Investigatore privato_Reato di interferenze illecite: ultime sentenze
Reato di interferenze illecite: ultime sentenze Riprese in spazi condominiali Il socio di uno studio legale che effettua riprese video in spazi condominiali dello stabile, o nelle parti comuni dello studio aperti alla vista, al fine di dimostrare il mancato rispetto del divieto di avvicinamento di altro socio dello studio, non commette il reato di interferenza illecita nella vita privata di quest’ultimo. Cassazione penale sez. V, 19/10/2020, n.32544 Ripresa di immagini attinenti alla vita privata in un ambulatorio medico Integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che, mediante strumenti di ripresa visiva, si procuri immagini delle parti intime di una paziente sottoposta ad esame diagnostico all’interno di uno studio medico privato e successivamente le diffonda attraverso i “social network”, atteso che il bene giuridico tutelato dall’art. 615-bis c.p. concerne qualsiasi atto che la persona svolga nella vita privata in un luogo riservato. Cassazione penale sez. III, 11/06/2020, n.27990 Ripresa fotografica effettuata dai vigili urbani attraverso cancello semiaperto Non integra il reato di cui all’art. 615-bis c.p. la ripresa fotografica da parte del pubblico ufficiale di comportamenti che si svolgono in luoghi di privata dimora i quali siano liberamente osservabili dall’esterno senza ricorrere a particolari accorgimenti, in quanto la tutela della riservatezza del domicilio è limitata a ciò che ivi si compie in modo da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei. (Fattispecie relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale, rispetto al quale è stata esclusa, ai sensi dell’art. 393-bis c.p., l’arbitrarietà della ripresa fotografica effettuata da vigili urbani, attraverso il cancello semiaperto della proprietà del ricorrente, al fine di verificare se fossero in corso di realizzazione abusi edilizi). Cassazione penale sez. VI, 05/03/2020, n.9932 Installazione telecamere verso la proprietà altrui: c’è reato di interferenze illecite nella vita privata? Non commette il reato di interferenze illecite nella vita privata colui che sulla tettoia della propria azienda installi una telecamera idonea a riprendere l’ingresso di un stabilimento industriale di proprietà altrui, laddove non risulti che la telecamera sia in grado di riprendere, non solo l’accesso e l’uscita dei mezzi e le relative targhe, ma anche l’attività lavorativa svolta all’interno dello stabilimento. Nel caso di specie, il Tribunale ha assolto dal reato ex articolo 615-bis del codice penale l’imputato, tratto a giudizio per aver posizionato una telecamera del sistema di videosorveglianza verso la proprietà altrui. Per il giudice, nello specifico, manca la prova che ci sia stata abusiva captazione di condotte tenute in località protetta, ai sensi della disposizione incriminatrice. Tribunale Nola, 14/01/2020, n.9 Foto scattate nell’abitazione altrui Non integra il reato di illecita interferenza nella vita altrui la condotta di chi, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva, in un’abitazione in cui sia lecitamente presente, sia quale convivente che ospite occasionale, filmi scene di vita privata. Costituisce infatti elemento rilevante ai fini della sussistenza del reato il fatto che l’agente riprenda immagini di luoghi in cui non sia ammesso, concretizzandosi in tale aspetto l’atto di interferenza nell’ambito privato altrui. Costituiscono poi elementi necessari la compartecipazione dell’autore alle riprese dell’evento ed il disvalore obiettivo delle immagini riprese. Cassazione penale sez. V, 05/07/2019, n.46158 Interferenze illecite nella vita privata In tema di interferenze illecite nella vita privata, l’elemento di illiceità speciale “abusivamente” esclude la rilevanza penale di quelle condotte di ripresa visiva o fotografica che siano realizzabili senza accorgimenti particolari, essendo la vita privata che si svolge all’interno della privata dimora liberamente visibile dall’esterno da parte di condomini dell’edificio frontistante o perspiciente. Cassazione penale sez. III, 10/07/2018, n.372 Chi commette il reato di interferenze illecite nella vita privata? Integra il delitto di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che carpisca, all’interno della propria dimora, con strumenti di captazione visiva o sonora, le immagini di un rapporto sessuale condiviso, là dove il “partner” non abbia implicitamente o esplicitamente prestato il proprio consenso alla ripresa. In motivazione, la Corte ha precisato che il mancato consenso alla ripresa rende di per sé la condotta indebita, in quanto lesiva del diritto alla riservatezza del “partner” ignaro. Cassazione penale sez. V, 20/12/2018, n.13384 Chi non commette reato di interferenze illecite nella vita privata? Non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.) la condotta di colui che, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva, in un’abitazione in cui sia lecitamente presente, filma scene di vita privata, in quanto l’interferenza illecita normativamente prevista è quella realizzata dal terzo estraneo al domicilio che ne violi l’intimità, mentre il disvalore penale non è ricollegato alla mera assenza del consenso da parte di chi viene ripreso. Cassazione penale sez. V, 02/05/2018, n.27160 Ambulatorio di un ospedale: deve essere ritenuto luogo di privata dimora? Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 615-bis c.p. ascritto al dipendente ospedaliero ai danni dei pazienti o di colleghi di lavoro, l’ambulatorio di un ospedale deve essere ritenuto quale luogo di privata dimora, essendo il suo uso riservato al personale e ai singoli pazienti che vi sono ammessi, e non essendo sufficiente ad escludere tale qualificazione la circostanza della disponibilità del luogo anche da parte dell’autore dell’indebita interferenza, perché la norma incriminatrice mira a tutelare riservatezza della persona offesa, la quale si trova nel luogo in questione per ragioni, anche temporanee, di salute o di servizio e per le attività strettamente giustificate da tali ragioni, ma non anche per subire interferenze illecite nella sua sfera di riservatezza Cassazione penale sez. III, 24/05/2018, n.47123 Filmare la moglie nella propria dimora senza il suo consenso Integra il reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all’art. 615-bis cod. pen. la condotta di colui che, mediante l’uso di strumenti di captazione visiva o sonora, all’interno della propria dimora, carpisca immagini o notizie attinenti alla vita privata di altri soggetti che vi si trovino, siano essi stabili conviventi o ospiti occasionali, senza che essi ne siano in alcun modo partecipi; ne consegue che detto reato non è configurabile allorchè l’autore della condotta condivida con i medesimi soggetti e con il loro consenso l’atto della vita privata oggetto di captazione. Fattispecie
Agenzia investigativa_Si può chiedere l’assegno di mantenimento durante la causa?
