Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Amante rivela alla moglie il tradimento del marito: è reato?
Infedeltà coniugale: tutte le conseguenze, civili e penali. In quali casi la rivelazione della relazione adulterina fa scattare le molestie? Si dice che in amore tutto è lecito. Forse questo vale per i sentimenti, sicuramente non per la legge: un reato è sempre un reato, anche quando è commesso per motivi legati all’amore o alla gelosia. Insomma, l’innamoramento non è una causa di giustificazione. Tant’è vero che chi tradisce il coniuge commette un fatto rilevante non solo sotto il punto di vista civilistico ma, talvolta, anche penale. Con questo articolo vedremo se l’amante che rivela alla moglie il tradimento del marito è reato. Sul punto, è intervenuta una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito in quali casi rivelare la verità al coniuge tradito costituisce reato. Come vedremo, i giudici sicuramente non dicono che la relazione adulterina deve rimanere segreta, ma precisano quando tale rivelazione può essere usata come strumento per fare del male e, quindi, come condotta penalmente perseguibile. Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura: vedremo insieme se l’amante che rivela alla moglie il tradimento del marito è reato. Tradimento: è un illecito civile? Il coniuge fedifrago viene meno a un obbligo previsto espressamente dalla legge: quello alla fedeltà reciproca. La violazione del dovere di fedeltà, però, non costituisce in senso stretto un illecito civile, nel senso che non dà diritto al risarcimento dei danni, a meno che non sia leso uno dei diritti fondamentali del coniuge tradito, come ad esempio l’onore e la dignità personale. Ad esempio, il marito che ostenta l’amante in pubblico, tra amici e parenti, si macchia di una condotta che sicuramente mortifica il coniuge tradito, facendo scattare a favore di quest’ultimo il diritto a chiedere i danni. In assenza di tradimenti particolarmente disonorevoli, la violazione dell’obbligo di fedeltà comporta soltanto l’addebito della separazione. Il Tradimento: quando è reato? Il tradimento coniugale è reato? Anche in questo caso dipende da come si tradisce. Secondo la giurisprudenza, le infedeltà ripetute e ostentate possono costituire il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Ad esempio, il marito che porta in casa l’amante costringendo la moglie a sopportare il tradimento che avviene proprio sotto i suoi occhi può essere denunciato per maltrattamenti, se la vicenda si ripete ed è causa di sofferenze (anche solo morali) per il coniuge tradito. Ma non solo: il tradimento può essere reato anche quando viene reso manifesto per dispetto o ripicca, ad esempio inviando alla moglie le foto intime dell’amante con l’uomo fedifrago. Di tanto si è occupata la Corte di Cassazione con la sentenza citata in apertura. Vediamo di cosa si tratta. Amante rivela tradimento alla moglie: c’è reato? Secondo la Corte di Cassazione, costituisce reato di molestie inviare alla moglie tradita le foto intime del marito tra le braccia dell’amante. Il caso ha riguardato una donna che, per fare dispetto alla moglie del suo amante, le inviava più volte, tramite WhatsApp, foto dei loro incontri amorosi. Secondo i supremi giudici, è evidente il disturbo arrecato alla donna vittima del tradimento perpetrato dal marito. Rilevante anche il fatto che i messaggi molesti si siano ripetuti con una certa frequenza. Per la Cassazione, il reato sussiste in quanto: – la condotta è stata reiterata nel tempo; – il fine è stato quello di infastidire la vittima. Ma non solo: i supremi giudici hanno ritenuto che non potesse essere accordata nemmeno la non punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto la condotta è stata ripetuta appositamente per arrecare un dolore alla persona offesa. Insomma: l’abitualità dell’azione esclude la non punibilità. Questa sentenza si pone nel solco tracciato dalla precedente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale anche l’invio di alcuni sms al coniuge tradito per informarlo della relazione adulterina costituisce il reato di molestie. Anche un’altra sentenza è giunta ad analoghe conclusioni in relazione alle rivelazioni che l’ex amante, per vendetta, comunicava alla moglie del traditore, in tre lunghe telefonate. Infine, nei casi più gravi, può configurarsi perfino lo stalking, quando il coniuge tradito viene perseguitato dall’amante dell’altro, ad esempio mediante messaggi, telefonate e pedinamenti, provocando così nella vittima un perdurante stato d’ansia, timore per la propria incolumità oppure il cambiamento delle proprie abitudini di vita.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Come denunciare un danno all’assicurazione?
