Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Madre vieta incontri tra padre e figli: che fare?
Cosa succede se un ex coniuge ostacola i rapporti dei figli con l’altro genitore; quando si può perdere l’affido dei minori; quanto conta la Pas. Se la madre vieta gli incontri tra il padre e i figli nei periodi stabiliti nella sentenza di separazione o di divorzio il genitore escluso può ricorrere al giudice per riaffermare il suo diritto alla bigenitorialità. Il giudice può ammonire, sanzionare e anche condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni. Esiste, infatti, una sanzione punitiva per questi casi, una somma da pagare, commisurata ai giorni di violazione degli obblighi imposti. Nei casi più gravi, il genitore che si oppone senza giustificati motivi può perdere l’affidamento condiviso e l’altro genitore ottiene l’affidamento esclusivo dei figli. Sindrome di alienazione parentale e perdita dell’affido dei figli Il fenomeno è molto comune, soprattutto perché in molte coppie separate o divorziate i figli, specialmente se piccoli, vengono usati come arma da un genitore contro l’altro e diventano strumento di boicottaggi, ripicche e ritorsioni reciproche; anche per questo motivo i processi di questo tipo sono lunghi e difficoltosi. Spesso, nelle cause si invoca la cosiddetta Pas, cioè la sindrome di alienazione parentale (detta anche “sindrome della madre malevola”), ma la Corte di Cassazione, con una nuova e dirompente sentenza, ha tolto ogni dignità scientifica a questa teoria. Ora, la Suprema Corte afferma che «la bigenitorialità è l’essenza dell’interesse e del benessere del minore e non può essere sacrificata facendo esclusivamente riferimento alla teorica della sindrome dell’alienazione parentale», che non può fondare «provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre». Il punto debole della Pas è che non si fonda su elementi oggettivamente verificabili in base alla scienza medica, ma consiste solo in valutazioni psicologiche. Per questo motivo la Cassazione nelle sentenze più recenti ha detto stop alle numerose pronunce dei giudici della famiglia che basano ancora le proprie decisioni sulla presunta sindrome di alienazione genitoriale, ritenuta dal consulente tecnico d’ufficio che ha esaminato il bambino ma rimasta priva di riscontri. Comunque i problemi attuali sono destinati a chiudersi in fretta: con la prossima entrata in vigore della riforma del processo civile la Pas non potrà più influire sulle decisioni del giudice. Affidamento esclusivo, condiviso o extrafamiliare del minore Non finisce qui, perché il Collegio ha affermato anche che l’uso della forza fisica per sottrarre il minore al luogo in cui risiede con uno dei genitori, per collocarlo in una casa famiglia, è illegittimo, in quanto «non conforme ai principi dello Stato di diritto». E questo sconvolgimento potrebbe cagionare «rilevanti e imprevedibili traumi» al bambino così prelevato. Così la Corte suggerisce di percorrere la strada delle sanzioni economiche alle quali abbiamo accennato, senza ricorrere a rimedi estremi, tanto drastici quanto inopportuni e dannosi per i minori. Non è la prima volta che la Cassazione assume una posizione così netta. Già nel 2021 i giudici di piazza Cavour avevano preso le distanze dalla Pas, ritenendo che l’affidamento esclusivo di un figlio minore ad un solo genitore non poteva essere disposto solo sulla base di una diagnosi di Pas, in assenza di prove concrete e della dimostrazione di un effettivo pregiudizio alla vita del bambino: ne abbiamo parlato nell’articolo “Alienazione parentale: quando fa perdere l’affido dei figli“. E anche in quel caso gli Ermellini avevano annullato il provvedimento della Corte d’Appello che aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale, l’allontanamento del bambino e l’interruzione dei rapporti con il genitore alienante (quello che avrebbe manipolato ad arte il figlio per distaccarlo dall’altro genitore). In generale, nelle decisioni giudiziarie si privilegia, ove possibile, l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori, mentre l’affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore viene disposto solo quando emerge in modo chiaro l’inadeguatezza dell’altro a svolgere il suo ruolo educativo e di assistenza nei confronti del minore. Il punto di riferimento per il giudice è sempre l’interesse del bambino; le aspettative (più o meno egoistiche) dei genitori contano poco. Infatti nel procedimento l’ascolto del minore è obbligatorio se ha compiuto i 12 anni di età e va svolto anche se è più piccolo ma capace di discernimento. Incontri con i figli ostacolati da un genitore: sanzioni L’art. 709 ter del Codice di procedura civile prevede un ventaglio di possibilità a disposizione del giudice in caso di riscontrate inadempienze o violazioni ai provvedimenti stabiliti dal giudice in sede di separazione o di divorzio, come la frequentazione del bambino con il genitore non collocatario attraverso il calendario di visite e di incontri. Il genitore leso può ricorrere al giudice che convoca le parti per ascoltarle, e all’esito adotta «i provvedimenti opportuni», a partire dalla modifica delle condizioni stabilite nei provvedimenti in vigore. Ecco quali sono le misure che possono essere adottate – al di là del caso estremo, di cui abbiamo parlato sopra, della revoca dell’affidamento condiviso ad entrambi i genitori – in modo da ripristinare il corretto esercizio del diritto alla bigenitorialità: * ammonire il genitore inadempiente; * disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; * disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro, individuando la somma dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice; * condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Si tratta, come è evidente, di sanzioni punitive, tant’è che la norma richiama l’art. 614 bis del Codice di procedura civile, relativo all’«attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare», e attribuisce al provvedimento del giudice il valore di titolo esecutivo per ottenere il pagamento delle somme dovute, così consentendo il ricorso agli strumenti di esecuzione forzata, a partire dai pignoramenti.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Raccomandata: ultime sentenze
