Investigatore Privato_Addio mantenimento alla figlia che lavora con contratti a tempo
Per la Cassazione è corretta la decisione di revocare il mantenimento alla figlia che, anche se con contratti a tempo, guadagna 900 euro al mese Confermata la sentenza della Corte d’Appello che ha revocato il mantenimento alla figlia maggiorenne che lavora e che, anche con contratti a tempo, riesce a guadagnare il media 900 euro mensili. Questa la decisione contenuta nell’ordinanza n. 11746/2021 della Cassazione, al termine di un procedimento di separazione difficile, in cui si è dovuta esprimere anche su questioni personali ed economiche relative al rapporto tra marito e moglie. La vicenda processuale La Corte d’Appello riforma in parte la sentenza di primo grado, rigetta la richiesta di addebito di separazione al marito, conferma i provvedimenti provvisori, rigetta la richiesta di mantenimento della figlia, revoca l’assegno diretto alla stessa a far data dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, così come l’assegnazione della casa coniugale in favore della moglie. Figlia non ancora autosufficiente Avverso la sentenza d’appello la moglie ricorre in Cassazione sollevando tre motivi di ricorso. Con il primo, che riguarda la questione dell’addebito della separazione, evidenzia come sarebbe spettato al marito dimostrare l’anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali commessi. Con il secondo contesta il mancato riconoscimento alla figlia del diritto al mantenimento, visto che la stessa non è ancora economicamente autosufficiente. Con il terzo infine lamenta la mancata e corretta valutazione della documentazione presentata in giudizio, da cui emerge un reddito da lavoro mensile pari a 180 euro e un reddito da affitto di 120 euro e non di 800 euro come invece ritenuto dalla Corte in sentenza. Revocato il mantenimento alla figlia che guadagna 900 euro mensili La Corte di Cassazione però rigetta il ricorso della ricorrente per le seguenti ragioni. Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato perché, per quanto riguarda la contestazione sull’onere probatorio, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione “in tema di separazione, grava sulla parte che richiede l’addebito l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.” Principio che è stato rispettato dalla Corte d’Appello, la quale ha ritenuto insussistente il nesso di causa tra l’allontanamento del marito e la crisi del matrimonio, valorizzando il disinteresse della donna a ripristinare l’unità familiare. In dodici anni infatti, da quando il marito ha dato via alla separazione, la donna non ha assunto nessuna iniziativa per contrastare la situazione. Da tale inerzia la Corte ha quindi desunto la medesima volontà di porre fine al matrimonio. Il secondo e terzo motivo, valutati congiuntamente, sono inammissibili perché si sostanziano in una richiesta di valutazione di merito, non consentita in questa sede. La Corte di merito in ogni caso ha ritenuto correttamente la figlia economicamente sufficiente in quanto la stessa, seppur con contratti a tempo, consegue un reddito medio mensile di 900 euro. Da qui la revoca dell’assegnazione della casa coniugale alla moglie, che la Corte ha ritenuto in grado di mantenersi da sola visto che la stessa è titolare di un immobile donatole dal marito da cui ricava redditi mensili fino a 800 euro mensili e lavora come addetta alle pulizie.
Investigatore privato_Mantenimento alla ex che lavora part-time
Spetta il mantenimento alla moglie che senza colpa non riesce a trovare un impiego più retribuito e non ha rifiutato senza motivo offerte di impiego migliori. Parola di Cassazione Alla moglie che lavora part-time spetta il mantenimento in sede di separazione se il coniuge obbligato non riesce a dimostrare che la posizione lavorativa della beneficiaria non deriva dall’inerzia di quest’ultima nel cercare un impiego più remunerativo e dal rifiuto immotivato di offerte di lavoro meglio retribuite. Queste le precisazioni contenute nell’ordinanza della Cassazione n. 12329/2021 per risolvere una controversia in cui il marito contesta la spettanza del diritto al mantenimento della moglie. Vediamo cosa è successo. Il Tribunale pronuncia la separazione tra due coniugi, respinge la domanda di addebito avanzata dal marito e pone a carico di quest’ultimo l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di 250 euro per ciascuno dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. La moglie appella detta sentenza e la Corte, riformando in parte la decisione di primo grado, pone a carico del marito un assegno mensile di 200 euro anche per la moglie. L’appellato non ha infatti dimostrato la responsabilità della donna in relazione alla trasformabilità del contratto part-time in un di tipo full time, così come non ha provato che la donna non si sia adoperata per cercare altre opportunità lavorative. Al coniuge richiedente dimostrare i presupposti del mantenimento L’uomo, insoddisfatto dell’esito del giudizio di appello, ricorre in Cassazione sollevando un unico motivo di doglianza con il quale contesta l’erronea inversione dell’onere della prova indicata dal giudice dell’impugnazione, chiedendo a lui di dimostrare l’impossibilità per la consorte di trasformare il contratto part-time in uno a tempo pieno e di aver trascurato occasioni di lavoro più vantaggiose. Per l’uomo è onere del coniuge richiedente dimostrare i presupposti dell’assegno di mantenimento. Dovuto il mantenimento alla moglie che senza colpa non trova lavoro La Corte di Cassazione adita con l’ordinanza n. 12329/2021 però dichiara il ricorso inammissibile, precisando prima di tutto che, diversamente da quanto previsto in caso di divorzio, quando una coppia si separa l’assegno di mantenimento deve garantire al beneficiario il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, perché l’obbligo di assistenza materiale, a differenza dell’obbligo di fedeltà e di coabitazione, che restano sospesi, non viene meno. Vero che la prova dei presupposti per ottenere il riconoscimento dell’assegno di mantenimento spettano a chi lo richiede, vero anche però che, se chi chiede l’assegno non è responsabile della propria condizione perché non riesce a reperire un’occupazione più confacente, è onere di chi contesta il mantenimento indicare gli elementi contrari al diritto di mantenimento allegati in sede di merito e non valutati dal giudice di primo grado. La Cassazione sottolinea inoltre come la capacità di guadagno potenziale è un elemento valutabile per determinare la misura dell’assegno di mantenimento, se viene riscontrata una possibilità concreta di svolgere un’attività lavorativa retribuita, ossia se si dimostra che sono state rigettate offerte di lavoro senza motivo. Nel caso di specie però ha Corte d’appello ha accertato che la moglie dal 2012 esercita un’attività part-time in un ente privato e che a causa dei suoi 56 anni, della prolungata estromissione dal mondo del lavoro e della sua formazione non aggiornata, non è riuscita a reperire occupazioni meglio retribuite. Il giudice dell’impugnazione inoltre ha accertato una certa differenza tra i redditi delle parti. Il marito, dipendente della Guardia di Finanza, è anche titolare d’immobili i cui redditi non sono stati dichiarati in maniera completa. Di fronte alle suddette conclusioni, la contestazione del marito in relazione all’obbligo di mantenimento in favore della moglie appare generica e priva di elementi dai quali ricavare una colpa ipotetica della moglie per non aver trovato lavori migliori o per aver rifiutato offerte d’impiego più favorevoli.
