Investigatore Privato_Assegno di divorzio non dovuto: la ex deve restituire tutto

Per la Cassazione, quando il giudice accerta che l’assegno di divorzio non è dovuto, chi lo ha percepito deve restituire tutto quanto percepito   Quando il giudice accerta che l’assegno di divorzio non è dovuto, il coniuge che lo ha percepito deve restituire quanto percepito fin dal primo giorno in cui gli è stato corrisposto, maggiorato degli interessi maturati sulle somme dalla data di ciascun pagamento e non dalla data del provvedimento che ha deciso per la non spettanza. Questi in sintesi i chiarimenti della Cassazione sui termini di decorrenza della restituzione dell’assegno di divorzio non dovuto contenuti nell’ordinanza n. 28646/2021.   La vicenda processuale Il Tribunale dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio e riconosce in favore della moglie un assegno di divorzio per garantirle lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio. Il marito impugna la decisione, la Corte di Appello lo accoglie, ma poi la Corte di Cassazione ricorda che in base alla recente giurisprudenza il giudice in queste situazioni è tenuto prima di tutto a verificare la spettanza dell’assegno e poi a stabilirne l’entità in base a precisi parametri, tra i quali spicca il principio di solidarietà sancito dalla Costituzione. La Corte d’Appello quindi, dopo il rinvio operato dalla Corte di legittimità, dispone la revoca dell’assegno di divorzio in favore della moglie e la condanna a restituire le somme ricevute e questo titolo a decorrere dal 29 agosto del 2017 a oggi. La Corte di Appello, attenendosi alle indicazioni della Cassazione, ritiene adeguati i mezzi a disposizione della donna per consentirle una vita dignitosa e per supportare le figlie, che comunque percepiscono un assegno mensile benché maggiorenni, ritenendo irrilevanti le vicende matrimoniali e precisando che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassazione, le somme da restituire sono quelle percepite dopo la data del deposito della sentenza della Suprema Corte.   Se l’assegno non è dovuto la ex moglie deve restituire tutto Decisione contro la quale il marito ricorre in Cassazione per far valere i seguenti motivi.  Con il primo evidenza la contraddittorietà della decisione della Corte di Appello, la quale, pur negando la presenza ab origine dei presupposti necessari per il riconoscimento dell’assegno di divorzio ha però ritenuto non dovuta la restituzione della maggior parte della somma percepite dalla donna a tale titolo, sulla base di una presunta e generica buona fede, invece insussistente.  Con il secondo ritiene errata la decisione per non aver stabilito l’intera restituzione delle somme percepite dalla ex moglie, ritenendo che l’ipotetica buona fede della moglie forse può far risparmiare sulla restituzione degli interessi e dei frutti, ma non del capitale.  Con il terzo infine lamenta la compensazione delle spese disposte in tutti gradi di giudizio, perché scarsamente motivate le ragioni addotte.   L’obbligo di restituzione decorre da quando l’ex ha iniziato a percepirlo Tralasciando l’esame del ricorso incidentale presentato dalla moglie, la Cassazione, per quanto riguarda il ricorso principale presentato dall’ex marito, accoglie i primi due motivi del ricorso perché fondati, dichiarando assorbito il terzo. Dall’esame congiunto dei primi due motivi la Cassazione precisa prima di tutto che: “non avendo il ricorso incidentale della (…) investito specificamente la pronuncia di condanna restitutoria inflittale dalla corte di rinvio, e tenuto conto della già ritenuta inammissibilità dei primi due motivi della sua odierna impugnazione incidentale (avente ad oggetto l’an debeatur dell’emolumento predetto), deve ormai considerarsi coperto dal formatosi giudicato interno il presupposto logico di quella condanna: vale a dire la ripetibilità di quanto corrisposto a titolo di assegno divorzile ove, successivamente se ne accerti la non debenza ab origine.” La Cassazione quindi concentra la propria attenzione sui termini di decorrenza della restituzione di quanto percepito, rilevando che per la Corte di Appello detto termine debba decorrere dalla data di deposito della sentenza della Suprema Corte.   Corretta per la Cassazione l’osservazione dell’ex marito secondo cui la buona fede non opera per quanto riguarda la somma capitale da restituire. I mutamenti giurisprudenziali possono senza dubbio incidere su uno degli elementi in base ai quali valutare la suddetta buona fede di chi percepisce le somma, ma non lo possono fare “sulla fonte del diniego dell’obbligazione restitutoria per pagamenti ab origine non dovuti.” Detto ciò ricorda che per la giurisprudenza di legittimità se si accerta che l’assegno divorzile non è dovuto, significa che lo stesso non è dovuto dal momento in cui decorre la sua attribuzione, ossia dal passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio. La ex moglie deve quindi essere condannata a restituire al marito anche quanto dalla stessa percepito dal momento in cui ha iniziato concretamente a incassare l’assegno di divorzio fino alla data dell’ordinanza della Cassazione, a cui vanno aggiunti gli interessi legali su dette somme dalle date dei rispettivi pagamenti fino all’effettivo soddisfo.      

