Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Lesione del diritto al nome e reato di diffamazione

Quando il cognome viene alterato apposta, per scherno e per offendere, il diritto di satira non opera e si ricade nella diffamazione. Tutti siamo andati a scuola e sappiamo quanto è facile – e in certi casi anche divertente – storpiare il nome di un compagno. Ogni scherzo, però, è bello finché dura poco: quando si superano i limiti la presa in giro diventa dileggio e persecuzione. Questo fa soffrire e colpisce soprattutto chi ha un cognome facilmente accostabile a parolacce o a termini sconci, osceni e volgari: basta cambiare un paio di lettere per ottenere questi risultati offensivi. A parte il mondo della scuola, succede anche agli adulti di storpiare, volutamente, il nome o cognome di una persona. Qui non ci sono più le scusanti dell’età e del gioco: offendere storpiando il nome è reato, e si rischia di incorrere nella diffamazione, se l’espressione viene pronunciata in pubblico e con intento di scherno. Ma allora il diritto di satira dove va a finire? Proprio di questo si è occupata una recente sentenza della Corte di Cassazione, a proposito di un individuo molto conosciuto nel suo piccolo paese: era il sindaco e il farmacista e durante una manifestazione pubblica è stato additato con l’appellativo di «brutto cesso»: quell’espressione somigliava pericolosamente al suo vero cognome. Il reato di ingiuria È chiaro che dire «brutto cesso» a una persona qualsiasi è un’offesa, ma se ciò avviene rivolgendosi direttamente a lui, in sua presenza, non c’è reato, perché l’ingiuria – prevista dall’art. 594 del Codice penale – è stata depenalizzata nel 2016 ed ora è punita solo con una sanzione pecuniaria in favore dello Stato (l’importo va da 100 a 8mila euro, che aumenta da 200 a 12mila euro se consiste in un fatto determinato o viene commessa in presenza di più persone). Rimane fermo il diritto dell’offeso ad ottenere il risarcimento del danno, per una cifra variabile in base all’entità dell’offesa, al contesto e alla posizione sociale della vittima, perché il fatto non è più reato ma rimane pur sempre un illecito civile. Il reato di diffamazione Le cose cambiano se quelle parole – «brutto cesso» o insulti simili – si pronunciano in assenza dell’offeso ma in presenza di altre persone, almeno due: in questo caso, offendere storpiando il nome integra il reato di diffamazione, previsto e punito dall’art. 595 del Codice penale. La diffamazione consiste nella lesione della reputazione di una persona e può compiersi in vari modi: parlandone male e denigrandola con epiteti offensivi, anche sui social network e nelle chat di gruppo, oppure insinuando il sospetto che abbia commesso reati o condotte disdicevoli, compreso il tradimento del coniuge. La pena per la diffamazione “semplice” è la reclusione fino a un anno o la multa fino a 1.032 euro. Quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato – ad esempio un reato specifico come l’appropriazione indebita di denaro sul luogo di lavoro – la reclusione sale fino a 2 anni e la multa fino a 2.065 euro. La diffamazione è aggravata se viene compiuta attraverso la stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, comprese tutte le forme di pubblicazione su Internet: la reclusione va da 6 mesi a 3 anni e la multa non può essere inferiore a 516 euro. Storpiatura del nome e diritto di satira Il reato di diffamazione può essere scriminato dal diritto di satira, che rientra nel legittimo esercizio del diritto di critica: si pensi alla satira politica che colpisce continuamente personaggi noti con vignette, imitazioni e sketch sui social e in televisione. Ma il diritto di satira ha un confine invalicabile: non deve mai sfociare nelle offese personali e, in determinati casi, la storpiatura del nome o del cognome può esprimere dileggio e disprezzo – pensa a quando si deride l’aspetto fisico del soggetto, ad esempio perché di bassa statura o disabile – o comunque può costituire di per sé un insulto se la parola ottenuta con l’alterazione è offensiva. Qui non si tratta più di fare dello spirito e la condotta è illecita: la causa di esclusione del reato di diffamazione non opera più. Nel caso del «brutto cesso» deciso dalla Cassazione, la Suprema Corte ha ritenuto che quell’appellativo costituisse un chiaro insulto personale ottenuto proprio dalla storpiatura del cognome della persona offesa. «Deve essere ben chiaro – affermano i giudici di piazza Cavour – il confine tra la legittima espressione satirica di ludibrio o ironico scherno e, di contro, il disprezzo personale gratuito». Lesione del diritto al nome e reato di diffamazione Così la satira non esclude la punibilità per diffamazione di quelle condotte che superano «il limite del rispetto dei valori fondamentali dell’individuo», tra i quali assume preminenza proprio il diritto al nome, che è sancito dall’art. 6 del Codice civile e comprende il prenome ed il cognome. In particolare – prosegue il Collegio – questo limite «deve ritenersi superato quando la persona pubblica (quale è, nel caso di specie, un sindaco, amministratore locale), oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo personale». Per questi motivi – spiega la sentenza – «l’imputato ha superato i limiti posti dall’interpretazione nomofilattica per ritenere sussistente la scriminante di cui all’art. 51 Cod. pen, anzitutto quanto alla forma espositiva della critica manifestata, poiché definire una persona, pur se con una finalità latamente satirica e benché ispirandosi ironicamente al suo cognome, non configura ‘l’espressione di un pensiero’ che, per quanto forte ed offensivo, faccia ‘riflettere sorridendo’ sul tema in relazione al quale si manifesta la propria idea ma si risolve nel gratuito insulto spregiativo e nel disprezzo personale». La sentenza, che si pone in continuità con l’orientamento già consolidato della Suprema Corte, sottolinea che: «in tema di diffamazione (anche a mezzo stampa), sussiste l’esimente del diritto di critica quando le espressioni utilizzate, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, consistano in un’argomentazione che esplicita le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti, mediante una forma espositiva strettamente funzionale alle finalità di disapprovazione e che non si risolve in un’aggressione gratuita alla sfera morale altrui o in disprezzo personale, sebbene possano utilizzarsi termini oggettivamente offensivi se insostituibili nella formazione del pensiero critico».  

Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Si sottrae all’ispezione dell’auto: improponibile la domanda risarcitoria all’assicurazione

Responsabilità civile e circolazione stradale Affinché la procedura di risarcimento descritta dall’art. 145 cod. ass. possa operare è indispensabile che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere e, cioè, di formulare un’«offerta congrua»”. Ciò richiede sia “un presupposto formale”, ovvero “la trasmissione di una richiesta contenente elementi sufficienti a permettere all’assicuratore di «accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta»”, sia “un requisito sostanziale”, e ciò in quanto “la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)”. Viene meno, dunque, a tale dovere di collaborazione — subendone, come conseguenza, l’improponibilità della domanda risarcitoria — il danneggiato che “si è sottratto all’ispezione” del mezzo, “attività utile alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria”. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 20 gennaio 2022, n. 1756. Cassazione civile, sez. VI-3, ordinanza 20 gennaio 2022, n. 1756  

Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_ll danno alla persona

Il danno alla persona comprende tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che possono essere causati a un essere umano, tra cui il danno biologico, il danno esistenziale e il danno morale   Danno alla persona: cosa comprende Il danno alla persona è una categoria di danno che comprende il danno patrimoniale e quello non patrimoniale. Il primo comprende il danno emergente (perdita economica) e il lucro cessante (mancato guadagno), il secondo i danni alla salute, ai diritti inviolabili dell’uomo e in generale al bene vita. Il diritto all’integrità psicofisica della persona, in tutti gli ambiti in cui l’individuo esplica la propria personalità, è infatti diritto primario ed inviolabile tutelato dagli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost. In passato il danno non patrimoniale era compreso rigidamente nell’art. 2059 c.c. Oggi invece, grazie alla evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, che ha dato una lettura costituzionalmente orientata della suddetta disposizione codicistica, la risarcibilità del danno non patrimoniale è più ampia. L’evoluzione del danno non patrimoniale Il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. e di cui al comma 2 dell’art. 185 c.p. ha il suo precedente legislativo nell’art. 38 del codice penale Zanardelli del 1889, quale danno derivante da un delitto che offende l’onore della persona e della famiglia e nell’art. 7 del codice di procedura penale del 1913, che estende il danno ai reati contro la persona e a quelli che offendono la libertà individuale, l’onore della persona o della famiglia, l’inviolabilità del domicilio o dei segreti. La dottrina precedente al 1930 sottolinea che l’ansia, l’angoscia, le sofferenze fisiche o psichiche, essendo effimere e non durature, non sono compensabili con equivalenti monetari. Nei lavori preparatori al codice civile ancora vigente il danno non patrimoniale viene concepito come un altro effetto dell’illecito, ovvero un danno-conseguenza, al pari di quello patrimoniale. La giurisprudenza successiva al codice civile vigente, identifica in genere il danno non patrimoniale con l’ingiusto turbamento dello stato d’animo del soggetto offeso, conseguente a un fatto reato. La dottrina invece lo riconduce alla sofferenza fisica o psichica. Nel rispetto di questi orientamenti, l’art. 2059 c.c. sancisce che i danni non patrimoniali, identificati con i soli danni morali soggettivi, devono essere risarciti solo nei casi determinati dalla legge, sottraendoli alla disciplina dell’art. 2043 c.c. Da allora, le discussioni dottrinarie e giurisprudenziali sul danno non patrimoniale, precedenti l’entrata in vigore del codice civile del 1942, non si sono mai sopite. Il revirement della Corte Costituzionale Nel tempo accanto al danno patrimoniale e al danno non patrimoniale, si è delineato il danno biologico (o danno evento del fatto lesivo della salute), termine che evoca il bene giuridico, tutelato dall’art. 32 Cost. Il danno biologico, precisamente, ha il suo riconoscimento giuridico, come autonoma voce di danno risarcibile, con la sentenza n. 184/1986, che lo colloca all’interno dell’art. 2043 c.c. Prima di questo riconoscimento infatti il danno viene concepito come perdita economica – patrimoniale, non come perdita di diritti inviolabili dell’individuo. Esso pertanto viene risarcito solo se l’evento dannoso provoca una perdita economica o si identifica con un reato. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 184/86 prevede quindi il cumulo tra tre voci di danno: patrimoniale, morale e biologico (tertium genus). Riconoscendo però rilevanza alla persona come valore fondamentale e costituzionalmente tutelato, la Consulta non può limitare la tutela risarcitoria alle sole ipotesi di reato. In questa tutela si deve includere anche il diritto alla salute, in quanto diritto primario della persona, dalla cui lesione discende il riconoscimento del risarcimento del danno. Il fondamento giuridico di questo riconoscimento si colloca negli artt. 2 e 3 della Costituzione, che tutelano la persona in ogni sua espressione, ma anche nell’art. 32, che tutela il diritto alla salute e nel principio generale del neminem laedere, che trova il suo fondamento nell’art. 2043 c.c. e nell’intero ordinamento giuridico. Il danno biologico però, anche quando viene collocato all’interno dell’art. 2043 c.c. non trova pace, tanto è vero che è dovuta intervenire ancora la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 372/1994, per spostarlo nell’art. 2059 c.c., dove ancora oggi riposa.Con questo spostamento si supera così la limitazione della categoria dei danni non patrimoniali alla sola figura del danno morale soggettivo e l’art. 2059 c.c. finisce per accogliere ogni altra ipotesi di ingiusta lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, da cui discendono pregiudizi non valutabili economicamente. All’interno del danno non patrimoniale trova ospitalità anche il danno alla salute iure proprio, riconosciuto ai parenti della vittima, mentre resta ancora privo di disciplina il danno morale, non riconducibile ad una fattispecie di reato.Per questo passo ulteriore di deve aspettare un altro sconvolgimento dell’impostazione tradizionale del danno non patrimoniale, che si verifica a partire dall’anno 2003, con la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. Le sentenze del 2003 della Cassazione All’inizio del 2000, dopo diverse pronunce della magistratura di merito (tra cui, Trib. Torino 8.8.1995) all’interno del sistema risarcitorio entra anche il “danno esistenziale”, quale “lesione di diritti di rilevanza costituzionale”. Utilizzando il varco offerto dall’art. 2 Cost., la S.C. afferma l’importante principio per cui la tutela risarcitoria deve essere estesa a “tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana” (Cass. n. 7713/2000), ammettendo l’autonoma risarcibilità del danno esistenziale ex art. 2043 c.c. (Cass. n. 9009/2001). In pratica questa ampia categoria deve ricomprendere “le sottocategorie del danno biologico di natura psicofisica e le altre ipotesi risarcitorie diverse dalla tutela del diritto alla salute (Corte Conti, n. 10/2003). In questo modo, al danno biologico viene affiancato il danno esistenziale, il quartum genus per la tutela dei diritti garantiti costituzionalmente e diversi da quello alla salute. In questo quadro si collocano i cambiamenti del 2003, anno in cui viene sciolto il legame tra danno patrimoniale e reato. La sentenza n. 233/2003 della Corte Costituzionale, afferma, infatti, che l’art. 2059 c.c. deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito all’astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del fatto risulti da una presunzione di legge. Tale sentenza

Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_La separazione consensuale

La separazione dei coniugi La separazione consensuale è il procedimento che consente ai coniugi di separarsi di comune accordo stabilendo anche le condizioni economiche e l’affidamento dei figli   Cos’è la separazione consensuale La separazione consensuale è, quindi, lo strumento che la legge mette a disposizione dei coniugi che intendono separarsi di comune accordo e che hanno perciò stabilito insieme i diritti relativi al patrimonio, all’assegno di mantenimento per il coniuge più debole e i figli, all’affidamento della prole e all’assegnazione della casa coniugale. L’accordo, che coinvolge tutti gli aspetti, viene stipulato in privato con l’assistenza di uno o due avvocati (a seconda che i coniugi abbiano deciso di farsi assistere in maniera comune o meno), ma per divenire efficace deve essere omologato dal Tribunale con apposito provvedimento. Tra le forme di separazione dei coniugi che ancora oggi si svolgono all’interno delle aule di giustizia, la separazione consensuale è sicuramente quella privilegiata dall’ordinamento e preferibile rispetto a quella giudiziale non solo per l’immaginabile minore conflittualità che si viene normalmente ad instaurare fra le parti (peraltro con notevoli riflessi positivi anche in merito ai rapporti con gli eventuali figli), ma anche perché presenta forme procedurali decisamente più snelle e rapide.   Normativa di riferimento La separazione consensuale, per quanto riguarda i suoi aspetti sostanziali è disciplinata dall’art. 158 del codice civile, mentre è l’art. 711 del codice di procedura a dettare le regole procedurali. Vediamo cosa dicono le due norme. L’art 158 intitolato “Separazione consensuale” dispone che: “1. La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice. 2. Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione.” L’art. 711 c.p.c, intitolato anch’esso “Separazione consensuale” ne disciplina il procedimento, dettando le seguenti regole: “Nel caso di separazione consensuale previsto nell’articolo 158 del c.c., il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell’articolo 708. 2. Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l’articolo 706 ultimo comma. 3. Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. 4. La separazione consensuale acquista efficacia con l’omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente. 5. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell’articolo precedente.” Dalle norme si possono ricavare le seguenti regole e fasi della separazione consensuale: * la separazione per avere efficacia deve essere omologata dal giudice; * l’omologazione può essere rifiutata se nell’accordo non si tutelano gli interessi dei figli; * la separazione consensuale si presenta con ricorso; * nell’udienza presidenziale si tenta di riconciliare la coppia; * fallita la conciliazione si da atto del consenso dei coniugi sulle condizioni che hanno indicato nell’accordo sui figli e sui loro rapporti; * le condizioni della separazione possono essere modificate tramite un procedimento in camera di consiglio.   Il procedimento La procedura di separazione consensuale inizia con il deposito di un ricorso presso la Cancelleria del Tribunale ove almeno una delle parti ha la residenza o il domicilio. L’organo competente può, così, formare il fascicolo d’ufficio, nel quale vengono raccolti, oltre al ricorso stesso, anche tutti i documenti che i coniugi ritengono opportuno allegare, tra i quali necessariamente, si segnala, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni e la copia per sunto dell’atto di matrimonio. L’udienza di comparizione Conclusi tali adempimenti, il Presidente del Tribunale fissa l’udienza alla quale devono comparire personalmente i coniugi allo scopo di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione degli stessi. Il Presidente del Tribunale, a tal fine, ascolta i due coniugi, prima separatamente e poi congiuntamente, come previsto dall’articolo 708 del codice di procedura civile; in questa sede, inoltre, egli può adottare gli eventuali provvedimenti che ritiene necessari ed urgenti. Nel caso in cui si raggiunga la conciliazione, viene redatto un apposito verbale e la procedura di separazione ha termine. Qualora, invece, le parti persistano nella volontà di separarsi, il Presidente procede all’emanazione del decreto di omologazione delle condizioni indicate nel ricorso.   I tempi Da tale momento, inizia a decorrere il termine di sei mesi per poter chiedere il divorzio. Soffermiamoci ora, schematicamente ma più nel dettaglio, su alcuni dei predetti passaggi:   Come si propone la domanda di separazione consensuale Una volta che i due coniugi hanno trovato un completo ed esaustivo accordo su ciò che concerne la loro separazione, essi, per il tramite dell’avvocato o degli avvocati che li hanno assistiti, devono presentare un ricorso presso la Cancelleria del Tribunale competente indirizzandolo al Presidente dello stesso. Il ricorso deve contenere tutti i termini dell’accordo raggiunto, ad esso vanno allegati tutti i documenti che vengono richiesti dall’ufficio per la procedura e in esso deve comparire la richiesta di fissazione dell’udienza per la comparizione di entrambe le parti. Entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso il Presidente è tenuto a stabilire la data dell’udienza in cui esaminerà il caso.   La competenza sulla domanda di separazione consensuale L’articolo 706 del codice di procedura civile prevede come regola generale quella in forza della quale la domanda di separazione si propone al giudice del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio. In caso di separazione consensuale, quindi, occorrerà fare riferimento al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi. NB: Secondo le previsioni dell’art. 706 c.p.c., se il coniuge convenuto è residente all’estero o risulta irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica.   La fase presidenziale Dopo un esame sommario del ricorso presentato, il Presidente del Tribunale fissa la data dell’udienza a cui dovranno presenziare entrambi i coniugi personalmente. Le