Consegna della raccomandata; avviso di convocazione dell’assemblea di condominio; lettera di licenziamento; notifica della cartella di pagamento; mancata partecipazione ad una gara d’appalto per la ritardata consegna della raccomandata e risarcimento del danno da perdita di chance. Ritardo nella consegna della raccomandata Deve escludersi il risarcimento in caso di ritardo nella consegna della raccomandata contenente l’atto di costituzione di parte civile nel processo penale, atteso che il semplice atto di costituzione di parte civile non comporta di per sé l’accoglimento della domanda. Cassazione civile sez. VI, 01/07/2021, n.18713 Recapito della raccomandata informativa In tema di notificazione degli atti tributari, in caso di irreperibilità relativa del destinatario il messo notificatore non può affidare ad una società privata (fino all’ottenimento della richiesta licenza individuale) il recapito della raccomandata informativa richiesta dall’art.140 c.p.c., atteso che entrambe le raccomandate devono essere materialmente inviata dal messo notificatore anche attraverso l’affidamento al servizio postale pubblico. Diversamente non v’è alcuna garanzia e/o dichiarazione coperta da pubblica fede circa l’effettiva consegna e recapito della raccomandata informativa al destinatario, ma solo una dichiarazione, questa volta coperta da pubblica fede fino a querela di falso ma evidentemente non sufficiente, dell’avvenuta consegna della raccomandata ad un operatore privato non abilitato. Comm. trib. prov.le Teramo sez. I, 01/10/2020, n.172 Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto dell’atto La notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si ha per avvenuta decorsi dieci giorni dalla data di consegna della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto presso la Casa comunale. Corte Conti, (Toscana) sez. reg. giurisd., 11/02/2019, n.84 Adempimenti prescritti per irreperibilità relativa In tema di adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l’avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, rechi l’annotazione da parte dell’agente postale dell’accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l’ufficio postale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la nullità della notifica di un ricorso introduttivo di primo grado in quanto l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, pur allegato all’atto, non risultava compilato nella parte relativa alla mancata consegna del plico al domicilio). Cassazione civile sez. lav., 30/01/2019, n.2683 Notifica al destinatario irreperibile Nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non occorre che dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso l’ufficio comunale, che va allegato all’atto notificato, risulti precisamente documentata l’effettiva consegna della raccomandata, ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l’ufficio postale, né che detto avviso contenga, a pena di nullità dell’intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell’avviso stesso. Cassazione civile sez. VI, 12/12/2018, n.32201 Consegna della raccomandata al condomino In materia di condominio, ai fini della conoscenza dell’avviso di convocazione dell’assemblea, la mera ricognizione operata dall’ente postale risulta inidonea a surrogare quella documentazione tesa ad accertare l’avvenuta ricezione dell’atto al destinatario o quantomeno ad attestare l’ingresso del medesimo nella sua sfera di conoscibilità, poiché non è atto che permetta il controllo dell’effettiva consegna della raccomandata al condomino o il rilascio nella sua cassetta postale dell’avviso di giacenza (adempimento che consente di acquisire conoscenza dell’invio della comunicazione e la conoscibilità del suo contenuto). Pertanto, in difetto di un’attestazione del postino che – fino a querela di falso – attribuisca una presunzione di veridicità in merito all’avvenuta comunicazione della missiva, la comunicazione dell’assemblea non è corretta. Tribunale Grosseto, 13/11/2018, n.958 Nomina dell’avvocato di fiducia in atto scritto Al di fuori del caso di dichiarazione dell’indagato o imputato che nomini il difensore e che sia raccolta direttamente dall’Autorità ricevente, la nomina incorporata in un atto scritto può seguire solo due canali di comunicazione all’autorità che procede, o la consegna o la trasmissione via raccomandata, mentre non è espressamente prevista nessun’altra forma di veicolazione (nella specie, la Corte ha ritenuto priva di effetti la nomina dell’avvocato di fiducia trasmessa via PEC). Cassazione penale sez. V, 25/10/2018, n.53217 Avviso di ricevimento della raccomandata Ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per Cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ.; il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dal deposito dalla stampa di una pagina del servizio “on line” dell’amministrazione postale, la quale attesti l’avvenuta consegna della raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, n.24666 Lettera di licenziamento e spedizione della raccomandata La presunzione di conoscenza di un atto – nella specie la lettera di licenziamento – del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l’avviso di ricevimento o l’attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio. (In applicazione del principio, è stata esclusa l’operatività della presunzione legale di conoscenza ex art. 1335 c.c. in assenza delle attestazioni circa le attività svolte dall’agente postale incaricato della consegna, con conseguente declaratoria di inefficacia del recesso datoriale). Cassazione civile sez. VI, 19/07/2018, n.19232 Consegna del plico a persona diversa dal destinatario In tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell’avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l’attestazione di invio di tale raccomandata con l’indicazione del solo numero e non del nome e dell’indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l’avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell’invio al destinatario presso il
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_L’azienda può controllare e-mail e social al lavoro?