Come ottenere il risarcimento dopo un incidente: il valore del Cid e i termini per la denuncia di sinistro. Tutte le volte in cui si stipula una polizza assicurativa è necessario comunicare tempestivamente alla propria compagnia l’avvenuto sinistro per poter riscuotere il relativo risarcimento. Ciò vale sia per le polizze Rc-auto relative agli incidenti stradali che per qualsiasi altro tipo di contratto assicurativo (ad esempio, una polizza infortuni). Ma come denunciare un danno all’assicurazione? Ecco alcuni suggerimenti pratici che potranno tornare utili e che, tuttavia, è bene conoscere ancor prima che si verifichi l’esigenza, per evitare poi di commettere errori e soprattutto di lasciar decorrere i termini, comportamento questo che potrebbe pregiudicare il diritto all’indennizzo. Ma procediamo con ordine e vediamo come fare la denuncia di sinistro all’assicurazione. Entro quanto tempo denunciare il danno all’assicurazione? L’articolo 1913 del Codice civile stabilisce che il termine per la denuncia di sinistro è di tre giorni dalla conoscenza del danno. Il contratto però potrebbe prevedere un termine superiore, cosa che spesso succede. Quindi, sarà bene verificare i termini previsti dalla propria polizza. Vero è, tuttavia, che – almeno con riferimento agli incidenti stradali – la Cassazione ha detto che il mancato rispetto del termine per la denuncia di sinistro non preclude la possibilità di ottenere il risarcimento, non almeno se l’assicurazione non dimostri che tale comportamento, determinato da dolo dell’assicurato (ossia da malafede), abbia procurato un danno alla compagnia. Se invece l’assicurato ha agito solo con negligenza (ad esempio dimenticandosi della denuncia o semplicemente trascurandone la necessità), la sanzione consisterà in una riduzione del risarcimento in ragione del pregiudizio sofferto dalla compagnia. Qualora l’assicurato sia stato nell’incapacità di denunciare il sinistro per impossibilità oggettiva (ad esempio ricovero in ospedale), il termine decorre da quando tale impossibilità cessa. In sintesi, se manca la prova del comportamento doloso o colposo dell’assicurato – prova che deve fornire l’assicurazione, il risarcimento del danno va versato integralmente, anche nel caso in cui la denuncia di sinistro sia fuori termine. Come denunciare un danno all’assicurazione? Nel caso di una polizza infortuni diversa dalla Rc-auto, la denuncia di sinistro deve seguire le modalità indicate nelle condizioni generali del contratto consegnate all’assicurato al momento di sottoscrizione della polizza. Invece, nel caso di incidenti stradali, la legge regolamenta tale procedura. Innanzitutto, se le parti coinvolte nel sinistro raggiungono un accordo sulle relative responsabilità possono compilare e firmare il cosiddetto Cid, ossia il modulo di constatazione amichevole, in cui descrivono le modalità dello scontro indicando le rispettive colpe. Il Cid, in quattro copie, verrà consegnato alle rispettive assicurazioni mentre le restanti due copie rimangono ai conducenti. La consegna del Cid all’assicurazione funge da denuncia di sinistro: pertanto, non saranno necessarie ulteriori attività per comunicare i danni alla compagnia, salvo si tratti di danni sopravvenuti (ad esempio il certificato medico di prolungamento della malattia). La compilazione del Cid accelera i tempi per il risarcimento: non più 60 giorni per i danni al mezzo e 90 per i danni alla persona, bensì rispettivamente 30 e 45 giorni. Che succede se non si ha il Cid? Se le parti non hanno a portata di mano il modulo di constatazione amichevole possono ben sostituirlo con qualsiasi altro foglio di carta compilato a mano e riportante i dati degli autoveicoli, delle assicurazioni, dei conducenti, il luogo e il tempo del sinistro, l’indicazione delle responsabilità, le parti dei mezzi interessati dall’urto, il nome di eventuali passeggeri o di testimoni. Il documento andrà a sostituire il Cid e dovrà quindi essere consegnato alle rispettive assicurazioni, fungendo da denuncia di sinistro. Che valore ha il Cid? La compilazione del Cid o di un documento equivalente vincola le parti che non possono più ritrattare quanto firmato, ma non vincola le compagnie ed il giudice eventualmente investito della causa per il risarcimento del danno. Questo per evitare che, nell’accordo delle parti, possano essere compiute delle truffe ai danni dell’assicurazione. Che succede se i conducenti non si mettono d’accordo? Se le parti non trovano un accordo in merito alle cause e alle responsabilità dell’incidente, ciascuna di queste dovrà recarsi presso la propria compagnia di assicurazioni per effettuare la denuncia di sinistro. Questa può essere fatta verbalmente (in tal caso, l’agente raccoglierà le dichiarazioni dell’assicurato su un verbale) oppure per iscritto. Con la denuncia, l’assicurato può diffidare la propria compagnia dal liquidare il danno alla controparte, in quanto ritenuta responsabile per l’accaduto. Ciò però non vincola l’assicurazione che effettuerà le verifiche con un proprio fiduciario ed acquisendo l’eventuale verbale della polizia. Chi deve presentare la denuncia di sinistro? La denuncia di sinistro deve essere fatta dall’assicurato (colui cioè che ha sottoscritto la polizza) o da un avvocato che lo rappresenti. Quando aumenta la classe di merito? L’aumento della classe di merito scatta solo se l’assicurazione riconosce al proprio assicurato una colpa pari ad almeno il 51%. Questo significa che, in caso di concorso di colpa paritario, ossia al 50%, nessuno dei due assicurati subirà un aumento del bonus/malus e i premi delle relative polizze resteranno invariati. Cosa fare dopo la denuncia di sinistro? Dopo la denuncia del danno all’assicurazione, questa procede alle verifiche per accertare i presupposti del sinistro e le relative responsabilità. Si ricorda che se la polizza è scaduta da oltre 15 giorni senza essere stata rinnovata, il risarcimento non potrà essere versato. Una volta effettuati gli accertamenti del caso, la compagnia valuterà se proporre un risarcimento al proprio assicurato, valutando tutti i danni – patrimoniali e morali – da questi subiti. Di norma, la quantificazione di tali danni viene rimessa a dei periti della stessa assicurazione (ad esempio un medico legale per i danni fisici, un esperto in infortunistica e riparazione delle auto per i danni alle cose).
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Insultare su Facebook senza fare nomi è reato?
