Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Autovelox: multa annullata se notificata dopo 90 giorni
Per il giudice di pace di Acqui Terme il comune deve anche rimborsare le spese legali al ricorrente Il Giudice di Pace di Acqui Terme, con Sentenza n. 05/2022 depositata il 10.02.2022, ha accolto il ricorso di un automobilista che chiedeva l’annullamento di un verbale di accertamento di violazione del codice della strada per eccesso di velocità, elevato a proprio carico dalla Polizia Locale, notificatogli oltre i novanta giorni previsti dall’art. 201 C.D.S. No all’esimente del ritardo congruo Nello specifico, l’infrazione, accertata con apparecchiatura elettronica in circostanze tali da non consentire la notifica immediata, risultava essere avvenuta il 09.02.2021 mentre l’atto veniva consegnato al servizio postale per la notifica al trasgressore solo in data 21.05.2021. Non ha trovato accoglimento la tesi dell’Ente resistente che sosteneva vi possa essere un giustificato scostamento tra il momento dell’infrazione e quello della effettiva identificazione del trasgressore (in questo caso avvenuto 14 giorni dopo l’infrazione) dovendo così far decorrere il termine per la notifica da tale data successiva. Il Giudice, aderendo ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità (per tutte Cassazione, Sez. VI n. 7066/2018), ha ritenuto che una tale interpretazione della norma aprirebbe una “indebita area, non tanto di discrezionalità della Pubblica Amministrazione, quanto di assoluta arbitrarietà, ed, in ogni caso, manifestamente illegittima per violazione dell’art. 201 CdS, poiché legittimerebbe ogni Comune, a seconda delle dimensioni, della dotazione organica e delle risorse a disposizione, nonché finanche invocando il proprio dissesto finanziario, ad invocare l’esimente del ritardo congruo, come intercorso tra accertamento dell’infrazione ed accertamento ed identificazione del colpevole”. Per tale motivo la sanzione veniva annullata e l’Ente veniva anche condannato a rimborsare le spese legali del ricorrente.
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Risarcimento ai parenti della vittima di incidente stradale
Danno parentale: come ottenere dall’assicurazione il risarcimento in caso di morte o di grave invalidità di un familiare. Non solo i familiari conviventi della vittima di un sinistro stradale possono chiedere all’assicurazione il risarcimento per il decesso di quest’ultima. Anche gli altri parenti, se dimostrano un vincolo affettivo con il deceduto, hanno diritto a un ristoro. E ciò riguarda sia il «danno non patrimoniale» (quello cioè per la sofferenza conseguente alla perdita della persona amata) che, in alcuni casi, quello «patrimoniale» (conseguente alla perdita del reddito prodotto dalla vittima). A tale conclusione è arrivata ormai la giurisprudenza con numerose pronunce. Il risarcimento ai parenti della vittima da incidente stradale è un diritto ormai riconosciuto in tutte le aule di giustizia. Si parla a riguardo di «danno parentale». Risarcimento per invalidità di un familiare A ben vedere, la giurisprudenza ha ammesso il risarcimento anche in assenza di decesso, quando l’invalidità abbia determinato una perdita economica per il nucleo familiare. Si pensi al lavoratore autonomo che, a seguito di un grave sinistro, non possa più svolgere la propria attività lavorativa con cui manteneva il coniuge e i figli. Ed anche nel caso della donna casalinga il cui impegno in casa, inibito dall’invalidità, deve essere sostituito da una colf a pagamento. Quale prova dovranno fornire i parenti della vittima di un incidente per ottenere il risarcimento? Secondo i giudici è necessario dimostrare due importanti elementi: un effettivo reciproco vincolo di affetto familiare; l’intensità del legame affettivo. Fornire la prova di tali elementi è assai difficile; perciò la giurisprudenza si accontenta anche di semplici indizi che lascino ritenere e presupporre la sofferenza subìta dalle parti per l’improvviso distacco con il proprio congiunto e l’improvvisa recisione del rapporto parentale. Dunque, il danno parentale è ipotizzabile e dimostrabile facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Come chiarito dal tribunale di Napoli, il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai parenti della vittima di un fatto illecito non richiede una prova specifica della sussistenza di tale danno, ove la sofferenza patita dai parenti possa essere accertata, in via presuntiva, sulla base di circostanze, quali lo stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, idonee a dimostrare l’esistenza di un legame affettivo di particolare intensità. Anche l’assenza di un rapporto di stretta parentela, come quello tra nuora e suocero o tra nonno e nipote, consente di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito da una delle due parti per la morte dell’altra. Risarcimento parenti non conviventi Secondo la giurisprudenza, non è necessario che il defunto fosse convivente per pretendere dall’assicurazione il risarcimento, anche se tale convivenza può comunque costituire un elemento da valutare per l’accertamento della sussistenza di una solida e duratura relazione affettiva (prova che, come detto, è essenziale per allargare il risarcimento anche ai parenti della vittima). La Cassazione ritiene ormai pacificamente che «in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta dai congiunti della vittima stradale, questi ultimi devono provare l’effettività e la consistenza della relazione affettiva, rispetto alla quale il rapporto di convivenza» non è necessario, «ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità». È sempre la Suprema Corte a scrivere che l’assenza del requisito della convivenza non è elemento sufficiente per escludere il risarcimento del danno per la morte di parente in un incidente stradale. «In tema di danno parentale, l’assenza del requisito della convivenza non può essere di per sé considerato un elemento sufficiente per escludere il risarcimento del danno per la morte di un parente in un incidente stradale. Sussiste il danno parentale, pertanto, anche in assenza di convivenza. A precisarlo è la Cassazione accogliendo con rinvio il ricorso dei nipoti di una donna deceduta dopo essere stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada, nei confronti del conducente, del proprietario e dell’assicurazione. Per la Suprema corte va superata l’aprioristica esclusione del risarcimento nei confronti dei parenti che non abitano con la vittima. Va sempre accordata, invece, la possibilità di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto». Secondo il tribunale di Torino, l’individuazione dei soggetti a cui riconoscere il risarcimento del danno per perdita del prossimo congiunto può prescindere sia dal rapporto di stretta parentela, sia da un rapporto di convivenza, «allorché risulti provata l’effettiva consistenza della relazione affettiva, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può eventualmente (a seconda dei casi) costituire elemento probatorio utile». Secondo una pronuncia della Corte d’appello di Reggio Calabria, i genitori potrebbero chiedere il risarcimento del danno patrimoniale per la morte del figlio giovane se dimostrano che la vittima contribuiva stabilmente ai bisogni dei genitori, o che questi ultimi, in futuro, avrebbero verosimilmente e probabilmente avuto bisogno delle sovvenzioni del figlio.
