Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Denuncia sinistro condominio: come e quando farla

In quali casi si può ottenere il risarcimento dei danni provocati dalle cose comuni? Quando c’è il caso fortuito? Come diffidare l’amministratore? Sei andato a trovare un tuo amico che abita in condominio. Percorrendo le scale, a causa di un gradino rotto, sei caduto procurandoti una piccola frattura. Sei certo che, se lo scalino non fosse stato rovinato, non saresti mai e poi mai caduto a terra. Pensi quindi di chiedere il risarcimento dei danni. Come fare? Come e quando fare la denuncia di sinistro in condominio? Come vedremo, il condominio è responsabile per tutti i danni causati dall’edificio; ciò perché c’è una precisa norma di legge che stabilisce che tutti sono responsabili degli incidenti provocati dalle cose che si hanno in custodia. Cosa significa? In soldoni, vuol dire che il condominio deve risarcire se una tegola si stacca e cade su un’auto, se una persona inciampa in una buca del cortile, se la cattiva manutenzione causa infiltrazioni nella proprietà privata di uno dei condòmini. Con questo articolo ci occuperemo in maniera specifica di come e quando fare una denuncia di sinistro avvenuto in condominio, quando ad essere danneggiato è un soggetto estraneo alla compagine, cioè una persona che non è condomino. Responsabilità del condominio per i sinistri: come funziona? Secondo la legge (art. 2051 cod. civ.), «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Si tratta di una forma di responsabilità oggettiva che trova applicazione anche in ambito condominiale, quando una persona (indifferentemente condomino o terzo estraneo alla compagine) subisce un danno da una delle parti comuni dell’edificio. Si pensi al classico caso della tegola che si stacca dal tetto e precipita su un’auto, oppure al soggetto che rovini percorrendo le scale. In questi casi, l’intero condominio può essere chiamato in giudizio per rispondere del danno; infatti, quest’ultimo non si sarebbe prodotto se il condominio fosse stato più attento, ad esempio riparando i guasti oppure manutenendo le parti comuni. Responsabilità condominio: cos’è il caso fortuito? L’unico modo per andare esente da responsabilità è quello di dimostrare il caso fortuito, cioè un evento imprevedibile che è stato causa del danno. Ad esempio, se una violenta tromba d’aria stacca una parte di intonaco della facciata, che poi rovina su un’auto in sosta, non ci sarà nessuna colpa del condominio se dimostra che il sinistro è attribuibile esclusivamente alla forza inarrestabile della natura e non a un difetto di manutenzione. Al contrario, se nel verde condominiale c’è un albero dal tronco marcio che viene abbattuto definitivamente da una raffica di vento, non si potrà di certo dire che la colpa sia stata degli agenti atmosferici. Denuncia sinistro condominiale: come farla? La persona che ritiene di aver subito un danno a causa della scarsa manutenzione delle parti comuni dovrà innanzitutto diffidare e costituire in mora il condominio. Per farlo, occorrerà inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all’amministratore, soggetto che rappresenta verso l’esterno l’intero condominio. In alternativa, è possibile inviare una pec. All’interno di questa denuncia bisognerà indicare in maniera dettagliata i fatti accaduti, avendo cura di specificare data e luogo del sinistro, danni riportati e la presenza di eventuali testimoni. Infine, bisogna chiedere espressamente che i danni vengano risarciti entro un determinato lasso di tempo (in genere, si concedono 15 giorni). Non c’è bisogno che la diffida sia redatta da un avvocato: quella del danneggiato ha esattamente lo stesso valore, almeno per il momento. Ricapitolando: se sei caduto in una parte comune del condominio (cortile, scale, androne, ecc.) oppure un bene comune dell’edificio (tegola, albero, ecc.) ti ha causato un danno, puoi chiedere il risarcimento inviando una raccomandata a/r all’amministratore di condominio. Denuncia sinistro condominiale: quando farla? Come appena detto sul finire del precedente paragrafo, la denuncia per il sinistro condominiale va fatta solo se il danno è provenuto da una parte comune del condominio: è il caso del gradino rotto delle scale che causa una caduta, della tegola del tetto che colpisce un passante oppure un’auto, ecc. Non si potrà invece denunciare il sinistro all’amministratore se il danno è stato provocato da una cosa di proprietà privata. Ad esempio, chi cade in un appartamento a causa del pavimento scivoloso non potrà mai chiedere i danni all’intero condominio; lo stesso nel caso di caduta di calcinacci dal balcone di proprietà esclusiva. Va poi fatta un’altra considerazione. Se è vero che il presupposto per una denuncia di sinistro in condominio è che il danno sia prodotto da una cosa comune, è altrettanto vero che non sempre si ha diritto, solo per questo fatto, al risarcimento dei danni. Secondo la giurisprudenza, la circostanza che la vittima non si sia avveduta d’una insidia percepibile con l’ordinaria diligenza costituisce, per il proprietario della cosa dannosa, un “caso fortuito”, come tale idoneo a liberare il condominio dalla presunzione di responsabilità. In poche parole, per ottenere il risarcimento il danneggiato deve dimostrare non solo il sinistro avvenuto, ma anche che questo non sia stato evitabile utilizzando la normale accortezza. E così, se una persona scivola per le scale pur sapendo che c’è un gradino rotto da tempo, e per giunta adeguatamente segnalato, allora non potrà accampare scuse: la caduta non sarà attribuibile al condominio. In definitiva, possiamo dire che la denuncia di sinistro va fatta al condominio solo se il danno è stato causato da una parte comune e non era evitabile utilizzando la normale attenzione richiesta all’uomo medio. Denuncia sinistro condominio: cosa succede dopo? Se la denuncia di sinistro fatta all’amministratore di condominio non ha ottenuto risultati, allora non resterà che affidarsi a un avvocato affinché proceda a sua volta con una diffida e, in caso di ulteriore rifiuto, con un’azione giudiziaria. Se, invece, l’amministratore ritiene effettivamente di dover risarcire il danno, allora è molto probabile che coinvolga l’assicurazione del condominio affinché paghi l’indennizzo. La denuncia all’assicurazione deve essere fatta tempestivamente dall’amministratore per non rischiare di perdere la copertura offerta dalla polizza. L’entità del danno viene stabilita dal liquidatore tramite la perizia svolta da un libero

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_L’assicurazione è obbligata a tenere conto del Cid?