Quando le offese sono univocamente riconducibili a un determinato soggetto, c’è la diffamazione aggravata, che comporta anche il risarcimento dei danni. Molte persone usano i social come una valvola di sfogo e, per sfogare la loro rabbia o insoddisfazione, lanciano provocazioni, offese e apprezzamenti negativi di ogni genere. I bersagli di queste aggressioni virtuali possono essere parenti, conoscenti, colleghi di lavoro, esponenti politici, personaggi famosi, o anche perfetti sconosciuti, incrociati per caso nei commenti su qualche pagina o gruppo. Alcuni credono che basta non nominare l’interessato per non rischiare nulla. In realtà, non è così. Insultare su Facebook senza fare nomi è reato – e precisamente diffamazione aggravata – quando le espressioni offensive o denigratorie sono riconducibili in modo univoco a una determinata persona. Questo si ricava dal contesto e anche dal luogo in cui il post è stato inserito, come la «bacheca Facebook», cioè la pagina che contiene il profilo di un soggetto. Ad esempio, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per diffamazione aggravata nei confronti di due donne che avevano preso di mira un’amica e collega chiamandola “nana” a causa della sua bassa statura e facendo commenti sprezzanti e denigratori su questa circostanza. La Corte ha ritenuto che «lo specifico contesto territoriale in cui operavano gli imputati e la persona offesa» (una cittadina con meno di 20mila abitanti) e «la combinazione di elementi» desumibili dai commenti offensivi fossero tali da rendere ben riconoscibile la persona colpita da questi epiteti offensivi. Sicuramente, ciò era avvenuto nella cerchia dei suoi «amici o conoscenti o familiari», ma molto probabilmente anche nel suo ambiente di lavoro (le imputate erano colleghe). Insomma, l’offesa si era propagata e aveva raggiunto lo scopo che costituisce l’evento del reato di diffamazione aggravata dal mezzo della stampa o da «qualsiasi altro mezzo di pubblicità», come recita l’art. 595 del Codice penale, con una formulazione ampia che, secondo la giurisprudenza, comprende anche i social network, come Facebook o Instagram. Attenzione, dunque, a moderare le parole e le espressioni quando si scrive sulla tastiera o si digita sullo smartphone pubblicando post o commenti sui vari social. Gli insulti resi pubblici costituiscono diffamazione e perciò anche insultare su Facebook senza fare nomi è reato. Vediamo più in dettaglio quando si configura il reato e cosa rischia chi compie queste azioni. Diffamazione su Facebook: quando scatta? La diffamazione è l’offesa della reputazione altrui attraverso la comunicazione con più persone. La reputazione è l’aspetto esterno, sociale, dell’onore cui ognuno ha diritto. Per integrare il reato di diffamazione occorre che le persone coinvolte siano almeno due (diverse dalla persona offesa). Su Internet e sui social network, come Facebook, questo avviene facilmente, perché ogni pubblicazione è capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque significativo, di persone. Il reato di diffamazione è perseguibile a querela della persona offesa, che deve essere sporta entro tre mesi dal momento in cui si viene a conoscenza delle offese (spesso ciò avviene in un momento posteriore a quello della pubblicazione). La diffamazione aggravata dal mezzo della stampa o di pubblicità – che, come abbiamo visto, comprende anche Internet e i vari social media – è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 516 euro, fermo restando il diritto della persona offesa al risarcimento dei danni arrecati dalle offese divulgate nei suoi confronti. Insulti su Facebook senza fare nomi: è diffamazione? Anche gli insulti non nominativi su Facebook possono integrare il reato di diffamazione, quando le espressioni offensive sono riconducibili alla persona presa di mira. L’essenziale è – come ha affermato di recente la Corte di Cassazione in una vicenda relativa ad offese pronunciate nei confronti di alcuni appartenenti all’Arma dei Carabinieri – che il soggetto leso, anche se non è stato menzionato espressamente con il suo nome e cognome, «sia ugualmente individuabile sia pure da parte di un numero limitato di persone». La nuova sentenza che abbiamo anticipato nell’introduzione non si discosta da questi criteri e, anzi, specifica che «la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, Cod. pen., sotto il profilo dell’offesa arrecata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone». Tutto questo, ovviamente, a condizione che «vengano pronunciate o scritte espressioni offensive riferite a soggetti individuati o individuabili», e non si tratti, invece, di offese generiche e indeterminate rivolte, ad esempio, ad un’intera categoria o classe sociale, senza possibilità di risalire ai singoli componenti. Proprio per concretizzare il principio affermato, la sentenza sottolinea che: «non osta all’integrazione del reato di diffamazione l’assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, qualora lo stesso sia individuabile, sia pure da parte di un numero limitato di persone, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell’offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali». Ecco perché, nel caso esaminato, la persona offesa era indubbiamente riconoscibile da «una serie di elementi individualizzanti», a partire dal richiamo al suo «nanismo», sino all’appellativo della zia (che era addetta alle pulizie nel negozio dove lavoravano le due imputate) indicata come «spazzina». In questo modo, tutti i dipendenti e collaboratori dell’esercizio commerciale erano in condizione di individuare facilmente la vittima degli insulti pubblicati su Facebook.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Modello interrogatorio formale attore
