necessaria per lavorare? Se fosse così, egli non sarebbe più tenuto a pagare. In questo modo il genitore eviterebbe di versare all’ex coniuge i soldi per il figlio, non più necessari: grazie al fatto che il ragazzo ha ottenuto un lavoro e percepisce un reddito stabile, potrebbe sostenere che ha ormai raggiunto l’indipendenza economica. Dunque non dovrebbe più versare l’assegno, ma solo lo stipendio pattuito. Del caso si è occupata recentemente la Corte di Cassazione, stabilendo che il mantenimento del figlio è comunque dovuto ed anzi, in caso di mancata corresponsione, la madre è legittimata ad agire per riscuotere le somme anche quando il beneficiario è diventato maggiorenne. Ma procediamo con ordine e, al di là della vicenda specifica stabilita dalla Suprema Corte, vediamo come stanno le cose quando il figlio ha conseguito l’indipendenza economica oppure non lavora pur avendo raggiunto l’età adeguata ed essendo capace di farlo. L’autosufficienza economica Ci sono due facce della medaglia che vanno esaminate separatamente: se il figlio arriva a una certa età ed è privo di lavoro per sua “colpa”, non ha più diritto all’assegno, ma se il genitore che deve pagare lo assume nella sua azienda deve continuare a versarglielo. Tutto dipende dall’autosufficienza economica raggiunta dal figlio maggiorenne. Se il giovane diventa autonomo in maniera stabile, ciò ha conseguenze sull’erogazione dell’assegno di mantenimento, che potrà essere interrotta. Abbiamo approfondito questo aspetto nell’articolo “Mantenimento: spetta anche ai figli maggiorenni?” precisando i limiti dell’obbligo di mantenimento e quando esso viene meno proprio in relazione alla raggiunta indipendenza. La revisione dell’assegno di mantenimento La decisione di interrompere i versamenti periodici non potrà essere unilaterale e arbitraria da parte dell’obbligato: egli, se vuole modificare le condizioni stabilite nel provvedimento che ha disposto il beneficio, dovrà farlo chiedendo l’apposita modifica, o revisione, al giudice competente. In proposito leggi l’articolo “Modifica mantenimento figli: come si fa?” per conoscere i dettagli della procedura. Tieni presente che in questi casi non basta un semplice accordo tra i coniugi, occorre invece un provvedimento del giudice che fissi l’ammontare in maniera diversa rispetto a quanto stabilito nella sentenza originaria di separazione o di divorzio, oppure lo escluda del tutto per il futuro. Figli disoccupati: effetti sul mantenimento Abbiamo appena visto che il raggiungimento della piena autonomia economica dei figli, una volta constatato dal giudice, comporta che essi non potranno più beneficiare del mantenimento. Ma anche se l’indipendenza non viene raggiunta, l’assegno può venire meno se si accerta che l’incapacità economica deriva dalla scarsa volontà e propensione del figlio, ormai grande, a cercare un’occupazione, come ha affermato la Cassazione in alcune famose pronunce note come quella sui figli “bamboccioni”. Se la mancanza di lavoro non deriva da uno scarso impegno dell’interessato, ma è dovuta a fattori estranei alla sua volontà (come una grave malattia, un’invalidità permanente, la mancanza di adeguata formazione tecnico-professionale, una crisi economica generalizzata, ecc.) l’assegno dovrà continuare ad essere erogato. In sostanza, il genitore deve fornire prova dell’autosufficienza raggiunta dal figlio o della sua colpa per il fatto di non aver trovato un’occupazione remunerata. In tal caso, il giovane dovrà dimostrare che l’indipendenza economica non è adeguata e stabile (ad esempio, perché il lavoro è occasionale o scarsamente retribuito) oppure che il fatto di non aver trovato lavoro non dipende da una cattiva volontà e da altri fattori sotto il suo controllo, ma è stato determinato da cause a lui non attribuibili e di cui non è responsabile. Modifica assegno mantenimento figli maggiorenni La richiesta di revisione dell’assegno di mantenimento [3] può essere chiesta in tutti i casi in cui si siano verificati fatti sopravvenuti cioè nuovi rispetto a quelli già valutati nel provvedimento che aveva stabilito