Il dipendente ha il diritto di essere informato di eventuali verifiche su pc e cellulare in dotazione attraverso la policy. Ecco cosa dice la legge. Un conto è dare una sbirciata a Facebook durante la giornata o consultare un attimo la posta elettronica personale per vedere se c’è qualcosa di urgente e un discorso ben diverso è passare buona parte delle otto ore di lavoro a vedere i post degli amici o a scorrere la timeline di Instagram o di Twitter. A tutto c’è un limite, altrimenti prima o poi il datore potrebbe prendere dei provvedimenti, dalla sanzione disciplinare al licenziamento. Ma è legittima la «tolleranza zero»? L’azienda può controllare e-mail e social al lavoro? La normativa e la giurisprudenza dicono che il datore può stabilire delle regole sull’uso del pc a scopo personale o su eventuali «distrazioni» sul posto di lavoro. Tuttavia, il dipendente deve essere consapevole del rischio che corre. E a tal fine, l’azienda è obbligata a mettere a disposizione del lavoratore la propria policy con diritti e doveri e con la modalità in cui potranno essere fatti dei controlli su quello che il personale fa durante il giorno. Vediamo, allora, come l’azienda può verificare e-mail e social al lavoro. Cosa sono le policy aziendali? Come in una famiglia i genitori impongono ai figli delle regole per vivere in armonia e in equilibrio nel rispetto di tutti, anche nell’ambiente di lavoro sono necessarie delle norme di comportamento in modo da difendere gli interessi sia dell’azienda sia dell’organico. A questo scopo, viene adottata la policy aziendale, vale a dire un regolamento interno o codice di condotta che dir si voglia, in linea con quanto disposto dallo Statuto dei lavoratori e da rispettare dentro e fuori il luogo di lavoro. Di norma, viene consegnata al dipendente al momento dell’assunzione. L’obiettivo della policy, dunque, è duplice: da una parte, garantire gestione efficiente del personale, comportamenti condivisi e rispetto tra i dipendenti. Dall’altra, evitare che questi ultimi, con il loro comportamento durante la giornata di lavoro o in un contesto esterno possano nuocere all’immagine e agli interessi dell’azienda. L’obbligo di comunicare al dipendente la policy aziendale La policy aziendale che abbiamo appena descritto, dunque, contiene le regole di comportamento dei dipendenti. Tra queste, ci sono – anzi, ci devono essere – anche quelle che riguardano l’uso di e-mail e social al lavoro che, come accennato, avviene con strumenti messi a disposizione dei dipendenti dal datore affinché possano svolgere la loro attività. Trattandosi, quindi, di dispositivi aziendali, il datore ha la possibilità di controllare la diligenza e l’impegno dei dipendenti durante l’orario di lavoro. Questo avviene attraverso la raccolta dei dati rimasti nella memoria di pc e cellulari aziendali (ad esempio, la cronologia dei siti visitati). Ed è un’attività perfettamente lecita dopo l’entrata in vigore del Jobs Act nel 2015, come confermato dalla Cassazione in tempi relativamente recenti. Ciò, però, non consente al datore di fare dei controlli «al buio», senza che il dipendente sia consapevole dell’esistenza e della legittimità di tali verifiche e ledendo il diritto del lavoratore alla riservatezza e all’inviolabilità delle comunicazioni. Ecco perché è necessario che il datore di lavoro specifichi nella policy aziendale come intende effettuare la sua attività di controllo e pubblicizzi queste regole di comportamento al fine di metterle a conoscenza di tutti i dipendenti e che non ci siano dei dubbi al riguardo. Non sono ammesse delle regole troppo generiche: la policy dovrà riportare in modo chiaro e specifico come verranno fatti i controlli, mai sistematici o illimitati, quali sono i dati su cui si baseranno e quali sono le sanzioni previste in caso di violazione delle norme di comportamento. Nel caso in cui il datore intenda punire un dipendente con una sanzione disciplinare o con il licenziamento per un utilizzo improprio dell’e-mail o dei social network al lavoro e le parti finissero davanti a un giudice, sarà onere dell’azienda dimostrare che il lavoratore era stato informato del contenuto della policy attraverso l’affissione in bacheca o la comunicazione per posta elettronica con conferma di lettura. Significa che la semplice pubblicazione online della policy sul sito dell’azienda potrebbe non bastare: non è detto che venga letta da tutti i dipendenti, poiché non c’è alcun obbligo di visitare il portale aziendale. Uso di e-mail e social: che cosa controlla l’azienda? L’azienda può legittimamente entrare nella casella di posta elettronica aziendale del lavoratore utilizzando la password che ha il diritto di chiedere a chi custodisce le parole chiave dei vari account. Quello che il datore non può fare è leggere o memorizzare sistematicamente i messaggi contenuti nella casella di posta del dipendente. In sostanza, un controllo ogni tanto e con le modalità indicate nella policy è un conto. Un continuo e quotidiano accesso alle e-mail o alla cronologia di navigazione del lavoratore è un abuso: la dignità e la libertà del lavoratore vanno sempre e comunque salvaguardate, a meno di avere, ad esempio, degli indizi concreti su un’eventuale attività delittuosa del dipendente attraverso i dispositivi aziendali. È legittimo individuare preventivamente una lista di siti che possono essere visitati per motivi professionali, così come attuare un blocco su altri come, ad esempio, quelli che consentono l’accesso a social network o a servizi di messaggistica o di download. Una scelta che il datore può adottare anche per motivi di sicurezza, cioè per evitare che i dispositivi rimangano infettati da virus in grado di compromettere la rete aziendale. Il controllo, come detto, può riguardare anche l’accesso dei dipendenti ai social network. Non solo per accertare la frequenza con cui ci si collega a Facebook, a Instagram o a Twitter ma anche per verificare il contenuto dei post pubblicati dai lavoratori. Il Codice civile, infatti, impone l’obbligo di fedeltà e di osservare un comportamento leale verso l’azienda. Questa, pertanto, è legittimata a controllare che il dipendente non metta in atto una condotta lesiva degli interessi del datore, condotta che, se si verificasse, andrebbe sanzionata. Vale anche per quelle attività svolte fuori dall’orario di lavoro che, per natura e
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Addebito, allontanamento dalla casa familiare e violazione di domicilio: come gestire le liti causate dai genitori di uno dei coniugi.