In un processo civile, la confessione dell’attore può avvenire a seguito di interrogatorio formale. Nel processo civile, l’interrogatorio formale è lo strumento attraverso il quale è possibile provocare la confessione di una delle parti. In particolare, si parla di interrogatorio formale dell’attore quando il convenuto chiede al giudice di interrogare detta parte su specifiche domande da lui stesso indicate. Il convenuto deve presentare la richiesta nei termini previsti dal Codice di procedura civile per le istanze istruttorie oppure nella comparsa di costituzione e risposta. In riferimento a quest’ultima ipotesi, è possibile utilizzare il modello di interrogatorio formale dell’attore che si trova in calce al presente articolo. Il giudice, se ammette la richiesta, deve porre i quesiti formulati dal convenuto e le affermazioni rilasciate dall’attore hanno valore di prova se sono a suo svantaggio. In sostanza, l’interrogatorio formale è finalizzato a far dichiarare circostanze sfavorevoli alla parte che vi è sottoposta, anche in maniera involontaria, facendola incorrere in contraddizioni o in riconoscimenti delle ragioni altrui. Come si fa l’interrogatorio formale dell’attore? Al pari della prova testimoniale, l’interrogatorio formale dell’attore deve essere dedotto in articoli specifici e separati. A tal fine, il convenuto deve indicare i capitoli di prova, ovvero le domande che il giudice deve formulare all’attore. I capitoli di prova possono essere uguali o diversi da quelli articolati per la prova testimoniale. Le modalità e i termini dell’interrogatorio formale dell’attore sono stabiliti dal giudice nell’ordinanza di ammissione. L’attore deve rispondere personalmente alle domande e non può servirsi di scritti separati; tuttavia, il giudice può consentire che la parte consulti note o appunti, in particolar modo se deve fare riferimento a nomi o a cifre o quando particolari circostanze lo rendono opportuno. Non possono essere fatte domande diverse da quelle ammesse tranne se le parti concordino su determinati quesiti aggiuntivi e sempre che il giudice li ritenga utili. Il giudice può chiedere, però, chiarimenti rispetto alle risposte date dall’attore in sede di interrogatorio formale. Dopo essere stato interrogato formalmente, l’attore firma il verbale a conferma di quanto dichiarato. Cosa può succedere durante l’interrogatorio formale dell’attore? Una volta che è stato ammesso l’interrogatorio formale, se l’attore non si presenta all’udienza all’uopo fissata o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice può considerare come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio, valutandoli, in ogni caso, unitamente ad ogni altro elemento di prova. La mancata risposta comunque non equivale a una confessione ma viene lasciata al prudente apprezzamento del giudice. Se la mancata comparizione è giustificata, il giudice può disporre che l’interrogatorio formale venga assunto fuori dalla sede giudiziaria. Interrogatorio formale dell’attore: che esito può avere? L’esito dell’interrogatorio formale dell’attore dipende dalle risposte fornite e dal contegno tenuto dalla parte; pertanto, se: 1. l’attore confessa, rilasciando delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, le stesse assumeranno valore di confessioni ed il giudice le dovrà considerare vere con valore di prova vincolante; 2. l’attore non confessa, non si determina alcun effetto rilevante poiché non acquistano alcuna efficacia probatoria in giudizio le dichiarazioni che la parte compie in suo favore.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Affido condiviso e frequentazione dei genitori: come funziona
L’affidamento condiviso presuppone la frequentazione paritaria dei genitori? Cos’è e come funziona l’affido con collocazione prevalente? La separazione dei coniugi non modifica i doveri che i genitori hanno nei confronti della prole. Per legge, la fine del matrimonio deve ripercuotersi il meno possibile sulla vita dei figli minori, tant’è vero che, ove possibile, le parti devono mettersi d’accordo per l’affido condiviso. Si tratta del famoso principio di bigenitorialità, quello secondo cui entrambi i genitori devono continuare a essere presenti nella vita dei propri figli, nonostante la separazione o il divorzio. Con questo articolo vedremo come funziona l’affido condiviso e la frequentazione dei genitori. Possiamo sin d’ora affermare che, secondo la giurisprudenza, l’affido condiviso non impone una frequentazione perfettamente paritaria con i genitori. In altre parole, anche se i coniugi si mettono d’accordo per l’affido congiunto, non è necessario che il calendario degli incontri sia perfettamente uguale, con i giorni del mese divisi equamente al 50% tra il padre e la madre. Perché ciò è consentito? Come funziona l’affido condiviso e la frequentazione dei genitori in caso di separazione? Scopriamolo insieme. Affido condiviso: cos’è? L’affidamento condiviso della prole prevede che, in caso di separazione dei coniugi, i figli minori continuino a frequentare entrambi i genitori in maniera tendenzialmente paritaria. Così facendo, viene data attuazione al cosiddetto diritto alla bigenitorialità, secondo cui la prole ha diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche quando l’unione matrimoniale è finita. Affidamento condiviso: cosa prevede la legge? Secondo la legge, «Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori». L’affidamento condiviso a entrambi i genitori è proprio lo strumento per dare attuazione a quanto previsto dal Codice. Nella causa di separazione, il giudice deve sempre valutare, in prima battuta, la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori; solo in alternativa deve stabilire a quale di essi i figli sono affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore. Insomma: per espressa previsione di legge, l’affido condiviso deve sempre essere la prima scelta; solo quando non è possibile procedere a ciò, ad esempio perché uno dei genitori vive lontano oppure perché è totalmente inadatto ad accudire la prole, allora il giudice potrà optare per l’affido esclusivo a un solo genitore, con possibilità per l’altro di fare visita e di poter trascorrere del tempo solo nei periodi prestabiliti (ad esempio, durante le vacanze estive, ecc.). Affido condiviso con collocazione prevalente: cos’è? Come ricordato in apertura, l’affidamento condiviso non presuppone necessariamente una ripartizione assolutamente equa (al 50%, per intenderci) del tempo che la prole deve trascorrere con i