Il Cid è vincolante? Si può modificare il suo contenuto e che succede se l’assicurazione non ne tiene conto? L’assicurazione è obbligata a tenere conto del Cid una volta che questo è stato debitamente compilato e firmato dagli automobilisti? Partiamo col dire che, dopo un incidente stradale, non è obbligatorio firmare il Cid (la cosiddetta «Convenzione di indennizzo diretto», anche conosciuta come «modulo di constatazione amichevole). Esso serve principalmente ad accelerare i tempi per il risarcimento, riducendoli da 90 a 60 giorni per i danni a persone e da 60 a 45 per i danni a cose. Le parti potrebbero non trovare un accordo sulle rispettive responsabilità e così decidere di presentare alle rispettive assicurazioni, all’atto della denuncia di sinistro, una diversa ricostruzione dei fatti. Tuttavia il Cid, una volta firmato, diventa vincolante per gli automobilisti, i quali non potranno più discostarsi dalla ricostruzione in esso contenuta e congiuntamente accettata. Ma che valore ha il modulo di constatazione amichevole nei confronti dei terzi o della compagnia? L’assicurazione è obbligata a tenere conto del Cid? Ecco alcuni importanti chiarimenti. Valore del Cid L’articolo 143 del Codice delle assicurazioni afferma che «Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso». Da tale affermazione si può ricavare la seguente regola: il Cid, se firmato da entrambe le parti, vincola solo queste ultime, ma non anche l’assicurazione o (in caso di contenzioso) il giudice. Questi pertanto potrebbero discostarsi dalla ricostruzione del sinistro riportata dagli automobilisti nel modulo di constatazione amichevole. Cid: regole da sapere Sulla base di quanto abbiamo appena detto, possiamo ricavare una serie di conseguenze pratiche:   – il Cid può essere anche firmato da un solo conducente, ma in tal caso ha valore solo per questi e non per la controparte; esso varrà come semplice denuncia di sinistro;   – il Cid, se firmato da entrambi i conducenti, vincola gli stessi: pertanto, non è più modificabile, a meno che una parte dimostri, con prove effettive e concrete, di essere caduta in errore per via dello shock del momento o di essere stata minacciata (anche in forma tacita) dell’altro conducente il quale abbia manifestato un comportamento aggressivo e violento;   – la compagnia assicuratrice può fornire la «prova contraria»: può cioè dimostrare l’inattendibilità del Cid, la sua non coincidenza con l’effettiva dinamica del sinistro e così negare il risarcimento. In altri termini, nonostante il modulo di constatazione amichevole sia stato firmato da entrambi i conducenti, l’assicurazione può non tenerne conto e, per l’effetto, negare il risarcimento;   – anche il giudice non è vincolato dal Cid: nel caso in cui il danneggiato sia costretto a fare causa alla propria compagnia per ottenere il risarcimento, il modulo di constatazione amichevole non è una prova legale. Cid poco chiaro: ha valore? Secondo la Cassazione ord. n. 7415/21., non ha valore il Cid poco chiaro che non combacia con le altre risultanze probatorie. Pertanto, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno provocato da un sinistro stradale se il Cid è generico e contraddittorio. Quindi, l’assicurazione non è tenuta ad accettare il contenuto del Cid per come presentato dai soggetti coinvolti nell’incidente e a risarcire i conseguenti danni. Può, al contrario, sottoporre tale modulo a una verifica, ad esempio attraverso una consulenza cinematica. Tale perizia potrebbe offrire una rappresentazione degli eventi del tutto diversa da quella prospettata nel Cid. È possibile anche sentire testimoni e valutare la loro attendibilità sulla base della capacità di questi di ricostruire i singoli dettagli della vicenda. Se dovesse risultare che i danni menzionati nel modulo sono del tutto incompatibili sia con la ricostruzione compiuta dal perito che con la dinamica del sinistro esposta dalle parti, il risarcimento può essere negato.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Riforma fiscale e catasto, accordo raggiunto

Il nuovo catasto potrebbe essere creato nel 2026 e non avrà legami con l’andamento dei prezzi di mercato Sulla riforma fiscale dopo la stasi e la quasi rottura dei giorni passati si arriva ad «un’intesa con Palazzo Chigi per rivedere gli articoli 2 e 6 della delega fiscale’. Un passaggio che sblocca il centrodestra, che da mesi conduce la ferma opposizione sui nuovi criteri di mappatura degli immobili, l’unica soluzione sarebbe stata la richiesta di fiducia in Aula sul testo originario. Ora Lega e Forza Italia hanno trovato un accordo col governo. Come chiarito in una nota stampa eliminato ogni riferimento al sistema duale, preservando i regimi cedolari esistenti e garantendo una armonizzazione del sistema fiscale – ed – eliminato ogni riferimento ai valori patrimoniali degli immobili, consentendo l’aggiornamento delle rendite secondo la normativa attualmente in vigore e senza alcuna innovazione di carattere patrimoniale». Il catasto verrebbe dunque aggiornato progressivamente, ma senza toccare gli attuali criteri. In più «Esclusa anche in questo caso la possibilità di nuove tasse sulla casa». Il testo torna ora in commissione. Catasto, nessun riferimento esplicito al valore patrimoniale L’iter è ancora lungo per arrivare ad un nuovo catasto, ma di certo c’è che le attuali informazioni verranno “integrate” con lo scopo di rendere disponibili nuove informazioni a partire dal primo gennaio 2026 e «non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibili dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali». Il passaggio previsto è quello da un regime “catastale” ad un “patrimoniale” basato su valori reali. Immobili fantasma Altra vittoria del centrodestra è che le aliquote Imu possano essere ridotte per effetto dell’emersione degli immobili fantasma. L’intesa raggiunta, continua la nota «consente di respingere una volta per tutte l’aumento di tasse e conferma la responsabilità del centrodestra di governo che ha lavorato in queste settimane ad una intesa. Il centrodestra che sostiene l’esecutivo ha dimostrato che il miglior modo per tutelare gli italiani è governare con responsabilità, ma senza mai derogare ai propri valori». Comuni in dissesto e aumento dell’Irpef Per quanto riguarda tasse e comuni, l’ultima bozza del decreto Aiuti stabilisce i comuni-capoluogo di provincia, che siano in dissesto finanziario, con un disavanzo pro-capite superiore ai 500 euro, possano decidere di aumentare l’Irpef, oltre i limiti ora previsti: insieme a questo resta il taglio delle spese, l’aumento dei canoni delle concessioni e degli affitti, o di valorizzare, in pratica cedere, parte del proprio patrimonio.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Mantenimento dell’ex partner in una nuova relazione