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Pagamento dell’assicurazione in ritardo: il risarcimento viene
Se l’assicurazione accetta il pagamento tardivo senza riserve e condizioni, la copertura ha effetto retroattivo? In caso di pagamento in ritardo dell’assicurazione, viene riconosciuto il risarcimento? Come certamente saprai, se fai un incidente stradale o ti rubano l’auto quando ormai l’assicurazione è scaduta non ti spetta alcun risarcimento. Se anche provvedi a rinnovarla, la polizza inizia ad operare solo dopo la mezzanotte del giorno in cui hai effettuato il pagamento. Ma cosa succede se ti rechi in fretta e furia allo sportello della tua compagnia, versi il premio e questo viene accettato senza alcuna riserva? Può la copertura assicurativa retroagire al momento in cui si è verificato l’evento indennizzabile? La questione è stata sottoposta al vaglio della Cassazione. Alla Suprema Corte è stata appunto posta la seguente domanda: se viene effettuato il pagamento dell’assicurazione in ritardo, spetta il risarcimento? Nel caso di specie un assicurato, che aveva subito il furto della propria auto durante la scoperta assicurativa, si era affrettato a pagare immediatamente il premio dovuto. Pagamento che era stato incassato dalla compagnia senza alcuna “postilla”. Sicché, l’uomo aveva anche presentato la richiesta di risarcimento. Richiesta rigettata. Di qui il ricorso in tribunale. Vediamo cosa prescrive la nostra legge in merito. Assicurazione scaduta: che succede? La norma che regola le conseguenze della scadenza dell’assicurazione Rc-auto è l’articolo 1901 del Codice civile. Questo detta due importanti regole. In caso di nuovo contratto, se l’automobilista non paga il premio (o, in caso di pagamento rateizzato, la prima rata), la copertura non opera anche se c’è stato un accordo informale tra le parti o se il contratto è stato regolarmente firmato. È quindi necessario il materiale versamento del denaro alla compagnia. Una volta effettuato il pagamento, la polizza inizia ad operare dalla mezzanotte del giorno del pagamento. Il che significa che l’assicurato non può ancora usare l’auto. Resta tuttavia facoltà dell’assicuratore anticipare questo momento e consentire all’assicurato di guidare da prima, rendendo efficace ed operativa la polizza prima delle ore 24. In caso di rinnovo di un precedente contratto o di pagamento della seconda rata del premio annuale, la polizza resta sospesa dalla mezzanotte del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza. È ciò che viene detto «periodo di tolleranza». Quindi, sia nell’ipotesi di scadenza della prima rata che della seconda (e quindi anche del contratto annuale) l’automobilista ha 15 giorni per saldare il proprio debito. Se non lo fa entro la mezzanotte del quindicesimo giorno, la copertura cessa fino a che non viene pagata la rata. Da questo momento in poi, ogni incidente avvenuto per colpa dell’automobilista privo di assicurazione viene indennizzato non già dalla sua compagnia ma dal cosiddetto Fondo di Garanzia Vittime della Strada che però si rivale sul responsabile del sinistro. Pagamento assicurazione oltre la scadenza: che succede? Poniamo il caso di un automobilista che paghi il premio quando ormai l’assicurazione è scaduta ossia oltre il 15° giorno dalla suddetta scadenza (ad esempio il 17° giorno). In tal caso, secondo la Cassazione, anche se la compagnia accetta il pagamento senza riserve, la copertura comunque non retroagisce ad un momento anteriore. Dunque, l’eventuale sinistro avvenuto tra il 15° giorno dalla scadenza del contratto o del pagamento della seconda rata e quello di pagamento della polizza resta pur sempre scoperto. La Suprema Corte ha dunque ribadito il principio secondo cui l’accettazione senza riserve di un premio tardivamente pagato non comporta l’indennizzabilità del sinistro avvenuto durante la scopertura assicurativa. Pagamento tardivo assicurazione: Cassazione Per ciò che attiene alla compatibilità di una accettazione senza riserve da parte dell’assicuratore di una rata di premio con la volontà dello stesso di avvalersi della sospensione, sussistono in realtà due orientamenti all’interno della stessa Cassazione. Secondo il primo, l’accettazione senza riserve del pagamento tardivo del premio costituisce rinuncia alla sospensione dell’efficacia del contratto. Una seconda e più rigorosa interpretazione ritiene invece che la volontà dell’assicurazione di rinunciare all’effetto sospensivo della polizza a partire dal 15° giorno può sì essere manifestata anche per fatti concludenti, ma deve essere chiara e inequivoca. La sentenza in commento ha ritenuto di seguire quest’ultimo orientamento, definito «più coerente con la disciplina legale del mancato pagamento del premio». La Cassazione ha quindi ribadito che «la rinunzia agli effetti della sospensione non può essere desunta dall’aver l’assicuratore accettato il tardivo pagamento del premio, ma deve manifestarsi con una specifica espressione di rinunzia da parte dell’assicuratore».