Investigatore Privato, agenzia investigativa IDFOX_I figli stanno col padre se la madre ha un compagno che la maltratta

Convalidato dalla Cassazione il collocamento dei minori presso il padre per la serenità e la rete di affetti famigliari di cui godono quando sono con lui   I figli restano con il papà, se quando stanno con la madre sono costretti ad assistere a episodi di maltrattamenti perpetrati alla donna dal nuovo fidanzato. Confermata quindi dalla Cassazione con l’ordinanza n. 3060/2022 la decisione della Corte di Appello, che nel respingere l’impugnazione della donna contro il provvedimento del giudice di primo grado, ha tenuto conto del contenuto delle relazioni dei Servizi sociali dai quali è emersa la maggiore cura e serenità dei bambini, circondati dalla rete di affetti famigliari paterni, che se ne prendono cura, dimostrano attenzione e creano attorno ai minori un clima costruttivo e positivo per la loro crescita e la loro educazione.   La vicenda processuale Con decreto il Tribunale dispone il collocamento dei figli minori presso il padre, regolamenta il diritto di visita della madre e revoca l’assegno per il mantenimento dei figli a carico del padre, che resta obbligato solo per le spese straordinarie. La madre dei minori ricorre contro il decreto in sede di appello, che però respinge il reclamo, perché dalla relazione dei Servizi sociali è emerso che i bambini, dopo un periodo trascorso con il padre, per problematiche di salute della madre, quando sono tornati a vivere con la donna hanno assistito a episodi di violenza perpetrati alla stessa dal suo compagno, poi denunciato. Al contrario, durante il periodo di permanenza dei bimbi presso il padre, gli stessi apparivano sereni, ben curati nell’aspetto e nell’igiene e circondati dall’affetto anche dei nonni, in un clima sereno e costruttivo per la loro crescita e la loro educazione. Poiché il padre vive vicino alla sorella i bambini beneficiano degli effetti positivi di una rete affettiva solida, hanno buoni rapporti con i cuginetti e quando il padre è al lavoro trascorrono il loro tempo con la nonna. Per tenerli inoltre occupati in modo positivo il padre ha iscritto il bambino alla scuola di calcio e la bambina a un corso di danza. Per la Corte di Appello quindi il provvedimento che ha stabilito il collocamento dei bimbi presso il padre è corretto. I Servizi sociali hanno infatti appurato che i bambini sono curati e seguiti, godono di una maggiore stabilità e serenità dopo che vivono con il padre per cui non ci sono ragioni per modificare il provvedimento.   Ricorso in Cassazione La madre però, nel tentativo di riprendere i bambini a vivere con sé ricorre in Cassazione impugnando la decisione della Corte di Appello, affidandosi a due motivi di doglianza che illustra in una memoria.   I figli restano con il padre La Cassazione però dichiara il ricorso inammissibile, confermando così il provvedimento della Corte di Appello. Inammissibilità che deriva dalla mancanza di un qualsiasi descrizione della vicenda processuale, dei fatti alla base della domanda avanzata innanzi al giudice di primo grado, del contenuto della sentenza impugnata e delle ragioni per le quali il provvedimento dovrebbe essere revocato. Il ricorso non consente alla Corte di legittimità avere un quadro chiaro e completo della vicenda e del fatto sostanziale da cui è scaturita la controversia. Non è quindi possibile comprendere la portata delle censure che la donna rivolge contro il provvedimento della Corte di Appello.    

Investigatore Privato, agenzia investigativa IDFOX_Quando il testamento può essere impugnato?

