Investigatore privato_Carcere o multa per chi non paga l’assegno di divorzio
La Cassazione nell’accogliere il ricorso dell’imputato chiarisce che per la violazione degli obblighi familiari si applica la multa o la reclusione La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’imputato, condannato in appello alla reclusione e alla multa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, perché come giustamente osservato dal ricorrente la norma prevede queste due pene come alternative, non in via cumulativa. Precisazione contenuta nella sentenza n. 34618/2021 della Cassazione. La vicenda processuale In sede di appello viene confermata la responsabilità penale dell’imputato ricorrente per il reato di cui all’art. 570 c.p, che punisce la “Violazione degli obblighi di assistenza familiare” rideterminando la pena in 26 giorni di reclusione e 140 euro di multa e condannando l’imputato a risarcire i danni alla parte civile e a sostenere le spese legali comprese quelle del giudizio di rinvio. Reclusione e multa sono pene alternative L’imputato nel ricorso in Cassazione solleva i seguenti motivi: Con il primo lamenta la violazione dell’art. 570 c.p perché la sentenza ha comminato congiuntamente la pena della reclusione e della multa quando la norma le contempla come pene alternative. Con il secondo lamenta vizio di motivazione sulla rideterminazione della pena. Con il terzo infine lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte liquidato le spese sostenute da parte civile nel giudizio di rinvio. Carcere o multa per il reato di cui all’art 570 c.p. Per la Cassazione il ricorso è fondato perché risultano fondati tutti e tre i motivi del ricorso, per questo elimina la condanna al pagamento delle spese di rinvio in favore della parte civile, annulla la sentenza senza rinvio in relazione a questa parte e dispone invece il rinvio ad altra sezione della Corte sulla questione del trattamento sanzionatorio. Per gli Ermellini il primo motivo del ricorso è fondato perché in effetti le pene previste dall’art. 570 c.p sono previste in via alternativa, come emerge dalla lettura del comma 1, il quale dispone infatti che: “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.” Fondato di conseguenza anche il secondo motivo, con potere del giudice del rinvio di decidere anche sulla richiesta di conversione della eventuale pena detentiva che dovesse essere stabilita in pena pecuniaria. Fondato infine anche il terzo in quanto il giudizio di rinvio è limitato alla sola valutazione del trattamento sanzionatorio e perché allo stesso la parte civile non ha interesse a partecipare. Da qui l’eliminazione delle relative spese poste a carico dell’imputato. A questo proposito la Cassazione ricorda infatti il principio di diritto secondo cui: “qualora dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione proposta non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest’ultima, non avendo interesse a formulare le proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il diritto a partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali.”
Investigatore Privato_Urtare lo specchietto di un’auto: quando è reato?
La Cassazione: va punito «chi ha la piena consapevolezza del sinistro e delle sue potenzialità lesive per le persone coinvolte ma non si ferma dopo il colpo.» Come ha avuto modo di ribadire la Cassazione in una recente sentenza, l’automobilista può essere punito non tanto per il colpo allo specchietto ma per il fatto di non essersi fermato a verificare se l’urto ha provocato qualche danno a chi si trovava a bordo dell’altra macchina. Non sarebbe la prima volta, infatti, che un piccolo incidente come quello rischia di trasformarsi in tragedia o, comunque, di causare delle lesioni. Vediamo qual è il ragionamento della Suprema Corte. Urto allo specchietto: cosa dice il Codice della strada? Non esiste una norma che parli in modo specifico di cosa succede nell’urtare lo specchietto di un’altra auto. Ma c’è un articolo del Codice della strada, il numero 189, che parla in modo inequivocabile di quello che un automobilista deve fare quando provoca un incidente, pur banale che possa sembrare, come un piccolo tamponamento o, appunto, un colpo a uno specchietto quando si va a una certa velocità. Dice il Codice: «L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona». Prima cosa, dunque: c’è l’obbligo di fermarsi sempre e comunque, anche quando «ci sembra» di non avere fatto dei grossi danni. Questo perché – come, infatti, precisa la norma – l’automobilista è tenuto ad assistere coloro che «eventualmente» abbiano subìto un danno. Quel «eventualmente» inserito dal Codice significa che chi si trova a bordo dell’altra macchina potrebbe o non potrebbe essersi fatto male ma che bisogna, comunque, fermarsi per verificarlo. Più avanti si legge ancora: «Chiunque, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni». Urto allo specchietto: quando diventa reato? Come abbiamo visto, il Codice prevede la reclusione per chi provoca un incidente e non si ferma a verificare se ci sono state delle conseguenze per le persone coinvolte e se hanno bisogno di assistenza. Non dice «incidente grave o «banale incidente», non usa aggettivi in questo caso la normativa. Parla di «incidente» e punto. Ed è qui che la Cassazione ribadisce il concetto: urtare lo specchietto di un’altra auto e proseguire la corsa pensando di non avere causato un danno è reato. Lo diventa nel momento in cui si è consapevoli di avere colpito una parte di un altro veicolo ma si fa finta di niente, trascurando il fatto che, almeno in teoria, qualcuno avrebbe potuto farsi male. Si pensi, ad esempio, a chi guida d’estate con il finestrino abbassato e si vede arrivare in faccia lo specchietto in frantumi o – ancor peggio – il pezzo di vetro intero che si sgancia dal supporto. Oltre ad eventuali tagli sul viso, lo spavento può far fare al conducente qualche manovra azzardata che finisce per provocare un incidente ben più grave. Pertanto, il reato scatta nel momento in cui chi ha provocato l’urto non si ferma, non tanto per avere colpito uno specchietto (per i danni materiali, infatti, si risponde con una sanzione amministrativa in quanto rientrano nella violazione al Codice della strada), ignorando quello che la sentenza definisce «la piena consapevolezza del sinistro e delle sue potenzialità lesive per le persone coinvolte». Non a caso, la Suprema Corte parla di «reato omissivo di pericolo, il cui elemento materiale consiste nell’allontanamento dell’agente dal luogo dell’investimento così da impedire o comunque ostacolare l’accertamento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell’incidente». In estrema sintesi: anche in caso di incidente apparentemente banale, come urtare lo specchietto di un’altra auto, è reato nel momento in cui chi l’ha provocato è consapevole del sinistro ma non si ferma, pur sapendo che, potenzialmente, può avere ferito qualcuno.
