IDFOX Agenzia investigativa a Milano_Come funziona in Italia l’adozione da parte di una coppia omosessuale?
Come funziona in Italia l’adozione da parte di una coppia omosessuale e come si sono espresse da ultimo le Sezioni Unite della Cassazione sul tema In Italia la stepchild adoption viene disciplinata con l’art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, che permette l’adozione del figlio del coniuge. Questo tipo di adozione, denominata “adozione in casi particolari” vuole tutelare, sia il rapporto già creatosi tra il minore ed il nucleo familiare con cui ha sviluppato legami affettivi, sia i minori che si trovino in particolari situazioni di disagio. I casi in cui si può far ricorso a questo tipo di istituto sono tassativi: – persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, o da un rapporto stabile quando il minore sia orfano di padre e di madre; – il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge; – i minori che nelle condizioni indicate dall’art. 3 della legge n. 104/92, e siano orfani di entrambe i genitori ovvero una constatata impossibilità di affidamento preadottivo. Perché si parla di adozione in casi particolari? Quale è la differenza con l’adozione “piena”? La differenza è che l’adozione piena fa venir meno ogni rapporto del minore con la famiglia d’origine; viceversa, l’adozione in casi particolari no. Ma in Italia è consentita per legge l’adozione da parte di una coppia gay? No, in Italia l’adozione del figlio da parte di coppie omosessuali non è riconosciuta a livello legislativo, tuttavia come vedremo, in casi “particolari” la giurisprudenza ha esteso questa possibilità anche alle coppie omosessuali. La giurisprudenza come si è espressa di fronte a queste limitazioni? La risposta è nell’ art. 44 comma 1 lett. d) della legge sulle adozioni, che sancisce che può essere adottato anche un bambino che non sarebbe adottabile in modo tradizionale in quanto non in stato di abbandono. Ebbene, questo è proprio il caso del minore che ha un genitore e può essere adottato dal partner del genitore biologico. Il partner del genitore biologico potrebbe essere sia convivente con l’altro sia parte di un’unione civile (quindi di due persone dello stesso sesso), sia parte di una coppia omosessuale che si è unita in matrimonio all’estero. Questo è quanto è stato stabilito in numerose sentenze che si sono avvalse di una interpretazione estensiva dell’art. 44 lett. d). A quali condizioni ciò è possibile? 1) ricevendo il consenso del genitore del minore: ossia o del genitore che lo ha partorito o del genitore che lo ha avuto tramite una maternità surrogata o del genitore che lo ha avuto tramite una fecondazione assistita all’estero. 2) che ci sia di un rapporto continuativo e stabile tra genitore “sociale” e minore. Cosa ha stabilito da ultimo la Cassazione a Sezioni Unite? Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9006/2021 hanno stabilito che l’adozione fatta all’estero da una coppia omosessuale può essere trascritta nei registri dello Stato Civile italiano. Il caso Con un provvedimento a New York, il giudice americano attribuiva ad una coppia di uomini americani lo status di genitori adottivi di un minore americano. Uno dei due genitori otteneva successivamente la cittadinanza italiana, e la coppia desiderava trascrivere l’adozione anche nei registri dello Stato Civile italiano. Il Sindaco del Comune di Samarate (Lombardia), si opponeva alla trascrizione e il genitore adottante naturalizzato italiano ricorreva alla Corte d’Appello di Milano, che invece riconosceva lo status di adottato del minore, e ordinava la trascrizione dell’atto di nascita e del provvedimento di adozione. Il sindaco pertanto ricorreva in Cassazione impugnando la decisione della Corte D’Appello, poiché violativa delle norme italiane sull’adozione. Tuttavia, la Corte di Cassazione stabiliva che il figlio, adottato legittimamente all’estero da un cittadino italiano, deve essere considerato figlio adottivo della coppia anche in Italia. Pertanto, la sentenza del giudice straniero che certifica che il bambino è stato adottato deve essere trascritta in Italia, cosicché anche nei registri dello Stato Civile italiano il bambino risulta figlio adottivo della coppia ex lege. Decisione rivoluzionaria delle Sezioni Unite secondo cui l’orientamento sessuale non è rilevante in nessuna controversia sull’affidamento dei minori, poiché ciò che rileva è l’interesse del minore a vedere salvaguardati i suoi interessi fondamentali.
