Investigatore privato_Multe ai genitori che litigano per i figli
Riforma processo civile: maggiorenni e risarcimento danni giornaliero a carico del genitore indisciplinato La riforma del codice di procedura civile, per quanto riguarda la materia familiare, ha introdotto due novità molto importanti: la prima prevede la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, non solo per questioni relative al mantenimento dei figli minori, ma anche di quelli che hanno compiuto la maggiore età; l’altra invece prevede l’obbligo risarcitorio giornaliero a carico del genitore che non si attiene ai provvedimenti del giudice. Vediamo più nel dettaglio in che cosa consistono queste due novità che, insieme ad altre disposizioni contenute nei commi compresi dal 27 al 36, sono applicabili ai procedimenti che verranno instaurati a partire dal 22 giugno del 2022. Negoziazione assistita La convenzione di negoziazione assistita, con un avvocato almeno per parte, prevista dall’art. 6 del decreto legge n. 132/2014 contenente “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, in base a quanto previsto dalla riforma del processo civile può essere conclusa dai genitori anche quando devono essere definite le modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, nati al di fuori del matrimonio o per modificare le condizioni già definite. Detta convenzione può inoltre essere impiegata quando si vuole trovare una soluzione consensuale alla determinazione del mantenimento del figlio maggiorenne, quando è quest’ultimo a farne richiesta ai genitori. Risarcimento giornaliero se il genitore non rispetta i provvedimenti del giudice In relazione invece alle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento dei figli, l’art. 709 ter c.p.c prevede, al comma 2 che, qualora si verifichino gravi inadempienze o atti che comunque rechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice ha la possibilità, non solo di modificare quanto già stabilito, ma anche di adottare congiuntamente alcune misure come l’ammonimento, la condanna al pagamento di una sanzione e il risarcimento del danno in favore del genitore adempiente o del minore. La riforma del processo civile modifica la regola del risarcimento del danno che la legge già prevede in favore del genitore adempiente, prevedendo il riconoscimento di una “somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice.” Questo provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute in favore del destinatario, per ogni violazione o inosservanza, ai sensi dell’articolo 614-bis c.c, che disciplina le misure di coercizione indiretta.
Agenzia investigativa_Affidamento esclusivo del figlio alla madre per disinteresse del padre
Si può ottenere l’affidamento esclusivo del figlio se il padre si disinteressa totalmente e non paga il mantenimento? La legge italiana stabilisce che in presenza di motivazioni “gravi” che rivelano inidoneità genitoriale, è possibile richiedere al giudice l’affidamento esclusivo al padre o alla madre. L’art. 337 ter c.c. del Codice civile, infatti, sancisce che il giudice valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, stabilisce a quale di essi i figli sono affidati. In ogni caso, il provvedimento nei confronti della prole viene preso con esclusivo riferimento al benessere morale e materiale di essa. Tuttavia, è bene precisare che il genitore che ottiene l’affidamento esclusivo (non super-esclusivo) del figlio deve attendersi a quanto stabilito dal giudice, ossia sarà quest’ultimo a determinare le questioni sulle quali il genitore può decidere arbitrariamente per il figlio. Affidamento esclusivo per disinteresse nei confronti del figlio: il caso Una madre si è rivolta allo studio della scrivente preoccupata per il benessere del figlio, peraltro affetto da un disturbo autistico, poiché il padre, ex compagno non solo adempiva agli obblighi economici stabiliti dal giudice con sentenza in seguito alla cessazione della convivenza, ma anche si disinteressava completamente del figlio. Difatti il padre non era neanche a conoscenza dell’istituto scolastico frequentato dal figlio minore. L’uomo si costituiva in giudizio, giustificando le inadempienze sia per il fatto di vivere all’estero sia per la sua contrazione del reddito causa covid 19, sia per la costituzione di una nuova famiglia all’estero. Affido esclusivo alla madre: la decisione del tribunale di Roma Poste tali premesse, il tribunale di Roma, con decreto del 19 novembre 2021 ha disposto l’affido esclusivo del minore alla madre per i seguenti motivi. Nel caso in esame, infatti, il Tribunale ha ritenuto idoneo l’accoglimento della domanda di affido esclusivo, stante anche la mancata conoscenza da parte del padre della scuola del figlio ed i rari incontri avvenuti negli ultimi anni. Inoltre, viste le difficoltà del minore, affetto da autismo e l’esigenza della madre di prendere decisioni celeri per lo stesso, il giudice ha ritenuto che l’affido condiviso non fosse la scelta adeguata per il benessere del bambino. Chiaramente la frequentazione con il padre non verrà modificata. Per tali ragioni il Tribunale di Roma stabiliva l’affidamento esclusivo del minore alla madre attribuendole l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti il minore – istruzione, educazione, salute, residenza- da assumere tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Investigatore privato_La famiglia di fatto