genitori; soprattutto in presenza di figli molto piccoli, l’affidamento condiviso di tipo paritario potrebbe essere destabilizzante e avere ripercussioni sul corretto sviluppo psicofisico dei bambini. Ecco perché, il più delle volte, i coniugi che si separano scelgono l’affido condiviso con collocazione prevalente presso uno dei genitori, per la precisione presso colui al quale è stata assegnata la casa familiare. In pratica, per non minare la serenità dei figli minori, il giudice (così come le parti, nel caso di separazione consensuale) può stabilire che la prole abbia la residenza prevalente presso un solo genitore, mentre l’altro continuerà a conservare il diritto di fare visita e di tenere con sé i figli secondo il calendario stabilito. La differenza tra affido condiviso con collocazione privilegiata e affido esclusivo è evidente: nell’affido condiviso, il genitore non collocatario ha un diritto di visita e di frequentazione della prole di gran lunga maggiore rispetto al coniuge che ha perso l’affido dei figli in quanto esclusiva dell’altro genitore. In altre parole, la differenza tra affido condiviso con collocazione privilegiata e affido esclusivo sta nei tempi di frequentazione, che sono di gran lunga ridotti nel secondo caso. Sul punto, la giurisprudenza non ha dubbi: l’affidamento condiviso non presuppone la frequentazione paritaria, se questa non garantisce la serenità e il benessere psicofisico della prole. Affido condiviso paritario: quando? Da quanto appena detto si evince chiaramente che l’affido condiviso “paritario”, cioè che prevede una frequentazione della prole con i genitori perfettamente identica, equamente divisa al 50%, è davvero possibile solo in pochi casi, per lo più riconducibili a due circostanze: – l’età avanzata della prole. Si pensi ai figli diciassettenni che non hanno problemi a lasciare la casa familiare quasi ogni notte per andare a dormire a casa dell’altro genitore; – la vicinanza dei genitori. Se gli ex coniugi non abitano l’uno distante dall’altro, sarà più semplice garantire una frequentazione effettivamente paritaria.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_la cancellazione della società non estingue l’illecito
Dlgs 231/2001 società: la cancellazione della società non estingue l’illecito La Cassazione inverte il proprio pensiero rispetto alla pronuncia del 2019 in cui aveva affermato l’estinzione dell’illecito amministrativo La cancellazione della società non estingue l’illecito di cui all’art. 25 septies del D.lgs. 231/2001. E’ quanto affermato dalla quarta sezione penale della Cassazione con la recente sentenza n. 9006/2022. La vicenda Il dipendente di una S.r.l., durante l’orario di lavoro, cadeva da un’altezza superiore ai 3 metri, riportando plurime fratture. Venivano rinviati a giudizio i legali rappresentanti della società, per il reato di cui all’art. 590 c.p. – per aver omesso di dotare il lavoratore di idonee attrezzature di sicurezza – e il medesimo ente, per l’illecito di cui all’art. 25 septies D.lgs. 231/2001 in relazione al reato di lesioni colpose. Dopo la condanna, sia in primo che in secondo grado, ricorrevano per cassazione i legali rappresentanti e la stessa società, quest’ultima lamentando la mancata pronuncia di estinzione dell’illecito, dal momento che era intervenuta medio tempore la cancellazione dal registro delle imprese, equiparabile alla morte fisica delle persona. Il Procuratore Generale chiedeva l’annullamento della sentenza, limitatamente alla conferma della condanna della società, richiamando una pronuncia di legittimità della Sezione II, la n.41082 del 10-09-2019. La pronuncia del 2019 In premessa, la S.C. prende atto dell’esistenza del precedente del 2019, secondo cui “in tema di responsabilità da reato degli enti, l’estinzione fisiologica e non fraudolenta dell’ente (nella specie cancellazione della società a seguito di chiusura della procedura fallimentare) determina l’estinzione dell’illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001 n.231 , ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell’imputato”. In tale precedente, il Consesso chiosa come tale soluzione interpretativa sia dovuta al fatto che il decreto legislativo in parola disciplina “solo le vicende inerenti la trasformazione dell’ente, ovvero la fusione o la scissione (art. 70 d.lgs. n.231 del 2001), ma non la sua estinzione, che dunque non può che essere trattata applicando le regole del processo penale (art.35 d.lgs. n.231 del 2001)”. L’inversione di rotta del 2022 Gli Ermellini, tuttavia, dissentono dalla pronuncia del 2019, non condividendo il parallelismo estinzione dell’ente/morte della persona per duplici ragioni: a) le cause estintive dei reati sono numerus clausus, non estensibile; b) il legislatore fa un preciso riferimento alle cause estintive degli illeciti (art. 8 D.lgs. 231/2001) e alle pronunce di non doversi procedere (art.67 D.Lgs 231/2001); c) le Sezioni Unite, con la sentenza n.11170/2014, hanno stabilito che “il fallimento della persona giuridica non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo”- non si comprenderebbe, quindi, perché uguale ragionamento non possa applicarsi anche alla mera cancellazione dal registro delle imprese-; d) il richiamo operato dal legislatore alle norme processuali relative all’imputato non è indiscriminato ma solo “in quanto compatibili”. In definitiva, ad un attento esame di tutte le disposizioni vigenti, nessuna norma autorizzerebbe a ritenere scomparsa la responsabilità dell’ente per il solo effetto della cancellazione del medesimo.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Stop al Green Pass rafforzato, ecco cosa cambia per colf e badanti
Stop al Green Pass rafforzato, ecco cosa cambia per colf e badanti Con la cessazione dello stato di emergenza, oggi 31 marzo, vengono allentate le regole di contrasto alla diffusione del Covid Con la fine dello stato di emergenza (giovedì 31 marzo) vengono allentate le regole di contrasto alla diffusione del Covid. Ecco cosa cambia per il lavoro di colf, badanti e baby sitter. A fare il punto sulla situazione in una nota è Assindatcolf, Associazione nazionale dei Datori di Lavoro Domestico tra le più rappresentative in Italia. Fino al 30 aprile Green Pass base per andare a lavorare. Dal 25 marzo per colf, badanti e baby sitter over 50 non serve più Green Pass rafforzato per recarsi sul posto di lavoro, è sufficiente quello base. I cambiamenti dal 1° aprile Dal 1° aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Cosa fare e cosa non fare se sospetti un tradimento