L’ex coniuge può modificare, in corso di causa o anche in appello per la prima volta, la misura dell’assegno di mantenimento se cambiano le condizioni economiche delle parti. In una causa di separazione o di divorzio, la domanda volta ad ottenere l’assegno di mantenimento deve essere avanzata all’inizio del giudizio ossia nell’atto di ricorso o nella comparsa di risposta. Non si può integrare o modificare la domanda in corso di causa. Ma cosa succede se, durante il processo, cambiano le condizioni economiche di una delle parti? Ipotizziamo una donna che, all’inizio del giudizio di divorzio, vanti un contratto part-time e che pertanto chieda all’ex marito un assegno mensile di soli 200 euro ma che, dopo qualche mese, prima ancora che il giudice emetta la sentenza, venga licenziata. Potrebbe allora modificare la domanda processuale nonostante il processo sia già iniziato o farlo addirittura per la prima volta in sede di appello? Si può chiedere l’assegno di mantenimento durante la causa? A tale importante domanda ha risposto proprio di recente la Cassazione. Ecco quali sono le regole da applicare in casi come questo. Modifica delle sentenze e delle domande In generale, una sentenza definitiva (ossia «passata in giudicato») non può più essere oggetto di modifica. Nessun magistrato può giudicare due volte sulla stessa vertenza, neanche se una delle parti ha dimenticato di eccepire questioni importanti nel corso del processo (se ciò è dipeso dall’avvocato scatterà eventualmente una responsabilità professionale di quest’ultimo e l’obbligo del risarcimento). Neanche in appello è possibile presentare nuove domande o prove: il secondo grado serve solo a valutare nuovamente gli stessi fatti decisi in primo grado che si asseriscono giudicati in modo non corretto. Se infatti si introducessero in appello fatti nuovi, per questi non vi sarebbe la possibilità di un ulteriore grado di giudizio. Lo stesso vale in Cassazione. Inoltre, nel processo civile, vige il principio di immodificabilità della domanda introduttiva: una volta fissato il tema del giudizio, le parti non possono ampliarlo introducendo nuove questioni (cosiddetta «preclusione processuale»). Modifica delle condizioni di separazione o divorzio Le regole appena elencate valgono anche nei giudizi di separazione o divorzio a patto che le condizioni economiche delle parti restino le stesse. Se invece mutano – sia nel corso del processo che al termine dello stesso – allora è ben possibile chiedere una revisione dell’assegno di mantenimento. In altre parole, nell’ambito delle questioni familiari (e solo per queste), la legge consente di scavallare il principio della “immodificabilità della domanda introduttiva” e della sentenza finale tutte le volte in cui mutino sostanzialmente gli assetti reddituali delle parti. Si pensi al caso di una donna che subisce un licenziamento o a un uomo divenuto invalido e, pertanto, incapace di lavorare. A tali condizioni, nel corso del processo di primo grado avente ad oggetto la separazione o divorzio: si può modificare l’importo richiesto a titolo di mantenimento; si può chiedere un mantenimento a cui invece si era inizialmente rinunciato con l’atto introduttivo. Allo stesso modo, nel corso del processo di appello di separazione e divorzio: si può chiedere un mantenimento che non era stato richiesto in primo grado; si può chiedere un mantenimento superiore rispetto a quello richiesto in primo grado. Ed in ultimo, nonostante la sentenza sia divenuta irrevocabile, è possibile chiedere una revisione delle condizioni di separazione e divorzio. Non c’è quindi alcuna preclusione alla modifica delle domande processuali, anche in appello, nel caso in cui i presupposti del diritto all’assegno maturino nel corso del giudizio. E ciò perché la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza della separazione o del divorzio presuppongono la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto. L’assegno di divorzio può essere chiesto per la prima volta anche in appello Applicando questi principi, nella pronuncia richiamata in apertura, la Cassazione ha precisato che l’assegno di divorzio può essere chiesto per la prima volta anche in appello tutte le volte in cui i presupposti per ottenere il beneficio maturano nel corso del giudizio.