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Incontri online: come difendere la privacy
Le regole del Garante per la protezione dei dati personali di chi frequenta siti di dating e usa le app dedicate: cosa fare per tutelare la propria riservatezza. Cerchi l’anima gemella o sei disposto ad avventure sentimentali o erotiche? Per soddisfare i tuoi desideri hai a disposizione tantissimi siti e app di dating che ti aiutano a incontrare persone del sesso opposto o, se preferisci, anche del tuo stesso sesso. Puoi selezionarle per preferenze, abitudini, età, provenienza geografica e zona di residenza. Una volta trovato il soggetto prescelto, stabilire un contatto è facilissimo. Chi vuole può rimanere sul virtuale, altrimenti è possibile darsi un appuntamento per conoscersi e, se c’è gradimento reciproco, iniziare a frequentarsi, e poi chissà. Attenzione però: iscrivendosi a questi siti o community si forniscono parecchi dati personali; poi, nell’onda dell’euforia, c’è chi dà informazioni riservate sulla propria vita o scambia immagini intime e scatti hot. Ma non sempre chi riceve queste preziose informazioni le tiene per sé e le mantiene confidenziali. Se i dati vengono divulgati, la scappatella può costare cara. E allora come difendere la privacy negli incontri online? Il Garante per la protezione dei dati personali, preoccupato dal fenomeno, ha realizzato un vademecum di consigli utili. Conoscendoli, si possono prevenire parecchie fregature, non solo sentimentali ma anche finanziarie, perché c’è il rischio di vedersi svuotare il conto corrente da chi ha carpito password e credenziali di accesso. Peggio ancora, si può essere vittime di sextortion, le estorsioni a sfondo sessuale che avvengono ricattando chi incautamente ha inviato proprie foto di nudo e subisce richieste di denaro per evitare che vengano diffuse in pubblico o mandate alla famiglia. Ma anche quando non c’è una pretesa economica, se gli scatti o i video privati finiscono nelle mani sbagliate c’è il pericolo di incappare nel revenge porn, la divulgazione fatta per vendetta, allo scopo di danneggiare la reputazione della persona ritratta nelle immagini. Insomma, il terreno è minato e dietro a un cuore che batte dall’altra parte dello schermo o del display ci può essere un malintenzionato senza scrupoli, pronto a truffarci e a metterci nei guai. Dunque, è bene sapere in anticipo come difendere la privacy negli incontri online. Dating online: i consigli del Garante per difendere la privacy «Quando insegui Cupido online, fai attenzione alla privacy!» esordisce il Garante nel suo comunicato, che fornisce consigli molto importanti per difendere la propria riservatezza nel dating online. Il primo suggerimento è un invito alla riflessione: «Sei consapevole che, per quanto utili, questi servizi possono raccogliere, trattare ed eventualmente diffondere numerose informazioni che ti riguardano, anche di carattere molto sensibile, come ad esempio le tue abitudini sociali e i tuoi orientamenti sessuali?». In molti casi, questa consapevolezza manca e ci si lancia in prodezze di cui, poi, ci si potrebbe pentire. Così il Garante illustra «alcune piccole accortezze» che è bene considerare quando fai uso di siti e app di dating. Sono esattamente dieci, come un piccolo decalogo. Eccole. L’informativa sul trattamento dei dati personali «Leggi sempre con grande attenzione l’informativa sul trattamento dei dati personali. In particolare, cerca di capire quanti e quali dati verranno raccolti, chi tratterà i tuoi dati personali e con quali finalità, per quanto tempo verranno conservati i dati personali che ti riguardano e se possono essere condivisi con terze parti per finalità commerciali o di altro tipo». L’informativa sul trattamento dei dati personali deve essere presente su ogni sito e App e va consultata attentamente prima di iscriversi, in modo da esprimere un consenso consapevole. Ogni trattamento non autorizzato integra una violazione di legge compiuta da chi ha acquisito i tuoi dati e ne dispone in maniera arbitraria. Gli accorgimenti tecnici «Al momento dell’iscrizione, fornisci solo i dati indispensabili per fruire del servizio. Controlla le impostazioni privacy ed eventualmente disattiva ogni strumento di raccolta di informazioni non essenziali per utilizzare il servizio. Laddove possibile e nel caso non sia indispensabile, limita o blocca la possibilità che la app di dating acceda alla memoria o ad alcune funzionalità (microfono, camera, ecc.) del tuo smartphone. Disattiva l’accesso ai dati di geolocalizzazione del tuo smartphone se non è assolutamente necessario per fruire del servizio». Una telecamera che si accende a tua insaputa o un microfono che funziona in maniera occulta possono costituire gravi violazioni della privacy, se non hai dato il tuo consenso in anticipo. Nella maggior parte dei casi, non è indispensabile farlo e conviene bloccare l’accesso delle App di dating a queste funzionalità. Il nickname e la casella e-mail «Considera la possibilità di interagire inizialmente con gli altri utenti utilizzando un nickname o pseudonimo e di iscriverti non utilizzando la tua e-mail abituale, ma creandone una ad hoc, che magari non contenga riferimenti al tuo nome e cognome. In questo modo, sarai più protetto in caso di eventuali diffusioni – anche involontarie o accidentali – di dati che ti riguardano e potrai anche assicurarti di non poter essere rintracciato “fuori” dai servizi di dating da utenti con cui non vuoi interagire. Per le stesse ragioni – e anche per evitare che la app o il sito di dating abbiano eventualmente accesso a ulteriori informazioni che ti riguardano – anche se è più facile e rapido, evita di iscriverti tramite l’accesso ai tuoi profili social o ad altri servizi online (motori di ricerca, repository musicali, ecc.)». Molti dimenticano che anche il nome e il cognome sono dati personali, così come la casella e-mail, soprattutto se è quella “ufficiale” e usata abitualmente per motivi di lavoro. Perciò, almeno nei primi tempi, nel dating online è opportuno preservare la propria identità, per evitare di essere bersagliati da richieste sgradite. La foto profilo «Rifletti sulla pubblicazione della tua foto nel profilo. Vuoi davvero essere facilmente riconoscibile da tutti? Sai che scaricando e inserendo la tua foto in un motore di ricerca è possibile accedere a numerose informazioni che ti riguardano? Laddove possibile, decidi eventualmente di rendere la foto del tuo profilo accessibile solo agli utenti che autorizzi o a quelli con cui accetti di interagire». Anche la propria immagine, come quella che ci ritrae in volto o a figura intera, è un dato personale che va divulgato con cautela. Fornisci la tua foto solo a utenti “selezionati” e
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Il fondo patrimoniale è aggredibile?
