Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_ Incidente al semaforo: come si stabilisce chi è passato col rosso?
Sinistro stradale: come si determina la responsabilità dei conducenti se non si hanno prove a proprio favore? Immagina questa scena: due automobilisti si scontrano ad un incrocio regolato dal semaforo. Entrambi sostengono di essere passati col verde e quindi di essere dalla parte della ragione. Non è tuttavia possibile stabilire chi dice la verità o mente, essendo ormai trascorsi diversi minuti da quando i due hanno oltrepassato le relative linee di stop ed avendo i relativi semafori cambiato colore già diverse volte. Nessuno peraltro ha un filmato per stabilire come siano andati davvero i fatti. Né è possibile tornare indietro nel tempo per comprendere chi aveva la precedenza. Come si fa in questi casi? Nell’ipotesi cioè di un incidente al semaforo, come si stabilisce chi è passato col rosso? È la legge a dirimere il problema, per come ricorda una recente sentenza del tribunale di Milano. A norma dell’articolo 2054 del Codice civile, quando non si può stabilire chi abbia ragione e chi ha torto in un incidente stradale, si procede con il cosiddetto concorso di colpa. Questa regola è riassunta nella seguente espressione riportata nella norma appena citata: «Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli Come visto, la disposizione prevede la possibilità di una prova contraria. E, nel caso di incidente al semaforo, spetterebbe all’automobilista passato con il verde, che pretende il risarcimento, fornire tale dimostrazione. In che modo? La prova tipica, in questi casi, è quella testimoniale. È necessario che vi sia un testimone oculare che abbia assistito alla scena, indipendentemente se dall’interno o dall’esterno del veicolo. Si può quindi trattare anche di un passeggero o di un passante che si trovava sul marciapiedi al momento dello scontro. Ma anche le ricostruzioni dell’incidente che possono fare i poliziotti intervenuti dopo lo scontro potrebbero consentire di risalire all’effettiva dinamica. E ciò sulla base, ad esempio, delle frenate presenti sull’asfalto. Chi infatti attende che il semaforo si faccia verde, e dunque è fermo al rosso, avrà di certo un’andatura più moderata rispetto a chi, invece, provenendo dalla strada perpendicolare, accelera da lontano, proprio per impedire che il proprio semaforo, da verde, diventi rosso. Anche una dashcam montata su una delle due auto potrebbe fornire una prova indiziaria di cui il giudice terrà conto. Ma non è detto che tali elementi riescano a dirimere la questione. Sicché, quando tutto apparirà incerto e nessuno dei due automobilisti avrà fornito la prova di essere passato col verde, si dovrà riconoscere ad entrambi il concorso di colpa e quindi metà del risarcimento. Si tenga comunque conto che, quando il concorso di colpa è paritario – ossia al 50% per ciascun conducente – non scatta la classe di merito del bonus/malus. Il peggioramento di due classi si verifica solo quando c’è una responsabilità di almeno il 51%. Ultimo aspetto da considerare: non è detto che chi passa col verde abbia per ciò solo ragione. Laddove risulti che questi era in grado di vedere l’altro conducente mentre commetteva l’infrazione e perciò di evitarlo, può scattare il concorso di colpa. Obbligo di ogni automobilista non è solo rispettare il Codice della strada ma anche fare di tutto per evitare gli scontri. Il che significa poter prevedere anche le altrui violazioni stradali, laddove possibile.
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_ I danni a carico del conducente quando fa un incidente stradale e quelli garantiti dall’assicurazione.
I danni a carico del conducente quando fa un incidente stradale e quelli garantiti dall’assicurazione. Le sanzioni per non avere la polizza in regola. La polizza Rc auto, detta anche sulla responsabilità civile, è il contratto assicurativo obbligatorio che tutela il proprietario di un veicolo dai rischi che comporta la circolazione stradale. In pratica, consente all’assicurato di non dover pagare il risarcimento del danno provocato ad un’altra persona in seguito ad un incidente: sarà la compagnia assicurativa a farlo. Tuttavia, ci sono delle cose che restano fuori da questa polizza: cosa non copre la Rc auto? Come abbiamo detto, questo la sigla «Rc» sta per «responsabilità civile». E questo concetto è riferito ai danni causati ad altri ma non a sé stessi e nemmeno a certi passeggeri che viaggiano nel veicolo responsabile del sinistro. Vediamo nel dettaglio cosa copre e cosa non copre la Rc auto. Polizza Rc auto: a cosa serve? Mettersi al volante di un’auto in mezzo al traffico comporta dei rischi ed è proprio per questo che la legge prevede l’obbligo di assicurare il proprio veicolo con un contratto sulla responsabilità civile. La polizza Rc auto copre, in cambio del pagamento di un premio, i danni causati a terzi in seguito ad un incidente. Il premio, cioè l’importo da pagare per avere l’auto assicurata, viene determinato liberamente dalle compagnie. È possibile versarlo in una soluzione unica oppure con rate concordate con l’impresa di assicurazioni. La polizza ha durata annuale ed è vietato il tacito rinnovo senza l’esplicita richiesta dell’assicurato. La copertura resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza. Significa che se anche si circola con l’auto senza assicurazione entro quel periodo, l’automobilista non verrà sanzionato ma sarà tenuto, comunque, a procedere al rinnovo il prima possibile. La copertura decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato il premio. Polizza Rc auto: è sempre obbligatoria? La polizza Rc auto deve essere sempre attiva, anche quando non si utilizza la macchina. Significa che non è possibile, ad esempio, lasciare in strada un veicolo non assicurato, che si tratti di un parcheggio pubblico o privato, nel piazzale di un distributore di carburante, di un supermercato, ecc. La macchina deve avere la polizza Rc auto attiva anche quando viene lasciata nel cortile del condominio o in mezzo alla campagna, in una strada sulla quale possono circolare altri veicoli. Si potrebbe pensare che la polizza Rc auto non serve nel caso in cui si tenga la macchina nel proprio garage, chiuso da una basculante o da una saracinesca. Per ora, infatti, è così: l’assicurazione non è obbligatoria nel singolo box auto di proprietà (non così se è un garage in cui ci sono altri veicoli). Ma le cose cambieranno presto: l’Unione europea, infatti, ha approvato recentemente una direttiva che dovrà essere recepita in Italia entro la fine del 2023 e che costringe gli automobilisti a fare l’assicurazione sulla responsabilità civile anche quando il veicolo viene tenuto in un’area privata. Di conseguenza, anche quando lo si lascia in garage. Polizza Rc auto: che cosa copre? Vediamo ora che cosa copre la polizza Rc auto in caso di incidente. Garantisce il risarcimento dei danni: causati a terzi dalla circolazione del veicolo; ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita/discesa dal veicolo eseguite con mezzi meccanici; a terzi dai trasportati durante la circolazione; dal gancio traino o dal rimorchio agganciato al veicolo; alla sede stradale; a cose portate dai terzi trasportati; a terzi durante le operazioni di carico da terra sul veicolo eseguite senza l’ausilio di mezzi o dispositivi meccanici. Polizza Rc auto: che cosa non copre? Ci sono, come si diceva all’inizio, delle cose che non rientrano nell’assicurazione obbligatoria e che, pertanto, restano a carico dell’automobilista che ha provocato