Investigatore privato_Quali diritti hanno le coppie di fatto?
Convivenza di fatto: cos’è e cosa prevede la legge Cirinnà? Quali persone costituiscono una coppia di fatto e quali sono le loro tutele? La famiglia intesa come nucleo fondato esclusivamente sul matrimonio è nozione ormai superata: prima la giurisprudenza e, poi, la legge hanno ampliato il concetto tradizionale di unità familiare, estendendolo a tutte le coppie conviventi legate da uno stabile e duraturo legame affettivo. Oggi, anche le persone che vivono sotto lo stesso tetto possono rivendicare alcuni diritti, a seconda del tipo di legame a cui danno vita. È dunque possibile distinguere almeno tre tipi di famiglia: quella in cui la coppia si è sposata; i conviventi che hanno registrato la propria unione in Comune; i conviventi che non hanno formalizzato la loro coabitazione. Con il presente articolo ci soffermeremo proprio su quest’ultima situazione: vedremo cioè quali diritti hanno le coppie di fatto. Sin da subito, va detto che i diritti delle coppie di fatto sono stati in gran parte sanciti dalla giurisprudenza. Non c’è, pertanto, una legge che si occupa di disciplinare la condizione di coloro che, pur convivendo, non hanno voluto formalizzare la propria unione in Comune come ha previsto la legge Cirinnà. Conviventi di fatto: chi sono? Come ricordato in apertura, a seguito della legge Cirinnà, accanto alla famiglia tradizionale fondata sul matrimonio si collocano le convivenze di fatto. Secondo la legge, si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite in modo stabile da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. La convivenza di fatto tra persone eterosessuali oppure dello stesso sesso viene attestata attraverso un’autocertificazione in carta libera, presentata al Comune di residenza, nella quale i conviventi dichiarano di convivere allo stesso indirizzo. Dopo gli opportuni accertamenti, il Comune rilascerà il certificato di residenza e lo stato di famiglia. Coppie di fatto: chi sono? Le coppie di fatto sono costituite dalle persone che, pur convivendo stabilmente ed essendo legate da un duraturo rapporto affettivo, hanno deciso di non formalizzare la loro unione in Comune, cosa che invece caratterizza i conviventi di fatto. Le coppie di fatto sfuggono alla legge Cirinnà e, pertanto, non hanno i diritti che quel provvedimento legislativo accorda ai conviventi di fatto. In Italia, ci sono diverse coppie che, nonostante abitino sotto lo stesso tetto da anni, non vogliono rendere ufficiale la loro unione, rifiutando così di diventare conviventi di fatto. Diritti delle coppie di fatto: quali sono? Le coppie di fatto, dunque, sono coloro che non accedono ai diritti previsti dalla legge Cirinnà in quanto non hanno registrato la loro unione in Comune. Ciò non significa, però, che esse siano sfornite di qualsiasi tutela. Grazie al lavoro costante della giurisprudenza, oggi anche le coppie di fatto beneficiano di precisi diritti. Vediamo quali sono i più importanti. – Diritto di vivere nella stessa casa Se l’abitazione è di proprietà solamente di uno dei due, non si può cacciare di casa l’altro dall’oggi al domani. Quest’ultimo, infatti, vanta un diritto di possesso che non gli può essere negato. Se la coppia scoppia, non si può dunque pretendere che il soggetto non proprietario abbandoni immediatamente l’abitazione. – Diritto di subentrare nel contratto di locazione Se la casa in cui si è svolta la convivenza è presa in affitto, il convivente sopravvissuto alla morte dell’altro ha diritto di subentrare nel contratto fino alla sua naturale scadenza. – Diritto all’affidamento dei figli A seguito della fine della relazione, i figli della coppia hanno diritto di essere affidati a entrambi gli ex conviventi. Il dovere di mantenimento, il diritto di visita e l’affidamento condiviso non conoscono differenza tra coppie sposate e coppie che, invece, non hanno contratto il matrimonio. – Diritto al risarcimento del danno Se uno dei due coniugi muore per fatto illecito altrui (per esempio, un incidente stradale), il superstite ha diritto ad essere risarcito al pari di un coniuge. Il diritto al risarcimento scatta solo se la convivenza abbia una stabilità tale da far ragionevolmente ritenere che, ove non fosse intervenuta l’altrui azione illecita, sarebbe continuata nel tempo. – Violazione degli obblighi familiari Versare del denaro al partner, durante la convivenza, configura, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, l’adempimento