Pignoramento e revocatoria del fondo patrimoniale: cosa sono i debiti contratti per bisogni di famiglia. Il fondo patrimoniale è un istituto vecchio quanto il Codice civile che, tuttavia, col tempo ha perso il suo appeal. Questo perché la giurisprudenza ne ha ridotto l’efficacia di strumento di tutela dai debiti e dai rischi dell’attività lavorativa. Scopo del fondo patrimoniale è costituire un vincolo di impignorabilità dei beni in esso inseriti. Il fondo quindi dovrebbe essere uno scudo all’interno del quale si iscrivono di solito gli immobili e i titoli di credito in modo tale che questi non possano essere attaccati dai creditori. Il tutto avviene con un semplice atto notarile annotato a margine dell’atto di matrimonio. In verità, il fondo patrimoniale tutela solo da alcune categorie di debiti. Nella maggior parte dei casi, la sua costituzione è del tutto inutile. Cerchiamo di comprendere meglio come stanno le cose e di vedere se e quando il fondo patrimoniale è aggredibile. Lo faremo rispondendo ad alcune delle tipiche domande che, in tale ambito, si è soliti porsi: cos’è il fondo patrimoniale e a cosa serve? Il fondo patrimoniale è attaccabile e quando? Si può revocare il fondo patrimoniale e quali sono i debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia? Procediamo dunque con ordine a soddisfare tutte queste legittime curiosità. Fondo patrimoniale: cos’è? Il fondo patrimoniale è uno degli strumenti più usati dagli italiani per sottrarre i beni familiari da eventuali aggressioni dei creditori. Non bisogna far altro che prendere un appuntamento dal notaio di fiducia e fornire a questi l’elenco dei propri beni che si vuol rendere impignorabili. Si può trattare solo di beni immobili (una casa, un terreno, ecc.), titoli di credito (per esempio, le quote di una società per azioni), beni mobili registrati (per esempio, un’automobile) e universalità di mobili. Questi beni vengono così inseriti in un fondo, che in realtà è un’entità giuridica, non fisica. Il che significa che i beni restano del loro legittimo proprietario, né muta l’amministrazione degli stessi. Insomma, nulla cambia nell’apparenza se non il fatto che il bene stesso viene considerato non aggredibile dai creditori. L’unico limite del fondo patrimoniale è costituito dal fatto che la vendita dei beni in esso inseriti può aver luogo solo se c’è il consenso di entrambi i coniugi e, se ci sono figli minori, dietro autorizzazione del giudice tutelare. A poter istituire un fondo patrimoniale però sono solo le coppie sposate e le unioni civili. Quando il fondo patrimoniale è aggredibile? I vantaggi del fondo patrimoniale si possono riassumere in un unico aspetto: i beni in esso inseriti non possono essere pignorati dai creditori. Ma, come anticipato, ciò non riguarda qualsiasi debito. Esistono due ipotesi che vanno esaminate. Debiti anteriori al fondo patrimoniale Il fondo patrimoniale non tutela dai debiti anteriori alla costituzione del fondo stesso. Viene in rilievo la data in cui è nata l’obbligazione e non quando si è verificata la morosità. Tanto per fare un esempio, se una persona contrae un mutuo o una fideiussione con una banca e il giorno dopo istituisce un fondo patrimoniale, la banca – in caso di inadempimento del cliente – potrà aggredire il fondo patrimoniale, anche se la morosità si manifesta dopo diversi mesi. Bisogna però fare un’importante precisazione. Per quanto riguarda i pignoramenti iscritti nei registri immobiliari entro un anno dalla costituzione del fondo, la procedura può essere avviata automaticamente. Sicché, il fondo patrimoniale decadrà subito. Invece, per quanto riguarda i pignoramenti iscritti dopo un anno dalla costituzione del fondo è necessario che il creditore avvii prima una causa contro il debitore: la cosiddetta azione revocatoria. L’azione revocatoria può essere intrapresa solo a patto che: non siano passati più di cinque anni dall’annotazione del fondo patrimoniale a margine dell’atto di matrimonio; il debitore non sia titolare di altri beni facilmente pignorabili. Ne consegue che il fondo patrimoniale non è mai aggredibile: dopo cinque anni dalla sua costituzione, fermo restando che, dopo il primo anno, l’aggredibilità richiede un percorso più tortuoso, ossia l’avvio della revocatoria, che spesso costituisce un disincentivo per il creditore; o quando il debitore è comunque titolare di altri beni che possono essere comunque pignorati dal creditore e che possono soddisfare il diritto di quest’ultimo. Debiti successivi al fondo patrimoniale Anche spirati i cinque anni dalla sua annotazione, il fondo patrimoniale continua ad essere aggredibile per tutti i successivi debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia. Cosa si intende per tale concetto? Quali sono i debiti contratti per soddisfare i bisogni della famiglia? Si tratta delle obbligazioni nascenti per realizzare le esigenze indispensabili per l’esistenza della famiglia nonché quelle volte al pieno mantenimento, al benessere e all’armonico sviluppo della famiglia stessa o al potenziamento della sua capacità lavorativa. Si pensi ai debiti con il condominio, in quanto connessi alla casa (che è un bene indispensabile alla famiglia); si pensi ai debiti per motivi di salute, a quelli relativi all’istruzione dei figli o al loro mantenimento, quelli per il trasporto (l’automobile).