IDFOX Agenzia investigativa a Milano_L’addebito della separazione per tradimento non provato ma reso pubblico
Un tradimento pubblico e anche solo millantato può comportare l’addebito della separazione L’addebito della separazione può essere accertato e dichiarato solo in sede di separazione giudiziale. Quest’ultima trova regolazione agli articoli 151 del Codice civile e 706 e ss. del Codice di procedura civile ed è alternativa alla separazione consensuale. La separazione giudiziale, a differenza di quella consensuale, si svolge sempre innanzi all’autorità giudiziaria e viene dichiarata con sentenza. Diversamente, la separazione consensuale, essendo il frutto di un accordo fra i coniugi, può realizzarsi con diverse modalità, ed oltre che in sede giudiziaria può avere svolgersi anche stragiudizialmente (mediante negoziazione assistita, ovvero al di fuori delle aule di giustizia ma con la necessaria presenza di un avvocato; o anche in assenza di un avvocato, ma dinanzi al sindaco p. t. sempre che sussistano le condizioni di cui all’art. 12 della legge n. 162 del 2014, come nell’ipotesi in cui sia necessaria una mera dichiarazione sullo status e tra i coniugi non vi sia prole minore o incapace per i quali sia necessario disporre affidamento. Tuttavia, anche in questo caso può essere previsto un assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi). L’addebito non può mai essere rilevato d’ufficio dal giudice, in quanto è sempre necessaria la domanda di uno o di entrambi i coniugi, laddove uno di essi o ambedue abbiano interesse ad attribuire la rottura dell’unione coniugale al comportamento dell’altro contrario ad uno o più doveri di cui all’art.151 co. 2 cc. (quali dovere di collaborazione, assistenza, coabitazione, fedeltà etc.). Per questi motivi, l’addebito non può mai essere stabilito di comune accordo dai coniugi separandi, poiché può essere esclusivamente dichiarato con sentenza dal Giudice, qualora abbia accertato che uno dei coniugi (o anche entrambi) abbia violato uno o più doveri coniugali, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le conseguenze dell’addebito In particolare, la pronuncia di addebito della separazione, oltre a rappresentare una vittoria morale per il coniuge istante ha importati conseguenze sul piano patrimoniale, in quanto ad essa seguono: – la condanna alle spese legali a carico della parte soccombente; – la perdita del diritto all’assegno di mantenimento (art. 156 c. 1 c.c.), salvo diritto di alimenti laddove sussista uno stato di bisogno, ai sensi dell’art. 433 c.c. In particolare, qualora il coniuge a cui sia addebitata la separazione percepisca gli alimenti al momento dell’apertura della successione, egli conserva il diritto a percepire un assegno vitalizio a carico dell’eredità. Tuttavia, il coniuge che subisce l’addebito della separazione conserva il diritto alla pensione di reversibilità a prescindere dalla percezione di un assegno alimentare a carico del coniuge deceduto. – la perdita dei diritti successori (art. 548 c. 2 c.c.) verso il coniuge al quale non sia addebitata la separazione, diritti che in ogni caso si perdono con il divorzio. Altresì, il coniuge a cui non è addebitata la separazione ha anche la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni subiti per la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, in quanto tali violazioni possono essere fonte di una responsabilità anche extracontrattuale. In ogni caso, la separazione personale, che presuppone l’intollerabilità della convivenza, non determina la cessazione del vincolo matrimoniale, semplicemente mira ad affievolirlo, tanto che ad essa possono seguire la riconciliazione o il divorzio dei coniugi. Tuttavia, con la separazione non si scioglie il vincolo coniugale ma cessa il dovere di coabitazione tra i coniugi, i quali possono liberamente decidere di vivere da soli lasciando la casa coniugale se non è loro assegnata, senza che ciò comporti una violazione del dovere coniugale di coabitazione. Altresì, vengono regolati gli aspetti più rilevati del rapporto coniugale quali l’eventualità dell’ assegno di mantenimento del coniuge o dei figli ove presenti, l’affidamento della prole comune di tipo condiviso, esclusivo o paritario, l’eventuale collocazione prevalente degli stessi, le modalità e i tempi per l’esercizio del diritto visita del genitore non collocatario, la regolazione delle festività e dei periodi di vacanza, nonché il regolamento delle spese straordinarie, che salvo diverso accordo sono dovute per la metà da ciascun genitore. L’addebito della separazione per infedeltà alla luce della recente giurisprudenza Frequenti sono le ipotesi di addebito per violazione del dovere di coabitazione o del dovere di fedeltà, ovvero i casi di addebito per abbandono del tetto coniugale o tradimento, sempre che tali eventi abbiano reso impossibile la prosecuzione della convivenza, ovvero ne siano stati la causa e non l’effetto, in quanto non consequenziali e successivi alla rottura. In particolare, relativamente all’addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà, la giurisprudenza più recente ha a più riprese affermato che debba attribuirsi rilevanza anche ai plausibili sospetti di infedeltà (ex multiis “Quando la relazione intrattenuta dal coniuge con terzi…sia idonea a dar luogo a plausibili sospetti di infedeltà, è tale da costituire causa di addebito della separazione ex art. 151 c.c. anche qualora di fatto non si sostanzi in un vero e proprio tradimento, poiché in ogni caso tale da determinare l’offesa alla dignità ed all’onore dell’altro coniuge ” Sentenza Trib. Trieste n. 307 del 24.03.2011; ma anche una recentissima pronuncia della Suprema Corte secondo la quale “La relazione con estranei che dia luogo a plausibili sospetti d’infedeltà rende addebitabile la separazione, quando comporti offesa alla dignità ed all’onore del coniuge, anche se non si sostanzi in adulterio” Corte di Cassazione, ordinanza n. 1136/20). Si tratta di pronunce fondamentali che a protezione dei diritti costituzionalmente tutelati quali la dignità e l’onore dell’individuo, rendono meno gravoso l’onere probatorio a carico dell’istante, il quale può ben sperare nell’addebito a carico dell’altro coniuge pur non fornendo la gravosa prova dell’adulterio sic et simpliciter. Tanto che il ricorrente non dovrà dimostrare l’avvenuto tradimento, ma dovrà provare che la notizia del rapporto extraconiugale sia stata diffusa e resa nota alla collettività in danno alla propria reputazione e dignità. Pertanto, potrà comportare l’addebito anche un tradimento solo millantato, ove reso noto abbia leso la dignità e la reputazione del coniuge offeso.
