Investigatore Privato_Sentenze: Diffamazione, atti persecutori, condivisione contenuti online…
Sentenze: Reato di diffamazione; reato di atti persecutori; articolo su un quotidiano online; condivisione di contenuti su YouTube. Diffamazione a mezzo Internet Il definire veleni e sostanza irritanti, nocive e tossiche i prodotti utilizzati da un’azienda agricola mediante pubblicazione di stati e video su Facebook, indicando anche specifici luoghi in modo da rendere facilmente individuabile il soggetto cui tali riferimenti sono fatti, integrano frasi idonee a minare sensibilmente la credibilità professionale della persona offesa, integrando così il reato di diffamazione a mezzo Facebook. Tribunale Genova sez. I, 22/02/2021, n.637 Registrazione e pubblicazione on line di un video Ai sensi dell’art. 3 della direttiva 95/46/Ce, la registrazione e pubblicazione di un video di taluni agenti di polizia all’interno di un commissariato durante la raccolta di una deposizione, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva e possono costituire, in astratto, un trattamento di dati personali esclusivamente a scopi giornalistici, a condizione che da tale video risulti che la registrazione e la relativa pubblicazione abbiano avuto quale unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee. Spetterà al giudice nazionale escludere, caso per caso, che la registrazione e la pubblicazione del video, avvenute senza che le persone interessate venissero informate di tale registrazione e delle sue finalità, costituiscano un’ingerenza nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata di tali persone. Ciò perché non si può ritenere che ogni informazione pubblicata su Internet, che riguardi dati personali, rientri nella nozione di “attività giornalistiche” e che, a tale titolo, benefici del regime speciale di cui all’art. 9 della direttiva 95/46/Ce. Corte giustizia UE sez. II, 14/02/2019, n.345 Partecipazione ad associazione con finalità terroristiche Integra il delitto di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale ex art. 270-bis c.p., e non il delitto di istigazione a delinquere ex art. 414 cod. pen., la condotta di soggetti che, aperti sostenitori del c.d. Stato islamico e rispondenti alla chiamata al jihad, abbiano posto in essere condotte strumentali al consolidamento ed al rafforzamento dell’organizzazione: – Mediante atti di propaganda apologetica rilevanti sul piano della concreta incentivazione dell’adesione al progetto criminoso. Nella specie pubblicazione di video relativi a gravi attentati terroristici per divulgare la chiamata al jihad; partecipazione a gruppi chiusi di condivisione dell’ideologia jihadista; adesione espressa alla rivista “on line” “Dabiq News” che fornisce consigli sui bersagli da colpire in occidente, sulla fabbricazione di armi e sulle modalità di emigrazione verso i territori conquistati dal c.d. stato islamico. -Condotte volte ad agevolare il reclutamento e l’autoradicalizzazione evidenziando la conoscenza ed i pregressi contatti con soggetti combattenti nelle zone di guerra e fornendo ausilio a chi intendeva unirsi alle milizie jihadiste. -Convogliamento di risorse economiche-finanziarie verso l’organizzazione di matrice islamica. Cassazione penale sez. II, 21/02/2019, n.22163 Pubblicazione online di video che dimostrano falle nel gioco di poker online La pubblicazione online dei video dimostrativi delle anomalie dei sistemi di gioco non presenta gli estremi dell’elemento oggettivo del reato di estorsione, difettando lo stesso requisito dell’ingiustizia del profitto e del male paventato, esclusa la configurabilità del reato de quo nella condotta dell’imputato che aveva minacciato di diffondere dei video nei quali era ripresa una falla del sistema di sicurezza del gioco di poker online, atteso che la a richiesta di denaro era intervenuta successivamente alla rimozione del video da parte del suo stesso autore, che si era rivolto alla società proprietaria del gioco per chiedere un compenso a titolo di consulenza. Cassazione penale sez. II, 31/10/2018, n.3669 Pubblicazione video: quando non c’è diffamazione? La pubblicazione di un articolo su un quotidiano online, con video allegato, riguardante un fatto rispondente al vero, non configura diffamazione e, in ogni caso, il direttore della testata online non può ritenersi responsabile ex art. 57 c.p. Cassazione penale sez. V, 21/11/2017, n.7885 La pubblicazione di foto e video di contenuto pornografico La pubblicazione di foto e video di contenuto pornografico integra il reato di diffamazione. Può costituire altresì condotta del reato di atti persecutori inducendo nella vittima un diffuso stato di ansia. Nel caso di specie l’ex fidanzato, con condotte reiterate moleste, aveva pubblicato su diversi siti a contenuto pornografico video ritraenti terze persone ma associati alle generalità della vittima e alla sua utenza telefonica. Su alcuni siti aveva pubblicato video realizzati con fotografie della vittima in biancheria intima o in atti sessuali associati ad annunci erotici. Tribunale Milano sez. uff. indagini prel., 09/02/2017, n.167 