l’incidente, a meno che non abbia sottoscritto una polizza facoltativa con garanzie opzionali. È il tipico caso della kasko che, in cambio di un premio più elevato, garantisce la copertura di ogni rischio. La polizza Rc auto non copre i danni: del conducente responsabile del sinistro, per i danni a cose e a persone; del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio e del locatario del veicolo concesso in leasing, per danni a cose; del coniuge non legalmente separato, del convivente, degli ascendenti e discendenti e dei parenti e affini entro il terzo grado, dei soggetti sopra indicati, per danni a cose; se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i soggetti sopra indicati, per i danni a cose; causati con l’assicurazione scaduta da almeno 16 giorni; dolosi, provocati dal conducente volontariamente per ottenere un profitto economico. Polizza Rc auto: le sanzioni per circolare senza l’assicurazione Guidare un’auto non assicurata può costare molto caro. L’articolo 193 del Codice della strada prevede per chi non è in regola con la polizza Rc auto una sanzione amministrativa da 866 a 3.464 euro. Il veicolo viene, inoltre, prelevato dalla Polizia e portato in un luogo non aperto alla circolazione. La sanzione si riduce del 50% nel caso in cui si provveda alla demolizione dell’auto entro 30 giorni dalla data in cui è stata contestata la violazione, previa comunicazione all’organo che ha rilevato la trasgressione dell’intenzione di procedere in tal senso. In caso di recidiva, cioè se il conducente viene trovato senza la polizza Rc auto per due volte nell’arco di 24 mesi, la sanzione raddoppia. C’è, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi. Il mezzo viene sottoposto a fermo amministrativo per 45 giorni dalla data in cui è stata pagata la sanzione ed è stata attivata una polizza obbligatoria di almeno 180 giorni. L’assicurato potrà ritirare la macchina solo dopo aver pagato le spese di prelievo, trasporto e custodia che sono state sostenute in seguito al sequestro e al fermo amministrativo.
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_ Fino a che età i figli hanno diritto di essere mantenuti dai genitori?
Alimenti: quanto dura l’obbligo di mantenere i figli e cosa fare se il padre o la madre non versa l’assegno mensile? A provvedere al mantenimento dei figli devono essere entrambi i genitori, tanto nell’ipotesi in cui siano sposati, quanto conviventi, separati o divorziati. L’obbligo di mantenere i figli deriva infatti non dal legame che unisce i genitori tra loro ma dalla “filiazione” ossia dal fatto di aver messo al mondo delle creature. Ecco perché la legge si disinteressa del rapporto giuridico sussistente tra padre e madre e pone su entrambi un dovere a prendersi cura della prole, ciascuno in proporzione alle proprie capacità economiche. Ma fino a che età i figli hanno diritto di essere mantenuti dai genitori? La questione non può essere risolta con un dato numerico. E questo perché, come vedremo a breve, la risposta dipende dalla situazione concreta. Difatti, l’obbligo degli alimenti nei confronti dei figli sussiste fino a quando questi non sono in grado di raggiungere l’indipendenza economica: il che coincide non solo con l’assunzione stabile presso un datore di lavoro ma anche, in alternativa, con l’acquisizione delle professionalità tali da consentire al giovane di lavorare per sé e guadagnare (si pensi a un’attività professionale, con l’acquisizione del titolo e di uno studio). E per chi non ha voglia di fare nulla, il mantenimento cessa ugualmente con la maggiore età. Così come cessa in via definitiva anche per chi viene prima assunto e dopo poco licenziato, che pertanto non potrà bussare di nuovo alla porta dei propri genitori. In cosa consiste l’obbligo di mantenere i figli? Il mantenimento dei figli non consiste solo nell’assegno che il genitore divorziato versa all’altro per contribuire ai bisogni alimentari della prole. Quando la famiglia è ancora unita, il mantenimento consiste nell’obbligo del padre e della madre di prendersi cura dei ragazzi, sostenendoli non solo nelle esigenze collegate alla sopravvivenza (vitto e alloggio) ma anche a quelle dell’educazione, istruzione, vita relazionale, sportiva, formativa. I genitori devono quindi garantire ai figli lo stesso tenore di vita che riservano per loro stessi. I genitori benestanti dovranno, pertanto, garantire una vita da benestante al proprio figlio; viceversa, per i genitori con un reddito più basso l’impegno economico sarà inferiore. Quindi, un genitore non può mandare via di casa un figlio che non sia ancora autonomo, anche se maggiorenne; così come non può impedirgli di frequentare l’università se questi lo vuole. Non può negargli un cellulare, un computer, la palestra, la gita scolastica o le spese di trasporto se ne può sostenere le spese. Che succede se padre e madre si lasciano? Se i genitori si separano (tanto se sposati quanto se conviventi), in assenza di accordo tra loro sull’assegno di mantenimento che il genitore non convivente con la prole dovrà versare all’altro, è il giudice a intervenire su ricorso di uno dei due. Il tribunale fissa così un assegno mensile a carico del genitore non convivente. L’assegno va versato nelle mani dell’altro genitore o del figlio stesso, se questi ha già 18 anni e lo chiede espressamente. Fino a che età vanno mantenuti i figli? I figli vanno mantenuti sempre se sono minorenni e, una volta divenuti maggiorenni, finché non diventano economicamente autonomi. Il che può voler dire anche molto tempo dopo la maggiore età. Tutto dipende dal percorso di studi prescelto. Perché è proprio quando terminano gli studi e il figlio può iniziare a lavorare che bisogna verificare se il suo stato di disoccupazione è incolpevole, perché addebitabile al mercato e alla crisi occupazionale (ragion per cui il giovane potrà continuare a pretendere il mantenimento) oppure è imputabile alla sua inerzia (nel qual caso egli perderebbe gli alimenti). In questa seconda ipotesi, però, spetta al genitore dimostrare che la mancata percezione di un reddito stabile, da parte del figlio, è dovuta all’omessa ricerca da parte sua di un posto di lavoro. Una prova non sempre facile. Ragion per cui la Cassazione ha stabilito che, tanto più aumenta l’età dei figli, tanto maggiormente si può presumere che la disoccupazione sia attribuibile ad un atteggiamento colpevole. Al raggiungimento della soglia di 30/35 anni (a seconda del percorso di studi prescelto) è possibile – secondo la Cassazione – negare al figlio il mantenimento perché è ragionevole ritenere che, prima di tale momento, egli abbia comunque ricevuto qualche opportunità lavorativa. In ogni caso, il figlio minorenne ha sempre diritto di essere mantenuto, anche se non vuole andare a scuola. Quello maggiorenne invece, per essere mantenuto, deve preoccuparsi della propria formazione o, se non vuole studiare, deve cercare un’occupazione. Occupazione che non deve corrispondere necessariamente alle sue più ambiziose aspirazioni. Il giovane deve sapersi accontentare, laddove possibile. Cosa fare se il genitore non mantiene il figlio? Quando padre e madre si separano, il giudice fissa un assegno di mantenimento che il genitore non convivente con il figlio deve versare all’altro (quest’ultimo è, il più delle volte, la madre) e che serve proprio per contribuire a tutte le spese ordinarie per il suo sostentamento, la crescita, l’istruzione e l’educazione L’omesso versamento del mantenimento nei confronti del figlio costituisce reato. Pertanto, il figlio – così come l’altro genitore – può denunciare il genitore inadempiente. È inoltre possibile agire civilmente nei confronti del genitore tenuto a versare il mantenimento per ottenere nei suoi confronti, da parte del tribunale, un’ingiunzione di pagamento. In questo modo, è possibile pignorargli i beni intestati, un quinto dello stipendio, gli immobili, ecc. Alla morte del genitore però non è possibile agire nei confronti degli eredi: il dovere di versare il mantenimento infatti non si trasferisce su questi ultimi. Naturalmente, se il figlio è minorenne, ad agire per conto suo sarà il genitore con lui convivente. Una volta perso il diritto al mantenimento, per via dell’età o dell’ottenimento di un posto di lavoro, non è più possibile riacquisirlo. In altre parole, il figlio che viene licenziato o che cessa l’attività imprenditoriale che lo aveva reso indipendente non può ribussare alla porta del padre e della madre. Il legame si è ormai spezzato. Almeno quello economico. Se, però, il figlio versa in una condizione di salute tanto grave da impedirgli di procurarsi il minimo per