Investigatore privato_Detective Privato con il Drone

Il drone è il miglior collaboratore per un investigatore privato   Un drone è un robot con limitate capacità decisionali che viene comandato/ pilotato distanza o da un computer.   Esistono droni volanti, subacquei e terrestri: la distinzione da fare è però tra aeromodelli e SAPR: – Per l’uso professionale, è necessaria una scuola certificata (patentino) ENAC, e’ prevista inoltre l’assicurazione obbligatoria specifica.   La rivista online dronezine.it ha stabilito che in base al peso viene classificato la categorie:   300 grammi: Richiedono attestato di pilota remoto.   Sotto i due chili: Per loro tutte le operazioni sono non critiche, in ogni scenario. Richiedono attestato di pilota remoto.   Sotto i 25 kg: Richiedono l’attestato di pilota remoto.   Sopra i 25 kg e fino a 150 kg: Richiedono la licenza di pilota remoto (più complessa da ottenere che non l’attestato).   Sopra i 150 kg: sostanzialmente sono aeroplani e ricadono nelle regole europee.   il loro campo di utilizzo è illimitato: controllo del territorio, aerofotogrammetria, osservazione e sorveglianza, utilizzo investigativo privato e pubblico, attività di supporto alla protezione civile, controllo dell’abusivismo edilizio, controllo inquinamento.

Restituzione assegno di mantenimento: quando?

Le somme indebitamente pagate vanno restituite se viene meno il titolo giudiziale che le aveva disposte, in modo che chi le ha ricevute non ne aveva diritto. L’assegno di mantenimento disposto dopo la separazione o il divorzio non è per sempre: non rappresenta un vitalizio al quale si ha diritto a tempo indeterminato. Le condizioni che ne avevano imposto l’applicazione possono variare nel tempo, e allora si procederà a una riduzione o alla revoca; oppure potrebbe venire meno la statuizione originaria, cioè il titolo in base al quale l’emolumento è stato disposto (la sentenza di separazione o di divorzio può essere annullata per vari motivi). Che succede se chi ha pagato l’assegno mensile, anche per lunghi periodi, in seguito acquisisce il diritto, sancito da una nuova sentenza, a non corrisponderlo più? Quando c’è la restituzione dell’assegno di mantenimento versato in passato? Vediamo cosa può fare chi ha dato somme non dovute a titolo di assegno di mantenimento o divorzile, e se chi le ha ricevute ha ormai acquisito il diritto di trattenerle oppure no e in tal caso è obbligato alla loro restituzione. La Corte di Cassazione ha avuto a lungo una linea oscillante, ma oggi sembra propendere per l’obbligo di restituzione, come ha sancito una nuova sentenza. In base a un principio generale, i pagamenti non dovuti vanno restituiti, ma non è questa, secondo la Suprema Corte, l’unica norma applicabile a questi complessi casi: bisogna tener conto delle peculiarità in base alle quali l’assegno di mantenimento è stato disposto e solo se e quando esse mutano può sorgere il diritto di chi le ha versate a chiederne ed ottenerne la restituzione.   Revisione e revoca del mantenimento Quando mutano le condizioni economiche degli ex coniugi o il loro status – ad esempio, se il beneficiario dell’assegno si risposa, ottiene un lavoro ben remunerato o una cospicua eredità o intraprende una nuova convivenza o relazione stabile con un altro partner in grado di mantenerlo – la parte interessata presenta un ricorso al giudice per ottenere la revisione del mantenimento, con la riduzione dell’importo periodicamente dovuto o anche la revoca totale. I «giustificati motivi» posti a sostegno della revisione dell’assegno devono consistere sempre in fatti sopravvenuti alla precedente sentenza di separazione o di divorzio che aveva disposto l’obbligo di versamento della somma, perché altrimenti si intendono già debitamente considerati valutati in quella sede. Inoltre, la nuova pronuncia del giudice non ha effetto retroattivo e dunque le nuove condizioni valgono dal momento di deposito della sentenza (o al massimo dalla data della domanda della parte, ma non prima) e si cristallizzano nel momento in cui la sentenza diviene definitiva. Dunque, di regola, le statuizioni giudiziarie che rettificano il mantenimento non producono effetti per i periodi pregressi.   Revoca retroattiva del mantenimento: è possibile? L’unico caso concreto in cui è possibile ottenere la revoca retroattiva dell’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento è quello delle nuove nozze dell’ex coniuge beneficiario. Infatti, se egli si è risposato perde automaticamente il diritto a percepire l’assegno divorzile e ciò avviene per legge, dunque anche prima che il giudice dichiari la formale cessazione dell’emolumento. È quanto accade quando il coniuge obbligato viene a sapere, solo a distanza di tempo, che il suo ex ha contratto un nuovo matrimonio. In quel momento, presenterà la domanda giudiziale per ottenere la revoca (altrimenti, pur essendo venuto meno il presupposto, dovrebbe continuare a versare l’assegno), ma la pronuncia che accerta il cambiamento di stato del beneficiario, e dunque la non debenza dell’assegno divorzile, avrà effetto retroattivo dalla data del suo nuovo matrimonio. Ciò comporta anche l’obbligo di restituire quanto percepito nel frattempo, nel modo che vedremo ora e che la Cassazione ha ritenuto applicabile anche in ulteriori casi, diversi da quello dell’ex coniuge risposato.   Rimborso assegno mantenimento o divorzile: in quali casi? Una nuova ordinanza della Corte di Cassazione ha disposto che un’ex moglie deve restituire all’ex marito tutti gli importi percepiti a titolo di assegno divorzile, quando viene accertata l’inesistenza dei presupposti per il versamento sin dall’origine o in epoca successiva (in quel caso, l’assegno disposto molti anni fa era stato poi revocato, essendo venuto meno il criterio del tenore di vita, a causa dei mutamenti giurisprudenziali che fra poco ti esporremo). La buona fede di chi ha incassato quelle somme può valere, al più, soltanto per escludere il rimborso degli interessi  legali – altrimenti sempre dovuti, sin dal giorno del pagamento in base al principio generale sancito dal Codice civile – ma non può negare il diritto alla restituzione del capitale in favore di chi aveva versato indebitamente quel denaro. Finora, la Suprema Corte aveva stabilito, in precedenti pronunce, che la restituzione dell’assegno di mantenimento potesse avere luogo solo nei casi di inesistenza originaria, o sopravvenuta, del titolo di pagamento, cioè della sentenza che aveva stabilito l’obbligo di pagamento del mantenimento. Questa nuova sentenza arricchisce e sviluppa le precedenti con importanti implicazioni, in quanto prende le mosse da un caso in cui la Cassazione si era già pronunciata nel 2017, disponendo la restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento post divorzile. Sulla vicenda si era quindi formato un «giudicato interno» (una statuizione intangibile e vincolata, che preclude successive contestazioni sul punto) ma nel giudizio di rinvio la Corte d’Appello non aveva correttamente applicato i principi disposti e così l’ex coniuge obbligato è stato costretto a rivolgersi nuovamente alla Suprema Corte per ottenere la definitiva interruzione dell’obbligo di pagare l’assegno e la restituzione di quanto aveva versato in precedenza. In particolare, nella prima ordinanza, gli Ermellini avevano stabilito che il riconoscimento dell’assegno di divorzio avviene in due distinte e susseguenti fasi, poste «in ordine progressivo»: la prima concerne la spettanza del diritto all’assegno, fatto valere dal coniuge richiedente (fase dell’an debeatur); la seconda riguarda l’entità dell’emolumento da corrispondere e investe «soltanto la determinazione dell’importo dell’assegno stesso» (fase del quantum debeatur). Ora, se cade la prima parte è evidente che crolla anche la seconda, che poggiava su di essa. Il tutto, però, deve avvenire nel rispetto del principio della solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato al versamento dell’assegno nei confronti dell’altro: a partire dalla fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite nel