Minaccia pubblicazione foto e video Il grave perdurante stato di ansia integra uno degli eventi alternativi del reato di atti persecutori. Nel caso di specie, si trattava di una vittima marocchina minacciata dall’ex fidanzato di pubblicare le foto e i video in cui era stata ripresa mentre aveva rapporti sessuali, gesto che in Marocco equivale ad una condanna morale e religiosa molto grave. Tribunale Milano sez. XI, 20/04/2016, n.3536 Diffusione di un video su YouTube Il reato di diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato. Nella specie, relativa alla diffusione di un video su Youtube, la Corte ha disatteso il richiamo difensivo circa una presunta tardività della querela, ufficializzata solo otto mesi dopo la pubblicazione online, in quanto era stato acclarato la persona offesa era venuta a conoscenza del video solo due mesi prima della presentazione della querela. Cassazione penale sez. V, 10/11/2014, n.12695 Testata telematica: messaggi trasmessi via internet Affinché possa parlarsi di stampa in senso giuridico (ai sensi della l. n. 47 del 1948, art. 1), occorrono due condizioni che certamente il nuovo medium internet non realizza: che vi sia una riproduzione tipografica (prius), che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico (posterius). Il fatto che il messaggio internet (e dunque anche la pagina del giornale telematico) si possa stampare non appare circostanza determinante, in ragione della mera eventualità, sia oggettiva, che soggettiva. Sotto il primo aspetto, si osserva che non tutti i
Investigatore Privato_depenalizzazione atti osceni in luogo pubblico
«atti osceni in luogo pubblico» è stata depenalizzata nel 2016 ma resta comunque punibile a titolo di illecito amministrativo. La pena è un vero e proprio salasso: una sanzione da 5mila a 30mila euro che grava sulle tasche di ogni partecipante all’atto. Se però si tratta di un luogo abitualmente frequentato da minori scatta ancora il reato ed è previsto l’arresto (si pensi al posto auto dietro la scuola elementare, seppure nell’orario in cui le lezioni sono finite). Per non commettere né l’illecito amministrativo, né il reato è necessario appartarsi e fare in modo di non essere visti. Neanche potenzialmente. Così, chi parcheggia in un vicolo cieco può essere ugualmente punito poiché la strada è astrattamente percorribile da chiunque. Peggio vanno le cose per chi si nasconde in un parco giochi, seppure in quel momento vuoto: il luogo è comunque frequentabile da bambini. Invece, chi si infratta tra le fronde di un terreno sterrato, chi oscura i vetri dell’auto con i giornali, chi chiude la porta del retrobottega non deve temere nulla. Come definire allora l’ascensore ed il garage condominiale, l’ufficio o il bagno di un bar, di un aereo, di un treno o di un ufficio? Avere rapporti sessuali in ascensore o in un bagno pubblico è legale? Vediamo come si è orientata la giurisprudenza in proposito. In un precedente del 2016, la Cassazione aveva condannato una coppia che si era chiusa in un vagone del treno: si tratta, a detta dei giudici, di luogo pubblico, sebbene non abitualmente frequentato da minori. Il principio è chiaro: chiunque potrebbe aprire lo sportello e vedere l’azione in corso. Risultato: il semplice fatto di aver avviato i preliminari viene ugualmente condannato a titolo amministrativo. Per non essere puniti quindi non basta assicurarsi che non ci sia nessuno intorno ma che nessuno, neanche potenzialmente, possa accedere al luogo ove si consuma la passione. Con riferimento al sesso in ascensore, la Cassazione, in passato, ha prima detto che si tratta di un «luogo aperto al pubblico», ma poi ha chiarito che non c’è illecito se il rapporto viene consumato tra un piano e l’altro e la cabina è priva di vetrate. I dubbi di carattere pratico che solleva questa sentenza sono abbastanza evidenti: o i giudici ignorano quanto tempo ci vuole per slacciare un reggiseno e ricomporlo oppure intendevano riferirsi alla coppia che, per non farsi vedere, blocca l’ascensore durante la sua corsa. Fare sesso al cinema, seppure nascosti tra gli ultimi posti, è vietato. Non importa che dietro non ci sia nessuno a poter vedere: qualcuno davanti potrebbe decidere di girarsi in qualsiasi momento e, in quel caso, non c’è modo di oscurarsi. E se poi la pellicola è un cartone animato, scatta anche il reato. Consumare rapporti sessuali in un ufficio, anche se non è il proprio, è legale nella misura in cui si abbia l’accortezza di chiudere la porta e di fare in modo che nessuno possa entrare. La chiave può quindi essere un valido sistema per evitare le sanzioni. Stesso discorso per i bagni pubblici e privati: laddove si possa chiudere la porta e impedire che qualcuno entri non c’è alcun rischio. Veniamo al parcheggio condominiale. In base a quanto detto, consumare rapporti sessuali nel proprio box a serranda abbassata è legale, mentre appartarsi nel garage o nel giardino del condominio, teoricamente esposti allo sguardo degli altri, è vietato.
Investigatore privato_A chi rivolgersi se un minore viene condotto in un altro Stato senza il consenso del genitore?