Investigatore Privato_Responsabilità aggravata per il padre che si finge povero per non pagare il mantenimento
Per la Cassazione le condotte dissimulatorie sono idonee ad apparire sintomatiche dell’elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave Chi dissimula le sue reali capacità economiche per ottenere una riduzione dell’assegno di mantenimento (nel caso di specie riconosciuto in favore del figlio), rischia una condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 11475/2021 confermando la decisione della Corte d’Appello e rigettando il ricorso di un uomo che aveva agito in giudizio, inizialmente, per chiedere che il contributo al mantenimento del figlio fosse ridotto e devoluto direttamente al ragazzo. Domanda che era stata respinta, con condanna del genitore al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. in favore della madre del ragazzo. Una condanna scattata in considerazione del comportamento processuale dell’uomo, accusato di avere dissimulato le sue reali capacita economiche, e poi confermata anche dalla Corte d’Appello dopo aver respinto il reclamo interposto dallo stesso. Ai sensi della norma in oggetto, “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza”. Atteggiamenti dissimulatori La vicenda giunge poi in Cassazione dove, tra le doglianze del ricorrente, una è volta proprio a contestare, e a chiedere la revoca, della condanna subita ex art. 96 c.p.c.: in particolare, egli ritiene che la Corte distrettuale non abbia precisato quali atteggiamenti dissimulatori egli avrebbe posto in essere, appiattendosi sulla statuizione di primo grado. Motivo che gli Ermellini giudicano infondato in quanto, pur essendo sinteticamente motivata, la decisione va letta integrata con quanto accertato in merito alle condizioni economiche dell’uomo e alla valutazione della sua condotta ostativa a un accertamento reddituale e patrimoniale completo. In particolare, si legge nel provvedimento, la Corte capitolina non ha ignorato le vicende riguardanti l’attività agricola dell’uomo, non andata a buon fine perché fallita, delle quali fa espressa menzione contrariamente a quanto assume il ricorrente, così come ha valutato i pignoramenti che ne hanno aggredito il patrimonio immobiliare, privandolo dell’eredità immobiliare familiare. Ciononostante, il giudice a quo ha ritenuto di confermare la mancata dimostrazione del peggioramento delle condizioni economiche dell’uomo, procedendo a una valutazione complessiva degli esiti dell’attività istruttoria e valorizzando una serie di elementi puntuali. Tra questi l’omessa documentazione richiesta in merito ad altre due società di cui l’obbligato possedeva delle quote, nonché l’assenza di chiarezza e spiegazioni in merito a cospicui introiti confluiti in un determinato periodo sul suo conto, per sparire improvvisamente. Tra l’altro, la chiusura di alcuni suoi conti non era apparsa agli occhi dei giudici riconducibili a motivazioni trasparenti, senza contare che l’uomo aveva dichiarato redditi eseguiti anche quando movimentava somme liquide di importo elevato sui suoi conti bancari. Condotte sintomatiche di mala fede o colpa grave Pertanto, la decisione della Corte distrettuale, secondo i giudici del Palazzaccio, appare conforme, al principio secondo cui “in materia di responsabilità processuale aggravata, condotte sintomatiche dell’elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave non si ravvisano soltanto nella consapevolezza della infondatezza in jure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa” (cfr. Cas. n. 4136/2018) Tra l’altro, soggiunge la Corte, in materia di responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l’accertamento dei requisiti costituiti dall’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 19298/2016).