Requisiti di validità del testamento. Quando il testamento può essere impugnato?   Il testamento è un atto revocabile con il quale ogni persona capace di agire può disporre, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, dei propri beni. Esso è il principale strumento che consente di disporre dei propri beni dopo la morte. Non possono fare testamento: * i minorenni; * gli interdetti per infermità di mente; * quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento. Nei casi d’incapacità il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse: ciò significa che può proporre impugnazione non solo l’erede nominato, ma anche colui che è stato escluso dall’eredità. L’azione per impugnare il testamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.   Quando si può procedere all’impugnazione del testamento Il testamento è impugnabile innanzitutto se non rispetta le quote legittime, cioè quelle percentuali di eredità che la legge impone che vengano riservate ai familiari del defunto in base al grado di parentela e che devono essere necessariamente rispettate nella stesura del testamento. In particolare, se il coniuge defunto lascia solo l’altro coniuge, spetta a lui la metà dell’eredità del coniuge defunto ed il diritto di abitazione sulla casa coniugale; il restante 50 % dell’eredità rappresenta la quota del testamento liberamente disponibile. Se il coniuge defunto lascia marito o moglie e un figlio unico, un terzo dell’eredità e il diritto di abitazione sulla casa vanno al coniuge, un terzo dell’eredità va al figlio unico e un terzo dell’eredità rappresenta la quota disponibile. Se il coniuge defunto lascia marito o moglie e due o più figli, un quarto dell’eredità spetta al coniuge più il diritto della casa coniugale, metà dell’eredità deve essere divisa tra i figli in parti uguali e un quarto dell’eredità è la quota del testamento liberamente disponibile. Se manca il coniuge e in presenza di un figlio unico, al figlio spetta metà dell’eredità e l’altra metà dell’eredità è la quota del testamento liberamente disponibile. Se il coniuge deceduto lascia coniuge e genitori, l’eredità spetta per metà al coniuge più il diritto della casa coniugale, un quarto dell’eredità spetta a genitori e altri ascendenti e un quarto dell’eredità è la quota del testamento liberamente disponibile. Se il coniuge defunto lascia solo i genitori, spetta a loro un terzo dell’eredità e due terzi dell’eredità sono di quota del testamento liberamente disponibile.   Impugnazione del testamento olografo Il testamento può essere redatto mediante atto notarile o scritto a mano dal testatore. In quest’ultimo caso la legge richiede che vengano rispettati alcuni requisiti di forma. Tale tipo di testamento che viene chiamato “olografo” deve essere scritto a mano (corsivo o stampatello) dal testatore. Il testamento olografo deve essere scritto unicamente dal testatore essendo l’olografia il requisito primario di questo tipo di atto. Pertanto, un testamento scritto al computer o con una macchina da scrivere sarebbe nullo. Il testamento olografo deve essere firmato in calce dal testatore alla fine e se consta di più pagine deve essere sottoscritta ogni pagina. Il testamento dovrà riportare la data scritta a mano, con giorno, mese e anno. Anche la guida della mano del testatore da parte di altra persona nel redigere il testamento olografo rende l’atto invalido, a nulla rilevando che quanto scritto corrisponda effettivamente alla volontà manifestata dal testatore Un testamento è infatti impugnabile ed annullabile anche quando presenta vizi della volontà e del consenso, cioè quando il testamento è stato scritto non per propria libera volontà ma in condizioni di minaccia, errore, violenza, fisica o psicologia, per cui non è autentica manifestazione della volontà del testatore. In particolare l’errore consiste nella falsa rappresentazione della realtà giuridica (errore di diritto) o di fatto (errore di fatto). In pratica, è annullabile il testamento (o solamente una parte di esso) quando risulti chiaro che esso sia stato scritto sulla base di convinzioni errate. Il codice civile specifica che si può annullare il testamento per errore sul motivo quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre. In caso di annullamento per violenza psicologica o morale si deve provare che il testamento e’ stato redatto dietro la minaccia di un male ingiusto. L’annullamento per dolo contempla le ipotesi in cui il testamento è stato scritto dietro l’inganno di una terza persona. Il testamento e’ impugnabile anche quando è caratterizzato da motivo, condizione o onere illecito; quando il testamento è a favore del notaio o dei testimoni che hanno partecipato alla redazione dello stesso; quando il testamento è fatto dalla persona sottoposta a tutela in favore del tutore o dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno a favore dell’amministratore. Il testamento è nullo quando presenta anomalie o vizi particolarmente gravi. In tal caso esso non produce alcun effetto ed è come se non fosse mai venuto ad esistenza. E’ invece annullabile quando presenta anomalie meno gravi rispetto alla nullità e produce gli effetti a cui era diretto, ma questi possono venire eliminati con specifica azione giudiziaria.   La nullità del testamento Le nullità di un testamento possono essere – formali: ai sensi dell’art. 606 del Codice Civile il testamento (olografo) è nullo per mancanza di autografia, vale a dire quando non è stato interamente scritto di pugno dal testatore, o per mancanza di sottoscrizione. – sostanziali: rientrano tra le nullità sostanziali i patti successori, il testamento congiuntivo, testamento reciproco, il testamento a favore di persone incapaci a ricevere, la disposizione rimessa all’arbitrio del terzo, il testamento a condizione di reciprocità. Inoltre, il testamento pubblico ed il testamento segreto sono nulli per mancanza della redazione per iscritto da parte del notaio delle dichiarazioni del testatore e per mancanza della sottoscrizione del notaio o del testatore;

Investigatore Privato, agenzia investigativa IDFOX_Basta la querela per minacce per vietare detenzione e uso di armi

Per il Tar Sardegna è ragionevole impedire la detenzione e l’uso di armi nei confronti di chi è stato denunciato per minacce, anche se il procedimento è stato archiviato   È sufficiente la querela per minacce a legittimare e giustificare il provvedimento del Prefetto che dispone il divieto di detenere e usare le armi. Questa la decisione del TAR Sardegna- Sezione Cagliari, che nella sentenza n. 47/2022 precisa che nel caso di specie, anche se il procedimento è stato archiviato, dagli atti è emersa un’elevata conflittualità tra il ricorrente e la suocera, che lo stesso ha minacciato di farle saltare il cervello. Conflittualità che per l’amministrazione, che ha il potere dovere di prevenire i reati, giustifica il divieto di uso e detenzione delle armi perché i litigi potrebbero anche degenerare.   L’archiviazione del procedimento rende illegittimo il provvedimento Un uomo ricorre al TAR della Sardegna, sezione di Cagliari, contro il Ministero dell’Interno per chiedere l’annullamento del decreto del Prefetto che gli ha vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti perché, nei suoi confronti, è stata presentata querela per minacce. Il ricorrente ritiene il provvedimento carente nei presupposti e nella motivazione perché non basta la querela per adottare un simile provvedimento, tanto più che, nel suo caso, il procedimento è stato archiviato su richiesta del PM.   L’elevata conflittualità con la suocera può degenerare Il TAR adito però rigetta il ricorso perché la decisione contestata rientra tra i poteri discrezionali dell’Amministrazione per quanto riguarda la prevenzione di situazioni che possono degenerare. Privare un soggetto accusato di minacce delle armi in suo possesso è quindi una decisione legittima, perché in una situazione familiare conflittuale fatta di litigi e tensioni, la scelta dell’Amministrazione è finalizzata alla prevenzione di reati. Il giudizio che conduce a privare un soggetto delle armi detenute inoltre è più stringente di quello che conduce a dichiarare un soggetto pericoloso o penalmente responsabile della commissione di un reato. Non è quindi condivisibile quanto dichiarato dal ricorrente, per il quale non erano presenti i presupposti per l’adozione del provvedimento emesso nei suoi confronti. Conclusioni che contrastano però con il contenuto degli atti, da cui emerge una situazione altamente conflittuale tra la suocera, che accusa il ricorrente di non prendersi le proprie responsabilità nei confronti del figlio e lo stesso, che ha dichiarato di voler agire per il disconoscimento della paternità. Conflitti che sono sfociati in un episodio in cui lo stesso ha rivolto alla suocera la seguente frase: “ci vediamo tra cinque minuti … che ti faccio saltare il cervello dalla testa…”. Vero che tali elementi sono stati ritenuti inidonei a sostenere l’accusa in sede penale, è tuttavia innegabile l’elevata conflittualità tra ricorrente e suocera. Ne consegue che: “le situazioni familiari connotate da tensioni o litigi possano giustificare l’adozione del provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi” e che proprio dall’archiviazione invocata dal ricorrente per contestare il provvedimento del Prefetto, emergono invece pienamente i presupposti per l’adozione del provvedimento di divieto di detenzione di armi.” Il potere dell’Amministrazione, ricorda il TAR, per quanto riguarda la detenzione delle armi, è ampiamente discrezionale e ha natura cautelare “consistente nel prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, sicché ai fini della revoca dell’autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso.”  

Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Il reato di diffamazione

La diffamazione è un reato previsto e punito dall’art. 595 c.p. che consiste nell’offesa all’altrui reputazione fatta comunicando con più persone   Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione è necessario che la persona offesa non sia presente o, almeno, che non sia stata in grado di percepire l’offesa. Si tratta di un reato comune posto a tutela dell’onore in senso oggettivo, quale stima che il soggetto passivo riscuote presso i membri della comunità di riferimento.   Il testo dell’art. 595 c.p. “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065 euro”.   Procedibilità La procedibilità è a querela della persona offesa.   Esempi di diffamazione Sono esempi di diffamazione, tratti dalla giurisprudenza: * l’utilizzo, da parte della suocera, di espressioni offensive e volgari nei confronti della nuora dinanzi ai nipoti * l’offesa al giudice fatta tra i commenti a un post pubblicato su una bacheca social * il titolo di un articolo giornalistico che accosta un soggetto alla mafia   Elementi costitutivi del reato Rispetto all’elemento oggettivo, è da rilevare che, in quanto reato a forma libera, la condotta diffamante risulta perfezionata ogniqualvolta venga offesa la reputazione di una determinata persona, in assenza del soggetto passivo, con qualsiasi mezzo idoneo comunicando con più persone. Dottrina e giurisprudenza maggioritaria qualificano la diffamazione quale reato di danno, per la cui configurabilità è necessaria la realizzazione dell’evento inteso quale percezione e comprensione dell’offesa da parte di più persone. Il requisito della pluralità di soggetti risulta soddisfatto in presenza anche non contestuale di almeno due persone, escludendo dal computo i concorrenti nel caso in cui il soggetto attivo non sia unico; in altre parole, non è necessario che sia riscontrabile una compresenza spaziale di coloro che percepiscono l’offesa ma deve esserci continuità del fatto. Rispetto all’elemento soggettivo, è da rilevare come ad integrare la fattispecie sia sufficiente il dolo generico, anche in forma eventuale, inteso come idoneità offensiva delle espressioni utilizzate e consapevolezza di comunicare con più persone, senza che sia altresì richiesta l’intenzione di offendere.   Aggravanti speciali della diffamazione Le aggravanti comportano un aumento della pena edittale prevista dall’art. 595 c. 1 c.p. (reclusione fino ad un anno o multa fino a 1.032 euro) nei seguenti casi: * attribuzione di un fatto determinato (c. 2): la maggiore credibilità dell’offesa giustifica la reclusione fino a due anni o la multa fino a 2.065 euro; * offesa arrecata a mezzo stampa, pubblicità, atto pubblico (c. 3): l’intensa capacità diffusiva delle vie di comunicazione impiegate giustifica la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a 516 euro; offesa arrecata a corpo politico, amministrativo, giudiziario, sua rappresentanza, autorità costituita in collegio (c. 4): la collettività degli enti offesi giustifica l’incremento di un terzo rispetto alla pena base.   La diffamazione a mezzo stampa Quando l’offesa all’altrui reputazione viene posta in essere con il mezzo della stampa, assume particolare rilievo il bilanciamento effettuato dal legislatore tra il reato in questione da un lato, e la libertà della manifestazione del proprio pensiero tutelata dagli artt. 21 Cost. e 51 c.p. dall’altro. In particolare, il reato di diffamazione viene scriminato quando la condotta rispetta i seguenti limiti: * Rilevanza del fatto narrato: l’interesse pubblico dei fatti esposti risulta prevalente sulla tutela della reputazione. La vicenda non deve soddisfare una mera curiosità  ma assumere rilevanza pubblica anche quando parzialmente attinente alla vita privata del soggetto passivo; * Verità dei fatti narrati o criticati: poichè la diffamazione non è configurabile nella forma colposa, se il soggetto attivo diffonde le notizie ritenendole vere mentre in realtà non lo sono, trova applicazione l’art. 59 c. 4 c.p. e la scriminante erroneamente supposta viene valutata a favore dell’agente. Secondo l’orientamento più rigoroso il requisito della verità deve essere riferibile sia al fatto dell’intervista sia al contenuto della stessa. Viceversa, l’orientamento meno rigoroso ritiene sussistere l’interesse pubblico a conoscere quanto rilasciato in occasione di un’intervista a prescindere dalla verità della stessa; * Continenza delle espressioni usate: le modalità espressive, pur offensive, devono essere pacate e contenute. Tale requisito risulta meno rigido nel caso del diritto di critica, ove l’autore esprime un giudizio riguardo al fatto narrato, rispetto al diritto di cronaca, ove il fatto viene semplicemente riportato.   Speciali cause di non punibilità Le cause di non punibilità sono disciplinate agli artt. 596 e ss. c.p. e, in particolare, ricorrono in caso di: * prova della verità del fatto (art. 596 c.p.): la cd. exceptio veritatis costituisce prova liberatoria quando l’offesa riguarda l’attribuzione di un fatto determinato e le parti, prima della sentenza irrevocabile, si accordano per deferire il giudizio sulla verità ad un giurì d’onore ovvero la parte prova la verità del fatto 1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all’esercizio delle sue funzioni; 2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale; 3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito”; * esercizio del diritto di difesa (art. 598 c.p.): la cd. libertas convicii ha come presupposti l’esistenza di un procedimento giurisdizionale ordinario o amministrativo e l’afferenza delle divulgazioni diffamatorie, contenute negli scritti o pronunciate in udienza, con l’oggetto della causa; * provocazione (art. 599 c.p.): a differenza dell’art. 62 n. 2) c.p. cui consegue unicamente una diminuzione di pena, lo stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui comporta l’esclusione della pena quando l’offesa alla reputazione è arrecata nell’immediatezza del fatto.  

Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Caduta al supermercato e risarcimento danni

Per la Cassazione, la caduta in un supermercato non è risarcibile se si indossano tacchi a spillo e se non si dimostra la presenza di una sostanza scivolosa sul pavimento   Senza la prova di una sostanza scivolosa sul pavimento del supermercato è più credibile, anche in base alle testimonianze dei soggetti presenti e intervenuti, che la caduta sia da ricondurre ai tacchi a spillo indossati. Questo il motivo del rigetto del ricorso, da parte della Cassazione (ordinanza n. 3046/2022) inoltrato da una donna che, in sede di appello, si è vista rigettare la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della società titolare di una catena di supermercati.   La vicenda processuale Una donna cade in un supermercato e chiede il risarcimento per i danni riportati conseguenti alla caduta. Il giudice di primo grado accoglie la domanda, ma in sede di appello la decisione viene ribaltata perché parte attrice non ha assolto all’onere di provare che la caduta fosse riconducibile alla sostanza scivolosa che, secondo la stessa, ha provocato la sua perdita di equilibrio. La decisione ha quindi valorizzato la versione della società proprietaria del supermercato (e indirettamente dei testimoni) secondo cui la caduta è da ricondurre piuttosto ai tacchi a spillo indossati dalla donna. Versione credibile anche perché, gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno accertato che nel punto di caduta il pavimento del supermercato risultava asciutto e che era presente però “una strisciata nera simile a quella di un tacco.”   Spetta a chi cade provare il nesso causale? Parte soccombente ricorre quindi in Cassazione facendo valere quattro motivi di ricorso:  con il primo denuncia l’omessa valutazione da parte della Corte della testimonianza del soccorritore del 118, il quale ha dichiarato essere presente sul punto della caduta, una sostanza liquida verde;  con il secondo denuncia il vizio di motivazione apparente della sentenza della Corte di Appello alla luce del contenuto contraddittorio delle testimonianze rese in giudizio;  con il terzo contesta l’affermazione della Corte di Appello che pone sul danneggiato l’onere di dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso;  con il quarto invece denuncia la violazione degli articoli 2051 e 2697 c.c perché la Corte a posto a suo carico la prova del nesso, esonerando il custode dalla prova del caso fortuito che lo libera da ogni responsabilità.   Nessun risarcimento senza prova del nesso tra cosa e danno La Cassazione, dopo il vaglio dei diversi motivi di ricorso, dichiara il ricorso inammissibile per le seguenti ragioni. Il primo motivo non merita di essere accolto perché il fatto emerso dalla testimonianza, in realtà è stato valutato dalla Corte, il fatto è che la stessa lo ha ritenuto insussistente. Esso inoltre, come ammette la stessa ricorrente “risulta dal testo della sentenza.” Inammissibile il motivo con il quale si denuncia motivazione apparente della sentenza perché di fatto con questo motivo la ricorrente vuole ottenere un’inammissibile apprezzamento della Corte dei risultati istruttori, ricordando comunque che il giudice “nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.” Dalla decisione emerge infatti che il Giudice ha semplicemente ritenuto più attendibile la versione dei fatti fornita anche dagli agenti intervenuti subito dopo la caduta, ritenendo di non poter dare credito alla versione dei fatti secondo cui “prima del loro arrivo, vi sarebbe stato tutto il tempo di ripulire la macchia, e ciò sia per l’assenza di elementi in atti in tal senso, sia perché, all’arrivo degli agenti, la (ricorrente) si doleva della mancata assistenza di addetti al supermercato, e dunque di essere rimasta sola sul luogo dell’incidente fino all’arrivo dei soccorritori.” Inammissibile infine anche il terzo e il quarto motivo del ricorso. La Corte di appello ha rigettato la domanda risarcitoria perché la ricorrente non ha dimostrato il nesso tra cosa e danno. Non è vero che la Corte ha richiesto alla stessa di dimostrare la pericolosità della cosa. Il giudice di appello ha solo applicato in principio secondo cui “non sussiste responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell’incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa”, precisando che comunque i due motivi fanno riferimento a una affermazione che non è presente nella sentenza impugnata.  

