Agenzia Investigativa_L’infortunio in itinere

L’infortunio in itinere è quello che si verifica in strada ma che il nostro ordinamento tutela come se si fosse verificato durante il lavoro   L’infortunio in itinere è un infortunio che non si verifica propriamente sul luogo di lavoro ma che avviene: * durante il tragitto compiuto per raggiungere, dalla propria abitazione, il luogo di lavoro, * durante il tragitto compiuto per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, * durante il tragitto necessario per la consumazione dei pasti in assenza di mensa aziendale.   Interruzioni e deviazioni Più nel dettaglio, l’inserimento dell’infortunio in itinere tra le tutele assicurative apprestate dall’Inail è avvenuto con la riforma apportata nel nostro ordinamento dal decreto legislativo numero 38 del 2000. Con tale intervento legislativo, in sostanza, si è previsto che l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro comprende anche l’infortunio in itinere, così come sopra individuato, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, chiarendo che l’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.   Deviazioni per accompagnare i figli a scuola Con la circolare numero 62 del 2014, l’Inail ha ammesso che, a determinate condizioni, sia risarcibile anche l’infortunio in itinere occorso nel tragitto casa-lavoro interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola. A tal fine è necessario verificare le modalità e le circostanze del singolo caso “attraverso le quali sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata”.   Infortunio in itinere a piedi o con mezzi pubblici In linea generale, il risarcimento del danno da infortunio in itinere spetta quando uno dei predetti tragitti è percorso con i mezzi pubblici o a piedi. Altri requisiti sono:  la finalità lavorativa,  la normalità del tragitto,  la compatibilità degli orari.   Infortunio in itinere in bicicletta Si è inoltre specificato che l’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato ma solo nel caso in cui esso sia necessitato, purché il conducente sia provvisto di abilitazione alla guida e ad esclusione del caso in cui gli infortuni siano cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Di conseguenza, deve considerarsi risarcibile anche l’infortunio in itinere avvenuto durante il trasporto in bicicletta, quando l’utilizzo di tale mezzo di locomozione debba essere considerato “necessitato” in ragione dell’assenza di mezzi pubblici nel tragitto casa-lavoro e dell’impossibilità di percorrerlo a piedi (sul punto v., ad esempio, Cass. n. 21516/2018).   La Cassazione sull’infortunio in itinere Nell’esatta ricostruzione della fattispecie dell’infortunio in itinere, con particolare riferimento ai casi in cui esso è concretamente configurabile, un ruolo particolare è stato svolto dalla giurisprudenza.   Terzo responsabile Ad esempio, la recente sentenza n. 11279/2020, la Cassazione ha specificato che “l’importo della rendita per l’inabilità permanente, corrisposta dall’INAIL per l’infortunio “in itinere” occorso al lavoratore, va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito, in quanto essa soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l’infortunio, salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l’eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato” (v. anche Cass. n. 12566/2018).   Violazioni del codice della strada Con la pronuncia n. 3292 del 18 febbraio 2015, invece, la Corte di Cassazione ha chiarito che il rischio elettivo, idoneo a escludere l’indennizzabilità dell’infortunio, va valutato con particolare rigore rispetto a quanto effettuato con riferimento all’infortunio che si verifica durante la normale attività lavorativa, con la conseguenza di doversi considerare come idonea a escludere la tutela assicurativa anche la violazione di norme fondamentali del codice della strada.   L’abilitazione alla guida Di recente la Cassazione nella ordinanza n. 9375/2021 ha chiarito che: “l’art. 2, T.U. n. 1124/1965, per come modificato dall’art. 12, d.lgs. n. 38/2000 (secondo il quale, per quanto qui rileva, (l’assicurazione […] non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida), dev’essere interpretato nel senso che la garanzia assicurativa è esclusa non solo nel caso in cui il conducente, al momento dell’infortunio, non abbia conseguito il rilascio di patente, ma altresì nel caso in cui sia munito di patente diversa da quella richiesta per il tipo di veicolo guidato, non potendo letteralmente sostenersi che, in questo secondo caso, egli si trovi in possesso della prescritta abilitazione di guida.”   L’utilizzo del mezzo privato Di certo, però, l’aspetto rispetto al quale la giurisprudenza ha rivestito il ruolo maggiormente importante, a causa dell’indeterminatezza della normativa di legge, è quello relativo all’indennizzabilità dell’infortunio in caso di utilizzo del mezzo proprio. Interessante, ad esempio, è la sentenza n. 869/2015 del T.A.R. della Sardegna, secondo la quale l’infortunio in itinere subito dal lavoratore che utilizza il mezzo proprio può essere indennizzato solo al ricorrere di tre condizioni: * innanzitutto, il percorso seguito e l’evento debbono essere in rapporto causale, ovverosia il percorso deve costituire per l’infortunato quello “normale per recarsi al lavoro” e per tornare alla propria abitazione, * in secondo luogo tra l’itinerario seguito e l’attività lavorativa deve sussistere un nesso almeno occasionale e il primo non deve essere percorso dal lavoratore solo per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda, * infine, la necessità dell’uso del veicolo privato deve essere accertata tenendo in considerazione la compatibilità degli orari dei servizi pubblici rispetto all’orario di lavoro dell’assicurato o la sicura non fruibilità di questi in relazione all’impossibilità di determinare la durata esatta della prestazione lavorativa. In materia, di particolare rilievo è poi la sentenza della Cassazione numero 22154/2014, con la quale si è chiarito che l’utilizzo del mezzo proprio deve essere valutato con particolare rigore, considerando che lo strumento normale per la mobilita delle persone è costituito dal mezzo di trasporto pubblico, che è quest’ultimo a comportare il minor grado di esposizione al rischio di incidenti e che,