Investigatore privato_Reato di stalking: l’offerta riparatoria deve essere congrua
L’imputato che vuole ottenere la declaratoria di estinzione del reato per condotta riparatoria deve formulare un’offerta congrua al danno provocato. Quando un imputato condannato per il reato di stalking vuole ottenere l’estinzione del reato per condotta riparatoria ai sensi dell’art. 162 ter c.p. il giudice accoglie la domanda, sentite le parti, quando il risarcimento viene proposto con offerta reale ai sensi dell’art. 1208 c.c. purché congrua. Offerta che quindi, se si limita a 3000 euro per la vittima e 500 euro per il marito, non soddisfa il requisito di congruità, come giustamente concluso dalla Corte d’Appello. Dall’importo e dalle modalità di pagamento offerte non emerge infatti la volontà del responsabile di riparare il danno cagionato. Questi i termini in cui si è espressa la Cassazione, nella sentenza n. 16674/2021 (sotto allegata) Ora però vediamo come si è svolto il giudizio e come hanno valutato le doglianze dell’imputato gli Ermellini. Confermata in appello la condanna di primo grado Confermata dalla Corte di Appello la sentenza di condanna a due anni e quattro mesi di reclusione per il reato di stalking di cui all’art. 615 bis c.c., lesioni e violenza sessuale commessi ai danni di una donna con la quale l’imputato ha intrattenuto una relazione extraconiugale. Inadeguatezza dell’offerta riparatoria L’imputato ricorre in Cassazione sollevando nei confronti di detta sentenza i seguenti motivi di doglianza. Con il primo contesta il rigetto della richiesta di dichiarare l’estinzione del reato a fronte di un’offerta di 3000 euro alla vittima e di 500 euro al marito della donna a causa della esiguità dell’importo. Il giudice non può sindacare sull’adeguatezza dell’offerta, ma è tenuto piuttosto a indicare informalmente all’imputato la somma ritenuta soddisfacente per dargli la possibilità di riformulare la propria offerta. Con il secondo contesta il diniego di rinnovare l’istruttoria della causa soprattutto in relazione alla testimonianza del medico che ha assistito la persona offesa il giorno successivo al riferito episodio di violenza sessuale. Il medico infatti avrebbe potuto fornire importanti indicazioni sullo stato psichico della vittima e sull’assenza di uno stato di coercizione e di shock. Con il terzo lamenta il mancato accoglimento della richiesta di una perizia finalizzata a inquadrare la personalità della persona offesa, che è stata in grado d’intrattenere una duplice relazione contemporaneamente, indice rivelatore di una personalità poco attendibile e bugiarda. Con il quarto contesta il mutamento delle abitudini di vita della vittima a causa del proprio comportamento. La donna infatti per qualche tempo è stata accompagnata al lavoro dal fratello solo perché costui, rimasto per qualche giorno senza macchina, ha utilizzato quella della sorella a cui ha dato diversi passaggi per accompagnarla al lavoro, come confermato anche da un teste. Con il quinto infine deduce motivazione apparente perché la Corte di Appello non ha risolto la questione relativa all’attendibilità della persona offesa, limitandosi ad affermare che le dichiarazioni della stessa hanno trovato riscontro in altri mezzi di prova. Reato di stalking: l’offerta riparatoria deve essere congrua La Cassazione con la sentenza n. 16674/2021 dichiara il ricorso inammissibile per le seguenti ragioni. Per quanto riguarda il motivo relativi all’offerta riparatoria al fine di ottenere l’estinzione del reato di stalking la Cassazione precisa prima di tutto che al momento non esisteva ancora la preclusione introdotta nel 2017 che impedisce di riparare il danno provocato da questo tipo di reato. In seguito precisa che il legislatore parla d’integralità della riparazione e d’offerta reale di cui all’art. 1208 c.c., elementi in presenza dei quali il giudice “è chiamato a dichiarare l’estinzione del reato, qualora ritenga congrua l’offerta dell’imputato” e questo per evitare giochini al rialzo da parte della persona offesa, così come offerte del tutto inadeguate a riparare il danno arrecato. Per evitare un’eccessiva discrezionalità del giudice sul punto il legislatore ha previsto proprio per questo motivo che lo stesso debba sentire le parti. Chiaro che per quanto riguarda il processo penale i benefici sul carico processuale sono di rilievo se il reato viene dichiarato estinto entro la prima udienza dibattimentale. Vero però, come affermato da una recente sentenza della Cassazione, che questa forma di riparazione non sempre si rivela esaustiva del pregiudizio sofferto dalla vittima. Passando all’esame del caso di specie, alla luce di dette considerazioni, la Corte ritiene di non poter censurare la valutazione d’incongruità della somma offerta dall’imputato, visto che il Tribunale aveva liquidato in favore della persona offesa la somma di 15.000 euro rispetto ai 3000 offerti, di cui 1000 subito e i restanti 2000 a rate e oltre il termine di apertura del dibattimento, a cui si aggiungono i 500 euro in favore del marito della vittima. L’irrisorietà dell’offerta e il pagamento rateale, ammissibile solo in presenza di comprovate difficoltà economiche, fanno propendere per l’assenza di una concreta volontà di riparare il danno cagionato alla vittima, tanto più che l’imputato non si è preoccupato neppure di chiedere indicazioni sull’importo che gli avrebbe consentito di ottenere la dichiarazione di estinzione del reato. Infondato il secondo motivo, con cui si contesta il diniego dell’escussione del medico che ha redatto il referto al termine della visita a cui si è sottoposta la vittima dopo i fatti contestati all’imputato. La richiesta è già stata rigettata dal Tribunale perché superflua e non decisiva a scardinare il quadro probatorio complessivo. Stesse conclusioni per il terzo motivo, senza dimenticare che comunque è fatto divieto di compiere, anche sulla persona offesa “indagini peritali sul carattere, sulla personalità e in genere sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.” Respinto anche il quarto motivo e dichiarato inammissibile il quinto per difetto di specificità e perché, soprattutto per quanto riguarda il reato di atti persecutori, la versione della persona offesa è stata confermata da una collega di lavoro e da una vicina di casa, che hanno assistito personalmente a inseguimenti e visite dell’imputato a casa della vittima. Testimonianze che hanno avvalorato anche l’attendibilità delle dichiarazioni della donna in merito al reato di violenza sessuale, al quale, per forza di cose, non erano presenti testimoni.