Stop all’assegno divorzile se l’ex ha una relazione stabile, anche senza coabitazione La nuova convivenza dell’ex coniuge, beneficiario dell’assegno di divorzio, rileva ai fini della revoca della misura se tra la nuova coppia esiste un legame affettivo stabile e duraturo, anche senza coabitazione. La convivenza more uxorio non esige la coabitazione Sul rilievo della nuova convivenza dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile ai fini della revoca dello stesso arriva una Cassazione, che farà sicuramente discutere. Vine rimesso in discussione il concetto di convivenza che per gli Ermellini non va confuso con la coabitazione. Ai fini della convivenza more uxorio infatti non occorre che la coppia coabiti, essendo sufficiente che tra gli stessi sia presente un rapporto di tipo affettivo e che gli stessi si diano reciproco supporto affettivo e materiale spontaneamente. Nel caso di specie in effetti la Corte di Appello, nel rigettare la richiesta di revoca dell’assegno divorzile ha trascurato il fatto che il nuovo compagno è considerato dalla ex moglie come suo fidanzato, che lo stesso si rechi abitualmente a casa della donna e che paghi le utenze dell’energia a lui intestate. Valuti meglio la Corte in sede di rinvio tutti gli elementi probatori prima di escludere la convivenza di fatto rilevante ai fini della revoca dell’assegno di divorzio. Questo quanto emerge dall’ordinanza della Cassazione n. 14151/2022. La vicenda processuale Un ex marito chiede la revoca dell’assegno divorzile disposto in favore della ex moglie dal Tribunale che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La domanda però viene respinta perché non risulta provata la nuova convivenza della ex moglie e la dedotta disoccupazione del richiedente. L’uomo appella la decisione perché ritiene di aver provato il suo licenziamento e la nuova convivenza della ex moglie, chiedendo di ammettere testimoni sul punto. La Corte di Appello conferma però la decisione di primo grado anche perché il licenziamento non rileva ai fini del modesto importo dell’assegno divorzile. Per quanto riguarda invece la nuova convivenza della ex moglie la Corte precisa che la stessa avrebbe rilievo ai fini della revoca se rappresentasse una situazione capace d’incidere sulla situazione reddituale della beneficiaria. Il nuovo compagno con coabita ma è convivente Nel ricorrere in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello l’ex marito fa presente che la sola prova della instaurazione di una convivenza stabile da parte dell’obbligato a corrispondere l’assegno sia sufficiente ai fini della domanda di revoca dell’assegno, dovendo piuttosto la beneficiaria, in questo caso, dimostrare che la nuova convivenza non è tale da rappresentare la formazione di una nuova famiglia. Fa poi presente che in sede di merito, dalla testimonianza della figlia, è emerso che in realtà la sua ex moglie ha una relazione stabile, che il nuovo compagno in diverse occasioni è stato visto a casa della madre, tanto da ritenere la sua presenza nella vita della donna non occasionale. Non solo, l’utenza dell’energia elettrica dell’abitazione della donna è intestata al nuovo compagno, giustificata per motivi di comodo dovuti a una riparazione. Circostanza che però la Corte di Appello non ha ritenuto erroneamente capace di dimostrare la stabile convivenza dei due soggetti. Nel ricorso quindi l’uomo lamenta la violazione di legge per quanto riguarda il significato di “convivenza”, la mancata valutazione della confessione della ex moglie, la violazione del principio di necessità di valutare globalmente gli indizi e infine l’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla confessione stragiudiziale di un terzo. La convivenza va distinta dalla coabitazione Il ricorso, con il quale vengono sollevati complessivamente 5 motivi, viene accolto perché gli stessi, esaminati congiuntamente, sono fondati. Per la Cassazione occorre distinguere prima di tutto i concetti di coabitazione e convivenza more uxorio. Dopo avere richiamato normativa e giurisprudenza relative al significato dei due termini, la Corte giunge alla conclusione che la convivenza giuridicamente è definita in sostanza come un legame tra due soggetti maggiorenni, uniti da un rapporto stabile di natura affettiva e di reciproca assistenza morale e materiale spontanea e reciproca. Del resto la legge stessa prevede che le coppie conviventi possano, non debbano, indicare un a residenza comune. Entrambi infatti hanno la possibilità di conservare due dimore distinte. La coabitazione di conseguenza ha valore indiziario in relazione alla prova dell’esistenza di una convivenza di fatto. Superficiale a atomistica risulta inoltre la valutazione degli elementi istruttori da parte della Corte di Appello. Dall’istruttoria è infatti emerso che la donna considera il nuovo compagno come suo fidanzato e che lo stesso è presente in modo stabile nella vita della donna. Il decreto va pertanto cassato e rinviato alla Corte di Appello in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “in materia di revoca dell’assegno divorzile disposto per la instaurazione da parte dell’ex coniuge beneficiario di una convivenza more uxorio con un terzo, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, della eventuale coabitazione di essi, in ogni caso valutando non atomisticamente, ma nel loro complesso l’insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al giudizio nei modi ammessi dalla legge processuale, nonché gli ulteriori eventuali argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale.”