di un’obbligazione naturale, essendo espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo. Pertanto, è legittimo richiedere, nei confronti dell’ex convivente, il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi familiari. – Maltrattamenti in famiglia Il reato di maltrattamenti in famiglia prescinde dall’esistenza di un matrimonio formale e, quindi, l’illecito penale scatta anche nei riguardi del convivente. – Permesso di soggiorno Ai fini del rilascio del titolo di soggiorno rileva anche la convivenza stabile dello straniero che dimostri di trarre da tale tipo di rapporto mezzi leciti di sostentamento. Per la stessa ragione non si può espellere lo straniero non solo in caso di matrimonio, ma anche di convivenza in Italia, con una donna incinta.
Investigatore privato_Chirurgia estetica: ultime sentenze
Responsabilità del chirurgo estetico Il chirurgo specializzato in medicina estetica non è soggetto all’obbligazione di fornire le cure al paziente, quanto piuttosto di migliorarne le imperfezioni fisiche e meramente estetiche; ciò comporta che questa disciplina chirurgica si presta ad essere considerata più come fonte di un’obbligazione di risultato, che di mezzi, poiché, nel momento in cui il paziente si sottopone ad un intervento chirurgico, lo fa in vista di un determinato risultato estetico e non certo per ottenere dal medico solo la rassicurazione che farà il possibile per raggiungerlo. Tribunale Pistoia sez. I, 30/06/2021, n.595 Risoluzione del contratto per inadempimento In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l’alterazione dell’equilibrio contrattuale. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un caso di errato intervento chirurgico di riduzione del seno, aveva omesso di valutare l’importanza dell’inadempimento con riguardo al risultato estetico, limitandosi ad affermare che l’operazione non poteva reputarsi del tutto inutile perché aveva effettivamente prodotto, secondo le indicazioni della paziente, la riduzione della massa mammaria. Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, n.8220 Intervento di chirurgia estetica mal riuscito La responsabilità del chirurgo in relazione al danno conseguente all’eseguito intervento di chirurgia estetica, al quale sia seguito un inestetismo più grave di quello che si mirava a eliminare o attenuare, è conseguente all’accertamento che il paziente non sia stato adeguatamente informato di tale possibile esito, ancorché l’intervento risulti correttamente eseguito. Il paziente, infatti, con la chirurgia estetica, insegue un risultato non declinabile in termini di tutela della salute, circostanza che fa presumere come il consenso all’intervento non sarebbe stato prestato se egli fosse stato compiutamente informato dei relativi rischi, senza che sia necessario accertare quali sarebbero state le sue concrete determinazioni in presenza della dovuta informazione. Nel caso di specie, si trattava dei danni patiti da una donna in conseguenza del non corretto intervento chirurgico estetico di “mastoplastica additiva correttiva”, in relazione al quale il modulo di consenso informato risultava del tutto carente, non facendo alcun riferimento ai possibili rischi, effetti collaterali e controindicazioni. Tribunale Palermo sez. III, 06/06/2019, n.2821 Prestazioni mediche di chirurgia estetica: l’esenzione Iva Le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti da I.V.A. in quanto sono ontologicamente connesse al benessere psico -fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona. Ciò comporta una evidente inversione dell’onere della prova spettante all’Ufficio per dimostrare la prova contraria per il diniego dell’esenzione dell’I.V.A. sulle ricevute delle prestazioni chirurgiche. Comm. trib. reg. Perugia, (Umbria) sez. I, 17/07/2019, n.176 Consenso informato: onere probatorio a carico del medico In tema di consenso informato del paziente sottoposto a cure mediche, alla stregua della diligenza professionale, l’informazione deve riguardare tutti gli esiti dell’intervento ragionevolmente prevedibili sia positivi che negativi. Un’adeguata informazione è elemento ineliminabile per la formazione del contratto avente ad oggetto una prestazione sanitaria. Il medico ha l’obbligo di acquisire il consenso informato e su di lui grava l’onere probatorio d’aver adeguatamente informato il paziente. Tribunale Napoli sez. II, 24/09/2018, n.8156 Obblighi informativi a carico del chirurgo e onere del paziente di prestare la dovuta