Investigatore Privato_Messaggi WhatsApp e sms sono prove
Per la Cassazione, sms e WhatsApp riprodotti in foto sono ammissibili nel processo penale perché documenti ai sensi dell’art 234 c.p.p Nella sentenza penale n. 17552/2021 la Cassazione chiarisce che i messaggi whatsapp e gli sms che vengono conservati nella memoria di un cellulare devono considerarsi documenti, ai sensi dall’art. 234 c.p.p. Quindi è legittima la loro acquisizione mediante riproduzione fotografica, perché non trova applicazione la disciplina delle intercettazioni, né quella che regola l’acquisizione della corrispondenza ai sensi dell’art. 254 c.p.p. Non si versa infatti in un caso di captazione di un flusso di comunicazioni in corso, ma della documentazione a posteriori di questi flussi. Cerchiamo di comprendere insieme le ragioni di questa precisazione. La vicenda processuale Il giudice dell’impugnazione conferma la sentenza di primo grado, ritenendo l’imputato responsabile per il reato di cui all’art 424 c.p comma 1 (danneggiamento seguito da incendio) e 612 bis commi 1 e 2 (atti persecutori), condannandolo anche al risarcimento dei danni in favore della ex compagna, costituitasi parte civile nel procedimento. La Corte giunge a queste conclusioni ritenendo autentici gli sms prodotti in foto dalla persona offesa anche perché confermati dall’imputato in sede d’interrogatorio. La Corte ritiene inoltre che la donna non abbia registrato le conversazioni con l’imputato per precostituirsi una prova, ma solo per attestare le promesse dell’uomo di voler ricostruire il loro rapporto sentimentale. Registrazioni dalle quali emerge anche la minaccia dell’imputato di voler dare fuoco all’auto della parte civile, come poi concretizzatesi e provato da alcuni messaggi inviati la sera stessa dell’evento. La Corte rileva inoltre come gli atti persecutori messi in atto dall’imputato si sono protratti per diversi mesi, concludendosi con la rottura del fanale dell’auto, come confessato dallo stesso alla ex compagna. Condotte che hanno ingenerato nella donna un comprensibile e conseguente stato di ansia e timore, tanto che, seppur temporaneamente, la stessa ha cambiato le proprie abitudini di vita. Sms prodotti non sono autentici Contro la sentenza ricorre in Cassazione l’imputato sollevando tre motivi di ricorso: con il primo contesta il rigetto della richiesta di procedere ad accertamenti tecnici finalizzati a dimostrare l’autenticità dei messaggi telefonici prodotti dalla persona offesa in forma fotografica; con il secondo contesta la persuasività delle prove relative al reato di danneggiamento seguito da incendio; con il terzo invece lamenta la mancata qualificazione delle condotte inquadrate come atti persecutori nel reato di molestia o disturbo alle persone di cui all’art. 660 c.p. Gli sms e i WhatsApp riprodotti in foto sono documenti ammissibili La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per le seguenti ragioni. Il primo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Cassazione ha già avuto modo di precisare che i messaggi whatsapp e gli sms conservati nella memoria di un cellulare devono considerarsi documenti ai sensi dell’art 234 c.p.p. La loro acquisizione mediante riproduzione fotografica è quindi legittima, non versandosi nella captazione di un flusso di comunicazioni in corso, ma nella documentazione a posteriori delle stesse. Conclusioni che non vengono smentite dalla sentenza richiamata dall’imputato nel ricorso, visto che la è intervenuta per risolvere una questione diversa, senza considerare comunque che, nel caso di specie, l’imputato ha ammesso l’autenticità dei messaggi. Inammissibile anche il secondo motivo del ricorso poiché la Corte, con una motivazione priva di vizi logici, ha osservato che le minacce si sono poi tradotte nell’incendio effettivo dell’auto della ex compagna e con l’invio di numerosi messaggi dal contenuto inequivocabile. Inammissibile infine anche il terzo motivo. Lo stato di ansia e di timore riferiti dalla persona offesa, più che fondati alla luce della grave condotta tenuta dall’imputato e il mutamento delle sue abitudini di vita anche se per un periodo transitorio, sono la riprova del corretto inquadramento della condotta nel reato di atti persecutori.
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investigatore privato_Prove del tradimento: come evitare l’addebito nella separazione
Infedeltà coniugale: come evitare la condanna e non pagare l’assegno di mantenimento. In una causa di separazione, anche dinanzi alle prove più schiaccianti di un tradimento non è affatto scontato subire l’addebito. Difatti, la condanna del giudice per una condotta contraria ai doveri matrimoniali scatta solo quando è da questa stessa che è discesa la crisi del matrimonio. Peraltro, è il coniuge che richiede l’addebito a dover dare prova di ciò. Possono sembrare concetti tecnici quelli appena espressi, adatti solo agli avvocati: ma non è affatto così. Proveremo a spiegarci meglio qui di seguito. Ecco quindi come evitare l’addebito nella separazione anche in presenza delle prove del tradimento. Prima però di entrare nel vivo del discorso dobbiamo fare alcune precisazioni in merito al concetto di «addebito». Cos’è l’addebito? Quando moglie e marito si lasciano, in assenza di un accordo volto ad intraprendere una separazione consensuale, tra i due si instaura una causa civile dinanzi al giudice. I rispettivi avvocati porteranno quindi avanti le rispettive pretese economiche e personali. Se il giudice, su richiesta di una