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_La remissione della querela per stalking
Come e quando si può ritirare la denuncia per atti persecutori? In quali casi la querela per stalking è irrevocabile? La querela sporta per un reato può essere ritirata se, durante il procedimento, le parti giungono a un accordo o, più semplicemente, la vittima non ha più intenzione di andare avanti con il processo. Per la precisione, la remissione può avvenire fino a quando non sia intervenuta la sentenza definitiva di condanna, quindi anche in appello o in Cassazione. Per alcuni reati, però, la legge stabilisce che la remissione debba avvenire in un determinato modo, altrimenti non ha effetto. Con questo articolo vedremo come funziona la remissione della querela per stalking. Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, non è valida la remissione della querela fatta tra le parti mediante un semplice accordo scritto, anche se poi è depositato in tribunale, in quanto la legge prevede che la remissione per stalking debba essere solo processuale. Cosa significa? Come si fa a rimettere la querela per stalking? Approfondiamo la questione. Cos’è la remissione di querela? Con la remissione la vittima decide di ritirare la querela che aveva inizialmente sporto, con conseguente estinzione del reato. In soldoni, la remissione di querela consiste nel ripensamento da parte della persona offesa, la quale decide di rimangiarsi la denuncia fatta all’inizio. In genere, si decide di rimettere la querela perché è stato raggiunto un accordo economico con l’imputato; nulla vieta, però, che la vittima decida di ritirare la querela perché stufa di un lungo procedimento penale oppure semplicemente perché ha perdonato chi le ha fatto del male. Remissione di querela: come si fa? Per legge (art. 152 Cod. pen.), la remissione può essere di due tipi: processuale, se fatta davanti al giudice oppure davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria (ad esempio, recandosi in caserma dal maresciallo); extraprocessuale, se fatta al di fuori delle aule d’udienza, mediante comportamenti, anche solo taciti, che fanno capire in maniera inequivocabile che non c’è più la volontà di proseguire con l’azione penale. Ad esempio, rappresenta una forma di remissione extraprocessuale tacita della querela la condotta della persona offesa che, dopo aver incassato il risarcimento, non compare alle udienze nonostante il giudice l’abbia avvertita che, non presentandosi, la querela si sarebbe intesa come rimessa. La remissione della querela può essere fatta personalmente o tramite procuratore speciale, come ad esempio un avvocato. Stalking: come si rimette la querela? Per legge, la remissione della querela per stalking può essere solo processuale; ciò significa che non si può “perdonare” lo stalker se non dichiarandolo espressamente davanti al giudice o davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria. Tanto è confermato anche dalla sentenza della Cassazione citata in apertura: in tema di stalking non è idonea a estinguere il reato la remissione di querela, formata in sede extraprocessuale e depositata nella cancelleria del giudice, in quanto atto non perfezionato davanti all’autorità giudiziaria né davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria. Il motivo per cui la legge stabilisce la remissione solamente processuale della querela è molto semplice: si vuole evitare che la vittima del reato sia spinta dal colpevole a compiere un atto che in realtà non desidera. In altre parole, stabilendo che sia valida solo se fatta davanti al giudice o alla polizia, la legge vuole impedire che la remissione sia influenzata dalla persona denunciata che fa pressione sulla vittima affinché ritiri la segnalazione. In realtà, bisogna dire che difficilmente il giudice o la polizia si metteranno a indagare sui motivi che hanno indotto la vittima a rimettere la querela. Pertanto, il meccanismo della remissione processuale serve solo in maniera molto limitata a tutelare la libera volontà della vittima. Stalking: quando la querela non si può rimettere? Secondo la legge, la querela è irrevocabile se lo stalking è avvenuto mediante minacce gravi ripetute nel tempo. È il caso, ad esempio, della minaccia di morte o di quella fatta con le armi. La querela non è nemmeno revocabile quando lo stalking è commesso nei confronti di un minorenne o di una persona con handicap, nonché quando il crimine si accompagni a un altro delitto per il quale si procede d’ufficio: si pensi allo stalking che si concretizza in alcuni piccoli furti nell’abitazione della vittima. In tutti questi casi, la querela per stalking non può essere rimessa perché il reato è procedibile d’ufficio, nel senso che può essere punito senza che ci sia bisogno della segnalazione della vittima. Si tratta dunque di ipotesi di stalking particolarmente gravi la cui punibilità è sottratta alla volontà della vittima. La conseguenza è che chiunque assista a un fenomeno di stalking nei confronti di minorenne o di persona con handicap potrà sporgere denuncia alla polizia, anche contro la volontà della stessa vittima.
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Assegno divorzile
Qual è la funzione dell’assegno di divorzio? In che modo viene accertata la causalità tra la disparità economica e l’impegno nella vita familiare? Che succede nel caso di morte del coniuge in pendenza del giudizio di separazione personale? Per scoprirlo, leggi le ultime sentenze contenute in questo articolo. Assegno divorzile: può essere chiesto per la prima volta in appello? La materia del diritto di famiglia è in continua evoluzione, per cui facilmente mutano nel corso del giudizio le condizioni economiche delle parti. Il giudice deve prendere in considerazione tali cambiamenti, anche se emersi per la prima volta in grado di appello. Da ciò deriva che non v’è alcuna preclusione alla proposizione della domanda di assegno separativo (o divorzile) nel caso in cui i presupposti per il riconoscimento del diritto al contributo maturino nel corso del giudizio, o nel corso dell’appello, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi postulano la possibilità di modularne la misura in base al sopraggiungere di nuovi elementi. Corte appello Brescia, 17/12/2021, n.1662 Riconoscimento della funzione riequilibratrice dell’assegno divorzile All’assegno di divorzio è riconosciuta una funzione non già soltanto assistenziale (il che avviene quando la situazione economico -patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l’autosufficienza), ma anche riequilibratrice, ovvero, compensativo -perequativa, ove ne sussistano i presupposti (ossia alla condizione, necessaria, ma non sufficiente, che le situazioni economico -patrimoniali dell’uno e dell’altro coniuge, all’esito del divorzio, siano squilibrate, quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza) esclusa la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull’”an” del diritto all’assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente ai fini della fissazione del quantum. Quanto rileva è quindi che il coniuge richiedente, pur trovandosi all’esito del divorzio in situazione di autosufficienza economica, si trovi rispetto all’altro in condizioni economico -patrimoniali deteriori per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, ed abbia in tal modo sopportato un sacrificio economico -professionale, a favore dell’altro, che meriti un intervento compensativo -perequativo, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente. Cassazione civile sez. VI, 16/12/2021, n.40385 Il lavoro post separazione all’insaputa del marito Il lavoro come commessa svolto dall’ex moglie dopo la separazione, e all’insaputa del marito, non è elemento sufficiente a escludere il diritto a percepire un adeguato assegno divorzile se la donna risulta attualmente disoccupata anche perché impegnata nella cura delle figlie minori. Cassazione civile sez. I, 30/11/2021, n.37571 Assegno di mantenimento ed assegno divorzile: differenze L’assegno corrisposto in sede di separazione coniugale a titolo di mantenimento ha una finalità totalmente differente rispetto all’assegno divorzile: il primo si colloca in un momento nel quale ancora permane il vincolo matrimoniale ed è vòlto a consentire al coniuge richiedente di mantenere il medesimo tenore di vita – anche nella prospettiva di ricongiungimento -. Il secondo opera quando il vincolo di coniugio è ormai venuto meno e si pone come un sostentamento a favore del coniuge che non ha redditi sufficienti per un suo adeguato mantenimento o, comunque, che ha sacrificato la sua vita per scelte condivise con l’altro coniuge rimanendone penalizzato. Corte appello Perugia sez. I, 01/10/2021, n.559 Determinazione dell’assegno divorzile La spettanza dell’assegno divorzile – attesa la sua funzione assistenziale, perequativa e compensativa – si fonda sulla valutazione di plurimi criteri enucleabili dell’art. 5, l. 1 dicembre 1970, n. 898 ed è svincolata dalle valutazioni dell’assetto economico effettuate in sede di separazione che rappresentano, al più, un mero indice di riferimento nella misura in cui appaiano idonee a fornire utili elementi di valutazione; tanto perché l’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile si differenziano per natura, struttura e finalità. Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, n.25635 All’ex moglie va riconosciuto l’assegno divorzile mai richiesto in sede di separazione? L’assegno richiesto dalla ex moglie solo in sede di divorzio rischia di non essere corrisposto: rinviata ad altra sezione della corte d’appello l’indagine sulla debenza lamentata dalla donna che per anni non ha richiesto alcun contributo all’ex marito. Cassazione civile sez. VI, 22/09/2021, n.25646 Assegno divorzile: rileva la provenienza dei beni del patrimonio del coniuge onerato? Nella determinazione dell’assegno divorzile, i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, anche se non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale, possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato, posto che il fatto che tale patrimonio derivi da successioni ereditarie non ha alcuna rilevanza nella valutazione dell’esistenza dello squilibrio tra i coniugi che rappresenta uno dei paramentri cui ancorare la determinazione dell’assegno divorzile. Tribunale Ancona sez. I, 26/07/2021, n.983 L’assegno divorzile svolge anche una funzione risarcitoria? L’assegno divorzile, che va determinato alla stregua dei criteri di cui a Cass., sez. un., 18287/18, svolge anche una funzione risarcitoria, sicché deve tenersi conto delle cause della frattura del rapporto coniugale (nella specie, alla moglie è stato riconosciuto l’assegno divorzile di euro 800 mensili, alla stregua: a) della lunga durata della convivenza matrimoniale, preceduta anche da un lungo periodo di convivenza di fatto; b) della deteriore condizione economica della donna; c) dell’apporto da lei fornito alla formazione del patrimonio dell’ex coniuge per essersi dedicata alla cura dei figli; d) della imputabilità della crisi coniugale al marito, cui era stata già addebitata la separazione, dedito all’alcool e ad altre sostanze, e dal carattere violento e prevaricatore, e che aveva anche impedito alla donna di svolgere un lavoro esterno). Tribunale Terni, 13/07/2021 Il regime patrimoniale definito in sede di separazione L’attribuzione, in sede di divorzio, di un assegno in favore dell’ex coniuge non dipende dalle statuizioni patrimoniali precedentemente assunte (concordemente o in virtù di decisione giudiziale) in sede di separazione, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, della struttura e della finalità dei relativi trattamenti: l’assegno divorzile presuppone infatti lo scioglimento del matrimonio e come tale prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti invece nel regime di convivenza e di separazione. Tribunale Trieste sez. I, 20/07/2021, n.451 Assegno divorzile: funzione assistenziale All’assegno divorzile viene oggi riconosciuta sia una funzione assistenziale, nelle ipotesi in cui l’ex coniuge non abbia capacità lavorativa e di conseguenza
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Vittima di dipendenza affettiva: tutela legale
Si può parlare di circonvenzione di incapace per chi si approfitta della dipendenza affettiva della donna nei confronti degli uomini? Nel caso di una persona vittima di dipendenza affettiva, quale tutela legale si può invocare? Nel caso in cui la vittima sia stata, ad esempio, indotta a elargire somme sotto minaccia di abbandono, si può procedere a una querela? A rispondere a questo interessante quesito è stata di recente la Cassazione. Ecco cosa hanno detto i giudici supremi in merito. L’articolo 643 del Codice penale punisce il reato di circonvenzione di persone incapaci. L’illecito penale scatta quando qualcuno si approfitta di una persona in stato di infermità o deficienza psichica (anche se non interdetta o inabilitata) o quando si abusi dei suoi bisogni, delle passioni o semplicemente della sua inesperienza. Il tutto per procurare a sé o ad altri un profitto e con conseguente danno alla vittima. La pena prevista dal Codice penale è della reclusione da due a sei anni e la multa da 206 a 2.065 euro. Circonvenzione di incapace Secondo la Cassazione, il concetto di «incapace» che fa scattare la circonvenzione deve essere inteso in senso molto ampio: non solo quindi con riferimento ai soggetti affetti da patologie, ma anche a quelli che presentino un’alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell’incapacità, risulti tuttavia idonea a porre uno stato di minorata capacità intellettiva – volitiva od affettiva – e ne affievolisca le capacità critiche ed agevoli la suggestionabilità della vittima riducendone i poteri di difesa contro le altrui insidie. Ed ancora, sempre secondo la Cassazione, «Il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e pressione». In merito alla dipendenza affettiva, la sentenza in commento conferma che