Cos’è la famiglia di fatto La famiglia di fatto è l’unione di due persone non legate da vincolo matrimoniale ma la cui relazione presenta carattere di stabilità. Il concetto di “famiglia” ha subito negli anni importanti cambiamenti. Se all’epoca dell’assemblea costituente per famiglia, dal punto di vista giuridico, si intendeva essenzialmente un’unione stabile di due persone di sesso opposto finalizzata alla filiazione, negli ultimi anni (in particolare, nell’ultimo ventennio) tale concetto ha subito importanti trasformazioni dettate dal dinamismo etico e culturale che caratterizza la società attuale. Non ogni convivenza, cioè non ogni condizione di due soggetti che condividono esperienze comuni senza che sia stato contratto matrimonio, può generare sul piano giuridico una famiglia di fatto. Occorre infatti l’elemento, di fatto appunto, del “convivere come famiglia”: non basta il singolo evento episodico, ma occorre che vi sia una vera e propria comunione d’intenti tra conviventi (caratterizzata da stabilità, solidità del vincolo e non occasionalità), un convivere “come se” si fosse marito e moglie. Le prime pronunce In tal senso una delle prime pronunce della Corte di Cassazione (in particolare, la sentenza n. 6381 dell’8 Giugno 1993) ha ammesso l’esistenza di un centro di imputazione di interessi diverso ed autonomo rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio, affermando che: “tale convivenza, ancorché non disciplinata dalla legge, non contrasta né con norme imperative, non esistendo norme di tale natura che la vietino, né con l’ordine pubblico, che comprende i principi fondamentali informatori dell’ordinamento giuridico, né con il buon costume, inteso (…) come complesso dei principi etici costituenti la morale sociale di un determinato momento storico“. Requisiti della famiglia di fatto Per potersi parlare di famiglia di fatto è necessaria, più nel dettaglio, la sussistenza di quattro importanti requisiti: la convivenza qualificata, il riconoscimento nella società della coppia come famiglia, la stabilità della relazione affettiva che lega i conviventi e la mancanza di un atto di matrimonio. Rilevanza nell’ordinamento della famiglia di fatto Per quanto riguarda i figli, a seguito dell’emanazione del decreto legislativo numero 154/2013 il nostro ordinamento non fa più alcuna distinzione tra figli legittimi e figli naturali, con la conseguenza che la loro posizione nell’ordinamento non è in alcun modo condizionata dall’essere parte di una famiglia di fatto. Per la coppia di fatto, invece, le cose cambiano, in quanto (come vedremo meglio più avanti) il nostro ordinamento non equipara i rapporti interni ed esterni della stessa a quelli di due soggetti uniti in matrimonio. La rilevanza giuridica della sola convivenza qualificata tra due persone, di conseguenza, è data da norme di legge speciali, quali, ad esempio, quelle che permettono l’accesso alla procreazione medicalmente assistita o quelle che legittimano il convivente a domandare la nomina dell’amministratore di sostegno per il suo partner. Altri casi in cui la convivenza assume rilevanza giuridica sono rappresentati dal diritto del convivente di astenersi dal testimoniare in un processo penale a carico del suo partner e dalla possibilità di subentrare nel contratto di locazione del compagno deceduto. Ma le ipotesi sono molte altre ancora. I rapporti all’interno della famiglia di fatto I rapporti all’interno della famiglia di fatto non subiscono alcuna differenza rispetto a quelli in essere nelle famiglie “tradizionali” solo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli, con l’obbligo per entrambi i genitori conviventi di esercitare la normale responsabilità genitoriale e di mantenere, istruire ed educare la prole. In capo ai partner, invece, non esistono i diritti e i doveri reciproci che il nostro ordinamento pone in capo ai coniugi. Tuttavia, deve considerarsi che le erogazioni di denaro compiute in favore del compagno sono tendenzialmente ricondotte dal nostro ordinamento a ipotesi di adempimento di obbligazioni naturali, ovverosia connesse a doveri morali o sociali reciproci, con la rilevante conseguenza che, a meno che non vi sia sproporzione tra l’elargizione e l’esigenza da soddisfare, manchi la spontaneità o vi sia incapacità del disponente, le somme elargite non devono essere restituite. Lo scioglimento della famiglia di fatto Se la coppia parte di una famiglia di fatto decide di cessare la propria convivenza per disaccordo, tra gli ex compagni non restano né obblighi né diritti reciproci. I beni di ciascuno tornano in capo esclusivamente a chi li ha comprati e lo stesso vale per la casa di abitazione. I contratti di convivenza Va a questo punto precisato che, con la legge numero 76/2016, sono stati formalizzati nel nostro ordinamento i cd. contratti di convivenza. Si tratta, in particolare, di accordi mediante i quali alla coppia di fatto è data la possibilità di regolare la convivenza, i rapporti patrimoniali e alcuni specifici aspetti dei rapporti personali, oltre che gli aspetti economici dell’eventuale cessazione della convivenza. Per poter stipulare un contratto di convivenza, è necessario che le parti siano legate da un vincolo affettivo e convivano more uxorio. Morte del partner Quando, infine, muore un membro della coppia appartenente a una famiglia di fatto, lo stesso non ha dei diritti successori riconosciuti automaticamente dal nostro ordinamento (come, invece, avviene per il coniuge) e potrà beneficiare di parte dell’eredità del defunto solo se questi lo abbia nominato erede per testamento.