A chi rivolgersi se un minore viene condotto in un altro Stato senza il consenso del genitore In questo articolo parleremo della moglie fuggita all’estero con i figli: che fare? Cosa prevede la legge? Devi sapere che quando un minore viene condotto e trattenuto in un altro Stato senza il consenso del genitore si parla di sottrazione internazionale. In tal caso, è opportuno rivolgersi immediatamente all’autorità centrale italiana oppure alle autorità giudiziarie o amministrative del Paese straniero. Inoltre, tale condotta integra un reato punito con la reclusione fino a quattro anni. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di affrontare la questione punto per punto. Moglie fuggita all’estero con figli: cosa significa? Non sono rari i casi in cui un genitore, soprattutto nel corso di una separazione, decida di portare via i figli in un altro Paese. Ebbene, quando un bambino è condotto in uno Stato diverso dalla sua residenza senza il consenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, si parla di sottrazione internazionale di minore. Molti Paesi hanno aderito alla Convenzione dell’Aia del 1980 che prevede una procedura specifica da attivare in caso di illecito trasferimento e/o trattenimento del minore in uno Stato estero. Tale procedura si applica solo se sussistono i seguenti requisiti: sia lo Stato di residenza abituale del minore che lo Stato di rifugio hanno ratificato o aderito alla Convenzione dell’Aia del 1980; il minore ha meno di sedici anni di età; il richiedente è titolare della responsabilità genitoriale sul figlio. Moglie fuggita all’estero con figli: che fare? A questo punto, vediamo insieme cosa fare se un genitore porta il figlio minore in uno Stato diverso dall’Italia senza il consenso dell’altro. Per prima cosa, è necessario rivolgersi immediatamente all’autorità centrale italiana (presso il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità) e chiedere il rientro immediato del minore. A tal fine, è indispensabile fornire idonea documentazione per: identificare il bambino: ad esempio, certificati anagrafici, fotografie, ecc.; dimostrare la responsabilità genitoriale: ad esempio, è possibile allegare il provvedimento del giudice che ha disposto l’affidamento; provare la residenza in Italia del minore: ad esempio, è utile un certificato del medico pediatra oppure un attestato di frequenza a scuola. Una volta verificati tutti i requisiti, l’autorità centrale si attiva per localizzare il bambino ed invia l’istanza (tradotta in lingua straniera) allo Stato di rifugio, ossia quello dove si trova il minore. Se il genitore che ha sottratto il figlio non è disponibile a rientrare volontariamente in Italia, allora scatta la procedura giudiziaria affinché il giudice dello Stato estero emetta un ordine di rientro in presenza dei seguenti presupposti: il minore sottratto non ha ancora compiuto 16 anni e ha la residenza abituale nello Stato in cui si chiede il ritorno; l’istante è titolare della responsabilità genitoriale sul figlio; la sottrazione è avvenuta senza il consenso del genitore. Inoltre, il giudice valuta anche da quanto tempo è avvenuta la sottrazione e se il minore nel frattempo si è integrato nel suo nuovo ambiente. Attenzione: l’ordine di rientro non verrà emesso se: risulta che il richiedente ha acconsentito al trasferimento; c’è il rischio che il minore, una volta rientrato in Italia, sia esposto a pericoli fisici e psichici: ad esempio, se il bambino è vittima di maltrattamenti; il minore si oppone al ritorno. In alternativa, è possibile rivolgersi direttamente e autonomamente alle autorità giudiziarie o amministrative dello Stato in cui il minore è stato portato e trattenuto. Tale seconda modalità è l’unica via da percorrere qualora lo Stato estero non abbia aderito alla Convenzione dell’Aia del 1980. Quanto ai costi, l’assistenza da parte delle autorità centrali è gratuita sia in Italia che all’estero. Se, invece, viene attivata la procedura giudiziaria, il richiedente deve scegliere un avvocato di fiducia e pagargli il compenso professionale per il lavoro svolto. Tuttavia, c’è la possibilità di essere ammessi al gratuito patrocinio se ricorrono le condizioni stabilite dalla normativa vigente nello Stato interessato. Moglie fuggita all’estero con figli: quando dura la procedura per il rientro? La procedura per ottenere il rientro del minore ha carattere d’urgenza e non può durare più di sei settimane per il primo grado di giudizio. I tempi si allungano se nello Stato di rifugio sono state adottate delle norme speciali oppure se al primo grado segue la fase di appello. Moglie fuggita all’estero con figli: è reato? Nel nostro ordinamento, chi sottrae un minore al genitore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la sua volontà, commette un reato punito dal Codice penale con la reclusione da uno a quattro anni e la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale.