Investigatore Privato_L’Ue si prepara ad avere il suo esercito

C’è la prima bozza della proposta: si tratterebbe una Forza d’intervento composta da 5mila uomini in grado di agire negli scenari internazionali     Cinquemila uomini pronti ad entrare in azione per un esperimento che potrebbe vedere la luce nel 2025, o anche prima. È iniziato il countdown per la proposta della cosiddetta Forza d’intervento rapido (Eu Rapid Deployment Capacity) dell’Ue, auspicata da Josep Borrell, Alto rappresentate Ue per la Politica estera. Compito della forza speciale sarà quello di agire negli scenari di conflitto che richiedono un intervento militare tempestivo. La proposta esentata al collegio dei commissari Ue, verrà esaminata 15 e 16 novembre dal Consiglio Esteri e Difesa dei 27.   Esercito Ue, entro primavera l’approvazione della bozza A Bruxelles ci saranno anche i nostri ministri degli Esteri, Luigi Di Maio, e della Difesa, Lorenzo Guerini, ad ascoltare ed a presentare valutazioni e aggiustamenti alla bozza che dovrà essere approvata nella primavera del 2022. Un momento particolarmente autorevole dal punto di vista politico per l’Italia che potrà proporre e vedere accolte richieste. Borrell: «Gli europei agiscano anche da soli se necessario» Non sarà un corpo in competizione con gli altri eserciti ma destinato a soddisfare le autonome esigenze di difesa del continente europeo. Come chiarito da Borrell, è arrivato il momento in cui gli europei siano in condizione di agire anche da soli se necessario. Ed ha specificato: «Abbiamo una responsabilità strategica e non possiamo aspettare che gli altri risolvano i nostri problemi». Attività che «non creerà problemi agli Usa e all’Alleanza Atlantica». Secondo l’Alto Rappresentante della Politica Estera e di Difesa «l’Europa è in pericolo e i cittadini europei probabilmente non sono sufficientemente al corrente delle minacce che affrontiamo. E’ nostra responsabilità identificare le nuove sfide e minacce e provvedere ad una nostra risposta con l’obiettivo di agire insieme con altri se possibile, ma anche da soli se necessario».      

Investigatore Privato_Decreto antifrodi: cosa cambia per il Superbonus 110%

Approvato decreto legge antifrode Superbonus e bonus casa   Con il comunicato stampa n. 46 del 10 novembre il Governo ha comunicato di aver approvato un decreto legge contenente “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.” Decreto che è stato pubblicato il giorno seguente sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’undici novembre 2021. Il decreto, composto da soli 5 articoli, si pone l’obiettivo di contrastare le frodi relative alle detrazioni e alle agevolazioni fiscali previste in ambito edilizio e a estendere il visto di conformità andando a modificare gli articoli 121 e 122 bis del Dlgs n. 34/2020. Potenziata anche l’attività di accertamento e recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il decreto arriva dopo numerose segnalazioni effettuate dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate relative alla concessione di bonus edilizi inesistenti per un valore di 800 milioni di euro. Mario Draghi vuole evitare che attorno ai bonus edilizi aleggi il sospetto, perché le frodi fanno perdere fiducia e vanno contrastate.   Listini di riferimento Il decreto prevede, al fine di evitare l’aumento delle fatture da parte delle imprese, dei listini di riferimento con fasce di prezzo fisse, che dovranno essere rispettate per ogni tipo di intervento e per le varie tipologie di edifici.   Per i profili di rischio sospensione per 30 giorni Il decreto antifrode prevede che, in relazione a chi beneficia dei bonus per la casa che ammettono come opzione la cessione del credito, in presenza di profili di rischio, l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà sospendere fino a 30 giorni l’utilizzo della cessione del credito. Questo periodo di sospensione è previsto per dare la possibilità alla stessa di effettuare i dovuti accertamenti e approfondimenti. Al termine dei 30 giorni, se l’Agenzia non rileva ostacoli il beneficiario può utilizzare l’opzione della cessione, in caso contrario, l’Agenzia avvierà la procedura sanzionatoria nei confronti del responsabile.   Per quanto riguarda i profili di rischio l’Agenzia dovrà prestare attenzione  ai dati che i soggetti hanno inserito nelle comunicazioni inviate, che devono risultare corretti e coerenti; ai dati che si riferiscono al credito da cedere; a tutti coloro che sono coinvolti nella cessione del credito e al loro operato, procedendo a controlli presso l’Anagrafe tributaria e l’Amministrazione finanziaria; alla presenza di eventuali e precedenti cessioni di crediti effettuate dai soggetti.   Estensione del visto di conformità Il visto di conformità viene esteso anche a tutti quegli interventi diversi da quelli che danno diritto alla detrazione del 110, contemplati dal comma 2 dell’art. 121 del Dl n. 34/2020. Il visto è previsto anche quando si opta per la cessione del credito/sconto in fattura. Il visto di conformità inoltre è richiesto anche quando il Superbonus 110% viene utilizzato dal contribuente per portarlo in detrazione dalla propria dichiarazione dei redditi. Visto che deve essere rilasciato dai professionisti che vengono incaricati a trasmettere le pratiche, ovvero commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali e anche dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf, che devono vigilare sulle attività dei professionisti.  