l’originario importo e tali da rendere necessaria la modifica di tali condizioni precedenti e non più adeguate. Ciò può accadere quando siano sensibilmente mutate le condizioni economiche dell’obbligato o del beneficiario, come abbiamo visto poc’anzi nel caso del raggiungimento dell’indipendenza grazie ad un lavoro stabile e adeguatamente remunerato. Perciò, non basta il raggiungimento della maggiore età per rivisitare l’importo del mantenimento: conta invece l’autosufficienza o, al contrario, la non autosufficienza colpevole. La revisione potrà essere in aumento o in diminuzione, a seconda dei casi. Quanto alla legittimazione attiva – cioè chi può chiedere la revisione – la giurisprudenza ritiene che possano farlo, dal lato del ricevente, sia il figlio maggiorenne sia il genitore con cui ancora convive (è il caso ad esempio di uno studente universitario che abbia bisogno di più soldi per proseguire gli studi). In particolare, il genitore rimane legittimato ad agire per conto e nell’interesse del figlio anche quando egli è divenuto maggiorenne, ma «non eserciti il diritto o non sia autosufficiente» . Invece, è pacifico che l’altro genitore, quello obbligato al pagamento, potrà sempre domandare la revisione dell’assegno, al verificarsi delle condizioni che abbiamo descritto e che legittimano la diminuzione dell’importo o la cessazione completa. Nel nuovo caso deciso dalla Suprema Corte cui abbiamo accennato in apertura, era accaduto che la madre aveva precettato l’ex marito per farsi pagare gli arretrati dell’assegno di
Investigatore privato_Addebito per chi va via di casa: come evitare la responsabilità penale e civile.
L’abbandono del tetto coniugale è considerato un illecito contrario al matrimonio, da cui possono scaturire conseguenze, non solo di carattere civile, ma anche penale. È bene quindi sapere quando si può andare via di casa e, nel caso, cosa fare per evitare una denuncia. Di tanto si è più volte occupata la giurisprudenza spiegando cosa succede se si abbandona il tetto coniugale. Ce ne occuperemo qui di seguito. Ma procediamo con ordine. Cos’è il tetto coniugale? Con l’espressione «tetto coniugale» si intende la casa dove marito e moglie vivono abitualmente, il luogo cioè che è stato da loro scelto come dimora. Il Codice civile, nel disciplinare il matrimonio, stabilisce che l’unione tra marito e moglie è fondata – tra l’altro – sul dovere di convivenza a cui si può derogare solo se c’è un diverso patto tra i coniugi (si pensi al caso del marito costretto a lavorare in un’altra città). Chi viola il dovere di convivenza, quindi, sta violando le norme sul matrimonio. Si può abbandonare il tetto L’obbligo della convivenza può essere violato unilateralmente – senza cioè il consenso dell’altro coniuge – solo in presenza di gravi motivi. Tali sono, ad esempio, le violenze fisiche o psicologiche subite. Anche l’avvio di un procedimento di separazione consente ai coniugi di vivere separatamente: il permesso viene dato dal giudice già alla prima udienza. Nulla però vieta ai coniugi, prima ancora di depositare gli atti in tribunale, di autorizzarsi l’un l’altro a vivere in luoghi diversi, cessando quindi la convivenza. L’abbandono del tetto è ammesso solo per brevi periodi, come ad esempio a seguito di una discussione accesa, purché vi sia la volontà di ritornare a casa. L’abbandono del tetto coniugale scatta quindi in presenza di due condizioni: se non c’è una giusta causa che lo giustifichi; se non c’è l’intenzione di ritornare più a casa o se non c’è la volontà di farlo in tempi brevi. Cosa rischia chi abbandona il tetto coniugale? Sotto un profilo civilistico, chi abbandona il tetto coniugale rischia l’addebito, ossia la dichiarazione di responsabilità per la fine del matrimonio, che viene pronunciata dal giudice con la sentenza di separazione. Quindi, se c’è una separazione consensuale, non si rischia nulla. Dalla pronuncia di addebito derivano solo due conseguenze: la perdita del diritto all’assegno di mantenimento (sempre se sussistente); la perdita dei diritti all’eredità dell’ex (se questi dovesse morire tra la separazione e il divorzio). Sotto un profilo penale, invece si può rischiare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare se il coniuge e gli eventuali figli non dovessero avere i mezzi economici sufficienti a mantenersi. Quindi, per evitare un procedimento penale, chi va via di casa deve provvedere a far avere alla famiglia un assegno di mantenimento. Come evitare l’addebito in caso di abbandono della casa coniugale Per scongiurare l’addebito della separazione, è chi si allontana dalla casa familiare a dover provare che aveva un buon motivo per andarsene. Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, affermano gli Ermellini, costituendo una violazione del dovere di convivenza, è di per sé motivo sufficiente a giustificare l’addebito, a meno che non risulti provato che sia dipeso dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la convivenza era già intollerabile. La Cassazione ha ritenuto legittimo l’abbandono, oltre che nel caso di violenze, in quello di prolungata assenza di rapporti intimi tra i coniugi con accesi contrasti con la famiglia d’origine della moglie, la sua esclusione dalla gestione delle entrate, l’occultamento dell’avvenuto pensionamento del marito e il ritardo con cui questi si era messo alla sua ricerca. Spetta comunque a chi chiede l’addebito dimostrare l’allontanamento dalla casa familiare dell’altro coniuge. Quest’ultimo, invece, per difendersi deve provare che è dipeso da una pregressa intollerabilità della convivenza. Perché scatti l’addebito, in sintesi, bisogna accertare non solo la violazione dei doveri matrimoniali ma anche lo stretto legame causa-effetto tra violazione e intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Investigatore privato_Truffe Postepay: come difendersi
Che fare se c’è uso indebito per furto, smarrimento, clonazione o pishing Sei titolare di una carta Postepay e un brutto giorno ti accorgi che il tuo conto č stato svuotato. Non sai da chi e come, fatto sta che sono state compiute operazioni sicuramente non autorizzate da te. Qualcuno a tua insaputa è riuscito a prelevare e a spendere tutto l’importo presente sulla carta ricaricabile. Eppure, avevi custodito con cura i codici di accesso, senza mai divulgarli e comunicarli a nessuno. La carta non ti è stata rubata, smarrita o ceduta, ce l’hai sempre con te e sei sicuro che non č stata presa e utilizzata a tua insaputa. Perciò, non ti spieghi come ciò possa essere accaduto. Ma soprattutto ora vorresti essere risarcito; la Posta, però, ti spiega che non è possibile perché le operazioni compiute risultano regolari e sono rimaste incontestate. La carta non è stata bloccata e non c’è una denuncia di indebito uso. Allora, vediamo nei dettagli come difendersi dalle truffe Postepay nei vari casi che possono verificarsi. Spesso, i fenomeni illeciti sono molto subdoli e non richiedono la sottrazione fisica della carta ma avvengono in modo più sofisticato grazie all’uso astuto delle tecnologie informatiche; quando se ne prende contezza, bisogna muoversi tempestivamente, seguendo alcuni indispensabili passaggi ed evitando ritardi. Così sarà possibile ottenere il rimborso, che di solito sarà riconosciuto senza problemi dalla società emittente. Talvolta, invece, se vi sono contestazioni, sarà necessaria l’instaurazione di una causa. Qui, però, dovrà essere Postepay a provare che le transazioni sono riconducibili al titolare, e non il cliente a dover dimostrare di non averle effettuate. Truffe Postepay online: il pishing Molto spesso gli utenti di Poste Italiane, come anche quelli di altri istituti di credito bancari, ricevono email o sms truffaldini, nei quali gli viene chiesto di verificare, confermare o aggiornare i propri dati personali. Questi messaggi sono abilmente camuffati in modo da sembrare veramente provenienti da Poste Italiane, che invece non invia mai messaggi di questo tipo. «Poste Italiane e PostePay non chiedono mai di fornire i dati e codici personali, i dati delle carte di pagamento o i codici di sicurezza in nessuna modalità e per nessuna finalità», sottolinea il sito ufficiale. Si