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_ Casellario giudiziale: ultime sentenze
Provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto; non menzione della condanna; l’estinzione del reato per decorso dei termini; la cancellazione della sentenza nel casellario giudiziario. Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale La concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all’art. 133 c.p., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione. Tribunale Udine, 26/10/2021, n.1813 Concessione del beneficio della non menzione della condanna La concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all’art. 133 c.p., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione. Il beneficio della non menzione della condanna di cui all’art. 175 c.p. è fondato sul principio “dell’emenda” e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua concessione è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l’obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all’art. 133 c.p. Tribunale Udine, 20/10/2021, n.1741 I certificati del casellario giudiziale La disciplina del Casellario Giudiziale è stata oggetto di una recente revisione con l’entrata in vigore del d.lgs. 2 ottobre 2018 n. 122. Oltre alla novità della possibilità di una richiesta selettiva da parte della P.A. (diretta, cioè, a verificare l’esistenza di quei precedenti penali specificamente rilevanti per un determinato procedimento amministrativo), si è mantenuta la distinzione circa il possibile contenuto del certificato del casellario giudiziale a seconda che il rilascio sia richiesto da un privato (rispetto al quale si applica, ove ottenuto, il beneficio della «non menzione» sino alla revoca di questo) o dalla P.A., poiché, in quest’ultimo caso, è prevista la non menzione solo delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle condanne per reati estinti ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.p., cioè estinti, in caso di pena condizionalmente sospesa, perché il soggetto non commette un reato o una contravvenzione della stessa indole nei termini stabiliti, rispettivamente cinque anni per i reati e due anni per le contravvenzioni. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 15/02/2021, n.973 Certificato del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti: differenze Il certificato dei carichi pendenti e il certificato del Casellario Giudiziale attestano fatti diversi, riguardando il primo i procedimenti ancora pendenti, perché ancora nella fase delle indagini preliminari o in quella processuale in senso stretto dopo l’inizio del dibattimento, mentre il secondo riporta le condanne penali definitive e alcuni provvedimenti in materia civile e amministrativa registrati a carico di un determinato soggetto. Il certificato del Casellario giudiziale contiene, quindi, le iscrizioni relative a provvedimenti passati in giudicato o definitivi in materia penale, civile e amministrativa. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 15/02/2021, n.973 La cancellazione della sentenza dal casellario La cancellazione della sentenza dal casellario non rientra tra gli effetti penali di cui è prevista l’estinzione a seguito di riabilitazione. Cassazione penale sez. I, 28/10/2020, n.35548 Diniego implicito di non menzione della condanna È legittima la pronuncia di diniego implicito della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena e di riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, quando il giudice, tenuto conto della gravità delle condotte e degli altri elementi di valutazione indicati dall’art. 133 c.p., ritenga che l’imputato non possa usufruire di ulteriori benefici. (Fattispecie in tema di rapina in concorso di quattro pizze e quattro lattine di coca-cola). Cassazione penale sez. II, 18/02/2020, n.11992 Iscrizione nel casellario giudiziale Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne, il giudice deve fissare l’udienza preliminare e darne avviso all’esercente la potestà genitoriale. (In motivazione la Corte ha precisato che tale interpretazione dell’art. 26 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, ne garantisce la compatibilità con il disposto dell’art. 224 c.p., che consente l’applicazione di misure di sicurezza al minore non imputabile ritenuto pericoloso, nonché con l’ulteriore effetto sfavorevole della iscrizione nel casellario giudiziale ex art. 3, comma 1, d.P.R. 14 novembre del 2002, n. 313, iscrizione che viene cancellata solo al raggiungimento della maggiore età). Cassazione penale sez. IV, 30/01/2020, n.11541 La concessione del beneficio della non menzione In tema di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, a seguito dell’abrogazione dell’art. 175, comma quarto, cod. pen., per effetto dell’art. 7, legge 7 febbraio 1990, n. 19, non è preclusa la concessione del beneficio nei casi in cui alla condanna consegua l’applicazione di una pena accessoria. Cassazione penale sez. I, 08/01/2020, n.4376 L’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale È inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità proposto dall’esercente la potestà genitoriale nell’interesse di minore infraquattordicenne per erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in ordine all’omesso proscioglimento nel merito, atteso che la necessità di ricostruzione del fatto si ricollega esclusivamente alla contestuale applicazione di una misura di sicurezza mentre l’iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale è meramente temporanea e viene cancellata al raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell’art. 5, comma 4, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. Cassazione penale sez. V, 27/11/2019, n.3029 Archiviazione per particolare tenuità del fatto Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 410-bis e 411, comma 1-bis, c.p.p., censurati per violazione degli artt. 3,111, comma 2, e 112 Cost., nella parte in cui non prevedono l’impugnabilità della ordinanza di archiviazione, e, in via subordinata, dell’art. 411, comma 1-bis, c.p.p., per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui tale comma introduce una disciplina irragionevolmente differenziata per la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto rispetto alla richiesta di archiviazione ordinaria. Le questioni aventi per presupposto il divieto di iscrizione al casellario giudiziale dei provvedimenti di archiviazione per particolare tenuità del fatto — in forza dell’interpretazione dell’art. 3, comma 1, lett.