Investigatore privato_non risponde dei debiti del de cuius chi rinuncia all’eredità
La Cassazione ribadisce che non rispondono dei debiti tributari del de cuius coloro che rinunciano all’eredità anche se non sono trascorsi 10 anni dall’apertura della successione Non rispondono dei debiti tributari del de cuius i soggetti che hanno rinunciato all’eredità anche se non è ancora trascorso il termine di 10 anni dall’apertura della successione per accettare o rinunciare alla stessa. La rinuncia ha infatti efficacia retroattiva, per cui gli stessi, se non possono essere considerati eredi sin dall’inizio, non possono essere chiamati a rispondere dei debiti del defunto. Concetto già espresso in una precedente sentenza e ribadito dalla Cassazione n. 21006/2021. Chiesti agli eredi arretrati IRES, IRAP e IVA L’Agenzia delle Entrate notifica ai potenziali eredi di un contribuente defunto e titolare di una ditta individuale che operava nel campo dell’edilizia un avviso di accertamento, con il quale viene richiesto il pagamento di IRES, IRAP e IVA relativi all’anno di imposta 2005 per una fattura emessa di 250.000 euro. I soggetti predetti ricorrono alla CTP che rigetta il ricorso, accolto poi dalla CTR perché nelle more del giudizio, ossia nel 2012, è intervenuta la rinuncia all’eredità da parte degli appellanti, che a quel punto non potevano essere considerati eredi del defunto contribuente. Se non decorrono 10 anni dall’apertura della successione la rinuncia non è definitiva L’Agenzia delle Entrate nel ricorrere in Cassazione solleva un unico motivo, con il quale deduce la violazione di diverse norme del codice civile in materia successoria perché a suo dire, anche se gli appellanti avevano rinunciato all’eredità, essendo la rinuncia revocabile entro il termine di 10 anni dall’apertura della successione, di fatto questo tempo, non essendo ancora trascorso, non rende definitiva e quindi opponibile all’Agenzia detta rinuncia. Erronea quindi la decisione della CTR perché non ha preso in considerazione la non definitività della rinuncia da parte degli eredi. Il rinunciante non è erede perché la rinuncia ha effetto retroattivo La Cassazione però rigetta il ricorso dell’Agenzia perché il motivo sollevato è del tutto infondato. Gli Ermellini rilevano prima di tutto come la ricorrente fondi l’intera impugnazione sul fatto che, a suo dire, la rinuncia all’eredità per essere opponibile deve prima consolidarsi nei dieci anni di tempo decorrenti dall’apertura della successione visto che entro lo stesso termine la stessa può essere revocata. Dai fatti però emerge che i controricorrenti non hanno revocato la rinuncia all’eredità entro il 15 aprile 2015, data in cui si è verificata la maturazione del termine decennale decorrente dall’apertura della successione, per cui quanto affermato dall’Agenzia deve ritenersi privo di qualsiasi fondamento. Per effetto della rinuncia infatti, che non può essere sottoposta a termine o a condizione, ai sensi dell’art. 521 c.c. il rinunciante “è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato” per cui trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 522 e 523 c.c. relativi alla successione legittima. L’effetto della rinuncia, alla luce di dette disposizioni, è immediato e si traduce nella decadenza dal diritto di accettare e nella devoluzione dell’eredità a un successibile di grado posteriore. Vero, condivide la Cassazione, che il rinunziante ha 10 anni di tempo dall’apertura della successione per revocare la rinuncia e diventare successore del de cuius a titolo universale, ma solo se il nuovo chiamato nel frattempo non ha accettato l’eredità, acquistando in via definitiva l’eredità. Il chiamato all’eredità quindi che non ha accettato e vi rinuncia non può considerarsi “titolare della soggettività passiva rispetto ai debiti del de cuius, neanche in ambito tributario (…)”. Deve quindi ribadirsi il principio affermato di recente dalla Cassazione n. 15871/2020: “Il chiamato all’eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del “de cuius”, neppure per il periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili “ex lege” o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c. c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili“.
Investigatore privato_Gravi sofferenze alla partner? Scatta il reato di tortura
La Cassazione riconosce il reato di tortura a seguito delle gravi sofferenze, fisiche e psichiche, provocate alla vittima e che superano la soglia prevista per i maltrattamenti Ripetute minacce a lei e ai suoi familiari, percosse, abusi sessuali, sofferenze fisiche e psichiche, privazione della libertà di movimento, addirittura un marchio a fuoco. Un quadro di inaudita violenza commesso con particolare efferatezza, insensibilità e gratuità dal partner della vittima, posta in una condizione di completo assoggettamento e sconforto, costretta a subire per lungo tempo comportamenti violenti e umilianti. Atti che superano una soglia minima di gravità, non richiesta per i maltrattamenti, e che fanno scattare una condanna per il reato di tortura. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 32380/2021, confermando la condanna nei confronti per il reato di cui all’art. 613-bis c.p. commesso in concorso con il delitto di maltrattamenti ex art. 572 c.p. e di violenza sessuale ex art. 609-bis del codice penale. Alla luce di una serie di dettagliati elementi, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 613-bis, commi 1 e 4, del codice penale: l’uomo, con violenze e minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, aveva cagionato alla persona offesa, privata della libertà personale in quanto da lui chiusa a chiave in casa, acute sofferenze fisiche, un verificabile trauma psichico e una lesione personale dalla quale era derivata una malattia nel corpo mediante più terribili condotte. Innanzi alla Certe di Cassazione, il ricorrente, sotto diversi profili, lamenta l’inconfigurabilità, nel caso di specie, del ritenuto delitto di tortura per la supposta mancanza degli elementi costitutivi necessari per l’integrazione della fattispecie incriminatrice. In particolare, secondo la difesa, difettava la qualifica giuridica soggettiva dell’agente, ma tali doglianze che vengono respinte in toto dagli Ermellini. Tortura pubblica e tortura privata Il reato di tortura, si legge in sentenza, appare strutturato come delitto “a geometria variabile”, potendo l’ambito di operatività della norma penale ricomprendere sia la tortura privata (c.d. comune o orizzontale o impropria) che la tortura pubblica (c.d. di Stato o verticale o propria). Solo in quest’ultimo caso è richiesto che il soggetto attivo sia un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio. Nel caso di tortura privata, invece, trattasi di “reato