attenzione In tema di rapporto tra medico e paziente, affinchè si abbia il c.d. consenso informato è necessario che esso sia ragionevolmente completo, ossia che il paziente venga preventivamente reso edotto del tipo di intervento cui sarà sottoposto, delle difficoltà connesse, degli effetti conseguibili e degli eventuali rischi prevedibili per la sua salute. A tutela del consenso e della salute di quest’ultimo, il chirurgo plastico (ovvero estetico) ha l’onere di tratteggiare in modo dettagliato il risultato che intende raggiungere a seguito dell’operazione, le modalità dell’intervento, e di prospettare realisticamente i rischi e le possibili conseguenze pregiudizievoli connesse all’intervento. Parimenti, il paziente ha l’onere di prestare la dovuta attenzione alle informazioni che gli vengono fornite, al fine di valutare l’opportunità di sottoporsi all’intervento, di cui andrà ad assumere consapevolmente il rischio prospettato dallo specialista, nell’esercizio della propria autonomia privata. Quindi, è onere del chirurgo, prima di procedere a un’operazione, al fine di ottenere un valido consenso del paziente, specie in caso di chirurgia estetica, informare questi dell’effettiva portata dell’intervento, degli effetti conseguibili, delle inevitabili difficoltà, delle eventuali complicazioni, dei prevedibili rischi coinvolgenti probabilità di esito infausto. Tribunale Bari sez. II, 19/02/2018, n.753 Chirurgia estetica: il dovere di informazione Fermo restando che il dovere di informazione è particolarmente pregnante nella chirurgia estetica, una volta accertata la violazione del predetto obbligo, i danni non patrimoniali astrattamente risarcibili, purché derivanti da una lesione di apprezzabile gravità, possono essere di duplice natura: 1) quelli conseguenti alla lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente, la cui risarcibilità può essere riconosciuta anche se non sussiste lesione della salute o se quest’ultima non sia causalmente collegabile alla lesione di quel diritto, sempre che siano configurabili come conseguenze pregiudizievoli che siano derivate dalla violazione del diritto fondamentale all’autodeterminazione in sé considerato; 2) quelli conseguenti dalla lesione della salute per le non imprevedibili conseguenze dell’atto terapeutico necessario e correttamente eseguito, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione, i quali presuppongono necessariamente l’accertamento che il paziente avrebbe rifiutato quel determinato intervento se adeguatamente informato, con l’ulteriore precisazione che il relativo onere probatorio grava su quest’ultimo. Tribunale Milano sez. I, 04/07/2017, n.7489 Intervento di chirurgia estetica malriuscito: la valutazione del danno In sede di valutazione equitativa del danno biologico derivante da un intervento di chirurgia estetica malriuscito, il giudice di merito deve valutarne unitariamente tutte le componenti, tenendo conto anche dei profili psichico e dinamico-relazionali. Cassazione civile sez. III, 24/10/2017, n.25109 Chirurgia estetica: la tutela risarcitoria L’interpretazione costituzionale dell’art. 2059 c.c. rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. La liquidazione resta essenzialmente equitativa rimanendo validi i principi già elaborati in tema di quantificazione di
Investigatore Privato_Danno iatrogeno: come si calcola?
Come quantificare la quota di risarcimento dovuta a colpa medica? Cosa fare se la vittima era già stata risarcita per l’infortunio? In questo articolo vedremo come si calcola il danno iatrogeno e qual è il metro di quantificazione adottato dalla giurisprudenza. I problemi, come vedrai, sono molti ma esistono valide soluzioni per ovviare a questi casi incresciosi e attribuire al paziente infortunato l’importo che gli spetta ricevere da coloro che hanno causato, con i loro comportamenti illeciti, una lesione alla sua salute e integrità psico-fisica. Danno iatrogeno: cos’è? Il danno iatrogeno è una lesione alla salute causata dalla responsabilità di un medico – o di un altro operatore sanitario, come un infermiere professionale – che ha agito con negligenza, imprudenza o imperizia, aggravando le conseguenze di una patologia già esistente. In questo si differenzia dall’ordinaria colpa medica, dove la lesione alla salute è provocata direttamente dall’errore nelle cure prestate al paziente. Gli elementi essenziali del danno iatrogeno sono, quindi: la presenza di una lesione alla salute, prodotta da un fatto