tratta di un insidioso fenomeno di truffa online, che prende il nome di pishing. Se il destinatario clicca sul link proposto e inserisce le proprie credenziali ed i codici di accesso, questi vengono carpiti in modo fraudolento e utilizzati per sottrarre i soldi presenti sul conto o sulla carta. «Non bisogna mai rispondere alle email che invitano a cliccare su link che richiedono di digitare i dati personali e della carta Postepay – segnala l’Istituto – Eppure, per fretta, distrazione o malintesi, ci sono molti clienti che cadono in questa trappola». Se sei stato vittima di questo raggiro o temi di poterlo subire, devi sapere che c’è comunque il modo di recuperare i soldi, ottenendo il rimborso, a meno che non emerga un tuo comportamento doloso o gravemente colpevole. Prosegui la lettura. I sistemi di sicurezza di Poste Italiane Poste Italiane dispone di sistemi di sicurezza per ostacolare le truffe e richiede una conferma delle operazioni che si intendono svolgere con la Postepay, verificando i codici di accesso inseriti. In particolare, per le operazioni online è richiesta, in aggiunta al codice Pin necessario per operare allo sportello Postamat, una password dinamica (una Otp, one time password, che non è fissa ma cambia in continuazione e dunque è utilizzabile una volta soltanto) inviata con un sms al numero di cellulare del cliente, il quale la visualizza sul display e la inserisce sul sito internet dove sta compiendo il suo acquisto o sta accreditando somme ad un altro soggetto. Solo così la transazione può essere autorizzata. Questo però richiede di associare un numero di telefono mobile alla propria carta Postepay e non tutti gli utenti lo fanno, specialmente quelli che non operano tramite app e smartphone e svolgono le loro operazioni soltanto agli sportelli fisici o automatici. Denuncia di uso indebito carta Postepay Se subisci il furto oppure smarrisci la tua carta Postepay devi bloccare al più presto la carta segnalando l’accaduto all’apposito numero verde di Poste Italiane, 800.00.33.22, attivo 24 ore su 24. Da questo momento, non sarà più possibile compiere operazioni con essa. A questo punto, devi controllare, accedendo alla sezione “movimenti” nell’area personale del sito (oppure richiedendo l’estratto conto allo sportello) se sono state effettuate operazioni illecite, come prelievi in contanti o acquisti con pagamenti non autorizzati. Dovrai quindi sporgere denuncia di furto o smarrimento della Postepay alla Polizia o ai Carabinieri segnalando, se ve ne sono, tutti i movimenti che non hai autorizzato, con la data e l’importo delle transazioni. Poste Italiane ti chiederà copia della denuncia presentata, per confermare la richiesta di blocco. A seguito dei controlli effettuati, ti sarà riaccreditato l’importo delle transazioni che non hai compiuto e che dalle verifiche svolte non sono risultate riconducibili a te. Anche se la carta è stata clonata o i dati di accesso ti sono stati carpiti con il pishing dovrai eseguire i medesimi passaggi: blocco della carta, denuncia dell’accaduto, evidenziazione dei movimenti disconosciuti e richiesta di rimborso. Come contestare le operazioni non autorizzate In alcuni casi, però, accade, che la società ritenga non provato che le operazioni segnalate non sono riconducibili al titolare della carta. Se l’utilizzatore čè erto di non aver compiuto o autorizzato quelle transazioni, dovrà instaurare una causa contro Postepay S.p.A. (la società, controllata da Poste Italiane, che eroga i servizi di queste carte prepagate) per ottenere dal giudice il riconoscimento delle sue ragioni. In una nuova sentenza la Corte di Cassazione ha affermato che a seguito della denuncia sporta per uso indebito, truffaldino o fraudolento della Postepay è la società che deve provare la riconducibilità dell’operazione al cliente. L’erogatore del servizio è, infatti, tenuto ad una «diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell’accorto banchiere»: perciò è la società di servizi – non l’utilizzatore della carta – che
Investigatore privato_Coltivare cannabis per uso personale è reato?