delle due parti, dovesse rilevare che il motivo della separazione è da ascriversi alla condotta colpevole di un coniuge, dichiarerà a carico di questi il cosiddetto addebito. L’addebito altro non è che l’affermazione di una responsabilità coniugale per violazione dei doveri collegati al matrimonio. Si ha quindi l’addebito quando un coniuge si macchia di adulterio, quando va via di casa senza una valida ragione, quando umilia o picchia l’altro, quando si disinteressa della famiglia, quando viola i diritti costituzionali dell’altro. Quali sono le conseguenze dell’addebito? Il soggetto a cui viene “addebitata” la fine del matrimonio non ha la possibilità di chiedere l’assegno di mantenimento all’ex, né può rivendicare diritti ereditari sull’altro qualora questi dovesse morire tra la separazione e il divorzio (dopo il divorzio, i diritti ereditari scompaiono in ogni caso). L’addebito dunque non comporta un obbligo di risarcimento né determina un ammontare superiore dell’assegno di mantenimento: quest’ultimo infatti viene determinato solo sulla base delle esigenze del coniuge incapace a mantenersi da solo. Quindi, dinanzi a un coniuge che già dispone di un proprio stipendio tale da consentigli di mantenersi, l’addebito a carico dell’ex non determina alcun vantaggio: questi infatti non avrà comunque diritto a ricevere il mantenimento. Viceversa, se un coniuge, privo di reddito, dovesse macchiarsi di tradimento, al momento della separazione questi non potrebbe chiedere l’assegno di mantenimento: tale diritto infatti viene meno nel momento in cui il giudice pronuncia l’addebito. Prove del tradimento: quali sono? Le prove del tradimento possono essere le più disparate. Potrebbe trattarsi di un’ammissione dello stesso coniuge, anche se da questi fatta a un terzo (magari un amico), il quale poi deponga su tale circostanza dinanzi al giudice. Potrebbe trattarsi di una fotografia, scattata da un investigatore privato, foto la cui attendibilità il diretto interessato non è riuscito a mettere in dubbio. Potrebbe essere costituito da un documento: una lettera, un’email, un sms. Bisogna tuttavia tenere conto di un importantissimo principio che ci servirà a breve per comprendere come, anche dinanzi alle prove di un tradimento, è possibile evitare l’addebito: per poter essere acquisite all’interno del processo e condizionare la decisione del giudice, le prove devono essere assunte in modo lecito, senza violare l’altrui privacy e senza commettere reati di sorta. La prova ottenuta violando la legge non ha alcuna efficacia, è come se non esistesse. Come contestare le prove di un tradimento Il primo modo quindi per evitare l’addebito anche in presenza di prove schiaccianti di un tradimento è contestare l’illegittima acquisizione delle stesse. Si pensi al caso della moglie che strappi dalle mani del marito il relativo cellulare per vedere le chat archiviate. Questa condotta integra gli estremi del reato di rapina come già chiarito dalla giurisprudenza (leggi Prove del tradimento su WhatsApp: come non essere condannati). Un altro tipico caso è quello del coniuge che, riuscendo ad entrare nell’account email dell’altro, trovi una corrispondenza segreta con l’amante. Anche in questo caso, sussiste un illecito penale: l’intrusione infatti nella posta elettronica del marito o della moglie è vietata dalla legge, anche se si è già in possesso delle relative credenziali di accesso. Difatti, l’aver fornito la password della propria casella email non giustifica l’accesso alla stessa in assenza di una specifica e ulteriore autorizzazione. Dunque, il coniuge che scarichi dalla posta elettronica dell’altro le email con le conversazioni hot può essere querelato e, pur volendo, non potrebbe mai utilizzare le prove nel processo di separazione. Un altro modo per contestare le prove di un tradimento si verifica quando queste consistono in fotografie. Come abbiamo accennato sopra, nulla vieta al coniuge che sospetti un tradimento di mettere un investigatore privato alle calcagna dell’altro. Il report scritto di questi non avrebbe alcun valore documentale, mentre eventuali scatti fotografici possono dimostrare il tradimento a condizione che non vengano contestati dalla controparte in processo. In termini pratici, basterebbe insinuare nel giudice il dubbio che le immagini siano autentiche o siano state scattate in contesti temporalmente non rilevanti per togliere ad esse qualsiasi valore di prova. Si pensi al caso di una foto che ritragga la moglie a un appuntamento con un altro uomo, senza che i due però si bacino; o all’ipotesi in cui i volti non siano riconoscibili; o al caso in cui le immagini potrebbero risalire a un’epoca anteriore al matrimonio (per il qual caso non vi sarebbe tradimento). È vietato usare registratori per intercettare le conversazioni del coniuge quando l’altro è assente. Quindi, non si può mettere una microspia in casa o in auto. Si commetterebbe altrimenti il reato di interferenze nella vita privata altrui che costerebbe una condanna penale, con conseguente inutilizzabilità della prova. Come evitare l’addebito nella separazione pur dinanzi alle prove di tradimento Pur dinanzi a una prova di tradimento legittimamente acquisita (si pensi alla stessa ammissione del diretto interessato), è ugualmente possibile evitare l’addebito. Difatti, la Cassazione ha più volte ricordato che, in presenza di una condotta contraria al matrimonio, l’addebito scatta solo se si riesce a dimostrare che
investigatore privato_Polizza vita: può essere pignorata?