Investigatore privato_Registrazione di conversazioni per indagini difensive

La sentenza in oggetto fissa i limiti delle registrazioni di conversazioni tra presenti nel caso in cui si tratti di “indagini difensive” restringendone pesantemente i limiti di operatività. La Corte infatti afferma “che la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce prova documentale secondo la disciplina dell’art. 234 c.p.p., sempre che non si tratti della riproduzione di atti processuali (Rv. 225466) perché la registrazione di una comunicazione da parte di soggetto che ne sia stato partecipe, per quanto astrattamente suscettibile di produzione come documento, non può sostituirsi, in violazione dell’art. 191 c.p.p., a fonti di prova delle quali la legge vieta l’acquisizione”. Pertanto così prosegue la Suprema Corte affermando un principio di diritto restrittivo della stessa indagine difensiva: “Ciò significa che …… sul fronte degli atti di investigazione difensiva, che la ricezione di dichiarazioni e le assunzioni di informazioni da parte del difensore deve avvenire nelle forme e con i limiti di cui all’art. 391-bis c.p.p., il cui mancato rispetto determina la sanzione di inutilizzabilità ex art. 391-bis c.p.p.. “Né la possibilità offerta al difensore e agli investigatori privati, ex art. 391 bis c.p.p., di procedere a colloqui informali e non documentati determina una disparità di trattamento tra le parti processuali, atteso che detti colloqui, proprio perché non documentati e funzionali all’eventuale attività investigativa della difesa, risultano, di per sé, insuscettibili d’impiego, ai sensi dell’art. 391 decies c.p.p.” (Sez. U, n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio); Il che sostanzialmente vuol dire che quando sussiste una forma processuale prevista per l’assunzione di quella informazione (ad esempio il colloquio documentato ex art. 391 bis c.p.p.) non può essere sostituita da una forma atipica come la registrazione clandestina. In questo caso la registrazione sarà inammissibile ex art. 191 c.p.p. in quanto contraria e diversa rispetto alla previsione normativa dell’art. 391 bis c.p.p. e quindi insuscettibile di acquisizione processuale. Uno sbarramento alle registrazioni, tanto care agli investigatori privati, che potranno continuare a registrare i loro colloqui ma che nel caso di “indagini difensive”, non potranno essere utilizzate in sede processuale, ma solo come fonte di informazioni.

 Agenzia investigativa_Mauro Icardi pedinato da un investigatore privato

Mauro Icardi pedinato da un investigatore privato e le chat con Eugenia Suarez: così Wanda Nara ha scoperto il tradimento Dai rispettivi profili social sappiamo che nelle scorse ore lui è volato a Milano da Parigi per cercare una riconciliazione, ma lei, in tutta risposta, ha tolto l’anello di fidanzamento. È il gossip del momento: la crisi tra Mauro Icardi e Wada Nara. In Argentina non si parla d’altro ma anche in Italia i riflettori sono tutti puntati sulla coppia d’oro del calcio. La notizia è quella del presunto tradimento dell’attaccante ex Inter ora al Psg con una delle amiche della moglie e procuratrice, Eugenia Suarez: dai rispettivi profili social sappiamo che nelle scorse ore lui è volato a Milano da Parigi per cercare una riconciliazione, ma lei, in tutta risposta, ha tolto l’anello di fidanzamento. Ma è dai media argentini arrivano ulteriori dettagli: secondo la trasmissione tv “Los Angeles de la manana”, Wanda Nara avrebbe assoldato da tempo un investigatore privato per “controllare il marito” e avrebbe poi scoperto una chat tra Icardi e la Suarez. Non è chiaro sei lei gli abbia fatto hackerare il cellulare o abbia scoperto per caso la chat ma sembra che sotto i suoi occhi sarebbero capitati proprio dei messaggi in cui i due si accordavano per incontrarsi. In particolare, questo sarebbe stato il messaggio di Eugenia Suarez che avrebbe mandato Wanda Nara su tutte le furie: “Vorrei incontrarti in discoteca, in una parte del mondo dove nessuno ti conosce“. Fonte Internet

Investigatore privato_ violenza sessuale sulla moglie: Basta il bacio?