illecito altrui (come un investimento stradale, una violenza fisica o un infortunio sul lavoro) o da cause naturali, purché il trauma o la malattia sia già insorto/a prima delle cure mediche; un intervento clinico, diagnostico o terapeutico da ritenersi errato in base ai protocolli e alle linee guida, tenuto conto delle condizioni del paziente al momento del ricovero; la conseguenza dell’aggravamento della patologia esistente, della mancata o ritardata guarigione, in conseguenza dell’errore medico compiuto. Danno iatrogeno: come si accerta? Il danno iatrogeno pone sempre un problema di accertamento causale: bisogna stabilire, con un nesso di derivazione oggettivo e razionale, quanta parte delle lesioni è attribuibile al primo fattore (quello indipendente dal medico) e quanta, invece, deriva dalla responsabilità dei sanitari curanti. Questi ultimi devono rispondere dell’intero danno o solo limitatamente alla parte che hanno cagionato, e dunque della quota ad essi attribuibile? E come si fa a calcolarla? Il quesito non è facile e la giurisprudenza ha fornito varie soluzioni. In particolare, ha affermato che se la patologia preesistente era dovuta a cause naturali, il medico che l’ha aggravata deve rispondere dell’intero danno, al netto, però, dei postumi che si sarebbero manifestati comunque, cioè anche senza il suo intervento. Da ciò discende, ovviamente, che nella determinazione del grado di invalidità permanente devono escludersi dal risarcimento quei postumi che si sarebbero comunque manifestati, anche in assenza dell’illecito commesso dal medico. Quando, invece, la patologia era insorta per un fatto illecito altrui (come nei casi di incidente stradale, di caduta di passanti in buche o di infortuni sul lavoro) il medico deve essere chiamato a rispondere solo della parte di danno biologico che egli stesso ha provocato con la sua negligenza, imprudenza o imperizia nel prestare le cure al paziente già lesionato e che è ricorso al suo intervento dopo aver riportato l’infortunio o il trauma. In questi casi, però, si applica un principio civilistico, richiamato anche dalla normativa penale, che consente al danneggiato di rivolgersi, per essere interamente risarcito, ad uno solo dei corresponsabili. Poi, chi avrà pagato, potrà esercitare l’azione di regresso verso gli altri. Danno iatrogeno: come si liquida? Anche quando il danneggiato ha ottenuto il risarcimento da uno solo dei coobbligati rimane comunque aperto il problema della quantificazione del danno iatrogeno differenziale. In pratica, esso viene parzialmente superato, negli incidenti stradali, quando è l’assicurazione a risarcire, e, negli infortuni sul lavoro, quando opera l’indennizzo Inail. Ma i risarcimenti non possono mai cumularsi, altrimenti il danneggiato otterrebbe un arricchimento superiore al pregiudizio che ha riportato, e ciò non è ammesso. Così nella pratica giudiziaria si ricorre al metodo dell’accertamento, tramite una consulenza medico-legale disposta d’ufficio dal giudice, del grado di invalidità permanente riportato dal danneggiato, chiedendo al Ctu nominato di fornire due valutazioni percentuali separate: una del danno originario e una per il successivo danno iatrogeno. Una nuova sentenza della Cassazione ha adattato questi principi ad un caso concreto, affermando che la liquidazione del danno va effettuata scomputando, dal grado complessivo di invalidità accertato, quello che con ogni probabilità ci sarebbe stato senza l’errore del sanitario. Così se l’infortunato aveva già percepito un indennizzo dall’Inail o un risarcimento assicurativo, il credito residuo che potrà essere chiesto al medico o alla struttura sanitaria responsabile andrà quantificato sottraendo dal risarcimento dovuto per il danno iatrogeno l’eventuale eccedenza rispetto a quanto la vittima ha già incassato, dal momento che tale somma rappresenta «il controvalore monetario del danno-base (cioè il danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell’illecito)». Al riguardo, la Suprema Corte ha fissato il seguente principio di diritto, che contempla questi tre passaggi: «Il danno iatrogeno va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore; monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all’infortunio anche in assenza dell’errore medico; detraendo il secondo importo dal primo». In conclusione, vale il principio secondo cui nel risarcimento per malasanità il danno va sempre personalizzato e le consuete tabelle a punti sono inapplicabili.