comune”. Nella tortura privata, spiega la Cassazione, l’asse della lesività del delitto è calibrato sulla natura della condotta e non rileva affatto la qualifica giuridica soggettiva dell’agente, se non limitatamente ad un elemento costitutivo di fattispecie rappresentato dai rapporti di affidamento, affrancati però completamente dalla componente pubblicistica. Il legislatore italiano ha voluto, in tal modo, ampliare il raggio dell’incriminazione rispetto alla soglia minima richiesta, come ius cogens, dal diritto internazionale, riconoscendo la configurabilità del reato anche nelle relazioni private. Tortura e maltrattamenti Nel caso di specie, alla luce della ricostruzione dei fatti operata dalle concordi valutazioni dei Giudici di merito e sulla base delle dettagliate, coerenti e precise dichiarazioni della persona offesa, della documentazione sanitaria e dei riscontri emergenti ex actis (messaggi pervenuti sul cellulare della vittima, fotografie), può ritenersi ampiamente provato che l’imputato ha commesso il reato di tortura privata. Le sue condotte hanno provocato alla vittima acute sofferenze fisiche, riportando lesioni a causa delle percosse subite, e, inoltre, le plurime condotte violente e minacciose le hanno cagionato un trauma psichico. Si realizza, nel caso di specie, anche un concorso con altri reati, tra cui quello di maltrattamenti: come spiega la Corte, in linea astratta, per l’integrazione dell’articolo 572 c.p., possono assumere rilievo anche fatti non penalmente rilevanti, o comunque non gravi. Invece, ai fini della configurabilità del reato di tortura dovranno necessariamente considerarsi solo fatti che costituiscano di per sé reato (a seconda dei casi, minaccia, percosse, lesioni, violenza privata) e che si caratterizzino per la loro gravità e per la loro idoneità a produrre acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico. Di conseguenza, si legge in sentenza, “ciascuno dei singoli atti che concorrono ad integrare la fattispecie di tortura deve necessariamente superare una soglia minima di gravità che non è richiesta, invece, per i maltrattamenti”. Lesione della dignità umana La Suprema Corte sottolinea anche come l’oggettività giuridica criminosa “specifica”, ossia il bene giuridico tutelato dall’incriminazione, abbia un contenuto più pregnante: “consistendo la tortura nell’inflizione brutale di sofferenze corporali, essa determina un grave e prolungato patimento fisico e morale dell’essere umano che la patisce, cosicché la sua particolarità risiede nella conclamata e terribile attitudine che la stessa possiede e cioè quella di assoggettare completamente la persona la quale, in balia dell’arbitrio altrui, è trasformata da essere umano in cosa, ossia in una res oggetto di accanimento”. La sofferenza corporale, fisica e/o psichica, inflitta a una persona umana è tuttavia solo una delle componenti della fattispecie incriminatrice, ma il contenuto preciso dell’offesa penalmente rilevante sta nella lesione della “dignità umana”, la quale “costituisce la cifra comune della lesività specifica, tanto del reato di tortura privata quanto del reato di tortura pubblica, e che si traduce nell’asservimento della persona umana e, di conseguenza, nell’arbitraria negazione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.” Trattandosi di un concetto relazionale, l’offesa penalmente rilevante può riguardare differenti fenomeni di compressione del bene giuridico (dignità umana o della persona), cosicché le forme di tutela possono essere diversamente modulate dal legislatore attraverso la previsione di modelli legali di reato calibrati sul tipo di incriminazione (schiavitù, tratta, tortura, ecc.).
Investigatore Privato_L’assegno di divorzio secondo la Cassazione
Come si orienta oggi la Cassazione sulla natura dell’assegno divorzile? Il pensiero della dottrina e della giurisprudenza in materia e le ultime massime L’assegno divorzile è l’obbligo di uno dei due coniugi di corrispondere regolarmente (ovvero con soluzione una tantum) all’altro un contributo economico, a seguito di pronuncia di divorzio. Com’è noto, l’assegno in oggetto ha presupposti e finalità diverse rispetto all’assegno di mantenimento, il quale viene stabilito in sede di separazione personale dei coniugi. A ben vedere, l’assegno divorzile ha lo scopo di garantire al coniuge privo, ovvero incapace di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento, il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Qual è la natura dell’assegno divorzile? La dottrina e la giurisprudenza non sono unanimi nel classificare la natura dell’assegno divorzile, che da anni è fonte di accesi dibattiti. Parte della dottrina attribuisce allo stesso carattere di solidarietà fra i coniugi associandolo in tal modo all’assegno di mantenimento ex art. 156, 1 comma, c.c.. Secondo questo orientamento l’assegno divorzile è atto a sopperire allo stato di bisogno economico dell’ex coniuge, al fine di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Altra dottrina partendo dal presupposto che con il divorzio si scioglie il vincolo matrimoniale, a differenza dell’orientamento di cui sopra, intende l’adeguatezza dei mezzi come la capacità del coniuge di provvedere in autonomia alle proprie esigenze e bisogni di vita. In tal caso, unicamente nel caso in cui l’ex coniuge sia privo di redditi, il coniuge più abbiente ha l’obbligo di somministrare quanto necessario. Le Sezione Unite con la famosa sentenza n. 11490 del 1990, affermano la natura esclusivamente assistenziale dell’assegno di divorzio, e chiariscono che l’unico presupposto per concedere l’assegno è quello dell’inadeguatezza dei mezzi a conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio del coniuge richiedente. Conseguentemente è chiaro che il coniuge richiedente l’assegno non deve necessariamente trovarsi in uno stato di bisogno, ma ciò che conta è ristabilire una situazione di equilibrio. Come si orienta la Cassazione oggi? Le ultimissime massime della Corte di Cassazione in tema dell’assegno divorzile, chiariscono che il giudice è tenuto a decidere sull’assegno previo accertamento della misura del contributo apportato dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio comune o a quello del consorte nel corso del matrimonio. Difatti l’ultimo orientamento della Corte di Cassazione sancisce che l’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l’autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì “un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. n. 11790/2021). Non solo. La corte specifica altresì che la natura assistenziale e perequativo – compensativa ai sensi dell’art 5 della legge sul divorzio, richiede “l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive” (Cass. Civ., n. 11472/2021).