Si può far spiare il proprio partner se si teme un tradimento? Ecco i limiti legali imposti dalla privacy e dal Codice penale. L’errore più grande che si possa fare nel momento in cui si ritiene di essere stati traditi dal proprio coniuge è di ritenere che, in nome del diritto a difendersi riconosciuto dalla Costituzione, tutto sia concesso. Anche spiare il partner per acquisire le prove da portare poi in tribunale. Si tratta però di una convinzione non solo falsa, ma anche pericolosa: la violazione infatti delle norme sulla privacy e sulla libertà personale del fedifrago potrebbe sfociare in un procedimento penale. Ecco allora cosa fare e cosa non fare se sospetti un tradimento. Come scoprirai a breve, spiare il partner è consentito solo entro alcuni limiti fissati dalla giurisprudenza della Cassazione. Ma procediamo con ordine. Si può spiare il coniuge se sospetti un tradimento? È lecito spiare il partner se si sospetta un tradimento? L’interesse ad acquisire le prove di un’eventuale infedeltà può rilevare esclusivamente nell’ambito del rapporto tra marito e moglie: solo in questo caso, infatti, l’adulterio integra una violazione della legge. Non lo è invece tra semplici fidanzati o conviventi. Ciò nonostante, i limiti alla possibilità di controllare l’attività altrui sono pressoché identici sia per quanto riguarda le coppie sposate sia per quelle non sposate. In sé per sé, l’atto di spiare non è illegale, a meno che non avvenga su oggetti o strumenti sottoposti alla segretezza della corrispondenza, come email, sms, chat: questi ultimi infatti sono tutelati dall’articolo 15 della Costituzione (a norma del quale «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili») e dall’articolo 616 del Codice penale (che punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 euro a 516 euro chiunque prenda cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta). Volendo passare in rassegna i singoli comportamenti e le strategie messe in atto da chi sospetta un tradimento, ecco dunque cosa si può fare o non si può fare. Si può pedinare il partner? Pedinare, o far pedinare, il proprio partner sospettato di infedeltà non è reato. Chiunque può appostarsi dietro un’aiuola o all’interno della propria auto per vedere, in lontananza, cosa fa l’altro. Attenzione però a non eccedere: quando si viene scoperti e il comportamento arriva a suscitare nella vittima delle fondate preoccupazioni, quest’ultima potrebbe accusare l’altro di violenza privata o, nella peggiore delle ipotesi, di stalking, facendolo passare dalla parte della ragione a quella del torto. Spiare da lontano quindi è lecito fino a quando si rimane nell’ombra. Attenzione poi a non superare i limiti dell’altrui domicilio: chi entra in un palazzo dove non vive o utilizza metodi di intercettazione dotati di zoom digitali viola la legge sulla privacy. La dimora è sacra ed inviolabile, salvo chiaramente nel caso di coppia sposata, trattandosi di un luogo comune. Si può usare un investigatore privato? È legittimo l’uso dell’investigatore privato, anch’egli tuttavia limitato dalle norme sui pedinamenti che abbiamo appena riportato: niente intrusioni nella vita privata altrui con appostamenti rivolti, ad esempio, a spiare dalla finestra ciò che succede all’interno della casa. Le prove raccolte dal detective però possono avere una valenza limitata per dimostrare l’infedeltà coniugale. In particolare, se il report scritto non assume alcun valore ai fini legali, le fotografie hanno validità solo se non sconfessate dalla controparte con motivazioni tali da farle ritenere non genuine. Sicché, chi riesce a mettere in dubbio il contenuto dello scatto fatto da lontano, con soggetti poco visibili, o il tempo in cui esso è stato eseguito vince la partita. Per cui il report delle attività investigative dovrà essere sottoscritto da un DETECTIVE PRIVATO AUTORIZZATO! Si può controllare lo smartphone? Leggere il contenuto dell’altrui cellulare è lecito solo se ciò non avviene con sotterfugi e tecniche segrete. Quindi, se il partner lascia il cellulare sul tavolo o sulla poltrona, alla mercé di chiunque conviva all’interno del domicilio, è lecito aprirlo. Non lo è invece se questo è nascosto in un cassetto o in una borsa. Allo stesso modo, non è consentito l’utilizzo di software spia rivolti a rivelare, a distanza, l’attività svolta sul device. Entrare nell’altrui email o nell’account social non è ammesso; il fatto di aver ricevuto, in passato, le password non autorizza a farne un uso indiscriminato anche in circostanze successive. Ogni singolo accesso deve essere soggetto a specifico consenso. Diversamente, si commette il reato di accesso abusivo a sistema informatico, con conseguente inutilizzabilità delle prove. Secondo la Cassazione, poi, chi strappa di mano il cellulare ad un’altra persona – fosse anche il marito o la moglie – per controllarne il contenuto può essere querelato per il delitto di rapina. Il ruolo delle fotografie Come anticipato sopra, le fotografie possono essere considerate una valida prova solo a patto che non vengano contestate, nel corso della causa, da colui contro le quali vengono prodotte. La contestazione però non può essere generica: non ci si può cioè limitare a dire, come nei film: «Vostro onore mi oppongo». È piuttosto necessario suggerire al giudice quali circostanze portino a ritenere lo scatto non corrispondente alla realtà. Si pensi a una foto da cui non sia possibile rilevare la data in cui è stata fatta (se prima o dopo il matrimonio, con conseguente diversa qualificazione del comportamento) o il comportamento tenuto (un semplice appuntamento in un luogo appartato non significa necessariamente che sia in atto un tradimento). Rivelare il tradimento agli amici Rivelare ad amici di aver subito un tradimento è un gesto pericoloso perché espone all’onta pubblica il proprio partner: se la coppia infatti è sposata, l’infedeltà è considerata un gesto socialmente (oltreché giuridicamente) deplorevole. Sicché, il comportamento potrebbe essere inquadrato come diffamazione: non almeno prima che sia intervenuta una sentenza ad accertare i fatti. Richiedi una consulenza ai nostri professionisti IDFOX ® Srl Agenzia Investigazioni Private Aut.Gov. n.9277/12B15E Since 1991 Investigazioni private, Aziendali, Assicurative, Difensive, Informatiche, Economiche Italia/estero Direzione/Sede/uffici: Via