Nel rapporto di coniugio, la violenza sussiste quando manca il consenso e c’è coartazione, anche se le modalità non sono aggressive: talvolta, basta solo un bacio. Sappiamo che si può commettere violenza sessuale anche nei confronti della propria moglie, ma i confini di ciò che è lecito e di ciò che diventa invasivo, aggressivo, brutale e dunque illecito non sono molto chiari quando si tratta del coniuge. Il fatto è che la violenza penalmente rilevante va ben al di là del rapporto sessuale costretto e preteso con la forza. Oggi più che mai è sbagliato dire che «l’amore non è bello se non è litigarello», e anzi sono definitivamente tramontati i tempi del maschio dominante, perché quando si passa dalle parole ai fatti e si compiono gesti dalla chiara valenza sessuale si commette reato, anche se ciò avviene nei confronti della propria consorte. E allora quando c’è violenza sessuale sulla moglie? L’orientamento dei giudici su questo delicato tema è molto restrittivo: secondo le ultime sentenze basta solo un bacio, quando una donna è costretta a riceverlo senza il suo consenso. E questo vale, a maggior ragione, per la moglie. Non contano i motivi del gesto: è l’azione in sé ad assumere rilievo penale, purché sia stata consapevole e volontaria e abbia leso la sfera della libertà sessuale altrui. Ma, un momento: tra marito e moglie non sono sempre ammessi, e anche dovuti, i rapporti sessuali? Partiamo proprio da qui per affrontare l’argomento e arrivare a capire quando, come e perché si configura la violenza sessuale nei confronti della moglie.   Rapporti sessuali tra marito e moglie: sono dovuti? Quando una coppia si sposa, tra i diritti e i doveri reciproci dei coniugi elencati dal Codice civile non è menzionato quello di avere rapporti sessuali, anche se alcuni commentatori lo fanno rientrare nel generico obbligo di «assistenza morale e materiale». Tantomeno la legge precisa la frequenza (giornaliera, settimanale, mensile) che tali rapporti dovrebbero avere e lascia che siano le coppie a decidere liberamente questi aspetti della loro vita intima. La giurisprudenza ha colmato queste lacune ritenendo che il rifiuto ad avere rapporti sessuali tra coniugi è illecito quando è immotivato e protratto nel tempo sino a diventare sistematico, al punto che può giustificare la separazione coniugale con addebito nei confronti del coniuge “colpevole” di essersi sottratto fisicamente all’altro e di aver fatto così venir meno il legame di comunione affettiva che deve esistere in una coppia.   Si può costringere il coniuge ad avere un rapporto sessuale? La costrizione ad avere rapporti non è mai ammessa, nemmeno quando avviene all’interno di una coppia sposata. Ogni coartazione, fisica o psicologica, lede la libertà di autodeterminazione di chi la subisce e così travalica, illecitamente, la sua mancanza di consenso ad avere un rapporto sessuale. Secondo la Corte di Cassazione, per configurare il reato di violenza sessuale basta la paura, indotta nella moglie con minacce o altre forme di intimidazione, sulle conseguenze che il suo rifiuto potrebbe avere. Dunque, non c’è un diritto ad avere rapporti sessuali con il coniuge e, di conseguenza, i contatti fisici di natura sessuale con la moglie non possono essere in nessun caso imposti o pretesi con la forza. Deve esserci sempre il consenso della donna, che deve essere liberamente espresso e non può essere surrogato da un atteggiamento passivo e da una mancata resistenza dovuta al timore che le sue reazioni potrebbero provocare in un marito violento o irascibile.   Violenza sessuale sulla moglie: quali condotte sono reato? Abbiamo constatato che il sesso tra coniugi non è obbligatorio ed, anzi, diventa reato quando manca il consenso del partner. Ora vediamo quali condotte integrano il reato di violenza sessuale. Lo faremo alla luce di una nuova sentenza della Corte di Cassazione che si è occupata del caso di un marito imputato di tale delitto per aver dato alla moglie un bacio in bocca ma – così si è difeso l’uomo – «senza violenze fisiche particolari né violenze verbali». Va premesso che, secondo la giurisprudenza, in linea generale anche un semplice bacio può essere violenza sessuale, anche quando viene dato sulle labbra o sul collo (o addirittura sulla guancia) tenuto conto del contesto in cui si sono svolti i fatti e del modo in cui quel bacio è stato dato o carpito, cioè “rubato” in modo tale da comprimere la libertà sessuale di chi lo riceve. Non occorre, quindi, un rapporto sessuale completo, e tantomeno uno stupro, per integrare una violenza sessuale; basta un qualsiasi contatto volontario, anche nelle forme del toccamento, con una zona erogena del corpo altrui (come il palpeggiamento dei glutei), effettuato allo scopo di trarne un piacere sessuale.   Violenza sessuale sulla moglie: basta un bacio? Nei rapporti tra marito e moglie questi criteri di valutazione adottati dai giudici non cambiano e, semmai, assumono una valenza ancor più rigorosa, data l’intensità dei contatti che la vita matrimoniale comporta. L’ultima sentenza della Cassazione di cui ti parlavamo poco fa ha affermato che la violenza sessuale può manifestarsi anche solo come «sopraffazione funzionale» e limitarsi alla pretesa di un solo bacio sulla bocca, senza mirare ad avere un rapporto completo con il partner. Ovviamente, per configurare il reato è necessario che nella donna manchi il consenso e, dunque, anche quell’unico bacio “imposto” sulle labbra le risulti sgradito e non voluto. Così quel marito è stato condannato perché aveva ammesso di aver baciato sulla bocca la moglie «contro la sua volontà», e rendendosi conto che ella era stata «non consenziente». A quel punto, è franata la sua difesa, laddove sosteneva che ciò era avvenuto senza violenze: la Suprema Corte ha obiettato che «non occorre che la violenza sia di forma o veemenza particolare o, men che meno, brutale ed aggressiva»; la violenza che integra il reato sussiste quando è ravvisabile «la volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della moglie». E in quel caso era emerso, dalle dichiarazioni della vittima, che l’uomo aveva «stretto il viso della moglie, bloccandola per imporle il bacio sulla bocca e, contemporaneamente, e, nonostante la resistenza oppostagli dalla donna, le ha impedito di sfuggire alla sua presa».