Quali conseguenze per chi acquista i semi per far crescere delle piantine sul terrazzo di casa? Dopo che nel 2019 le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che coltivare cannabis per uso personale non è reato è diventato ancora più determinate chiarire quando si possa parlare di «uso personale». È chiaro che la differenza tra spaccio (rientrante nell’illecito penale) e uso personale (rientrante invece nell’illecito amministrativo) si basa sulla quantità (minima nella seconda ipotesi). Sicché, la domanda che oggi ci si pone spesso è la seguente: si possono tenere due piante di marijuana a casa? La questione è stata di nuovo affrontata dalla Cassazione che, proprio di recente, ha fissato un ulteriore dettaglio alla delicata questione. Cerchiamo di fare il punto della situazione. Coltivare cannabis: quando non è reato? La Cassazione non è il legislatore e, pertanto, nell’interpretare il diritto, non può creare nuove norme, specie quando sono in gioco responsabilità penali. Il principio adottato al caso di coltivazione casalinga di cannabis e sposato nel 2019 dopo una lunga tradizione di senso contrario, è il seguente: «non costituiscono reato le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica». Come si stabilisce se una coltivazione è di «minime dimensioni»? La Corte dà degli indici: bisogna considerare le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante ed il modesto quantitativo di prodotto ricavabile. Quanto tutti questi elementi fanno intendere che l’uso della marijuana sarà puramente personale, e pertanto nella condotta non è ravvisabile alcun pericolo sociale, non si può più parlare di reato. E ciò, del resto, in piena coerenza con quanto previsto dalla legge per il consumo personale di droga che tutt’oggi – a prescindere dal tipo di sostanza stupefacente (sia essa cioè una droga leggera o pensante) – non è mai reato. Coltivazione cannabis di minime dimensioni: cosa si rischia? Il fatto però che tanto l’uso personale di droga quanto la piantagione per uso personale non costituiscano reato non significa che siano condotte lecite. La legge ricollega ad esse delle sanzioni più modeste rispetto allo spaccio: sanzioni di natura amministrativa e non penale. Chi quindi viene sorpreso a coltivare cannabis a casa di minime dimensioni non subirà un processo penale ma potrà essere oggetto di provvedimenti prefettizi come la sospensione della patente, del passaporto, del porto d’armi ed, eventualmente, per gli extracomunitari, del permesso di soggiorno. Inoltre se la persona trovata con la droga per uso personale, se non si tratta della prima volta e il fatto non è di lieve entità, è invitato a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato, in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. Se invece si passa dalle minime alle grossi dimensioni di piantagioni di marijuana, si risponde penalmente del reato di spaccio. Si possono tenere due piantine di marijuana a casa? Quante possono essere le piantine “tollerate” dalla legge, senza cioè rispondere del reato di spaccio? La Cassazione ovviamente non lo ha detto ma nella sentenza in commento è possibile esprimere un numero: due piantine di marijuana a casa sono considerate per uso personale. E pertanto non scatta alcun reato; resta sempre fermo l’illecito amministrativo per il quale comunque la polizia è autorizzata a entrare in casa per effettuare perquisizioni e controlli. Nel caso di specie, la Corte ha escluso la responsabilità penale di un uomo, finito sotto processo per avere coltivato tra le mura domestiche due piante di marijuana, sufficienti a produrre poco meno di cinquanta dosi, cioè, osservano i Giudici, «un quantitativo modesto». Fondamentali il quantitativo modesto del raccolto e la destinazione all’uso personale. È stato così applicato il principio secondo cui «non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, perché svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modesto quantitativo di prodotto». In definitiva, non c’è nessun rischio a livello penale se a casa si coltiva – a proprio uso e consumo – due piantine di marijuana.