Investigatore privato_Affitto: 3 cose da non fare se l’inquilino non paga
Regole da rispettare se il conduttore non corrisponde il canone di locazione. Accade spesso che i conduttori saltino qualche mensilità oppure, nei casi peggiori, smettano di pagare. In queste ipotesi, i locatori tentano di farsi giustizia da soli per far capire chi comanda. Tale condotta, tuttavia, non fa altro che peggiorare la situazione. Solo rivolgendosi al giudice per ottenere una convalida di sfratto è possibile avere indietro l’immobile e il pagamento dei canoni arretrati. Ma procediamo con ordine. NON staccare le utenze Se il tuo inquilino non paga, la prima cosa che non devi assolutamente fare è staccare le utenze (acqua, luce, gas) dell’appartamento. Tale condotta, infatti, non solo è inutile ma, secondo la Cassazione, integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. In altre parole, se decidi di estinguere i contratti di somministrazione delle utenze, al fine di impedire all’affittuario di utilizzare l’unità abitativa concessa in locazione, incorri nella responsabilità penale e rischi una multa fino a 516 euro. NON cambiare la serratura Un’altra cosa che devi evitare è cambiare la serratura dell’immobile in affitto per impedire all’inquilino di farvi rientro. Tale comportamento scorretto non è ammesso neppure nell’eventualità che tu abbia ottenuto dal giudice un provvedimento di sfratto. In quest’ultimo caso, come vedremo a breve, è compito dell’ufficiale giudiziario (e non tuo) fare eseguire gli ordini del giudice. In caso contrario, commetti il reato che ti ho descritto poc’anzi. NON tollerare la morosità Una terza ed ultima cosa che non devi fare è tollerare il fatto che l’inquilino non paghi oppure che ti corrisponda le mensilità in ritardo rispetto a quanto previsto nel contratto di locazione. Un atteggiamento di tolleranza, ossia accettare il canone di locazione dopo diversi mesi rispetto al termine pattuito, rende inoperante la clausola risolutiva espressa che prevede lo scioglimento automatico del contratto se una delle parti non rispetta gli obblighi previsti. Che fare allora? In tal caso, devi inviare una lettera al conduttore in cui dichiari chiaramente di volerti avvalere della suddetta clausola (se presente nel contratto) in considerazione del mancato pagamento del canone. Cosa fare se l’inquilino non paga? A questo punto, ti è chiaro che se l’inquilino non paga c’è un’unica soluzione: mandarlo via di casa. In altre parole, devi recarti da un bravo avvocato e notificare al conduttore l’intimazione di sfratto per morosità. Tale procedura richiede due requisiti: un contratto di locazione scritto e regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate; il mancato pagamento dei canoni da parte dell’inquilino. Prima di andare dal giudice, però, è prassi inviare all’inquilino moroso, tramite raccomandata a/r, una diffida per sollecitare il pagamento dei canoni arretrati ed il rilascio dell’immobile entro un termine preciso (solitamente, 15 giorni). Se la diffida rimane priva di riscontro, allora potrai intimare lo sfratto (già dopo 20 giorni di ritardo) e richiedere al giudice un’ingiunzione di pagamento per i canoni arretrati e quelli che andranno a scadere fino all’esecuzione dello sfratto. Ricevuto l’atto da parte dell’ufficiale giudiziario e fissata l’udienza, l’inquilino ha tre possibilità: opporsi: la causa è rinviata al giudizio ordinario, ma il giudice può comunque convalidare lo sfratto; chiedere al giudice un termine di grazia per pagare il debito ed evitare lo sfratto. Il giudice non può concedergli più di 90 giorni; non presentarsi: in questa ipotesi, il giudice emette l’ordinanza di convalida e stabilisce la data per il rilascio dell’immobile; presentarsi e pagare i canoni arretrati. Nel caso in cui tu riesca ad ottenere la convalida dello sfratto, ma l’inquilino fa «orecchie da mercante» – nel senso che non paga e non rilascia spontaneamente la casa – allora devi passare alla seconda fase: notificargli un atto di precetto e, passati 10 giorni, procedere con la monitoria di sgombero con l’aiuto dell’ufficiale giudiziario. Quest’ultimo, in pratica, si reca personalmente presso l’immobile per eseguire lo sfratto ed immetterti nuovamente nel possesso del tuo appartamento. La procedura è abbastanza lunga e può richiedere diversi accessi. Tuttavia, non ti resta che avere pazienza ed attendere che la giustizia faccia il suo corso.
Investigatore Privato_Finge di essere morto in un incidente stradale per incassare la polizza assicurativa.
Finge di essere morto per incassare la polizza assicurativa, denunciato per truffa insieme ad altri sei familiari, compresa la madre. La Procura chiede il processo nei confronti dell’uomo e di sei familiari, tra cui la madre, tutti indagati per frode e falso. Utilizzando la documentazione di un incidente stradale avvenuto qualche tempo prima ad un familiare, l’uomo ha denunciato la sua morte alla compagnia di assicurazione, falsificando tutta una serie di documenti compreso il certificato di morte. L’obiettivo era incassare la polizza contratta dieci giorni prima del finto incidente stradale. L’indagine è partita dalla denuncia della compagnia assicurativa che, dopo aver liquidato la somma di euro 90 mila alla madre del ”finto deceduto”, si è insospettita per le ulteriori richieste della donna. La polizia stradale di Perugia ha accertato che il documento dell’incidente realmente avvenuto al fratello del truffatore era stato falsificato proprio come la cartella clinica del padre, il verbale di ricovero, la documentazione Inail di un congiunto con lo stesso cognome, fino alla scheda di morte Istat. La vicenda si è conclusa nei giorni scorsi con la richiesta di rinvio a giudizio, da parte della Procura del Tribunale di Milano, dell’uomo, di sua madre e di altre cinque persone appartenenti allo stesso nucleo familiare per i reati di frode assicurativa e falso.
Investigatore Privato_Anche i video pubblicati su TikTok finiscono nel mirino dei giudici.