IDFOX Agenzia investigativa a Milano_Responsabile il medico del pronto soccorso che non approfondisce le condizioni del paziente

Per la Cassazione, è responsabile del decesso del paziente il medico del pronto soccorso che non effettua gli approfondimenti necessari richiesti dall’esame differenziale   Responsabile il medico del pronto soccorso che non approfondisce le condizioni del paziente con esami di laboratorio e strumentali, omettendo l’esame differenziale che gli avrebbe permesso d’individuare una causa del dolore del paziente diversa da quella rilevata e curata inizialmente e d’intervenire tempestivamente, scongiurandone così il decesso. Queste le conclusioni della interessante sentenza della Cassazione n. 45602/2021.   La vicenda processuale e medica In sede di appello viene riformulata in senso assolutorio la sentenza del Tribunale, che invece aveva condannato il medico del pronto soccorso per il reato di omicidio colposo perché, per negligenza, imperizia e imprudenza ometteva di sottoporre un paziente a ulteriori controlli anche diagnostici, tanto che alla fine lo stesso decedeva a causa di un arresto cardiocircolatorio e respiratorio conseguente a una peritonite da perforazione del tratto digestivo. La vicenda ha inizio quando il paziente, accusando forti dolori alla zona lombare viene visitato dal medico del pronto soccorso imputato, che dopo un solo esame obiettivo superficiale lo dimette, senza sottoporre l’uomo a esami strumentali e di laboratorio. Approfondimenti che avrebbero permesso d’intervenire tempestivamente sul fenomeno ulceroso in atto e che avrebbero evitato il peggioramento delle condizioni, il ritardo dell’intervento chirurgico e quindi il decesso dell’uomo. Il paziente infatti, dopo le prime dimissioni, si recava nuovamente al pronto soccorso e in quella occasione la peritonite era già in atto, tanto che veniva ricoverato immediatamente e programmato un intervento chirurgico, che però non veniva eseguito a causa del decesso. E’ stato accertato dai consulenti, in sede di merito, che:  la peritonite era stata causata da un ulcera duodenale;  “al primo accesso in pronto soccorso, non era stato eseguito l’esame emocromocitometrico, che avrebbe potuto evidenziare una leucocitosi neutrofila, dunque l’esistenza della peritonite”;  la somministrazione dei medicinali prescritti senza gastro protettore abbiano contribuito all’aggravamento delle condizioni del paziente e la mancata esecuzione di un’ecografia abbiano accelerato la perforazione.   L’omesso esame differenziale ha causato la morte del paziente Le parti civili nel ricorre in Cassazione sollevano due motivi:  con il primo ritengono che la Corte non abbia osservato quanto previsto dalla norma che contempla il reato di omicidio colposo e che detta norma sia stata interpretata in maniera erronea. La sentenza non contiene alcun riferimento all’addebito descritto nel capo d’imputazione che si riferisce all’omessa diagnosi differenziale;  con il secondo invece, sinteticamente, deducono carenza di motivazione nella parte della sentenza con cui i giudici hanno escluso il nesso di causa, in quanto hanno omesso i dati statistici offerti dal consulente del PM e da quelli dello stesso imputato. La decisione inoltre è contraddittoria “nella parte in cui ha escluso il nesso di causalità ritenendo la patologia non ancora eclatante e tuttavia ritenendo non risolutivo l’intervento chirurgico nonostante il basso tasso di mortalità.”   Responsabile il medico che omette l’esame differenziale La Cassazione ritiene il ricorso fondato, annulla la sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente in grado di appello, affinché provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La motivazione, che si dilunga sull’analisi dell’esistenza del nesso di causa in base a quanto previsto dagli articoli 40 e 41 del codice penale, contiene degli stralci di rilievo da segnalare, grazie ai quali è possibile comprendere le ragioni per le quali il medico del pronto soccorso deve essere ritenuto responsabile del decesso del paziente. Prima di tutto “l’ambito dell’obbligo di garanzia gravante sul medico di Pronto Soccorso può in generale ritenersi definito dalle specifiche competenze che sono proprie di quella branca della medicina che si definisce medicina d’emergenza o d’urgenza.” Detto ciò, sono diversi i casi nei quali la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto il medico di pronto soccorso “responsabile del decesso del paziente per non aver disposto gli idonei accertamenti clinici o per non aver posto una corretta diagnosi in modo da indirizzare il paziente in reparto o luogo di cura specialistico.” Occorre inoltre considerare che “a fronte della possibilità di una diagnosi differenziale non ancora risolta, costituisce obbligo del medico al quale sia stato sottoposto il caso compiere gli approfondimenti diagnostici necessari per accertare quale sia l’effettiva patologia che affligge il paziente e adeguare le terapie in corso a queste plurime possibilità.” Questo perché “fino a quando il dubbio diagnostico non sia stato risolto e non vi sia alcuna incompatibilità tra accertamenti diagnostici e trattamenti medico chirurgici, il medico che si trovi di fronte alla possibilità di diagnosi differenziale non deve accontentarsi del raggiunto convincimento di aver individuato la patologia esistente quando non sia in grado, in base alle conoscenze dell’arte medica da lui esigibili (anche nel senso di chiedere pareri specialistici), di escludere patologie alternative, proseguendo gli accertamenti diagnostici e i trattamenti medico chirurgici necessari.” Il giudice di merito, in base alle suddette precisazioni, avrebbe dovuto quindi accertare prima di tutto se in base ai dati a sua disposizione il medico avrebbe potuto influenzare il corso degli eventi e poi, se il sanitario, in base alle sue conoscenze, avrebbe dovuto procedere alla diagnosi differenziale “considerato che costituisce obbligo del medico valutare tutte le possibili ipotesi diagnostiche connesse a una determinata sintomatologia, soprattutto nel caso in cui i sintomi possano essere indicativi di diagnosi di maggiore gravità rispetto a quella più evidente.” La Corte territoriale ha quindi errato perché si è limitata a prendere per buoni i dati dei consulenti, i quali sono giunti alla conclusione che “non vi era certezza assoluta dell’efficacia salvifica della condotta alternativa corretta, in definitiva omettendo di svolgere il giudizio contro fattuale, che impone al giudice di elaborare il dato tecnico-scientifico”, la motivazione inoltre è contraddittoria perché nonostante i consulenti di parte e del PM abbiano affermato “la sussistenza di tutte le condizioni per una diagnosi differenziale previo esame emocromocitometrico o ultrasonografia ed esame ecografico, i giudici di appello hanno immotivatamente tratto la conclusione che neppure vi fosse certezza circa la possibilità di una diagnosi differenziale.”