IDFOX Agenzia Investigativa a Milano_L’indegnità a succedere e quali sono le conseguenze
Quando il comportamento posto in essere dall’erede comporta l’indegnità a succedere e quali sono le conseguenze L’indegnità costituisce lo strumento predisposto dal legislatore per “eliminare” un soggetto dall’eredità o dal legato a causa della sua condotta riprovevole nei confronti del de cuius. L’istituto discende dalla ripugnanza sociale a consentire che chi abbia gravemente leso la persona del de cuius o la sua libertà testamentaria possa trarre beneficio dalla sua eredità. A differenza dell’incapacità a succedere, l’indegnità non impedisce la chiamata all’eredità, ma comporta la perdita dell’acquisto successorio. Essa viene considerata una sanzione civile di carattere patrimoniale che opera quale causa di esclusione dalla successione, e se l’indegno dovesse morire prima di aver accettato l’eredità, il diritto si trasmette ai suoi eredi, che pertanto potranno venire evocati in giudizio per sentir accertata l’indegnità del loro dante causa. L’indegnità coinvolge anche il legato fatto per riconoscenza o per remunerazione. Chi è l’”indegno” ex art. 463 c.c. Ai sensi dell’articolo 463 del codice civile e’ escluso dalla successione, in quanto “indegno”, chi: – ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il de cuius, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente dello stesso, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale. L’attentato alla vita deve essere volontario, con la conseguenza che l’indegnità non è ravvisabile quando venga esclusa l’imputabilità dell’attentatore, in quanto questa costituisce il presupposto della volontarietà del fatto lesivo la cui realizzazione determina l’indegnità a succedere; – ha commesso, in danno di una delle persone di cui al precedente punto un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio; – ha denunciato una di esse per un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa, o ha testimoniato contro esse imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata falsa; – e’ decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti del de cuius, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione. Proprio in considerazione delle implicazioni in tema di indegnità a succedere, il provvedimento che dichiara la decadenza dalla potestà genitoriale conserva la sua ragione d’essere anche quando venga emanato dopo che i figli hanno raggiunto la maggiore età, così come la decadenza stessa può essere richiesta quando la prole è già divenuta maggiorenne; – ha indotto con dolo o violenza il de cuius a fare, revocare o mutare il testamento, o lo ha impedito (La dichiarazione di indegnità per captazione richiede il dolo, e la prova dell’inganno subito dal de cuius che deve essere tale da ingenerare nello stesso delle false rappresentazioni della realtà che influenzano ed orientano la sua volontà in modo difforme rispetto a quanto sarebbe avvenuto qualora fosse stata spontaneamente indirizzata); – ha soppresso, celato o alterato il testamento del de cuius, o ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso. Ai sensi dell’articolo 463 bis c.c. sono sospesi dalla successione il coniuge (anche legalmente separato) o la parte dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile, di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il responsabile è escluso dalla successione. Chi è incorso nell’indegnità è ammesso a succedere: – quando il de cuius lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con un testamento; – anche se non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell’indegnità: in questo caso, succede nei limiti della disposizione testamentaria. L’accertamento dell’indegnità a succedere L’indegnità a succedere, non è rilevabile d’ufficio e deve essere dichiarata giudizialmente, non essendo uno status del soggetto, né un’ipotesi di incapacità all’acquisto dell’eredità. Essa e’ considerata come una qualifica di un comportamento; essendo il risultato di una pronuncia di natura costitutiva, può considerarsi verificata soltanto al passaggio in giudicato della sentenza. La legittimazione attiva spetta a coloro che sono astrattamente idonei a subentrare all’indegno nella chiamata ereditaria e, quindi, anche al coerede che potrebbe beneficiare dell’accrescimento della propria quota, qualora i successibili per diritto di rappresentazione in luogo del suddetto indegno non possano o non vogliano accettare l’eredità. Analogamente, l’esistenza di successibili per diritto di rappresentazione in luogo dell’indegno non costituisce circostanza di esclusione dell’interesse ad agire di coloro che hanno titolo di subentrare nell’asse ereditario in caso di rinuncia di detti successibili all’eredità. Tutti gli interessati alla successione sono litisconsorti necessari, in considerazione della natura costitutiva della pronuncia, in quanto l’azione è diretta a ottenere una decisione in ordine a un rapporto giuridico unitario, ed ha per oggetto l’accertamento, con effetto di giudicato, della qualità di erede, la quale non sarebbe operante se la decisione non fosse emessa nei confronti di tutti coloro che sono interessati alla successione. La sentenza di accertamento dell’indegnità determina una situazione simile a quella del primo chiamato, che non può o non vuole accettare l’eredità, che, ove ne ricorrano i presupposti, viene devoluta per rappresentazione agli eredi dell’indegno o, in difetto, a favore dei chiamati in subordine. Dalla natura costitutiva della sentenza si deduce che la relativa azione non è imprescrittibile, ma è soggetta al termine di prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 del codice civile decorrente dal momento dell’apertura della successione.