Agenzia investigativa_Violenza sessuale obbligare la moglie a farsi baciare sulla bocca
Per la Cassazione è violenza sessuale anche dare un bacio sulla bocca alla moglie se dal contesto emerge che si viola la sua libertà sessuale La Corte di Cassazione con la sentenza n. 37460/2021 respinge la tesi difensiva del marito imputato, con il fine di sminuire il gesto compiuto ai danni della propria moglie. Per gli Ermellini, in linea con la giurisprudenza più risalente e attuale, la violenza sessuale può anche estrinsecarsi attraverso la sopraffazione quando questa è finalizzata a pretendere un bacio, al quale la persona offesa non ha dato il proprio consenso. Vediamo per quali ragioni la Cassazione ha dovuto fare queste precisazioni. La vicenda processuale Un uomo viene condannato in sede di appello a due anni di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale, confermando la condanna per i reati di sequestro di persona ai danni della moglie e dei tre figli minori, lesioni aggravate, tentata violenza privata aggravata, violenza sessuale e maltrattamenti ai danni del coniuge. Condotte che lo stesso ha tenuto all’interno di un rapporto basato su prevaricazione, violenza e vessazione sia nei confronti della moglie che dei figli. Obbligare la moglie a farsi baciare è reato? Nel ricorrere in Cassazione l’uomo nel primo motivo denuncia l’inattendibilità della moglie, perché ha creato le condizioni per separarsi, senza addebito alcuno e trasferirsi nel luogo in cui vive la sua famiglia di origine. Per l’uomo le dichiarazioni rese dalla stessa in sede di dibattimento non dimostrano i maltrattamenti commessi in suo danno, in assenza delle necessarie reiterazione e continuità, così come non risulta provata la condotta di violenza sessuale, consistita nel baciarla sulla bocca contro la sua volontà, senza il ricorso a violenze fisiche o verbali. Inidonee a provare i reati anche le dichiarazioni dei testimoni, che si sono limitate a confortare quelle della persona offesa. Con il secondo motivo invece eccepisce violazione di legge e motivazione in relazione al reato di lesioni, da qualificare in percosse, a quello di violenza privata sul quale nulla ha dichiarato la moglie e a quello di sequestro, visto che con la sua condotta voleva solo fare in modo che la moglie rispettasse i propri doveri genitoriali. Violenza sessuale obbligare a un bacio non voluto La Cassazione adita dichiara però il ricorso complessivamente inammissibile. Infondato il motivo con cui il marito denuncia l’inattendibilità della moglie, in quanto per giudici di merito la stessa ha fornito un racconto coerente, logico e privo d’incertezze, dal quale non emerge animosità o rancore o un intento calunniatorio del marito. Dichiarazioni che sono state inoltre confermate da elementi esterni in relazione al reato di sequestro di persona e di lesioni. Confermato invece da un’amica anche il reato di maltrattamenti, mentre per i restanti le dichiarazioni della vittima sono sufficienti a confermare l’accusa. Sul reato di violenza sessuale, che per del marito non si consumato visto che si è limitato a obbligare la moglie a ricevere un bacio sulla bocca, la Corte precisa che una tesi risalente afferma che anche il bacio sulla bocca può configurare il reato di violenza sessuale e che: “Giurisprudenza più recente ha pur sempre ritenuto che un bacio sulla bocca possa configurare il reato di violenza sessuale, sebbene insistendo sulla necessità, in tale fattispecie (così come in tutte quei casi nei quali baci o abbracci siano non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene), di valutare la condotta nel suo complesso, il contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, la sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, il contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e ogni altro dato fattuale qualificante.” Nel caso di specie è evidente per la Corte che si è consumato il reato di violenza sessuale in quanto “l’imputato ha stretto il viso della vittima bloccandola per imporle il bacio sulla bocca e, contemporaneamente, e, nonostante la resistenza oppostagli, le ha impedito di sfuggire alla sua presa” anche se a conoscenza delle intenzioni della donna di porre fine al rapporto e trasferirsi. Il mancato consenso all’atto sessuale quindi era ben noto all’imputato, il quale però non si è fermato, compiendo volontariamente un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della moglie, non rilevando affatto il fine dello stesso di riconciliarsi con la donna. Generico poi il passaggio del ricorso in cui l’imputato ritiene insufficienti le dichiarazioni della moglie al fine di attribuire allo stesso la responsabilità dei reati ascritti, mentre inammissibili risultano i profili di doglianza del secondo motivo di ricorso con cui tenta di ottenere valutazioni precluse in sede di legittimità. “Ciò perché, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.”