possa parlarsi di una minorazione psichica tale da inficiare le capacità di autodeterminazione della vittima. Sicché, si può parlare di circonvenzione di incapace nel caso, ad esempio, di una donna fragile che, per via della sua dipendenza affettiva dagli uomini, viene convinta da una persona a compiere dei bonifici in suo favore, ovviamente, per lei pregiudizievoli. la vicenda Nel caso di specie, era proprio successo che un uomo aveva svuotato il patrimonio di una donna vittima di dipendenza affettiva. Lui si era giustificato sostenendo che la patologia non sarebbe riconoscibile all’esterno e pertanto di aver operato in buona fede. Una difesa che traeva spunto dall’insegnamento della Cassazione stessa secondo cui infatti, per poter parlare di circonvenzione di incapaci è necessaria, tra l’altro, «l’oggettiva riconoscibilità della minorata capacità» della persona offesa, in modo che «chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti». Ciò significa che «lo stato di deficienza psichica è una condizione del soggetto passivo, condizione che deve sussistere in termini oggettivi. Tuttavia, «non è indispensabile che la situazione di deficienza psichica della persona offesa sia, oltre che oggettiva, riconoscibile a colpo d’occhio da parte di tutti coloro che vengono in contatto occasionale con la persona offesa, ma è sufficiente», precisano i Giudici, «che sia apprezzabile da parte di quella cerchia di persone che instaurano con la persona una relazione significativa, ed abbiano la possibilità di apprezzarne la debolezza cognitiva o affettiva». In questa prospettiva va collocata la vicenda presa in esame, poiché ben tre testimoni «hanno concordemente sottolineato la debole personalità e la significativa vulnerabilità della persona offesa», la quale «manifestava un apprezzabile livello di dipendenza affettiva dagli uomini che avevano rivestito un ruolo importante nella sua vita». Correttamente, quindi, i giudici hanno dato atto che «la fragilità cognitiva della persona offesa non appariva a colpo d’occhio e non era immediatamente percepibile all’esterno da soggetti estranei, ma era certamente apprezzabile da quei soggetti che entravano con la donna in un contatto più personale». E per completare il quadro va tenuto presente anche il racconto fatto da un altro teste, il quale «ha ricordato le difficoltà e la condizione di disorientamento della persona offesa». Conclusioni Tirando le somme, preso atto della «difficoltà di rilevare la fragilità psichica» della vittima è stata confermata la condanna dell’imputato per il reato di circonvenzione di incapace. Volendo tirare le fila del discorso è bene tenere in considerazione che, per poter denunciare una persona che si approfitti di un’altra che versi in uno stato di fragilità e di «dipendenza affettiva» è necessario che: la patologia psichica venga accertata da un medico e quindi sia effettivamente riscontrabile clinicamente; la patologia sia in qualche modo riconoscibile, non necessariamente a tutta la collettività, ma almeno a chi sta accanto alla vittima; che l’approfittatore abbia abusato di tale condizione inducendo la vittima a porre degli atti per lei svantaggiosi (come delle donazioni).
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Difesa senza avvocato
I casi in cui il cittadino può andare davanti al giudice o ad altre autorità e difendere i suoi diritti senza la difesa dell’avvocato Eccezioni al patrocinio obbligatorio dell’avvocato L’avvocato è una figura fondamentale per il funzionamento del sistema giustizia. Il diritto di difesa è infatti contemplato dal secondo comma dell’art 24, che così dispone “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.” Il legale è quindi la figura di riferimento a cui ricorrere ogni volta che si ha bisogno anche solo di un consiglio giuridico. La sua assistenza e la sua preparazione in determinati casi sono obbligatorie. Ci sono in effetti situazioni talmente complesse e intricate dal punto di vista giuridico che è impossibile fare a meno di questo professionista. A queste però si affiancano situazioni più semplici, che prevedono anche meno formalità da rispettare, in cui è possibile andare da soli davanti a un giudice o a un soggetto che ha funzione di mediare gli interessi delle parti. Vediamo in questo articolo in quali casi è possibile fare a meno dell’assistenza dell’avvocato in giudizio Lettere di diffida e messa in mora Per scrivere una lettera di diffida o di messa in mora non è necessario ricorrere a un avvocato, anche se il più delle volte, l’assistenza di un professionista nella fase che precede un eventuale giudizio, può essere non solo più incisiva, ma decisiva. Ci si può tuttavia cimentare nel redigere una lettera nei confronti del vicino rumoroso intimandogli di fare meno confusione la sera tardi, o una missiva con cui si mette in mora un soggetto che ha un debito nei nostri confronti, ricordandosi però che, per avere valore probatorio nell’eventuale e successivo giudizio, è necessario spedirlo nella forma della raccomandata con ricevuta di ritorno o via pec. Contratti e testamenti I contratti sono redatti, spesso e volentieri, con eccessiva leggerezza. La redazione di un contratto non è certo una competenza esclusiva dell’avvocato, credere però che in un accordo, non si possano nascondere delle insidie, è errato. È quindi bene affidarsi alla propria conoscenza solo se si vogliono stipulare contratti relativi a impegni, anche monetari, di scarso valore. Il testamento, proprio per la sua natura di atto unilaterale e recettizio di natura personalissima può essere redatto da chiunque abbia la capacità di testare, visto che con lo stesso si dispone dei propri beni e della loro destinazione dopo il decesso. Anche in questo caso però, se il patrimonio del testatore è consistente e ci sono diversi famigliari che concorrono all’eredità è sempre bene rivolgersi a un legale per non rischiare di ledere i diritti di qualcuno dei successori e d’inserire nel testamento le giuste disposizioni di carattere patrimoniale e non patrimoniale. Mediazioni per le controversie in materia di utenze Se per alcuni tipi di mediazione è necessaria la presenza dell’avvocato, non lo è per le mediazioni che riguardano le controversie conto le compagnie elettriche, del gas e del telefono. Per le prime due la procedura di conciliazione deve essere attivata tramite il servizio di conciliazione ARERA, mentre se i problemi riguardano il rapporto con una compagnia telefonica, il servizio per la conciliazione da attivare è quello dei Co.re.com presenti sul territorio. Conciliazioni davanti all’arbitro bancario e finanziario Negli ultimi anni i titolari di conti correnti, si sono informati e attivati, soprattutto per contestare in particolare l’applicazione di tassi usurari ai prestiti loro erogati. Attorno a questo sono sorte società e associazioni che forniscono assistenza in materia. In realtà, se si agisce contro un istituto di credito, lo si può fare da soli, rivolgendosi all Arbitro bancario e