Investigatore privato_La reazione della donna non esclude il reato di maltrattamenti
Per la Cassazione, occorre approfondire le dinamiche della coppia, un solo episodio di reazione della moglie al marito aggressivo non esclude il reato di maltrattamenti Per la Cassazione il fatto che la moglie reagisca alle botte e alle ingiurie del marito non è sufficiente a ritenere che i coniugi siano reciprocamente aggressivi l’uno con l’altro, così come non si può desumere da un atteggiamento poco remissivo, l’assenza di una sudditanza psicologica. Queste le motivazioni fornite dagli Ermellini nella sentenza n. 4681/2021 nel disporre l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello, che ha assolto il marito dal delitto di maltrattamenti ai danni della ex moglie e lo ha prosciolto dal reato di lesioni per rimessione della querela da parte della donna. Un solo episodio di reattività non è significativo Decisione che però non convince il Procuratore Generale della Corre d’Appello, che contesta la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione. Il Procuratore segnala che la Corte ha ritenuto erroneamente come generiche le dichiarazioni della persona offesa, la quale in realtà ha riferito con precisione di episodi specifici di “ingiurie, botte, minacce, sottolineando di essere maltrattata tutti i giorni.” Errata anche la valutazione della reattività della donna, visto che la stessa in una sola occasione si è limitata a gettare i piatti a terra, dopo aver scoperto l’intesa del marito con un’altra donna. Il Procuratore dubita dell’esistenza di un contesto di aggressività reciproca, stante lo squilibrio del rapporto emerso. Cassazione: occorre confrontare le condotte di marito e moglie La Cassazione sposa i rilievi del Procuratore, ritenendo il ricorso fondato e disponendo l’annullamento della sentenza limitatamente al reato di maltrattamenti con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello. Per gli Ermellini la Corte ritiene generiche le dichiarazioni della donna, ma non fornisce una motivazione in grado di scalfire il quadro probatorio che invece rappresenta una “condizione di costante assoggettamento della persona offesa alle condotte maltrattanti del marito, a fronte della prospettazione di comportamenti umilianti e vessatori tenuti nel corso dell’intero ménage familiare.” La Corte d’Appello ha fondato la propria decisione sull’assenza da parte della donna di una condizione d’inferiorità, sulla base di un solo episodio in cui la stessa ha reagito, senza però indagare la valenza di tale reazione, così da risultano da chiarire le reali dinamiche comportamentali della coppia. Il giudice dell’impugnazione ha omesso infatti di confrontare le condotte del marito e le reazioni della moglie “ciò che implicava tuttavia la verifica dell’inserimento di condotte di per sé idonee a ledere il patrimonio morale della vittima in un contesto di reciproca aggressività, attestante il difetto di sudditanza psicologica della persona offesa, approccio ben diverso da quello emergente dalla lacunosa motivazione.”