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Come si ottiene l’affidamento condiviso?
Oggi i tribunali tendono ad evitare l’affido esclusivo e a coinvolgere entrambi i genitori nell’educazione e nella crescita dei figli. Ecco come funziona. Sono soprattutto i figli i soggetti da proteggere maggiormente quando una coppia decide di separarsi o di divorziare. Se normalmente per un adulto la fine di una convivenza non è una passeggiata, per i minori che hanno sempre avuto la coppia come punto di riferimento la botta è ancora più dolorosa. Se i genitori decidono di andare in tribunale affinché sia un giudice a decidere con chi devono vivere abitualmente i figli, verrà pronunciata una sentenza che, sicuramente, metterà in cima alla lista delle priorità l’interesse ed il benessere dei ragazzi. Questo potrebbe voler dire che, proprio per il loro bene, verrebbero allontanati dal padre o dalla madre. Oppure, se non ci sono i presupposti per arrivare a tale estremo, si troverebbe un modo per mantenere un certo contatto con entrambi i genitori, pur venendo affidati stabilmente a uno di loro. Esiste, però, un’altra via che è quella di affidare i minori a mamma e papà. E come si ottiene l’affidamento condiviso? Vediamo. Affidamento condiviso: che cos’è? Per affidamento condiviso si intende una delle soluzioni che consentono il collocamento dei figli dopo la cessazione della convivenza tra i genitori, quindi in caso di separazione o di divorzio. La regola è stata inserita nell’ordinamento giuridico da una legge del 2006 per preservare il principio della bigenitorialità, che vede coinvolti entrambi i genitori nella crescita e nello sviluppo dei figli anche quando è finita la relazione affettiva tra padre e madre. Inoltre, il Codice civile stabilisce che il tribunale deve valutare in via prioritaria la possibilità che i ragazzi vengano affidati a entrambi i genitori in modo che i minori mantengano «un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi». In altre parole, oggi ci devono essere delle circostanze estremamente particolari affinché un giudice decida per l’affidamento esclusivo ad un solo genitore. Può capitare, ad esempio, in caso di separazione per motivi di violenza domestica o perché il padre o la madre risiedono all’estero, in caso di dichiarata incapacità di svolgere il ruolo di genitore da parte di uno di loro, ecc. Affidamento condiviso: responsabilità L’affidamento condiviso garantisce ai genitori la possibilità di: esercitare la responsabilità genitoriale; partecipare alla cura e all’educazione dei figli; decidere insieme le questioni di maggiore interesse per i figli, come quelle legate alla salute, all’istruzione, all’educazione, alle attività formative extra scolastiche. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, quello delle scelte di maggiore interesse per i figli, in caso di disaccordo tra i genitori è necessario l’intervento di un giudice. Per tutte le altre, il tribunale può anche stabilire che vengano prese singolarmente da ciascun genitore. Affidamento condiviso: genitore collocatario Si potrebbe pensare che, in caso di affidamento condiviso, i figli devono avere due valigie disfatte, una a casa del padre e una dalla madre e che vivano con loro lo stesso numero di giorni. In realtà, non è proprio così. Il giudice stabilisce la residenza del minore da un solo genitore che, nella maggior parte dei casi, è la madre, a cui, sempre statistiche alla mano, viene affidata la casa familiare. Si parla, quindi, di «genitore collocatario». Ciò non impedisce al padre (genitore solitamente non collocatario) di frequentare i figli e di mantenere con loro un rapporto costante ed equilibrato. A tal proposito, il tribunale stabilisce tempi e modalità con cui il genitore non collocatario può far visita ai bambini o ai ragazzi e passare del tempo con loro. Affidamento condiviso: dove vanno a vivere i figli? È anche vero che la giurisprudenza ha espresso dei pareri talvolta contrastanti sul collocamento dei minori. C’è chi, come il tribunale di Brindisi, ritiene che il luogo di residenza dei figli debba essere una questione soltanto burocratica e che entrambi i genitori debbano essere coinvolti quotidianamente nella crescita e nello sviluppo dei minori. In questo modo, il collocamento prevalente verrebbe archiviato come tale. Questo orientamento contrasta con quello del tribunale di Milano, secondo cui, pur mantenendo vivo il principio di bigenitorialità, deve sussistere la necessità di stabilire un collocamento prevalente per i figli. Affidamento condiviso: L’interesse del minore In ogni caso, e per tutelare sempre l’interesse dei minori, il Codice civile prevede che i ragazzi possano essere ascoltati dal giudice in ogni procedura o questione che li riguardano, compreso il loro affidamento. In tal senso, la legge stabilisce che: «il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato». Detto tutto ciò, ogni genitore ha il diritto di chiedere al tribunale la revisione del provvedimento che sancisce l’affidamento condiviso nel caso in cui siano mutate le condizioni che lo hanno determinato. Affidamento condiviso: c’è il mantenimento? Condividere l’affidamento dei figli significa condividere anche le loro spese al 50% e, quindi, vincola il genitore non collocatario a versare l’assegno di mantenimento? Un decreto del tribunale di Perugia stabilisce che se il figlio passa a turno lo stesso tempo con entrambi i genitori, l’assegno deve essere revocato. Scatta in questo modo, infatti, il mantenimento diretto che si traduce in un affidamento condiviso completo. In sostanza, quindi, in regime di affidamento condiviso ogni genitore deve provvedere ai figli anche dal punto di vista economico in proporzione al proprio reddito e con le modalità stabilite dal tribunale. Peraltro, entrambi hanno diritto a richiedere gli assegni di sostegno alla famiglia e, di conseguenza, è necessario trovare un accordo su chi li deve incassare. Senza un’intesa in proposito, tende a prevalere il genitore collocatario. Da segnalare, inoltre, una recente ordinanza della Cassazione secondo cui il genitore collocatario del minore ha diritto al rimborso da parte dell’ex di spese mediche per visite specialistiche e la metà della retta della scuola privata e di stage, anche se fa
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Permessi 104: cosa rischia chi non assiste il disabile tutto il tempo?
Quali sono le conseguenze per l’uso indebito, ma solo in parte, dei permessi della legge 104? Quando è previsto il licenziamento? Cosa succede se il lavoratore che ha ottenuto il permesso legge 104 per assistere un familiare disabile lo utilizza anche per altri scopi, ad esempio per andare in giro a sbrigare le sue faccende personali? In altre parole: cosa rischia chi non assiste il disabile per tutto il tempo? A prima vista sembra evidente che c’è un uso indebito, scorretto e dunque illegittimo del permesso: la legge 104 lo riconosce per finalità precise e non certo per fare i fatti propri. Però questa fruizione non consentita delle ore o delle intere giornate di permesso è solo parziale e questo conta molto per rispondere alla nostra domanda. l’assistenza continuativa La casistica è praticamente sterminata. I meno giovani ricorderanno che, fino al 2000 circa, i permessi 104 si potevano ottenere solo per i familiari conviventi. Poi, la normativa è cambiata ed è stato introdotto il requisito dell’assistenza continuativa: quindi, si possono assistere anche parenti che risiedono altrove, come una madre anziana che continua ad abitare a casa sua. In tali casi, occorre anche considerare il tempo necessario al lavoratore per gli spostamenti: se il dipendente viene beccato dal suo datore di lavoro mentre sta raggiungendo l’abitazione della madre da assistere non potrà certo rimproverarlo e tantomeno licenziarlo. La giurisprudenza più recente ha chiarito che assistenza continuativa non vuol dire esclusiva: quindi residua uno spazio di movimento. Occorre, però, sempre un nesso causale, anche se elastico, non con il cronometro in mano. Serve, cioè, un collegamento, anche indiretto, tra l’attività in concreto svolta dal lavoratore con le finalità per cui il permesso è previsto: vale a dire che non se ne può fare un uso distorto, ad esempio approfittare della giornata di “vacanza” per andare al mare, in palestra o a fare shopping. Insomma, durante le ore o giornate di permesso non bisogna stare sempre con il familiare disabile, ma bisogna comunque impiegare quel tempo facendo qualcosa di necessario per lui. Nonostante questo criterio di fondo, rimangono numerose incertezze: nei permessi 104 cosa rischia chi non assiste un disabile per tutto il tempo disponibile, ma usa qualche ora, o qualche briciola di tempo, per dedicarsi ad altre incombenze? Vediamo. Permessi 104: a chi spettano e quando L’art. 33 della legge n. 104 del 1992 consente ad ogni lavoratore dipendente, pubblico o privato, di fruire di 3 giorni di permesso al mese, anche in orari frazionati, per assistere un familiare disabile. Questo periodo viene regolarmente retribuito ed è coperto da contribuzione previdenziale figurativa. I familiari da assistere devono essere affetti da «handicap in situazione di gravità» e non devono essere ricoverati a tempo pieno in ospedale o in un’altra struttura. Può trattarsi del coniuge, dei genitori, dei figli o di altri parenti o affini entro il secondo grado, ed entro il terzo grado se ultrasessantacinquenni (per l’elencazione completa leggi a chi spettano i permessi legge 104). Se i genitori lavorano entrambi possono fruire alternativamente del permesso 104 per assistere il figlio disabile. Permessi 104: come vanno usati? Abbiamo visto che i permessi retribuiti fino a 3 giorni mensili spettano al lavoratore esclusivamente per assistere un familiare portatore di handicap grave. Il lavoratore non può utilizzarli per altri scopi e servirsene per motivi personali, altrimenti verrebbe meno la finalità prevista dalla legge. Ciò non toglie che la finalità di assistenza possa essere interpretata in maniera estensiva: ad esempio, è sicuramente consentito compiere commissioni e altre incombenze per il familiare assistito (andare a fare la spesa, recarsi all’ufficio postale, ecc.). Anche il ministero del Lavoro riconosce che non è necessario fornire un’assistenza continua «in presenza» diretta, ma sono ammesse tutte le attività collaterali e ausiliarie. Permessi 104 utilizzati per motivi personali: conseguenze Quando il lavoratore che fruisce dei permessi 104 svolge attività personali, che non presentano un collegamento neppure indiretto con la cura e l’assistenza del disabile, commette un grave illecito e rischia il licenziamento per giusta causa, cioè senza preavviso e in tronco. La giurisprudenza ravvisa in questi casi una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro. In particolare, le pronunce più recenti della Corte di Cassazione hanno riconosciuto legittimo il licenziamento comminato al dipendente che aveva abusato dei permessi 104 utilizzandoli per andare a lavorare nel negozio del coniuge o per recarsi in un centro commerciale e poi al mare. Si può anche essere incriminati per il reato di truffa ai danni dell’Inps, in quanto è l’Ente che paga i giorni di permesso al lavoratore che ne abusa (il datore di lavoro si limita ad anticipare la retribuzione e poi la recupera in compensazione sui contributi da versare). Uso parzialmente indebito dei permessi 104 Le rigide conseguenze che abbiamo esaminato sono mitigate quando l’uso improprio dei permessi 104 è soltanto parziale e non copre l’intera durata delle giornate concesse. La demarcazione tra l’uso corretto e l’abuso passa attraverso l’indagine sul nesso causale, cioè sulle finalità di assistenza del disabile: se le ore vengono utilizzate per scopi totalmente diversi, il licenziamento è inevitabile. Quando, invece, l’uso scorretto dei permessi 104 è limitato e circoscritto ad un ristretto periodo di tempo, il licenziamento è eccessivo e sproporzionato, come ha affermato una nuova ordinanza della Corte di Cassazione. Nella vicenda esaminata il lavoratore aveva usato per finalità esclusivamente personali – e dunque incompatibili con l’assistenza al familiare disabile – meno di un quinto delle ore complessivamente concesse (solo 3 ore sul totale di 16, durante le quali aveva portato il suo cane dal veterinario). Così il rapporto di lavoro è stato dichiarato risolto, ma il datore è stato condannato a pagare al dipendente, che era stato solo parzialmente infedele, un’indennità risarcitoria pari a 18 mensilità.
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Intimazione di pagamento dopo sentenza di primo grado
Cosa fare dopo aver perso una causa se la controparte notifica la sentenza e il precetto e chiede di essere pagata ma non c’è la possibilità per farlo? Come avremo modo di vedere a breve, chi non adempie alla sentenza di primo grado, anche se ha fatto appello, può subire l’esecuzione forzata. Per scongiurare tale ipotesi è necessario che, in secondo grado, il giudice sospenda l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. Il che avviene solo previa richiesta, solitamente alla prima udienza. Tuttavia, affinché il creditore possa avviare, già dopo la sentenza di primo grado, il pignoramento è necessario che notifichi due atti: il primo è la sentenza che gli ha dato ragione mentre il secondo è il cosiddetto atto di precetto. Analizziamo singolarmente tali due momenti, tra i quali – è bene subito dirlo – la legge non fissa un termine minimo o massimo. Le due notifiche potrebbero ben avvenire nel lasso di pochi giorni l’una dall’altra o anche a distanza di anni. L’importante è non far decorrere la prescrizione che, per le sentenze, è sempre di 10 anni. Se la sentenza dovesse quindi essere notificata dopo 10 anni dalla fine del processo o se l’atto di precetto dovesse essere notificato dopo 10 anni dalla sentenza o dall’ultimo atto di precetto, il debitore cesserebbe di essere tale. La notifica della sentenza Chi vince il giudizio di primo grado di solito notifica la sentenza all’avvocato dell’avversario per far decorrere al più presto il termine di 30 giorni per l’appello. Se tale notifica infatti non interviene, il termine per l’appello è di sei mesi. La notifica della sentenza va però eseguita anche alla parte personalmente perché solo così è possibile procedere poi al pignoramento. Ma la notifica della sentenza non basta per procedere in tale direzione. È necessaria anche la notifica del cosiddetto atto di precetto. La notifica del precetto Il precetto è una sorta di ultimo avvertimento a pagare entro 10 giorni le somme indicate nella sentenza. In mancanza si può procedere all’esecuzione forzata ossia al pignoramento dei beni del debitore. Pertanto, prima di tale momento, il debitore non subirà alcuna azione esecutiva. Il precetto ha un’efficacia di 90 giorni. Dopodiché, per procedere al pignoramento il creditore deve notificare un ulteriore atto di precetto. E così via. La notifica dell’atto di precetto interrompe i termini di prescrizione (che, come abbiamo visto, per gli atti giudiziali sono di 10 anni). Intimazione di pagamento dopo la sentenza Quella che il lettore chiama «intimazione di pagamento» altro non è che il precetto. È infatti inverosimile che il creditore, vincitore in primo grado, invii una normale lettera di diffida, per quanto nulla glielo vieti. Se così però dovesse essere la lettera non potrebbe sostituire il precetto e quest’ultimo atto andrebbe comunque notificato prima dell’avvio di un eventuale pignoramento. Come comportarsi se non si può pagare? Al momento di ricevimento della diffida o del precetto, il debitore può prendere contatti informali o telefonici con l’avvocato di controparte per concordare il pagamento. Ma se non ne dovesse avere le possibilità economiche potrà anche proporgli un saldo e stralcio o una rateizzazione, che il creditore è libero di accettare o meno. Si tenga tuttavia conto che il creditore, prima della notifica del precetto, non è in grado di conoscere tutti i redditi del debitore, potendo solo avere idea degli immobili che questi ha intestati (cosa che risulta da una visura immobiliare che chiunque può chiedere presso l’Agenzia delle Entrate). Per conoscere invece i conti correnti, lo stipendio, la pensione o eventuali canoni di affitto percepiti, deve fare una istanza al Presidente del Tribunale affinché lo autorizzi a consultare la cosiddetta Anagrafe Tributaria, un archivio del fisco ove sono indicati i redditi dei contribuenti e i relativi conti. All’Anagrafe però si accede solo dopo aver notificato il precetto. Sicché il creditore potrebbe, in una prima battuta, non accettare l’offerta volendo tentare un primo pignoramento e solo all’esito di questo, verificata l’infruttuosità, avviare le trattative. È chiaro però che il creditore che si renda conto di avere dinanzi un nullatenente sarà più orientato a un accordo bonario. Viceversa, in presenza di un soggetto solvibile, il saldo e stralcio sarà meno probabile. Se non si può pagare e non si ha nulla intestato, il creditore potrà anche tentare i pignoramenti ma questi non andranno a buon fine, sicché non si rischierà null’altro.
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Distacco dall’impianto di riscaldamento: serve autorizzazione?
Impianto centralizzato: cos’è, come funziona e a chi appartiene? Dopo il distacco si continuano a pagare le bollette condominiali? In condominio non ci sono solo beni comuni, come ad esempio il cortile e le scale, ma anche servizi comuni, come l’impianto centralizzato di riscaldamento oppure quello di ricezione radiotelevisiva. In casi del genere, il condomino dovrà pagare la propria quota per il servizio di cui fruisce. La legge però consente di “mettersi in proprio” e di installare, ovviamente a proprie spese, un impianto autonomo, diverso da quello del condominio. Con questo articolo vedremo se serve l’autorizzazione per il distacco dall’impianto di riscaldamento. Come spiegheremo nel prosieguo, il distacco dall’impianto centralizzato non esonera totalmente dal pagamento di alcune spese. In altre parole, anche quando il condomino decide di utilizzare un sistema di riscaldamento ad uso esclusivo, dovrà continuare a pagare quelli che sono definiti come “consumi involontari”. Se vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme se serve l’autorizzazione per il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento. Impianto centralizzato di riscaldamento: cos’è? L’impianto centralizzato di riscaldamento è un sistema costituito da uno o più generatori (si pensi alla caldaia unica) che consente di distribuire calore all’intero condominio, consentendo a ogni abitazione di riscaldarsi. L’impianto centralizzato di riscaldamento viene collocato nel locale tecnico (o locale caldaia), un ambiente separato da altri spazi comuni e costruito secondo una serie di misure di sicurezza, inclusa la prevenzione incendi. Impianto di riscaldamento: è parte comune? Secondo la legge (art. 1117 cod. civ.), l’impianto centralizzato di riscaldamento rientra tra le parti comuni, cioè tra quelle che appartengono a tutti i condòmini. Pertanto, la manutenzione e ogni altra spesa va divisa tra tutti i proprietari, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (espressa generalmente in millesimi). Tutto questo, a meno che qualche condomino non decida di staccarsi dall’impianto e di munirsi di uno autonomo. Distacco impianto centralizzato: è possibile? La legge (art. 1118 cod. civ.) contempla espressamente la possibilità di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento. Nello specifico, la legge dice che il singolo condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento, a condizione però che dal suo distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini. In tal caso, chi effettua il distacco resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma. In pratica, la rinuncia all’impianto centralizzato di riscaldamento è sempre ammessa, purché dal distacco non derivino: notevoli squilibri di funzionamento all’impianto centralizzato e/o aggravi di spesa per gli altri condomini. Distacco impianto centralizzato: serve il consenso assembleare? Alle condizioni sopra viste, ogni condomino può distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento, senza dover chiedere l’autorizzazione all’assemblea. L’assemblea non può impedire il distacco dall’impianto centralizzato; sarebbe dunque illegittima la deliberazione che vieta al condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento. Regolamento: può vietare il distacco dall’impianto centralizzato? Nemmeno il regolamento condominiale può vietare il distacco dall’impianto centralizzato. Si ritiene che il divieto sia lecito solamente se contenuto in un regolamento contrattuale, cioè in quello approvato all’unanimità oppure redatto dall’originario proprietario unico del fabbricato, recepito poi nei singoli atti d’acquisto. In realtà, c’è un orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la disposizione regolamentare che contenga un incondizionato divieto di distacco si pone in contrasto con la disciplina legislativa inderogabile emergente non solo dalle norme dirette a disciplinare il condominio, ma anche da quelle dirette al perseguimento di interessi sovraordinati, quali l’uso razionale delle risorse energetiche (contabilizzazione del calore) ed il miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale. Secondo questa tesi, dunque, nemmeno il regolamento contrattuale potrebbe incondizionatamente proibire il distacco dall’impianto centralizzato. Distacco dall’impianto centralizzato: si continua a pagare? Il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento non esonera il proprietario dal pagamento di alcune spese collegate proprio al dispositivo che si è oramai abbandonato. Per la precisione, il condomino che si dota di un riscaldamento autonomo continua a pagare: le spese di manutenzione straordinaria dell’impianto, la sua conservazione e messa a norma. L’impianto infatti continua ad essere di proprietà, in quota parte, anche di chi si distacca. Questi, del resto, potrebbe, in qualsiasi momento, tornare a riallacciarsi all’impianto centralizzato; una quota fissa dei consumi (in genere pari a circa il 25%), per via della dispersione di calore che si irradia dalle tubature e di cui comunque usufruisce. Si tratta dei cosiddetti consumi involontari.
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Termine per proporre querela
Entro quando denunciare una persona e dopo quanto tempo non è più possibile farlo. Le eccezioni al termine per la querela. Per punire determinati reati bisogna agire per tempo. La legge infatti fissa specifici termini per proporre querela; una volta che questi sono scaduti, il colpevole non può più essere processato né tantomeno punito. La previsione di un termine vale solo per i reati meno gravi, quelli appunto punibili con la querela di parte. Invece per i reati più gravi, quelli cioè procedibili d’ufficio (indipendentemente quindi dalla segnalazione della vittima), non esistono tempi massimi. Il termine per proporre la querela non ha nulla a che vedere con la prescrizione del reato che potrebbe scattare anche dinanzi a una querela tempestivamente proposta se, ad esempio, le indagini prendono le lunghe. In questa guida ti spiegheremo qual è il termine massimo per sporgere querela. Come vedremo a breve, a fronte di un termine generale, esistono alcune (seppur poche) eccezioni, previste laddove la vittima si trovi in una condizione di maggiore debolezza. Ma procediamo con ordine. Entro quanto tempo va proposta la querela? La querela va proposta entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. È quanto prevede l’articolo 124 del Codice penale a norma del quale «Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato». La giurisprudenza ha precisato che il termine per la presentazione della querela è di tre mesi e non di novanta giorni, decorrente dalla notizia del fatto che costituisce il reato (la scadenza di un termine stabilito a mesi si verifica nel giorno corrispondente a quello in cui è iniziata la decorrenza, secondo il calendario comune, indipendentemente dal numero dei giorni di cui è composto ogni singolo mese ). Eccezioni al termine generale per proporre querela Le uniche eccezioni a tale termine sono costituite dai seguenti reati: violenza sessuale: il termine per sporgere querela è di 1 anno; atti sessuali con minorenni: il termine per sporgere querela è di 6 mesi. Da quando decorre il termine per proporre querela? Il termine entro cui sporgere querela (di 3, 6 o 12 mesi) decorre dal momento in cui la vittima ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, infatti, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi. Così, ad esempio, se una persona intende querelare un’altra per diffamazione su un social network, il termine per la querela non decorre da quando è stato pubblicato il post offensivo ma da quando la vittima lo ha visto. Se il reo sostiene che la vittima ha depositato tardivamente la querela, per aver appreso il reato in epoca anteriore ai tre mesi, deve dimostrare tale affermazione. A tale fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa. Termine per proporre la denuncia A differenza di quanto appena visto per la querela, non esiste un termine per proporre denuncia. La denuncia è infatti collegata ai reati più gravi, quelli procedibili d’ufficio (ossia su iniziativa delle autorità, indipendentemente dalla segnalazione del privato cittadino). Il privato in genere non ha alcun obbligo di denunciare all’autorità i fatti costituenti reato di cui è venuto a conoscenza. Egli, salvo i casi di obbligo espressamente determinati dalla legge, ha una mera facoltà di denuncia. La rinuncia alla querela Il citato articolo 124 del Codice penale stabilisce che il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia (espressa o tacita) da parte della vittima. La rinuncia a proporre querela è l’atto attraverso il quale la persona offesa manifesta la volontà che non si proceda penalmente per il reato subito. È un atto irrevocabile, che deve intervenire prima che la querela sia stata proposta. Può essere fatta soltanto dopo la commissione del reato in quanto, in caso contrario, finirebbe per diventare una sorta di autorizzazione a commettere il reato. La rinuncia può essere espressa: personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all’interessato o a un suo rappresentante; oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l’identità del rinunciante, redigono il verbale; tacita: si realizza con il compimento di atti incompatibili con la volontà di querelare. La remissione della querela Una volta sporta la querela è possibile “ritirarla”. È ciò che si chiama remissione della querela. Anch’essa è irrevocabile. Con la remissione della querela la vittima manifesta la volontà che non si proceda penalmente contro il responsabile del reato. La remissione comporta l’estinzione del reato. Essa può essere: processuale: quando è fatta in sede di processo, nel corso del giudizio extraprocessuale: quando è fatta al di fuori del processo La remissione della querela deve per forza essere accettata dal querelato, altrimenti non produce effetti. Solo nel caso di procedura attivata mediante ricorso immediato, la mancata comparizione davanti al giudice di pace all’udienza fissata in conseguenza della citazione a giudizio del querelante è produttiva dell’effetto della rimessione tacita. In caso di remissione della querela, le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell’atto di remissione sia stato diversamente convenuto.
Investigatore Privato, Agenzia Investigativa IDFOX_Incidente col semaforo verde
Chi passa col verde o ha la precedenza ha sempre ragione in caso di sinistro stradale? Può l’assicurazione prevedere un concorso di colpa? Si crede comunemente che, per il solo fatto di rispettare la segnaletica stradale e quindi le norme sulla circolazione, si abbia diritto al risarcimento in caso di sinistro con un’altra auto. Non è sempre così. A volte, anche in tali ipotesi, può scattare un concorso di colpa o l’integrale responsabilità. Ne è un esempio evidente il caso di incidente col semaforo verde. Per spiegare questo delicato aspetto collegato non tanto al Codice della strada quanto ad una norma contenuta nel Codice civile bisogna partire proprio da quest’ultima. Le regole sulla responsabilità in caso di incidenti L’articolo 2054 del Codice civile stabilisce che, in caso di scontro tra veicoli, la responsabilità si presume in capo ad entrambi i conducenti in misura uguale, ossia al 50%, a meno che uno dei due fornisca le seguenti prove: di aver rispettato le regole stradali; di aver fatto «tutto il possibile per evitare» l’incidente. Il che significa dimostrare che l’altro conducente non poteva essere avvistato per tempo, in modo da schivarlo. A questo punto è chiaro che non basta più osservare il Codice della strada ma bisogna anche prefigurarsi le altrui violazioni al Codice stesso, in modo da poterle evitare. Il conducente, in altri termini, laddove possa evitare lo scontro, deve adoperarsi con ogni mezzo per fare in modo che questo non si verifichi. Il che significa che chi vede un altro conducente eccedere i limiti della velocità non può, solo perché viene da destra, imporre la propria presenza all’incrocio. Dovrà comunque lasciarlo passare, benché questi non abbia rispettato le regole. E lo stesso dicasi per chi non rispetta lo stop o l’obbligo di precedenza. Come ci si deve comportare al semaforo? Il fatto di avere la luce del semaforo verde non significa che si possa passare tranquillamente, senza cioè guardare se passano altre auto. Come detto, è obbligo dell’automobilista prefigurarsi la possibilità che altri conducenti non rispettino il Codice; egli deve quindi rallentare e verificare che non sopraggiungano altri mezzi dalle altre vie dell’incrocio, benché interessate dalla luce rossa del semaforo. Incidente con il semaforo verde Proprio per le ragioni che abbiamo appena elencato è bene sapere che, in caso di incidente stradale in un incrocio regolato dal semaforo, non è scontato che chi “aveva il verde” debba per forza ottenere il risarcimento dall’assicurazione. Ben potrebbe configurarsi un concorso di colpa laddove questi, potendo vedere che un altro conducente non ha rispettato il rosso, non abbia fatto di tutto per non andargli addosso. Tali questioni sono state sottolineate, proprio di recente, dal tribunale di Milano. Nel caso di specie, è stata riconosciuta metà della responsabilità in un sinistro ad un motociclista benché avesse precedenza all’incrocio. E ciò perché – sottolinea il giudice meneghino – anche chi viene da destra o ha la luce verde al semaforo non è dispensato dall’obbligo di diligenza per evitare i pericoli che scaturiscono dall’imprudenza altrui. Come stabilire chi aveva il semaforo verde e chi quello rosso? Il semaforo – si sa – non si ferma e non smette di cambiare colore quando due auto fanno un incidente. Così, a posteriori, è impossibile ricostruire chi avesse il verde e chi il rosso. In un’ipotesi di questo tipo, come si fa a stabilire chi fosse dalla parte della ragione e chi da quella del torto? Si applica proprio l’articolo 2054 del Codice civile che abbiamo appena indicato, ossia la presunzione di pari responsabilità. Quindi, ci sarà un concorso di colpa. A meno che non si riesca a dimostrare il contrario, anche tramite prova testimoniale. I testimoni possono essere quelli presenti all’interno delle auto coinvolte nell’incidente o anche persone che si trovavano sul marciapiedi al momento dello scontro all’incrocio. Responsabilità di chi viene da destra a un incrocio Le regole che abbiamo appena elencato per il semaforo valgono anche quando c’è lo stop e l’obbligo di precedenza all’incrocio. Pertanto, anche il conducente del veicolo che viene da destra per andare esente da responsabilità nei sinistri deve comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio; regolare la velocità del veicolo in maniera da evitare ogni rischio per la sicurezza; utilizzare la massima prudenza quando si avvicina a un incrocio.