Investigatore privato_Spese straordinarie figli: sono solo quelle imprevedibili
Nel risolvere un contrasto tra ex coniugi la Cassazione definisce nello specifico cosa sono le spese straordinarie per i figli La Cassazione, nell’accogliere il ricorso di un padre a cui sono stati richiesti gli arretrati per spese straordinarie precisa che le spese per mantenere la figlia fuori sede e il figlio tirocinante non retribuito non possono considerarsi straordinarie. Questo tipo di spese infatti comprendono quelle imprevedibili, imponderabili e rilevanti rispetto a quelle ordinarie. Questo quanto emerge dall’ordinanza della Cassazione n. 40281/2021. La vicenda processuale Il Tribunale quantifica il rimborso delle spese straordinarie dovute a titolo di spese straordinarie per il mantenimento dei figli in € 32.229,84 in relazione agli anni compresi tra il 2005 e il 2015, sulla base della domanda avanzata dall’ex coniuge. La donna appella la sentenza e la Corte accoglie in parte l’impugnazione, condannando il padre al pagamento di € 23.718, 32, oltre interessi. La Corte dell’impugnazione fa presente che il titolo rilevante ai fini del decidere è rappresentato dalla sentenza di divorzio del 2 luglio 2012 resa dopo un giudizio instauratosi nel 2008 che ha regolato il mantenimento dei figli a partire da quella data. Nella sentenza è spiegato che alle spese straordinarie sono tenuti entrambi i genitori nella misura del 50%, intendendosi per tali quelle mediche, scolastiche e voluttuarie imprevedibili, imponderabili e rilevanti rispetto al contributo fisso, la cui inclusione in via forfettaria nell’assegno ordinario avrebbe costretto la madre a far fronte da sola a queste spese, alterando così il principio di proporzionalità nella contribuzione al mantenimento per i figli. In relazione al periodo anteriore al 2008 la Corte ricorda poi che le condizioni della separazione hanno previsto solo un fisso mensile di 500 euro senza nulla disporre in relazione alle spese straordinarie. Il giudice ha ritenuto che, anche in assenza della necessaria indicazione del se e del quantum delle spese straordinarie, le stesse sono dovute nella misura del 50% ciascuno nel rispetto del principio di proporzionalità e che devono intendersi spese straordinarie quelle per le tasse universitarie e per l’alloggio. Le spese straordinarie sono solo quelle imprevedibili e rilevanti Nel ricorso in Cassazione l’uomo solleva i seguenti due motivi. Con il primo denuncia l’erronea decisione della Corte nella modulazione del mantenimento dei figli in base al principio di proporzionalità. La Corte ha sostenuto che le spese straordinarie sono solo quelle imprevedibili o rilevanti economicamente che esorbitano dal budget domestico. Per valutare se una certa spesa rientri o meno nell’assegno fisso è necessario guardare al titolo. A causa delle nuove esigenze dei figli la Corte ha aumentato l’assegno di mantenimento per sostenere le spese universitarie e di tirocinio del figlio e che, dal titolo, non rientrerebbero nelle spese di natura straordinaria. Con il secondo motivo contesta invece il fatto che in presenza di figli maggiorenni non autosufficienti i genitori non debbano comunque concordare le spese per il percorso di studi. Chi chiede il rimborso quindi deve dimostrare di aver concordato le spese per i figli con l’altro genitore, ipotesi che nel caso di specie non si è verificato in quanto la moglie non ha mai interpellato preventivamente il marito in ordine alle spese per i figli. Fa poi presente che controparte non ha mai dedotto che la figlia di 29 anni abbia completato il corso in giurisprudenza o che il figlio di 33 anni abbia conseguito la laurea o intrapreso attività professionale. Nessuna verifica inoltre è stata compiuta dai giudici di merito in relazione al tenore di vita della famiglia e alla compatibilità delle spese con lo stesso. Le spese per la fuori sede e il tirocinante non sono straordinarie La Cassazione accoglie il ricorso perché il primo motivo è fondato, mentre il secondo resta assorbito. Precisa che le spese straordinarie sono quelle che per imprevedibilità, imponderabilità e rilevanza esulano da quelle ordinarie. La loro inclusione forfettaria nell’assegno ordinario può contrastare con il principio di proporzionalità e di adeguatezza per uno dei genitori e recare danno alla prole perché le possibilità economiche del genitore che percepisce l’assegno cumulativo potrebbero con bastare a soddisfare le necessarie cure e apporti. Fa inoltre presente che la sentenza del 2012 rileva l’obbligo dei genitori di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie, nelle quali però non rientrano le spese mediche e scolastiche, ragione per la quale le somme per il mantenimento dei figli sono state incrementate per le esigenze crescenti dei figli. La figlia in particolare svolgeva tirocinio professionale non retribuito. Tali esborsi non possono però qualificarsi come imprevedibili e imponderabili, per cui la decisione avrebbe dovuto confrontarsi con quella emessa in sede di divorzio per verificare se alla luce dell’incremento dell’assegno di mantenimento tutte le voci di spesa potevano essere qualificate o meno come straordinarie.