Investigatore privato_Messaggi come prova documentale: ultime sentenze
Documento e prova documentale In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, n.12794 Sms, messaggi mail o WhatsApp Per far perdere in un processo la qualità di prova alle riproduzioni informatiche di una chat occorre un disconoscimento «chiaro, circostanziato ed esplicito», che si deve concretizzare «nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta». Sono perciò inefficaci i semplici richiami, fatti dal ricorrente, ai propri scritti difensivi nei quali dichiarava che quanto rappresentato dalle riproduzioni informatiche non corrispondesse alla realtà dei fatti in essa descritta. A precisarlo è la Cassazione confermando in tal modo l’importanza delle riproduzioni informatiche di conversazioni via sms, messaggi mail o whatsapp. Nel caso di specie, si trattava di una relazione extraconiugale intrattenuta dal ricorrente a cui i giudici di merito avevano addebitato la separazione. Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, n.12794 Messaggi WhatsApp: valore probatorio Va riconosciuto valore probatorio ai messaggi inviati via WhatsApp. Tribunale Gorizia, 12/08/2019, n.301 Acquisizione dei messaggi di posta elettronica I messaggi di posta elettronica allocati nella memoria di un dispositivo dell’utente o nel server del gestore del servizio hanno natura di prova documentale sicché la loro acquisizione processuale non costituisce attività di intercettazione disciplinata dall’art. 266-bis c.p.p. – atteso che quest’ultima esige la captazione di un flusso comunicativo in atto – ma presuppone l’adozione di un provvedimento di sequestro. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è comunque applicabile la disciplina del sequestro di corrispondenza di cui all’art. 254 c.p.p., la cui nozione implica un’attività di spedizione in corso o almeno avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito). Cassazione penale sez. III, 16/04/2019, n.29426 Sequestro cellulare I dati informatici scambiati attraverso la comunicazione (quali e-mail, sms e messaggi WhatsApp), contenuti in uno strumento elettronico (computer o telefono cellulare) e archiviati su apposita memoria, hanno natura documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p., sicché la loro acquisizione non costituisce attività di intercettazione disciplinata dagli art. 266 e ss. c.p.p., e, in particolare, dall’articolo 266-bis del Cpp, atteso che quest’ultima esige la captazione di un flusso di comunicazioni in atto ed è, pertanto, attività diversa dall’acquisizione ex post del dato conservato in memoria che documenta flussi già avvenuti. Tali dati, pertanto, possono essere acquisiti attraverso lo strumento del sequestro, senza peraltro dovere adottare la disciplina stabilita per la “corrispondenza” (art. 254 c.p.p.) perché detti messaggi non rientrano nel concetto di “corrispondenza”, la cui nozione implica un’attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito. Diverso ragionamento deve farsi, invece, per l’intercettazione di email o altri messaggi similari (che di solito si attua attraverso la clonazione dell’account di posta elettronica dell’indagato e immediata trasmissione dei dati presso una postazione di decodifica), la quale si caratterizza, invece, per la contestualità tra la captazione dei messaggi e la loro trasmissione e, quindi, ha a oggetto un flusso comunicativo in atto e in ragione di ciò l’art. 266-bis c.p.p. predispone, proprio perché trattasi di un’attività di intercettazione telematica, una tutela rafforzata e l’adozione delle garanzie relative ai presupposti di applicabilità e alla necessità della autorizzazione giurisdizionale. Cassazione penale sez. III, 16/04/2019, n.29426 E-mail con contenuto offensivo inviata a più persone Nell’ipotesi dell’invio di messaggi di posta elettronica, il requisito della comunicazione con più persone non può presumersi sulla base dell’inserimento del contenuto offensivo nella rete (e cioè, nel caso di specie, della loro spedizione), ma è necessaria quantomeno la prova dell’effettivo recapito degli stessi, sia esso la conseguenza di un’operazione automatica impostata dal destinatario ovvero di un accesso dedicato al server. Cassazione penale sez. V, 22/10/2018, n.55386 Minacce sui social network La trasgressione al divieto di comunicazione con le persone offese, inglobato nel provvedimento di divieto di dimora, che concreta la fattispecie addebitata, in una delle sue modalità attuative, autorizza la configurazione di una delle manifestazioni dei maltrattamenti aggravati, potendo la prova di esse desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell’agente, che ha rivolto alle vittime messaggi vocali minacciosi, e messaggi dai contenuti infamanti pubblicati su Facebook. Questi ultimi costituiscono documenti e mezzo invasivo di comunicazione, che oltrepassa la vicinanza fisica con la vittima e permane come atteggiamento inquietante ancor più presente nella sfera di libertà ed autonomia del destinatario. Si caratterizza sul piano della interazione tra il mittente e il destinatario – in relazione al profilo saliente dell’oggetto giuridico della norma incriminatrice – per la incontrollata possibilità di intrusione, immediata e diretta, del primo nella sfera delle attività del secondo. Cassazione penale sez. VI, 22/05/2018, n.57870 Messaggi WhatsApp ed sms: l’acquisizione non costituisce intercettazione I messaggi “WhatsApp” e gli “SMS” conservati nella memoria di un telefono cellulare sottoposto a sequestro hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., sicchè la loro acquisizione non costituisce attività di intercettazione disciplinata dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., atteso che quest’ultima esige la captazione di un flusso di comunicazioni in atto ed è, pertanto, attività diversa dall’acquisizione “ex post” del dato conservato nella memoria dell’apparecchio telefonico che documenta flussi già avvenuti. Cassazione penale sez. V, 21/11/2017, n.1822 Conversazioni via WhatsApp: sono prove documentali È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l’istanza di acquisizione della trascrizione di conversazioni, effettuate via WhatsApp e registrate da uno degli interlocutori, in quanto, pur concretandosi essa nella memorizzazione di un fatto storico, costituente prova documentale, ex art. 234 c.p.p., la sua utilizzabilità è, tuttavia, condizionata all’acquisizione del supporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione, al fine di verificare l’affidabilità, la provenienza e l’attendibilità del contenuto di dette conversazioni. Cassazione penale sez. V, 19/06/2017, n.49016 Messaggi sul cellulare: prova dell’adulterio In tema di separazione giudiziale dei coniugi, la prova dell’adulterio (nella specie, del marito) ben può fondarsi su messaggi (sms) estratti dal telefono cellulare dell’uomo, di cui la moglie è entrata in possesso, essendo recessivo, rispetto al diritto di difesa in giudizio, quello alla
Investigatore privato_Si può chiedere il risarcimento del danno in caso di addebito della separazione?