Investigatore Privato, agenzia IDFOX Milano Addebito, allontanamento dalla casa familiare e violazione di domicilio: come gestire le liti causate dai genitori di uno dei coniugi. Che succede se una suocera invadente rovina il matrimonio? Non è solo uno stereotipo sociale. L’episodio assume, in determinati casi, una veste tanto importante da interessare i giudici. Già, perché spulciando gli archivi della giurisprudenza, non è difficile trovare battaglie giudiziarie tra marito e moglie in cui la separazione viene addebitata all’incapacità dell’uno o dell’altra di tenere a bada la propria madre. Certo, ai genitori si deve sempre rispetto, ma anche questi ne devono ai figli, e soprattutto ai generi e alle nuore, che non sono familiari ma semplici affini. Il dubbio che si è posto nelle aule di tribunale è se, in caso di suocera invadente che rovina il matrimonio, il figlio o la figlia ne risponda con il proprio coniuge: se cioè se ne deve assumere la responsabilità. Responsabilità che implica il cosiddetto «addebito» ossia, in caso di separazione, la perdita tanto della possibilità di chiedere l’assegno di mantenimento quanto del diritto alla quota di legittima in caso di decesso del coniuge. Suocera invadente: cosa fare? Secondo diverse pronunce, l’ingerenza della suocera nel mènage familiare può costare la separazione. In un recente caso deciso dal tribunale di Teramo un uomo è stato condannato per aver tirato i capelli alla moglie, a seguito di una furibonda lite in cui lei si era ribellata alla costante presenza della suocera nelle questioni domestiche: una presenza durata oltre venti anni. Situazione acuita dalla smaniosa attenzione che la suocera mostrava per la casa di sua proprietà, ove viveva il figlio con la moglie e i loro cinque figli. Tale situazione, oltre alla esasperazione della nuora, è stata la causa dell’episodio contestato, avendo il marito aggredito con violenza la moglie proprio durante un’accesa discussione scaturita dal comportamento ossessivo nei confronti di quest’ultima da parte della suocera. I giudici hanno definito tale situazione una «prevaricazione morale del marito, in ciò sostenuto dalla forte presenza dei componenti della sua famiglia di origine». Come dire: con tutto il bene che si può volere alla propria madre, non si può costringere il proprio coniuge a tollerarne la presenza giornaliera. Chi lo fa sta violando i doveri del matrimonio. Figlio morbosamente attaccato alla madre: è responsabile? Ma questa non è l’unica pronuncia sul tema. Secondo il tribunale di Roma, se da un lato non si possono pretendere i danni dalla suocera che provoca la rottura di un fidanzamento, poiché una promessa di matrimonio non è un contratto e quindi non può generare una richiesta di risarcimento, qualora la coppia sia invece sposata le ingerenze della suocera, se ben dimostrate, possono giustificare la separazione con addebito. Quando uno dei coniugi è morbosamente attaccato al proprio genitore non mostra rispetto né per il proprio coniuge né per l’impegno che ha assunto sull’altare, atteso che la gestione della famiglia spetta solo al marito e alla moglie e non ad estranei. Il che ne dimostra l’immaturità, che è fonte di responsabilità. Suocera invadente: si può abbandonare la casa? Se la moglie non solo permette la presenza continua e invadente della propria madre nel rapporto di coppia ma la sostiene in tutto e per tutto, dando puntualmente torto al marito, quest’ultimo è legittimato ad abbandonare il tetto domestico senza che da ciò possa derivare alcun addebito. Tuttavia, non sempre si può chiedere l’addebito della separazione perché la suocera è invadente. Secondo la Corte d’appello di Roma, la sola costante presenza della madre dell’altro coniuge nella vita di coppia non giustifica tale richiesta. Occorre, infatti, dimostrare l’ingerenza della suocera assecondata dal figlio o dalla figlia. Suocera invadente: è violazione di domicilio In chiusura non possiamo fare a meno di citare una pronuncia della Cassazione che ha condannato per violazione di domicilio la suocera entrata in casa senza il consenso di entrambi i proprietari: affinché un genitore possa varcare lo zerbino è necessario che sia ben accolta tanto dal figlio/a quanto dal suo coniuge. E non importa se la casa è di proprietà della stessa suocera: il fatto che l’abbia data in comodato al figlio fa sì che l’immobile ne diventi privata dimora e quindi tutelata dalla legge penale. E questo vale non solo per le coppie sposate, ma anche per quelle di conviventi.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Parlare ad alta voce al ristorante è reato?
Investigatore Privato, agenzia IDFOX Milano Cosa rischia chi ha un atteggiamento chiassoso a tavola e dà fastidio agli altri commensali? La risposta, in una recente sentenza della Cassazione. In molti conoscono – ma non tutti applicano – la famosa frase che dice: «La tua libertà finisce dove comincia la mia». Che qui si potrebbe adattare così: «Il tuo diritto di divertirti finisce dove comincia il mio di stare tranquillo». Fossimo in una discoteca, saprei che cosa mi aspetta. Ma parlare ad alta voce in un ristorante e dare fastidio agli altri commensali, costringendoli a loro volta a urlare per scambiarsi quattro parole, deve avere un limite. E ce l’ha, infatti. Lo ha ricordato la Cassazione con una recente sentenza (riportata in fondo a questo articolo) in cui, addirittura, parla di «reato di molestie». Vediamo. Reato di molestie: quando scatta? Per capire come fa la Cassazione a dire che a parlare ad alta voce al ristorante si rischia perfino il carcere, occorre capire che cosa intende la legge per reato di molestie. Secondo il Codice penale, viene commesso da «chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo». Ora, lasciando da parte il mezzo del telefono perché non è questo il caso, si può dire che chi alza troppo la voce a sproposito al ristorante, ride a squarciagola e utilizza delle frasi offensive o un linguaggio poco educato, il tutto ripetutamente e per un tempo notevole, può decisamente creare molestia o disturbo agli altri avventori. Specialmente se viene chiesto inutilmente una o più volte di moderare i toni. La norma del Codice penale, come ricordato in passato dalla Cassazione, tutela l’ordine pubblico inteso come pubblica tranquillità. La calma e la serenità generali, insomma, tenendo come riferimento il modo di sentire e di vivere comune. Il reato di molestie è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro. Parlare ad alta voce al ristorante è reato di molestie? Come accennato all’inizio, la Cassazione ha recentemente ritenuto che parlare ad alta voce al ristorante, utilizzando espressioni offensive e infastidendo il resto dei clienti, equivale a commettere reato di molestie. La vicenda parla da sé e spiega perché la Suprema Corte ha deciso di applicare una sanzione penale e di non limitarsi ad una censura morale. Protagonisti di questa rocambolesca storia, due uomini e una donna, entrati in un ristorante cinese all’ora di cena. Il volume della conversazione è apparso fin da subito piuttosto elevato. All’invito ad abbassare i toni, il terzetto ha rivolto alla titolare delle frasi offensive ed ha infastidito più volte anche gli altri clienti del locale. La situazione è poi degenerata: sedie e bottiglie di vino sono finite contro il tavolo di due persone che erano intervenuti in difesa della proprietaria. Inevitabile la denuncia. La sentenza della Cassazione, però, non si riferisce alle sedie e alle bottiglie volate via ma all’atteggiamento fastidioso tenuto dai tre avventori all’interno del ristorante da quando hanno cominciato a parlare ad alta voce e a dare fastidio agli altri commensali. Questo, legato alle frasi offensive con cui hanno condito la serata, è quanto basta, secondo i giudici di legittimità, per far scattare il reato di molestie. Il comportamento degli imputati, secondo la Suprema Corte, è consistito nel «far cagnara con voce molto alta, disturbando tutta la sala, insultando anche con parole poco carine e rivolgendosi alla cameriera con espressioni ingiuriose».
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Ubriaco provoca incidente stradale: chi paga?
Guida in stato di ebbrezza: per il risarcimento dei danni opera la copertura assicurativa, ma poi c’è la rivalsa sul conducente. Il profilo risarcitorio riguarda la responsabilità civile, e va tenuto separato dall’eventuale responsabilità penale del conducente che guidava in stato di ebbrezza, perché al di sopra di certe soglie alcoliche questa condotta costituisce anche reato. La maggior parte delle polizze Rc auto prevede una clausola di esonero di responsabilità risarcitoria da parte dell’assicurazione proprio per i casi di conducente che guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, o stupefacenti; ma secondo la giurisprudenza questo riguarda soltanto i rapporti interni tra l’assicurato e la propria compagnia assicuratrice e non può andare a scapito dei danneggiati, che hanno diritto al risarcimento. Quindi, per dare una risposta sintetica e preliminare alla nostra domanda: «Se un ubriaco provoca un incidente stradale, chi paga?» possiamo dire che l’assicurazione intanto risarcisce i danneggiati, ma poi si rivale sull’assicurato per ottenere il rimborso e così recuperare le somme versate. Questa facoltà è consentita dalla legge e le imprese assicurative ne fanno largo uso. Guida in stato di ebbrezza: sanzioni amministrative e penali L’art. 186 del Codice della strada dispone che la guida in stato di ebbrezza alcolica costituisce reato quando il tasso alcolemico nel sangue del conducente è superiore a 0,8 grammi per litro. Il reato è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da 800 a 3.200 euro. Se il valore alcolemico supera 1,5 grammi per litro, la pena dell’arresto parte da un minimo di sei mesi ed arriva fino ad un anno, mentre l’ammenda va da 1.500 a 6.000 euro. Al di sotto degli 0,8 grammi per litro, invece, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (da un minimo di 543 ad un massimo di 2.170 euro) e la decurtazione di 10 punti sulla patente, sempre che il tasso alcolemico sia superiore a 0,5 grammi per litro. I minori di anni 21, i neopatentati e gli autisti professionali, invece, non hanno nessun limite di tolleranza: per loro c’è il divieto, imposto dall’art. 186 bis del Codice della strada, di mettersi al volante con tasso alcolemico superiore a zero. Per la guida in stato di ebbrezza sono previste anche sanzioni accessorie, come la sospensione della patente di guida: da tre a sei mesi se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 g/l; da sei mesi a un anno se il tasso è compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l; da uno a due anni se il tasso è superiore ad 1,5 g/l, ma in questo caso, se il conducente provoca un incidente, subisce la revoca della patente. Se l’auto guidata appartiene a un proprietario diverso dal conducente, la durata della sospensione è raddoppiata. Incidente con conducente ubriaco: operatività dell’assicurazione Se il conducente sotto l’influenza dell’alcool provoca un incidente, la sua assicurazione Rc auto è tenuta a risarcire i danni arrecati a cose e persone, compresi i passeggeri trasportati. Questo principio è stato confermato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Quanto alla clausola clausola limitativa, o di totale esonero, di responsabilità risarcitoria dell’assicurazione per i casi di guida in stato di ebbrezza (o sotto influsso di sostanze stupefacenti) il Collegio ha ribadito che essa ha soltanto un valore interno tra il contraente e la sua compagnia assicuratrice, ma non può escludere le garanzie di copertura spettanti per legge ai danneggiati. Inoltre, la clausola esaminata nel caso deciso dai giudici di piazza Cavour prevedeva che «l’assicurazione non è operante nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’articolo 186 del codice della strada»; quindi, l’esclusione di operatività della polizza non può essere invocata se non c’è stata contestazione di questa violazione. La Suprema Corte ha, però, precisato che la compagnia assicuratrice, dopo aver risarcito i danni, può agire in rivalsa nei confronti del suo assicurato, in modo da ottenere il rimborso delle somme pagate ai danneggiati. L’azione di rivalsa dell’assicurazione Abbiamo visto che la clausola di esonero di responsabilità non opera nei confronti dei terzi danneggiati, che dunque hanno sempre diritto al risarcimento da parte dell’impresa assicuratrice del veicolo che ha provocato il sinistro. Tuttavia, essa rimane efficace nei rapporti tra il contraente e l’assicurazione. Perciò l’impresa assicuratrice può esercitare nei confronti del conducente ubriaco l’azione di rivalsa prevista dalla legge. Può cioè farsi rimborsare quanto pagato al danneggiato. È sufficiente il verbale di accertamento dello stato di ebbrezza per la rivalsa dell’assicurazione nei confronti dell’assicurato, dopo il pagamento dei danni. Non è neppure necessario attendere l’esito dell’eventuale giudizio penale in corso o dell’opposizione alla sanzione amministrativa. Questa possibilità è consentita, oltre ai casi di guida in stato di ebbrezza, anche quando l’incidente stradale è stato provocato da dolo o colpa grave del conducente assicurato. In tutti questi casi, quindi, l’assicurazione può agire legalmente nei suoi confronti per farsi rimborsare le somme che essa ha già corrisposto ai danneggiati in conseguenza del sinistro, fino al limite del massimale di copertura previsto nella polizza. Tuttavia, se il tasso alcolemico nel sangue del conducente è inferiore alle soglie di legge ed egli non è stato sanzionato, né penalmente né in via amministrativa, dalle autorità, l’azione di rivalsa non è possibile, come ha affermato un’altra recente pronuncia della Corte di Cassazione.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Assicurazione sulla vita: cosa controllare prima di firmare
Polizza assicurativa sulla vita che nella sostanza è un contratto di investimento: il cliente può perdere il capitale versato. Attenzione ai contratti denominati “assicurazione sulla vita” ma che tali non sono nella sostanza. Non sarebbe improbabile che l’investitore riceva, al riscatto della polizza, una somma inferiore a quella versata inizialmente, senza perciò poter rivolgersi al giudice per chiedere la nullità del contratto. Si tratta di un’ipotesi analizzata dalla giurisprudenza della Cassazione. La Corte sembra ammonire le persone sprovvedute, dicendo: ecco cosa controllare prima di firmare un’assicurazione sulla vita. Un contratto bancario formalmente chiamato “assicurazione sulla vita” può avere una vera e propria finalità di investimento se le parti hanno raggiunto l’accordo sulla sostanza del negozio. Per la Cassazione l’aspetto formale non conta. Quel che rileva, invece, è che l’investitore e gli intermediari non abbiano violato le norme imperative in materia. Il caso La vicenda riguarda un soggetto che aveva stipulato con la propria banca un contratto formalmente qualificato come assicurazione sulla vita ma che in verità costituiva un vero e proprio contratto di investimento. Il documento prevedeva che il premio versato dal contraente fosse investito in fondi speculativi; non era previsto un rendimento minimo e non sussisteva alcuna garanzia di restituzione almeno del capitale investito. Invece, come noto, la polizza sulla vita è tale solo qualora rechi la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza; in difetto, il suddetto contratto deve considerarsi un investimento finanziario, con la conseguente applicazione della relativa disciplina. Nel caso di specie, quando il cliente della banca aveva esercitato il riscatto, aveva ricevuto una somma largamente inferiore rispetto a quella investita. Perciò aveva avviato una causa contro l’istituto di credito per ottenere la dichiarazione di nullità del contratto, lamentando di non essere stato adeguatamente informato dall’intermediario sui rischi che l’operazione avrebbe comportato. La sua domanda però è stata rigettata in tutti e tre i gradi di giudizio. Secondo la Cassazione, un contratto di investimento è valido e lecito e non diventa nullo solo perché le parti lo abbiano qualificato «assicurazione sulla vita»: spetta al contraente quindi leggere attentamente il contenuto della scrittura privata per non cadere in errore. E non conta se la banca non lo abbia avvertito del rischio. Il fatto che le parti abbiano definito “assicurazione sulla vita” un contratto che tale non è, trattandosi di un puro e semplice investimento, non rende di per sé nullo l’accordo. L’importante è che il cliente non sia stato maliziosamente tratto in inganno con raggiri. Nel caso di specie, invece, l’investitore sapeva benissimo cosa si celasse dietro il contratto di assicurazione e quindi la sua domanda è stata rigettata. È chiaro che la qualificazione del contratto in un modo (polizza vita) o in un altro (investimento) comporta l’applicazione di norme completamente diverse. E difatti è noto che solo le polizze vita sono impignorabili e insequestrabili. Questo significa che se il contratto, seppur chiamato “assicurazione sulla vita” è di fatto un investimento, le somme di cui il cliente è creditore nei confronti dell’intermediario possono essere oggetto di esecuzione forzata e di sequestro. Inoltre, solo la polizza vita è esclusa dall’asse ereditario, ragion per cui il beneficiario che rinuncia all’eredità può ugualmente riscuotere il premio. Infine, solo le polizze vita godono di particolari benefici fiscali. Come distinguere un’assicurazione sulla vita? Per evitare fregature bisogna sapere che la polizza vita è caratterizzata dal fatto che l’assicuratore, dietro