Agenzia investigativa_Investigatore privato: chi è e cosa fa?

Quali attività può svolgere l’investigatore privato?   Chi è l’investigatore privato e cosa fa? Nel mondo dei cartoni animati, sin da bambini, abbiamo imparato ad amare l’ispettore Gadget o il Detective Conan. Nel mondo dei gialli, sono numerosi gli investigatori che devono la loro fama a romanzi e racconti di autori brillanti come Arthur Conan Doyle e Agatha Christie. Capolavori della letteratura che sono diventati grandi classici, così dai libri sono approdati al cinema. Tra i personaggi che hanno suscitato maggiore interesse troviamo: Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Miss Marple, Maigret, James Bond, Montalbano. Al di là della finzione, in realtà, chi è e cosa fa l’investigatore privato? In quali casi è possibile rivolgersi a questo professionista? Spesso, l’investigatore privato viene ingaggiato da un coniuge per indagare sulla presunta infedeltà dell’altro, dai datori di lavoro per verificare la commissione di illeciti da parte dei propri dipendenti (pensa ai casi di concorrenza sleale, spionaggio industriale, abuso dei permessi 104) o dagli avvocati per raccogliere delle prove che potranno risultare utili nel processo in cui sono coinvolti i loro assistiti. Magari ti stai chiedendo come trovare un investigatore privato? Se desideri che qualcuno svolga per te delle indagini e vuoi capire come conferire l’incarico ad un professionista e comprendere che valore hanno le prove da lui raccolte, prosegui nella lettura di questo articolo.   Investigatore privato: chi è? L’investigatore privato è un professionista, dotato di un’apposita licenza rilasciata dalla prefettura territorialmente competente, che svolge un’attività di investigazione o di ricerca per conto di privati e aziende. L’investigatore privato può lavorare in forma autonoma, ed essere titolare di un istituto di investigazioni, oppure svolgere la sua attività come dipendente all’interno di un’agenzia di investigazione. La figura dell’investigatore privato è sempre stata circondata da un’aura di mistero, probabilmente per le descrizioni che ci hanno proposto gli autori dei più famosi bestseller, per le scene che abbiamo visto sul grande schermo e/o per l’alone di segretezza che avvolge le attività espletate da questo professionista. Un professionista che lavora nell’ombra, che effettua pedinamenti e riesce a carpire con foto, video e sopralluoghi le azioni che il soggetto, che rientra nel suo mirino, compie indisturbato pensando di non essere visto da occhi indiscreti e di poter agire senza destare alcun sospetto. Può trattarsi di un marito o di una moglie che incontra l’amante o di un lavoratore che dichiara di essere in malattia e, invece, è andato in vacanza in una località marittima. O, ancora, può trattarsi del dipendente che sostiene di assistere un parente disabile usufruendo dei permessi della Legge 104 e, invece, impiega gran parte del tempo allo svolgimento di commissioni personali (ad esempio, un aperitivo con gli amici o una gita fuori porta) dedicando solo un momento marginale della giornata al portatore di handicap.   Investigatore privato: cosa può fare e cosa non può fare Accade con molta frequenza che un marito/una moglie o un datore di lavoro, a fronte di alcuni sospetti, conferiscano l’incarico ad un investigatore privato affinché possa svolgere delle indagini e documentare con foto, riprese e registrazioni audio ciò che vede con i suoi occhi e ciò che viene detto in sua presenza.   L’investigatore privato può:  effettuare pedinamenti e sopralluoghi (in tal caso, è necessario il consenso del titolare del posto); scattare foto e girare riprese soltanto in luoghi pubblici o aperti al pubblico; registrare le conversazioni che avvengono in sua presenza; monitorare gli spostamenti di un’autovettura avvalendosi delle nuove tecnologie di localizzazione (Gps satellitare); avvalersi di collaboratori; raccogliere alcune informazioni relative alla salute e alla vita sessuale, nel rispetto di precise garanzie a tutela della riservatezza delle persone, come stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali.   Ovviamente, durante il suo mandato, l’investigatore privato non può infrangere la legge; di conseguenza, non è legittimato:  ad accedere in luoghi privati senza permesso; a realizzare riprese nella privata dimora senza consenso; ad intercettare telefonate; accedere a conto corrente personale o ad altri dati coperti dalla privacy.   Le indagini per privati e aziende L’investigatore può svolgere indagini per i privati cittadini e per le aziende. Per i privati cittadini, l’investigatore può:  effettuare pedinamenti; fare investigazioni sull’infedeltà coniugale;  fare investigazioni per l’affidamento di un minore; fare investigazioni difensive come previsto dalla legge 397/2000; controllare i giovani.   Per le aziende, l’investigatore può svolgere:  indagini sull’assenteismo, sullo spionaggio industriale, sulla concorrenza sleale; indagini patrimoniali; bonifiche aziendali per individuare eventuali violazioni della privacy.   Investigatore privato: le prove raccolte valgono nel processo? Le prove raccolte dall’investigatore privato durante le sue indagini possono essere utilizzate come mezzi di prova all’interno di un processo civile o penale, a condizione che l’acquisizione sia avvenuta nel rispetto della legge. C’è una precisazione da fare. Mentre nel processo penale ogni prova raccolta illecitamente è inutilizzabile, nel processo civile il giudice può valutare l’attendibilità delle prove raccolte violando i diritti altrui o la legge. Nel caso in cui le prove raccolte dall’investigatore privato siano ritenute insufficienti o vengano contestate dalla controparte, il detective può essere chiamato a deporre come testimone per avvalorare le prove portate in giudizio.  