Agenzia investigativa_Tra marito e moglie avvocati il più anziano mantiene il figlio
Per la Cassazione, il giudice nel decidere nell’interesse del minore, affidato a due genitori in conflitto, deve essere più preciso e scrupoloso sul mantenimento e sulle vacanze La Cassazione accoglie i motivi del ricorso di una madre, che ha contestato la decisione della Corte di Appello che, dopo aver confermato le decisioni del Tribunale sull’affidamento condiviso di un minore ai due genitori in conflitto, nel decidere nell’interesse del minore non ha indagato a sufficienza sulle rispettive condizioni economiche delle parti, ha omesso di considerare la natura della retta dell’asilo, fatta rientrare nel mantenimento ordinario, non ha stabilito il termine per la decorrenza del contributo a carico del padre e non ha fissato al genitore un termine entro cui comunicare alla ex compagna il periodo delle vacanze da trascorrere con il figlio. Queste le ragioni dell’accoglimento parziale del ricorso chiarite nell’ordinanza n. 37599/2021, che hanno determinato la Corte a ritenere che tra i due genitori, entrambi professionisti, il contributo maggiore al mantenimento deve essere sostenuto da quello più anziano. La vicenda processuale Una coppia di fatto ha un figlio e quando si separa il Tribunale decide per l’affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori. Il minore viene collocato presso la madre, al padre viene riconosciuto il diritto di visita, ma ai Servizi sociali viene affidato il compito di sorvegliare poiché i genitori sono stati ammoniti a causa del loro comportamento altamente conflittuale. La decisione viene impugnata prima in appello e poi in Cassazione. Retta dell’asilo fa parte del mantenimento ordinario? In sede di legittimità vengono sollevati ben nove motivi di ricorso. Con il primo la madre lamenta la violazione delle norme che mirano a prevenire la violenza sulle donne e domestica perché la Corte di Appello ha negato che la condotta del marito in giudizio potesse integrare il reato di violenza e stalking. E’ stata violata poi la Convenzione di Istanbul perché la Corte non ha considerato le condotte violente dell’ex compagno quando sono stati assunti i provvedimenti nell’interesse del minore. La Corte d’appello ha poi violato la legge nel momento in cui ha affidato a un soggetto terzo il compito di formulare un’ipotetica valutazione futura per quanto riguarda anche la condotta del padre senza compiere prima alcun accertamento sul preminente interesse del minore. Nullo poi il decreto per motivazione apparente sulla questione delle vacanze estive e del calendario settimanale del minore. Omessa pronuncia sulla domanda con la quale è stato chiesto all’ex di comunicare per tempo il periodo di vacanze da trascorrere con il figlio. Violazione dell’art. 337 ter c.c, perché nel determinare il mantenimento per il figlio la Corte ha tenuto conto solo della sue esigenze attuali tralasciando gli altri criteri indicati dalla norma come i rispettivi compiti di cura dei genitori, la diversità reddituale, ecc… in violazione così del principio di proporzionalità. Violato l’art 337 ter c.c. anche quando il provvedimento include nel mantenimento ordinario le spese straordinarie. Motivazione apparente del provvedimento nella parte in cui considera anche la retta dell’asilo come spesa rientrante nel mantenimento ordinario. Provvedimento nullo infine per la presenza nel collegio giudicante di un giudice ausiliario, in violazione di norme dichiarate costituzionalmente illegittime. Natura retta asilo da approfondire e data delle vacanze da indicare La Cassazione accoglie i motivi n. 5, 6, 7 e 8 e dichiara inammissibili gli altri per le seguenti ragioni. Il nono motivo è inammissibile perché la violazione di norme costituzionale non può costituire motivo di ricorso in Cassazione. Inammissibili il primo e il secondo motivo perché dopo l’ammonimento del questore il padre del minore si è reso conto dei propri sbagli e comunque non ha mai tenuto condotte violente in presenza del minore, il quale, nonostante la conflittualità dei genitori, gode di buona salute ed è legato a entrambi. Per cui la censura con cui si contesta l’affidamento condiviso del minore non è ammissibile, ma è solo finalizzata a una rivisitazione dei fatti per dimostrare l’inidoneità del padre, benché i giudici abbiano ritenuto superate le criticità. Decisione quindi che è insindacabile in sede di legittimità perché correttamente e adeguatamente motivata. Con il terzo e quarto motivo in pratica la madre contesta il calendario delle visite del padre in base agli impegni del minore perché non risponde alle esigenze di un bambino di 5 anni. Motivi che però per la Corte non sono ammissibili perché trattasi di decisioni rimesse ai giudici di merito non censurabili in sede di legittimità in quanto richiedono in sostanza un riesame dei fatti. Fondato invece il quinto motivo perché il provvedimento impugnato in effetti non ha fissato, in relazione agli obblighi che gravano sul padre del minore, un termine per il versamento del contributo e un termine per la comunicazione del periodo di vacanze da trascorrere con il figlio, decisioni importanti soprattutto in una situazione conflittuale come quella di specie. Accolti anche il sesto, il settimo e l’ottavo motivo del ricorso perché la mancanza di riferimenti dei redditi dei genitori impediscono di valutare la proporzionalità del contributo al mantenimento, visto che la madre ha precisato il tipo di attività svolta dal marito e il fatto che la stessa deve sostenere le spese relative al canone di locazione per l’immobile in cui vive con il figlio. Incomprensibile in effetti anche la pronuncia relativa alla retta dell’asilo, fatta rientrare nel mantenimento ordinario dovuto dal padre senza aver svolto a monte alcun approfondimento sulla rilevanza economica dello stesso anche alla luce delle condizioni dei genitori e senza alcuna indagine sulla natura della spesa.