Investigatore privato_licenziato chi minaccia i colleghi per farli ritrattare
Per la Cassazione è da licenziare chi minaccia i colleghi per far ritrattare loro le dichiarazioni rese in un precedente procedimento: impedisce la prosecuzione del rapporto Confermato il licenziamento irrogato dalla società datrice al dipendente, che ha minacciato i colleghi per chiedere loro di ritrattare le dichiarazioni rese in un pregresso procedimento disciplinare e per aver omesso di comunicare i carichi pendenti richiesti. Per la Cassazione la fondatezza dell’eccezione relativa all’omessa comunicazione dei risultati del casellario è superata dalla gravità della condotta minacciosa del dipendente risultata intenzionale e ai limiti della rilevanza penale. Scontato che in presenza di una simile condotta la società datrice perda la fiducia nel proprio dipendente, tanto più se lo stesso, come nel caso di specie, ricopre la carica di supervisore. Precisazioni contenute nell’ordinanza n. 23068/2021 della Cassazione. La vicenda processuale Un dipendente si rivolge al Tribunale per far dichiarare l’illegittimità del licenziamento irrogato nei suoi confronti dalla s.p.a datrice, relativamente alla contestata condotta di minacce che lo stesso avrebbe rivolto ad alcuni colleghi, per costringerli a ritirare le dichiarazioni rese in un precedente procedimento disciplinare e per aver omesso di comunicare i carichi pendenti iscritti a suo carico nel casellario giudiziale. La domanda però viene rigettata in primo grado come in appello. Tardivo l’addebito dell’omessa comunicazione dei carichi pendenti Risultato soccombente in entrambi i gradi di giudizio il lavoratore ricorre quindi in Cassazione innanzi alla quale solleva due motivi di ricorso. Con il primo fa valere la violazione dell’art. 2119 c.c perché la Corte di Appello non ha seguito e rispettato i criteri dettati dalla Cassazione per giungere al giudizio di responsabilità del dipendente e alla conseguente irrogazione del licenziamento per giusta causa. Con il secondo deduce invece la nullità del procedimento e della motivazione ritenuta meramente apparente con cui è stata rigettata l’eccezione di tardività della contestazione relativa all’omessa comunicazione dei carichi pendenti iscritti nel casellario giudiziario. Minacce ai colleghi gravi e intenzionali giustificano il licenziamento La Cassazione rigetta il ricorso, partendo dall’analisi del secondo motivo di ricorso con il quale il lavoratore vorrebbe ottenere l’accoglimento dell’eccezione di tardività della contestazione anche in riferimento al primo addebito, facendo presente che la Corte di appello ha ritenuto sufficiente, nonostante la tardività del secondo addebito (relativo all’omessa comunicazione dei carichi pendenti), la gravità del primo per ritenere sussistente la giusta causa di recesso. La Cassazione infatti ritiene che la Corte abbia ben motivato in merito alla necessità dell’avvio di una verifica interna sui fatti a carico del ricorrente e sulle dimensioni della società datrice, la cui complessità organizzativa ha sicuramente comportato una dilatazione dei tempi per avviare la procedura ed eseguire l’indagine. Il tutto conformemente a quanto già affermato dalla Cassazione, per la quale “il requisito della immediatezza della contestazione va inteso in senso relativo, potendo essere compatibili, nei limiti della regola della buona fede e della correttezza nell’attuazione del rapporto da parte del datore di lavoro, con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo.” Infondato anche il primo motivo del ricorso perché la decisione del giudice dell’impugnazione è aderente al dettato dell’art. 2119 c.c. La condotta del lavoratore, ha affermato correttamente la Corte di Appello, deve infatti ritenersi intenzionale e “spinta fino ai limiti della rilevanza penale”, conclusione che risulta avvalorata dall’omessa comunicazione da parte del dipendente dei suoi precedenti penali. Elementi che hanno contribuito a fare in modo che la società datrice acquisisse maggiore consapevolezza delle condotte del dipendente, abituato a comportamenti penalmente perseguibili che non sono in linea con la posizione gerarchica rivestita e che legittimano il venir meno della fiducia da parte della società datrice sull’esatto adempimento delle prestazioni a cui era stato adibito.