Investigatore privato_Violazione privacy e risarcimento del danno

Il danneggiato leso nella propria sfera di riservatezza deve comunque dimostrare un danno concreto, attuale e grave, anche attraverso presunzioni.   A volte, la violazione della privacy è un reato. Ma quand’anche ciò non fosse, essa costituisce un illecito civile a fronte del quale è dovuto il risarcimento del danno. Sul punto, però, è bene fare un chiarimento: il semplice fatto di aver subìto una intrusione nella propria sfera intima non dà automaticamente diritto ad un indennizzo. La vittima deve infatti essere in grado di dimostrare una lesione effettiva ed attuale, non solo ideologica o potenziale. Non sempre, dunque, a una violazione della privacy corrisponde un risarcimento del danno. E questo è stato affermato, più volte, dalla Cassazione. Per comprendere la posizione della giurisprudenza dobbiamo partire da alcune precisazioni preliminari. Quando il risarcimento del danno? Il presupposto di ogni risarcimento è il danno. Senza danno non c’è risarcimento. Il semplice fatto di aver subìto un illecito non dà diritto ad ottenere il risarcimento se non c’è stato un pregiudizio concreto. In tribunale, non si va per “questioni di principio”. Al rigore di questa regola sono previsti due temperamenti affinché ciò non possa ritorcersi contro la vittima. Il primo: il danno può essere dimostrato anche tramite presunzioni, ossia indizi; non è quindi necessaria una prova piena e conclamata. Il secondo: se non si riesce a fornire la prova dell’entità del danno (cosa che succede sempre quando si tratta di danni morali), il giudice può quantificare il risarcimento secondo equità, ossia in base a quanto gli appare giusto tenendo conto di tutte le circostanze concrete.   Quando non spetta il risarcimento del danno? La Cassazione ha detto che, per poter ricorrere al giudice e ottenere una condanna al risarcimento del danno, il pregiudizio subito dalla vittima deve essere grave, deve cioè aver superato il limite della «tollerabilità». Questo perché non si può “scomodare” il tribunale per quei piccoli fastidi della vita quotidiana che possono essere facilmente risolti da soli o comunque che non creano rilevanti pregiudizi. Così la Suprema Corte ha escluso la possibilità di ottenere un risarcimento per qualche e-mail di spam: in fin dei conti – sostengono i giudici – una pressione del tasto CANC sulla tastiera non implica un particolare incomodo a nessuno.   Violazione privacy: quando il risarcimento? Le regole che abbiamo appena detto valgono anche per quanto riguarda la lesione della privacy. Quindi, da un lato, il danneggiante deve dimostrare, anche tramite presunzioni, di aver subito un pregiudizio effettivo, concreto e attuale. Questo pregiudizio deve essere grave e superare il limite della tollerabilità della lesione minima. Inoltre, ci deve essere la prova che la lesione lamentata sia conseguenza immediata e diretta della violazione della privacy e non di altri fattori esterni (è ciò che tecnicamente si chiama «rapporto di causalità» o “di causa/effetto”). Nella sentenza in commento, la Cassazione ha riaffermato questi principi: il danno da lesione della privacy, come ogni danno non patrimoniale, non scaturisce in automatico dal semplice comportamento illecito. Esso infatti non si identifica con la semplice lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione. Ed ancora la stessa Corte ha detto che il risarcimento è subordinato alla: serietà del danno;  gravità della lesione. Il danno quindi non si identifica con la lesione della privacy, ma con le conseguenze di tale lesione. Alla luce di ciò, diventa impossibile stabilire, in via generale, a quanto ammonta il risarcimento per lesione della privacy. E difatti, oltre alle condizioni appena elencate, esso va rapportato al tipo di lesione subita e, ancor di più, alle conseguenze che tale lesione ha determinato. Le conseguenze infatti sono il danno in sé, e vanno dimostrate compiutamente.   Risarcimento per violazione privacy: Cassazione La Cassazione ha quindi ribadito che il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15 Dlg.196/2003 (Codice Privacy) pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati tutelato dagli art. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 Cedu, non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno; ciò in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost. di cui quella di tolleranza della lesione minima è l’intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del Codice Privacy, ma solo quella che ne offende in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito. Precisa la Corte che la mera allegazione da parte del ricorrente che l’illecito uso dei dati personali riguardanti la sua vita lavorativa gli avrebbe provocato una sofferenza (seppure che di tali dati erano venuti a conoscenza i soggetti che gli aveva teso un agguato) costituisce un’asserzione generica ed apodittica inidonea anche solo a far comprendere i motivi del turbamento che, come osservato dal giudice del merito, non potevano presumersi. La mera violazione delle norme di per sé non è idonea a fondare un risarcimento del danno, in assenza di dimostrazione di una lesione concreta. Pertanto, anche nella vigenza della attuale normativa privacy, come riformata dopo il necessario adeguamento al GDPR, continua ad essere onere del danneggiato provare, anche mediante presunzioni, il danno subito per l’illegittimo trattamento ed il nesso di causalità tra violazione e danno, non identificandosi quest’ultimo con il trattamento dei dati effettuato in violazione del regolamento, dovendosi, invece, lo stesso concretizzare in un pregiudizio nella sfera degli interessi del danneggiato, che quando “non patrimoniale”, dovrà, comunque, essere effettivamente grave ed aver superato il limite della tollerabilità della lesione minima, nel solco già tracciato dalle Sezioni Unite della Cassazione.  