Investigatore privato_Addebito al marito che si dichiara single su Facebook
Marito “single” su Facebook, separazione addebitata Il marito si definisce “single” nelle informazioni di profilo su Facebook e il giudice gli addebita la separazione. È una sentenza che fa molto discutere la 6/2021 emessa dal presidente Pietro Viola del tribunale di Palmi (Reggio Calabria). Una causa del 2016 che solo ora arriva alla sentenza (sotto allegata). Come causa di separazione che la donna aveva addotto una serie di circostanze comprovanti la condotta del coniuge che dimostravano il venir meno dell’affectio maritalis, per primo il disinteresse progressivamente manifestato nei suoi confronti dal marito; l’eccessivo utilizzo del cellulare anche in luoghi appartati e le assenze la casa anche in ore notturne giustificate dalla necessità di recarsi nel loro negozio; e la descrizione sul proprio profilo Facebook dell’uomo come “single” e l’indicazione del fatto “mi piacciono le donne”. L’uomo ha confermato il venir meno della affectio maritalis, ma ha negato di avere posto in essere condotte contrarie ai doveri matrimoniali tali da aver causato la frattura del vincolo, adducendo la cessazione della convivenza ai continui litigi con la moglie. Le relazioni coniugali non in senso stretto Nella sentenza, in tema di infedeltà coniugale, il giudice si riporta alla sentenza della Corte di Cassazione n.21657 del 19 settembre 2017 che ha stabilito che nei giudizi di separazione per colpa non rilevano solo le relazioni extraconiugali in senso stretto ma anche quei comportamenti univocamente a ciò indirizzati che possano giustificare da soli la lesione della dignità e dell’onore dell’altro coniuge. “La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art 151 c.c quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge” – Cass. n. 8929 del 12/04/2013. Il giudice ha poi sottolineato che secondo la giurisprudenza l’obbligo di fedeltà deve intendersi caratterizzato non solo dall’astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma anche quale impegno ricadente su ciascun coniuge di non tradire la fiducia reciproca ovvero di non tradire rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi che dura quanto dura il matrimonio. Nel caso di specie il collegio ha ritenuto che una valutazione complessiva degli elementi acquisiti giustifichi la conclusione in termini di addebito di responsabilità della separazione in capo il soggetto resistente. Il giudice ha quindi escluso l’utilizzo degli argomenti contenuti nelle interlocuzioni telematiche trascritte ed allegate dalla ricorrente perchè la loro collocazione temporale è ampiamente successiva alla cessazione della convivenza tra i coniugi e in ogni caso non è stato prodotto un supporto informatico sul quale sono stati registrati i messaggi ma anche precisata la fonte le modalità di acquisizione. Risultano altresì prive di concreta incidenza le deduzioni di parte ricorrente riguardo alla frequenza e alle modalità di utilizzo del telefono o del tablet da parte del resistente prive di lesività un rapporto agli obblighi nascenti dal vincolo matrimoniale che non comprendono la necessaria ostensione al partner del contenuto di tutti i contatti interpersonali. Lo stato “single” su Facebook di un uomo sposato Per il giudice è risultata significativa la circostanza relativa al profilo Facebook dell’uomo, nella parte in cui, in un periodo in cui era ancora coesione familiare, si è definito “single”, sul social network, con l’annotazione mi piacciono le donne. Precisa il giudice che «il dato viene confermato da alcuni testimoni per averlo visto il computer della ricorrente per averlo constatato personalmente attraverso l’utenza Facebook, per averlo visualizzato attraverso la posizione Facebook dei figli». Dunque, chiarisce la sentenza «le indicazioni contenute sul profilo Facebook dell’uomo, pur non essendo completamente prova di un rapporto extraconiugale, costituiscono tuttavia un atteggiamento lesivo della dignità del partner proprio nella misura in cui pubblicamente è sin troppo palesemente rappresentano a terzi estranei un modo di essere o uno stato d’animo incompatibile con un leale rapporto di coniugio». Come raccontano le avvocatesse Angela Sciarrone del foro di Palmi e Maria Pia Pulitanò del foro di Locri, difensori della ricorrente: «Abbiamo ottenuto sì una pronuncia di addebito che non è semplice, siamo abituati a formulare le richieste ma raramente trova accoglimento. L’attenzione si è soffermata sulla parte che incuriosisce in sentenza perchè a questa circostanza il giudice ha dato rilevanza ed è stata anche un elemento che ha determinato la decisione per l’accoglimento dell’addebito, ma c’erano altri elementi e altre circostanze. C’erano anche dei messaggi scambiati ed altro che è stato rilevato e provato, altrimenti il giudice solo sul dedotto e non sul provato non avrebbe potuto emettere l’accoglimento dell’addebito di separazione per infedeltà». Ma non solo «Ci sono stati dei testi ascoltati- aggiungono le avvocatesse – la vicenda è stata molto complessa, una causa che è durata 4 anni, è stata iscritta nel 2016 ed è arrivata quest’anno. È stata lunga, sia come istruttoria, ma il giudice ci ha dato soddisfazione, tra l’altro è il presidente della sezione civile, preparato e scrupoloso».