finanziario. Questo procedimento, come quello visto per le utenze, è finalizzato a concludersi con una conciliazione e non è necessaria l’assistenza dell’avvocato. Cause dal giudice di Pace fino a 1100 euro e multe stradali Non viene richiesta l’assistenza obbligatoria dell’avvocato nelle cause e le procedure d’ingiunzione che si svolgono davanti al Giudice di Pace se hanno un valore che non supera i 1.100 euro. A stabilirlo è l’art 82 c.p.c che disciplina il patrocinio e che al comma 1 dispone proprio che “Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100.” Si può andare da soli davanti al Giudice di Pace da anche quando si prende una multa per la violazione di qualche regola del Codice della Strada, che tra l’altro disciplina proprio il procedimento davanti al Giudice di Pace in questi casi. Cause contro il Fisco fino a 3000 euro Limite di valore di 3000 euro invece per le azioni contro il fisco, che si possono intraprendere senza il patrocinio di un avvocato. In questo caso la competenza delle controversie è distribuita tra le Commissioni Tributarie provinciali, che fungono da giudici di prima istanza e le Commissioni Tributarie regionali, innanzi alle quali si possono impugnare le decisioni di primo grado. In genere si attivano questi procedimenti per contestare cartelle esattoriali o accertamenti fiscali. Denunce contro il datore all’Ispettorato del lavoro L’INPS e l’Ispettorato del lavoro raccolgono invece le denunce dei dipendenti nei confronti dei loro datori di lavoro. La presenza dell’avvocato non è richiesta né quando si presenta la denuncia né nella successiva udienza in cui il datore e il dipendente devono presenziare per accertare i fatti denunciati e addivenire, possibilmente, a una conciliazione. Fase sommaria della procedura di sfratto Il conduttore che non paga i canoni di locazione al locatore e che viene citato in tribunale per la procedura di sfratto per morosità, può presentarsi personalmente all’udienza, senza l’assistenza di un difensore, solo nella fase sommaria del procedimento che riguarda la convalida dello sfratto. L’assistenza di un avvocato diventa invece obbligatoria se il conduttore si oppone allo sfratto, perché con l’opposizione si apre la fase ordinaria del procedimento, che consiste in una causa vera e propria. L’assistenza dell’avvocato non è necessaria neppure quando ci si deve difendere o si vuole agire in veste di attori per far valere i propri diritti, nelle cause di lavoro, previdenza, locazione, comodato e affitto di aziende. Cause di valore non superiore a 129,11 euro L’assistenza dell’avvocato non è necessaria neppure quando ci si deve difendere o si vuole agire in veste di attori per
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Commette reato l’amante che rivela alla moglie il tradimento del marito?
L’amante stanca e delusa che rivela al coniuge tradito l’infedeltà del marito o della moglie può commettere diversi reati, vediamo quali Rivelare infedeltà al coniuge tradito L’amante stanca di essere trattata come la seconda scelta, non ne può proprio più, decide così di rivelare il tradimento del fedifrago. In casi come questi commette un reato? Può cioè essere perseguibile penalmente per aver sbugiardato il coniuge traditore? Cerchiamo di capirlo insieme, premettendo che la tecnologia in questi casi, è uno strumento potentissimo. Non è infrequente infatti ai giorni nostri che i matrimoni finiscano per foto pubblicate sui social o messaggini inviati al coniuge tradito. Culturalmente il tradimento provoca sempre una certa ilarità e il tradito suscita indubbi sentimenti di tenerezza. Chi vive però direttamente queste situazioni non si diverte affatto. Il tradimento non solo pone fine molto spesso al matrimonio, ma incrina anche i rapporti con figli, amici e parenti. Rivelare quindi l’infedeltà coniugale è una decisione da ponderare in modo adeguato, proprio per le conseguenze psicologiche e anche patrimoniali che, una spiata vendicativa, può produrre. In ogni caso è bene sapere che la giurisprudenza non ha mancato di punire in certi casi l’amante vendicativa. Vediamo in che modo e a che titolo. Reato di molestia informare la moglie del tradimento via SMS o telefono La Corte di Cassazione, ad esempio, con la sentenza n. 28852/2009 ha inquadrato la condotta dell’amante che, inviando alcuni SMS alla moglie tradita, l’ha informata del tradimento del marito, come molestia e disturbo alle persone. Illecito che le è costato le spese processuali e una multa di 1000 euro. A nulla sono valse le difese dell’amante, che in sua difesa ha affermato che il tradimento era già noto alla moglie e che comunque si è limitata a inviare solo qualche SMS. Per gli Ermellini anche pochi messaggi possono ledere la dignità, il decoro e l’onore della persona offesa, soprattutto se gli stessi riportano anche espressioni di disprezzo dell’uomo verso la sua compagna di vita. Con la sentenza n. 28493/2015 la Cassazione è giunta alle stesse conclusioni, in relazione alle rivelazioni che la ex amante, per vendetta, ha comunicato alla moglie del traditore, in tre lunghe telefonate. Gli Ermellini non hanno tenuto conto del fatto che le conversazioni, a detta dell’amante, non sono state assillanti e che comunque era nell’interesse della moglie essere informata della condotta del coniuge. Stalking per l’amante che perseguita marito e figli dell’infedele In un altro caso invece, sul quale la Cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 29826/2015, ha commesso reato di atti persecutori (stalking) l’amante che ha rivelato al marito il tradimento della moglie, lo ha reso pubblico, ha inviando lettere al tradito sul luogo di lavoro e numerosi SMS dal contenuto volgare e infine ha scritto frasi ingiuriose proprio sui muri della scuola frequentata dai figli della donna. Gli Ermellini hanno valorizzato ai fini del reato le svariate condotte persecutorie che hanno recato un indubbio danno alla riservatezza e all’intimità sessuale, provocando uno stato persistente di disagio e ansia a tutti i membri della famiglia, che hanno subito ripercussioni anche nell’ambiente lavorativo e scolastico. Diffamazione se il tradimento viene reso noto a terzi Diverse sentenze hanno condannato anche per diffamazione l’amante che ha rivelato la propria relazione con una persona spostata, pubblicando foto e messaggi espliciti della relazione sulla propria pagina Facebook o su altro social. Il reato si configura in questi casi perché la vita di relazione tra due coniugi non è un fatto d’interesse pubblico, per cui nel momento si rende noto a un numero indeterminato di soggetti il tradimento si lede il diritto alla riservatezza delle persone offese. Reato minacciare di rivelare il tradimento È anche possibile che l’amante ferita si limiti anche solo a minacciare il coniuge di rivelare all’altro il tradimento. In questo caso, il soggetto a cui la minaccia è rivolta può denunciare l’amante gelosa e la stessa può andare incontro alla condanna per il reato di minacce di cui all’art. 612 c.p.