Agenzia Investigativa_Quando il figlio maggiorenne perde il diritto all’assegno di mantenimento?

Il diritto al mantenimento sussiste fino a quando il giovane non diventa autosufficiente o fino a quando non dimostra di far di tutto per formarsi, studiare o cercare un’occupazione.   Se è vero che i genitori devono sempre mantenere il figlio minorenne, a prescindere dal fatto che questi voglia studiare o meno, tale obbligo sussiste anche per il figlio maggiorenne solo a patto che questi non resti in panciolle. Il ragazzo deve quindi frequentare l’università o un altro corso di formazione professionale oppure deve darsi da fare per trovare un’occupazione e rendersi indipendente. Di qui il frequente dubbio: quando il figlio maggiorenne perde il diritto all’assegno di mantenimento? Volendo essere schematici e rappresentare in poche battute i casi in cui un genitore può sospendere gli alimenti al figlio, magari sbatterlo fuori di casa, non dargli più i soldi per le spese quotidiane e, insomma, chiudere i rubinetti, potremmo così definirli sinteticamente.   – Figlio che si cancella dall’università Non che il figlio debba studiare per forza, ma se non lo fa deve frequentare qualche corso per imparare un mestiere o cercare un’occupazione. Il figlio che si cancella dall’università senza fare altro perde il diritto al mantenimento. – Figlio che non dà esami Il figlio iscritto all’università ma che non dà mai esami e che ciondola tra i corridoi «in attesa della giusta motivazione» perde il diritto al mantenimento. Il suo “dolce far nulla” viene infatti equiparato al comportamento del figlio che non vuol frequentare l’università. Non vale invece per il figlio che, pur dando gli esami, viene qualche volta bocciato. Il fatto di tentare e di non riuscirci è comunque indice di buona volontà. Chiaramente, non deve trattarsi di un espediente rivolto ad evitare la cancellazione del mantenimento per la propria pigrizia: tentare la sorte nonostante la propria impreparazione è cosa ben diversa dallo sforzarsi. – Figlio che lavora Il figlio maggiorenne che lavora perde definitivamente il diritto al mantenimento, anche se poi, per una ragione o per un’altra, perde il lavoro. Non rileva se il lavoro sia part-time o full-time, né se si tratti di contratto a tempo determinato (a meno che non sia un contratto stagionale di un solo mese o poco più). L’esistenza del contratto di lavoro di apprendista e, quindi, il comprovato svolgimento di attività remunerata non possono, di per sé solamente, costituire prova della «raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne». – Figlio che si dimette Il figlio che si dimette dal lavoro perde il diritto al mantenimento a meno che non sia ancora molto giovane e lo faccia per proseguire gli studi universitari, trattandosi di un lavoro non in linea con le proprie aspirazioni. Si pensi a un ragazzo che, per arrotondare, fa il barman ma poi è costretto a dimettersi per frequentare l’università che si trova in un’altra città. – Figlio che rifiuta un’offerta di lavoro Il figlio che rifiuta immotivatamente un’offerta di lavoro in linea con la sua formazione, anche se proveniente dall’azienda di famiglia, perde il diritto al mantenimento. Naturalmente, si deve trattare di un lavoro retribuito adeguatamente e proporzionalmente al sacrificio richiesto e che sia in linea con le sue capacità e aspirazioni. – Figlio licenziato Una volta assunto, il figlio perde il diritto al mantenimento per sempre. Per cui, se viene licenziato dopo poco – anche se non per sua colpa – non può più chiedere il mantenimento. – Figlio con titolo professionale Una volta acquisito un titolo professionale, il figlio deve procurarsi una clientela. Il mantenimento può perdurare fino all’inizio dell’attività, fintantoché lo studio non si mette in moto, ma poi cessa definitivamente, avendo il giovane tutti gli strumenti per rendersi autonomo. – Figlio troppo grande Una volta compiuta una certa età, lo stato di disoccupazione del figlio si presume attribuibile a sua inerzia nella ricerca di un posto e non alla crisi del mercato occupazionale. Ragion per cui, verso i 30/35 anni (a seconda del percorso di studi intrapreso), il figlio perde sempre il mantenimento.   In sintesi: quando il figlio perde il mantenimento? Volendo sintetizzare in punti ciò che si è detto sinora possiamo così concludere. Il figlio perde il diritto al mantenimento:  quando è maggiorenne e non vuole né studiare né lavorare; quando rifiuta offerte di lavoro in linea con le sue capacità; quando ottiene un lavoro anche part-time che gli consente comunque di mantenersi anche se con difficoltà; quando ottiene un contratto di apprendistato, purché gli dà le capacità per formarsi e lavorare; quando ottiene un lavoro e si dimette o viene licenziato: perché dal momento dell’assunzione cessa ogni obbligo di mantenimento; in ogni caso quando raggiunge 30/35 anni (a seconda del percorso di studi) perché da questo momento si presume che la sua disoccupazione dipende da inerzia e non dalla crisi del mercato occupazionale.  