La richiesta di risarcimento del danno è giustificata dall’addebito della separazione? Ed anche nei confronti dei figli? Vediamo cosa dice la giurisprudenza La giurisprudenza più volte si è pronunciata sulla richiesta di risarcimento dei danni in seguito ad una separazione, in particolare per il caso di tradimento del coniuge. Com’è noto, qualora l’adulterio del coniuge sia la conseguenza della crisi matrimoniale, il coniuge tradito può richiedere al giudice di pronunciare l’addebito della separazione. Il risarcimento del danno può essere giustificato dall’addebito della separazione? Innanzitutto, è stato più volte specificato che l’addebito e il risarcimento del danno non sono in un rapporto di dipendenza, pertanto non è necessaria la pronuncia di addebito per il riconoscimento del risarcimento. È necessario specificare, infatti, il giudice della separazione non è competente in materia. Orbene, il presupposto della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale è la lesione di un bene costituzionalmente protetto. La giurisprudenza ha infatti sottolineato che la sola infedeltà di per sé non giustifica una domanda di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. poiché viene richiesta la lesione anche di beni costituzionalmente garantiti. Come si orienta la giurisprudenza? Recentemente la Corte di Cassazione ha stabilito che “ha diritto al risarcimento del danno il coniuge tradito, ma il danno patito va provato” (Cass. Civ. n. 4470 del 23 febbraio 2018). La Cassazione, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ad un coniuge “tradito” poiché era stato provato che il tradimento avevo leso la sua dignità ed il suo onore (diritti costituzionalmente protetti). Il risarcimento danni può essere chiesto anche nei confronti dei figli? Come sopra esposto, il risarcimento del danno può essere richiesto dal coniuge tradito, ma il danno “da tradimento” può essere richiesto anche nei confronti dei figli? La risposta al quesito è affermativa, difatti la Cassazione civile sez. I, 02/04/2021, n. 9188 ha confermato il risarcimento per i danni occorsi ai figli a seguito di separazione addebitabile esclusivamente al padre. L’addebitabilità esclusiva al padre delle cause della separazione coniugale ed in particolare le modalità traumatiche della rottura, fra le quali il trasferimento del genitore in una città diversa e la nascita di un altro figlio nel nuovo nucleo familiare da lui creato, hanno, infatti, determinato una grave condizione di deprivazione e senso di abbandono, tenuto conto della fragilità dei figli, nel caso di specie adottivi e pertanto già segnati da un abbandono originario.
Agenzia investigativa_Assegno divorzile e tenore di vita
Il giudice deve applicare i criteri più recenti per l’assegno divorzile Accolto il ricorso della ex moglie, che si è vista riconoscere un assegno di divorzio di 2500 euro mensili dopo che la Corte di Appello ha tenuto conto del divario economico dei coniugi e del tenore di vita goduto durante il matrimonio. Non sono questi però gli unici parametri di cui il giudice deve tenere conto nel riconoscere e determinare l’assegno di divorzio, ma tutti quelli sanciti dal recente orientamento giurisprudenziale che si è formato dopo la SU del 2018. Queste le precisazioni contenute nell’ordinanza della Cassazione n. 27906/2021. La vicenda processuale Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio e riconosce in favore della ex moglie un assegno mensile di 2500 euro. La Corte di Appello ritiene congrua la misura dell’assegno, tenuto conto della disparità economica dei coniugi e della insufficienza dei mezzi della donna in grado di garantirle il tenore di vita agiato goduto durante il matrimonio. Erra la Corte nel valorizzare ancora il tenore di vita La donna però, insoddisfatta della decisione ricorre in Cassazione, sollevando un unico motivo d’impugnazione fa presente che la Corte di Appello, nel determinare la misura dell’assegno, ha valorizzato correttamente la disparità economica delle condizioni economiche dei coniugi, errando però nell’applicare il criterio del tenore di vita goduto durante il matrimonio. In materia infatti occorre ora fare applicazione dell’orientamento più recente della Corte di Cassazione, il quale tiene conto, ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, di nuovi parametri come l’autosufficienza economica, la disponibilità o meno di un alloggio, l’idoneità da parte del richiedente di svolgere un lavoro stabile e remunerato e l’esonero da contributi per i figli. Il giudice deve applicare l’orientamento recente della Cassazione Per la Corte il ricorso deve essere accolto perché il motivo sollevato è fondato. Vero che la recente giurisprudenza non valorizza più il tenore di vita goduto durante il matrimonio ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio. Abbandonato questo automatismo la Corte di recente ha previsto che l’assegno di divorzio debba essere riconosciuto nel rispetto del principio della solidarietà post coniugale e della valorizzazione della storia matrimoniale nel suo complesso, senza ignorare l’età e le condizioni di salute future del soggetto richiedente. Nel decidere se e in che misura l’assegno di divorzio spetti al richiedente il giudice deve comparare le situazioni economiche dei coniugi e qualora il coniuge richiedente risulti privo di mezzi adeguati per vivere o sia impossibilitato a procurarseli per ragioni obiettive, occorre verificare le ragioni della sperequazione e accertare il contributo dato da questo alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due e il sacrificio delle sue aspettative professionali alla luce dell’età e della durata del matrimonio. La verifica delle possibilità del coniuge richiedente di procurarsi i mezzi necessari per vivere deve avvenire in collegamento con tutta una serie di fattori necessari per comprendere se le ragioni di tale diversità di mezzi sia o meno il frutto di scelte condivise, che hanno comportato il sacrificio delle aspettative professionali di uno solo dei coniugi e delle sue potenzialità alla fine del matrimonio. La Corte di Appello nel compiere dette valutazioni ha trascurato di considerare le effettive possibilità per la moglie di trovare un’occupazione in assenza di mezzi adeguati, valorizzando solo la comparazione delle condizioni economiche e trascurando di valutare il contributo dato alla formazione del patrimonio comune e personale. La sentenza quindi deve essere cassata e nel rinviare alla Corte di Appello in diversa composizione questa dovrà procedere a una nuova e completa cognizione dei fatti che dovranno essere analizzati in base a quanto sancito dal nuovo orientamento interpretativo in materia di riconoscimento dell’assegno divorzile.
Agenzia Investigativa_Coppia di fidanzati si lascia: che fine fanno i regali?