IDFOX Agenzia investigativa a Milano_Il testamento olografo in stampatello
Il testamento è valido anche se redatto in stampatello? Per la Cassazione l’importante è che sia riconducibile all’autore. La Cassazione con l’ordinanza n. 42124/2021 risponde positivamente alla domanda. La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la redazione del testamento in stampatello non inficia la validità del testamento. Non è neppure necessario che chi lo redige abbia l’abitudine a scrivere in stampatello, l’importante è che lo scritto sia riconducibile al suo autore. Vediamo le ragioni di questa affermazione, analizzando la causa giudiziaria che l’ha provocata. La vicenda processuale Gli attori agiscono in giudizio per far dichiarare nullo il testamento olografo del de cuius, che ha nominato eredi il fratello e le di lui figlie, perché privo di firma e di data. In via subordinata chiedono che il testamento venga annullato per incapacità del testatore, di procedere all’apertura della successione e di condannare le convenute a rilasciare i beni. Il Tribunale accoglie la domanda di nullità del testamento in quanto redatto in stampatello perché non ci sono prove che il testatore scrivesse abitualmente in quel modo. La Corte però riforma la sentenza di primo grado, ritenendo il testamento valido perché la perizia ha ritenuto il testamento, anche se scritto in stampatello, autentico. Il testatore inoltre, sempre in base a quanto appurato dalla perizia, era sicuramente capace, anche perché tale stato non emergeva dal certificato medico prodotto. Lo scritto non presentava inoltre anomalie, in quanto del tutto coerente con le condizioni di vita del testatore. Validità del testamento e abitualità dello stampatello A questo punto i soggetti soccombenti in appello si rivolgono agli Ermellini innanzi ai quali sollevano numerosi motivi tra i quali preme analizzare i seguenti. Con il terzo motivo evidenziano che “il requisito dell’autografia, richiesto dalla legge per il testamento olografo, non è compatibile con l’uso dello stampatello. Il principio di giurisprudenza, richiamato nella sentenza impugnata per sostenere la validità della scheda, suppone l’abitualità dell’uso dello stampatello, requisito che, nel caso di specie, è stato obliterato dalla Corte d’appello.” Con il quarto si dolgono del fatto che la Corte ha ammesso, come scritture per la comparazione, alcune in corsivo, altre in stampatello, peraltro non autentiche. Con il quinto denunciano l’omessa pronuncia sulla nullità/annullabilità del testamento per mancata di autografia e per mancanza di certezza della data. Con l’ottavo contestano le conclusioni della Corte sulla ritenuta capacità del testatore, senza analizzare le prove fornite e senza considerare le istanze probatorie avanzate. Valido il testamento in stampatello La Cassazione, dopo l’analisi dettagliata di tutti i motivi, accoglie l’ottavo motivo; rigetta i primi sette motivi; dichiara assorbiti il nono e il decimo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello in diversa composizione anche per le spese. Per quanto riguarda le contestazioni relative all’uso dello stampatello utilizzato dal testatore nel redigere il testamento olografo la Cassazione replica ai motivi sollevati nel modo che segue. Prima di tutto sia la dottrina che la giurisprudenza della stessa Corte sono allineate sulla validità del testamento olografo scritto in stampatello, anche se tale carattere non è abitualmente utilizzato dal testatore. Nel caso di specie la Corte ha fatto proprie le conclusioni delle perizie, dalle quali è emerso che “lo stampatello presentava caratteristiche “individualizzanti” che consentivano, in termini di elevata probabilità, di riconoscere l’autenticità della scheda (…) la minima perplessità espressa dal consulente potesse essere superata sulla base di altri elementi, in particolare quattro cartoline, da cui risultava che anche in tempi precedenti il de cuius usava scrivere a stampatello. Una volta riconosciuto che l’uso dello stampatello non pone un problema di validità, ma di prova della provenienza, tali considerazioni si risolvono in un apprezzamento di fatto esente da vizi logici o giuridici e perciò incensurabile” in sede di legittimità. Il motivo con cui si contesta l’autenticità delle scritture comparative è inammissibile, in quanto il consulente ha considerato, a fini comparativi, solo le sottoscrizioni autentiche del testatore.” Infondato il motivo sulla firma e sulla data certa del testamento in quanto la Corte d’appello ha “riconosciuto la provenienza dello scritto per intero dal testatore, sia nel testo, sia nella sottoscrizione.” Fondato invece l’ottavo motivo in quanto “Ai sensi dell’art. 591, comma 1, c.c., la capacità di testare è la regola e si presume, mentre l’incapacità è l’eccezione: da ciò consegue che la prova dell’incapacità del testatore nel momento in cui fece testamento deve essere fornita con ogni mezzo in modo rigoroso e specifico dalla parte che l’abbia dedotta.” Nel caso di specie tuttavia la Corte si è limitata a ritenere il testatore capace desumendolo da un certificato medico e dal testamento, senza considerare l’incertezza con cui si era invece espresso il CTU, il quale ha dichiarato che il testatore, quando ha redatto l’olografo, era affetto da un “disturbo neuro cognitivo maggiore con una gravità che poteva oscillare da lieve (capacità di produrre testamento) a moderata-grave (incapacità di produrre testamento).” La decisione quindi non si fonda sull’accertamento della capacità del testatore, a causa del “mancato assolvimento dell’onere da parte degli attori, non nel positivo convincimento del giudice di merito in ordine alla non incapacità del testatore al momento di formazione del testamento.”
IDFOX Agenzia Investigativa a Milano_Sulla responsabilità medico sanitaria Legge Gelli
Sulla responsabilità medico sanitaria Legge Gelli arriva la bozza che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative A distanza di 5 anni dall’entrata in vigore della Legge Gelli n. 24/2017, che disciplina anche la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, sembra essere prossimo al si definitivo dei vari soggetti coinvolti, in primis la Conferenza Stato Regioni, sullo schema del regolamento relativo ai requisiti minimi delle polizze Assicurative obbligatorie, che devono essere stipulate dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e dagli esercenti le professioni sanitarie. I requisiti minimi delle polizze Ricordiamo infatti che l’art. 10 della legge Gelli, impone ai soggetti appena menzionati, di dotarsi di una copertura assicurativa “o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi” e che il comma 6 rimette a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze (previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l’IVASS, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti): la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie; l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati; l’indicazione dei requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio; le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione; la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. Oggetto, massimali e durata della copertura Il cuore della bozza contenente lo schema di regolamento è rappresentato dagli articoli 3, 4 e 5, che disciplinano rispettivamente, l’oggetto della garanzia assicurativa, i massimali minimo delle polizze e l’efficacia temporale della garanzia. Per quanto riguarda l’oggetto l’art. 3 prevede che la polizze coprono i danni derivanti dall’attività sanitaria e commessi a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Chi esercita la professione sanitaria presso la struttura è tenuto indenne a qualunque titolo per le azioni di responsabilità amministrativa, rivalsa o surroga. Per quanto riguarda invece i massimali l’art. 4 stabilisce che essi variano da un minimo di 1 milione fino a un massimo di 5 milioni di euro, in base al tipo di prestazione che viene erogata all’interno delle strutture o al tipo di attività che viene svolta dal singolo esercente. In merito all’efficacia temporale delle polizze, per le quali la garanzia viene prestata con la formula claims made, la bozza prevede che le stesse operano per la prima volta durante la vigenza delle stesse, in relazione a fatti verificatisi all’interno dei 10 anni che precedono la conclusione del contratto. Se l’attività sanitaria viene a cessare la copertura è ultrattiva per le richieste comunque avanzate entro i 10 anni successivi alla cessazione, ma riferiti ad eventi che si sono realizzati nel periodo di vigenza della polizza. Ultrattività che è estesa agli eredi, che non è soggetta a disdetta e che non comporta modifiche del massimale. La Bozza disciplina altresì i requisiti minimi delle misure analoghe, alternative alla copertura assicurativa, che possono essere adottate previa delibera da parte dei vertici della struttura sanitaria, che ne deve anche delineare il funzionamento per la gestione di acquisito dei sistemi assicurativi.