pagamento di un premio da parte del contraente-assicurato, si obbliga a pagare un capitale al beneficiario al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato. Tale capitale non può mai essere inferiore a quanto versato dal cliente all’intermediario; in difetto, il suddetto contratto deve considerarsi un investimento finanziario. Il contraente può utilizzare una polizza vita come forma di gestione del patrimonio familiare o come forma di risparmio a favore di se stesso o di altri componenti del nucleo familiare. La polizza vita generalmente prevede una garanzia di risultato, sulla base di un rendimento annuo minimo che costituisce un impegno dell’assicuratore ed è flessibile quanto a durata ed importo dei versamenti. Il contraente può ricorrere anche a contratti di capitalizzazione, a polizze che garantiscano, dietro pagamento di un premio unico, rendite vitalizie immediate o a polizze a capitale o rendita differiti, aventi come beneficiari propri familiari. È possibile stipulare contratti vita connessi a forme di investimento (cosiddette polizze linked), vale a dire contratti di assicurazione le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni oppure a indici o ad altri valori di riferimento. Sono in pratica dei prodotti che combinano la componente assicurativa con una sorta di valorizzazione del risultato economico nel tempo. In questi contratti, dunque, la misura della prestazione dell’assicuratore non è determinata al momento della conclusione del contratto, ma può variare in funzione delle variazioni di un bene oggetto di contrattazioni sul mercato finanziario. Il vantaggio offerto dalle polizze linked è costituito principalmente dal fatto che il portafoglio è esente da imposte di successione e che le somme dovute non sono assoggettabili alle azioni esecutive e cautelari.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Farsi licenziare per non pagare il mantenimento
Assegno di mantenimento, si può non pagare? Anche se, nella terminologia comune, si usa quasi sempre la parola «mantenimento» (o, ancor più impropriamente, «alimenti»), dopo il divorzio, l’assegno di mantenimento viene invece chiamato «assegno divorzile». I criteri di calcolo dell’assegno di mantenimento e di quello divorzile sono diversi, anche se i presupposti possono apparire identici. A seguito di due importanti interventi della Cassazione tra il 2017 e il 2018 sono stati apportati rilevanti cambiamenti alla disciplina successiva al divorzio. L’assegno di mantenimento – quello cioè che scatta dopo la separazione e che resta in piedi fino al divorzio, per essere poi sostituito dall’assegno divorzile – è rimasto sostanzialmente immutato nelle sue finalità: serve a garantire all’ex economicamente più svantaggiato un tenore di vita analogo a quello che aveva quando ancora era sposato (con conseguente spostamento del reddito più elevato, in modo da rendere sostanzialmente identiche le due posizioni ed eliminare ogni differenza). Al contrario, l’assegno divorzile (o «assegno di divorzio») serve solo a garantire l’autosufficienza e l’indipendenza economica del coniuge beneficiario, a prescindere dalle condizioni di reddito dell’ex tenuto a versarlo; la misura potrebbe, quindi, essere inferiore rispetto all’assegno di mantenimento. Tuttavia, sull’assegno divorzile pesa l’eventuale contributo offerto dalla donna al ménage domestico, nell’eventualità in cui il lavoro domestico protratto per molti anni l’abbia allontanata dal mondo del lavoro, rendendole impossibile – per sopraggiunti limiti di età – trovare un’altra occupazione. Nonostante tali diversità, i trucchi per non pagare il mantenimento (mantenimento inteso in senso lato, quindi riferito anche all’assegno divorzile) sono rimasti sostanzialmente identici rispetto al passato. Il più delle volte, però, si tratta di metodi illegali che potrebbero facilmente cadere sotto l’accertamento del giudice e, quindi, risultare del tutto inutili in sede processuale. Senza contare il fatto che, anche laddove ci si riesca a sottrarre, da un punto di vista civilistico, al pignoramento dei beni per incapacità economica, c’è sempre la scure della condanna penale per violazione degli obblighi alimentari (condanna quasi sempre scontata se l’inadempimento riguarda l’assegno per i figli). Tali comportamenti dunque vanno criticati non solo perché risultano a volte inutili, ma perché spesso, dall’altro lato della bilancia, ci sono bambini, costretti a vivere in condizioni di povertà a causa dell’egoismo di uno dei due coniugi. Non pagare il mantenimento facendosi licenziare È un trucco vecchio quanto l’uomo: il coniuge condannato a pagare gli alimenti all’ex, d’accordo con il proprio datore di lavoro, si fa licenziare da questi per poi chiedere al tribunale un provvedimento di revisione dell’assegno di mantenimento. Il rapporto di lavoro ovviamente prosegue in nero, con indebito vantaggio fiscale anche per l’azienda. La prima questione da valutare però, in ipotesi del genere, è che, se la coppia ha già divorziato, l’ex moglie può accampare diritti sul Tfr che viene liquidato dal datore all’ex dipendente all’atto della cessazione del rapporto. Tale diritto, però, non spetta se c’è stata solo la sentenza di separazione. In secondo luogo, l’assegno di mantenimento verrà parametrato all’assegno di disoccupazione eventualmente percepito dall’uomo. Gli svantaggi per l’ex marito sono poi notevoli. Innanzitutto, c’è il rischio di un procedimento penale qualora, in costanza di lavoro in nero, percepisca anche la Naspi; tale falsa dichiarazione all’Inps costituisce un falso che comporta un procedimento penale per truffa ai danni dello Stato. In secondo luogo, a conti fatti, bisogna calcolare la perdita dei contributi che potrebbero pesare, a lungo andare, sulla pensione: un impoverimento dunque, sebbene traslato nel futuro, ci sarà sempre. Il fatto peraltro di essere senza lavoro non implica il venir meno degli obblighi familiari se il soggetto non dimostra che fa di tutto per trovare un’altra occupazione e che non ha altre disponibilità economiche con cui far fronte agli impegni alimentari per i figli e l’ex moglie. Sicché, il rischio di una ulteriore condanna penale è sempre dietro l’angolo. Senza contare che la moglie potrebbe chiedere un accertamento da parte della polizia tributaria, per verificare se l’ex percepisce redditi in nero. Ne conseguirà poi un accertamento fiscale per nulla piacevole.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_ Si può accettare un tradimento e poi chiedere l’addebito della separazione?