Dirsi addio prima delle nozze: i doni vanno restituiti? Si può chiedere il risarcimento del danno? Capita spesso che un matrimonio salti prima della celebrazione. Una scelta del genere, tuttavia, non è priva di conseguenze in quanto i cosiddetti doni obnuziali, cioè quelli fatti in vista delle nozze, dovranno essere restituiti e, in alcuni casi, è possibile chiedere anche un risarcimento del danno per tutte le spese sostenute, dall’acquisto dell’abito da sposa alla ristrutturazione della casa. Se l’argomento è di tuo interesse, ti consiglio di prenderti cinque minuti di tempo per proseguire nella lettura di questo articolo. Le promesse Prima della celebrazione, la coppia deve rendere nota la volontà di sposarsi. In tal caso, si parla comunemente di “promessa di matrimonio”, una sorta di fidanzamento ufficiale, durante il quale i futuri sposi manifestano ad amici e parenti la volontà di giurarsi amore eterno. Detta promessa può essere fatta per atto pubblico, per scrittura privata oppure può risultare dalla richiesta delle pubblicazioni. Come vedremo a breve, un simile adempimento non obbliga la coppia a contrarre matrimonio, ma a risarcire il danno causato all’altra parte qualora, senza un motivo valido, non si rispetti l’impegno assunto. Cosa cambia una volta sposati? Una volta sposati, si acquista lo status di coniuge; quindi, si diventa marito e moglie. Inoltre, sorgono i seguenti diritti e doveri reciproci: la coabitazione: vuol dire che i coniugi, tranne alcune eccezioni, devono vivere nella stessa casa; l’assistenza morale e materiale: marito e moglie devono sostenersi e comprendersi a vicenda; la collaborazione: è necessario contribuire alle spese in base alle proprie sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; la reciproca fedeltà: è vietata qualsiasi tipo di relazione extraconiugale, anche se platonica o virtuale. Quanto al regime patrimoniale, se la coppia di sposi nulla dice al momento della celebrazione, sarà vigente la comunione legale dei beni. Questo vuol dire che gli acquisti effettuati durante il matrimonio appartengono ai coniugi per metà, cioè al 50% (salvo alcune eccezioni, come ad esempio i beni personali). Se, invece, la coppia opta per la separazione dei beni, ciascuno conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati prima e dopo il matrimonio. Coppia di fidanzati si lascia: che fine fanno i regali? Annullare un matrimonio poco prima della celebrazione non è un evento raro e può dipendere da diversi motivi. Tuttavia, è bene conoscere le conseguenze di una simile scelta. Innanzitutto, i nubendi sono liberi di cambiare idea, quindi di rompere il fidanzamento anche se hanno già effettuato le pubblicazioni. In questa ipotesi, ciascuno può chiedere, entro un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio, la restituzione dei doni obnuziali, ossia i regali fatti in vista delle nozze come, ad esempio, un anello di fidanzamento. Il motivo è facilmente intuibile: tali doni vengono fatti a condizione che il matrimonio venga celebrato. Pensa, ad esempio, al fidanzato che regala alla donna che ama un gioiello di famiglia di inestimabile valore. Se per un qualsiasi motivo la cerimonia viene annullata, la richiesta di restituzione dell’anello è pienamente legittima. Invece, tutti i regali che i fidanzati si scambiano in occasione di ricorrenze, come ad esempio un compleanno, un Natale, una Pasqua, un onomastico, ecc., non devono essere restituiti, a meno che non vengano fatti in vista di un futuro matrimonio. Per quanto riguarda tutte le spese sostenute per gli abiti da cerimonia, la luna di miele, l’acquisto della casa, la ristrutturazione, il ristorante, ecc., è possibile richiedere un risarcimento del danno. Se, però, la coppia di fidanzati si è lasciata prima del matrimonio per un valido motivo, allora tale richiesta è priva di fondamento. Ad esempio, Tizio e Caia hanno fissato la data del loro matrimonio. Poco prima delle nozze, tuttavia, Tizio scopre che la donna di cui è follemente innamorato è dipendente dalla droga. Nell’esempio che ti ho riportato, se Tizio manda all’aria il matrimonio, Caia potrà chiedere solamente la restituzione dei doni obnuziali e nulla di più.
Investigatore Privato_Conto cointestato e morte: come recuperare le somme prelevate?