Investigatore privato_Non è reato non comunicare all’INPS la morte di un congiunto
Per la Cassazione non è reato non comunicare i dati della congiunta defunta all’INPS perché la legge non prevede questo obbligo L’omessa comunicazione della morte della congiunta all’INPS da parte delle congiunte e il contestato utilizzo delle somme presenti sul conto corrente della defunta a titolo di pensione, non realizzano il reato di cui all’art. 316 ter c.p, non solo perché le stesse non sono obbligate per legge a effettuare questa comunicazione, ma anche perché il conto era cointestato a una delle due imputate e sullo stesso confluivano anche le entrate della sua azienda agricola. La sentenza della Corte di Appello quindi va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Questa la decisione della Cassazione contenuta nella sentenza n. 31210/2021. La vicenda processuale Due donne vengono ritenute responsabili, anche in sede di appello, della commissione del reato di cui all’art. 316 ter c.p. perché hanno omesso di comunicare il decesso di una loro congiunta e hanno continuato a percepirne la pensione accreditata mensilmente sul conto intestato a una delle due imputate e alla defunta sul quale anche l’altra imputata poteva operare. Condizione che ha permesso alle due donne di utilizzare, tramite carta di credito, l’importo di 18.000 euro presenti sul conto. Carta di credito non funzionante, nessuna appropriazione indebita Il difensore delle imputate nel ricorrere in Cassazione solleva le seguenti doglianze: nel caso di specie c’è stata un’errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla responsabilità per quanto riguarda l’utilizzo delle somme anche perché la carta di credito era smagnetizzata e non funzionante e comunque la stessa è stata rivenuta nella disponibilità di una sola delle due donne; in secondo luogo si lamenta violazione di legge per il mancato proscioglimento dal reato stante l’intervenuta prescrizione, alla luce della errata e contraddittoria motivazione della Corte di Appello che ha qualificato il reato commesso come a “consumazione prolungata.” La legge non prevede l’obbligo di comunicazione a carico dei congiunti La Corte di Cassazione adita dichiara l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Ricorda la Cassazione che dalla formulazione dell’art. 316 ter c.p emerge che detto reato per essere integrato richiede certe modalità di azione per ottenere il conseguimento indebito di erogazioni pubbliche. In particolare “le informazioni, la cui omissione può integrare la fattispecie di cui all’art. 316-ter cod. pen. devono essere “dovute”, devono, cioè, trovare fondamento in una richiesta espressa dell’ente erogatore o, comunque, risultare imposte dal principio di buona fede precontrattuale di cui all’art. 1337 cod. civ., ipotesi, quest’ultima, concretamente invocabile in relazione ad una istruttoria finalizzata alla concessione di erogazioni pubbliche.” Particolare è il caso di specie, in cui la violazione dell’omessa comunicazione all’ente che eroga la pensione viene fatta risalire a quanto disposto dall’art. 72 del DPR n. 396/2000, che sancisce l’obbligo da parte dei congiunti o di persona convivente o informata di comunicare la morte di un soggetto entro le 24 ore dal decesso all’ufficiale dello stato civile del luogo dell’evento o del luogo in cui il cadavere è stato deposto. Obbligo che, se la morte avviene in ospedale, in una casa di cura o luoghi similari grava sul direttore o un suo delegato. Altre due disposizioni di legge poi pongono a carico dell’ufficio Anagrafe del Comune di comunicare all’ente di previdenza la morte del soggetto assicurato. Obbligo che, se non adempiuto, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Obbligo di comunicazione che la legge pone infine a carico dei medici necroscopi tramite l’invio di un certificato online. Da un quadro normativo di questo tipo la Cassazione rileva che in realtà nessun obbligo di comunicazione del decesso all’INPS è posto a carico delle due imputate, congiunte della defunta. Precisa la Corte che “siffatto obbligo non è imposto ai congiunti in relazione al trattamento pensionistico erogato, spettando ad essi unicamente la comunicazione del decesso della (….) al Comune di appartenenza, debitamente assolta e in forza della quale si sono attivate le indagini della Guardia di Finanza che hanno comparato le certificazioni di decesso alle risultanze della banca dati dell’istituto erogatore constatando che il pagamento della pensione era ancora in corso.” Alle due imputate quindi non poteva chiedersi di provvedere alla comunicazione del decesso della congiunta all’INPS, perché sulle stesse non grava tale obbligo per legge, ma solo quello, debitamente assolto, di comunicare il decesso entro ventiquattro ore all’Ufficio Anagrafe del Comune. Il reato contestato alle imputate non è configurabile quindi perché manca l’omissione di informazioni dovute, così come l’appropriazione della pensione su un conto di cui una delle coimputate era cointestataria e sul quale confluivano anche le entrate della sua impresa agricola. Punto sul quale la Corte di Appello si è espressa in modo molto confuso.