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Chi tradisce deve pagare i danni?

Infedeltà: effetti sul mantenimento e sul risarcimento a carico del coniuge traditore.  Di solito, chi rompe paga. Ma se a rompersi è il matrimonio, vale la stessa regola? Se una coppia, dopo qualche anno di matrimonio, dovesse separarsi perché uno dei due scopre che l’altro lo tradisce e, a seguito di ciò, il coniuge tradito dovesse cadere in uno stato di profonda depressione, perdere il lavoro, rinunciare alla propria vita sociale, magari pagare una lauta parcella a uno psicanalista per uscire fuori dalla situazione che lo opprime, potrebbe chiedere il risarcimento all’ex? In altri termini, chi tradisce deve pagare i danni? La questione è finita non poche volte sul banco della Cassazione. Ecco quali sono le risposte fornite dai giudici a tale situazione. Il tradimento comporta responsabilità? La fedeltà è un obbligo solo per le coppie sposate e per quelle unite in unione civile. Giammai, in una coppia di conviventi, un partner potrebbe accusare l’altro di infedeltà. Ma anche all’interno del matrimonio, le conseguenze dell’infedeltà sono ridotte al minimo. Più in particolare, chi tradisce non può più chiedere l’assegno di mantenimento all’altro, né può rivendicare diritti ereditari qualora l’ex dovesse morire prima del divorzio (con il divorzio, invece, indipendentemente dal tradimento, si perde in ogni caso la qualità di erede legittimario). Tutto ciò viene sintetizzato in un’unica frase: l’infedeltà comporta l’addebito, ossia l’imputazione di responsabilità per la fine del matrimonio. Una responsabilità di natura civile, come appena visto, e non già penale. In buona sostanza, tradire non è più – come un tempo lo era solo per la donna – reato. Quando il tradimento è lecito? Abbiamo detto che il tradimento implica l’addebito, ossia la perdita del diritto al mantenimento e all’eredità. Tale conseguenza può discendere però solo da un’eventuale causa di separazione (non deve quindi esserci una procedura di separazione consensuale) e da un’esplicita richiesta presentata dal coniuge tradito al giudice. Questi deve inoltre fornire due importanti prove: innanzitutto, deve dimostrare l’altrui infedeltà e, in secondo luogo, che proprio a causa di questa la convivenza è divenuta impossibile. In buona sostanza, il coniuge tradito deve provare che la fine del matrimonio è derivata unicamente dalla scoperta dell’adulterio e non da precedenti e differenti cause. Ragion per cui, in una coppia già alla deriva, dove i coniugi litigano spesso, non vanno d’accordo, o magari non convivono più, oppure hanno già deciso di separarsi, il tradimento non implica l’addebito: esso infatti non è la causa della fine del matrimonio ma l’effetto di una causa pregressa. Il tradimento non è un illecito quindi se commesso dalla moglie che è stata abbandonata dal marito o che da questi viene continuamente vessata e umiliata; oppure da un marito che ha da poco scoperto il precedente tradimento della moglie e non sia riuscito a perdonarla. Chi tradisce deve risarcire? Chi viene tradito ha dunque tutto l’interesse a dimostrare l’altrui infedeltà, non dovendo così versare alcun mantenimento all’ex. Tuttavia, oltre all’addebito – ossia all’impossibilità di chiedere il mantenimento e di rivendicare la quota dell’eredità dell’ex – il tradimento non ha ulteriori effetti. Dunque, chi tradisce non deve pagare il risarcimento all’ex, neanche se questi dimostra di aver sofferto danni morali (la depressione) o economici (ad esempio le spese per il matrimonio o quelle sostenute per la gestione familiare; la perdita del lavoro conseguente a uno stato di angoscia). C’è una sola ipotesi – secondo la Cassazione – in cui il tradimento implica il diritto a ottenere il risarcimento: quando esso si risolve in una lesione all’onore e alla reputazione dell’ex. Il che avviene tutte le volte in cui l’infedeltà si consuma in pubblico, alla luce del sole, dinanzi a tutti: quando cioè il coniuge fedifrago non fa nulla per nascondere la propria relazione adulterina. In tale ipotesi, poiché il fatto di “avere le corna” è percepito come un disvalore sociale e una fonte di vergogna, la vittima di tale comportamento può chiedere i danni morali. A nessuno piace sapere che gli amici o i colleghi di lavoro gli parlano alle spalle, sapendo come la sua relazione sia naufragata. Ecco, in questi casi, vi è certo una lesione alla propria reputazione che va risarcita. Chi tradisce deve pagare il mantenimento? Spesso, si cade in errore e si ritiene che chi tradisce debba pagare gli alimenti all’ex. Non è corretto. Il versamento dell’assegno mensile di mantenimento non è una conseguenza del tradimento o comunque una sanzione per la violazione degli obblighi matrimoniali. Esso scaturisce unicamente dalla disparità di reddito tra i due coniugi, disparità non dovuta a una colpa di chi chiede l’assegno. Pertanto, se i due coniugi hanno un reddito simile, il coniuge traditore non dovrà versare il mantenimento all’ex, nonostante la sua condotta colpevole. Se uno dei due coniugi ha un reddito superiore all’ex, questi dovrà versargli il mantenimento anche se è sempre stato fedele. Se il coniuge traditore ha un reddito più basso dell’ex non dovrà versargli il mantenimento. L’unica ipotesi quindi in cui il tradimento determina effetti sugli alimenti è quando a tradire è il coniuge con il reddito più basso: questi non potrà rivendicare il mantenimento per sé.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Fino a quando sono dovuti gli alimenti al figlio?