Come recuperare le somme prelevate dal cointestatario nel caso in cui il conto sia stato alimentato solo dal de cuius Come si possono recuperare le somme prelevate dal cointestatario nel caso in cui il conto sia stato alimentato solo dal de cuius? E’ questo il caso portato all’attenzione della Suprema Corte (di recente con sentenza n. 4838/2021). Il caso Al momento del decesso, il conto corrente reca un saldo irrisorio e dagli estratti decennali, gli eredi “si accorgono” che sin dall’apertura del conto corrente cointestato, le entrate erano state sempre e solo costituite da somme di pertinenza esclusiva del de cuius e che tutti i prelievi e le disposizioni in uscita erano state invece eseguiti su richiesta e per iniziativa esclusiva del cointestatario. Sulla cointestazione (in questa particolare ipotesi) In base ai principi elaborati da trentennale giurisprudenza di legittimità e di merito, ribaditi anche di recente (Cass. n. 4838/2021) “ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo”; “la sola cointestazione del conto corrente non costituisce prova della volontà di donare”. Sugli effetti e sulla natura della cointestazione “In tema di conto corrente, la cointestazione dello stesso, salva prova di diversa volontà delle parti, è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto e, quindi, rappresenta una forma di procura, ma non anche la titolarità del credito” (Cass. 21963/2019; conformi 13614/2013; 28893/2008; 19305/2006). “Il conferimento di una procura ed il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è investito costituiscono, […] elementi sufficienti per affermare che la procura è stata conferita in virtù di un rapporto di mandato, con il conseguente obbligo del rappresentante, ai sensi dell’art.1713 cod. civ., di rendere il conto dell’attività compiuta” (Cass. 12848/2006; Cass. 18660/2013, conforme nel particolare obbligo di rendimento del conto nei confronti degli eredi Cass. 9262/2003). Anche la dottrina ritiene che “allorquando le somme accreditate sono esclusivamente di pertinenza di un solo contitolare, la contestazione a firma disgiunta assolve, di fatto, alle funzioni di una delega rilasciata dal titolare a un terzo, per consentirgli qualsiasi atto di disposizione (Massimo Rubino De Ritis, in Banca Borsa Titoli di Credito, pag. 469). Ergo….la domanda di rendimento del conto Dunque, l’evento morte spiega il solo effetto giuridico di trasferire l’obbligo di rendiconto dal mandatario ai suoi eredi ovvero, nel caso di morte del mandante, in favore dei suoi eredi in virtù delle norme generali in tema di successione mortis causa Il giudizio di rendimento dei conti, disciplinato dagli artt. 263, 264 e 265 cpc, ha espressa finalità ad explorandum in quanto serve a consentire l’acquisizione delle informazioni necessarie per l’esercizio (eventuale) di ulteriori diritti: la domanda di rendiconto reca ineludibilmente in sé anche quella di condanna al pagamento delle somme che risulteranno dovute” (Cass. 2148/2014; 31857/2018). Per giunta, la mancata presentazione del rendiconto non può tradursi in un “non liquet” e, all’opposto, “consente al giudice la più ampia facoltà di valutare il materiale probatorio già acquisito (anche ai soli fini di trarne presunzioni), nonché di disporre l’acquisizione di prove officiose ovvero richieste dalle parti.” (Cass. 9377/2001, 889/73, 485/81, 869/79, 4502/85, 4568/92). Gli eredi, documentati tali prelievi, dovranno avanzare nei confronti del cointestatario una domanda di condanna alla restituzione (previo rendimento del conto). Non si tratta di formulare una azione di petizione dell’eredità, ma di una azione di rivendica dell’eredità. La pretesa restitutoria si fonda su un titolo giuridico preesistente alla morte della de cuius e indipendente dalla successione: vita natural durante, il de cuius avrebbe potuto chiedere lui stessa al cointestatario sia il rendimento del conto che le restituzioni; domande che gli eredi formuleranno quali successori mortis causa. “Non può parlarsi di petizione di eredità allorché, non essendo assolutamente in questione il “riconoscimento della qualità ereditaria” dell’attore, questi agisca in giudizio come erede, promuovendo un’azione – esercitabile peraltro già dal de cuius – (Cass. 3067/1974). Idem, “deve ravvisarsi una rivendica quando la controversia, anche per effetto delle contestazioni del convenuto, investa altri punti e, in particolare, l’appartenenza dei beni al de cuius.” (Cass. 2248/1969)
Investigatore privato_Chat WhatsApp come prova di un contratto
Le messaggerie possono essere utilizzate per dimostrare un accordo e le clausole di un contratto. Basta lo screenshot della chat di WhatsApp. Potrebbe succedere di concludere un accordo commerciale tramite WhatsApp. Per il nostro ordinamento infatti i contratti non devono assumere una forma particolare ad eccezione di isolate ipotesi (si pensi all’atto scritto richiesto per i contratti bancari e al rogito notarile per i trasferimenti immobiliari). In generale, anche l’accordo verbale può essere sufficiente a siglare un affare: la tradizionale stretta di mano non vale meno di una scrittura privata. Lo scritto resta comunque preferibile: “carta canta” si dice comunemente poiché non lascia equivoci circa il contenuto degli accordi e risulta difficilmente contestabile in un eventuale processo. Ma se è vero che ormai ci si parla prevalentemente tramite chat e che la più usata è quella di WhatsApp, è anche vero che l’app di messaggistica viene impiegata anche per scambi di natura commerciale ed accordi economici di vario tipo. Un ordine, un prestito, una promessa di assunzione, una donazione: molti di questi impegni vengono assunti mediante messaggi testuali o audio. Ecco che allora ci si potrà chiedere, nel caso in cui una delle due parti dovesse venire meno agli accordi presi, se si può usare la chat WhatsApp come prova di un contratto. Sul punto, ha fornito un utile chiarimento il tribunale di Milano. Ecco dunque alcune importanti informazioni sul tema: che valore legale ha uno scambio di messaggi su WhatsApp? Gli screenshot possono essere utilizzati come prova in un eventuale processo? Vediamo. La chat di WhatsApp ha valore di prova Sempre più giudici stanno attribuendo valore di prova alla chat WhatsApp. E questo succede tanto nel processo penale quanto in quello civile. È proprio in quest’ultimo però che si può maggiormente apprezzare la svolta interpretativa. Questo perché il Codice civile è improntato al principio di «tipicità dei mezzi di prova», secondo cui, nelle cause di natura civilistica, possono essere introdotte e utilizzate in modo