Polizze assicurative, previdenziali e di risparmio o investimento: il caso delle polizze linked. Inizialmente nate con lo scopo di tutelare la famiglia dal rischio di morte del componente economicamente più importante – di solito il marito/padre – oggi le polizze vita si sono evolute in veri e propri strumenti di investimento. Questo mutamento della natura, da previdenziale a speculativa, ha posto un dubbio: «La polizza vita può essere pignorata?». Sulla questione si è già espressa la Cassazione con alcune sentenze che dimostrano un forte adeguamento ai tempi. Prima ancora di comprendere se la polizza vita può essere pignorata è necessario fare un passo indietro e vedere innanzitutto cosa sono le polizze vita, quali sono le tipologie e, soprattutto, cosa prevede il Codice civile in merito ai diritti dei creditori. Cosa sono le polizze vita? L’assicurazione sulla vita (detta anche polizza vita) è il contratto con cui una parte (assicuratore), dietro il pagamento di un premio da parte di un soggetto (contraente-assicurato), si obbliga a pagare un capitale o una rendita ad un altro soggetto (beneficiario) al verificarsi di un evento attinente alla vita umana dell’assicurato. In molti casi, nelle assicurazioni vita, sono contenute garanzie complementari che prevedono la copertura di altri rischi (ad esempio: invalidità, malattia, spese mediche, non autosufficienza). Quanti tipi di polizze vita ci sono? La tradizionale funzione dell’assicurazione sulla vita è di natura assicurativa: si tratta in questo caso di una garanzia per il rischio di morte di colui che porta a casa il reddito più alto. Le polizze vita però possono anche avere una natura previdenziale. In questo caso, la polizza serve per garantire a sé e/o alla propria famiglia una rendita o un capitale, assicurandosi in questo modo una pensione integrativa. La polizza vita può infine avere una funzione di risparmio e di investimento: nel mercato assicurativo si sono gradualmente affermati tipi di prodotti nei quali è sempre più marcata la componente finanziaria. Cosa sono le polizze linked? Come detto, alcune polizze vita sono vere e proprie forme di investimento. In questo caso, vengono dette polizze linked, vale a dire contratti di assicurazione le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni oppure a indici o ad altri valori di riferimento (ramo III). Si tratta, in pratica, di prodotti che combinano la componente assicurativa con una sorta di valorizzazione del risultato economico nel tempo. In questi contratti, dunque, la prestazione dell’assicurazione non è determinata al momento della conclusione del contratto, ma può variare nel tempo in base alle fluttuazioni di un bene oggetto di contrattazioni sul mercato finanziario. Vantaggi delle polizze vita I principali vantaggi della stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita, oltre a quelli di natura fiscale, derivano dal fatto che le somme dovute dall’assicuratore (capitale o rendita) al contraente o al beneficiario: non rientrano nell’asse ereditario: questo significa che il beneficiario della polizza può anche rinunciare all’eredità senza perdere il premio della polizza vita; sono impignorabili e insequestrabili salvo quando si commette un reato; in caso di fallimento del contraente o del beneficiario si ritengono escluse dallo spossessamento fallimentare. Il contratto di assicurazione può continuare con il fallito e il fallimento non scioglie il contratto. Le polizze vita sono pignorabili? Vediamo ora se la polizza vita può essere pignorata. L’articolo 1923 del Codice civile stabilisce quanto segue: «Le somme dovute dall’assicuratore, in relazione ad una assicurazione sulla vita, al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare». Questa norma farebbe quindi pensare che, in generale, tutte le polizze vita sono impignorabili. Ma non è così. I giudici infatti ritengono che le polizze linked, attesa la loro particolarità rispetto ai tradizionali contratti di assicurazione sulla vita, siano invece pignorabili. Secondo la Cassazione, se la polizza vita, in concreto, non ha natura previdenziale ma scopo speculativo, può essere soggetta a pignoramento e a sequestro sia preventivo che conservativo. Si tratterebbe infatti di una forma di investimento finanziario, non meritevole delle garanzie riservate dal citato articolo 1923 del Codice civile alle altre polizze vita tradizionali. Come stabilire se la polizza vita è pignorabile? A questo punto, per stabilire se la polizza vita è pignorabile, bisogna individuare con precisione la sua natura e comprendere se è previdenziale o speculativa. Solo in questo secondo caso, come detto, essa sarebbe sequestrabile e pignorabile. Secondo alcuni giudici, gli elementi che dovrebbero portare il risparmiatore a ritenere di avere tra le mani un prodotto non previdenziale sono la possibilità di richiedere in qualsiasi momento il riscatto, la corresponsione del premio in unica soluzione, anziché con versamenti frazionati nel tempo, la durata fissa del contratto, la redditività determinata esclusivamente dal rendimento finanziario del valore di riferimento. Si segnala, a riguardo, una pronuncia della Cassazione del 2017 a norma della quale può essere sequestrabile la somma riscattata di una polizza sulla vita se contratta per finalità finanziarie e non previdenziali. In particolare, la Corte sostiene che: «Le somme derivanti dal riscatto di una polizza assicurativa sulla vita sono assoggettabili a sequestro conservativo se, considerate le concrete pattuizioni contrattuali, la polizza presenta natura e finalità non previdenziali, ma di strumento finanziario». Anche la giurisprudenza di primo e secondo grado ha ormai sposato questo indirizzo. Secondo il tribunale di Brescia: «I crediti derivanti da polizze assicurative miste quali le c.d. polizze unit linked non sono assoggettabili ad azioni esecutive, nella fase di accumulo del montante. In un contratto di assicurazione sulla vita c.d. multiramo, caratterizzato dalla combinazione di tre prodotti, il prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit-linked , caratterizzato dal fatto che il rendimento dipende dall’andamento dell’investimento sottostante in quote OICR o fondi interni, rientra a pieno titolo nella nozione di contratto assicurativo sulla vita, anche alla luce delle norme europee (Reg. n. 1286/2014 e Direttiva 2016/97 ) e, pertanto, non può essere sottoposto ad esecuzione (nel caso di specie, il Tribunale ha accolto l’opposizione alla procedura esecutiva presso terzi, relativamente al pignoramento di crediti derivanti dalla sottoscrizione di polizze unit-linked)».