IDFOX Agenzia Investigativa a Milano_Niente assegno alla ex che è ampiamente autosufficiente
Per la Cassazione, l’ex moglie che ha una sua autonomia, è titolare di immobili e un titolo di avvocato non ha diritto all’assegno divorzile La ex moglie proprietaria di diverse unità immobiliari, del titolo di avvocato e a cui è stata anche assegnata la casa coniugale, non ha diritto all’assegno di divorzio perché può sempre mettere a frutto il titolo conseguito e comunque gode di redditi che le garantiscono un’ampia autosufficienza economica. Queste le conclusioni della Cassazione n. 42145/2021. La vicenda processuale Una coppia divorzia e in sede di appello, in modifica della decisione di primo grado, viene revocato l’assegno divorzile che era stato riconosciuto alla moglie in primo grado. Per la Corte, nel rispetto dei principi sanciti dalla Cassazione n. 11504/2017, alla moglie non spetta la misura in quanto economicamente autosufficiente. La stessa è assegnataria della casa coniugale, ha conseguito il titolo di avvocato, che può mettere a frutto, ed è titolare di importanti cespiti mobiliari ed immobiliari. Diritto all’assegno: il giudice non ha valutato la differenza economica La donna però ha un’altra visione delle proprie condizioni economiche tanto è vero che nel ricorso in Cassazione evidenzia che la sentenza non ha tenuto conto della enorme disparità economica che caratterizza la sua condizione rispetto a quella del marito. La stessa avrebbe difficoltà a condurre un’esistenza libera e dignitosa solo con i propri mezzi in quanto i frutti ricavati dagli immobili di proprietà sono in realtà assai modesti, un appartamento è in realtà destinato alle vacanze dei figli e di un terzo è in realtà titolare la madre. Precisa inoltre che: la scelta di non lavorare per crescere i figli è stata presa di comune accordo; grazie al suo impegno il marito ha potuto affermarsi nel lavoro diventando dirigente d’industria; all’età di 54 anni non è facile reinserirsi nel mondo dell’avvocatura nonostante la sua laurea in giurisprudenza; il giudice non ha quindi rispettato il criterio della natura perequativa-compensativa dell’assegno divorzile secondo l’intervenuto arresto delle SU n. 18287/2018. Niente assegno se le condizioni della ex non sono peggiorate La Corte di Cassazione però dichiara inammissibile il ricorso della ex moglie in quanto, superato il tenore di vita, occorre tenere conto dello “squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale”, ma nel caso di specie non si è realizzato alcun peggioramento delle proprie condizioni dopo il divorzio. Come giustamente affermato dalla Corte d’Appello “ha escluso, da un canto, lo squilibrio economico-patrimoniale tra le parti che, insussistente al momento del matrimonio, non ha determinato, per ciò stesso, un impoverimento, al venir meno del vincolo coniugale, della ex moglie che godeva e continua a godere di immobili ed entrate in ragione dell’agiata posizione economica della famiglia di origine, pur non lavorando.” Correttamente poi la Corte ha evidenziato che il titolo di avvocato conseguito dalla signora può essere messo a frutto, anche se la stessa gode comunque di redditi che le garantiscono un’ampia autosufficienza economica.