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Cyber Security e Nato
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Cyber Security e Nato All’ultimo vertice Nato, tenutosi a Bruxelles il 25 marzo 2022 con la partecipazione di Biden, la guerra in Ucraina è stata ovviamente in primo piano. Questo ha portato il vertice a concentrarsi anche sui temi della cyber security che già avevano formato oggetto di una particolare attenzione al vertice del 2014, dando l’avvio alla cooperazione tra i Paesi Nato in tema di difesa dagli attacchi cyber e, per la UE, alla accelerazione e alla attuazione della Direttiva Nis, pezzo essenziale anche della difesa integrata cyber sia nel quadro europeo che in quello Nord Atlantico. Sempre nel forum del 2014 i Paesi Nato avevano convenuto l’innalzamento ad almeno il 2% del PIL delle spese militari di ciascuno di essi, in un quadro funzionale appunto a rafforzare la difesa comune. Anzi, a questo proposito merita non solo ricordare che l’aumento al 2% delle spese militari oggi al centro della discussione politica nel nostro Parlamento non è altro che la conseguenza dell’impegno assunto allora, ma anche che fin dal 2014 l’aumento delle spese militari non era previsto solo come riferito ad acquisto di nuovi armamenti o alla spesa per progettare, costruire, acquistare nuove armi da usare nell’eventuale scontro bellico ma anche, e per l’Italia soprattutto, per incrementare le spese necessarie per garantire una cybersecurity efficace e moderna, all’impegno del quadro comune dell’Alleanza Atlantica. Cosa questa che è stata di recente confermata rispetto all’incremento del bilancio della difesa oggi in discussione in Parlamento dal Direttore dell’Agenzia per la cybersecurity italiana Roberto Baldoni in una intervista per Digital360 ad Alessandro Longo, direttore di Agenda Digitale. Questo aspetto, stranamente poco noto in Italia, è oggi essenziale perché proprio il recente Consiglio Nato di poche settimane fa ha deliberato di incrementare la cyber security comune. Infatti si è affermato che, una volta dichiarato sin dal 2014 (e ribadito nel 2016 a Varsavia) che la dimensione cyber è il “quinto dominio di guerra”, è conseguenza immediata la estensione della tutela Nato anche al mondo cyber e quindi, anche, come è stato ribadito al Consiglio Nato appena conclusosi, anche che un eventuale attacco cybernetico a un Paese dell’Alleanza farebbe scattare l’obbligo della difesa collettiva e dunque dell’entrata in guerra di tutti i membri dell’Alleanza a tutela dell’aggredito. Per questo il Direttore della Cyber Agenzia italiana ha lanciato un grido di allarme a difesa del previsto aumento di spesa per la Difesa: larga parte di tale aumento è destinato infatti a rafforzare la tutela dello spazio cyber italiano ed UE, così come nello stesso senso si colloca la prevista presentazione da parte della Commissione di una nuova Direttiva Nis (la “Nis 2”, come viene indicata in gergo) che comporterà poi una rapida attività di adeguamento da parte del legislatore interno che rafforzi sia il circuito nazionale della cybersicurezza sia le modalità di difesa di tale circuito, imponendo anche, ove necessario, obblighi alle imprese in ordine alla adozione di strumenti di difesa cibernetica delle loro comunicazioni e dei loro servizi digitali più efficaci degli attuali e, soprattutto, sotto una più stretta vigilanza della Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Un altro aspetto importante del Consiglio dell’Alleanza Atlantica è che al suo termine il Presidente Biden e la Presidente della Commissione UE von der Leyen hanno comunicato di aver concluso una sorta di accordo preliminare per il trasferimento dei dati tra UE e USA in grado di sostituirsi all’annullato Privacy Shield e di ricondurre alla piena legalità il necessario e inevitabile flusso di dati tra le due sponde dell’Atlantico. In questo stesso quadro entrambi i presidenti hanno fatto una affermazione di notevole importanza, dichiarando che il grande valore comune che lega UE e USA, anche al di là della forma democratica dei sistemi di governo, è la tutela della privacy, intesa in senso ampio come tutela della libera circolazione dati con modalità digitali in condizioni di sicurezza sia per i fornitori dei servizi che per gli utenti. È in questo quadro, del resto, che si colloca nel contesto europeo anche la decisione nota da tempo ma diventata ora effettiva di prolungare di un ulteriore decennio il roaming all’interno dell’Unione: provvedimento questo essenziale per rendere economicamente più sostenibile la piena circolazione dei dati. È dunque ragionevole attendersi in questo quadro un rapido iter per l’annunciato nuovo accordo sul trasferimento dei dati tra le due sponde dell’Atlantico e in generale nel quadro dei Paesi Nato. È necessario inoltre che sia le imprese europee che le strutture UE dedicate alla cybersicurezza abbiano ben chiaro che il ruolo della difesa cyber è essenziale per garanti una effettiva e produttiva libertà di circolazione dei dati. In sostanza la libera circolazione dei dati, che è da tempo il vero grande obbiettivo della politica UE relativa ai dati e al loro uso per garantire lo sviluppo economico del continente anche nella competizione digitale globale, in tanto è possibile in quanto si possa garantire che esso avvenga in piena sicurezza e con tutele adeguate anche, e soprattutto, sotto questo profilo. In questo quadro il fatto che il Consiglio Nato del febbraio 2022 abbia riconosciuto la