Investigatore privato_Mantenimento alla madre anche se il figlio va a vivere con il padre
Per la Cassazione è legittimata la madre che agisce per il mantenimento del figlio, anche se questi vive con il padre che può opporsi solo in sede di modifica delle condizioni La madre è legittimata a chiedere il mantenimento per il figlio anche se questo va a vivere con il padre e se agisce esecutivamente, in base al titolo formatosi in sede di separazione, il marito obbligato può opporsi in sede di modifica delle condizioni di separazione o divorzio se fa valere il fatto sopravvenuto della convivenza con il figlio. Questi i chiarimenti contenuti nell’ordinanza della Cassazione n. 37244/2021. La vicenda processuale Una madre promuove esecuzione forzata nella forma del pignoramento presso terzi nei confronti del coniuge, da cui si è separata, per ottenere il mantenimento in favore del figlio sulla base del decreto emesso in sede di divorzio. Il marito si oppone e il GdP accoglie l’opposizione, condannando la moglie a restituire le somme pignorate al marito e assegnate nel frattempo in suo favore. Il Tribunale invece sovverte la decisione. Se il figlio non vive con la madre, spetta il mantenimento? A questo punto l’uomo ricorre in Cassazione lamentando l’assenza di legittimazione della moglie ad agire per il mantenimento del figlio perché questo non convive con lei, fatto verificatosi dopo successivamente alla formazione del titolo. La madre è legittimata ad avere il contributo per il figlio Per la Cassazione il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile perché nel provvedimento sulla base del quale la donna ha agito esecutivamente è precisato che il contributo al mantenimento spetta alla donna anche se il figlio è collocato presso il padre. La Cassazione ricorda che il Tribunale ha precisato che la donna è l’unica legittimata a pretendere il pagamento dell’assegno. I fatti sopravvenuti, ovvero il fatto che il figlio sia andato a vivere con il padre, potevano essere fatti valere dallo stesso per ottenere la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, non in sede di opposizione all’esecuzione. La sentenza risulta conforme alla giurisprudenza della Corte di legittimità. In relazione alla legittimazione all’azione esecutiva in base a titoli di formazione giudiziale che hanno a che fare con il contributo al mantenimento dei figli, in sede di opposizione all’esecuzione si possono far valere solo questioni che riguardano la validità e l’efficacia del titolo, non i fatti sopravvenuti, che possono invece essere oggetto del ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Assegno di divorzio alla ex: il lavoro nero non conta
Per la Cassazione, non rileva che la moglie dopo la separazione abbia lavorato in nero, rileva la sua disoccupazione e le rinunce fatte per la famiglia Corretta per la Cassazione (n. 37571/2021) la decisione di riconoscere alla ex moglie un assegno mensile di 1200 euro e alle due figlie minori 700 euro per il loro mantenimento. Questo perché lui abita nella casa di famiglia, mentre lei deve pagare un canone mensile di 500 euro, lui è commerciante di mobili e lei è disoccupata, lui ha ammesso che la donna si è sempre occupata degli oneri della vita familiare, mentre lui no. L’assegno ha funzione perequativa, compensativa e assistenziale per cui non rileva che la donna dopo la separazione ha lavorato in nero, a rilevare ai fini della attribuzione e quantificazione dell’assegno è anche il sacrificio della stessa a realizzarsi professionalmente e a conquistarsi un’autonomia professionale e il fatto che la stessa ora è disoccupata anche perché deve occuparsi delle figlie. La vicenda processuale Il Tribunale, dichiarato il divorzio, dispone che il marito debba corrispondere alla ex moglie 1200 euro al mese a titolo di assegno di divorzio e 350 euro ciascuno in favore delle due figlie. La decisione viene confermata in sede di appello. Esagerato l’assegno per la ex e le figlie L’ex marito obbligato ricorre in Cassazione perché la Corte di Appello nel confermare l’assegno di divorzio in favore della ex moglie non ha considerato le condizioni economiche delle parti, la sproporzione delle rispettive situazioni economiche e il fatto che la ex moglie, nata nel 1973 potrebbe ancora lavorare visto che è stata licenziata solo due anni prima dal suo lavoro di commessa in una panetteria. Con il secondo invece contesta alla Corte di non aver ammesso le prove testimoniali richieste in primo grado senza motivare sul punto e senza tenere conto, alla luce delle rispettive situazioni reddituali, dell’impossibilità per lo stesso di mantenersi con l’importo che residua dopo il pagamento della somma da corrispondere alle figlie e alla ex moglie. Assegno alla ex che dopo la separazione ha lavorato in nero La Cassazione respinge le doglianze dell’ex, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini rilevano infatti come in realtà la decisione ha già preso in considerazione le rispettive condizioni economiche delle parti. E’ emerso infatti che la ex non ha redditi propri, così come le figlie adolescenti, che il ricorrente percepisce una somma mensile di 1900,00 euro e vive nella casa coniugale, mentre la donna deve sostenere un esborso mensile per il canone di locazione di 500 euro al mese. La decisione quindi deve essere confermata perché conforme ai principi sanciti dalla Cassazione, che ha riconosciuto all’assegno divorzile una funzione assistenziale, perequativa e compensativa. La Corte di Appello, alla luce dei suddetti criteri, ha pertanto deciso correttamente in quanto il ricorrente, commerciante di mobili, ha riconosciuto che la ex moglie ha sempre avuto maggiori oneri nella conduzione della vita familiare e che la stessa ha rinunciato alle sue aspirazioni anche per occuparsi delle figlie, mettendo da parte la sua realizzazione professionale e una sua autonomia economica. Non rileva che la moglie, dopo la separazione, ha lavorato in nero all’insaputa dell’ex marito e che in passato ha ricoperto il ruolo di commessa in un panificio. Ciò che conta è che la donna al momento è disoccupata anche perché si occupa interamente delle figlie. Inammissibile il secondo motivo perché finalizzato a ottenere l’ammissione di capitoli di prova generici e non decisivi, che la Corte ha ritenuto irrilevanti ai fini del decidere.
Investigatore Privato_La residenza fiscale del trust
Residenza fiscale del trust e l’individuazione del luogo di amministrazione Si applicano le regole contenute nei commi da 3 a 5 dell’articolo 73 del TUIR, ovvero: Si considerano residenti in Italia gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale, o la sede dell’amministrazione, o l’oggetto principale in Italia (co. 3); L’oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata (co. 4); In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato (co. 5). Presunzione di residenza in Italia Il legislatore ha previsto due presunzioni di residenza in Italia per i trusts esteri istituiti in Stati non appartenenti alla “white list”, che operano quando: almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti in Italia; successivamente alla costituzione, un soggetto residente in Italia effettui in favore del trust un’attribuzione di beni immobili, diritti reali immobiliari o l’imposizione di vincoli di destinazione su tali beni. La norma sembra ricalcare quanto previsto dal successivo comma 5-bis dell’articolo 73, del TUIR, che disciplina la fattispecie di esterovestizione delle società. Secondo questa disciplina sono considerati fiscalmente residenti in Italia le società estere che detengono partecipazioni di controllo in società italiane se, a loro volta, controllate – anche indirettamente – da soggetti residenti in Italia o amministrate, quanto meno in prevalenza, da soggetti italiani. Non è necessario che la residenza italiana del disponente e del beneficiario sussistano nel medesimo periodo d’imposta. Nel caso in cui il criterio utilizzato per la definizione della residenza fiscale del trust sia la sede dell’amministrazione, il trust si considera residente nel Paese in cui il trustee ha la propria residenza fiscale. Nel caso in cui, ad esempio, vi siano due co-trustee, di cui uno residente in uno Stato UE e l’altro stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata, la residenza fiscale viene attribuita allo Stato ove il trust è assoggettato ad imposizione. Nel caso in cui il criterio utilizzato per la definizione della residenza fiscale del trust sia, invece, il criterio dell’oggetto principale, tale criterio è legato alla tipologia di trust. Oggetto del trust e residenza Se l’oggetto del trust è dato da un patrimonio immobiliare situato in Italia, l’individuazione della residenza fiscale è agevole. Se, invece, i beni immobili sono situati in Stati diversi occorre fare riferimento al criterio della prevalenza. In caso di patrimoni mobiliari o misti l’oggetto deve essere identificato con l’effettiva e concreta attività esercitata, essendo a tal fine irrilevante la residenza del trustee ovvero dei bei beneficiari. Tale criterio deve applicarsi alla generalità dei trust opachi esteri residenti in Paesi ex art. 47-bis del TUIR in cui le modalità di imposizione dei trust configurino un regime di fiscalità privilegiata. Tale valutazione deve essere operata esclusivamente sulla base delle indicazioni contenute nella lettera b) del comma 1 dell’art. 47-bis del TUIR. Nel caso in cui il trust non sia considerato fiscalmente residente in uno Stato, secondo la legislazione di detto Stato, nonostante l’attività di amministrazione del trust sia ivi prevalentemente effettuata, ai fini dell’applicazione della norma in oggetto, il trust deve comunque considerarsi “stabilito” in quel Paese qualora i redditi prodotti dal trust non subiscano in tale Paese alcuna imposizione né in capo al trust né in capo ai beneficiari non residenti. Domicilio fiscale del trustee L’Agenzia delle Entrate ritiene che, in assenza di un’apposita struttura organizzativa la sede di amministrazione del trust coincida “con il domicilio fiscale del trustee” (Circolare 48/E/2007). Se si applica il criterio dell’oggetto principale, allora come già evidenziato andrà fatto riferimento al tipo di beni che sono conferiti nel trust. Trust residente in Italia Il trust è quindi considerato residente in Italia, ai fini del TUIR, se ha ad oggetto beni immobili ubicati in Italia. Ove, invece i beni immobili siano ubicati sia in Italia che all’estero, sarà necessario ricorrere al criterio della prevalenza. Per i patrimoni mobiliari o misti, l’oggetto deve essere individuato, secondo l’Agenzia delle Entrate “con l’effettiva e concreta attività esercitata” (Circolare 48/E/2007). Inoltre, il comma 3 del sopra citato articolo 73 dispone che “Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato … salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi”.
Agenzia investigativa_ Stalking
Lo stalking consiste in condotte persecutorie ripetute che incidono sulle abitudini di vita della vittima o generano un grave stato di ansia o di paura Il reato di stalking (dall’inglese to stalk, letteralmente “fare la posta”) è entrato a far parte dell’ordinamento penale italiano mediante il d.l. n. 11/2009 (convertito dalla l. n. 38/2009) che ha introdotto all’art. 612-bis c.p., il reato di “atti persecutori”, il quale punisce chiunque “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. Come si evince dalla lettera della disposizione normativa, inserita nel capo III del titolo XII del Codice penale, nella sezione dei delitti contro la libertà morale, con tale nuova fattispecie di reato, il legislatore, prendendo atto delle richieste formulate a gran voce in tal senso da più parti, ha cercato di dare una risposta sanzionatoria appropriata alle condotte che fino al 2009 venivano inquadrate in altri meno gravi delitti (di minaccia, violenza privata, ecc.); fattispecie che si erano dimostrate spesso inidonee a garantire una tutela adeguata alle vittime a fronte di condotte illecite caratterizzate da maggiore gravità, sia per la reiterazione delle stesse, sia per i loro effetti negativi sulla sfera privata e familiare delle persone offese. Il testo dell’art. 612-bis c.p. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 104/1992, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. Differenza tra stalking e maltrattamenti in famiglia Anche se la casistica in astratto enucleabile mostra che spesso vi è un rapporto di natura affettiva, sentimentale o comunque qualificato che lega il soggetto agente alla vittima (ad es. fidanzati o ex mariti gelosi, o anche stalker su “commissione” che commettono il reato al posto di un altro, ecc.), per l’art. 612-bis c.p. lo stalking è un reato comune che può essere commesso da chiunque, anche da chi, dunque, non abbia alcun legame di sorta con la vittima, senza presupporre l’esistenza di interrelazioni soggettive specifiche (Cass. n. 24575/2012). Ciò costituisce pertanto il discrimine con il più grave reato di maltrattamenti in famiglia (a meno che non intervenga la c.d. “clausola di sussidiarietà” prevista dall’art. 612-bis, comma 1, c.p., “salvo che il fatto costituisca più grave reato” che renderebbe applicabile il reato di cui all’art. 572 c.p.), reato proprio che può essere commesso soltanto da chi ricopra un ruolo nel contesto familiare (coniuge, genitore, figlio, ecc.) o una posizione di autorità o peculiare affidamento nelle aggregazioni comunitarie assimilate alla famiglia dall’art. 572 c.p. (come organismi di educazione, istruzione, cura, ecc.) (Cass. n. 24575/2012). Tuttavia, occorre sottolineare, come anche il reato di cui all’art. 612- bis c.p. nell’ipotesi prevista dal secondo comma faccia riferimento ad ambiti latamente legati alla comunità della famiglia, poichè il soggetto attivo di questa forma aggravata, avente natura di reato proprio, è individuato nel “coniuge legalmente separato o divorziato o un soggetto che sia stato legato da relazione affettiva alla persona offesa”. Il soggetto passivo (la vittima) Quanto al soggetto passivo, la norma oltre a tutelare la vittima “principale”, oggetto delle molestie dello stalker, estende la propria protezione anche a quanti sono legati alla stessa da rapporti di parentela (prossimi congiunti) o da relazioni affettive. Il bene giuridico tutelato Per quanto attiene, infine, al bene giuridico protetto, come si evince dalla stessa collocazione, nel capo III del titolo XII tra i delitti contro la persona, il reato di atti persecutori tutela innanzitutto la libertà morale, intesa quale facoltà dell’individuo di autodeterminarsi. La fattispecie incriminatrice mira, inoltre, a tutelare gli ulteriori beni giuridici dell’incolumità individuale e della salute, nonché secondo diverse tesi, la tranquillità psichica e la riservatezza dell’individuo, posto che ai fini della configurazione del reato “è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità, dell’equilibrio psicologico della vittima” (Cass. n. 8832/2011). Finalità perseguita dal legislatore del 2009 sarebbe, dunque, quella di tutelare il soggetto “da comportamenti che ne condizionino pesantemente la vita e la tranquillità personale, procurando ansie, preoccupazioni e paure, con il fine di garantire alla personalità dell’individuo l’isolamento da influenze perturbatrici” (Cass. n. 25889/2013). Stalking: le condotte punite e i danni per la vittima Elemento costitutivo, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 612-bis c.p., è innanzitutto, come dispone la norma, la reiterazione delle condotte persecutorie, idonee, alternativamente, a cagionare nella vittima un “perdurante e grave stato di ansia o di paura”, a