IDFOX Agenzia Investigativa a Milano_Danno da fumo e concorso colposo del fumatore
Una disamina sul danno da fumo e sul concorso colposo del fumatore, di cui all’articolo 1227 c.c. L’articolo 1227 c.c. stabilisce, al primo comma, che se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il creditore, quindi, risponde non solo del concorso del fatto proprio ma anche del concorso del fatto colposo dei propri ausiliari (di cui all’articolo 1228 c.c.). La diminuzione del risarcimento non è ancorata semplicemente alla condotta del creditore bensì alla colpa di questi, con un chiaro riferimento al profilo soggettivo. Al secondo comma, invece, l’articolo 1227 c.c. statuisce che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. Il creditore ha il dovere di non aggravare le conseguenze negative dell’inadempimento, principio che costituisce corollario del dovere di buona fede e correttezza (di cui all’articolo 1175 c.c.). Nonostante il codice civile non lo affermi espressamente, si ritiene che il risarcimento debba essere diminuito anche dell’eventuale vantaggio tratto dal creditore dall’inadempimento, secondo la regola della compensatio lucri cum damno. La norma è prevista allo scopo di non far gravare sul debitore le conseguenze dell’illecito che non sono a lui imputabili. Il debitore non deve, quindi, rispondere quando la condotta del creditore genera danni o aggrava quelli già prodotti. Il fatto che il fumo nuoccia alla salute deve ritenersi rientrante, da molto tempo, nel patrimonio di conoscenze dell’individuo comune. I prossimi congiunti di una persona deceduta in conseguenza dell’uso smodato di sigarette non possono, quindi, pretendere il risarcimento del danno dal produttore, perché il danno è stato causato dalla vittima a sé stesso, ex articolo 1227 c.c. Al produttore di sigarette non è, infatti, applicabile la presunzione di responsabilità di cui all’articolo 2050 c.c.. Recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in materia di danni da fumo attivo. Nel caso in esame, i giudici non hanno considerato provato il nesso eziologico tra il carcinoma polmonare e il consumo di sigarette: la condotta del fumatore è stata, infatti, considerata la causa del danno da lui patito e dai congiunti (era stato accertato che l’uomo fumava, da oltre un trentennio, oltre 40 sigarette al giorno e non aveva osservato le raccomandazioni di astenersi dal fumo impartite dal medico curante). La scelta autonoma e volontaria della vittima di continuare a fumare, nonostante i danni alla salute, ha rappresentato, quindi, la causa del pregiudizio patito che è, quindi, ascrivibile a lui solo.
IDFOX Agenzia Investigativa a Milano_La capacità d’intendere e di volere in ambito penale
La capacità d’intendere e di volere rileva in ambito penale per l’imputabilità del soggetto agente, anche se anziano, ma chi la accerta? La capacità d’intendere e di volere è letteralmente richiamata dall’art. 85 del codice penale. Questo articolo dispone che solo il soggetto in grado di distinguere il lecito dall’illecito e di autodeterminarsi nel compiere certe azioni è imputabile dal punto di vista penale. Non è infatti imputabile penalmente per la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato il soggetto che non è imputabile e quindi non è dotato della capacità d’intendere e di volere nel momento in cui commette il fatto. Capacità d’intendere e volere e imputabilità Per il codice penale la capacità d’intendere e di volere è collegata strettamente al concetto d’imputabilità del soggetto che commette un reato. Ci sono infatti delle condizioni specifiche del soggetto che incidono sulla sua capacità d’intendere e di volere e di conseguenza sulla sua imputabilità, che in alcuni casi è esclusa totalmente, mentre in altri è solo “diminuita”. Ai fini della responsabilità penale del soggetto, solo nelle seguenti ipotesi tassative la capacità d’intendere e volere è eliminata o compromessa, con conseguenti riflessi sulla imputabilità: art. 88 c.p: vizio totale di mente; art. 89 c.p: vizio parziale di mente; art. 91 c.p: ubriachezza e intossicazione da sostanze stupefacenti derivanti da caso fortuito o da forza maggiore; art. 95 c.p: cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti; art. 96 c.p: sordomutismo determinante l’incapacità d’intendere e di volere; art. 97 c.p.: minore età degli anni 14; art. 98 c.p: immaturità del soggetto di età compresa tra i 14 e i 18 quando ha determinato l’incapacità d’intendere e di volere. Capacità d’intendere e di volere ed elemento psicologico del reato La capacità d’intendere e di volere si può manifestare penalmente nelle tre forme di colpevolezza contemplate ossia il dolo, la colpa e la preterintenzione, che rappresentano i criteri d’imputazione dei reati. L’art. 43 c.p li definisce nel seguente modo: “il delitto: è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente; è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.” Analizzando la lettera della norma è evidente che il dolo è la forma più grave d’imputabilità perché il soggetto agente comprende, prevede e vuole che l’evento dannoso si realizzi. Nel momento in cui commette l’atto la capacità d’intendere e di volere, ossia di comprensione delle conseguenze e la volizione delle stesse sono piene, con conseguenze punitive a suo carico più gravi rispetto a chi commette un reato con preterintenzione o con colpa. La capacità d’intendere e di volere nell’anziano L’età avanzata non esclude automaticamente l’imputabilità del soggetto, in quanto non è sempre detto che la sua capacità d’intendere e di volere subisca una compromissione a causa del passare del tempo. Di recente la Cassazione, con la sentenza n. 8585/2020, ha infatti rigettato l’istanza avanzata dal difensore di un ultraottantenne (condannato alla pena detentiva per il reato di atti sessuali con un minore) finalizzata a ottenere i domiciliari. Per gli Ermellini la legge “prescrive il divieto di detenzione inframuraria dell’ultrasettantenne sempre che vi sia una concorrente condizione, appunto d’inabilità anche parziale, che determini una situazione d’incompatibilità, e prende in considerazione come fattore ostativo alla prosecuzione della detenzione carceraria, quale che sia l’età della persona.” Chiaro quindi che non ci sono limiti di età per essere ritenuti responsabili di un reato, se nel momento in cui viene commesso si ha la capacità d’intendere e volere. A rilevare è piuttosto lo stato di salute della persona. L’età può portare, per così dire, a un trattamento di favore, solo per quanto riguarda la pena da scontare, ma anche qui, attenzione, non è prevista la detenzione domiciliare in modo automatico, occorre infatti che si verifichino le ipotesi contemplate dall’art. 47 ter dell’ordinamento penitenziario e che il soggetto abbia superato i 70 anni di età. Chi stabilisce la capacità d’intendere e di volere? Lo stato d’incapacità d’intendere e di volere ai fini della responsabilità penale, viene spesso invocato dalla difesa per evitare l’imputabilità del reato. Per questo non è infrequente che venga nominato un esperto per eseguire una perizia psichiatrica sulla persona dell’imputato, se si ritiene che lo stesso possa essere affetto da una patologia in grado di eliminare o comunque diminuire la sua capacità d’intendere e di volere. L’art. 220 c.p.p al comma 2 infatti precisa che non sono ammesse perizie “per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.”
Agenzia investigativa_Trust, Dopo di Noi e tutela delle persone disabili
La tutela delle persone affette da disabilità dopo la morte dei genitori. Trust, Dopo di Noi e Tutela delle Persone Disabili La legge n. 112/2016 nasce dall’esigenza di garantire il benessere, l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità. Per l’attuazione di un “programma di vita” del disabile grave, idoneo a soddisfare le sue necessità e bisogni, sono stati introdotti rilevanti sgravi fiscali per: le liberalità in denaro o in natura; la stipula di polizze di assicurazione; la costituzione di trust; la costituzione di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile; la costituzione di fondi speciali – composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario – anche a favore di onlus che operano prevalentemente nel settore della beneficenza. I requisiti del Trust Per avere accesso alle agevolazioni e alle esenzioni fiscali, il Trust deve rispettare i seguenti requisiti: – finalità esclusiva: inclusione sociale, cura e assistenza delle persone con disabilità grave; – le persone con disabilità grave devono essere le esclusive beneficiarie; – identificazione in maniera chiara e univoca dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli; – descrizione della funzionalità e dei bisogni specifici delle persone con disabilità grave; – indicazione delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime; – individuazione degli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; – indicazione degli obblighi e delle modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore; – individuazione del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione; – indicazione del termine finale della durata (coincidente con la morte della persona con disabilità grave) e destinazione del patrimonio residuo; – destinazione esclusiva dei beni alla realizzazione delle finalità assistenziali. Il conferimento dei beni in trust La disabilità grave, secondo la definizione che viene data dalla legge 104 del 1992, deve essere accertata dalle apposite commissioni mediche presso le Unità Sanitarie Locali. Il genitore, un familiare, o qualsiasi altra persona che si occupi di un disabile (disponente) conferisce i beni in trust affinchè essi siano destinati a soddisfare le necessità di cura e assistenza del disabile secondo il programma definito nell’atto istitutivo. Il disponente affida il compito di cura, assistenza e protezione al trustee che viene individuato in una persona che per professione o vicinanza alla famiglia sia capace di realizzare il compito delineato nell’atto istitutivo. Nell’atto istitutivo il disponente attribuisce al trustee i poteri necessari ad attuare lo scopo del trust. Il genitore/disponente può egli stesso assumere le funzioni di trustee. Si attua in tal modo un trust c.d. autodichiarato la cui legittimità nell’ambito del trust in favore di soggetti con disabilità e’ pienamente riconosciuta. Nell’atto istitutivo di trust andrà indicato il soggetto che dovrà sostituite il genitore/trustee e quando subentrerà il nuovo trustee, alla morte o alla sopravvenuta incapacità del genitore. Nell’atto istitutivo può essere prevista anche la figura del guardiano ovvero in soggetto che vigila sulla gestione del trust. Il disponente, che non sia trustee, può essere esso stesso guardiano. Nell’atto istitutivo il disponente deve designare i beneficiari ai quali vanno i vantaggi del trust. Si distingue il beneficiario del reddito (beneficiario vitalizio), cioè il beneficiario di somme di danaro e di ogni utilità derivante dall’amministrazione del trust durante la sua durata e che coincide con il soggetto debole e il beneficiario finale, cioè colui al quale spetterà il fondo in trust al termine finale della durata del trust. Il disponente può prevedere che beneficiario finale sia lo stesso disponente se ancora in vita o che il patrimonio residuo sia attribuito a terzi soggetti. Sull’imposizione fiscale se alla morte del disabile i beni residui tornano al disponente (trust autodichiarato) il trasferimento al disponente è esente dall’imposta di donazione poiché non c’è incremento di ricchezza; se beneficiario finale è un terzo si applica l’imposta di donazione nelle modalità ordinarie, in considerazione del rapporto di parentela tra disponente e beneficiario finale. Con riferimento ai trasferimenti immobiliari in favore del trust a vantaggio del disabile grave si applica l’imposta ipocatastale in misura fissa e non proporzionale. Nel trust possono essere conferiti beni anche da parte soggetti diversi dal disponente. La norma per favorire erogazioni e donazioni da parte di privati, prevede deduzioni per le erogazioni liberali da parte di terzi. I soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) che fanno donazioni ed erogazioni in genere in favore di un trust a vantaggio di un disabile grave portano l’erogazione liberale in detrazione nelle proprie dichiarazioni dei redditi nel limite del 20% del reddito complessivo dichiarato e nella misura massima di 100.000 euro annuali.