centralità della tutela dei dati e delle reti di trasmissione degli stessi, tanto da farne oggetto di una tutela comunque rafforzata della stessa Nato, è cosa di assoluta importanza. Alle imprese, e soprattutto al sistema economico europeo e italiano, capire bene che questo significa che ormai la protezione di dati trattati per i fini economici e produttivi deve essere ed è per le imprese una assoluta priorità, come è una priorità assoluta tenere comportamenti e adottare misure coerenti con le indicazioni della Agenzia nazionale per la cybersecurity. Per questo anche i Data Protection Officer devono con rapidità adeguarsi alle innovazioni in atto ed è opportuno che la loro preparazione sia integrata con una specifica attenzione a questi aspetti. Il DPO dunque sarà sempre meno la figura che possiede la scienza giuridica dei dati e sempre di più, invece, quella che nell’azienda garantisce, oltre alla conformità dei trattamenti al GDPR anche la costante attuazione delle
Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Cos’è la presunzione di concepimento
Quando un figlio si considera legittimo, ossia nato all’interno del matrimonio. La presunzione di paternità e il disconoscimento. Quando marito e moglie hanno un figlio, non è necessario un atto di riconoscimento da parte del padre: quest’ultimo si presume essere il genitore del bambino. Sicché, è sufficiente effettuare solo l’atto di nascita in Comune. Le cose vanno diversamente per le coppie di fatto, quelle non sposate: per individuare il padre è necessario che questi faccia un’esplicita dichiarazione di riconoscimento in Comune. È questa in sintesi la profonda differenza che sussiste tra coppie sposate e non: per le prime vale la cosiddetta «presunzione di concepimento» mentre per le seconde no (né potrebbe essere diversamente poiché non esiste alcun atto formale, come l’atto di matrimonio, per risalire all’identità del padre). Ma, più nel dettaglio, cos’è la presunzione di concepimento e come opera? Cerchiamo di fornire alcuni chiarimenti pratici sul tema. La presunzione di paternità e di concepimento Nel momento in cui nasce un bambino, all’interno di una coppia unita in matrimonio, la legge opera due “presunzioni”: * la presunzione di paternità; * la presunzione di concepimento. In pratica, per accertare che il figlio è stato concepito dal marito e per accertare che è stato concepito in costanza di matrimonio si ricorre a tali due meccanismi il cui funzionamento verrà spiegato qui di seguito. Cos’è la presunzione? Una precisazione: «presunzione» significa dare per scontato e già dimostrato un determinato fatto; esso si presume sussistente senza bisogno di prove. Resta ferma comunque la possibilità di contestarlo con un apposito giudizio fornendo le prove contrarie. Ad esempio, nel nostro caso, affermare che un bambino, nato da una coppia sposata, si presume essere figlio del marito non esclude che quest’ultimo possa dimostrare invece il tradimento della moglie e il rapporto di filiazione tra l’amante di quest’ultima e il bambino. Cos’è la presunzione di paternità? In base alla «presunzione di paternità» viene ritenuto padre del bambino il marito della donna che ha partorito, purché la nascita o il concepimento siano avvenuti durante il matrimonio. Lo dice l’articolo 231 del Codice civile a norma del quale il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio. La funzione della norma è quella di rendere certo uno dei presupposti necessari della filiazione, senza precludere la possibilità di dimostrare l’esistenza, in concreto, di una situazione diversa. Cos’è la presunzione di concepimento? In base alla «presunzione di concepimento», si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato nei primi trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Così stabilisce l’articolo 232 del Codice civile. E ciò perché, come noto, la gravidanza si porta per circa nove mesi, ragion per cui, se durante questi avviene la separazione della coppia si presume che il bambino eventualmente nato in tale periodo abbia, come padre, l’ex marito. Proprio per tale ragione, e per dare certezza ai rapporti di filiazione, la legge stabilisce il divieto per la donna di risposarsi prima di trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Dunque, la presunzione di concepimento non opera più dopo che sono decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, dalla omologazione di separazione consensuale oppure dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Lo stato di figlio legittimo Le regole che abbiamo appena elencato hanno un importante risvolto in merito allo stato del figlio: difatti, in virtù delle suddette presunzioni, in presenza del solo legame matrimoniale, il figlio concepito nel periodo del coniugio acquista automaticamente lo status di figlio del marito della partoriente e quindi lo stato di «figlio legittimo» o, come si dice oggi più propriamente, di «figlio nato all’interno del matrimonio». Ragion per cui il padre non dovrà riconoscerlo. La filiazione si prova semplicemente con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. In mancanza di questo titolo basta il possesso continuo dello stato di figlio. Come detto, non è necessario l’atto di riconoscimento. Quindi, ad esempio, in una coppia che si sia separata da soli 200 giorni e che abbia avuto un figlio non viene imposto al padre di dover riconoscere il bambino nato entro tale forbice di tempo, poiché questo si presume già automaticamente suo figlio. A meno che non intervenga il successivo disconoscimento; in pratica, la presunzione di concepimento, a norma dell’art. 232 cod. civ. non esclude la possibilità di provare, mediante l’azione di disconoscimento di paternità che il figlio sia stato concepito prima della celebrazione del matrimonio e non sia frutto dell’unione con la madre poi sposata. Nascita del figlio dopo trecento giorni Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall’annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio. Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi indicati in precedenza.. In ogni caso, il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio.