Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Matrimonio annullato: chi paga il mantenimento?
Risarcimento e alimenti: come funziona se interviene una sentenza che dichiara la nullità del matrimonio? Spesso si sente dire che le coppie, piuttosto che procedere con la separazione e il divorzio, preferiscono chiedere l’annullamento del matrimonio. E ciò, da un lato, per la speranza – nutrita il più delle volte dalle donne – di potersi risposare in chiesa e, dall’altro, per il timore – paventato più spesso dagli uomini – di dover subire la richiesta degli alimenti. Ma è davvero così? In caso di matrimonio annullato, chi paga il mantenimento? Cerchiamo di fare il punto della situazione. Cosa significa “annullare il matrimonio”? L’annullamento del matrimonio può derivare: dalla violazione delle regole imposte dalla legge italiana (nel qual caso il matrimonio è automaticamente annullato); oppure dalla violazione delle regole del diritto canonico (nel qual caso, però, bisogna prima ricorrere ai tribunali ecclesiastici – la cosiddetta Sacra Rota, per poi far confermare la sentenza dal tribunale ordinario dello Stato italiano). In entrambi i casi, il matrimonio viene completamente cancellato: non residua cioè più alcun rapporto tra i coniugi, al contrario di quanto succede invece col divorzio. Vantaggi dell’annullamento del matrimonio Solo se l’annullamento del matrimonio avviene tramite la Sacra Rota (con successiva “convalida” del tribunale ordinario) ci si può risposare in chiesa. Quando l’annullamento viene dichiarato solo dal tribunale civile non è più necessario né separarsi né divorziare. Inoltre, non è possibile rivendicare l’assegno di mantenimento, la pensione di reversibilità dell’ex coniuge (qualora dovesse decedere) o la quota del Tfr. E ciò perché, come anticipato, la dichiarazione di invalidità del matrimonio ne cancella ogni effetto anche per il passato. Quando il matrimonio può essere impugnato? Varie sono le cause che determinano l’invalidità del matrimonio. La prima è l’incapacità naturale: il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, sebbene non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio. L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali. Si può impugnare poi il matrimonio quando il consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo. Anche in questo caso, l’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore. Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull’identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge. L’errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l’errore riguardi: l’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; l’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L’azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile; la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; la circostanza che l’altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L’azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile; lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell’art. 233, se la gravidanza è stata portata a termine. L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che sia stato scoperto l’errore. Il matrimonio può poi essere annullato quando è il frutto di simulazione ossia quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti; il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi. L’azione per far valere la simulazione del matrimonio non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima. Si può impugnare un matrimonio dopo la morte del coniuge? Solo il coniuge può far richiedere la nullità del matrimonio. La legge infatti stabilisce che l’azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell’attore. Ci si può separare e divorziare se si è chiesta la nullità del matrimonio? L’aver promosso l’azione di nullità del matrimonio non incide sulla proponibilità o procedibilità della domanda di separazione personale dei coniugi. Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d’ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti. Il presidente del tribunale deve emanare i provvedimenti necessari ed urgenti in ordine all’affidamento dei figli e ai riflessi patrimoniali imposti dalla sospensione dell’obbligo della coabitazione anche nel procedimento di separazione personale dei coniugi in pendenza del giudizio di nullità del matrimonio. Cos’è il matrimonio putativo? Si parla di «matrimonio putativo» quando il matrimonio, benché nullo, sia stato contratto in buona fede da almeno uno dei coniugi, cioè nell’ignoranza dei vizi dell’atto, oppure quando il consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore d’eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi. In detta ipotesi gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità. Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano per uno solo dei coniugi gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli. Effetti del matrimonio nullo Come detto in anticipo, il matrimonio nullo non produce effetti ma ciò vale solo per i coniugi. Rispetto invece ai figli il matrimonio dichiarato nullo ha gli stessi effetti del matrimonio valido. Anche il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi (cioè nella consapevolezza da parte
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Si possono leggere le mail dei dipendenti?
Datore spia l’email dei dipendenti per controlli: si può denunciare per violazione della privacy? Si possono leggere le mail dei dipendenti? La legge (in particolare lo Statuto dei Lavoratori) è molto severa sull’uso degli strumenti di controllo da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori, ivi compresi i tirocinanti e gli apprendisti: vengono così imposti una serie di limiti a tutela della privacy del personale. Si vuol evitare che, sotto la scusa della tutela del patrimonio aziendale, si possano nascondere delle indirette verifiche sulla qualità della prestazione lavorativa. Ecco perché, in linea generale, i dipendenti devono essere sempre messi al corrente dell’ eventuale presenza di sistemi di controllo. Le condizioni a cui detti controlli sono consentiti variano a seconda della tipologia di strumento adottato dal datore di lavoro: si va dalle prescrizioni più rigide, imposte per la videosorveglianza, a quelle più flessibili, previste invece per gli apparecchi in dotazione per l’esecuzione della prestazione lavorativa come computer, smartphone e tablet. Ed è proprio su questi che si pone il dubbio: si possono leggere le mail dei dipendenti? La questione è oggetto di una specifica regolamentazione che, a seguito dell’entrata in vigore del Jobs Act, ha subito un’importante modifica. Ecco allora cosa dice la legge a riguardo. Il datore può spiare le email dei dipendenti? In linea generale, il datore di lavoro può leggere le email dei dipendenti solo a patto che rispetti le seguenti condizioni: si deve trattare dell’account aziendale; deve essere fornita una preventiva informazione di ciò. Da tanto si possono desumere una serie di importanti conseguenze. La prima: se è vero che l’account di posta elettronica aziendale può essere aperto ed utilizzato su qualsiasi computer, il datore può esercitare il controllo anche se il collegamento avviene su uno strumento di proprietà del dipendente. Ad esempio, se quest’ultimo si collega all’email aziendale dal proprio cellulare, il contenuto di tali messaggi può comunque essere soggetto a controllo. Tale possibilità va tenuta ben distinta da un altro potere riconosciuto al datore di lavoro: quello di controllare i pc, smartphone e tablet dati in uso ai dipendenti. Si tratta di una verifica diversa rispetto a quella dell’email: pur essendo anch’essa subordinata alla previa informativa fornita all’utilizzatore, può avvenire solo sullo specifico device di proprietà dell’azienda e non su quelli privati. La seconda conseguenza è quella, abbastanza ovvia, per cui l’indirizzo email personale, seppur utilizzato dal dipendente su un computer aziendale, non può essere soggetto ad alcun controllo. A quali condizioni si può leggere l’email dei dipendenti? Abbiamo visto che il datore di lavoro che voglia leggere le email dei dipendenti deve rispettare due condizioni: deve trattarsi dell’email aziendale e non personale; deve fornire una dettagliata informativa. Tale l’informativa, nel dettaglio, deve essere completa e molto specifica: non può cioè limitarsi a rendere nota la possibilità di un controllo, ma deve anche indicare «come» l’email va utilizzata, entro quali limiti, specificando gli usi non consentiti. Non basta. Il datore deve anche conservare i dati per il tempo necessario a eseguire i controlli, non oltre. Un trattamento che esuberi le finalità di controllo non è legittimo. Ad esempio, non potrebbe essere utilizzata contro un dipendente un’email inviata diversi mesi prima, avendo il datore l’obbligo di cancellare i dati a sua disposizione se in essi non ravvisa alcun illecito disciplinare. Inutile dire che il datore di lavoro deve adottare tutti gli accorgimenti necessari a prevenire che le email possano essere lette da soggetti non autorizzati. I controlli, per essere legittimi, devono inoltre essere attuati nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e di pertinenza e devono essere strettamente necessari a garantire l’esercizio del diritto di difesa in capo al datore di lavoro. Ove tali cautele non fossero rispettate, i dati acquisiti dal datore di lavoro nell’ambito dei controlli difensivi non potranno essere validamente utilizzati nemmeno ai fini disciplinari, restando preclusa la prova dei fatti posti a fondamento del licenziamento. Non in ultimo, il datore deve chiudere l’account aziendale del dipendente cessato. Ciò deve avvenire non appena questi viene licenziato o comunica le proprie dimissioni. Tutto ciò che il datore potrà fare, per evitare la dispersione delle email in arrivo, è predisporre un messaggio preimpostato, generato automaticamente dal sistema, che comunichi al mittente il fatto che l’indirizzo in questione è stato disattivato e che pertanto i messaggi dovranno essere rivolti ad altra email. Si possono leggere le email di nascosto senza alcuna comunicazione? In materia di utilizzo di telecamere sul posto di lavoro, seppur l’uso delle stesse è anch’esso subordinato alla previa informativa al personale, la giurisprudenza ha detto che, quando il controllo avviene per «controlli difensivi» – ossia nei confronti di uno specifico dipendente su cui gravano forti indizi di gravi irregolarità – è ben possibile la verifica “a sorpresa” e senza alcuna preventiva comunicazione. Si pensi al cassiere sospettato di furto: sarebbe lecita una telecamera installata anche senza il previo accordo dei sindacati o l’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro (condizioni imposte dallo Statuto dei Lavoratori per la videosorveglianza) e in assenza di qualsiasi cartello di avviso. Ci si è chiesti se una simile possibilità sia consentita anche con riferimento al controllo delle email. La questione è approdata sul banco del tribunale di Genova che, con un provvedimento del 14 dicembre 2021, richiamando alcuni precedenti della Cassazione, ha detto che, anche quando sono in ballo dei «controlli difensivi», al dipendente va sempre dato l’avviso preventivo della possibile lettura delle sue email aziendali. La vicenda trae origine dal licenziamento di una dipendente alla quale era stata contestata la trasmissione a terzi di e-mail contenenti informazioni altamente riservate della società datrice di lavoro. La dipendente aveva quindi impugnato il licenziamento disciplinare intimatole, eccependo l’illegittimità del controllo effettuato dal datore di lavoro sulla sua posta elettronica e la conseguente inutilizzabilità dei dati così acquisiti. Senza nemmeno entrare nel merito dei fatti contestati, il Giudice del Lavoro ha disposto l’annullamento del licenziamento e la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, sulla base di un rilievo puramente formale, avendo accertato che, nel caso in esame, non era stata fornita alla dipendente alcuna informativa sui possibili controlli che il datore di lavoro avrebbe potuto
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Quando viene tolto l’affidamento al padre?
Affidamento esclusivo a un solo genitore in deroga all’affidamento condiviso: in quali casi? Nel momento in cui una coppia – sposata o convivente – decide di separarsi, i figli vanno a vivere stabilmente con uno dei due genitori mentre l’altro concorre, con un assegno mensile, al loro mantenimento. Quest’ultimo inoltre mantiene il cosiddetto «affidamento» ossia il diritto/dovere di prendere parte, congiuntamente con l’ex, alle decisioni più importanti in merito all’educazione, istruzione, crescita e salute dei propri bambini. La regola vuole che l’affidamento sia di regola «condiviso»: esso deve cioè spettare in parti uguali sia al padre che alla madre. Solo eccezionalmente si può verificare l’«affidamento esclusivo», in capo cioè ad un solo genitore. Di qui la domanda di molte donne: quando viene tolto l’affidamento al padre? In quali casi il giudice può decidere che quest’ultimo non sia sufficientemente maturo per stabilire cos’è bene e cosa è male per i propri figli? La giurisprudenza ha fornito alcuni elementi da cui trarre le linee generali del ragionamento. Ecco quali sono le istruzioni fornite dalla Cassazione. Affidamento e collocazione dei minori Spesso, si confonde il concetto di «affidamento» con quello di «collocazione», sicché è bene chiarire velocemente quale sia la distinzione tra i due termini prima di stabilire quando viene tolto l’affidamento al padre. L’affidamento indica il potere del genitore di concorrere alle decisioni relative alle scelte più importanti per la vita del figlio, quelle cioè relative all’educazione, istruzione, formazione, ecc. Decisioni quindi che vanno prese di comune accordo tanto dal padre quanto dalla madre; e, in caso di conflitto, la decisione viene affidata al giudice (con un ricorso da presentare in tribunale). La collocazione è invece il luogo ove il figlio fissa la propria residenza all’indomani della separazione dei genitori. Quindi, se la collocazione non può che avvenire presso un solo genitore, l’affidamento è invece di regola congiunto. Il fatto che un bambino vada a vivere dalla madre non toglie al padre il potere di decidere in merito alle questioni più delicate e determinanti per la vita del proprio bambino. La madre quindi dovrà comunque consultarlo in anticipo e trovare con lui un accomodamento in modo che la decisione finale sia condivisa da entrambi. Quando si può togliere il figlio al padre? Come abbiamo detto, l’affidamento è di regola condiviso. Il giudice però può disporre l’affidamento esclusivo quando altrimenti si profilerebbe un danno per il figlio ossia «pregiudizievole per l’interesse del minore». Il che succede – come chiarito dalla Cassazione a più riprese – quando il genitore non collocatario (quello cioè non convivente con i figli) si sia reso totalmente inadempiente ai propri doveri, in tale modo dimostrando la propria non idoneità ai compiti educativi e alle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta. Il giudice che stabilisca l’affidamento esclusivo deve però fornire due motivazioni: una in positivo, in ordine alla maggiore idoneità del genitore individuato quale affidatario; una in negativo, sulla carenza manifesta, rispetto al ruolo ed ai compiti educativi, dell’altro genitore. L’affidamento esclusivo non può scattare solo perché un genitore viva lontano dall’altro e logisticamente è difficile consultarsi; né perché il padre e la madre sono in continuo disaccordo. Il fatto però che il genitore non collocatario non rispetti il calendario degli incontri con i figli e si dimostri del tutto indifferente alle loro necessità e bisogni, pesa sull’eventuale giudizio del giudice. Sicché, da tale comportamento, il magistrato potrebbe dedurre un’assoluta incapacità a gestire il ruolo genitoriale, togliendo così l’affidamento condiviso. Quando viene tolto l’affidamento al padre: Cassazione Esistono numerosi precedenti che confermano questa impostazione, quella cioè secondo cui alla regola generale dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore. Con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore. Tali regole valgono sia per le coppie sposate che per quelle di conviventi. Sempre in argomento si è precisato, altresì, in altra occasione, che in tema di separazione giudiziale dei coniugi, l’affidamento condiviso dei figli minori – comportante l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole – costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l’affidamento esclusivo ad un solo genitore, ma non in caso di mera conflittualità tra i coniugi, bensì solo allorché sia provata, in positivo, l’idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l’inidoneità dell’altro, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o comunque la presenza di una sua condizione tale da rendere l’affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore. Quando si verifica un pregiudizio per il figlio? Abbiamo poc’anzi detto che l’affidamento esclusivo si può giustificare solo laddove sorga un grave pregiudizio per il figlio. Secondo la giurisprudenza, tale pregiudizio si verifica, in particolare: nell’ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente al diritto di visita perché residente all’estero, essendo tale comportamento indicativo dell’inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente; nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Inidoneità del padre all’affidamento: ultime sentenze
Deroga all’affidamento condiviso in favore dell’affidamento esclusivo: i casi di grave pregiudizio per il minore. Quando è derogabile l’affidamento condiviso La regola dell’affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l’interesse del minore», ovvero quando il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente ai propri doveri, in tale modo dimostrando la propria non idoneità ai compiti educativi e alle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta. La eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, in quando deroga al regime ordinario, deve – poi – essere l’esito di una motivazione declinata non solo in positivo, in ordine alla maggiore idoneità del genitore individuato quale affidatario, ma anche in negativo, sulla carenza manifesta, rispetto al ruolo ed ai compiti educativi, dell’altro genitore, nel rilievo che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori e dalle difficoltà del genitore non collocatario a rispettare i tempi e le modalità di incontro, salvo il limite, nella accertata reiterazione ed importanza della mancata frequentazione, della inidoneità del secondo a fare fronte ai maggiori oneri che gli vengano dall’affido condiviso. Cassazione con l’ordinanza 11 gennaio 2022 n. 667 La regola generale dell’affido condiviso L’affidamento condiviso dei figli minori costituisce la regola generale anche in tema di filiazione naturale e può essere derogata dal giudice con la previsione dell’affidamento esclusivo ad un solo genitore, ritenuto idoneo, allorché sia provata, in negativo, l’inidoneità dell’altro genitore, tale da rendere in concreto l’affido condiviso pregiudizievole per il minore. Cassazione, sentenza 19 maggio 2011, n. 11068 Il pregiudizio per il minore Nell’ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente al diritto di visita perché residente all’estero, essendo tale comportamento indicativo dell’inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. Cassazione, sentenza 17 gennaio 2017, n. 977; Nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. Cassazione, sentenza 17 dicembre 2009, n. 26587. In tema di separazione giudiziale dei coniugi, l’affidamento condiviso dei figli minori – comportante l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole – costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l’affidamento esclusivo ad un solo genitore, ma non in caso di mera conflittualità tra i coniugi, bensì solo allorché sia provata, in positivo, l’idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l’inidoneità dell’altro, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o comunque la presenza di una sua condizione tale da rendere l’affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore. Cassazione, sentenza 18 giugno 2008, n. 16594 Deroga all’affidamento condiviso In tema di separazione personale dei coniugi e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, può derogarsi al regime di affidamento condiviso solo qualora si rinvenga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere l’affidamento condiviso pregiudizievole per i figli; l’omissione del pagamento del mantenimento per i figli è sintomatico della mancanza di qualsiasi impegno da parte del genitore inadempiente per soddisfare le esigenze dei figli e determina una situazione contraria all’interesse degli stessi che è di fatto ostativa all’affidamento condiviso. Tribunale di Velletri, sentenza 26 aprile 2021, n. 5883 La deroga alla regola dell’affidamento condiviso dei figli minori in caso di separazione, presuppone la sussistenza, nei confronti di uno dei genitori, di una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore; in mancanza di tipizzazione delle circostanze ostative all’affidamento condiviso, peraltro, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi caso per caso con provvedimento motivato. Tribunale di Isernia, sentenza 6 febbraio 2018. Qualora la convivenza dei coniugi si riveli intollerabile a motivo del disinteresse del marito verso la vita familiare, che, inoltre, tenga una condotta violenta nei confronti della prole, sopravviene una causa di separazione giudiziale; si adotterà l’affidamento condiviso dei figli, affinché le decisioni di maggiore interesse continuino ad essere prese da entrambi i genitori ed anche la responsabilità genitoriale rimanga in capo ad entrambi; l’affidamento condiviso è la regola generale da porre in atto allorché non si ravvisassero elementi per farne deroga e specie quando entrambi i genitori perdessero di vista gli interessi e le necessità dei figli a causa del rapporto conflittuale; all’eventualità della madre disoccupata e nella impossibilità di aumentare il contributo paterno al mantenimento dei figli, la medesima, con indubbia capacità lavorativa, dovrebbe cercare un’attività specie se favorita dalla vocazione turistica del territorio di residenza. Tribunale di Rimini, sentenza 19 gennaio 2017. La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore. Tribunale di Messina, sentenza 29 maggio 2013. In materia di affidamento della prole, potendosi derogare alla regola dell’affidamento condiviso solo laddove sia pregiudizievole per l’interesse dei minori, la conflittualità genitoriale non è ragione sufficiente a disporre quello esclusivo; la crisi matrimoniale, peraltro, non potrà ascriversi all’un coniuge ove non costituisca la ragione, ma la fase finale del processo di deterioramento del rapporto. Tribunale di Caltanisetta, sentenza 27 dicembre 2010.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Che cosa succede se la separazione è per colpa del coniuge?
Matrimonio: le conseguenze dell’addebito. Cosa succede in caso di tradimento, abbandono della casa, mancata assistenza. Il matrimonio implica dei doveri. In realtà, anche la convivenza ne ha, anche se più labili e con minori implicazioni legali (almeno per quanto riguarda il rapporto tra i due partner). Se nell’ambito di un giudizio di separazione tra moglie e marito il giudice dovesse accertare che la fine della convivenza è stata determinata dalla condotta colpevole di uno dei due, da ciò deriverebbero alcune importanti conseguenze che vengono riassunte, tecnicamente, con il temine «addebito»: addebito cioè delle responsabilità per il naufragio dell’unità familiare. Ma in cosa consistono tali conseguenze? In altri termini: che succede se la separazione è per colpa del coniuge? È quanto spiegheremo qui di seguito. Comprenderemo ciò che succede se un coniuge tradisce l’altro o l’abbandona, lo umilia, lo mortifica, lo diffama o non se ne prende cura. Ma procediamo con ordine. Quali sono i doveri del matrimonio? L’articolo 143 del Codice civile elenca i doveri dei coniugi, doveri che sono chiaramente uguali in capo all’uno o all’altro. Il primo dovere è quello della fedeltà: ciascun coniuge non può avere relazioni, neanche a distanza o platoniche, con altre persone, né può ingenerare nell’opinione pubblica il sospetto che abbia un amante, circostanza questa che potrebbe ledere l’onore e la reputazione dell’altro coniuge. Il secondo dovere è quello dell’assistenza morale e materiale: ciascun coniuge si deve prendere cura dell’altro, specie se questo è incapace di badare a sé per ragioni di natura economica o di salute. Il che significa che se una parte della coppia lavora e l’altra no, la prima dovrà dare all’altra il denaro sufficiente per poter godere di un minimo di indipendenza economica. Se uno dei due coniugi è malato, l’altro se ne deve prendere cura. Nel dovere di assistenza morale si fa rientrare anche l’obbligo ad avere rapporti sessuali. Il terzo dovere è quello della coabitazione: i coniugi devono vivere sotto lo stesso tetto, salvo esigenze particolari che li portino a doversi separare (si pensi a problemi di lavoro). L’allontanamento di uno dei due dalla casa coniugale, senza una giusta causa (come potrebbero essere le violenze subìte) e senza la certezza di un rientro a breve è fonte di responsabilità. Dunque, la pausa di riflessione di qualche giorno non è considerata un allontanamento dalla casa e non comporta alcuna colpa. Il quarto dovere dei coniugi è quello di collaborare nell’interesse della famiglia: questi devono cioè contribuire ai bisogni del nucleo familiare (casa, figli, ecc.), ciascuno in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo. Quindi, la donna che non lavora ma che si occupa del ménage domestico sta assolvendo al proprio dovere. Che succede se uno dei coniugi non rispetta i doveri del matrimonio? La violazione dei doveri del matrimonio non è punita con sanzioni pecuniarie, penali o amministrative. Non è neanche previsto un risarcimento del danno, salvo rarissimi casi. Tutto ciò che consegue dal mancato rispetto delle regole che abbiamo appena elencato è la perdita di due diritti: il diritto a chiedere l’assegno di mantenimento (quello cioè conseguente alla separazione) e l’assegno di divorzio (quello cioè successivo al divorzio), nel caso in cui fosse spettato; il diritto a rivendicare una quota di eredità nel caso in cui l’ex coniuge deceda prima del divorzio. Come si può ben intuire sono due conseguenze piuttosto limitate. Ed ecco perché. Per quanto riguarda la perdita del diritto all’assegno di mantenimento o a quello divorzile, tale effetto sarà del tutto ininfluente sul coniuge con il reddito più elevato. Questi infatti non avrebbe comunque mai potuto vantare il mantenimento, proprio in ragione della sua maggiore capacità economica. Quindi, ad esempio, in una coppia ove il marito lavori e la moglie sia casalinga, l’eventuale tradimento del primo non implicherà su di lui alcuna ricaduta. Diverso sarà invece se la relazione adulterina dovesse essere stata coltivata dalla donna che, benché disoccupata, non potrebbe più chiedere gli alimenti. Per quanto riguarda invece la perdita del diritto di successione, è vero che la separazione non cancella la qualità di erede legittimario, ma è anche vero che, in ogni caso, con il divorzio, il diritto all’eredità dell’ex viene sempre meno, indipendentemente dalle colpe per l’eventuale cessazione del matrimonio. Ragion per cui la sanzione della perdita della qualità di erede potrebbe implicare un effetto solo laddove il coniuge dovesse morire prima del divorzio. Che cosa succede se la separazione è per colpa del coniuge? Detto ciò possiamo vedere, sotto il profilo pratico, cosa succede se la separazione è per colpa del coniuge. La “vittima” può chiedere innanzitutto la separazione «con addebito». L’addebito è appunto l’imputazione di responsabilità per la fine del matrimonio e la perdita dei diritti al mantenimento e di quelli ereditari. Chi chiede l’addebito però deve dimostrare le colpe dell’altro coniuge. Quest’ultimo invece può difendersi provando che, in realtà, il matrimonio era naufragato già da prima, per altre e diverse ragioni. Tanto per fare un esempio, il marito che voglia negare il mantenimento alla moglie dimostrando che questa lo ha tradito, perderà la causa se la moglie dovesse riuscire a provare che, in realtà, la coppia era già separata di fatto, che i due litigavano sempre, non avevano più rapporti e anche in presenza di altre persone avevano confidato la volontà di volersi separare. In tal caso, dunque, il tradimento non è la «causa» della fine della convivenza bensì l’«effetto» di una causa pregressa. Esso quindi non determinerà alcun addebito. Stesso discorso nel caso della donna che abbandoni la casa perché il marito la picchia. Non è l’allontanamento dal tetto coniugale la ragione della fine del matrimonio ma le violenze: è pertanto il marito che subirà la condanna all’addebito.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Il coniuge può avere segreti?
Esiste la privacy tra marito e moglie: ecco tutto ciò che può rimanere segreto nei rapporti tra coniugi. Un coniuge può avere segreti con l’altro oppure è tenuto a dirgli tutto, anche quanti soldi ha in banca, a quanto ammonta la propria busta paga, se è stato licenziato o meno, se intende fare testamento e a chi? Esistono insomma segreti tra marito e moglie che la legge tutela? Il fatto di essere sposati e di condividere gli stessi spazi all’interno della dimora familiare non significa perdere ogni sfera di riservatezza. Esiste la privacy tra coniugi. E le violazioni sono punite alla pari di quelle tra estranei. Ma la privacy – come vedremo a breve – non è solo il diario segreto, le email, la corrispondenza cartacea o l’account social. Il raggio di tutela previsto dalla legge è molto più ampio. Insomma, il coniuge può avere segreti e questi segreti, come vedremo a breve, possono essere tutelati anche attraverso la legge. Ma procediamo con ordine. Social, email e smartphone Una recente sentenza della Cassazione ha condannato per rapina una persona che aveva strappato di mano, alla propria moglie, il cellulare nel tentativo di vedere con chi questa stesse messaggiando. Il caso ha fatto discutere, ma non è nulla di nuovo per il diritto. La corrispondenza è riservata anche tra marito e moglie: nessuno dei due quindi può vedere ciò che l’altro custodisce nel proprio smartphone. E se anche riuscisse a scoprire in tal modo un tradimento, tale prova non potrebbe essere presa in considerazione dal giudice in quanto acquisita in violazione della privacy. C’è poi da dire che il coniuge che abbia ricevuto dall’altro, in passato, le credenziali per l’accesso all’email di quest’ultimo o all’account social non vi può poi entrare in un successivo momento ed in assenza di un’ulteriore autorizzazione: diversamente, commetterebbe reato di accesso abusivo a sistema informatico. Pertanto, è responsabile penalmente – e può essere querelato – il coniuge che spia le e-mail o il cellulare dell’altro, anche se in passato ha ricevuto da questi stesso le credenziali di accesso. Non c’è un diritto di avere contezza dell’altrui corrispondenza. Insomma, un conto è chiedere garbatamente «Con chi eri al telefono?» e un altro, ben diverso, è prendere il cellulare del coniuge, con la forza o di nascosto, per vedere l’ultima chiamata o sbirciare le sue chat su WhatsApp. Redditi, conti e eredità Esiste la privacy anche sui redditi, anche quando la coppia è sposata in regime di comunione dei beni. Il coniuge non deve dire all’altro quanto guadagna o quanti soldi ha sul conto, presso quali banche ha un rapporto, se detiene titoli o cassette di sicurezza. C’è privacy quindi sui ricavi del proprio lavoro o sugli altri proventi derivanti da donazioni e successioni ereditarie (queste ultime peraltro non entrano in comunione). Tuttavia, questi redditi devono tornare a galla nel caso di separazione della coppia. Difatti, se la coppia è sposata in comunione dei beni, tutti i soldi accumulati e risparmiati vanno divisi in quote uguali. Se la coppia è in separazione dei beni, i redditi dell’uno devono essere presi in considerazione per calcolare la sua capacità economica ai fini dell’ammontare dell’assegno di mantenimento. Tant’è vero che il giudice richiede l’esibizione delle ultime due dichiarazioni dei redditi. È coperto da privacy tra coniugi anche il testamento. Se un coniuge scrive le proprie ultime volontà non è tenuto a comunicarle all’altro. Stato di salute La cartella clinica, così come il complessivo stato di salute di un coniuge, è un dato sensibile che riceve una forte tutela da parte della legge. Questa sfera, se violata, può integrare una richiesta di risarcimento del danno e, addirittura, una condanna penale. Il coniuge quindi può tenere nascosto all’altro il proprio stato di salute ma è chiaro che questo non può influire sulla vita matrimoniale (come ad esempio lo stato di impotenza generandi). Il secondo numero di telefono L’avere un secondo numero segreto di telefono, per quanto faccia sospettare la presenza di una relazione adulterina, non è un fatto che, di per sé, in assenza di altre prove, possa essere considerato una violazione dei doveri del matrimonio. Quindi, possiamo dire che anche questo è un dato che si può tenere segreto, senza perciò violare alcuna legge. Rapporti prematrimoniali Il tradimento è solo quello che avviene una volta sposati. Sicché, se uno dei due coniugi ha tradito l’altro prima del matrimonio non solo non è tenuto a dirglielo ma anche, nell’ipotesi in cui la vittima dovesse perciò chiedere la separazione perché sentitasi lesa nella fiducia, non potrebbe comunque chiedere i danni all’ex, il cosiddetto “addebito”, ossia l’imputazione di responsabilità per la fine del matrimonio.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Relazione sui social: è considerata tradimento?
Amore platonico su una chat: la prova non può essere portata in giudizio per dimostrare la relazione fedifraga. Immagina che tua moglie o tuo marito trovi una tua chat con una persona sconosciuta, intrattenuta tramite un social network. Tra voi non c’è mai stato alcun contatto fisico, non vi siete mai visti, mai baciati: non avete insomma avuto alcun tipo di rapporto. Ma la chat è inequivoca: il tenore dei messaggi, gli emoji con i cuoricini e le faccine innamorate, i complimenti… tutto fa pensare a un coinvolgimento, se non fisico, quantomeno emotivo. Insomma, una vera e propria attrazione visiva. Ebbene, una relazione sui social è considerata tradimento? Di tanto si è più volte occupata la giurisprudenza nel tentativo di stabilire il confine tra una normale amicizia e “qualcosa di più” di una semplice amicizia. Secondo la giurisprudenza, una relazione platonica – quella cioè che si sostanzia in un fitto scambio di messaggi o e-mail “espliciti”, seppur a distanza, con una persona con cui non si è mai consumato un rapporto sessuale, è ugualmente da considerare infedeltà coniugale. In buona sostanza, affinché si possa parlare di tradimento è sufficiente un coinvolgimento mentale (sia esso sentimentale o solo passionale), anche senza contatto fisico. È questo infatti che lede la fiducia dell’altro coniuge e rende quindi la convivenza ormai intollerabile. Tutto ciò chiaramente – lo diciamo a costo di apparire un po’ scontanti – non significa che non si possono avere amicizie virtuali anche se dell’altro sesso. Queste sono consentite dalla legge, né potrebbe essere diversamente atteso il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione. E, come dicevano i latini, “tutto è puro per i puri”. Quindi, chi agisce con buone intenzioni, senza secondi fini, non può certo definirsi un “traditore”, un fedifrago. Ma già il semplice fatto che la chat sia tenuta nascosta fa sorgere un fondato sospetto che, dietro di essa, vi possa essere qualcosa in più rispetto a una semplice conoscenza virtuale come, ad esempio, l’intenzione – in un futuro più o meno prossimo – di avere un contatto fisico. C’è però da dire che, per stabilire quando la relazione sui social è tradimento, bisogna fare un’analisi caso per caso per valutare se, dal tenore delle parole, si possa intuire l’esistenza di un’attrazione. Ma quali possono essere le conseguenze del rinvenimento di una relazione su una chat? La sanzione è quella del cosiddetto addebito. In pratica, il coniuge infedele non può, in caso di separazione e divorzio, rivendicare né l’assegno di mantenimento, né i diritti ereditari nei confronti dell’ex. Questa previsione rischia però di avere un impatto modesto, se non solo simbolico, quando il traditore è il marito. Difetti questi, avendo nella gran parte dei casi il reddito superiore o al massimo uguale a quello della moglie, difficilmente ha diritto al mantenimento. Ragion per cui, l’eventuale imputazione di addebito non implicherebbe per lui alcuna conseguenza (se non, nella remota ipotesi in cui la moglie dovesse morire prima del divorzio, la perdita della qualità di erede legittimario). C’è un’ultima ma non meno importante precisazione da fare. Per poter provare la relazione in chat, il coniuge tradito dovrebbe portare al giudice le prove. E queste non potrebbero certo consistere in screenshot acquisiti contro la volontà del titolare dell’account social, atteso che ogni accesso all’altrui sistema informatico costituisce un reato. E le prove acquisite in violazione della legge non possono avere valore in un processo. Quindi, paradossalmente, il coniuge tradito avrebbe poche armi per dimostrare l’infedeltà, a meno che la stessa non sia oggetto di confessione da parte dell’altro o non avvenga sotto gli occhi di eventuali testimoni che possano dichiarare quanto visto dinanzi al giudice. Si tratta di ipotesi quindi piuttosto rare. Risultato: se anche il tradimento via chat può restare “impunito”, nel senso che – essendo difficilmente dimostrabile – non può essere accertato, esso comunque comporterà pur sempre il diritto per un coniuge di chiedere la separazione. E al di là di tutto, questa è una sconfitta per il matrimonio.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Incidente con veicolo di cantiere: chi paga?
Quando si verifica un sinistro stradale con una macchina operatrice chi risarcisce i danni? Può capitare di avere un incidente stradale con una macchina operatrice, impegnata nell’esecuzione di lavori in un cantiere dove transitano automobili e persone. Ad esempio, un’autovettura può urtare contro un escavatore oppure la pala meccanica può colpire un passante. E tutti sanno che i cantieri stradali aperti sono frequenti. Basta una manovra errata per provocare un sinistro. Quando si verifica un incidente con un veicolo di cantiere, chi paga i danni? In realtà, le regole per ottenere il risarcimento da chi ha causato il sinistro non sono molto diverse da quelle comuni. È importante, però, conoscere la definizione dei veicoli di cantiere, chiamati «macchine operatrici» e sapere se esse hanno obbligo di assicurazione Rc auto. Inoltre, ai fini dell’applicabilità delle norme di circolazione stradale conta anche il luogo ove è avvenuto l’incidente. Macchine operatrici: cosa sono? Secondo la definizione fornita dall’art. 58 del Codice della strada, le macchine operatrici sono «macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature». Ci sono molti tipi e modelli di macchine operatrici; la normativa stradale distingue tra: macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico (escavatori con pale meccaniche, rulli compressori, betoniere, bulldozer, ecc); macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili; carrelli: sono veicoli destinati esclusivamente alla movimentazione di cose (ad esempio, i portacontainer nelle zone portuali). Macchine operatrici: come devono circolare? In quanto veicoli, le macchine operatrici possono circolare su strada, anche per il proprio trasferimento e «per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere»: ad esempio per trasportare materiali edili, come una betoniera. Quando circolano su strada le macchine operatrici non devono superare la velocità di 40 chilometri orari (ridotta a 15 km/h per le macchine semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli). La circolazione delle macchine operatrici su strada soggiace a numerose altre regole, come l’uso della targa, e prescrizioni tecniche, indicate nell’art. 114 del Codice della strada. Le macchine operatrici devono essere assicurate? Le macchine operatrici rientrano nel novero dei veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile (comunemente chiamata polizza Rc auto) ai sensi dell’art. 193 del Codice della strada, quando circolano su strade pubbliche o in luoghi aperti al pubblico. Il Codice delle assicurazioni private stabilisce che i veicoli a motore privi di copertura assicurativa Rc auto non possono essere posti in circolazione «su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate», cioè le zone – di proprietà pubblica o anche privata – aperte al transito di un numero indeterminato di persone: ad esempio, il parcheggio di un supermercato o un cortile condominiale. Quindi, l’assicurazione obbligatoria contro i danni derivanti dalla circolazione stradale non è prevista solo se la macchina operatrice si trova in luoghi chiusi e inaccessibili al pubblico. Incidente con macchina operatrice: risarcimento danni Se la macchina operatrice provoca un incidente stradale, o comunque viene coinvolta in esso, ed è regolarmente assicurata con una polizza Rc in corso di validità, la responsabilità risarcitoria segue le consuete regole stabilite dall’art. 2054 del Codice civile per l’attribuzione delle responsabilità ed il concorso di colpa. Nei confronti dei prestatori di lavoro, come degli operai di cantiere, opera la speciale polizza Rco (responsabilità civile operatori) stipulata dall’azienda. In ogni caso, è sempre prevista la tutela assicurativa Inail per gli infortuni sul lavoro. Queste ulteriori tutele, però, non si sommano con gli indennizzi riconosciuti dall’assicurazione Rc auto, perché il danneggiato non può trarre un profitto superiore all’entità dei danni riportati. Se il veicolo di cantiere che ha provocato l’incidente non è assicurato, il danneggiato, per essere risarcito, dovrà rivolgersi al Fondo vittime della strada. Incidente con macchina operatrice in cantiere aperto Una recente sentenza della Corte d’Appello di Catania ha ritenuto legittima l’azione risarcitoria esercitata nei confronti dell’assicurazione dagli eredi di un lavoratore di cantiere, un operaio carpentiere, che era stato investito da un escavatore in retromarcia. La Corte ha ritenuto che l’incidente fosse avvenuto con un mezzo per il quale è previsto l’obbligo di assicurazione, ed, inoltre, in un luogo aperto alla libera circolazione di un numero indeterminato di persone. È stata così respinta l’opposizione dell’assicurazione (l’impresa designata dal Fondo vittime della strada, in quanto il mezzo non era assicurato): il cantiere, pur essendo un’area privata, è equiparato a una strada di uso pubblico e, dunque, è soggetto alla disciplina del Codice della strada. La sentenza ricorda che ai fini della qualificazione dell’area di cantiere come aperta al pubblico conta il numero indefinito di persone che possono accedervi: lavoratori, interlocutori commerciali e, in quel caso, anche i clienti di un’impresa edile (il cantiere era dedicato alla costruzione di alloggi). Anche la Corte di Cassazione ammette il ricorso all’azione diretta contro la compagnia assicuratrice quando il sinistro avviene in un’area privata, se essa è aperta ad un numero indeterminato di persone «che vi abbiano accesso giuridicamente lecito»: non è coperto dalla tutela assicurativa, quindi, chi si è introdotto abusivamente nel cantiere.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Chi risarcisce il passeggero se l’auto non è assicurata?
Passeggero su veicolo privo di assicurazione obbligatoria: come ottenere i danni. In caso di incidente stradale, il passeggero sul veicolo privo di assicurazione obbligatoria avrà chiaramente interesse a sapere se gli spetta il risarcimento e a chi rivolgersi per ottenerlo. Il semplice fatto che il titolare del mezzo non abbia stipulato la polizza Rc-auto o che la stessa fosse scaduta e non rinnovata può essere un sufficiente motivo per negargli il ristoro per i danni fisici riportati a seguito del sinistro? In altri termini, chi risarcisce il passeggero se l’auto non è assicurata? La questione è finita non poche volte sul banco della giurisprudenza. Proprio di recente la Cassazione ha fornito importanti chiarimenti a riguardo. Cerchiamo di fare il punto della situazione. Chi risarcisce il passeggero? In caso di incidente in auto chi paga i danni al passeggero? Su questo aspetto non ci sono dubbi di sorta: il passeggero – meglio detto «terzo trasportato» – ha sempre diritto ad essere risarcito, indipendentemente dalle responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro. Questo significa che se anche le colpe dello scontro sono da imputarsi all’automobilista sul cui veicolo questi si trovava, l’assicurazione dovrà comunque pagargli i danni sofferti a seguito dell’incidente stradale. Insomma, il passeggero – in quanto estraneo a qualsiasi responsabilità per lo scontro – va sempre e comunque risarcito secondo il danno riportato, in base alle ordinarie regole dell’infortunistica stradale. E ciò anche se il guidatore che lo trasportava era palesemente ubriaco. Come deve fare il passeggero per farsi risarcire? Per ottenere il risarcimento, il passeggero deve rivolgersi all’assicurazione dell’auto su cui è trasportato, documentando le lesioni riportate. Non deve quindi fornire altre prove circa l’assenza di responsabilità del conducente (che, come detto, è assolutamente ininfluente ai fini del risarcimento). L’assicurazione nominerà un medico legale di propria fiducia affinché svolga la perizia sul trasportato. Di qui poi gli invierà un’offerta monetaria che il danneggiato potrà accettare, a totale tacitazione di ogni pretesa, oppure rifiutare agendo quindi dinanzi al giudice per ottenere una cifra superiore. Che fare se l’auto su cui è trasportato il passeggero non ha l’assicurazione? Veniamo ora al quesito da cui siamo partiti. Che succede al passeggero se questi era trasportato su un’auto priva della copertura assicurativa o con l’assicurazione scaduta? Secondo la Cassazione, il danneggiato a bordo di un veicolo non assicurato può agire direttamente nei confronti della compagnia del responsabile. Può cioè rivolgersi personalmente a quest’ultima per ottenere il risarcimento e, in caso di diniego o di offerta insoddisfacente, citarla in giudizio. Naturalmente, tale principio vale sia per chi viaggia a bordo di un’auto che su di una moto, dietro al conducente. La Cassazione ha stabilito che l’inosservanza dell’obbligo di assicurazione da parte del titolare del veicolo su cui è trasportato il passeggero non preclude a quest’ultimo la possibilità di agire direttamente nei confronti dell’assicurazione, dato che l’inadempimento dell’obbligo relativo alla messa in circolazione non può condizionare negativamente l’effettività della tutela risarcitoria Rc auto. La certezza economica del risarcimento, infatti, è il fondamento della tutela obbligatoria. L’inammissibilità dell’azione comporterebbe anche l’impossibilità, per il danneggiato, di fruire degli effetti positivi del contratto assicurativo del veicolo del responsabile civile, dando luogo ad un assetto di interessi e valori assolutamente illogico. Del resto, la direttiva 2009/103/CE, nel prevedere l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile, intende offrire la più ampia tutela possibile. Appare chiaro, dunque, che nel bilanciamento degli interessi coinvolti in sinistri stradali, la posizione del danneggiato e la garanzia che questi sia adeguatamente risarcito sono primarie. E che la tutela risarcitoria offerta dal Codice, nelle forme dell’azione diretta secondo gli articoli 144 e 148, non possa essere limitata, in alcun modo, dalla violazione dell’obbligo di assicurazione.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Dichiarazioni della persona offesa: ultime sentenze
Attendibilità della persona offesa; violenza sessuale; concussione; maltrattamenti in famiglia; lesioni personali. Attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa Integra il reato di maltrattamenti in famiglia la condotta perpetrata per anni dal prevenuto nei confronti del coniuge, alla presenza nonché ai danni anche dei figli, mediante vessazioni fisiche e psicologiche finalizzate a creare un clima di soggiogazione delle vittime. A nulla rilevando ai fini della configurabilità del reato né tantomeno dell’attendibilità della vitta, il fatto che quest’ultima abbia deciso di sporgere querela solo dopo aver patito per molti anni gli abusi del coniuge, ciò nella convinzione che le cose fossero risolvibili e migliorabili. Tribunale Nola, 18/01/2022, n.2251 Valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa Ai fini della valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, quanto più essa costituisca fondamentale, o addirittura unico, teste di accusa, tanto più l’attendibilità della stessa e delle sue dichiarazioni va vagliata con particolare rigore, in relazione alla costanza ed alla coerenza del racconto, alla genesi delle dichiarazioni, ad eventuali motivi di rancore nei confronti dell’imputato, ed a quant’altro utile a saggiarne la credibilità soggettiva ed oggettiva. Tribunale Pescara, 12/01/2022, n.3087 Litigiosità tra le parti In tema di genuinità della versione dei fatti offerta dalla persona offesa, questa è minata dall’esistenza di una forte, aspra e nota litigiosità tra le parti che non consente di ritenere del tutto attendibile le dichiarazioni della vittima vieppiù ove in contrasto con le versioni del testi, terzi al rapporto tra le parti. Cosicché, nel caso di specie, non può ritenersi provato oltre ogni ragionevole dubbio che il prevenuto si fosse introdotto nel cortile di proprietà della vittima senza il consenso della stesa. Tribunale Nola, 11/01/2022, n.2118 Decisione del giudice Le dichiarazioni della persona offesa ai fini di costituire fondamento della decisione del giudice a fondamento dell’affermazione della responsabilità penale del prevenuto, non necessitano di specifici ed ulteriori riscontri, ma deve essere effettuata una previa verifica penetrante e rigorosa rispetto a quella che viene svolta per le dichiarazioni dei testimoni, ai fini di valutare la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca. Corte appello Taranto, 10/01/2022, n.919 Lesioni personali L’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rilasciate dalla persona offesa necessitano di un attento vaglio in ordine alla loro credibilità nel caso in cui la p.o. si sia costituita parte civile, vieppiù nel caso in cui i fatti narrati si inseriscano in un quadro di grave conflittualità tra le parti. Tuttavia devono essere ritenute credibili le dichiarazioni in ordine alle lesioni personali subite quando vi siano altri elementi di riscontro, quali i referti medici nel caso di specie, che consentono di ritenere fondata la versione della vittima. Tribunale Taranto sez. I, 07/12/2021, n.2233 Sufficienza probatoria delle dichiarazioni della persona offesa Anche in relazione alla testimonianza della persona offesa trova applicazione il principio del libero convincimento del giudice che può ritenere sufficienti tali elementi probanti, anche in caso di assenza di elementi esterni di riscontro, purché le vagli con attenzione, accertandone attentamente la coerenza logica e la credibilità utilizzando elementi ricavabili dagli atti e dallo svolgimento del processo. Tribunale Napoli sez. III, 26/11/2021, n.10336