Quando un figlio raggiunge l’indipendenza economica e cosa si intende con questo termine?   Dopo la laurea, il figlio perde gli alimenti? Quando si può smettere di dare il mantenimento ai figli? La risposta è stata ampiamente fornita dalla giurisprudenza. Secondo i giudici, il giovane perde il diritto al mantenimento sia quando raggiunge una sua indipendenza economica, sia quando, superata una certa età, sia ancora disoccupato. E questa età è rapportata al tipo di percorso di studi che ha prescelto. Chi quindi ha deciso di non studiare, dovrà subito darsi da fare per cercare un impiego o una propria autonomia; chi invece ha intrapreso un corso universitario, che magari richiede anche una successiva specializzazione, avrà più tempo a disposizione. Ma non si può ritenere che, a trent’anni suonati, si debba stare ancora a carico della madre e del padre. Ecco allora alcuni importanti chiarimenti in materia di mantenimento ai figli. Fino a quando i genitori devono tenere in casa i figli? I genitori, benché separati, devono garantire ai figli non solo il vitto e l’alloggio, ma anche lo stesso tenore di vita di cui essi stessi godono. Sicché, devono dar loro la possibilità di proseguire gli studi (anche universitari e post universitari); devono far fronte alle esigenze relazionali e ludiche tipiche dei ragazzi (gite scolastiche, mezzi di trasporto, computer, centri sportivi, ecc.). Quindi, un genitore non può mandare via di casa il figlio fino a quando questi è incapace di provvedere a se stesso. Fino a quando i genitori devono mantenere i figli? Anche se separati, i genitori – ciascuno in proporzione alle proprie capacità economiche – devono mantenere i figli sino a quando questi non raggiungono l’indipendenza economica o, benché disoccupati, non hanno un’età tale da ritenere che l’assenza di lavoro sia dovuta a pigrizia. Vediamo singolarmente queste due ipotesi. Quanto all’indipendenza economica, questa si raggiunge con un reddito certo, ma non necessariamente elevato o in linea con le ambizioni del giovane. Quindi, se il figlio inizia a guadagnare da attività parallele rispetto a quello che è il proprio “sogno” perde il mantenimento. Non si deve trattare ovviamente di un contratto stagionale o di uno a tempo determinato per pochi mesi, senza possibilità di rinnovi. Ma anche un part-time o un assegno di ricerca potrebbe essere sufficiente a perdere il mantenimento. Non basta invece un contratto di formazione professionale. Una volta raggiunta l’indipendenza economica, il figlio perde per sempre il mantenimento anche se poi perde il lavoro dopo poco. Quanto invece all’età, il ragazzo deve fare in modo di rendersi indipendente dai genitori in due modi: o formandosi (e quindi studiando con profitto) oppure cercando un lavoro. Se il giovane decide di non proseguire gli studi, dovrà subito mettersi alla ricerca di un’occupazione. Se invece opta per la laurea, dovrà superare gli esami e far in modo di non perdere tempo nei corridoi dell’ateneo. Una volta laureato avrà l’obbligo di cercare lavoro. Superati i 30 anni, al padre non è neanche richiesto dimostrare l’inerzia del figlio nella ricerca del lavoro: dopo una certa età, si presume lo stato di disoccupazione colpevole. Dopo la laurea il figlio perde il mantenimento? Non spetta l’assegno di mantenimento al trentenne laureato che deve trovarsi un lavoro qualsiasi. E, oltre a ciò, la madre perde il diritto di abitazione nella casa dell’ex. Finito il percorso di studi, è l’autoresponsabilità a imporre al figlio maggiorenne di cercare un’occupazione anche fuori dal campo prescelto. A trent’anni, il figlio ormai laureato deve definitivamente emanciparsi dai genitori, iniziando a trovarsi comunque un lavoro, quindi anche al di fuori del campo di studi prescelto, se il mercato non offre altre opportunità. Il figlio che chiede l’assegno – o per lui il genitore convivente – deve dimostrare che la preparazione professionale o tecnica è stata perseguita con ogni possibile cura e che altrettanto impegno è stato profuso nella ricerca di un’occupazione. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la Cassazione ormai chiede che il giovane ridimensioni, se del caso, le proprie aspirazioni senza aspettare un’opportunità consona alle proprie ambizioni: deve dunque fronteggiare il mercato del lavoro, vi siano o no occasioni nel settore del campo di studi prescelto. Insomma: giunto ai trent’anni deve trovare una qualsiasi attività che produca reddito perché non è possibile che sia ancora mantenuto dalla famiglia.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Assegno di mantenimento: come funziona la prescrizione