Investigatore privato_Assenteismo: ultime sentenze
Ore annue mediamente lavorate dal personale? In relazione a una procedura aperta per l’affidamento di un servizio, l’offerta può basarsi su costi del lavoro diversi da quelli previsti nelle tabelle ministeriali che contengono dati derogabili per alcune voci, tra cui le cosiddette «ore annue mediamente lavorate dal personale»; tuttavia la giustificazione del discostamento in sede di giudizio di anomalia deve essere particolarmente rigorosa e accompagnata da dati probatori significativi ed univoci, trattandosi di un dato che coinvolge eventi (malattie, infortuni, maternità) che non rientrano nella disponibilità dell’impresa (nella specie è stato affermato che il minor costo del lavoro collegato a un tasso di assenteismo minore rispetto a quello assunto a livello statistico e su un campione certamente rappresentativo dalle tabelle ministeriali non potesse essere ritenuto adeguatamente giustificato con l’allegazione di una statistica riferita al riepilogo annuale dei cedolini paga di un solo anno lavorativo, considerata la durata triennale dell’appalto).T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 14/05/2020, n.152 Clausole sociali e assunzione di personale La clausola sociale si estende anche al personale assunto in forza della clausola sociale dei medesimi fattori di riduzione del costo del lavoro applicabili al personale già alle dipendenze dell’assuntore subentrante, inclusi quelli relativi ai tassi di assenteismo reali per malattia, infortunio e maternità e permessi e assemblee. Consiglio di Stato sez. V, 04/05/2020, n.2796 Alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza in servizio del dipendente pubblico Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, inserito dall’art. 69, comma 1, d.lg. 27 ottobre 2009, n. 150, censurato per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, 24, comma 1, 35, comma 1, e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea, nella parte in cui stabilisce che, in caso di falsa attestazione della presenza in servizio del pubblico dipendente, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o con altre modalità fraudolente, la sanzione disciplinare del licenziamento si applichi «comunque». Invero, se l’effettiva sostenibilità dell’interpretazione adeguatrice che il giudice a quo abbia consapevolmente escluso sulla base del tenore letterale della disposizione censurata attiene al merito della questione di legittimità costituzionale e non alla sua ammissibilità, si deve tuttavia osservare che, per essere realmente consapevole, l’esclusione dell’interpretazione adeguatrice deve fondarsi su un esame accurato ed esaustivo delle alternative poste a disposizione dal dibattito giurisprudenziale. Nella specie, il rimettente non considera la permanenza nell’articolo censurato, anche dopo la riforma del 2009, di un testuale richiamo all’art. 2106 c.c., e cioè di un rinvio diretto al canone generale di proporzionalità delle sanzioni disciplinari, omettendo così di verificare la persuasività della corrente interpretazione, la quale, confrontandosi con la presenza dell’avverbio «comunque» nella dizione dell’articolo censurato, ne coordina il significato col testuale richiamo all’art. 2106 c.c. attraverso il riferimento dell’imperatività espressa da tale avverbio al rapporto tra legge e contratto collettivo, fermo il sindacato giurisdizionale di congruità della sanzione; con un risultato interpretativo coerente con il tradizionale sfavore manifestato dalla giurisprudenza costituzionale rispetto agli automatismi espulsivi. Nessuna specifica attenzione il giudice a quo rivolge poi all’orientamento di legittimità che interpreta la tipizzazione delle fattispecie di licenziamento di cui all’art. 55-quater come un dispositivo di inversione dell’onere della prova a carico del dipendente autore materiale del fatto tipico, inversione collegata alla paradigmatica gravità di condotte, tra queste l’assenteismo, percepite dall’intera comunità come odiose (sentt. nn. 270 del 1986, 971 del 1988, 40 del 1990, 197 del 1993, 363 del 1996, 2 del 1999, 21, 194 del 2013, 112 del 2014, 221 del 2015, 268 del 2016, 42, 83, 253 del 2017, 15, 135, 197 del 2018, 12, 189, 133 del 2019, 11 del 2020; ord. n. 97 del 2017). Corte Costituzionale, 23/06/2020, n.123 Tasso di assenteismo elevato L’art. 2, par. 2, lett. b), ii), della direttiva 2000/78/Ce deve essere interpretato nel senso che il licenziamento per “ragioni oggettive” di un lavoratore disabile per il motivo che lo stesso soddisfa i criteri di selezione presi in considerazione dal datore di lavoro per determinare le persone da licenziare (vale a dire una produttività inferiore a un livello determinato, una minore polivalenza nei posti di lavoro dell’impresa, nonché un tasso di assenteismo elevato) costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla disabilità, ai sensi di tale disposizione, a meno che il datore di lavoro non abbia previamente messo in atto, nei confronti di tale lavoratore, soluzioni ragionevoli, ai sensi dell’art. 5 della suddetta direttiva, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, circo stanza che spetta al giudice nazionale verificare. Corte giustizia UE sez. I, 11/09/2019, n.397 Calcolo del costo di lavoro: va considerato anche il tasso di assenteismo medio? In sede di formulazione dell’offerta e di conseguente verifica della sua congruità è consentito tener conto della determinazione di un tasso di assenteismo reale, fondato sulla concreta esperienza lavorativa dell’impresa interessata, purché lo stesso rifletta l’organizzazione e le modalità di lavoro dell’impresa, nella quale saranno inseriti ed alla quale dovranno comunque conformarsi anche i lavoratori provenienti dal precedente gestore. T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 08/03/2019, n.493 Calcolo del costo dell’assenteismo Nell’ambito di una gara bandita per acquisire somministrazione di lavoro interinale, per la quale sia stato previsto di indicare tutti i costi del servizio da remunerare, compresi quelli dovuti all’assenteismo gravante sul datore di lavoro, non si può ritenere che il parametro di riferimento per calcolare l’assenteismo sia necessariamente quello registrato dall’impresa tra il proprio personale negli anni in cui ha svolto il servizio per la stessa società appaltante, in quanto l’assenteismo del personale non è un dato perfettamente stimabile a priori, dipendendo da una serie variabile di fattori. I concorrenti, quindi, possono determinarsi autonomamente nel calcolare il costo dell’assenteismo, anche valutando la propria esperienza ed organizzazione aziendale in relazione agli indicatori di settore, ai fini della costruzione dell’offerta economica. Consiglio di Stato sez. III, 22/06/2018, n.3861 Episodi di accertato assenteismo L’azione per il risarcimento del danno all’immagine conseguente agli episodi di accertato assenteismo si fonda sull’art. 69 del D.Lgs. 27.10.2009 n.150, il quale introduce “ex novo”
Investigatore privato_Maltrattamenti in famiglia: possibile estendere il reato all’amante?