esclusivo solo le prove previste e disciplinate dal legislatore. E sicuramente, nella mente di chi ha scritto il Codice civile nel 1942, non c’era ancora WhatsApp. Nonostante questa rigida interpretazione, durata per decenni, le chat sullo smartphone o sul computer stanno acquistando sempre più peso al fine di rivendicare i propri diritti e dimostrare comportamenti illeciti. La Cassazione ha spiegato che l’acquisizione di tali dialoghi può avvenire anche senza la necessità di consegnare lo smartphone al giudice affinché lo acquisisca agli atti: è sufficiente lo screenshot. E se poi la chat contiene dei messaggi audio si può sempre procedere alla trascrizione del loro contenuto. La chat di WhatsApp può valere come prova di un contratto? Laddove la legge non impone particolari forme al contratto, ben potrebbe essere che l’accordo stretto tramite WhatsApp sia sufficiente a dimostrare il raggiungimento dell’accordo tra le parti e quindi la nascita delle relative obbligazioni. Si pensi al caso di un agente immobiliare che abbia ricevuto, tramite un messaggio su WhatsApp, l’incarico a vendere un appartamento e che, dopo aver trovato l’acquirente, esiga la provvigione: il suo diritto potrà ben essere fatto valere in giudizio nel caso in cui dovesse ottenere il pagamento. Ma si pensi anche a un prestito documentato da uno scambio di messaggi sul cellulare o ad un ordine, una prenotazione e così via. Secondo il tribunale di Milano, fa fede la chat e le intese che da essa traspaiono. E se poi una delle parti dovesse eccepire che gli accordi sono stati modificati o integrati verbalmente dovrà dimostrarlo: nel frattempo, la chat di WhatsApp assume valore di prova nonostante il Codice civile non la contempli. Un esempio: quando la chat di WhatsApp può dimostrare un contratto La vicenda analizzata dal tribunale di Milano è esemplificativa. Una persona contattava un agente di commercio affinché vendesse un appartamento e un posto auto. Lo faceva tramite WhatsApp. Nella chat gli prometteva una provvigione pari all’1% solo se il prezzo spuntato con l’acquirente sarebbe stato superiore a 590.000 euro e allo 0,5% sopra i 585.000. Al di sotto di tale corrispettivo non avrebbe riconosciuto alcun compenso atteso che un vicino di casa era pronto ad offrirgli fino a 580.000 euro senza spese di mediazione. All’offerta formulata su WhatsApp il titolare dell’agenzia rispondeva inequivocabilmente «va bene». Ciò nonostante, lo stesso agiva poi nel confronti del proprietario con un decreto ingiuntivo per chiedere il pagamento di una provvigione superiore. Gli screenshot della conversazione sono stati così depositati agli atti del processo e il mediatore non ha disconosciuto né la provenienza né il contenuto degli stessi. Pertanto, il giudice ha ritenuto che vi fosse la prova scritta delle condizioni contrattuali siglate tra le parti. Clausole contrattuali contenute in una chat: sono valide La vicenda lascia chiaramente intendere come le clausole di un contratto non debbano necessariamente essere formulate in un documento – la classica scrittura privata – se di esse vi è sufficiente e chiara traccia nella chat di WhatsApp: questa rappresenta già una prova che può essere utilizzata in processo nel caso di inadempimento di una delle parti. È chiaro però che il testo dei messaggi deve essere quanto più preciso possibile e non lasciare spazio ad alcun dubbio interpretativo o spazio vuoto. Diversamente – in mancanza di prove circa una specifica volontà delle parti – si applicheranno le norme generali del contratto previste dal Codice civile.
Investigatore privato_Assegno mantenimento: spetta se c’è una nuova relazione?
Il contributo economico si interrompe o deve continuare quando l’ex coniuge intraprende una convivenza con un altro partner? Dopo la fine del matrimonio molte mogli, e anche i mariti, si “rifanno una vita” con un nuovo compagno. Non c’è nulla di illecito in questo, perché ormai i doveri coniugali sono cessati. Bisogna capire che fine fa l’assegno di mantenimento: spetta se c’è una nuova relazione? La giurisprudenza prevalente ritiene che in caso di nuova convivenza l’assegno non è più dovuto, perciò l’ex coniuge obbligato al pagamento può chiedere al giudice della separazione, o del divorzio, la revoca del contributo mensile da versare. Attenzione, però: bisogna dimostrare che la nuova convivenza è effettiva e stabile. Ma la prova può essere fornita anche attraverso i social: una recente sentenza del tribunale di Roma ha stabilito che valgono anche i post su Facebook. La questione, comunque, rimane complessa, tant’è che la Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la soluzione del quesito, per capire se l’instaurazione di una nuova famiglia di fatto da parte dell’ex coniuge fa cadere in automatico il diritto all’assegno divorzile oppure se esso deve perdurare ancora. Intanto, la stessa Cassazione, in una recentissima sentenza, ha confermato l’assegno di divorzio ad una ex moglie che conviveva con un altro uomo ma con «una condivisione limitata di vita e budget»: cioè non era un affetto stabile, dormiva con lei ma il giorno era altrove. E la donna (impossibilitata a lavorare) era priva di mezzi economici propri per sostenere una vita dignitosa. In attesa delle prossime decisioni della Suprema Corte, che probabilmente chiariranno in maniera definitiva la questione, cerchiamo, dunque, di orientarci in questo apparente ginepraio per capire se e quando l’assegno di mantenimento spetta in caso di nuova relazione dell’ex coniuge beneficiario, oppure se può cessare e in caso affermativo come ottenere la revoca. Assegno di mantenimento e assegno di divorzio Il termine «mantenimento» dell’ex coniuge comprende due aspetti diversi: l’assegno di mantenimento e l’assegno di divorzio. L’assegno di mantenimento è quello stabilito dal giudice a seguito della separazione coniugale. È basato sulle condizioni economiche rispettive delle parti e, se c’è sproporzione, viene attribuito a chi dei due ha il reddito più basso, in modo da garantirgli il precedente tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio. L’assegno divorzile, invece, non tiene più conto del vecchio tenore di vita, ma – come ha stabilito la Cassazione in due fondamentali sentenze nel 2017 e nel 2018 – è parametrato alla non autosufficienza economica dell’ex coniuge beneficiario ed ha una funzione prettamente assistenziale, compensativa e perequativa. Perciò, esso non viene riconosciuto (o può essere revocato in seguito) se l’ex moglie è in grado di mantenersi da sé, con i propri redditi o altre disponibilità patrimoniali. Così il mutamento successivo