Investigatore Privato_Intercettare occultamente una conversazione in auto non è reato
3 MOTIVI PER CUI INTERCETTARE OCCULTAMENTE UNA CONVERSAZIONE IN AUTO NON È REATO Una non recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. V, (ud. 30-01-2008) 18-03-2008, n. 12042) affronta il problema legato alle microspie atte ad intercettare le comunicazioni tra presenti sull’autovettura. La sentenza in oggetto riguarda 22 imputati appartenenti a varie agenzie di investigazioni i quali erano stati chiamati in giudizio per i reati di cui agli artt. 623 bis, art. 617 bis e art. 617 c.p., per l’installazione di apparati di intercettazione ambientale di conversazioni tra presenti poste su autovetture private. La sentenza afferma che l’istallazione di dette apparecchiature e quindi la captazione delle comunicazioni avvenute all’interno di autovetture che si trovano sulla pubblica via, non comporta alcun reato, ergo, detta attività e lecita e gli imputati sono stati, pertanto, assolti per i seguenti tre motivi. La Cassazione sostiene che “Agli “strumenti di comunicazione” si rapportano il titolo dell’art. 617 c.p. “Cognizione, interruzione o impedimento illecito di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche” e la frase recata dall’art. 617 bis c.p. “al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche”. La lettera del titolo e della frase non autorizza affatto a ritenere le due norme incriminatrici siano estensibili alla captazione di comunicazioni di conversazioni tra presenti”. Tradotto, la norma incriminatrice non prevede la captazione di comunicazioni tra presenti, ovvero le conversazioni tra essi avvenute senza l’ausilio di apparati telegrafici o telefonici. La Cassazione prosegue affermando che “L’art. 617 c.p. e segg., introdotti con L. n. 98 del 1974, tutelano solo e proprio la riservatezza delle comunicazioni o conversazioni tra persone effettuate con mezzi tecnici determinati, all’epoca il telegrafo o il telefono. L’art. 617 quater c.p., art. 617 quinquies c.p., art. 617 sexies c.p. aggiunti dalla L. n. 547 del 1993 riguardano invece le comunicazioni informatiche o telematiche, cioè strumenti nuovi. Infine l’art. 623 bis c.p., estende le disposizioni a “qualunque altra comunicazione a distanza di suoni immagini o altri dati“. In sintesi, la riservatezza tutelata dalle norme degli artt. 617 e 623 c.p., è quella assicurata proprio e solo da uno strumento adottato per comunicare a distanza”. Pertanto ed in prima battuta, la Suprema Corte afferma che le norme sopra citate non incriminano il comportamento di cui occultamente intercetta una comunicazione tra presenti avvenuta sull’autovettura posta sulla pubblica via. In aggiunta, sempre il Supremo Consesso stabilisce che “Invece la riservatezza di “notizie” ed “immagini” che si rapporta all’”ambiente” è tutelata nell’art. 615 bis c.p., introdotto dalla citata L. n. 98 del 1974, art. 1, con il titolo “interferenze illecite nella vita privata”. La disposizione di questo articolo fa riferimento ai soli luoghi indicati nell’art. 614 c.p., e cioè l’abitazione o la privata dimora. E l’autovettura che si trovi in una pubblica via non è ritenuta, da sempre nel diritto vivente, luogo di privata dimora. Quindi, ancora una volta la Corte riafferma che l’autovettura posta sulla pubblica via non è un luogo di privata dimora e quindi il reato di cui all’art. 615 bis non è applicabile al caso di specie. In ultimo e per concludere afferma incontrovertibilmente che “Nessuna norma incriminatrice dunque tutela la riservatezza delle persone che si trovino in autovettura privata sulla pubblica via”. Autorizzando così implicitamente l’istallazione di dette apparecchiature captative di semplici comunicazioni o di video riprese sulle autovetture poste sulla pubblica via da parte di tutti gli investigatori privati che per motivi di indagine riterranno di dover utilizzare tali strumenti.
Investigatore Privato_Affidi illeciti, al via la Commissione d’inchiesta
Non solo il caso di Bibbiano che ha dato inizio alle indagini, adesso l’attenzione si sposta verso il Piemonte Il caso di Bibbiano ha aperto uno squarcio sul mondo degli affidi illeciti, sottolineando le difficoltà del sistema italiano nella gestione dei minorenni, ma soprattutto i danni indelebili alle tante famiglie vittime del sistema. Dai fatti emerse forte la necessità di istituire una commissione parlamentare i cui lavori, dopo un’inerzia durata mesi, sono in procinto di partire. Arriva un aiuto alle tante famiglie che si erano rivolte al Governo in cerca di risposte e per far chiarezza sui molti casi ancora in sospeso. A riportare l’attenzione sulla partenza dei lavori una nota dell’Associazione Nazionale Familiaristi Italiani. Il caso di Bibbiano Al centro dello scandalo da cui scaturisce l’inchiesta della Commissione parlamentare, c’è il comune di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia. Un’indagine cominciata quasi tre anni fa e che ha fatto emergere, fino ad oggi, una rete illecita nella gestione degli affidi di minori. L’indagine era scaturita da una serie di denunce dei servizi sociali contro genitori accusati di aver maltrattato i loro figli. Si scoprì che psicologi e assistenti sociali lucrano sugli affidamenti dei bimbi: manipolati dal punto di vista mentale, sottratti alle famiglie d’origine per approdare ad altre famiglie, le quali avrebbero incassato il contributo economico. Gli psicologi, invece, avrebbero guadagnato grazie alle sedute di terapia. Affidi illeciti, l’attenzione si sposta in Piemonte Sul tema è intervenuta dell’Associazione Nazionale Familiaristi Italiani: «Ora finalmente si farà piena luce su eventi poco chiari che hanno coinvolto bambini fragili ed inermi – afferma il presidente, avvocato Carlo Ioppoli – L’avvio della Commissione d’Inchiesta su affidi e case famiglia è una vittoria dello Stato italiano in primis che ora dovrà cominciare un percorso per fare luce e restituire verità, proteggere i bambini e le loro rispettive famiglie». Le ultime cronache segnalano invece che anche in Piemonte sono state registrate una serie di anomalie. La denuncia arriva da Fratelli d’Italia che attraverso il suo leader, Giorgia Meloni, ha promosso un’indagine regionale, affinchè «i diritti della famiglia, i diritti dei bambini, i diritti dell’adolescenza sono inviolabili e non possono essere calpestati in nessun modo in una Nazione civile».