Quanto tempo per richiedere gli alimenti all’ex? Dopo quanto tempo decadono gli assegni di mantenimento? Tutti i debiti hanno un termine di prescrizione scaduto il quale il creditore non può più rivendicare il relativo pagamento. Questa regola non ha eccezioni, neanche quando si tratta di assegno di mantenimento dovuto all’ex moglie o ai figli, secondo l’importo liquidato dal giudice nella relativa sentenza di separazione o divorzio. Per cui, se il coniuge beneficiario non esige formalmente tali importi entro i tempi fissati dalla legge, non può poi richiederli in un momento successivo. Ma dopo quanto tempo decadono gli assegni di mantenimento? In altre parole, quanto tempo c’è per richiedere gli alimenti all’ex? La questione – inerente appunto alla prescrizione dell’assegno di mantenimento – è stata spesso oggetto di chiarimenti da parte della giurisprudenza. Ecco come funziona la prescrizione dell’assegno di mantenimento e cosa c’è da sapere in merito. Che differenza c’è tra alimenti e mantenimento? Nel gergo comune, spesso si usa la parola «alimenti» per riferirsi all’«assegno di mantenimento». Tuttavia, nella terminologia giuridica, si tratta di due cose completamente diverse. Gli alimenti sono le somme dovute, dai familiari più stretti, a chi si trova in una condizione fisica ed economica di forte bisogno, tale da metterne a rischio la stessa sopravvivenza (si pensi all’invalido malato che non può lavorare). In tali ipotesi la legge elenca una serie di soggetti tenuti a intervenire in suo soccorso, secondo un ordine che antepone i parenti di grado più stretto e, in mancanza di questi o in caso di loro incapacità, quelli di grado più remoto. Così, ad esempio, l’obbligo degli alimenti ricade innanzitutto sul coniuge; ma se questi non c’è o è incapace di provvedere, sono obbligati i figli, i nipoti, poi i genitori, i generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle. Leggi sul punto Come chiedere gli alimenti. Inoltre, gli alimenti sono una misura strettamente rivolta a garantire la sopravvivenza. Al contrario il mantenimento è diretto a garantire un tenore di vita che soddisfi anche bisogni non strettamente connessi ai beni di prima necessità; l’importo pertanto è quasi sempre più elevato. Ad esempio l’ex moglie ha diritto a ottenere un mantenimento che le consenta di godere di un tenore di vita dignitoso. Per i figli l’importo è ancora più elevato, avendo diritto a mantenere lo stesso tenore di vita dei genitori. Dicevamo in partenza però che, nel linguaggio comune, alimenti e mantenimento vengono usati come sinonimo. A questo uso ci conformeremo in questo articolo dedicato precisamente al mantenimento che va versato all’ex coniuge o ai figli in caso di separazione o divorzio. Quindi, in questa sede, non tratteremo gli «alimenti» in senso stretto. Alimenti all’ex e ai figli: quando vanno in prescrizione? Come tutti i pagamenti che vanno effettuati periodicamente, gli alimenti all’ex coniuge e ai figli si prescrivono dopo cinque anni. A stabilirlo è l’articolo 2948 del codice civile (n. 4): «si prescrive in cinque anni tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». C’è da dire però che, come tutti i termini di prescrizione, anche quello relativo al mantenimento può essere interrotto. L’interruzione può avvenire con un qualsiasi atto di esercizio del diritto stesso come una diffida o un sollecito di pagamento, purché avvenga per iscritto o con qualsiasi altro strumento che consenta la prova del ricevimento dello stesso da parte del destinatario (ad esempio una raccomandata consegnata a mani o una pec). Questo significa che il coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, dinanzi all’inadempimento dell’ex, è tenuto a diffidarlo o a farsi rilasciare da questi una ammissione di debito per iscritto; diversamente perde il proprio diritto anche se lo ha sollecitato verbalmente, con sms, whatsapp o email. Da quando decorre il termine di prescrizione degli alimenti? Il termine di prescrizione dell’assegno di mantenimento inizia a decorrere dalle singole scadenze di pagamento. Quindi ogni mensilità ha un autonomo termine di prescrizione che scade dopo cinque anni decorrenti dall’ultimo del mese in questione. In pratica il diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della sentenza di separazione o di divorzio, bensì dalle singole mensilità di pagamento. Quando vanno in prescrizione interessi e rivalutazione monetaria del mantenimento? Ciò che abbiamo appena scritto vale anche per quanto riguarda gli interessi e la rivalutazione monetaria. Anche in questo caso, il diritto a percepire gli importi relativi alla rivalutazione monetaria dell’assegno periodico di mantenimento (adeguamento Istat) si prescrive nel termine di cinque anni dalla singola scadenza di pagamento. A chi spetta l’assegno di mantenimento? In caso di separazione o divorzio dei coniugi l’assegno di mantenimento spetta all’ex coniuge con il reddito più basso e ai figli minorenni, ai figli maggiorenni non ancora autosufficienti e, in ultimo, ai figli portatori di handicap. Quanto al mantenimento all’ex coniuge, questo spetta solo se:   – vi è una disparità di reddito tra i due coniugi e di ciò non sia responsabile il coniuge richiedente (questi, quindi, non deve avere le capacità, fisiche e formative, di lavorare o procurarsi di che vivere);   – oppure ha rinunciato alla propria carriera per dedicarsi alla famiglia e alla casa. Quanto al mantenimento ai figli, questo spetta a patto che:   – siano ancora minorenni o portatori di handicap;   – o, se maggiorenni, privi di indipendenza economica. La dipendenza dai genitori, però, non può durare in eterno. I figli hanno l’obbligo, una volta divenuti maggiorenni, di formarsi o di cercare lavoro. In assenza dell’una o dell’altra scelta, essi perdono il mantenimento. In ogni caso, dopo i 30/35 anni, cessa ogni obbligo di mantenimento in capo ai genitori.

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Che fare se l’altro automobilista non si fa più vivo dopo un incidente?

Come comportarsi se uno dei due automobilisti prima si dichiara collaborativo e si offre di risarcire il danno ma poi scappa e non si fa più vivo? Che fare se l’altro automobilista non risponde? Come ottenere il risarcimento del danno in questi casi in cui, per fiducia e magari per una certa dose di ingenuità, non si è firmato un Cid? A quale assicurazione rivolgersi e come fare per dimostrare le proprie ragioni? Ecco alcuni chiarimenti pratici. Il Cid è necessario? Per ottenere il risarcimento conseguente a un incidente stradale non è necessario firmare il Cid. Il modulo di constatazione amichevole serve solo ad accelerare i tempi di liquidazione del risarcimento, normalmente di 60 giorni per i danni al veicolo e di 90 giorni per quelli ai conducenti e passeggeri, che diventano quindi rispettivamente di 45 e 60 giorni. Il Cid vincola le parti: ragion per cui l’automobilista che lo firma non può poi fornire una versione diversa dei fatti. L’assicurazione tuttavia non è obbligata a dare per certa la versione dei fatti esposta nel Cid (diversamente, sarebbe facile compiere truffe ai suoi danni). È legittimo escludere l’assicurazione in caso di incidente? La legge non impone alle parti coinvolte in un incidente di coinvolgere le rispettive assicurazioni. Queste ben possono accordarsi tra loro per la quantificazione e successiva liquidazione del sinistro. Devono chiaramente trovare un’intesa, in assenza della quale ciascuna può rivolgersi alla propria compagnia per esporre le proprie ragioni. È anche vero che, se il Codice civile impone di effettuare la denuncia di sinistro entro 3 giorni dall’incidente (salvo che la polizza indichi un termine superiore), è altresì principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui un’eventuale tardiva denuncia non pregiudica la possibilità di ottenere il risarcimento a meno che ciò non sia avvenuto dolosamente e l’assicurazione dimostri di averne subìto un danno. A chi presentare la richiesta di risarcimento del danno? La richiesta di risarcimento del danno va presentata presso la propria assicurazione che incaricherà un perito al fine di verificare i danni alle auto e un altro (un medico legale) per accertare le eventuali lesioni fisiche. Che fare se l’altro automobilista non si fa più vivo? È bene precisare che il comportamento dell’automobilista che, dopo l’incidente non si ferma, costituisce un illecito: amministrativo se non ci sono feriti (punito con una sanzione da 296 a 1.184 euro) e penale invece se ci sono feriti (in tal caso, scatta il reato di fuga, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni). Alla fuga è equiparato il comportamento di chi si ferma solo pochi minuti e poi va via senza attendere la polizia. Diversa è l’ipotesi dell’automobilista che, si ferma, offre la propria disponibilità alla liquidazione del risarcimento “in proprio” (senza cioè coinvolgere le assicurazioni), pur senza la compilazione del Cid. In tale ipotesi, se questi non si fa più vivo e non risponde al telefono, come ci si deve comportare? È sufficiente recarsi alla propria assicurazione, come anticipato anche dopo i 3 giorni necessari alla denuncia di sinistro, e presentare la richiesta di risarcimento, esponendo tutto il fatto e la descrizione dell’incidente. L’assicurazione effettuerà ugualmente le proprie indagini e poi liquiderà il risarcimento al proprio assicurato. Di tanto sarà informata l’assicurazione della controparte che, nel caso in cui riconosca la responsabilità del proprio assicurato di almeno il 51%, gli aumenterà la classe di merito “bonus/malus” e quindi il premio della polizza. Dunque, è bene sapere che, anche in caso di mancata collaborazione da parte dell’altro automobilista, si può autonomamente procedere con la richiesta di risarcimento e ottenere l’indennizzo dovuto. Che fare se non si hanno prove dell’incidente stradale? L’assenza di testimoni per dimostrare le proprie ragioni non è ostativa all’ottenimento di un risarcimento. Le responsabilità possono essere ricostruite ex post anche attraverso le cosiddette presunzioni, ossia indizi. Si tratta, ad esempio, della documentazione fotografica, della segnaletica, delle perizie che verificano i punti di contatto tra le auto e l’entità dei danni (dai quali si possono desumere una serie di elementi come la velocità o il mancato rispetto della precedenza).

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Cosa si deve fare in caso di incidente?

Sinistro stradale: come farsi risarcire. La denuncia di sinistro, le prove e i documenti, la richiesta di risarcimento, l’indagine e la liquidazione del danno.   A stabilire cosa si deve fare in caso di incidente sono una serie di leggi e norme sparse. In parte sono contenute nel codice delle assicurazioni, in altra parte nel codice penale ed in quello civile. Ragion per cui, non essendoci un testo unico, sarà bene spiegare, in modo pratico e schematico, cosa fare dopo un incidente, chi chiamare in caso di feriti, come comportarsi per avere il risarcimento dall’assicurazione, come provare di avere ragione e altre questioni pratiche che normalmente si pongono subito dopo un sinistro stradale e nel corso della successiva pratica di infortunistica stradale. Per sapere cosa si deve fare in caso di incidente dobbiamo partire proprio dall’immediatezza del fatto ossia la scena dello scontro. Come comportarsi subito dopo un incidente stradale? Il comportamento da tenere subito dopo un incidente e le responsabilità in caso di fuga variano a seconda che vi siano o meno feriti. In entrambi i casi, sarà necessario fermarsi per fornire all’altro conducente i propri dati personali, il numero della patente e gli estremi della propria polizza Rc-auto. Sarà opportuno effettuare delle fotografie alla strada e alle auto, avendo cura di inquadrare la scena dell’incidente sotto più prospettive e focalizzando l’obiettivo della macchina fotografica (o dello smartphone) sui punti di contatto e sui danni riportati dalle rispettive auto. Si dovrà poi chiamare la polizia municipale o la polizia stradale. Il loro intervento è doveroso in presenza di feriti; è meno probabile quando l’incidente è minimo e non vi sono danni a persone. In assenza di polizia, i conducenti dovranno preferibilmente redigere il Cid, anche detto «modulo di constatazione amichevole di sinistro». Non si tratta però di un obbligo giuridico, ma di un adempimento che serve ad accelerare le pratiche del sinistro. Difatti, in assenza di Cid, l’assicurazione ha 60 giorni per presentare l’offerta di risarcimento per il danno alle auto e 90 giorni per il danno alle persone; invece, con il Cid, i giorni sono rispettivamente 45 e 60. Se gli automobilisti non hanno con sé il Cid possono ben compilare un foglio in modo autonomo, indicando le rispettive generalità, polizze e numero patente, la descrizione del sinistro, del luogo e dell’orario in cui questo si è verificato, l’indicazione della responsabilità, dei danni riportati a persone e/o a cose, la data e la firma. Il Cid o il documento stilato dalle parti dovrà poi essere presentato all’assicurazione per effettuare la cosiddetta «denuncia di sinistro» (di cui parleremo a breve). Quanto alle auto che intralciano la strada, laddove si tratti di un sinistro che non ha procurato danni gravi a cose e/o a persone, sarà bene sgombrare la carreggiata. Diversamente, le auto vanno lasciate dove si trovano sino all’intervento della polizia, avendo cura di posizionare il triangolo rosso a catarifrangenti ai margini della carreggiata, a non meno di 50 metri dal luogo del sinistro (la distanza sarà maggiore in caso di strade ove la velocità di percorrenza può essere elevata). Cosa succede se una persona non si ferma dopo un incidente? L’obbligo di fermarsi per scambiare i propri dati comporta una responsabilità: amministrativa in caso di incidente senza feriti, penale se invece ci sono feriti. Nel caso di incidente senza feriti, chi scappa è soggetto a una sanzione amministrativa da 296 a 1.184 euro. Se però il danno procurato all’altra auto è grave può scattare anche l’obbligo di sottoporre a revisione l’auto e la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi. Nel caso di incidente con feriti, chi scappa può essere denunciato per il reato di fuga e rischia la reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché la sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni. L’illecito penale scatta anche nei confronti di chi, ritenendo che l’altro conducente non si sia fatto nulla, si allontana col consenso di quest’ultimo. L’obbligo di fermarsi, infatti, è rivolto a consentire l’arrivo delle autorità per la redazione del verbale. Se le ferite sono gravi, c’è anche l’obbligo di prestare soccorso che non richiede certo di improvvisarsi medici ed eseguire manovre, ma di chiamare le autorità preposte come, ad esempio, l’ambulanza, il 118, la polizia, i carabinieri, ecc. In base al codice della strada, chiunque non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è responsabile del reato di omissione di soccorso ed è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni. Come ottenere il risarcimento se l’altra auto scappa? Se l’altra auto scappa è possibile fare domanda di risarcimento al Fondo di Garanzia Vittime della Strada gestito da Consap. Per accedere al risarcimento del Fondo non è necessario sporgere la denuncia contro l’altro conducente, ma bisogna essere in grado di dimostrare che, alla luce della dinamica e dell’entità del sinistro, del luogo e delle circostanze concrete, è stato impossibile prendere il numero della targa dell’altro conducente. Il Fondo risarcisce tutti i danni alle persone coinvolte. Invece, i danni alle auto vengono risarciti dal Fondo solo a patto che vi siano stati danni gravi alla persona e con una franchigia di 500,00 euro. Una volta scaricato il modulo per la richiesta di risarcimento dal relativo sito, il Fondo di Garanzia nomina un’assicurazione sul luogo di residenza del danneggiato per la verifica dei danni e la materiale liquidazione del danno. Tutta la procedura è descritta sul sito di Consap, Fondo di Garanzia Vittime della Strada. La denuncia di sinistro Ciascun automobilista è chiamato a comunicare il sinistro, alla propria assicurazione, entro tre giorni da quando questo si è verificato, salvo un maggior termine indicato nella propria polizza. Tuttavia, il mancato rispetto di tale termine non determina la perdita del diritto al risarcimento a meno che l’omissione sia dolosa e l’assicurazione dimostri che, da essa, ne ha subìto un danno. Per la

Investigatore Privato, Agenzia IDFOX Milano_Nel processo civile gli sms e le mail hanno piena efficacia di prova?

I fatti provati con email e sms sono validi?  È da anni ormai che, nelle aule di giustizia, si discute se alle chat, agli sms, alle email e agli screenshot possa essere attribuito valore di prova in un processo civile o penale. Se per quest’ultimo però i giudici si sono subito dichiarati favorevoli, nel civile c’è stata qualche riluttanza. E ciò perché l’articolo 2712 del Codice civile stabilisce che le “riproduzioni meccaniche” – tra cui vengono appunto ricondotti sms, chat ed email – hanno valore solo se non sono disconosciute, in processo, dalla controparte. Una recente sentenza del tribunale di Savona aggiunge un importante tassello a questa diatriba stabilendo che i fatti provati con email e sms sono validi. Cerchiamo di fare il punto della situazione. Un sms o una chat possono essere prova? Un illecito può essere provato anche attraverso le parole contenute in una chat, in un sms o in una email che, a tal fine, potrebbero entrare in un processo tramite lo screenshot. L’articolo 2712 del Codice civile subordina però tale possibilità al mancato disconoscimento dell’autenticità di tale riproduzione da parte dell’avversario. In pratica, se colui contro il quale tale documento viene prodotto non si oppone, lo stesso acquista il valore di prova. Ma la Cassazione ha anche detto che non basta una generica opposizione: va anche fornita una valida motivazione delle ragioni per cui lo screenshot – che tutti sappiamo poter essere modificato anche con un normale programma di photo editing – non corrisponde all’originale della chat. Ecco quindi che, per dare valore di prova a quanto affermato in una discussione telematica, è necessario che questa sia prodotta in un processo e che la controparte non fornisca validi elementi di contestazione. Che succede se viene contestata l’email o l’sms? Il problema fondamentale delle email e degli sms è che non garantiscono la certezza del ricevimento da parte del destinatario, come invece succede con una raccomandata o una pec. Quindi, in assenza di un’attestazione che abbia pieno valore di prova circa il loro contenuto e la conoscenza acquisita dalla controparte, queste non possono fornire una dimostrazione certa dei fatti rappresentati. Senonché la prova può essere acquisita anche in altro modo: ad esempio dal comportamento del ricevente che potrebbe aver risposto al messaggio o averlo inoltrato a terzi. Si pensi al licenziamento intimato con una email che venga prontamente contestato nel termine di 60 giorni, comportamento questo che attesta inequivocabilmente il fatto che il lavoratore abbia letto il messaggio, potendosi così difendere. Il giudice può dare valore di prova a email, chat ed sms? Il tribunale di Savona non fa che confermare quanto abbiamo appena detto: è vero che le chat, gli sms e le email non garantiscono certezza né in merito al loro contenuto, né con riferimento al ricevimento degli stessi; ed è anche vero che, se contestate dall’avversario, non possono avere il valore di prova. Tuttavia l’eventuale disconoscimento di tale conformità non impedisce al giudice di accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, compresi gli indizi (ossia le “presunzioni”). Il che significa che, anche opponendosi alla produzione di un sms o di una chat, il tribunale potrebbe riconoscere ad essi valore di prova se confermati dagli altri elementi presenti in giudizio come ad esempio lo stesso comportamento tenuto dal destinatario. Dunque, ove la contestazione (con questo specifico contenuto) vi sia stata, la riproduzione, pur perdendo il suo pieno valore probatorio, conserva tuttavia il minor valore di un semplice elemento di prova, che può essere integrato da ulteriori elementi.