Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Dichiarazione fraudolenta, sequestro preventivo confermato
Dichiarazione fraudolenta, sequestro preventivo confermato Con sentenza n. 2270 del 20 gennaio 2021, la Suprema Corte ha ritenuto il suo ricorso inammissibile, in quanto formulato in modo non specifico. In particolare, la difesa dell’indagato si era limitata ad affermare che non vi fosse prova del fatto che egli avesse firmato le dichiarazioni fiscali oggetto di imputazione, senza richiamare, neanche a fini di critica, la motivazione del provvedimento impugnato. Per contro, erano state riscontrate una serie di circostanze che, per la loro pregnanza, confermavano in via indiziaria una piena e diretta partecipazione dell’indagato all’illecito di cui all’articolo 2 del D. Lgs. n. 74/2000 e rendevano irrilevante, secondo la corretta valutazione del tribunale, il fatto che non vi fosse prova dell’apposizione della firma dell’indagato sulle dichiarazioni fiscali, non presenti in atti. Nella decisione impugnata, infatti, si dava conto, in modo analitico e coerente, delle ragioni per le quali si erano ritenuti sussistere i gravi indizi del reato contestato anche a carico dell’indagato. Era stato evidenziato, in primis, che il ricorrente era il soggetto che, nell’ambito della società, impartiva direttive a fini della registrazione del pagamento delle fatture, con le relative annotazioni. Una testimone aveva sottolineato il ruolo significativo dallo stesso ricoperto nell’ambito della società ed era emerso che egli fosse presente, con gli altri coimputati, ad un incontro nel quale uno di questi aveva ammesso che i lavori pagati non corrispondevano a quelli fatti. L’indagato era stato inoltre presente alle riunioni per l’approvazione dei bilanci che un testimone aveva dichiarato falsi ed era stato indicato da quest’ultimo come uno degli autori della falsità medesima. Per finire, la piena partecipazione dell’indagato nella gestione illecita emergeva anche da un’intercettazione telefonica fra altri soggetti e dall’esistenza di pagamenti anomali. Secondo la Corte, in definitiva, avendo la delega alla sottoscrizione delle dichiarazioni, anche il responsabile amministrativo poteva ben rispondere del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture.
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Dati personali online: ultime sentenze
Dati personali online: ultime sentenze Per il gestore di un sito, l’indirizzo di protocollo Internet dinamico di un visitatore rappresenta un dato personale. Il trattamento dei dati può superare il periodo necessario agli scopi per cui sono stati raccolti? È lecita la pubblicazione su un sito internet di un provvedimento giurisdizionale che indica lo stato di salute del ricorrente? Leggi le ultime sentenze. Diffusione online di dati giudiziari In tema di protezione dei dati personali, il trattamento da parte di enti pubblici a base elettiva dei dati giudiziari riguardanti il corpo elettorale e i diritti di elettorato attivo e passivo, risponde ad una “finalità di rilevante interesse pubblico” ai sensi dell’art. 65 d.lg. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, nella stesura anteriore alle modifiche introdotte con il d.lg. n. 101/2018) ed è consentito e lecitamente esercitato, nei limiti indicati da questa disposizione, solo ove siano stati preventivamente individuati, ai sensi degli artt. 20 e 21 d.lg. n. 196/2003, ‘i tipi di dati trattati’ e ‘le operazioni eseguibili’, così da predeterminare e circoscrivere l’attività discrezionalmente consentita. Infatti, qualora questi elementi non siano stati specificati da espressa disposizione di legge o dal Garante per la protezione dei dati personali, spetta al soggetto pubblico che esegue il trattamento provvedere in proprio alla preventiva individuazione degli stessi, mediante l’adozione di un atto regolamentare in conformità del parere resto dal Garante ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. g) d.lg. n. 196/2003, con l’effetto che il trattamento dei dati che abbia esorbitato dall’individuazione così compiuta non può ritenersi né consentito, né lecitamente esercitato (fattispecie relativa alla diffusione online dei dati giudiziari di candidati al Collegio Professionale dei Periti industriali). Cassazione civile sez. I, 16/06/2021, n.17208 Tutela dei dati personali memorizzati nell’account della persona deceduta L’accesso e il trasferimento dei dati e delle informazioni memorizzati sull’account di una persona deceduta (anche sincronizzati online su iCloud), è consentito ai terzi legittimati, ai sensi dell’art. 2-terdecies nel D.Lgs. n. 196/2003, introdotto dal d.lgs. n. 101/2018 che ha esteso le norme del GDPR anche ai trattamenti dei dati personali di persone decedute, quando i terzi siano portatori di interessi “per ragioni familiari meritevoli di protezione”, se non espressamente vietato dall’interessato, senza che la società di informazione titolare del trattamento possa frapporre ostacoli non previsti dalla normativa europea e nazionale. Tribunale Milano sez. I, 09/02/2021 Dati sensibili di un dipendente Il Comune deve rimuovere dall’albo pretorio online, dopo 15 giorni dalla pubblicazione delle sue deliberazioni, le informazioni in esse contenute che non attengono all’organizzazione degli uffici o al funzionamento dell’ente, ma che riguardano dati sensibili di un soggetto. Ad affermarlo è la Cassazione che conferma la legittimità dell’ordinanza ingiunzione con la quale il Garante per la protezione dei dati personali irrogava la sanzione di 4mila euro nei confronti di un comune, a causa di un trattamento di dati personali effettuato in violazione dell’articolo 124 del Codice della privacy. Nello specifico, l’ente locale era colpevole di aver mantenuto visibile sul proprio albo pretorio online, per oltre un anno, alcune determinazioni dirigenziali dalle quali risultavano dati personali di un dipendente, non attinenti al profilo organizzativo dell’amministrazione, i quali avrebbero dovuto essere rimossi dopo 15 giorni. Cassazione civile sez. II, 03/09/2020, n.18292 Registrazione e pubblicazione online di un video che ritrae poliziotti Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 95/46/CE, la registrazione video di taluni agenti di polizia all’interno di un commissariato, durante la raccolta di una deposizione, e la pubblicazione del video così registrato su un sito Internet dove gli utenti possono inviare, visionare e condividere contenuti video, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva e possono costituire, in astratto, un trattamento di dati personali esclusivamente a scopi giornalistici, a condizione che da tale video risulti che la registrazione e la relativa pubblicazione abbiano avuto quale unica finalità la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee. Spetterà al giudice nazionale escludere, caso per caso, che la registrazione e la pubblicazione del video, avvenute senza che le persone interessate venissero informate di tale registrazione e delle sue finalità, costituiscano un’ingerenza nel diritto fondamentale al rispetto della vita privata di tali persone, vale a dire degli agenti di polizia che appaiono nel video stesso, ciò perché non si può ritenere che ogni informazione pubblicata su Internet, che riguardi dati personali, rientri nella nozione di «?attività giornalistiche?» e che, a tale titolo, benefici del regime speciale di cui all’articolo 9 della direttiva 95/46. Corte giustizia UE sez. II, 14/02/2019, n.345 Internet e dati personali: il consenso specifico dell’interessato In tema di consenso al trattamento dei dati personali, la previsione dell’art. 23 del d.lgs. n. 196 del 2003, nello stabilire che il consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, consente al gestore di un sito internet, il quale somministri un servizio fungibile cui l’utente possa rinunciare senza gravoso sacrificio (nella specie servizio di “newsletter” su tematiche legate alla finanza, al fisco, al diritto e al lavoro), di condizionare la fornitura del servizio al trattamento dei dati per finalità pubblicitarie, sempre che il consenso sia singolarmente ed inequivocabilmente prestato in riferimento a tale effetto, il che comporta altresì la necessità, almeno, dell’indicazione dei settori merceologici o dei servizi cui i messaggi pubblicitari saranno riferiti. Cassazione civile sez. I, 02/07/2018, n.17278 Responsabilità amministratore di una fanpage su Facebook L’art. 2, lett. d), della Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che la nozione di « responsabile del trattamento », ai sensi di tale disposizione, include l’amministratore di una fanpage presente su un social network. Corte giustizia UE grande sezione, 05/06/2018, n.210 Lesione del diritto all’oblio Sussiste la giurisdizione dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali nei confronti di una società italiana, quale stabilimento della società di diritto irlandese facente parte del medesimo gruppo che gestisce servizi di ricerca su internet in Europa, in relazione alla richiesta della rimozione dei risultati da parte di un soggetto residente in Italia. Difatti, nel caso
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Come escludere un figlio dal testamento?
Si può diseredare un figlio? Come fare a toglierlo dal testamento e cosa possono fare gli altri eredi? L’indegnità a succedere. Chi vuol escludere una persona dalla propria eredità può limitarsi a non menzionarla nel testamento. Non sono necessarie formule o atti particolari: basta il semplice “silenzio”. Ad esempio, se si vuole diseredare un fratello o una sorella è sufficiente fare testamento e non citarli, lasciando il proprio patrimonio ad altri. Viceversa, se non si fa testamento, è la legge a stabilire quali sono gli eredi, sostituendosi così all’eventuale (e non nota) volontà del defunto. Diverso è il discorso quando si ha a che fare con i figli e il coniuge. Costoro sono «eredi legittimari», cioè una categoria particolare di eredi. Ad essi infatti la legge riserva sempre una fetta dell’eredità. Ma ci sono dei casi in cui è possibile diseredare anche loro. Vediamo allora come escludere un figlio dal testamento. Tali ipotesi sono strettamente collegate a gravi comportamenti compiuti dall’erede. Come escludere un figlio dal testamento per indegnità Come abbiamo già spiegato nell’articolo Indegnità a succedere: quando, la legge prevede sei comportamenti particolarmente gravi che determinano la perdita di ogni diritto sull’eredità, anche in capo ai parenti più stretti come figli, coniuge e genitori. Al ricorrere di tali condotte, è necessario ottenere dal giudice una dichiarazione di indegnità nei confronti dell’erede. L’accertamento dell’indegnità è successivo alla morte del testatore. Quindi, il genitore può limitarsi a non menzionare il proprio figlio nel testamento e, qualora quest’ultimo dovesse fare opposizione alla morte del padre o della madre, gli altri eredi, nel difendersi, potrebbero farlo dichiarare indegno. Cos’è l’indegnità? L’indegnità è una causa di esclusione dalla successione che colpisce chi si rende colpevole di gravi offese alla persona o alla libertà testamentaria della persona della cui eredità si tratta. In sostanza, il legislatore ritiene che determinati comportamenti rendano il soggetto immeritevole di succedere. Come far dichiarare un figlio indegno? L’indegnità a succedere, pur scaturendo direttamente dalla legge, deve essere dichiarata con sentenza dal giudice su domanda del soggetto interessato. Si deve quindi intraprendere una causa civile alla quale devono partecipare tutti gli eredi. L’azione però non può essere svolta dal testatore quando ancora è in vita ma dai suoi eredi una volta che ne è intervenuta la morte. A seguito della sentenza, l’indegno è tenuto a rilasciare l’eredità acquistata e dovrà, inoltre, restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l’apertura della successione. Ciò anche nel caso in cui la causa di indegnità sia successiva a tale momento, dato che gli effetti dell’indegnità retroagiscono comunque al momento dell’apertura della successione. Quando si può far dichiarare il figlio indegno? Le cause che possono determinare l’indegnità del figlio a succedere sono collegate per lo più a reati. Indicheremo qui di seguito i casi. – Omicidio volontario È indegno di succedere chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale. Deve, pertanto, trattarsi di omicidio volontario ed il soggetto agente deve essere capace di intendere e volere, in quanto l’azione deve essere volontariamente diretta contro i soggetti indicati dalla norma. Sono pertanto escluse sia le ipotesi di omicidio colposo che preterintenzionale. È invece sufficiente il solo tentativo. In tale particolare ipotesi, non è necessaria la condanna penale, potendo la causa di indegnità essere accertata autonomamente in sede di giudizio civile. – Istigazione al suicidio L’ipotesi di istigazione al suicidio scatta quando avviene ai danni di un minore di anni 14 o di incapace, dal momento che l’età immatura o le condizioni mentali del suicida fanno ritenere che solo l’istigatore sia la vera causa della morte. – Denuncia dichiarata calunniosa in un giudizio penale È indegno chi ha denunziato la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un ascendente della medesima per reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denuncia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale. Questa rappresenta l’unica ipotesi in cui è necessaria la sentenza penale irrevocabile di condanna: il giudice civile non può compiere autonomamente l’accertamento del fatto, ma spetta agli interessati produrre la sentenza penale per ottenere che lo stesso tragga ogni conseguenza in ordine all’indegnità; in altri termini, il giudice civile sarà tenuto a rigettare la domanda, qualora l’accertamento non possa avvenire in sede penale, a causa dell’estinzione del reato. – Decadimento della potestà genitoriale È uno dei casi di indegnità a succedere che, però, chiaramente non interessa il nostro problema visto che riguarda l’azione del figlio nei confronti del padre e non viceversa. Né è possibile ricorrere a tale causa a tutela del nipote. – Atti che attentano alla volontà del testatore Vi rientrano una serie di ipotesi. La prima è quella di colui che, con dolo o violenza, abbia indotto la persona della cui successione si tratta, a redigere, revocare, mutare il testamento, o abbia impedito alla stessa la redazione di testamento. La seconda è la soppressione, il celamento o l’alterazione del testamento. È poi prevista l’indegnità in caso di formazione o uso cosciente di un testamento falso. Non è necessario un giudizio penale in quanto anche il giudice civile può decidere sulla sussistenza del falso denunciato ai fini della pronuncia dell’indegnità a succedere dell’autore. Come escludere un figlio dal testamento Abbiamo visto, in questa breve guida, in quali casi il figlio può essere diseredato. Al genitore basta non citarlo nel testamento. Il giudizio di indegnità si svolgerà però successivamente alla sua morte, in caso di contestazione del figlio, e su richiesta da parte degli altri eredi. Il genitore non deve necessariamente dire al figlio che lo ha diseredato. Né il figlio, sapendolo, può fare qualcosa prima della morte del genitore. Dunque, volendo sintetizzare quanto detto finora, in linea generale non si può diseredare un figlio a meno che questo non si macchi di particolari crimini e nei suoi
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Incidente auto e responsabilità.
Incidente auto: che si rischia se la dinamica non è corretta Nel momento in cui si fa la denuncia di sinistro alla propria assicurazione bisogna assicurarsi di essere precisi nel narrare l’accaduto. Chi esagera, solo al fine di evidenziare le altrui responsabilità, rischia infatti di perdere il diritto al risarcimento. Questo per una semplice ragione che spiegheremo nel seguente articolo. Ecco allora, in caso di incidente stradale, che si rischia se la dinamica non è corretta. Le osservazioni sono frutto di precise indicazioni uscite fuori dalle aule di tribunale e, soprattutto, della Cassazione. È stata proprio la Suprema Corte, di recente, a indicare quali conseguenze può portare un accertamento dei danni non compatibile con il racconto presentato dall’assicurato. Ma procediamo con ordine. La narrazione dei fatti nel Cid Quando si fa un incidente stradale, i conducenti provano di solito a mettersi d’accordo. Se raggiungono un’intesa che individui il soggetto responsabile, compilano e firmano un unico Cid, che li vincola definitivamente. Il conducente non può infatti ritrattare la versione narrata sul modulo di constatazione amichevole. C’è però da dire che il Cid vincola i due automobilisti ma non le rispettive assicurazioni, che potrebbero discostarsene se ritengono che la versione descritta nel modulo è inverosimile o incompatibile con i danni alle auto. Anche lo stesso giudice, nel caso in cui venga adito, può ritenere il Cid non attendibile. Potrebbe però succedere che i conducenti non si mettano d’accordo e che il Cid non venga compilato o che ciascun conducente compili un autonomo Cid e lo presenti alla propria assicurazione al fine di presentare la denuncia di sinistro. Il risarcimento del danno e le perizie Una volta ricevuta la denuncia di sinistro, le assicurazioni procedono ad effettuare le verifiche per accertare se le narrazioni dei conducenti sono verosimili. Tale accertamento viene effettuato attraverso l’acquisizione del verbale della polizia o dei carabinieri eventualmente intervenuti sul luogo. Questi avranno effettuato dei rilievi, indicando la posizione dei veicoli dopo lo scontro, i punti di contatto tra i due mezzi, la presenza di frenate sulla strada, la segnaletica, le narrazioni dei testimoni. Gli agenti della polizia o i carabinieri formulano quindi una propria ricostruzione del sinistro individuando il soggetto presumibilmente responsabile. Di qui l’assicurazione si fa già un’idea completa e stabilisce se la narrazione del proprio assicurato è veritiera o meno. Ma è anche probabile che non sia stato redatto alcun verbale perché le autorità – in assenza di feriti – non sono intervenute. Sicché in questi casi, l’assicurazione delega un proprio perito fiduciario per eseguire una verifica sulle auto e accertare se i danni riportati del veicolo sono compatibili con i fatti narrati nella denuncia di sinistro. Che si rischia se la dinamica non è corretta? A quel punto, se il perito dell’assicurazione dovesse ritenere che i punti di contatto tra le auto, in relazione alla conformazione della strada e al luogo del sinistro, escludono la veridicità delle affermazioni dell’assicurato, gli negano il risarcimento. Non una sola parte, ma l’intero risarcimento. Quindi, non c’è anche possibilità di ottenere il concorso di colpa. Questo perché appare evidente, in casi del genere, che vi sia stata una dichiarazione non veritiera. Non solo. Se l’assicurazione ritiene che vi sia stata non solo una falsa rappresentazione dei fatti ma anche una dolosa premeditazione dell’incidente al solo fine di frodare l’assicurazione (con l’accordo eventuale della controparte) procede a sporgere denuncia contro l’assicurato per tentata truffa ai danni dell’assicurazione.
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Usura manto stradale: c’è risarcimento in caso di incidente?
Insidia stradale: avvallamenti, buche e asfalto rovinato sono causa di responsabilità per il Comune? Il Comune ha l’obbligo di sottoporre le strade a manutenzione costante. Diversamente, viene meno a uno dei suoi più tipici obblighi. Obblighi per i quali peraltro percepisce le tasse dai cittadini. Ma anche i cittadini devono fare la loro parte: non possono cioè guidare distratti o girati dal lato opposto alla strada o magari con lo sguardo rivolto sullo smartphone. Se così facendo dovessero finire in una buca, dovrebbero dare la colpa solo a sé stessi. Nello stabilire quindi se, in caso di usura sul manto stradale, c’è risarcimento in caso di incidente bisogna verificare innanzitutto la condotta tenuta dall’automobilista, la prevedibilità dell’incidente e, di conseguenza, la capacità di avvistamento dell’insidia stradale. Sono questi i tre parametri per stabilire se l’automobilista che fori uno pneumatico o che, sbandando, vada a finire contro un’altra auto ha diritto ad essere risarcito. La questione è tutt’altro che nuova per le aule giudiziarie. Di recente, la Cassazione ha definito di nuovo – come se mai ve ne fosse ancora bisogno – gli estremi della responsabilità del Comune e quella dell’automobilista in caso di incidente per usura del manto stradale. Nel caso di specie, è stata respinta la richiesta di ristoro avanzata dal proprietario della vettura nei confronti dell’Ente locale. È risultato del tutto irrilevante il richiamo allo stato di usura del manto stradale che, per quanto accertato, non costituiva la vera causa del sinistro. In realtà, hanno osservato i giudici nel caso di specie, la colpa era da attribuirsi all’esagerata andatura della vettura, resa ancora più grave dalla persistente pioggia. Questa pronuncia lascia ancora una volta comprendere come, in caso di insidie stradali, il Comune se la possa “cavare” appellandosi al cosiddetto caso fortuito previsto dall’articolo 2051 del Codice civile: norma questa che sì stabilisce, da un lato, la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa arrecati a terzi, ma prevede anche l’esimente se tale danno è derivato da un evento imprevedibile e inevitabile. E tra gli eventi di questo tipo, oltre alla classica burrasca o al terremoto, vi è l’imprudenza dell’automobilista. Risultato: il conducente che va veloce o che, anche a velocità normale, non si accorge di una buca grossa ed evidente non può chiedere il risarcimento. Il risarcimento compete solo per le «insidie» e per i «trabocchetti», ossia per quelle disconnessioni del manto stradale che non possono essere viste perché troppo piccole o magari coperte da foglie, ghiaia, materiali residui, pioggia (quando interessa tutta la strada e non solo lo spazio attorno alla buca, nel qual caso è facilmente immaginabile che c’è una voragine). Ed inoltre conta anche l’eventuale assenza di illuminazione laddove l’incidente avvenga di notte. Dunque, il richiamo alla «particolare situazione del manto stradale» non è sufficiente secondo la Cassazione per alleggerire la colpa del conducente distratto o imprudente. Resta il fatto che il Comune, per evitare incidenti, dovrebbe – non appena avuto notizia del pericolo – transennare l’area. Perché, laddove è provato che l’insidia sia poco visibile e che l’automobilista abbia rispettato il Codice della strada, l’amministratore non può sottrarsi all’obbligo di pagare il risarcimento.
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Prova liberatoria sinistro stradale: ultime sentenze
Accertamento colpa esclusiva di uno dei conducenti e regolare guida dell’altro; tamponamento a catena di autoveicoli in movimento; criterio di distribuzione della responsabilità. L’accertamento della colpa esclusiva del conducente costituisce prova liberatoria dal concorso di colpa per l’altro soggetto coinvolto. La presunzione di pari responsabilità opera sia nei casi in cui sia accertata la condotta che ha causato il sinistro ed incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, sia nei casi in cui risulti impossibile accertare la condotta che ha causato il danno. Sinistro stradale: accertamento della responsabilità In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro; ne consegue che l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista. Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, n.12884 Presunzione di pari colpa e onere probatorio Nel caso di scontro tra autoveicoli opera la presunzione di pari responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione dell’incidente; pertanto tale presunzione va esclusa solo se venga accertato che l’incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti e che nessuna colpa sia ravvisabile nel comportamento dell’altro: Tale presunzione pone a carico di ciascuno dei conducenti l’onere della prova liberatoria: ne deriva che ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell’altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del codice della strada. Tribunale Crotone sez. I, 30/04/2021, n.416 Presunzione di pari responsabilità La presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054, comma 2, c.c. pone a carico di ciascuno dei conducenti l’onere della prova liberatoria. Ne deriva che ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell’altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del Codice della Strada ed immune da colpa generica, e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto. La prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa in questione non deve essere necessariamente fornita in modo diretto, dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico – esclusivo o assorbente, dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente. Corte appello Napoli sez. VIII, 25/09/2020, n.3246 Circolazione dei veicoli e presunzione di colpa La presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 comma 2 c.c. pone a carico di ciascuno dei conducenti l’onere della prova liberatoria, sicché ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell’altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del codice della strada ed immune da colpa generica, e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto. La prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa di cui all’art. 2054 comma 2 c.c. non deve essere necessariamente fornita in modo diretto, dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico – esclusivo o assorbente – dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente. Corte appello Napoli sez. VIII, 15/05/2020, n.1731 Responsabilità da sinistri stradali In tema di circolazione stradale la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 comma 2 c.c. pone a carico di ciascuno dei conducenti l’onere della prova liberatoria, sicché ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell’altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del codice della strada ed immune da colpa generica, e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto. La prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa di cui all’art. 2054 comma 2 c.c. non deve essere necessariamente fornita in modo diretto, dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente, ma può anche risultare indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico – esclusivo o assorbente, dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente. Corte appello Napoli sez. VIII, 15/05/2020, n.1731 Presunzione di responsabilità concorrente Trattasi quindi di accertamento in concreto della responsabilità, e della “esclusiva responsabilità” del danneggiato nella causazione del sinistro, con conseguente sollevazione del conducente dell’auto dall’onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro: ed infatti, la prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa ex art. 2054 c.c., comma 2, non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente. Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8885 La presunzione di pari responsabilità L’art. 2054, co. 2 c.c. prevede che, nel caso di scontro tra veicoli, sussiste una presunzione di pari responsabilità. La presunzione di pari responsabilità concorrente dei conducenti di veicoli coinvolti in uno scontro, di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., è residuale ed opera solamente nel caso in cui sia impossibile accertare con indagini specifiche la dinamica del sinistro e le relative responsabilità e nel caso in cui sia impossibile stabilire con certezza la quota di responsabilità delle
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_La promessa di matrimonio
Con la promessa di matrimonio, ex artt. 79-81 c.c., i nubendi manifestano la volontà di contrarre matrimonio anche se tale dichiarazione non li obbliga alla celebrazione La promessa di matrimonio, anche se ha origini arcaiche, è disciplinata dal codice civile agli articoli 79, 80 e 81 perché in base a quanto sancito dall’art. 29 della Costituzione, la famiglia, per il nostro ordinamento, si fonda sul matrimonio. Questi tre articoli nel tempo non hanno subito modifiche, neppure quando è intervenuta la Riforma del Diritto di Famiglia nel 1975. La formulazione elastica delle disposizioni ne ha permesso infatti l’applicabilità nonostante il mutamento dei costumi sociali. Il codice civile, per quanto riguarda la promessa di matrimonio, si occupa di disciplinarne le conseguenze giuridiche, precisando all’art. 79 che “la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento”. Dalla lettera della norma si evince in sostanza che la dichiarazione contenuta nella promessa non può avere carattere vincolante, poiché la libertà matrimoniale (scegliere di sposarsi o meno) rappresenta nel nostro ordinamento un diritto fondamentale della persona, quindi la volontà di contrarre matrimonio deve rimanere libera, spontanea e non coartata. Da qui la previsione di una disciplina specifica relativa alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto della promessa, ovvero dalla mancata celebrazione delle nozze. Tipologie di promessa di matrimonio Si possono rintracciare due tipologie di promessa matrimoniale, la promessa di matrimonio semplice e la promessa solenne, cui sono legati effetti e conseguenze differenti nel caso in cui alle stesse non seguano le nozze. Promessa di matrimonio semplice La promessa semplice (cd. fidanzamento ufficiale) è un atto, anche unilaterale, privo di particolari forme o requisiti con il quale si manifesta la volontà di unirsi in matrimonio. Questo tipo di impegno si qualifica pertanto come mero fatto sociale dal quale sorge in capo ai futuri coniugi unicamente un dovere di tipo morale a contrarre matrimonio. Promessa di matrimonio solenne L’art. 81 del codice civile disciplina invece la promessa solenne di matrimonio che può effettuarsi in due modalità: 1) con un impegno assunto vicendevolmente da persone di maggiore età, o dal minore ammesso a contrarre matrimonio, espresso in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata); 2) con la richiesta di pubblicazione di matrimonio secondo le modalità previste dall’art. 93 c.c. Promessa di matrimonio in comune o in chiesa La promessa di matrimonio, da non confondere con le promesse che gli sposi si scambiano durante il rito nunziale, può essere fatta in comune o in Chiesa. Con la promessa di matrimonio si rende ufficiale il passaggio dallo stato di fidanzati a quello di promessi sposi. Promessa di matrimonio in comune: quali documenti? Il luogo deputato a ricevere la promessa di matrimonio è il Comune e precisamente l’Ufficio dello Stato civile o l’Ufficio Matrimoni. Per procedere con la promessa di matrimonio è necessario predisporre prima tutta la documentazione necessaria: * documento d’identità dei promessi sposi; * modulo di richiesta per la pubblicazione di entrambi; * nulla osta al matrimonio se i promessi sposi sono cittadini stranieri; * la marca da bollo per le pubblicazioni (e i prossimi alle nozze sono stranieri occorre la marca da bollo per la legalizzazione, un’altra ed eventuale marca da bollo può essere necessaria se la richiesta di matrimonio viene rivolta a un altro Comune). Attenzione, perché se uno o entrambi gli sposi contraggono seconde nozze occorre produrre anche la copia integrale dell’atto di matrimonio precedente con tanto di annotazione della sentenza di scioglimento di matrimonio e della sentenza e la copia integrale dell’atto di matrimonio precedente, con l’annotazione a margine della sentenza della Sacra Rota se il matrimonio religioso precedente è stato annullato. Attenzione, non è necessario che siano presenti entrambi, se uno dei due si trova impossibilitato a presenziare, può conferire delega all’altro, allegando alla delega il proprio documento d’identità. Verificata la documentazione l’ufficiale dello stato civile dà lettura degli articoli, fa sottoscrivere l’atto, dopodiché si procede con le pubblicazioni, che possono essere effettuate in due Comuni diversi se i futuri sposi sono originari di due entri comunali differenti. Trascorso il tempo delle pubblicazioni, se nessuno si oppone alle nozze, gli sposi possono celebrarle con rito civile in Comune o in Chiesa. Anche in questo caso seguono le pubblicazioni. Concluse il periodo delle stesse viene rilasciata l’attestazione di avvenuta pubblicazione. Promessa di matrimonio in Chiesa La promessa di matrimonio in Chiesa si distingue da quella in Comune perché gli sposi in questo caso devono produrre il certificato che attesta la frequentazione e la validità del corso prematrimoniale, il certificato della compiuta comunione, il certificato della cresima e il documento con cui si manifesta il consenso religioso al matrimonio, che viene rilasciato all’esito del “processetto matrimoniale” che consiste in una serie di domande con cui si accerta la serietà delle intenzioni dei futuri sposi. Quanto tempo prima va fatta la promessa di matrimonio La promessa di matrimonio va eseguita preferibilmente due mesi prima delle nozze, precisando che si tratta di una formalità che, a differenza delle nozze vere e proprie, non richiede la presenza di testimoni. Tempi più lunghi, in genere attorno ai sei mesi, sono invece necessari se gli sposi sono stranieri. Possono infatti volerci tempi più lunghi per chiedere e ottenere i documenti necessari alle nozze. Effetti e conseguenze della promessa di matrimonio Pur non obbligando i nubendi a contrarre matrimonio, la scelta dell’uno o dell’altro tipo di promessa non è indifferente dal punto di vista giuridico patrimoniale. Restituzione dei doni Se alla promessa semplice non fa seguito il matrimonio, il codice civile all’art. 80 prevede che il promittente possa chiedere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa, proponendo domanda entro un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio o della morte di uno dei promittenti. I doni da restituirsi sono quelle attribuzioni a titolo gratuito, valide ed efficaci, evidentemente giustificate dal fidanzamento/futuro matrimonio (es. anello di fidanzamento). I doni sono vere e proprie donazioni Doni che, come precisato dalla Cassazione n. 29980/2021: “non sono equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d’uso, ma costituiscono, appunto, vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice (Cass. n. 1260-94). Fermo restando, naturalmente, che la eventuale modicità del donativo, da apprezzare oggettivamente in relazione alla capacità economica del donante (v. pure Cass. n. 7913-01), fa sì che, in taluni specifici casi, il trasferimento
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Guida alla querela
La querela (artt. 120 – 126 del codice penale) è un atto con cui un soggetto, che è stato offeso da un reato non procedibile d’ufficio, manifesta all’autorità giudiziaria la volontà di perseguire penalmente il colpevole, essa è quindi una condizione di procedibilità Ex art. 120 c.p., il diritto di querela sorge in capo ad “ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza”. L’esercizio del diritto coincide, quindi, di regola con la stessa vittima del reato (soggetto passivo), che può esercitarlo personalmente o tramite procuratore speciale (art. 336 c.p.p.). Quando la persona offesa, invece, ha meno di 14 anni o è interdetta a causa di infermità di mente, il diritto è esercitato dal genitore o dal tutore. Per i minori che abbiano compiuto 14 anni e gli inabilitati il diritto di querela è esercitabile direttamente o, in loro vece, dal genitore, dal tutore o dal curatore, anche di fronte alla contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, delle stesse vittime. Cosa deve contenere la querela La dichiarazione di querela deve contenere due elementi essenziali: la notizia di reato e la volontà che si proceda penalmente in ordine allo stesso. Notizia di reato Il primo elemento consiste nella descrizione del fatto di reato, con eventuali notizie sull’autore dello stesso o sulle prove. Tuttavia, al querelante non compete dare una qualificazione giuridica all’evento, essendo sufficiente che lo stesso esponga anche succintamente il fatto (cfr. Cass. n. 4043/1985; Cass. n. 7313/1979). Volontà che si proceda penalmente Quanto al secondo elemento, la manifestazione della volontà da parte della persona offesa nel perseguire penalmente il colpevole del fatto di reato deve risultare in modo equivocabile dall’atto (Cass. Pen. n. 1445/1973). In tal senso, la giurisprudenza ha affermato che la sussistenza della volontà di punizione da parte della vittima non richiede formule sacramentali, pertanto, la stessa assume efficacia anche con la semplice dichiarazione “denuncio ad ogni effetto di legge” (Cass. n. 40770/2006) ed anche “implicitamente” (per c.d. fatto concludente) potendo riconoscersi la volontà di sporgere querela anche nell’atto con cui la persona offesa si costituisce parte civile, nonché “nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio” (Cass. n. 43478/2001). Sottoscrizione del querelante L’atto di querela deve, infine, contenere la sottoscrizione del querelante, che andrà autenticata laddove la dichiarazione venga presentata materialmente da persona diversa dal proponente. La mancata autenticazione della sottoscrizione, nell’ipotesi in cui la querela non venga recapitata personalmente dall’interessato, “riflettendosi sulla garanzia di sicura provenienza dell’atto dal titolare del diritto di querela – determina – l’improcedibilità dell’azione penale” (Cass. n. 21447/2008). Querela come condizione di procedibilità La querela è quindi, per i reati procedibili a querela di parte e non in altre modalità (d’ufficio, su richiesta o su istanza) una condizione di procedibilità del reato. Per i reati per i quali infatti l’ordinamento richiede la querela di parte, in sua assenza, l’azione penale non può essere esercitata, Essa rappresenta quindi un’eccezione al principio di obbligatorietà dell’azione penale perché rimette la decisione della punibilità direttamente alla persona offesa o a chi, per legge, può sporgerla al suo posto. Evidente la ratio della querela, ossia la minore considerazione, da parte dell’ordinamento, per i reati minori. Come sporgere querela La querela può essere presentata di fronte a un pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria (ovvero all’estero, ad un agente consolare), sia in forma orale (in tal caso sarà il pubblico ufficiale a redigere il verbale e a farlo firmare alla parte) che in forma scritta. Ove presentata personalmente dal proponente, l’autorità che la riceve, ex art. 337, 4° comma, c.p.p., deve provvedere all’attestazione della data e del luogo della presentazione, all’identificazione del soggetto che la presenta e alla trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero. L’atto può essere recapitato anche tramite un incaricato o spedito per posta raccomandata, previa autentica della firma del soggetto legittimato, anche da parte del soggetto difensore nominato (Cass. n. 36989/2010; Cass. n. 39049/2007). La giurisprudenza ha ritenuto valida anche l’autenticazione della firma da parte del difensore non formalmente nominato, purchè la volontà della nomina sia ricavabile da altre dichiarazioni presenti nell’atto, come l’elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione (Cass. n. 38905/2008; Cass. n. 26549/2006), mentre non è valida l’autentica della firma da parte di un avvocato non designato come difensore ma soltanto incaricato della sua presentazione (Cass. n. 42140/2008). Dove si presenta la querela La querela può essere presentata direttamente alla Procura delle Repubblica o agli organi della Polizia Giudiziaria. In questo secondo caso l’autorità di Polizia deve trasmettere la notizia criminis al Pubblico Ministero senza ritardo. Costui ricevuta la notizia di reato in modo diretto o tramite la polizia provvede ad iscrivere la notizia nel registro delle notizie di reato appunto, di cui all’art. 355 c.p.p. Termini per proporre querela In ordine ai termini, il diritto di querela secondo quanto dispone l’art. 124, 1° comma, c.p., deve essere esercitato entro tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato. Il termine è raddoppiato a sei mesi se il fatto concerne reati contro la libertà sessuale. Il diritto di querela, inoltre, salvo che la stessa non sia già stata proposta, si estingue con la morte della persona offesa (art. 126 c.p.). Di matrice giurisprudenziale è l’assunto teso ad ammettere che ai fini del computo della decorrenza del termine per la presentazione della querela, detto termine è da intendersi differito laddove la persona offesa debba compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto, ma tale differimento si protrae solo per il tempo che si riveli concretamente indispensabile al compimento di tali verifiche, non potendo scaturire dalla colpevole inerzia di una parte la produzione di effetti sfavorevoli per l’imputato (Cass. n. 7988/2017). Conseguenze proposizione querela Una volta proposta la querela, prendono il via le indagini tese ad accertare l’effettivo verificarsi del fatto di reato lamentato ed, eventualmente, chi ne possa essere accusato. Se la notizia di reato risulta fondata, si procederà con il rinvio
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Multa illegittima per chi fa salire in auto la prostituta
Per la Cassazione, la sicurezza e la disciplina dell’attività economica, come quella della prostituzione, non sono materia sulle quali il Sindaco può intervenire, multando il conducente che si ferma per far salire in auto una prostituta Illegittima per eccesso di potere la norma del regolamento di polizia locale del Comune che sanziona con una multa di 500 euro il conducente che si ferma sulla pubblica via per far salire una prostituta, con la scusa che in tal modo intralcia il traffico. La sicurezza pubblica è una materia di competenza statale, così come lo è l’iniziativa economica privata identificata con l’attività di prostituzione, i cui limiti possono essere stabiliti solo son legge dello Stato. Queste le precisazioni ricavabili dall’ordinanza della Cassazione n. 4927/2022 . Multa se si fa salire una prostituta in auto Nell’agosto 2015 una pattuglia della Polizia locale contesta a un automobilista la violazione del regolamento Comunale perché ha arrestato la marcia per far salire sul veicolo una prostituta. Viene quindi notificata una multa di 500 euro, ma il conducente ricorre al Giudice di Pace contro l’ordinanza ingiunzione, contestando l’illegittimità della norma del regolamento che avrebbe violato, chiedendo la disapplicazione. A propria difesa il Comune produce una sentenza del TAR, che ha rigettato un ricorso finalizzato a ottenere l’annullamento proprio della norma che il conducente avrebbe violato. Il Giudice di Pace però annulla l’ordinanza ingiunzione, previa disapplicazione del regolamento comunale di Polizia Locale. Il Comune appella la decisione, ma il Tribunale respinge l’appello ritenendo di non poter riconoscere efficacia alla sentenza del TAR invocata dall’ente evidenziando come “la previsione regolamentare in oggetto era in conflitto con una norma di tipo primario atteso che se la prostituzione, seppur contraria al buon costume, non costituisce un’attività illecita, è preclusa la possibilità di porre delle regole che creino ostacolo o intralcio allo svolgimento di tale libertà d’iniziativa economica se non mediante leggi statali.” Il Comune può regolare la circolazione per motivi di sicurezza Il Comune nel ricorrere in Cassazione con il primo motivo contesta al Tribunale di aver violato e falsamente applicato la norma sulla base della quale è stata sollevata la sanzione al conducente, in quanto il divieto dell’esercizio del meretricio, in base a quanto sancito dal regolamento di Polizia locale, non riguardava tutto il territorio comunale, ma solo le vie pubbliche, la cui tutela spetta all’Ente proprietario, in base ai poteri che gli sono riconosciuti dagli articoli 823 c.c. Rileva inoltre che la Costituzione attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, ad eccezione della polizia amministrativa locale. Con il secondo motivo invece il Comune contesta la sentenza nel punto in cui ha ritenuto che l’art. 7, comma 1, lett. u) del RPU comprimerebbe in modo del tutto illegittimo la libertà d’iniziativa economica delle persone dedite alla prostituzione. Il Sindaco non ha competenza su sicurezza e iniziativa economica La Cassazione, che rigetta il ricorso, ritiene il primo motivo del tutto infondato, in quanto la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale “del DIgs. n. 261/2000, art. 54, comma 4, come sostituito dal D. L. n. 92/2008, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125/2008, art. 1, comma 1, nella parte in cui consentiva al Sindaco di adottare provvedimenti a contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciavano la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità e urgenza.” Come già precisato dalla stessa Corte di Cassazione del resto “deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se temporalmente delimitate” in quanto il principio di legalità sostanziale, che è alla base dello Stato di diritto, non consente di attribuire totale libertà all’organo amministrativo investito della funzione, neppure se la finalità è di tutelare un bene o un valore, è infatti “indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell’azione amministrativa.” Eccesso di potere del Sindaco quindi per quanto riguarda la norma correttamente disapplicata dal giudice “avendo il Sindaco (…) fatto ricorso a un provvedimento apparentemente finalizzato alla regolamentazione della circolazione stradale di autoveicoli, per vietare il meretricio sessuale, con estensione, e tale aspetto è ancor più decisivo, in modo indiscriminato su tutto il territorio del Comune.” Infondato in ogni caso anche il secondo motivo perché l’attività della prostituzione non è illecita, rientra tra le attività economiche e la stessa può essere limitata solo da norme statali, come sancito dalla Corte di Giustizia Europea. Regola che vale anche se, come ha fatto il Comune nel caso di specie, adduce la tutela del cittadino, perché deborderebbe comunque in una competenza esclusiva dello Stato.
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Responsabilità medica e ospedaliera escluse se la malattia è difficile
Non sussiste la responsabilità medica del medico curante perché non ha le competenze specifiche per diagnosticare una malattia difficile insorta dopo l’ultima visita, né quella dell’ospedale se la malattia è difficile da curare Per la Cassazione non c’è responsabilità né per l’ospedale perché ha curato la paziente da una malattia difficile, né del medico curante perché la fibrosi polmonare era insorta dopo la visita di quest’ultimo. A nulla valgono i tentativi del marito di far ricadere la responsabilità della morte della moglie sui medici che l’hanno curata. Non rileva che l’ospedale si sia discostato dalla terapia precedente, né che la moglie non fosse stata informata sulle controindicazioni della nuova cura, visto che le infezioni insorte rientrano nelle normali conseguenze della terapia. Questo quanto emerge dalla Cassazione n. 4587/2022. La vicenda processuale Un vedovo agisce in giudizio per chiedere che venga dichiarata la responsabilità di un medico generico, di un primario di pneumologia e dell’ospedale in cui quest’ultimo operava, per la morte della moglie. L’attore contesta tardiva diagnosi della fibrosi polmonare che ha colpito la moglie e il non adeguato trattamento della malattia, effettuato tra l’altro senza il preventivo consenso della paziente, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti in proprio e iure hereditatis. Il giudice di primo grado accoglie solo in parte le domande, ritenendo fondata quella del mancato consenso informato con conseguente violazione dell’autodeterminazione della paziente, in quanto non informata della terapia a cui era sottoposta, con condanna dei medici al risarcimento danni dell’erede subiti in proprio. La Corte d’Appello innanzi alla quale viene impugnata la decisione di primo grado precisa che: l’attività istruttoria svolta fino a quel momento non era idonea a “dotare di chances la tesi attorea secondo cui la morte della moglie (affetta da una assai grave e veloce malattia polmonare con prognosi infausta) sarebbe stata causata da colpe mediche”; la terapia somministrata era quella prevista dallo stato dell’arte e che l’infezione cagionata dalla terapie rientrava tra gli effetti collaterali inevitabili di ogni cura a cui si ricorre nei casi estremi; è infondata la tesi che attribuirebbe al medico la responsabilità della colpa ospedaliera per averne avallato le cure in quanto “il medico di famiglia rispetto ai medici specialisti di un determinato reparto ospedaliero, non (aveva) di norma né le competenze specialistiche, per sindacare l’operato terapeutico dei sanitari ospedalieri, né il potere di condizionare le condotte di essi sanitari, né alcuna compartecipazione alle scelte di essi, restando, sostanzialmente al pari di un congiunto del ricoverato, un mero visitatore”, tanto più che dalla testimonianza resa dalla madre della defunta è emerso che lo stessa aveva visitato la donna in una data anteriore rispetto alla diagnosi della malattia. La Corte conferma quindi il risarcimento solo per violazione del consenso informato liquidato in euro 5000 considerato che, anche alla luce delle informazioni dei medici sulle possibili infezioni, la donna non si sarebbe sottratta alle cure stante l’estrema gravità della malattia e l’assenza, all’epoca, di valide cure alternative. Omessa diagnosi e mancata acquisizione consenso Nel ricorrere in Cassazione il vedovo lamenta difetto di motivazione in relazione alla responsabilità dei medici per omessa diagnosi e corresponsabilità per le scelte terapeutiche effettuate durante il periodo del ricovero. Con il secondo motivo di ricorso invece deduce motivazione assente, insufficiente e contraddittoria e l’omessa decisione sulla quantificazione del danno morale per violazione del consenso informato, sottolineando il fatto che i medici che hanno preso in cura la moglie si sono discostati dalla terapia precedente, a cui la stessa era stata sottoposta e che stava funzionando, ignorando e andando contro il parere dei sanitari del precedente ospedale. Informazioni sul cambio di terapia che, se la moglie avesse conosciuto, non avrebbe accettato. Con il terzo motivo il ricorrente contesta infine la condanna al pagamento delle spese, perché da compensare. Malattia difficile, nessuna responsabilità medica La Corte rigetta il ricorso per intero per le seguenti ragioni. Il primo motivo è inammissibile in quanto tende a sollecitare un riesame della valutazione compiuta dai medici, che come è nota, è preclusa in sede di legittimità. La censura non si confronta con la ratio della decisione nel punto in cui esclude la responsabilità del medico generico, del tutto estraneo alle cure messe in atto in ospedale, anche alla luce del fatto che i primi sintomi di fibrosi polmonare sono emersi dopo che la donna si era fatta visitare dal proprio medico e che il ricorrente non ha censurato la statuizione della sentenza della Corte che ha ritenuto non provata la circostanza che il medico, già in quella sede, aveva rilevato un peggioramento delle sue condizioni respiratorie. Inammissibile anche il profilo della doglianza con cui si lamenta un error in iudicando perché lo stesso si riduce in un apprezzamento dei fatti finalizzato a dimostrare la responsabilità medica per omessa diagnosi al medico curante e omessa indicazione di uno specialista capace di curare la moglie, esclusa dalla corte di appello. Inammissibile anche il secondo motivo sul quale è intervenuta una doppia conforme, anche perché generico nel contestare i criteri di liquidazione del danno morale per violazione del consenso informato e perché mira a una rivisitazione del giudizio di fatto, che è riservato al giudice di merito sulla responsabilità dell’ospedale e del medico specialista. Infondato anche il terzo motivo di ricorso perché “il concetto di soccombenza rilevante ai fini della condanna alle spese si valuta sulla globalità della decisione di merito, non certo sulle eccezioni preliminari respinte”.