Agenzia investigativa_Tradimento sospetto ma non consumato: quali conseguenze

Tradimento apparente: non c’è bisogno dell’adulterio per poter subire la separazione con addebito.   Quali sono le conseguenze di un tradimento sospetto ma non consumato? La moglie che lascia semplicemente intendere di avere una relazione con un altro uomo, pur senza compiere un effettivo tradimento, non ha diritto al mantenimento. Così come non ne ha diritto il marito che frequenta in pubblico la segretaria, facendosi vedere in atteggiamenti intimi e ammiccanti e lasciando così intendere a tutti che tra i due c’è una relazione. Bastano le semplici “voci di corridoio” a danneggiare l’onore e la reputazione del coniuge: e tanto basta a determinare l’addebito in caso di separazione. Addebito che, come noto, se anche non implica sanzioni o obblighi risarcitori, non consente di ottenere l’assegno di mantenimento (neanche in caso di difficoltà economiche) e cancella ogni diritto successorio sul patrimonio dell’ex. È questa la sintesi dei principi sanciti dalla giurisprudenza, per come di recente confermati dal tribunale di Firenze. Più volte, i giudici, ivi compresi quelli della Cassazione, hanno sottolineato che la responsabilità per la fine del matrimonio non richiede la prova di una effettiva relazione adulterina, ossia di un vero e proprio atto sessuale con l’amante. Essa può scaturire anche da semplici atteggiamenti e indizi se questi minano la serenità familiare.   Il fenomeno è noto ai tecnici con il nome di tradimento apparente che può costituire ragione di addebito nella separazione, laddove il contegno del coniuge infedele sia tale da ingenerare nei terzi e nell’altro coniuge un fondato timore di tradimento, tale da arrecare un pregiudizio alla dignità personale di quest’ultimo, attesa la sua sensibilità e l’ambiente in cui vive. La legge infatti intende tutelare anche l’onore e il decoro del coniuge tradito e non solo la fedeltà al matrimonio. Ecco perché proprio la violazione del dovere di fedeltà può avvenire anche in mancanza dell’adulterio, quando il comportamento del coniuge si presti a sospetti di infedeltà e si traduca in condotte lesive della dignità e dell’onore dell’altro coniuge.   I sospetti però devono essere «verosimili» e non il semplice frutto della gelosia esasperata di un coniuge. Così, uno scambio di mail e di contatti telefonici con una donna da cui però non si poteva desumere una relazione sentimentale non può essere causa di addebito, ben potendosi trattare di un’amicizia priva di implicazioni sentimentali. Ai fini dell’addebito della separazione per adulterio apparente, «è necessario che la notorietà della relazione del coniuge con il terzo sia direttamente determinata dal coniuge adultero; di conseguenza la separazione non sarà addebitabile laddove sia stato lo stesso coniuge offeso a rendere pubblico un comportamento altrimenti non noto ai terzi». In buona sostanza, se i sospetti vengono messi in circolazione dal coniuge traditore ci può essere addebito; se invece è il tradito a rivelare in giro di nutrire tali sospetti, alcun addebito può essere pronunciato dal giudice.   Come ben spiega il tribunale di Firenze, il concetto di fedeltà coniugale ha subito un mutamento, perdendo la «connotazione di esclusiva dedizione corporale per assumere il carattere di vicendevole lealtà, comprensiva anche della sfera sessuale, ma non ridotta ad essa». Pertanto, la violazione del dovere di fedeltà potrebbe avvenire anche in mancanza dell’adulterio, quando:  il contegno del coniuge sia tale da indurre al sospetto di un tradimento sia terzi che l’altro coniuge;  sia posto in essere con la consapevolezza e volontà di commettere un fatto lesivo dell’altrui onore e dignità;  produca effettivamente un pregiudizio alla dignità personale dell’altro coniuge.   In sostanza, il “tradimento o adulterio apparente” si pone «a presidio dell’onore e della dignità del coniuge non solo nella dimensione più intima e privata della violazione subita, ma anche – e soprattutto – nella sua dimensione pubblica. In questa prospettiva, il bene che l’ordinamento intenderebbe tutelare non è solo quello della fedeltà, quale mezzo di realizzazione della comunione coniugale, ma anche quello dell’onore e del decoro del coniuge, quale individuo collocato in un contesto sociale».