Per la giurisprudenza il reato può configurarsi anche in presenza di rapporti familiari di mero fatto, ma solo se emerge un progetto di vita basato su reciproca solidarietà e assistenza Il legislatore italiano, all’art. 572 c.p., ha recato una norma specifica per tutelare l’integrità psico-fisica dei soggetti che appartengono alla medesima famiglia o che fanno parte di contesti contraddistinti da un vincolo assimilabile. Si tratta del reato di “Maltrattamenti in famiglia”. Nel dettaglio, la norma sanziona chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte. Fattispecie aggravate si registrano qualora il fatto sia commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità oppure se dallo stesso deriva una lesione personale grave. Si tratta di un reato proprio, stante il vincolo che deve intercorrere tra l’autore e la vittima affinché sia integrata tale fattispecie delittuosa, e che si perfeziona (come conferma la giurisprudenza) in presenza di un minimo di condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitualità, che dunque non siano atti sporadici, bensì caratterizzati da un nesso di abitualità, dunque persistenti e tali da acquistare rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo. È dunque indispensabile che tra le singole condotte vi sia un raccordo che dimostri il consapevole perseverare in condotte lesive della dignità della persona offesa. Dalla fattispecie descritta dall’art. 572 c.p. resterebbero fuori, dunque, quelle condotte sporadiche e non abituali, che originano da situazioni contingenti e particolari, le quali, , ove ne ricorrano i presupposti, possono al più assumere singolarmente l’autonomo rilievo di delitti contro la persona (ingiurie, percosse, lesioni, ecc.). Maltrattamenti e famiglia di fatto L’interesse giuridico tutelato dalla norma, che si colloca tra “i delitti contro l’assistenza familiare”, coinvolge un’ampia gamma di persone legate tra loro particolari legami, non si limita alla sola famiglia “tradizionale”, fondata sul matrimonio, estendendosi anche alle convivenze more uxorio e alle famiglie di fatto, formazioni sociali di rilievo costituzionale in cui si svolge la personalità dell’individuo. Una conclusione, questa, ormai pacifica e confermata in più occasioni dalla Corte di Cassazione, che non sorprende anche alla luce dell’evoluzione della concezione di famiglia legata ai cambiamenti nelle relazioni sociali. Per gli Ermellini è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona convivente “more uxorio”, quando le condotte illecite avvengano all’interno di una coppia “di fatto”, purché il rapporto tra le parti sia connotato da stabilità, reciproca assistenza e protezione. Addirittura, in presenza di figli, la Suprema Corte ha ritenuto configurabile il reato anche nella famiglia di fatto, nonostante la cessazione della convivenza, stante il permanere del diritto-dovere all’adempimento dei doveri di assistenza protezione e solidarietà. Il delitto di maltrattamenti si ritiene configurabile anche qualora con la vittima degli abusi vi sia un rapporto familiare di mero fatto, desumibile (in assenza di una stabile convivenza) dall’avvio di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà e assistenza, come nel caso di una situazione di condivisa genitorialità derivante dalla filiazione (che non sia stata esito occasionale di rapporti sessuali, avendo, almeno nella fase iniziale del rapporto, prodotto una significativa relazione di carattere affettivo) che, pur in assenza di una anche solo iniziale materiale convivenza, abbia ingenerato l’aspettativa di un rapporto di solidarietà personale autonomo rispetto ai vincoli giuridici derivanti dalla filiazione (cfr. Cass. n. 37628/2019). Maltrattamenti in famiglia anche contro l’amante? Il rilievo dato alla stabilità delle relazioni affettive ha condotto a confrontarsi con un tema particolare, ovvero se si possa estendere il reato di maltrattamenti in famiglia anche a quelle condotte che si verificano in relazione adulterine, ovvero qualora la vittima sia l’amante. Dalla lettura dei provvedimenti con cui la giurisprudenza si è espressa in situazioni simili, ciò sembrerebbe possibile, ma non in via generale, dunque soltanto in quei casi in cui il rapporto assuma una particolare connotazione. In occasione della sentenza n. 7929/2011, gli Ermellini hanno rigettato la richiesta di riesame proposta da un uomo contro la misura cautelare della custodia in carcere, applicata dal GIP tra l’altro per il delitto di maltrattamenti ex art. 572 del codice penale, commesso nei confronti della donna con cui intratteneva una relazione adulterina. Nonostante l’uomo lamentasse la mancanza degli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti, i giudici hanno condiviso le argomentazioni del giudice a quo e, nonostante all’epoca l’imputato convivesse con moglie e figli, il rapporto tra i due è stato ricostruito in termini di “relazione stabile”. Un’apertura che ha fatto supporre l’estensione del reato di maltrattamenti anche a quei rapporti affettivi di stabile frequentazione non accompagnati da convivenza, come potrebbe essere quello con l’amante. In realtà, la stessa Cassazione, con la recente sentenza n. 34086/2020 ha fornito precisazioni più significative in una vicenda analoga, affermando che, pur potendo il delitto di maltrattamenti in famiglia configurarsi anche in presenza di un rapporto familiare di mero fatto, questo presuppone una relazione (tra agente e vittima) che comporti un “rapporto stabile di affidamento e solidarietà, per cui le aggressioni che il soggetto attivo compie – sul fisico e sulla psiche del soggetto passivo – ledono la dignità della persona infrangendo un rapporto che dovrebbe essere ispirato a fiducia e condivisione”. Progetto di vita basato su reciproca solidarietà e assistenza In altri termini, la Corte ha precisato che l’art. 572 c.p. si applica non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, bensì a qualunque relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale, come avviene tra persone legate solo da un mero rapporto di fatto, che, per le intime relazioni e consuetudini di vita correnti tra le stesse, presenti somiglianza e analogia con quello proprio delle relazioni coniugali, o anche nel caso di persone legate da una relazione sentimentale, che abbia comportato un’assidua frequentazione dell’abitazione, se si tratta