Per la prima volta il Tribunale di Trani, con l’ordinanza del 30 agosto 2021, si è occupato dei filmati condivisi sul social network dove vengono caricati contenuti di breve durata. Il caso riguarda una madre che aveva pubblicato diversi video della figlia di nove anni senza il consenso del padre, che li aveva visti ma non aveva mai accettato l’esposizione mediatica della figlia. Il consenso di entrambi i genitori – precisa il tribunale – deve essere espresso, a nulla rilevando che il ricorso venga proposto a distanza di mesi. Oltre alla rimozione immediata dei contenuti postati, la madre è stata condannata a pagare 50 euro di multa per ogni giorno di ritardo nell’eliminazione dei video ritraenti la figlia, oltre alle spese processuali. La coppia era legalmente separata, ma negli accordi non era stata prevista alcuna clausola specifica sulla pubblicazione dei contenuti riferibili alla figlia minorenne, condizioni che invece sempre più spesso vengono inserite dai coniugi proprio per evitare futuri contenziosi. Per i giudici il fatto non rileva, visto che la normativa sul punto è ormai chiara. Non è la prima volta infatti che i tribunali si pronunciano sul divieto di pubblicazione delle foto o dei video dei figli minorenni sui social network senza il consenso di entrambi i genitori, ma questa volta l’attenzione si è concentrata su un social network che ha come target principale i ragazzi più giovani che condividono in genere video ironici su tracce audio. Per i giudici i video, anche se postati con finalità ludica, costituiscono un’attività pregiudizievole per i figli che fino a 14 anni non possono esprimere il proprio consenso neppure per pubblicare contenuti sui propri profili social. La pronuncia ripercorre i precedenti sul punto precisando che il comportamento del genitore che pubblica le fotografie dei figli minorenni senza il consenso dell’altro viola diverse norme nazionali, comunitarie e internazionali. La riservatezza dell’immagine trova tutela nel nostro ordinamento nell’articolo 10 del Codice civile che dispone che non si possa pubblicare il ritratto di una persona senza il suo consenso o quello dei genitori, se minorenne. Inoltre, la convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia con la legge 176/91 prevede una tutela rafforzata per i minorenni che non devono essere esposti a «interferenze arbitrarie nella propria vita privata». E l’articolo 8 del Regolamento Europeo 679/2016 (Gdpr), armonizzato nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 101/2018 ha fissato a 14 anni il limite di età per il consenso alla pubblicazione delle proprie fotografie o video da parte dei minorenni.
Investigatore Privato_Sentenze: reato di maltrattamenti in famiglia;
Sentenze: reato di maltrattamenti in famiglia; condotte vessatorie contro il coniuge non più convivente. Condotte vessatorie Le condotte vessatorie realizzate in caso di cessazione della convivenza con la vittima, sia nel caso di separazione legale o di divorzio, sia nel caso di interruzione della convivenza allorché si tratti di relazione di fatto, integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non anche quello di atti persecutori, allorché i vincoli di solidarietà derivanti dal precedente rapporto intercorso tra le parti non più conviventi, nascenti dal coniugio, dalla relazione more uxorio o dalla filiazione, permangano integri o comunque solidi ed abituali nonostante il venir meno della convivenza. Cassazione penale sez. VI, 19/05/2021, n.30129 Maltrattamenti in famiglia o minaccia aggravata: casistica Una minaccia proferita sotto casa de dell’ex coniuge in un contesto di grave acredine e conflittualità tra le parti, brandendo una spranga, considerata la relazione interpersonale esistente tra le parti e del turbamento psichico provocato nella p.o. spinta a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, configura il reato di cui all’art. 612 co. 2, non già il reato di maltrattamenti in famiglia. Tribunale Napoli sez. V, 16/04/2021, n.3406 Maltrattamenti in famiglia e durata della convivenza dopo il divorzio Il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi è configurabile nell’ipotesi in cui i maltrattamenti siano posti in essere dal marito nei confronti dell’ex moglie, non rilevando in sé e per sé la durata della convivenza tra i due dopo il divorzio, quanto piuttosto l’esistenza di una stabile relazione affettiva tra l’imputato e la persona offesa, relazione che ha creato reciproco affidamento e aspettative di assistenza, protezione e solidarietà. Cassazione penale sez. VI, 22/02/2018, n.19868 Reato di maltrattamenti in famiglia: quando può configurarsi? Il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato anche quando non vi sia più la convivenza, laddove siano condotte violente minacciose idonee ad un regime di vita penoso. Nel caso specie, il marito non solo aveva lasciato il lavoro, ingiuriato e minacciato di morte e la ex moglie cercandola vessandola nel luogo, vessandola ed umiliandola anche dinnanzi ai figli ai minori, ma l’aveva lasciata priva di sostentamento economico per sé e per i figli. Tribunale Chieti, 13/09/2018, n.992 Divorzio: è configurabile il reato di atti persecutori o anche quello di maltrattamenti? In materia di rapporti tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori di cui all’art. 612 -bis, comma 2 cod. pen., è configurabile l’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (prevista dall’art. 612 -bis, comma secondo, cod. pen.) in presenza di comportamenti che, sorti nell’ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo, o comunque della sua attualità temporale. Con la precisazione che ciò può valere, in particolare, in caso di divorzio, ravvisandosi viceversa il reato di maltrattamenti in caso di condotta posta in essere in presenza di una separazione legale o di fatto che non vale a porre nel nulla i doveri di rispetto reciproco, assistenza morale e materiale, e di solidarietà nascenti dal rapporto coniugale e in presenza di una situazione, diffusamente richiamata nell’ordinanza impugnata, caratterizzata dalle reiterate e abituali sofferenze fisiche e morali inferte dall’indagato alla moglie e dallo status di vessazione psicologica che ne è scaturito. Cassazione penale sez. VI, 01/02/2017, n.10932 Configurabilità del reato di maltrattamenti Con l’intervenuto divorzio, cui non segua – come nella specie non è seguita – alcuna ricomposizione di una relazione e consuetudine di vita improntata a rapporti di assistenza e solidarietà reciproche, deve ritenersi cessato ogni presupposto per la configurabilità del reato di maltrattamenti. Cassazione penale sez. VI, 12/06/2013, n.50333 Protezione contro gli abusi familiari Solo la celebrazione dell’udienza di comparizione davanti al Presidente ex art. 706 c.p.c. o ex art. 4 l. n. 898 del 1970 preclude l’accoglimento del ricorso per la protezione contro gli abusi familiari. Ne deriva che, ove tale udienza non si sia tenuta, la domanda prevista dall’art. 342 bis c.c. è senz’altro ammissibile, nonostante la contemporanea o la previa proposizione del ricorso per separazione personale o per divorzio. Tribunale Bari, 18/07/2002 Riconoscimento della sentenza straniera L’applicazione al rapporto controverso, da parte del giudice straniero, di una legge diversa da quella indicata dalle norme italiane di diritto internazionale privato non osta al riconoscimento della sentenza straniera, purché questa non sia contraria all’ordine pubblico; di questo principio è espressione l’art. 4 della convenzione italo-tedesca 9 marzo 1936 (resa esecutiva con l. 14 gennaio 1937 n. 106 e lasciata in vigore, per la materia matrimoniale, dall’art. 55 della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con l. 21 giugno 1971 n. 804), secondo cui la non applicazione della legge di cittadinanza della parte non impedisce il riconoscimento della sentenza straniera che risulti egualmente fondata alla stregua di detta legge; può essere, pertanto, riconosciuta in Italia la sentenza tedesca che abbia sciolto un matrimonio tra cittadini italiani per maltrattamenti, non applicando – come vuole l’art. 17 preleggi – l’art. 3 della legge italiana di divorzio n. 898 del 1970, richiedente la condanna penale in conseguenza dei maltrattamenti, poiché detta sentenza tedesca è pur sempre fondata su cause gravi e obiettive, prefigurate dalla legge e sintomatiche di un irrimediabile disfacimento della comunione coniugale. Cassazione civile sez. I, 28/07/1977, n.3361
Investigatore Privato_Atti persecutori in un condomino
Atti persecutori commessi in danno dei vicini all’interno di un condominio. Dopo i due gradi di giudizio la controversia approda alla Corte di Cassazione la quale conferma alcuni principi di diritto. “…In casi del genere l’esegesi di questa Corte ha sostenuto che l’uso di telecamere installate all’interno della propria abitazione, che riprendono l’area condominiale destinata a parcheggio ed il relativo ingresso, non configura detta fattispecie trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela della norma incriminatrice, la quale concerne, sia che si tratti di “domicilio”, di “privata dimora” o “appartenenze di essi”, una particolare relazione del soggetto con l’ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza (Sez. 5, n. 44701 del 29/10/2008, Caruso, Rv. 242588; Sez. 5, n. 44156 del 21/10/2008, Gottardi, Rv. 241745).” Non sussistono quindi gli estremi del delitto di interferenze illecite nella vita privata di cui all’art. 615 bis c.p.. Lo stesso principio è stato ribadito quanto alle scale condominiali ed ai pianerottoli, giacché essi non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti (Sez. 5, n. 34151 del 30/05/2017, Tinervia, Rv. 270679). Inoltre la cassazione prende posizione anche in relazione alla presunta violazione delle disposizioni normative in tema di trattamento dei dati personali (cd privacy) così stabilendo: “In ordine alla pretesa violazione della normativa sulla privacy, a parte che i ricorrenti agitano una circostanza di fatto e lo fanno in maniera generica, va comunque ricordato che, secondo i condivisibili approdi di questa Corte, è legittimamente acquisito ed utilizzato ai fini dell’affermazione della responsabilità penale un filmato effettuato con un telefonino ovvero quello eseguito grazie ad un sistema di videosorveglianza a prescindere dalla conformità alla disciplina sulla privacy, la quale non costituisce sbarramento all’esercizio dell’azione penale (Sez. 5, n. 2304 del 28/11/2014, dep. 2015, Chfouka, Rv. 262686; Sez. 2, n. 6812 del 31/1/2013, non massimata)”.