Agenzia investigativa_Separazione e affidamento esclusivo: cosa c’è da sapere

In caso di separazione il giudice potrebbe disporre l’affidamento esclusivo. In quali casi? In caso di separazione consensuale, ci sono circostanze in cui può essere predisposto l’affidamento esclusivo. La separazione consensuale, come noto, è una tipologia di separazione in cui i coniugi prendono di comune accordo la decisione di concludere il proprio matrimonio. Non di rado, una decisione simile viene presa per il bene dei figli. Ci sono tante ragioni per le quali un matrimonio può non avere un esito positivo; nonostante ciò, si prova comunque a mantenere un rapporto civile proprio per amore dei bambini, e di conseguenza si opta per l’affido condiviso. Non sempre questo accade, ed è per questa ragione che si può propendere per l’affidamento esclusivo. Che cosa prevede la legge Il principio di bigenitorialità viene specificato dalla legge, in base alla quale è diritto dei figli mantenere con tutti e due i genitori un rapporto di continuità ed equilibrio. Questo è il motivo per il quale durante la sentenza di separazione il giudice dispone l’affidamento condiviso e non quello esclusivo, a meno che non ci siano delle condizioni che inducano a propendere per la seconda opzione. Sempre secondo le norme, l’affidamento esclusivo può essere concesso dal giudice nell’eventualità in cui sussistano dei motivi gravi per i quali uno dei due genitori non possa essere considerato adatto a rivestire quel ruolo. Si tratta, comunque, di una scelta che ha il solo scopo di tutelare il benessere fisico e psicologico del minore. L’affidamento monogenitoriale Sono diversi i casi in cui il giudice si può trovare nella condizione di dover optare per un affidamento monogenitoriale, fermo restando che la decisione migliore è sempre rappresentata dall’affidamento condiviso, che dà garanzie in termini di salute, educazione e benessere dei figli. Può succedere, per esempio, che una coppia si separi perché uno dei due genitori consuma sostanze stupefacenti e da questa abitudine scaturiscono condotte violente nei confronti del coniuge e dei figli: è evidente che in una situazione del genere si prevede l’affidamento unico a un genitore. D’altro canto, questa opzione si può concretizzare anche nel caso in cui uno dei genitori scelga di allontanarsi in maniera del tutto volontaria dalla vita dei propri figli. Violenza e assenza sono due delle più comuni cause di affidamento esclusivo, ma si potrebbero citare anche casi di incapacità genitoriale, di negligenza o di abbandono. Quando l’affidamento esclusivo è chiesto dai genitori Attenzione, però, perché non è detto che l’affidamento esclusivo possa essere solo conseguenza di comportamenti non idonei da parte di uno dei genitori. In caso di separazione consensuale, infatti, può succedere che siano i genitori stessi a decidere di comune accordo di prevedere nella separazione una clausola tramite la quale i figli vengano affidati in maniera esclusiva solo al papà o solo alla mamma, con l’altro coniuge che così viene escluso. Ciò può succedere per varie ragioni, sempre a condizione che prima venga effettuato un controllo dal giudice che provvederà a valutare il caso specifico: si pensi, per esempio, al caso di un genitore che non si può prendere cura dei figli perché è sempre in giro per il mondo per lavoro o perché svolge una mansione molto pericolosa. Che cosa succede con l’affidamento esclusivo Non è raro leggere sul giornale o sentire al telegiornale notizie che riguardano affidamenti esclusivi da parte di uno dei due coniugi: nella maggior parte dei casi, per altro, si tratta della madre. Secondo molti, questa è la sola soluzione che si possa adottare, o comunque quella più scontata. Ma quello che sta alla base di tale ragionamento è un pensiero non corretto e che ha poco a che vedere con la realtà. Infatti, per legge deve essere tutelato il ruolo di tutti e due i genitori, ed è per questo motivo che l’affidamento esclusivo a un genitore non può che essere il frutto di valutazioni attente e di riflessioni accurate, basate su motivazioni importanti. Un aspetto che non si deve mai dimenticare è che l’affidamento è finalizzato a garantire il bene dei figli: ciò vuol dire che non si deve pensare agli interessi dei genitori. Le conseguenze di un affidamento esclusivo Se si è in procinto di separarsi in modo consensuale o se si è già da un pezzo intrapresa questa strada, è fondamentale rivolgersi a un avvocato competente. In ogni caso, al genitore affidatario spettano numerosi diritti, ma egli ha ancora doveri esclusivi nei confronti dei figli. Niente di più rispetto a un genitore normale, con la sola differenza che in questo caso i diritti e i doveri non sono condivisi con l’altro genitore, proprio perché quest’ultimo viene considerato non in grado di ricoprire il ruolo in questione. Spetta al giudice di competenze decidere tutti i dettagli relativi al mantenimento, alle chiamate e alle visite.  

Agenzia Investigativa_L’ex anche se convivente mantiene parte dell’assegno divorzile

Le Sezioni Unite restringono il principio di autoresponsabilità nello sforzo di mantenere dipendenze economiche a dispetto della generale tendenza alla fuga dai vincoli Muovendosi in totale controtendenza rispetto a recente ma consolidata giurisprudenza di legittimità – secondo la quale l’instaurarsi di una convivenza more uxorio è tombale rispetto al diritto all’assegno divorzile – le Sezioni Unite (S.U.) della Corte di Cassazione con la sentenza 32198 del 2021 hanno inteso salvarne, sia pure sotto condizione, la componente compensativa, pronunciando il seguente principio di diritto: “L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno. Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, ha diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge, ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio”. È questa la conclusione di un lungo ragionamento. Le S.U. si sforzano, infatti, di considerare ogni aspetto del problema, con grande attenzione, per oltre 40 pagine. Un ragionamento abile e ben costruito, non facile, soprattutto perché deve conciliare fondate e ripetutamente accolte considerazioni ostative (condivise nello specifico dal Procuratore generale, schierato per il rigetto del ricorso), difficili da ignorare e che hanno condotto ad una giurisprudenza di segno contrario, con il desiderio di tutelare anche situazioni sempre meno frequenti, ma ideologicamente rilevanti. Il tutto dovendo fare i conti con le crescenti inarrestabili spinte individualistiche del costume sociale e sorvolando sulla più che probabile malizia dei destinatari, ai quali offre opportunità che potrebbero capovolgere gli esiti del nuovo orientamento proprio sotto il profilo dell’equità. Adeguatezza attuale delle risorse e tenore di vita precedente Fornisce immediato esempio della difficoltà di innovare tenendo fermi alcuni essenziali concetti ormai acquisiti il tentativo di sganciare l’assegno divorzile, di per sé, dal tenore di vita precedente, operazione che si presenta più come dichiarata che come compiuta. E’ una difficoltà che trae origine dalla natura soggettiva del concetto di adeguatezza, che non a caso ha dato luogo nel tempo in dottrina ad una varietà di interpretazioni, tra loro incompatibili. Grosso modo, si può individuare un prima e un dopo per le posizioni prevalenti, ovvero la giurisprudenza tradizionale ha ritenuto adeguati i mezzi disponibili quando sono sufficienti a mantenere il precedente tenore di vita (un riferimento dal quale non ci si è mai liberati del tutto, in particolare a livello di merito), mentre a partire da Cass. 11504/2017 – che ha compiutamente sviluppato il principio di autoresponsabilità e separato l’an debeatur dal quantum – si è fatto riferimento a quanto è necessario per garantire l’autosufficienza economica ovvero un’esistenza libera e dignitosa. Quanto all’oggi, al recente intervento delle S.U. in cui si ragiona attorno ad una più particolare situazione, ovvero alla sopravvivenza dell’assegno divorzile a dispetto di stabili nuovi legami, l’ambiguità nasce dai contenuti stessi attribuiti ai termini usati. Nel momento in cui si afferma che l’assegno divorzile ha un valore “compensativo-perequativo” (Cass. S.U. 18287/2018, alla quale ripetutamente Cass. S.U. 32198 si riferisce) si giustappongono concetti di natura diversa, uno dei quali – la compensazione – può essere visto come non legato al tenore di vita in costanza di matrimonio; l’altro no, o almeno con difficoltà e solo in ipotesi residuali. Lo conferma la stessa formulazione utilizzata dal remittente che, per definire le circostanze che danno titolo ad una rivendicazione, utilizza espressioni come “ove la sua posizione economica sia sperequata”, e lamenta che si stabilisca automaticamente la decadenza dall’assegno senza poter “ponderare i redditi” degli ex coniugi; ponendosi, dunque, sotto ipotesi di cui non fanno a meno neppure le S.U., laddove affermano che il richiedente dovrà essere “privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi”. Espressioni che se non citano direttamente il “tenore di vita” precedente ne sono nella sostanza strettissimi parenti, visto che tale mancanza viene “parametrata ad un significativo squilibrio nelle posizioni economiche delle due parti, da accertarsi in concreto … ricostruendo la situazione economico patrimoniale dopo il divorzio, verificando se uno dei due viene a trovarsi in una situazione di dislivello reddituale rispetto all’altro”. Ora, visto che se il potenziale obbligato gode di redditi nettamente superiori con tutta probabilità questi sono gli stessi che hanno permesso a entrambi di vivere meglio nella vita comune, collegare l’entità dell’assegno al divario economico equivale in concreto a fare ponte con il tenore di vita, pur negandolo a parole: “non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge”. Una affermazione che oltre tutto si scontra, all’opposto, con l’esigenza di tenere conto delle eventuali nuove condizioni familiari dell’obbligato, ovvero, ad esempio, dei diritti e delle aspettative di nuova prole, più volte riconosciuta dalla stessa Suprema Corte. In altre parole, il ragionamento delle S.U. soffre di alcuni vizi logici, riscontrabili anzitutto nella definizione delle circostanze che devono sussistere perché si abbia il diritto di ricevere un assegno divorzile, sia pure limitatamente alla sola componente compensativa, che si vuole debba prescindere dai parametri sopra nominati, ma che si intende subordinare alle attuali condizioni economiche del richiedente. Infatti, per giustificare in modo convincente che si è svincolati dal livello precedente di benessere, si dovrebbe configurare la “compensazione” come una

Investigatore Privato_ Multe e sanzioni agli eredi: cosa fare

Gli eredi sono tenuti a pagare una contravvenzione stradale ricevuta dal de cuius? E le sanzioni contenute nelle cartelle esattoriali vanno pagate? La morte di un soggetto destinatario di una multa stradale obbliga i suoi eredi a pagare la relativa sanzione? È una domanda che ci si pone spesso, perché non capita di rado che la notifica di una sanzione per contravvenzione al codice della strada avvenga dopo la morte del trasgressore. In maniera analoga, ci si chiede spesso se l’accettazione dell’eredità renda doveroso pagare le cartelle esattoriali per debiti con il fisco riferibili al defunto, comprensive di somme addebitate a titolo di sanzione. Sanzioni intrasmissibili agli eredi Come noto, con l’accettazione dell’eredità l’erede diviene successore universale del de cuius, e ciò significa che, insieme a tutti gli altri successori a titolo universale, egli subentra in tutti i rapporti patrimoniali attivi e passivi che facevano capo al defunto. Quindi, in definitiva, così come l’erede acquisisce, pro quota con gli altri eredi, i beni e i crediti che fanno parte del patrimonio ereditario, egli subentra anche nelle posizioni passive, cioè dovrà pagare i debiti del defunto. Tra le eccezioni a questa regola rientrano le sanzioni irrogate al defunto. Infatti, le sanzioni amministrative e penali sono irrogate a titolo personale e sono, per tale motivo, intrasmissibili agli eredi. La norma di riferimento, al riguardo, è rappresentata dall’art. 8 del d. lgs. n. 472/97, in base al quale “l’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”. Multa stradale: gli eredi non devono pagare Una prima, importante conseguenza di tale regola è che un’eventuale multa che abbia come destinatario il soggetto che è venuto a mancare non dovrà essere pagata da nessuno. Pertanto, se dopo l’accettazione dell’eredità viene notificato un verbale contenente una sanzione per contravvenzione al codice della strada riferito ad una violazione compiuta dal defunto o che comunque abbia lo stesso come destinatario, non bisogna pagarla. A tal fine può essere sufficiente comunicare la circostanza del decesso all’ente che ha notificato l’atto oppure impugnare il verbale con le prescritte modalità (cioè davanti al prefetto o al giudice di pace) e rappresentare che il destinatario dell’atto non è più in vita e che il pagamento della sanzione, pertanto, non è dovuto dai successori. Per inciso, va detto che contestualmente al decesso o quantomeno in occasione dell’accettazione dell’eredità è opportuno regolarizzare le varie pratiche relative alla proprietà dei veicoli, in modo da consentire la corretta notifica di richieste di pagamento come il bollo auto. A questo riguardo si specifica che il pagamento bollo auto scaduto per un veicolo di proprietà del defunto è dovuto dai suoi eredi, anche in questo caso sgravato di eventuali sanzioni. Cartelle di pagamento: le sanzioni non si trasmettono agli eredi Un altro aspetto molto rilevante su questo tema è rappresentato dalla notifica di cartelle esattoriali agli eredi del defunto. È importante sapere che, in tali casi, se è vero che i debiti del de cuius si trasmettono agli eredi, è anche vero che la trasmissibilità non riguarda anche le sanzioni. Come noto, infatti, le cartelle esattoriali comprendono varie voci di costo, come capitali, interessi e sanzioni. Ebbene, la somma imputata a capitale va sicuramente pagata dagli eredi, mentre le somme calcolate a titolo di sanzione a carico del de cuius hanno carattere personale (cfr., fra tante, Cass. 12754/14) e pertanto non si trasmettono e non vanno pagate dagli eredi che abbiano accettato l’eredità. Se, quindi, viene notificata una cartella di pagamento per debiti del defunto, occorre segnalare all’ente di riscossione che il provvedimento contiene l’intimazione al pagamento di somme a titolo di sanzione che non possono essere pretese a carico degli eredi. In alternativa, per evitare un diniego in tal senso da parte dell’amministrazione, può essere opportuno impugnare l’atto nelle forme in esso indicate, per rilevare nelle sedi competenti l’avvenuto decesso e quindi l’inesigibilità delle somme imputate a sanzione. In chiusura, va segnalata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29/E del 2015, con cui è stato chiarito che non sono esigibili dagli eredi neanche le sanzioni relative a eventuali piani di rateazione afferenti a istituti definitori o deflattivi del carico fiscale (es. accertamento con adesione o conciliazione giudiziale), precedentemente riconosciuti a favore del cuius.

Agenzia Investigativa_La Cassazione conferma l’eliminazione del criterio del tenore di vita

La Suprema Corte ribadisce i confini per il riconoscimento dell’assegno divorzile tra misura assistenziale e compensativa dell’apporto personale dato alla famiglia in costanza di matrimonio La Sesta Sezione della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 38928/2021, pubblicata il 7 dicembre 2021, è tornata ad affermare l’ormai noto e consolidato principio espresso dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 18287/2018 secondo cui in sede di divorzio, l’assegno può essere riconosciuto ove ricorra uno stato di bisogno da parte del richiedente, ovvero costituisca una misura compensativa dell’apporto personale dato dallo stesso alla famiglia con rinuncia alle proprie occasioni di lavoro e di reddito. Il caso Si tratta ancora una volta di una vicenda che trae origine dalla impugnazione di un decreto di modifica delle condizioni di divorzio e si sostanzia nella contestazione di un’erronea valutazione da parte della Corte di Appello di Venezia delle modificate condizioni degli ex coniugi ai fini della permanenza dell’assegno divorzile. L’onerato in particolare si duole per l’omessa valutazione delle nuove circostanze di fatto alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia. Quando spetta l’assegno di divorzio? La Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 11504/2017 che il diritto al mantenimento nel divorzio, abbia quale unico presupposto quello della non autosufficienza economica del coniuge richiedente, non essendo più attuale, tenuto conto dei mutamenti economici e sociali, l’utilizzo del tenore di vita quale criterio su cui fondare il riconoscimento dell’assegno allontanando così qualsivoglia pretesa di continuazione dei rapporti economici tra le Parti. In altre parole, l’estinzione del rapporto personale porta con sé anche quella del rapporto patrimoniale. Del medesimo orientamento anche la pronuncia a Sezioni Unite n. 18287/2018 la quale ha, da un lato, confermato l’abbandono definitivo del criterio del tenore di vita e dall’altro lato individuato i casi in cui al coniuge più debole possa riconoscersi il diritto all’assegno divorzile. Premesso che l’onere di provare la ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento dell’assegno divorzile è in capo al richiedente ed altresì che la valutazione di queste debba essere svolta in concreto, i giudici di legittimità riconoscono il diritto solo ove il coniuge: non sia economicamente autosufficiente; abbia nel corso del matrimonio rinunciato ad occasioni di lavoro e carriera in favore dei bisogni della famiglia. Ecco dunque spiegate le funzioni assistenziali e riequilibratrici, ossia compensative perequative, dell’assegno di divorzio. Quando può essere chiesta la revisione dell’assegno divorzile? La modifica dell’assegno può essere richiesta solo per giustificati motivi, ossia ove nel corso del tempo siano variate le circostanze di fatto in virtù delle quali il mantenimento veniva riconosciuto e quantificato, con particolare riferimento al perdurante stato di bisogno del richiedente. Dunque, trattasi di una modifica di un provvedimento assunto rebus sic stantibus, ossia allo stato di fatto, che presuppone l’accertamento giudiziale. Nuovo orientamento della Cassazione: può essere causa di revisione? Si è visto che l’accesso alla revisione dell’assegno divorzile è limitato ai casi di insorgenza di fatti nuovi, relativi alle condizioni economiche degli ex coniugi, nuovi e modificativi rispetto alle circostanze valutate dal giudice in sede di pronuncia sul pagamento. Il sopraggiungere di nuovi orientamenti giurisprudenziali, come possono essere le sentenze della Cassazione, sopra citate, non rappresentano cause autonome di revisione. Ciò in quanto la funzione che svolge la giurisprudenza è meramente ricognitiva rispetto all’esistenza e al contenuto di una norma, ma non crea la norma medesima. In altri termini, la giurisprudenza si limita a fornire una interpretazione delle norme volta ad attualizzarle rispetto al panorama socio-culturale del momento storico, aggiornando la ratio che ne costituisce il presupposto (v. anche, Cass. n. 1119/2020). Ma vi è di più, infatti, ci si potrebbe chiedere allora quando si possa far applicazione dei nuovi orientamenti giurisprudenziali, allo scopo di assisterne all’applicazione in materia di revisione dell’assegno. Ebbene, ciò è possibile ove si instauri un procedimento volto ad ottenere tali modifiche in ragione dell’insorgenza di fatti nuovi, i quali dovranno essere valutati dal giudice alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte in tema di permanenza del tenore di vita. Revisione dell’assegno divorzile: la decisione della Cassazione Alla luce della ricostruzione normativa e giurisprudenziale riproposta, la Cassazione conferma che l’unico presupposto per pervenire alla revisione dell’assegno divorzile consiste nel mutamento delle condizioni economiche del coniugi, quale fatto nuovo rispetto al momento dell’assunzione dell’onere contributivo e che solo in occasione di siffatto giudizio il giudice possa decidere la domanda facendo applicazione del mutato indirizzo giurisprudenziale che vede il venir meno del tenore di vita quale criterio su cui fondare la corresponsione dell’assegno (v. anche, Cass. n. 24250 dell’8 settembre 2021). Nella specie avendo la Corte di Appello negato il proprio dovere di decidere sui nuovi fatti alla luce dei nuovi principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, accoglie il ricorso del marito rinviando la causa alla medesima Corte, in diversa composizione.

Agenzia Investigativa_Divorzio dopo un anno dalla separazione anche se i due vivono insieme

Per la Cassazione, infatti, per poter ritenere che una coppia dopo la separazione si sia riconciliata è necessaria la ripresa della coabitazione e dei rapporti spirituali e morali La convivenza forzata riconducibile alla testardaggine della moglie di non voler lasciare la casa non integra la coabitazione necessaria alla riconciliazione dei coniugi se non c’è la ripresa anche dei rapporti morali e spirituali. Il termine di un anno inoltre che deve decorrere dall’udienza presidenziale ai fini del ricorso per divorzio non è soggetto alla sospensione feriale perché in realtà, insieme alla mancata ripresa della convivenza, è un presupposto della domanda di divorzio. Queste le conclusioni a cui è giunta la Cassazione nell’ordinanza n. 36176/2021 . La vicenda processuale La Corte di Appello conferma la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi dopo un anno dall’udienza presidenziale anche se, in assenza di riconciliazione, la coabitazione non è venuta meno. La Corte in effetti ha rilevato su quest’ultimo punto che si è trattato di una coabitazione forzata dovuta alla ostinazione della moglie di non voler lasciare la casa, condotta che non ha nulla a che vedere quindi con la volontà di riconciliarsi con il consorte. Ostacola il divorzio la coabitazione dopo la separazione La donna ricorre però in Cassazione sollevando le seguenti doglianze.  Con il primo motivo fa presente che in realtà la sentenza della Corte di Appello è nulla perché, a causa della sospensione feriale dei termini, era necessario attendere 1 anno e 31 giorni dall’udienza presidenziale per depositare il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Contesta con il secondo il diniego delle istanze istruttorie avanzate per dimostrare l’insussistenza del protrarsi della separazione.  Con il terzo invece ritiene che la sentenza sia nulla a causa della mancata partecipazione del PM al giudizio di primo grado, a causa della mancata comunicazione dell’anticipo dell’udienza presidenziale.   Non c’è riconciliazione se dopo la separazione la coabitazione è “forzata” Per la Cassazione il primo e il terzo motivo sono infondati, mentre il secondo è inammissibile, con conseguente respingimento del ricorso. Il primo motivo è infondato perché nel caso di specie la decisione sulla separazione giudiziale è passata in giudicato, sono decorsi 12 mesi dalla stessa e la vita coniugale non è ripresa in questo periodo di tempo. La sospensione feriale non opera in relazione a detto termine perché è considerato, assieme alla mancata ripresa della convivenza, un presupposto per avanzare la domanda di divorzio. Inammissibile il secondo motivo perché durante i suddetti 12 mesi il marito ha sporto querela nei confronti della moglie per le condotte violente di quest’ultima e ha avviato un procedimento d’urgenza 700 c.p.c per ottenete che la moglie lasciasse la casa. La coabitazione forzata non è quindi una riconciliazione, perché non è indicativa della ripresa effettiva di una vita spirituale e materiale dei coniugi. Spetta inoltre alla parte che ha interesse a far valere la riconciliazione, precisa la Cassazione, dimostrare che la stessa si è verificata dopo la separazione, portando in giudizio una prova che deve essere piena e incontrovertibile. Gli effetti della separazione cessano solo quando le parti riprendono a coabitare, senza che rilevino però a tal fine, incontri occasionali e di frequentazione, quando questi non sono sintomatici della ripresa del rapporto anche dal punto di vista morale e spirituale. Una volta che il giudice, come nel caso di specie, ha espresso un giudizio negativo sull’avvenuta riconciliazione dei coniugi la Cassazione non lo può sindacare. Infondato infine anche l’ultimo motivo perché il PM non è obbligato a prendere parte al procedimento di separazione, è infatti sufficiente che gli atti gli vengano comunicati, essendo nella sua discrezione e diligenza partecipare e formulare le sue conclusioni.  

Investigatore Privato_Assegno di divorzio: quando rileva il tenore di vita

La Cassazione spiega le ragioni per le quali in casi particolari il tenore di vita vale ancora per parametrare l’assegno di divorzio Il tenore di vita rileva se in una causa, ratione temporis, non sono applicabili i principi sanciti dalle famose sentenze della Cassazione del 2017 e delle Su del 2018. La Corte d’Appello che deve decidere in sede di rinvio infatti, deve attenersi ai principi indicati dalla Cassazione, per cui, se per il tempo in cui si è svolta la vicenda, i nuovi principi che abbandonano il tenore di vita non si possono applicare, la Corte di merito non può attenersi al nuovo orientamento giurisprudenziale. Questo quanto emerge dall’ordinanza della Cassazione n. 39174/2021. La vicenda processuale La Corte di Appello di Milano, pronunciatasi in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, riconosce in favore di una ex moglie un assegno di divorzio commisurato al tenore di vita goduto dalla stessa in costanza di matrimonio. Un assegno che è stato quantificato in misura superiore ai 3000 euro mensili riconosciuti in sede di separazione. Principi delle Sezioni unite sull’assegno di divorzio Nel ricorrere in Cassazione il marito denuncia la violazione di legge in cui la Corte di Appello è incorsa in quanto la stessa, contravvenendo all’orientamento giurisprudenziale sancito dalla SU n. 18287/2018 non ha confrontato le condizioni economiche dei due coniugi. Dalla dichiarazione dei redditi della moglie del 2017 emerge infatti che la stessa è proprietaria di diversi immobili, due dei quali con elevata rendita catastale, che percepisce plusvalenze finanziarie che superano i 600.000 euro e che è titolare di un patrimonio ingentissimo. Il ricorrente viceversa dichiara di risultare titolare di tre unità immobiliari di valore catastale inferiore rispetto agli immobili della ex moglie e che percepisce un reddito mensile di 22 mila euro, importo ben inferiore rispetto a quanto percepito quando in favore della moglie era stato riconosciuto un mantenimento mensile di 3000 euro. Per il ricorrente la SU n. 18287/2018 ha abbandonato il concetto della natura assistenziale dell’assegno divorzile sottolineandone finalità più coerenti con il principio di autoresponsabilità e di solidarietà post coniugale. Tenore di vita: alla causa le nuove regole non sono applicabili La Cassazione premette di dover decidere in base al principio di diritto sancito in precedenza e che ha vincolato il giudice del rinvio, anche se nel frattempo sono intervenuti mutamenti giurisprudenziali. Precisazione fondamentale perché al caso di specie non sono applicabili i principi enunciati prima dalla Cassazione n. 11504/2017 e poi dalla SU n. 1828772018, che hanno abbandonato il tenore di vita come criterio per quantificare l’assegno di divorzio, una volta riconosciutane la spettanza al richiedente. La sentenza con cui la Cassazione, nella presenta causa, ha disposto il rinvio alla Corte d’Appello ha sancito infatti che, in linea con l’orientamento allora vigente e nel rispetto dell’art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, per verificare il diritto all’assegno occorre tenere conto dei seguenti elementi: inadeguatezza dei mezzi del richiedente di conservare lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, condizioni dei coniugi, contributo di entrambi alla vita familiare e alla formazione del patrimonio singolo e comune, reddito di entrambi e durata del matrimonio. Nel ricorrere in Cassazione il marito ha contestato alla Corte di Appello di non avere tenuto conto:  delle condizioni reddituali di entrambi,  del suo reddito al netto delle imposte fiscali, che lo riducevano a poco più di 13.000 euro al mese e non a 21.000,00 come affermato dalla decisione;  dell’ingente patrimonio immobiliare e mobiliare della ex moglie, ben superiore al proprio;  dell’intestazione di beni e somme elevatissime alla ex, considerate come capacità di guadagno e risparmio dello stesso, non per procedere a una comparazione delle risorse dei coniugi.  e di avere al contrario, tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, che ha condotto al riconoscimento di un mantenimento in sede di separazione di 3000 euro mensili, salito a 3200 per l’ assegno di divorzio; Tale motivo però per la Cassazione è manifestamente infondato e inammissibile. I giudici della Corte di Appello si sono infatti attenuti a quanto sancito nella sentenza di rinvio, apprezzando i redditi dell’obbligato del 2017 in un giudizio di comparazione con la condizione della ex moglie. Il tenore di vita è stato applicato come “tetto massimo della misura dell’assegno ferma la funzione di moderazione e diminuzione finanche di azzeramento, della somma in astratto considerata, svolta dai criteri indicati nell’art. 5 della legge n. 898/1970, là dove la conservazione del primo, assicurato dal matrimonio, finisca per risultare incompatibile con gli elementi concorrenti alla quantificazione.” I giudici non hanno fatto altro che valorizzare la capacità reddituale dell’obbligato desumendola dalla dazione della somma alla moglie, dall’intestazione alla stessa di diversi immobili, dal pagamento del mutuo della casa, dai 23.000 euro mensili corrisposti per il mantenimento della famiglia, dallo svolgimento di attività in ruoli di responsabilità e dall’acquisita posizione imprenditoriale raggiunta e mantenuta. Le condizioni della separazione sono state quindi utilizzate solo come punto di partenza per la quantificazione dell’assegno di divorzio, non sono state “copiate” ai fini della determinazione dell’assegno divorzile. La Corte ha tenuto conto infatti, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, del fattore temporale e dei cambiamenti intervenuti. La Corte infine non ha trascurato altri importanti fattori coma l’età della donna, nata nel 1961, il mancato svolgimento di attività lavorativa e all’apporto dato alla famiglia, visto che si è occupata sempre della casa e della famiglia come previsto dai ruoli tradizionali. Per la Cassazione quindi il ricorso va rigettato perché la decisione impugnata si inserisce “pienamente nei canoni segnati dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970 per i contenuti, ratione temporis, applicabili.”  

Investigatore Privato_Risarcimento danni alle figlie coinvolte dal padre nella separazione

Risarcite per privazione della bigenitorialità le figlie coinvolte nella separazione che il padre allontana dalla madre, anch’essa ferma al conflitto Riconosciuto il risarcimento alle figlie minori per l’importo di 5000 euro ciascuna. Il padre, più della madre, ritenuta anch’essa inidonea anche se più collaborativa, non ha rispettato le indicazioni del giudice, del CTU e dei Servizi Sociali. Lo stesso ha tenuto nel percorso di separazione e in quello per l’affidamento delle bambine una condotta autoreferenziale, narcisistica e onnipotente e ha ostacolato in tutti i modi il rapporto delle figlie con la madre, anche se alla fine è stato lui a essere stato allontano dalle bambine perché pericoloso per la loro salute mentale. Queste le conclusioni contenute nella sentenza n. 2043/2021 del Tribunale di Venezia. La vicenda processuale Una donna si rivolge al Tribunale per chiedere la separazione dal marito possessivo e controllante nei suoi confronti e delle figlie nate dal matrimonio. L’uomo dopo la domanda di separazione l’ha resa oggetto di vessazione tanto che è stata costretta a rivolgersi ai Carabinieri e al centro antiviolenza locale. Chiede quindi l’affidamento condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso di se, un assegno di 150 euro per se stessa e un altro importo mensile di 300 euro a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie. Il marito da parte sua chiede che la separazione venga addebitata alla moglie per infedeltà, la collocazione prevalente delle figlie presso di se perché ha maggiore tempo da dedicare loro e un assegno a proprio favore a carico della moglie di 500 euro mensili, dovendo occuparsi di un figlio invalido nato da un matrimonio precedente. Fallito il tentativo di conciliazione il Presidente autorizza i coniugi a vivere separati, dispone il collocamento delle figlie presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre, pone a carico dell’uomo il versamento mensile di 300 euro per le figlie, 100 euro per la moglie e il 50% delle spese straordinarie per la prole, con incarico al Consultorio familiare di monitorare la situazione familiare al fine di dare indicazioni utili per il migliore collocamento delle bambine. L’uomo appella la decisione presidenziale, ma l’impugnazione viene rigettata con condanna alle spese. A questo punto l’uomo trattiene le figlie presso la casa familiare assegnata in realtà alla madre, che a questo punto ricorre ai sensi del 709 ter c.p.c facendo presente che la figlia maggiore, da quando permane dal padre, ha manifestato la volontà di non voler più andare a scuola. Il padre ha poi smesso di far frequentare anche alla più piccola la scuola materna. Aperto il procedimento, in conseguenza del morboso attaccamento delle figlie al padre rilevato dalla madre e al rifiuto delle stesse di vederla, il Giudice istruttore incarica il CTU per accertare la sussistenza di eventuali condotte alienanti dei genitori, le ragioni del rifiuto scolastico e le capacità genitoriali. Per il CTU entrambi i genitori sono inidonei Il CTU rileva la presenza di un rapporto patologico tra le figlie e il padre, ritenendo problematica anche la figura della madre, per questo ritiene che le figlie debbano essere comunque collocate presso quest’ultima con affidamento però ai servizi sociali e la sospensione temporanea della frequentazione delle bambine con il padre, per riprendere poi in modalità protetta. Conclusioni che vengono confermate anche dai servizi sociali che in seguito relazionano il rifiuto delle bambine nei confronti della figura materna, nonostante l’attività svolta. Il CTU conclude per la dannosità della figura paterna per le bambine, anche in seguito a indagini e relazioni dei Servizi sociali e del Consultorio Familiare e Neuropsichiatria Infantile.   Danno da privazione della bigenitorialità La moglie chiede quindi la modifica delle decisioni assunte in fase presidenziale e il risarcimento del danno in favore delle figlie per i danni cagionati dal padre. Il Giudice, dopo avere vagliato le richieste delle parti, dichiara la separazione dei coniugi e alla luce delle conclusioni del CTU, che ha espresso un giudizio di non idoneità di entrambi i genitori a educare e crescere le bambine in un contesto insano, conferma l’affidamento delle stesse ai Servizi Sociali del Comune, con collocamento delle stesse presso l’abitazione materna, con diritto di visita del padre una volta alla settimana, in un ambiente protetto e in presenza di un operatore esperto al quale si riconosce il diritto d’intervenire per correggere eventuali comportamenti inadeguati del genitore in osservazione e il compito di relazionare Servizio Affidatario che deve assumere per le bambine le decisioni più importanti per quanto riguarda l’educazione, la salute e l’istruzione delle minori. Per il momento il giudice non dispone il divieto del padre di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle minori e dalla madre, spettando ai servizi sociali monitorare atteggiamenti eventualmente pregiudizievoli per le bambine. Il giudice ritiene però che debba essere accolta la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del padre e in favore delle bambine. Al padre viene cosi applicata in primis la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 709 ter c.p.c. nella misura di Euro 3000,00 in quanto lo stesso si è rifiutato di collaborare fino a rendere necessari mezzi coercitivi, ha tentato di sabotare gli incontri con piccoli “dispetti”, come recarsi agli incontri protetti con il cane, nonostante la richiesta di non farlo, fornendo alle figlie pennarelli con cui hanno imbrattare i locali, senza poi ripulire, come promesso invece all’educatrice. Il giudice rileva in effetti che i genitori delle bambine non hanno compiuto alcun progresso, in quanto rimasti fermi al conflitto. Il padre ha rivelato inoltre una condotta narcisistica e onnipotente tanto che alla fine, per la salute e il benessere delle bambine, è stato deciso di allontanarlo, recando così comunque un dispiacere alle minori. In via equitativa il padre va quindi condannato a risarcire a ciascuna delle figlie l’importo di 5000 euro, maggiorato degli interessi fino al saldo.

Agenzia Investigativa_Niente mantenimento al figlio bamboccione: c’è il reddito di cittadinanza

Per la Cassazione, i figli adulti non possono fare affidamento a vita sull’aiuto economico dei genitori, se sono precari possono infatti contare sugli aiuti sociali specifici Quando i figli raggiungono una certa età, non hanno speso il titolo professionale conseguito e non riescono a rendersi indipendenti economicamente, non possono continuare a contare sul mantenimento dei genitori. Gli stessi devono attivarsi nella ricerca di un’occupazione stabile e, se non ci riescono, devono fare affidamento, piuttosto, su aiuti sociali specifici. Questo quanto emerge dall’ordinanza n. 38366/2021 della Cassazione. La vicenda processuale La Corte di appello, riformando la sentenza di primo grado, riduce l’importo del mantenimento per la figlia maggiorenne e non autosufficiente, convivente con la madre, a 300 euro al mese, a cui si aggiunge il 50% delle spese straordinarie. La Corte, da quanto emerso dal processo e dall’audizione della ragazza, ha rilevato l’assenza di redditi adeguati in grado di consentire alla stessa di provvedere ai propri bisogni. Il giudice dell’impugnazione ha inoltre chiarito che spetta al genitore che si oppone al mantenimento del figlio maggiorenne dimostrare che è autonomo economicamente o che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipende dal suo atteggiamento d’inerzia o da rifiuto ingiustificati di offerte lavorative, alla luce delle sue aspirazioni e del suo percorso di formazione. Occorre verificare se la figlia si è attivata nel cercare lavoro Il padre nel ricorrere in Cassazione contesta  con il primo motivo le conclusioni della Corte in ordine all’onere probatorio relativo allo svolgimento di attività lavorativa da parte della figlia;  con il secondo l’attendibilità di un teste, perché interessato alla lite; con il terzo motivo l’errore della Corte nel porre a suo carico l’onere di dimostrare i guadagni della figlia, trascurando la titolarità della stessa di un titolo professionale abilitante e del rifiuto della stessa di lavorare con il padre e di altre offerte lavorative;  con il quarto motivo il riconoscimento di una residua dipendenza della figlia dipendente dai genitori a causa di guadagni insufficienti, riducendo alla luce di questo dato, l’assegno di mantenimento, dopo aver rilevato, poco prima, la mancata prova da parte del padre dell’autosufficienza economica della figlia;  con il quinto la mancata valutazione della pensione effettiva percepita, pari a 1200 euro, importo che non tiene conto della privazione della casa di proprietà e che quindi rende troppo gravoso l’obbligo richiesto.  con il sesto infine la mancata motivazione in ordine alla determinazione dell’assegno per la figlia in 300 euro mensili. Un figlio adulto non può contare sul mantenimento ma su aiuti sociali La Cassazione accoglie il secondo e il terzo motivo, respinge i primi due e dichiara assorbiti i restanti per le seguenti ragioni. La Corte ricorda che l’obbligo dei genitori di mantenere i figli non viene meno in automatico quando questi raggiungono la maggiore età. Alla prole spetta il mantenimento quando, non per colpa loro, non riescono a raggiungere la propria autonomia economica, ovvero se una volta completato il percorso formativo prescelto ed essersi impegnati attivamente nel cercare un’occupazione, anche in base alle offerte del mercato e ridimensionando le proprie aspirazioni, il figlio o la figlia non riescono a rendersi autonomi. Dalla prospettiva dei genitori obbligati al mantenimento la Cassazione ricorda che spetta al genitore dimostrare di non essere più tenuto al mantenimento dei figli, anche se spetta al giudice accertare la spettanza o meno del mantenimento, considerato che l’età via via più elevata, in concorso con altri presupposti fa venire meno tale diritto. Gli Ermellini però affermano anche che, se il figlio maggiorenne non ha reperito un’occupazione stabile, che gli consente di essere economicamente indipendente, spendendo il titolo professionale conseguito, non è al mantenimento dei genitori che costui deve aspirare per soddisfare le sue necessità e garantirsi una vita dignitosa. Costui ha infatti a disposizione altri strumenti sociali di ausilio e di sostegno al reddito, fermo restando l’obbligo alimentare da azionare in ambito familiare per soddisfare le primarie necessità di vita. La Corte di appello però nel decidere non ha rispettato i suddetti principi. Essa infatti ha disposto a carico del padre pensionato l’obbligo di corrispondere alla figlia un assegno mensile di 300 euro, anche se la stessa, all’epoca dell’appello, aveva 35 anni ed era in possesso del titolo di estetista. Il giudice dell’impugnazione ha quindi errato nel non accertare se la stessa si fosse attivata nella ricerca di un’occupazione, senza riuscirvi, obbligando così il padre a dimostrare il raggiungimento dell’indipendenza economica della figlia.

Investigatore privato_Assegno divorzile alla ex che ha fatto rinunce per la famiglia

Per la Cassazione, l’assegno di divorzio va riconosciuto alla ex che ha fatto sacrifici per la famiglia perché la misura ha anche una funzione perequativo-compensativa L’assegno divorzile ha una funzione assistenziale ma anche perequativo – compensativa per compensare le rinunce fatte durante il matrimonio dal coniuge più debole economicamente. Nella vicenda posta all’attenzione della Cassazione, la Corte di Appello ha negato l’assegno di divorzio alla ex moglie perché non ha fatto corretta applicazione dei principi suddetti e ha trascurato di considerare il sacrificio delle aspettative di carriera della moglie e l’apporto della stessa alla vita familiare e alla formazione dei patrimoni singoli e di quello comune. Questo quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza della Cassazione n. 35706/2021. La vicenda processuale La Corte di Appello riforma in parte la decisione di primo grado e nega alla ex moglie, ritenuta economicamente autosufficiente, il diritto all’assegno di divorzio, ritenendo irrilevante comunque, ai fini della decisione, quanto emerso dalla relazione investigativa da cui è emersa la relazione della donna con un terzo. Travisate le prove sull’autonomia economica La donna nel ricorrere in Cassazione contro la decisione del giudice dell’impugnazione solleva i seguenti motivi: con il primo rileva la nullità della sentenza perché la Corte ha ritenuto erroneamente utilizzabili ai fini del decidere i documenti nuovi prodotti dall’ex nel giudizio di secondo grado;  con il secondo lamenta la negazione del diritto all’assegno a lei spettante per il contributo dato alla conduzione della famiglia e alla formazione del reddito comune e di ciascuno;  con il terzo invece contesta alla Corte di non avere tenuto conto, travisando i documenti prodotti, del fatto che la stessa non è più giovanissima, avendo compiuto 46 anni e di avere difficoltà nel reperire una nuova occupazione sia a causa della crisi del settore dell’abbigliamento che del contesto di appartenenza. Assegno divorzile per rinunce e contributo alla vita familiare La Corte rigetta il primo motivo del ricorso perché infondato, ma accogliendo i restanti, dispone la cassazione della sentenza rinviando a una diversa composizione della Corte di Appello competente che deve pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione chiarisce che il primo motivo è infondato perché il rito camerale per l’appello delle sentenze di separazione e divorzio è caratterizzato dalla sommarietà e semplicità delle forme con conseguente ammissibilità di produzione documentale fino all’udienza di precisazione delle conclusioni con rispetto del contraddittorio e del diritto di controparte di eccepire la produzione tardiva, contestazione che nel caso di specie non è stata presentata. Fondati invece il secondo e il terzo motivo perché l’assegno di divorzio ha funzione assistenziale, ma anche perequativo compensativa in virtù del principio costituzionale di solidarietà e che prevede il riconoscimento di un contributo al coniuge richiedente, non in misura da garantire l’autosufficienza, ma che tenga conto di quanto fatto per la famiglia e delle aspettative professionali sacrificate. La forza equilibratrice dell’assegno non deve garantire lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma deve riconoscere il ruolo e il contributo dato dal coniuge più debole economicamente anche alla formazione del reddito familiare e personale. Principi di cui però la Corte di Appello non ha fatto applicazione.

Investigatore Privato_Revocato il mantenimento al figlio che non studia ed è disoccupato

Per la Cassazione, è corretta la revoca del mantenimento al figlio di 32 anni che non studia e fa lavori saltuari da anni, non si può abusare del mantenimento dei genitori a Corte di Cassazione ancora una volta si pronuncia sul tema dei figli bamboccioni, confermando la correttezza della motivazione della sentenza impugnata nel disporre la revoca del mantenimento al figlio di 32 anni, che da anni fa lavori saltuari e ha smesso di studiare e formarsi. In base al principio di auto responsabilità il figlio non può infatti abusare a vita del mantenimento dei genitori anche perché questo è dovuto quando è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo e di formazione. Nel momento in cui questo manca la decisione al riguardo deve essere assunta con un rigore che cresce al crescere dell’età del beneficiario. Queste le importanti conclusioni contenute nella ordinanza della Cassazione n. 32406/2021.   La vicenda processuale Tutto ha inizio perché in sede di appello la Corte riforma in parte la decisione di primo grado, revocando anche il mantenimento che il padre deve al figlio maggiorenne.   Contraria alla legge la revoca del mantenimento al figlio? La ex moglie, a cui la Corte ha revocato l’assegnazione della casa famigliare, ricorre in Cassazione facendo valere la tempestività del ricorso e censurando la decisione della Corte di Appello per violazione di legge sia per quanto riguarda sia la revoca dell’assegnazione della casa coniugale in suo favore che la revoca del mantenimento che il padre versava in favore del figlio maggiorenne.   I genitori mantengono i figli se c’è un progetto educativo percorso formativo La Corte però dichiara il ricorso inammissibile e sulla decisione relativa alla revoca del mantenimento disposto in favore del figlio maggiorenne, dichiara di condividere la motivazione del giudice dell’impugnazione. La Corte di merito ha infatti rilevato che il figlio trentaduenne ha abbandonato gli studi a 16 anni, ha frequentato corsi di formazione nel 2011 e nel 2012, ha maturato qualche esperienza lavorativa saltuaria anche se non emergono difficoltà che gli rendono impossibile inserirsi in un contesto lavorativo. Con la sua decisione la Corte di merito non ha fatto altro che dare attuazione al principio di auto responsabilità “che impone al figlio di non abusare del diritto di essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione”. Corretta altresì la valutazione da parte della Corte degli indici di rilevanza adottati, che le hanno fatto ritenere necessario dover ponderare la sussistenza dei requisiti necessari al mantenimento con un giudizio che è tanto più rigoroso quanto più aumenta l’età del figlio. Del tutto inammissibile quindi appare il ricorso della madre perché non si confronta affatto con le argomentazioni della decisione di merito e perché si limita ad affermare in modo assai generico che in giudizio non è stata dimostrata l’indipendenza economica del figlio né la percezione di un reddito commisurato alla competenza e professionalità acquisito, dimostrando in questo modo la volontà di ottenere un nuovo giudizio di merito dei fatti attraverso la denuncia di un vizio di legge.