delle condizioni economiche legittima l’ex coniuge onerato a chiedere al giudice la revisione dell’assegno stabilito in precedenza, in modo da ottenerne la riduzione, o anche la completa revoca se i presupposti per la sua erogazione sono venuti meno. Nuova convivenza dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno La nuova convivenza intrapresa dall’ex coniuge beneficiario dell’assegno è uno dei fattori che possono determinare la riduzione o la revoca del mantenimento. Attenzione, però: non è sufficiente una relazione occasionale, ma occorre un legame stabile. Inoltre, ricorda che in caso di nuovo matrimonio dell’ex coniuge beneficiario l’assegno divorzile si perde definitivamente, per legge. La nuova convivenza stabile e duratura fa ritenere che l’ex coniuge beneficiario dell’assegno abbia migliorato le proprie condizioni economiche grazie all’apporto fornito dal nuovo partner, e ciò può giustificare la revoca dell’emolumento versato dall’obbligato. Così una nuova sentenza della Corte d’Appello di Roma ha disposto la cessazione dell’assegno di mantenimento nei confronti di un’ex moglie che, dopo il divorzio, aveva intrapreso da tempo un’altra relazione e beneficiava delle entrate economiche del suo attuale partner, insieme al quale aveva avviato un’attività commerciale. Come si dimostra la nuova convivenza stabile dell’ex coniuge? Nel giudizio di revisione dell’assegno di mantenimento, l’aspetto più difficile è la dimostrazione della nuova convivenza intrapresa dall’ex coniuge. La prova del legame con un nuovo partner, e della sua stabilità – che come abbiamo visto è un requisito essenziale – può essere validamente fornita in base ad alcuni indici rivelatori, come la residenza comune, l’avvio di un’attività economica insieme, la nascita di figli nella nuova coppia. In questa prospettiva si spiega la decisione del tribunale di Roma nella sentenza cui accennavamo all’inizio: i giudici hanno eliminato l’assegno in base alla prova della nuova relazione pubblicizzata in rete con numerosi post diffusi sui social, che ritraevano in modo evidente i momenti di vita della coppia formata dall’ex moglie e dal suo nuovo compagno. Inoltre, la loro stabile convivenza era attestata da un domicilio comune, nella stessa abitazione, ove entrambi i nominativi erano presenti sul citofono. Così quel rapporto è stato riconosciuto «consolidato, caratterizzato da ufficialità e fondato sulla quotidiana frequentazione, con periodi di piena ed effettiva convivenza».
Agenzia investigativa_Codice della Strada: va motivata l’impossibilità della contestazione immediata
Il Giudice di Pace di Frosinone ribadisce la necessita che la P.A. motivi espressamente sulle ragioni che non hanno reso possibile la contestazione immediata Il verbale notificato al trasgressore, che contiene gli estremi precisi e dettagliati della violazione, deve altresì motivare espressamente in ordine alle ragioni per cui si è dovuto ricorrere alla contestazione differita, non essendo stato possibile agire in via immediata. Spetta alla P.A., infatti, l’onere di dimostrare la sussistenza della violazione amministrativa. Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Frosinone nella sentenza n. 632/2021 pronunciandosi su un’opposizione a sanzione amministrativa promossa da un conducente, vittoriosamente assistito dall’avv. Dario Simonelli, destinatario di un verbale per violazione degli artt. 148, comma 11 (soprasso vietato), 141, comma 11, e 7, comma 14, del Codice della Strada. Il ricorrente, nell’impugnare il verbale, eccepisce la mancanza di prova delle infrazioni commesse, stante anche la mancata contestazione immediata dell’infrazione e l’incompletezza della motivazione resa nel verbale gravato. La P.A. deve dimostrare la sussistenza della violazione amministrativa In effetti, conferma il giudice onorario, nella copia del verbale notificato al ricorrente non si legge la motivazione per la quale la contestazione non è stata effettuata, poiché la frase risulta incompleta. E l’Amministrazione è rimasta contumace senza depositare documentazione a sostegno della sua pretesa. Il Giudice di Pace rammenta come l’art. 201 C.d.S. prescriva che, quando la violazione non può essere immediatamente contestata, il verbale contenente gli estremi precisi e dettagliati della violazione e l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata dovrà essere, entro 90 giorni dall’accertamento, notificato all’effettivo trasgressore. La norma, spiega la sentenza, “è finalizzata a tutelare il diritto di difesa, tanto più se si considera che è onere della P.A. dimostrare la sussistenza della violazione amministrativa, depositando, inoltre, la documentazione relativa cl contesto”, mentre nel caso di specie l’amministrazione è rimasta contumace senza depositare alcunché. Ed è per tali motivi che il giudicante ritiene di accogliere la domanda ai sensi dell’art 7, penultimo comma, della Legge n. 150/2011 sotto il profilo dell’insufficienza di prova. Contestazione immediata a tutela del diritto di difesa La pronuncia si innesta nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di ammissibilità della contestazione differita. Anche la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 8837/2005) ha precisato come la contestazione immediata di cui all’art. 201 C.d.S. assuma “un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio” svolgendo una funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore. Di conseguenza, “la limitazione del diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l’illegittimità dell’accertamento e degli atti successivi del procedimento”. La necessità di indicare espressamente le ragioni, tra quelle previste dall’art. 201 C.d.S., per cui non è stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione al trasgressore è stata recentemente ribadita anche Tribunale di Reggio Emilia, nella sentenza n. 511/2020, nei confronti di un conducente che era stato “pizzicato” dallo Scout Speed a viaggiare oltre i limiti di velocità consentiti. Anche in tale occasione il giudice ha posto l’accento sulla “funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa” che svolge la contestazione immediata imposta dall’art. 201 del Codice della Strada. Analogamente il Giudice di Pace di Gaeta che, nella sentenza n. 362/2020, ha ribadito (richiamando una Circolare del Ministero dell’Interno in materia di accertamento in forma postuma delle violazioni) che se la contestazione immediata della violazione non è stata materialmente possibile, nel verbale andrà “riportata in modo esaustivo e completo congrua enunciazione dei motivi che l’hanno impedita”.