Investigatore privato_Infedeltà nata dalla crisi? L’assegno di mantenimento non si tocca

Separazione, addebito per infedeltà e revisione del mantenimento Per la Cassazione, non si procede alla revisione del mantenimento se chi lo richiede non prova gli esborsi e se la crisi del matrimonio era in atto quando il marito ha tradito La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso intrapreso dalla moglie, che anche in sede di appello si è vista respingere la richiesta di addebito della separazione e l’aumento dell’assegno mensile di mantenimento. Per la Corte, raffrontando le situazioni economiche dei coniugi e tenendo conto del tenore di vita assai modesto della coppia durante il matrimonio è coerente l’importo dell’assegno mensile riconosciuto in favore della moglie, anche perché non è riuscita a dimostrare l’effettivo esborso mensile di 400 euro per il pagamento del canone. La Cassazione ricorda infine che se la crisi è pregressa la sopravvenuta infedeltà non può condurre alla dichiarazione di addebito della separazione al coniuge infedele. Questo quanto si evince dalla sentenza n. 30496/2021 degli Ermellini.   La vicenda processuale Il giudice di primo grado dichiara la separazione dei coniugi, respinge le reciproche richieste di addebito e riconosce in favore della moglie un mantenimento di 400 euro mensili. La Corte di appello conferma la decisione in quanto la moglie non è riuscita a provare le minacce e i maltrattamenti di cui la stessa ha affermato di essere vittima da parte del marito, tanto che il Pm ha archiviato il procedimento penale avviato. La separazione è stata quindi ricondotta dalla Corte soprattutto alla crisi insorta sin dall’inizio del matrimonio a causa della incompatibilità caratteriale dei coniugi e il mantenimento alla moglie è stato stabilito in ragione dello stile di vita sobrio della coppia durante il rapporto coniugale.   Ingiustificato il rigetto della richiesta di addebito al marito La moglie nel ricorrere in Cassazione solleva i seguenti motivi.  Con il primo lamenta il rigetto della richiesta di aumento del mantenimento nonostante il divario economico accertato in sede di merito.  Con il secondo contesta la ritenuta mancanza di prova dell’effettivo relativo al canone mensile di 400 euro sostenuto dalla stessa.  Con il terzo infine si duole del rigetto della richiesta di addebito della separazione al marito, malgrado prove decisive non valutate a prove testimoniali dichiarate inammissibili provassero il tradimento dell’uomo.   Niente addebito né revisione del mantenimento se la crisi precede l’infedeltà La Cassazione adita però dichiara il ricorso inammissibile, così motivando la sua decisione. Il primo motivo sollevato è inammissibile perché la Corte di Appello ha fatto corretta applicazione dei principi sanciti in materia di determinazione mantenimento conseguente alla separazione, i quali prevedono che il giudice debba tenere conto del tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio, della durata del matrimonio e delle rispettive condizioni economiche. Corretta quindi la conferma dell’assegno di 400 euro mensili, anche in considerazione del fatto che il marito, che mensilmente percepisce uno stipendio di 2.500 euro, deve però mantenere una figlia disabile. Inammissibile anche il secondo motivo del ricorso perché la moglie non è riuscita a provare l’effettivo versamento mensile del canone di 400 euro dovuto all’ex coniuge, con cui la stessa si sarebbe accordata in sede di divorzio. Spetta infatti alla moglie provare la spesa sostenuta effettivamente nella qualità di conduttrice dell’immobile, vista la necessità di valutare e comparare le rispettive situazioni reddituali dei coniugi. Inammissibile infine anche il terzo motivo del ricorso perché la Corte di Appello ha ritenuto non provato il nesso tra infedeltà e crisi coniugale, essendo la stessa già presente fin dall’inizio del matrimonio a causa soprattutto di una incompatibilità caratteriale. La Cassazione ricorda infatti che l’infedeltà produce l’addebito della separazione se causa la crisi coniugale, non se quest’ultima, al momento del tradimento, era già in atto da tempo tanto che la coppia viveva in un contesto di convivenza meramente formale.  

Agenzia Investigativa_Molestie su WhatsApp anche se si blocca il mittente

Ai fini della configurabilità del reato di molestie contano l’invasività e il turbamento nella vita del destinatario, non la possibilità di bloccare gli sms Non rileva ai fini del reato di molestie realizzate con il mezzo telefonico che il destinatario degli sms possa bloccare il mittente. Ciò che conta è l’invasività dei messaggi, inviati anche nelle ore serali e con insistenza tale da turbare la quotidianità di chi li riceve. Questo in estrema sintesi quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 37974/2021.   La vicenda giudiziale Il Gup dopo il giudizio abbreviato condanna l’imputato alla pena di 200 euro di ammenda e al risarcimento del danno recato alla parte civile per il reato di molestia o disturbo alle persone contemplato dall’art. 660 c.p. Lo stesso è stato giudicato responsabile per aver recato disturbo a un’agente di Polizia a causa dell’invio di numerosi sms per biasimevole motivo o petulanza.   C’è molestia se il destinatario può bloccare gli sms sgraditi? In relazione al reato di molestia l’imputato ricorre in Cassazione per sollevare i seguenti motivi di doglianza.  Prima di tutto l’imputato precisa che in relazione al reato commesso con la comunicazione telefonica i messaggi istantanei non sono compresi a causa delle loro peculiarità. La giurisprudenza non ritiene invasiva questo tipo di messaggistica. Il destinatario può infatti bloccare l’utente sgradito, al fine di non ricevere i messaggi. Solo in relazione ai normali sms la giurisprudenza ammette la configurabilità del reato di molestie proprio perché il destinatario è costretto a riceverli, siano essi scritti che inviati in modalità audio. Meccanismo, quello del blocco, noto alla destinataria degli sms, che infatti in un messaggio avverte il mittente che se avesse continuato, lo avrebbe bloccato.  In secondo luogo contesta il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 ossia l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, visto che è mancato di fatto un accertamento giudiziale sui reati di abuso d’ufficio e falso, dichiarati improcedibili per estinzione e visto che il contenuto dei messaggi non è collegato a detti reati.  Contesta infine la condanna alle spese in favore della parte civile in relazione al reato dichiarato estinto perché manca una dichiarazione di colpevolezza.   Reato di molestia: rilevano l’invasività e il turbamento La Corte accoglie il ricorso limitatamente al terzo motivo di ricorso, essendo infondati i primi due motivi sollevati dall’imputato. Per la Corte il primo motivo è infondato perché il mezzo del telefono, contemplato dall’art 660 c.p include anche gli sms inviati con telefoni fissi e mobili. Al termine di una analitica disamina del reato di molestie, degli elementi, delle condotte che lo integrano e dei nuovi mezzi di comunicazione con cui si può realizzare la Corte ritiene che a rilevare è “l’invasività in sé del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, non la possibilità per quest’ultimo di interrompere l’azione perturbatrice, già subita e avvertita come tale, ovvero di prevenirne la reiterazione, escludendo il contatto o l’utenza sgradita senza nocumento della propria libertà di comunicazione.” Sul punto la sentenza impugnata, alla luce di dette precisazioni, non ha violato la legge perché con un insindacabile apprezzamento di merito “ha ritenuto che i messaggi WhatsApp e gli sms reiterati nel tempo, pur in difetto di risposta (…) inviati anche in orari serali e notturni (…) avevano determinato un non trascurabile turbamento della serenità e della vita quotidiana della ricevente (…).” Privo di fondamento anche il secondo motivo perché per l’applicazione dell’aggravante occorre che il reato principale si stato commesso o tentato o che vi sia un collegamento finalistico, che consiste nell’intento di commettere un reato non fine a se stesso, ma come modo per evitare il procedimento penale. Collegamento che sussiste anche se il reato principale viene giudicato separatamente attraverso una delibazione incidentale. Nel caso di specie in cui i reati principali sono stati analizzati e la decisione impugnata si è incentrata sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, concorrente nei reati suddetti, nel corso delle indagini preliminari. Fondato invece il terzo motivo, con cui l’imputato ha contestato la condanna alle spese in favore della parte civile costituita, con conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla pena.

Investigatore privato_Condannato al pagamento di 20mila euro per aver ucciso una cagnolina

Vittoria di OIPA Italia parte civile, ma per l’associazione “le pene sono ancora troppo esigue, vanno inasprite” Il Tribunale di Piacenza, Sez. Penale in composizione monocratica, con sentenza n. 465/2021 ha condannato un uomo, possessore di un cane cucciolo, alla multa di euro 20 mila, oltre che al risarcimento di tutti i danni, quantificati in euro 3 mila in favore dell’OIPA Italia – Organizzazione Internazionale Protezione Animali, nonché al rimborso delle spese per l’assistenza legale, per il reato di maltrattamento di animali aggravato dall’evento morte, previsto e punito ai sensi dell’art. 544 ter, comma terzo, C.P.   Il fatto risale al mese di maggio 2018. I carabinieri di Piacenza ricevettero una denuncia presentata da una persona che aveva visto l’uomo, poi imputato, prendere a calci il cucciolo mentre lo portava in passeggiata, procedendo quindi ad accurate indagini. A seguito dell’istruttoria dibattimentale, in occasione della quale sono stati sentiti diversi testimoni e dell’esito dell’esame autoptico effettuato sul corpicino dell’animale, la pubblica accusa ha confermato la richiesta di condanna dell’imputato e il giudice monocratico si è pronunciato con la decisione suindicata.   Maltrattamento senza necessità In particolare, come si legge nella sentenza, “Il quadro probatorio è, in definitiva, di univoca lettura. E’ accertata la piena responsabilità di (omissis) per crudele maltrattamento riservato alla cagnolina senza alcuna giustificabile necessità (qualsiasi anche ipotetico intento educativo deve infatti essere ritenuto del tutto incompatibile con la descritta violenza).” e ancora “Non residuano dubbi, quindi, in merito alla sussistenza dell’elemento soggettivo e alla prevedibilità dell’evento letale.”   Oipa: “pene ancora troppo esigue” Vittoria per OIPA Italia Odv nel primo grado del processo anche se l’associazione, costituita parte civile nel procedimento penale, ha tuttavia manifestato la propria posizione, generale, in merito alle pene previste per in fatti di questo tipo: ancora troppo esigue. Diversi sono i casi di maltrattamento e/o uccisione di animali che vengono segnalati all’OIPA, dotata di Guardie eco zoofile con potere di polizia giudiziaria, ma non tutti sfociano in un processo penale ordinario, potendo l’imputato utilizzare istituti previsti dall’ordinamento. Ricordiamo, per esempio, dell’esistenza dell’istituto della “messa alla prova”, che comporta la sospensione del procedimento penale per reati di “minore” allarme sociale: l’imputato richiedente viene affidato all’ufficio di esecuzione penale esterna per lo svolgimento di un programma di trattamento che prevede come attività obbligatoria e gratuita, l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità in favore della collettività che può essere svolto presso istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni di volontariato.   In caso di esito positivo della prova, il reato si estingue. Tanto premesso, le Associazioni che si occupano di tutela degli animali, tra cui ovviamente l’OIPA, hanno presentato più volte proposte di riforma dell’attuale assetto normativo, con l’aumento delle pene previste per chi maltratta, sfrutta o uccide un animale e, ancora, inserendo nel Codice Penale nuove figure di reato contro gli animali che, ricordiamo, come dal Trattato di Lisbona del 2007 sono riconosciuti come “esseri senzienti”. «I reati contro gli animali sono puniti con pene troppo esigue e nessuno finisce in carcere, neanche per i casi più gravi: le sanzioni vanno inasprite, affinché siano un vero deterrente contro il loro maltrattamento». Queste le dichiarazioni di Massimo Comparotto, Presidente di OIPA Italia.    

Agenzia investigativa_diffamazione: ultime sentenze

Diffamazione a mezzo Internet: integrazione della condotta criminosa Il definire veleni e sostanze irritanti, nocive e tossiche i prodotti utilizzati da un’azienda agricola, ciò mediante pubblicazione di stati e video su facebook, personale ovvero con post su altre pagine pubbliche, mediante anche l’indicazione di specifici luoghi in modo da rendere facilmente individuabile il soggetto cui tali riferimenti sono fatti, integrano frasi idonee a minare sensibilmente la credibilità professionale della persona offesa che viene rappresentata, con post che hanno possibilità di essere visti. Nel caso di specie avevano avuto numerosissime visualizzazioni, commenti ed altro, come esercente un’attività inquinante e pericolosa, integrando così il reato di diffamazione a mezzo Facebook. Tribunale Genova sez. I, 22/02/2021, n.637   Commento offensivo della reputazione del datore di lavoro Il reato di diffamazione, di cui all’articolo 595 del codice penale, è posto a tutela della reputazione del soggetto passivo, da intendersi come la stima di cui gode l’individuo nella collettività di appartenenza. Il soggetto destinatario dell’offesa deve essere determinato, o comunque chiaramente individuabile, mentre non è necessaria l’indicazione nominativa dello stesso. Ciò posto, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto integrati gli estremi del reato de quo nei confronti dell’imputato, il quale aveva postato su un social network un articolo di giornale relativo al suo ex datore di lavoro accompagnato da un commento concretamente offensivo della reputazione di quest’ultimo. Pur non essendo il nome di costui espressamente menzionato, l’individuazione del medesimo era palese grazie al collegamento all’articolo di giornale oggetto di condivisione. Tribunale Vicenza, 01/07/2020, n.459   Diritto di critica delle decisioni aziendali L’esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica delle decisioni aziendali, sebbene sia garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., incontra i limiti della correttezza formale che sono imposti dall’esigenza, anch’essa costituzionalmente garantita, ex art. 2 Cost., di tutela della persona umana, sicché, ove tali limiti siano superati, con l’attribuzione all’impresa datoriale o ai suoi rappresentanti di qualità apertamente disonorevoli, di riferimenti volgari e infamanti e di deformazioni tali da suscitare il disprezzo e il dileggio, il comportamento del lavoratore può costituire giusta causa di licenziamento, pur in mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi della fattispecie penale della diffamazione. Cassazione civile sez. lav., 06/06/2018, n.14527   Pubblicare un commento denigratorio del datore di lavoro su Facebook In tema di licenziamento disciplinare, costituisce giusta causa di recesso, in quanto idonea a ledere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo, la diffusione su “Facebook” di un commento offensivo nei confronti della società datrice di lavoro, integrando tale condotta gli estremi della diffamazione, per la attitudine del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone. Cassazione civile sez. lav., 27/04/2018, n.10280   Reato di diffamazione per l’esercizio del diritto di critica Non è integrato il reato di diffamazione per l’esercizio del diritto di critica se si usano toni non infamanti. Nel caso di specie, un sindacalista, a seguito del decesso di un figlio per l’esplosione accidentale di un colpo dalla pistola del padre che lavorava per la sicurezza in una società, scriveva su internet un comunicato poi ripreso da un quotidiano del seguente tenore: “Lavorare in un’azienda dove chi ha denunciato qualcosa è stato licenziato senza problemi può provocare dimenticanze. Lavorare quasi sempre di notte a volte con orari di 12 ore”. Tribunale Terni, 30/09/2015, n.925   Rispetto della dignità altrui Il limite immanente all’esercizio del diritto di critica è quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale. In più, se la persona offesa è un ente commerciale, il concetto di reputazione deve ritenersi comprensivo anche del profilo connesso all’attività economica svolta dall’ente ed alla considerazione che esso ottiene nel contesto sociale Cassata con rinvio la decisione dei giudici del merito che avevano escluso la diffamazione nella condotta dell’imputato, presidente di un Comitato d’Area, che aveva inviato una lettera al sindaco ed al consiglio comunale in cui, riferendosi ad una società, aveva invitato tale azienda a trovarsi una ‘superficie areata per i suoi potenti veleni ammazzapersone’; per la Corte, i giudici territoriali non avevano adeguatamente analizzato il requisito della verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni critiche. Cassazione penale sez. V, 25/06/2014, n.11409   Modalità di estrinsecazione del diritto di critica In tema di diffamazione, sussiste l’esimente dell’esercizio del diritto di critica sindacale nel caso in cui il segretario di un’organizzazione rappresentativa degli interessi dei lavoratori indirizzi una missiva a vari dirigenti amministrativi, con cui si censurano le scelte del direttore medico responsabile di un servizio di un’azienda Usl, in materia di espletamento di tale servizio, ponendone in dubbio la regolarità e denunciando favoritismi. Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che nella missiva fossero rilevabili, da un lato, espressioni non già con carattere di aggressione personale, bensì funzionali allo svolgimento della rappresentanza dei lavoratori coinvolti, dall’altro, l’utilizzo di modalità di estrinsecazione del diritto di critica entro i limiti della continenza espressiva, benché aspre. Cassazione penale sez. V, 04/06/2013, n.38962   La causa di non punibilità della provocazione La causa di non punibilità della provocazione sussiste non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi dell’illecito civile o penale, ma anche quando esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza Nella specie, l’imputato, accusato di ingiuria e diffamazione, aveva inoltrato ad un blog una mail di commento sferzante all’indirizzo di un dirigente dell’azienda presso cui lavorava la moglie. La Corte ha ritenuto provocatorio il comportamento della persona offesa per via di espressioni irriguardose proferite all’indirizzo della donna, peraltro licenziata con modalità ritenute illegittime, tanto che il licenziamento era stato poi impugnato con ricorso al giudice del lavoro. Cassazione penale sez. V, 16/12/2011, n.9907   Diffamazione azienda a carattere familiare In tema di diffamazione, la nozione di reputazione deve ritenersi comprensiva anche del profilo connesso alla attività economica e professionale svolta dall’individuo e alla considerazione che essa ottiene nel gruppo sociale, sicché la condotta lesiva può attenere anche al buon nome commerciale di un soggetto Annullata, nella specie, la sentenza di non

Agenzia Investigativa_Cosa puo fare pe voi l’agenzia investigativa IDFOX ® Milano

Attività professionale: ambiti di operatività; indagini per privati cittadini e per aziende. Chi è e cosa fa l’investigatore privato? L’attività svolta dal professionista è legittima e utilizzabile nelle aule dei tribunali! Che valenza ha la sua testimonianza in udienza? Per conoscere le risposte a queste e ad altre domande, leggi le ultime sentenze.   Investigatore privato incaricato dalla società assicurativa In materia di truffa assicurativa, le dichiarazioni rilasciate dall’imputato all’investigatore privato incaricato dalla società assicurativa, non essendo dichiarazioni assunte dal difensore dell’indagato nell’esercizio dell’attività investigativa difensiva, sono pienamente utilizzabili, non potendo essere sottoposte alla disciplina ex art. 391 bis c.p.p. in quanto sono inquadrabili come confessioni stragiudiziali e pertanto possono essere utilizzare in dibattimento nel quale entrano mediante la relazione tecnica dell’incaricato dalla compagnia. Tribunale Udine, 13/07/2021, n.928   Testimonianza di un investigatore privato Grava sulla parte che richiede, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà Nella specie, l’infedeltà era stata ritenuta comprovata sulla base della testimonianza di un investigatore privato, la cui relazione era stata confermata in udienza, assurgendo al valore di prova piena. Cassazione civile sez. I, 06/08/2020, n.16735   Attività svolta dall’investigatore privato prima dell’iscrizione della notizia di reato In tema di indagini difensive, è legittima ed utilizzabile l’attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 391-nonies c.p.p., atteso che l’attivazione dello statuto codicistico previsto per l’attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa. Cassazione penale sez. II, 25/10/2019, n.4152   Investigatore privato e notizia di reato In tema di indagini difensive, è legittima ed utilizzabile l’attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 391-nonies, c.p.p., atteso che l’attivazione dello statuto codicistico previsto per l’attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa. Cassazione penale sez. IV, 08/01/2019, n.13110   Investigatore privato: servizio di acquisizione e di elaborazione di dati L’attività di investigatore privato, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, va inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore del commercio, con la conseguenza che chi esercita tale attività deve iscriversi non alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 – non essendo le professioni intellettuali oggetto di detta normativa assimilabili all’attività professionale svolta dall’investigatore privato – ma nella gestione assicurativa degli esercenti le attività commerciali, in applicazione del disposto della lett. d) dell’art. 49 della l. n. 88 del 1989, che, nel classificare ai fini previdenziali ed assistenziali (in forza di una norma generale ed esaustiva della materia, come tale modificabile solo attraverso successive norme speciali) le diverse attività lavorative e nell’includere nel settore terziario quelle commerciali, comprende in esse anche le attività che si concretizzano in una prestazione di servizi. Cassazione civile sez. lav., 12/01/2018, n.669   Documenti rinvenuti nel computer di un investigatore privato Le garanzie previste dall’art. 103 c.p.p. si applicano esclusivamente nei confronti di colui che rivesta la qualità di difensore o investigatore in forza di specifico mandato conferitogli nelle forme di legge ed a condizione che i predetti soggetti non siano sottoposti a indagine. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione con la quale era stata affermata l’utilizzabilità di documenti rinvenuti in un computer in uso da un investigatore privato e sequestrati nell’ambito del procedimento in cui il predetto era indagato. Cassazione penale sez. VI, 09/11/2018, n.8295   Dichiarazioni rilasciate dall’indagato all’investigatore Il ricorso all’attività di investigazione preventiva prevista dall’art. 391 nonies cod. proc. pen., cui consegue l’attivazione del relativo statuto processuale, è del tutto facoltativa e il conferimento dell’incarico di analizzare la dinamica del sinistro da parte della compagnia assicuratrice all’investigatore privato non soggiace a tale regime. Si ribadisce inoltre che le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona che assumerà la veste di indagato all‘investigatore delegato non devono essere garantite dalla somministrazione degli avvisi, configurandosi come dichiarazioni extraprocedimentali, sempre utilizzabili in sede processuale, sebbene valutabili secondo le regole che governano il mezzo di prova che le immette nel processo. Cassazione penale sez. II, 08/06/2018, n.53770   Investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice Le dichiarazioni rilasciate all’investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice sono utilizzabili, non essendo applicabile il divieto di cui all’art. 195, comma 4, c.p.p.; inoltre, non trattandosi di dichiarazioni assunte dal difensore dell’indagato nell’ambito di attività d’investigazione difensiva non trova applicazione in relazione ad esse la disciplina prevista dall’art. 391-bis c.p.p. Il conferimento dell’incarico di analizzare la dinamica del sinistro da parte della compagnia assicuratrice all’investigatore privato non soggiace, infine, al regime previsto per l’ attività di investigazione preventiva dall’art. 391-nonies c.p.p. Ne consegue che le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona che assumerà la veste di indagato all’investigatore delegato non devono essere garantite dalla somministrazione degli avvisi, configurandosi come dichiarazioni extraprocedimentali, sempre utilizzabili in sede processuale, sebbene valutabili secondo le regole che governano il mezzo di prova che le immette nel processo Cassazione penale sez. II, 26/04/2018, n.30355   Investigatore privato e procedimento penale Non rientrano nelle previsioni di cui all’art. 391 nonies c.p.p., che disciplina l’attività investigativa preventiva, e sono quindi utilizzabili in sede processuale, secondo le regole che governano il mezzo di prova che le immette nel processo, le dichiarazioni che all’investigatore privato nominato da una compagnia assicuratrice siano state rese dall’assicurato, nei confronti del quale sia stato poi instaurato procedimento penale per il reato di cui all’art. 642 c.p. Cassazione penale sez. II, 21/12/2017, n.1731   Agenzia investigativa e attendibilità della certificazione medica del lavoratore È legittimo il licenziamento del dipendente che, grazie all’utilizzo di foto e filmati realizzati dall’investigatore privato ingaggiato dall’azienda per verificare l’attendibilità del suo certificato di malattia, venga trovato a svolgere lavori faticosi e ritenuti