Investigatore privato_L’addebito per lesione dei diritti di dignità e reputazione del coniuge
Un tradimento anche solo millantato può comportare l’addebito della separazione ove leda la dignità e la reputazione del coniuge offeso L’addebito della separazione può essere accertato e dichiarato solo in sede di separazione giudiziale. Quest’ultima trova regolazione agli articoli 151 del Codice civile e 706 e ss. del Codice di procedura civile ed è alternativa alla separazione consensuale. La separazione giudiziale, a differenza di quella consensuale, si svolge sempre innanzi all’autorità giudiziaria e viene dichiarata con sentenza. Diversamente, la separazione consensuale, essendo il frutto di un accordo fra i coniugi, può realizzarsi con diverse modalità, ed oltre che in sede giudiziaria può avere svolgersi anche stragiudizialmente (mediante negoziazione assistita, ovvero al di fuori delle aule di giustizia ma con la necessaria presenza di un avvocato; o anche in assenza di un avvocato, ma dinanzi al sindaco p. t. sempre che sussistano le condizioni di cui all’art. 12 della legge n. 162 del 2014, come nell’ipotesi in cui sia necessaria una mera dichiarazione sullo status e tra i coniugi non vi sia prole minore o incapace per i quali sia necessario disporre affidamento. Tuttavia, anche in questo caso può essere previsto un assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi). L’addebito non può mai essere rilevato d’ufficio dal giudice, in quanto è sempre necessaria la domanda di uno o di entrambi i coniugi, laddove uno di essi o ambedue abbiano interesse ad attribuire la rottura dell’unione coniugale al comportamento dell’altro contrario ad uno o più doveri di cui all’art.151 co. 2 cc. (quali dovere di collaborazione, assistenza, coabitazione, fedeltà, etc.). Per questi motivi, l’addebito non può mai essere stabilito di comune accordo dai coniugi separandi, poiché può essere esclusivamente dichiarato con sentenza dal Giudice, qualora abbia accertato che uno dei coniugi (o anche entrambi) abbia violato uno o più doveri coniugali, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le conseguenze dell’addebito della separazione In particolare, la pronuncia di addebito della separazione, oltre a rappresentare una vittoria morale per il coniuge istante ha importanti conseguenze sul piano patrimoniale, in quanto ad essa seguono: – la condanna alle spese legali a carico della parte soccombente; – la perdita del diritto all’assegno di mantenimento (art. 156 c. 1 c.c.), salvo diritto di alimenti laddove sussista uno stato di bisogno, ai sensi dell’art. 433 c.c. In particolare, qualora il coniuge a cui sia addebitata la separazione percepisca gli alimenti al momento dell’apertura della successione, egli conserva il diritto a percepire un assegno vitalizio a carico dell’eredità. Tuttavia, il coniuge che subisce l’addebito della separazione conserva il diritto alla pensione di reversibilità a prescindere dalla percezione di un assegno alimentare a carico del coniuge deceduto. – la perdita dei diritti successori (art. 548 c. 2 c.c.) verso il coniuge al quale non sia addebitata la separazione, diritti che in ogni caso si perdono con il divorzio. Altresì, il coniuge a cui non è addebitata la separazione ha anche la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni subiti per la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, in quanto tali violazioni possono essere fonte di una responsabilità anche extracontrattuale. In ogni caso, la separazione personale, che presuppone l’intollerabilità della convivenza, non determina la cessazione del vincolo matrimoniale, semplicemente mira ad affievolirlo, tanto che ad essa possono seguire la riconciliazione o il divorzio dei coniugi. Tuttavia, con la separazione non si scioglie il vincolo coniugale ma cessa il dovere di coabitazione tra i coniugi, i quali possono liberamente decidere di vivere da soli lasciando la casa coniugale se non è loro assegnata, senza che ciò comporti una violazione del dovere coniugale di coabitazione. Altresì, vengono regolati gli aspetti più rilevati del rapporto coniugale quali l’eventualità dell’assegno di mantenimento del coniuge o dei figli ove presenti, l’affidamento della prole comune di tipo condiviso, esclusivo o paritario, l’eventuale collocazione prevalente degli stessi, le modalità e i tempi per l’esercizio del diritto visita del genitore non collocatario, la regolazione delle festività e dei periodi di vacanza, nonché il regolamento delle spese straordinarie, che salvo diverso accordo sono dovute per la metà da ciascun genitore. L’addebito della separazione per infedeltà secondo la giurisprudenza Frequenti sono le ipotesi di addebito per violazione del dovere di coabitazione o del dovere di fedeltà, ovvero i casi di addebito per abbandono del tetto coniugale o tradimento, sempre che tali eventi abbiano reso impossibile la prosecuzione della convivenza, ovvero ne siano stati la causa e non l’effetto, in quanto non consequenziali e successivi alla rottura. In particolare, relativamente all’addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà, la giurisprudenza più recente ha a più riprese affermato che debba attribuirsi rilevanza anche ai plausibili sospetti di infedeltà (ex multis “Quando la relazione intrattenuta dal coniuge con terzi sia idonea a dar luogo a plausibili sospetti di infedeltà, è tale da costituire causa di addebito della separazione ex art. 151 c.c. anche qualora di fatto non si sostanzi in un vero e proprio tradimento, poiché in ogni caso tale da determinare l’offesa alla dignità ed all’onore dell’altro coniuge ” Sentenza Trib. Trieste n. 307 del 24.03.2011; ma anche una recentissima pronuncia della Suprema Corte secondo la quale “La relazione con estranei che dia luogo a plausibili sospetti d’infedeltà rende addebitabile la separazione, quando comporti offesa alla dignità ed all’onore del coniuge, anche se non si sostanzi in adulterio” Corte di Cassazione, ordinanza n. 1136/20). Si tratta di pronunce fondamentali che a protezione dei diritti costituzionalmente tutelati quali la dignità e l’onore dell’individuo, rendono meno gravoso l’onere probatorio a carico dell’istante, il quale può ben sperare nell’addebito a carico dell’altro coniuge pur non fornendo la gravosa prova dell’adulterio sic et simpliciter. Tanto che il ricorrente non dovrà dimostrare l’avvenuto tradimento, ma dovrà provare che la notizia del rapporto extraconiugale sia stata diffusa e resa nota alla collettività in danno alla propria reputazione e dignità. Pertanto, potrà comportare l’addebito anche un tradimento solo millantato, ove reso noto abbia leso la dignità e la reputazione del coniuge offeso.