La violazione del dovere di fedeltà comporta l’addebito della separazione se il tradimento determina l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza Violare il dovere di fedeltà comporta l’addebito della separazione se il tradimento determina l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. L’addebito della separazione ha delle conseguenze molto serie, quali la perdita del diritto all’assegno di mantenimento e dei diritti ereditari dell’altro coniuge. Inoltre, qualora il coniuge tradito ottenga l’addebito della separazione potrà successivamente domandare il risarcimento del danno se il tradimento sia stato causa di lesione dell’onore e della reputazione del coniuge tradito. Il caso Una donna aveva deciso di separarsi e di chiedere l’addebito al marito. La signora ha spiegato che il marito per sei mesi aveva avuto una relazione extraconiugale con una collega di lavoro, legame che era noto a tutti tranne che alla moglie. Nonostante ciò, per il benessere dei due figli, ancora molto piccoli, la signora aveva deciso di perdonarlo e proseguire la convivenza per un altro anno. La cliente, successivamente confessava di non aver mai superato il trauma del tradimento, che per lei è stata l’unica causa del fallimento del suo matrimonio. Alla luce del caso sottoposto, abbiamo spiegato alla signora che i giudici riconoscono l’addebito della separazione quando il tradimento è stato la causa che ha scatenato la crisi coniugale e che la prosecuzione della convivenza post tradimento poteva essere un ostacolo all’addebito. Tuttavia, nel caso specifico, la signora ha perdonato unicamente per i figli e dopo poco tempo (nemmeno un anno) poi si è resa conto che il suo matrimonio era ormai finito, per la gravità dell’adulterio che l’aveva sottoposta ad un importante stress psicologico. Come si orienta la giurisprudenza in questi casi? Secondo l’orientamento più diffuso in giurisprudenza il nesso di causalità fra il tradimento e la fine del matrimonio è indispensabile e difficilmente questo potrà essere provato se nel frattempo era stato recuperato un rapporto apparentemente armonico (Corte di Cassazione: n.25560/2010, n.16270/2013 e ancora n. 11448/2017). Tuttavia qualora si dimostra che il coniuge tradito, ha perdonato unicamente per cercare di salvare il matrimonio e per i figli, e che il coniuge adultero ha mantenuto un comportamento poco rispettoso nei confronti della moglie, sarà possibile procedere con la richiesta di addebito della separazione. In tal senso si è espressa la Cassazione con sentenza n. 12541/16 del 7.06.2017. La decisione Nel caso seguito, è stato evidenziato il fatto che il perdono del tradimento da parte della cliente si era reso necessario unicamente per il benessere dei figli, ancora molto piccoli. Inoltre è stata dimostrato al giudice la gravità del tradimento, avvenuto nel luogo di lavoro e noto a tutti i colleghi, i quali negli anni, erano divenuti parte della vita sociale della moglie. Infine, è stato provato al tribunale che il marito continuava a essere psicologicamente violento con la donna, alla quale attribuiva la colpa del suo tradimento, anche con messaggi allegati al ricorso per separazione. Il giudice ha così deciso per la separazione con l’addebito in capo al marito.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Rimborso assicurazione auto per lockdown
Dai dati dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni le compagnie assicurative, grazie al lockdown e allo smart working durante la pandemia, sono riuscite ad accantonare un tesoretto che si aggira tra i 2,5 e i 3,6 miliardi Rc auto non goduta Sono passati due anni dal lockdown del marzo 2020, dalla chiusura totale e dal fermo di persone e di auto. Senza macchine per strada si era registrato un calo quasi totale della circolazione. Da qui l’idea che pagare all’assicurazione della macchina potesse rappresentare un sovrappiù o, peggio, una sorta di ingiustizia considerato che le auto erano rimaste ferme a lungo. È il Governo adesso che ipotizza la restituzione della quota di assicurazione Rc auto pagata dai proprietari dei veicoli non goduta nella primavera 2020 nel corso del lockdown. I dati Ivass Secondo l’Ivass (Istituto della Banca d’Italia per la vigilanza sulle assicurazioni) le compagnie assicurative, tra lockdown e smart working durante l’emergenza sanitaria, avrebbero accumulato un tesoretto tra i 2,5 e i 3,6 miliardi di euro. Cifra che potrebbe essere riutilizzato per un rimborso, almeno questa sarebbe la richiesta di tanti automobilisti. Il tavolo tecnico Un pensiero che trova un primo riscontro nella parole del sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze, Federico Freni che ha chiarito «Nell’ambito di ulteriori provvedimenti potranno essere analizzate con attenzione le eventuali proposte che dovessero riguardare il settore assicurativo, comprese quelle sollecitate dagli interroganti». Le soluzioni potrebbero essere messe a punto da un tavolo di discussione al ministero dello Sviluppo economico. La soluzione potrebbe un indennizzo per gli automobilisti per le polizze auto pagate nonostante le vetture siano rimaste inutilizzate. Provvedimenti che non troverebbero il disaccordo delle compagnie assicurative, alcune delle quali si erano già mosse in autonomia in passato introducendo agevolazioni ad hoc per i propri clienti, come un mese gratis o sospensioni di polizza più ampie e flessibili.