Investigatore privato_Denuncia per messaggi WhatsApp

Non mandare troppi messaggi: anche i comportamenti assillanti a distanza rientrano nel reato di molestie. È possibile presentare una denuncia per messaggi WhatsApp tutte le volte in cui si è vittima di un comportamento petulante e ossessivo, quando il testo ha un contenuto minaccioso o talmente asfissiante da determinare uno stato di ansia o di timore nel destinatario. In questi casi, scattano tre diversi reati: quello di molestie, quello di minaccia e quello di stalking. In realtà, più che di denuncia bisogna parlare di querela. Anche se i due atti hanno il medesimo contenuto, dal punto di vista processuale la differenza è notevole: la querela vale per i reati perseguibili ad istanza di parte mentre la denuncia per quelli procedibili anche d’ufficio. Vediamo meglio come comportarsi in tali frangenti.   Denuncia per messaggi WhatsApp: il reato di molestie L’articolo 660 del Codice penale condanna con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda fino a 516 euro chiunque, tramite il telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, molesta o disturba qualcuno. Si è posto il problema se tale norma potesse applicarsi anche in caso di invio di sms, mms e messaggi WhatsApp o tramite altre chat. Il dubbio è sorto perché le norme penali non possono essere interpretate in via analogica: il dato letterale è quindi essenziale e definisce l’unica condotta punibile. La Cassazione però ha di recente esteso l’applicazione del reato di molestie anche ai messaggi tramite cellulare. Questo perché scopo dell’art. 660 del Codice penale è tutelare la quiete pubblica e non la libertà di comunicazione del destinatario del telefono. Pertanto rientrano, nell’ambito delle turbative realizzate tramite telefono, tutte le condotte che si connotano per l’elevato carattere di invasività nella sfera del ricevente. Ne deriva, allora, che qualunque tipo di messaggio telefonico o telematico (e, pertanto, anche le chat che sfruttano la rete Internet) è idoneo a integrare il reato di molestie, in quanto immediatamente percepibile dal destinatario. Per la stessa ragione, in passato, la Cassazione ha escluso che l’invio assillante di e-mail potesse configurare il reato di molestie atteso che le stesse non vengono immediatamente rilevate dal destinatario se non accedendo all’app ed, inoltre, possono anche essere cestinate direttamente senza essere lette.   Denuncia per messaggi WhatsApp: la minaccia Anche un solo messaggio può integrare il reato di minaccia se il suo contenuto è idoneo a intimorire un destinatario medio. Il male minacciato deve dipendere dal mittente e non da terzi o dal caso; pertanto, scrivere “ti auguro di morire” non è reato ma lo è “ti ucciderò”; non lo è neanche l’sms con la scritta “spero tu possa ammalarti e soffrire” ma lo è “ti faccio male”.   Denuncia per messaggi WhatsApp: lo stalking La più grave delle condotte che si possono realizzare tramite il cellulare è lo stalking. Questo reato si verifica tutte le volte in cui, a prescindere dal numero di messaggi – che comunque deve essere reiterato – la vittima subisce un forte stress emotivo, o quando è portata a temere per l’incolumità propria o dei propri cari o quando è costretta a cambiare le proprie abitudini di vita (cambiare strada per tornare a casa, cambiare numero di telefono e così via). Lo stalking quindi si identifica, piuttosto che nella condotta del reo, per le conseguenze che quest’ultima ha determinato sulla vittima.   Come si presenta la querela? La denuncia-querela può essere presentata direttamente dalla vittima o, se minorenne, dai suoi genitori. La denuncia-querela per messaggi WhatsApp può essere presentata presso il comando più vicino della polizia postale, della polizia di Stato o dei Carabinieri. In ultimo, è possibile presentare l’atto presso la Procura della Repubblica.   Lo screenshot fa prova La prova può essere fornita tramite gli screenshot, ormai ammessi nel processo sia civile che penale per dimostrare la condotta illecita.   Le indagini e il processo A seguito del deposito dell’atto di denuncia-querela partiranno le indagini che possono protrarsi da sei mesi a un anno. Dopodiché il pm, raccolte le prove, formulerà un capo di imputazione e chiederà il rinvio a giudizio dell’indagato. Nel caso venga accolto si passa al processo vero e proprio.   Il risarcimento del danno Alla vittima è consentito costituirsi parte civile nel processo penale a mezzo di un avvocato per chiedere una condanna provvisionale al risarcimento, da quantificare successivamente poi dinanzi al giudice civile in un autonomo e ulteriore giudizio.

Investigatore Privato_Quando la casa entra in comunione dei beni

Coppia sposata: i coniugi entrano in automatico nel regime di comunione dei beni sicché la casa diventa in comproprietà. Non ogni casa entra in comunione dei beni tra i coniugi. Innanzitutto, la coppia deve aver optato per il regime di comunione all’atto del matrimonio o anche in un momento successivo. In secondo luogo, è necessario che l’acquisto sia avvenuto dopo il matrimonio e non sia derivato da una donazione o da una successione ereditaria.   La coppia in separazione dei beni può sempre optare per la cointestazione del bene, ma in questo caso la comproprietà non si scioglie in automatico con lo scioglimento del matrimonio. Ma procediamo con ordine e vediamo quando la casa entra in comunione.   Cosa significa casa in comunione? La casa si definisce “in comunione dei beni” quando la proprietà spetta per metà al marito e per metà alla moglie. Ciò è conseguenza immediata e diretta del fatto che la coppia, all’atto del matrimonio, non abbia scelto il regime di separazione dei beni: difatti, in assenza di tale volontà, si determina in automatico la comunione dei beni. Quindi, per evitare di entrare nel regime della comunione, al momento delle nozze, i coniugi devono specificare di voler optare per la separazione dei beni. La coppia in separazione dei beni può, anche in un momento successivo alle nozze, modificare il proprio regime in quello della comunione. A tal fine, è necessario un apposito atto notarile. La comunione dei beni implica una comproprietà ideale per quote paritarie che non possono essere cedute a terzi prima che avvenga lo scioglimento della comunione. Il marito, ad esempio, non potrebbe cedere la propria fetta di proprietà sulla casa acquistata in comunione con la moglie se non dopo essersi separato da quest’ultima o dopo aver sciolto la comunione medesima.   Differenza tra comunione e comproprietà Diverso dalla comunione dei beni tra coniugi è il regime della comproprietà che si verifica, ad esempio, nel caso in cui più soggetti decidano di acquistare il medesimo bene, stabilendo le rispettive quote individuali, oppure quando più persone diventino coeredi di un immobile intestato in precedenza al defunto. La comproprietà può essere sciolta in qualsiasi momento, per volontà dei comproprietari o, in caso di disaccordo, dal giudice. I coniugi in separazione dei beni possono acquistare un immobile in comproprietà, stabilendo le rispettive quote. In tal caso, la comproprietà non cesserà con lo scioglimento della comunione (ossia con la separazione) ma perdurerà fin quando i due non vorranno procedere alla divisione del bene. Divisione che può avvenire in natura (si pensi a una villa bifamiliare) oppure con vendita del bene e spartizione del ricavato. Inoltre, in caso di comproprietà, è ben possibile cedere la propria quota anche prima della divisione del bene.   Quando una casa entra in comunione? Due sono le condizioni affinché una casa entri in comunione. Innanzitutto i coniugi, come anticipato, devono trovarsi nel regime di comunione dei beni. In secondo luogo, il bene deve essere acquistato dopo il matrimonio, indipendentemente se ciò avvenga con il denaro dell’uno o dell’altro coniuge. Dunque, i beni oggetto di acquisto durante il matrimonio (da parte di entrambi i coniugi insieme o da parte di uno solo di essi), vengono per legge assoggettati al regime di comunione legale: vale a dire che l’acquisto appartiene a entrambi i coniugi (paradossalmente, questo accade anche se uno dei coniugi nulla sappia dell’acquisto compiuto dall’altro coniuge).   Il consenso del coniuge è necessario? Se Tizio ha comprato una casa non essendo sposato o essendo coniugato in regime di separazione dei beni, quando procede alla vendita (ed è coniugato) non ha bisogno del consenso e della presenza dell’altro coniuge trattandosi della vendita di un bene che appartiene solo a lui. Ma se Tizio, coniugato in regime di comunione legale dei beni, compra una casa, questa diviene di proprietà anche dell’altro coniuge (pure se il denaro è di titolarità del solo Tizio); con la conseguenza che, quando Tizio procederà a vendere l’immobile dovrà ottenere il consenso e la presenza anche dell’altro coniuge.   Quando una casa non entra in comunione dei beni? Non tutti gli immobili entrano in comunione dei beni, pur se acquisiti dopo il matrimonio. Ad esempio, non entra in comunione dei beni la casa ricevuta in donazione. Se la moglie riceve, in regalo dal padre, un immobile dopo il matrimonio questo resta di sua esclusiva proprietà. Se però la donazione riguarda una somma di denaro e questa viene utilizzata per l’acquisto di un’abitazione, la stessa entra in comunione dei beni. Non rientra in comunione neanche la casa ricevuta in eredità, anche se la successione si è aperta dopo le nozze. Infine, non entrano in comunione i beni acquistati con i proventi derivanti da un risarcimento del danno.   Casa in comunione e assegnazione alla moglie in caso di separazione Indipendentemente dal regime patrimoniale adottato dalla coppia all’atto del matrimonio o in un momento successivo, in caso di separazione il giudice assegna l’abitazione familiare al coniuge presso cui vanno a vivere i figli (di solito, la moglie). Questo significa che l’assegnazione della casa coniugale può avvenire anche in costanza di separazione dei beni ma, dall’altro caso, in assenza di figli non si verifica mai. Anche nell’ipotesi di coppia di conviventi la casa familiare viene assegnata al genitore presso cui vanno a stare i bambini. L’assegnazione permane fino a quando i figli convivono con la madre o finché non diventano economicamente autosufficienti per procurarsi un proprio domicilio.